PREMESSO CHE
F071 - Cessione di credito
TRA
X, con residenza/sede in <……>, via <……>, C.F./partita IVA <……>, di seguito anche denominato/a “X” o “Cedente”
E
Y, con residenza/sede in <……>, via <……>, C.F./partita IVA <……>, di seguito anche denominato “Cessionario”
(e, quando congiuntamente richiamati, “Parti”)
PREMESSO CHE
• il Cedente è titolare del credito vantato nei confronti di <……>, in forza di <……> [descrivere natura e origine del credito] (come risulta dall’allegato A al presente contratto), ammontante, alla data del <……>, a euro
<……>, oltre interessi legali successivi ed accessori;
• il cedente intende cedere il suddetto credito nei confronti di <……>;
• Y intende acquistare il credito di X. Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Efficacia delle premesse e degli allegati
1.1 Le Premesse e gli Allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
2.1 Con il presente contratto il cedente cede pro soluto al Cessionario, che accetta e acquista, il credito di cui in premessa.
ovvero:
2.1 Con il presente contratto il Cedente cede pro solvendo al Cessionario, che accetta e acquista, il credito di cui in premessa.
2.2 La cessione del credito si intende effettuata per capitale, interessi, spese ed accessori, alle condizioni, patti e verso il corrispettivo di cui appresso.
2.3 Il credito è ceduto a termini di quanto previsto dalle relative pattuizioni contrattuali e convenzionali da esso derivate e che il Cessionario dichiara di conoscere ed accettare, restando espressamente esclusa qualsiasi ipotesi di cessione di contratto. Resta pertanto ad esclusivo carico del Cedente qualsiasi posizione debitoria inerente, conseguente e/o connessa ai rapporti contrattuali comunque costitutivi del credito ceduto.
2.4 Il Cessionario si impegna a corrispondere al Cedente il corrispettivo convenuto in comune accordo, pari a euro <……>. Il Cedente e il Cessionario precisano che tale corrispettivo è stato pattuito tenendo presenti le effettive possibilità di realizzo del credito in questione.
2.5 Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:
• euro <……> all’atto della sottoscrizione del presente contratto;
• euro <……> entro trenta giorni dalla data del primo pagamento;
• euro <……> entro sessanta giorni dalla data del primo pagamento.
Art. 3 - Documenti probatori del credito
3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Cedente ha consegnato al Cessionario i documenti costitutivi e probatori del credito ceduto, necessari per realizzare lo stesso. In ogni caso, il Cedente si impegna a
sottoscrivere qualsiasi atto, lettera o documento necessario o utile a far incassare al Cessionario il credito ceduto per capitale, interessi ed accessori.
Art. 4 - Notifica della cessione al debitore ceduto
4.1. Il Cedente si impegna a notificare a proprie spese [oppure: a spese del Cessionario] al debitore ceduto l’intervenuta cessione e a collaborare con il Cessionario affinché il debitore venga effettivamente a conoscenza degli elementi essenziali e costitutivi della cessione.
Art. 5 - Diritti ed obblighi del cedente
5.1 Il Cedente prende atto che con la sottoscrizione del presente Xxxxxxxxx viene meno ogni sua titolarità sul credito ceduto e, conseguentemente, non potrà più ricevere pagamenti dal debitore ceduto. Peraltro, nel caso in cui il debitore ceduto effettui pagamenti in favore del Cedente, quest’ultimo si impegna a mettere immediatamente ogni somma incassata a disposizione del Cessionario, fornendo sin d’ora il proprio consenso alla compensazione tra le somme ricevute e quelle eventualmente ancora dovute dal Cessionario a titolo di corrispettivo della cessione ai sensi del precedente articolo 2.
5.2 Qualora ciò fosse ritenuto necessario, in caso di eventuali eccezioni sollevate da parte del debitore ceduto in ordine alla presente cessione, il Cedente si dichiara disponibile ad agire in proprio nome, ma per conto, a spese e nell’interesse del Cessionario, per il recupero del credito.
5.3 Il Cedente si impegna a surrogare il Cessionario in ogni azione civile, penale ed amministrativa già intrapresa anche in via esecutiva dal Cedente stesso a tutela dei propri diritti ed a consegnare tutti i documenti relativi ai procedimenti pendenti. Al riguardo il Cedente dichiara e garantisce di aver integralmente corrisposto ai legali e/o consulenti che seguono tali procedimenti tutte le spettanze dovute per l’attività espletata sino alla data odierna. Il Cedente terrà quindi indenne il Cessionario in relazione a qualsiasi richiesta di pagamento avanzata dai suddetti legali e/o consulenti per prestazioni fornite anteriormente alla stipula del presente Contratto. Xxxxxxx, invece, a carico del Cessionario tutte le spese relative a prestazioni rese da legali e consulenti per il recupero del credito ceduto in data successiva alla stipula del presente Contratto.
Art. 6 - Garanzia del cedente
6.1 Il Cedente garantisce l’esistenza del credito ceduto al momento del perfezionarsi della cessione, con esclusione di altre e diverse cause di inesistenza, parziale o totale del credito ceduto, successive al perfezionarsi del contratto e, al riguardo, rappresenta che:
a) il credito ceduto è certo, liquido ed esigibile in conformità con quanto statuito nelle premesse del presente contratto;
b) il credito ceduto è di sua esclusiva pertinenza e disponibilità, in quanto non ceduto a terzi, né sequestrato, né pignorato, né soggetto a vincoli e condizioni di qualunque tipo;
c) il debitore ceduto non vanta crediti verso il Cedente che possano essere imputati a compensazione sia pure parziale del credito ceduto al Cessionario;
d) nessuna decurtazione è ad oggi intervenuta relativamente al credito ceduto;
e) il credito è cedibile ex lege senza formalità ulteriori rispetto a quelle di cui al presente contratto;
f) non esiste alcun patto con il ceduto che limiti la cedibilità del credito.
Le Parti conseguentemente escludono qualunque garanzia del Cedente in merito all’esistenza del credito, se non per quanto già espressamente statuito nelle premesse del presente contratto e risultante dagli allegati allo stesso.
Art. 7 - Esclusione della garanzia di solvibilità del debitore ceduto
7.1 La cessione, come sopra indicata, deve intendersi pro soluto. Pertanto il Cessionario si assumerà ogni rischio inerente la solvibilità del debitore ceduto e il Cedente non sarà tenuto a prestare alcuna garanzia al riguardo.
ovvero:
Art. 7 - Garanzia di solvibilità del debitore ceduto
7.1 La cessione, come sopra indicata, deve intendersi pro solvendo. Pertanto in caso di insolvenza del debitore ceduto ovvero nel caso in cui a seguito di procedure esecutive sui beni del debitore ceduto e dei suoi garanti risulti impossibile il recupero del credito ceduto, il Cedente dovrà restituire al Cessionario gli importi da questo erogati a titolo di corrispettivo per la cessione, oltre interessi nella misura del <……> %.
7.2 In caso di recupero parziale del credito il Cedente dovrà corrispondere la differenza tra quanto percepito dal Cessionario e quanto da questi erogato a titolo di corrispettivo per la cessione, oltre interessi nella misura del
<……> %.
7.3 La garanzia di solvibilità non opera e/o, comunque, non potrà essere richiesta nel caso in cui il mancato pagamento del credito ceduto sia dipeso da negligenza del Cessionario nell’escussione del medesimo.
Art. 8 - Risoluzione del contratto
8.1 Il Cedente sarà legittimato a risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno, in caso di mancato e/o ritardato pagamento per qualsiasi motivo da parte del Cessionario del corrispettivo previsto dagli artt. 2.3 e 2.4 del presente contratto. Saranno equiparati al mancato pagamento la messa in liquidazione della società, la sottoposizione dei beni a sequestro o esecuzione forzata o nomina di un curatore o custode di beni sociali, cessazione o timore di cessazione dell’attività commerciale del Cessionario.
8.2 I Cessionario sarà legittimato a risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui il Cedente si renda inadempiente agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3 e 5, nonché nel caso in cui le dichiarazioni e garanzie di cui all’art. 6 si rivelino, in tutto o in parte, non veritiere o comunque tali da non consentire il realizzo del credito ceduto.
8.3 In caso di realizzo parziale del credito dovuto alla inesattezza o non veridicità delle dichiarazioni del Cedente di cui al precedente art. 6, il corrispettivo della cessione sarà ridotto in misura percentuale.
8.4 Nei casi previsti ai punti 8.1 e 8.2 la parte che intende risolvere il contratto dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 9 - Comunicazioni
9.1 Qualunque comunicazione da una parte all’altra ai sensi del presente contratto dovrà essere inviata o a mezzo lettera raccomandata (farà fede la data di ricevimento indicata nella cartolina di ritorno), oppure a mezzo fax confermato da lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:
per il Cedente:
all’attenzione del Sig. <……> fax n. <……>
per il Cessionario:
all’attenzione del Sig. <……> fax n. <……>
9.2 Ciascuna delle parti dovrà comunicare tempestivamente all’altra la eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.
Art. 10 - Completezza del contratto
10.1 Il presente contratto con i relativi allegati costituisce l’intero accordo e annulla ogni precedente accordo o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto fra le Parti relativamente alla cessione del credito ivi disciplinata.
10.2 Nessuna integrazione o modifica al presente contratto sarà considerata valida se non fatta per iscritto.
10.3 La nullità di alcune delle disposizioni del presente contratto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
Art. 11 - Privacy
Le Parti, ai fini della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati, unicamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto.
Art. 12 - Legge applicabile
Il presente Contratto, così come qualunque altro accordo con esso connesso, sarà disciplinato dalla legge italiana.
Art. 13 - Foro competente
Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di <……>.
ovvero:
Art. 13 - Clausola arbitrale
13.1 Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti l’esistenza, validità o cessazione del contratto stesso, di valore superiore all’importo di euro <……>, saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri e di cui ogni parte nomina il proprio ed il terzo viene nominato dalle parti in accordo tra di loro o, in difetto, dal presidente del Tribunale di <……>.
13.2 Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le norme previste dal codice di procedura civile italiano. Gli arbitri decideranno secondo diritto.
Le parti come sopra firmano il presente contratto per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati in duplice copia ciascuna delle quali verrà tenuta da ognuna di esse.
<……>, lì <……>
Cedente Cessionario
<……> <……>
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: Art. 5 - Diritti ed obblighi del cedente
Art. 8 - Risoluzione del contratto
Art. 13 - Foro competente [ovvero: Art. 13 - Clausola arbitrale]
Cedente Cessionario
<……> <……>
Allegato/i: <……>