PROVINCIA DI ------------------------- CONVENZIONE per la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni sulle strade provinciali
Prot. ……… data ………..
PROVINCIA DI -------------------------
CONVENZIONE
per la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni sulle strade provinciali
L’anno………….…., il giorno……………… , del mese di…………………………………….., presso la sede della Provincia di Xxx in via , senza l’assistenza di testimoni sono convenuti:
Il Sig. ---------------------, nato a -------------- (--------) il -----------------, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Provincia di Xxx (C.F ) che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente competente in materia (di seguito denominato “Provincia”)
Il Sig.
, nato a
in …
il
, n.
-, C.F.
residente a
--------, il quale interviene come ---------------------------------------- di Infratel Italia S.p.A. (di seguito “Infratel”), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in xxx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxxxx sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008
PREMESSO
Che l’azione di Infratel trae motivazione da un quadro di riferimento conoscitivo che sottolinea la necessità di interventi volti a promuovere lo sviluppo infrastrutturale e le condizioni di accesso alla comunicazione a larga banda nelle aree del Paese laddove il mercato non è stato in grado di fornire soluzioni efficaci e sufficienti;
Che Infratel, costituita su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni) e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (gia Sviluppo Italia S.p.A.) in attuazione della Convenzione stipulata in data 22.12.2003 tra il Ministero e l’Agenzia, è il soggetto attuatore del “Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese”, ai sensi della L. n. 80/05;
Che Infratel è titolare di autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimata, a far data dal 22 dicembre 2004, alla costruzione ed all’offerta agli operatori di telecomunicazioni ed alla Pubblica Amministrazione di infrastrutture di rete;
Che, in coerenza delle predette modalità operative, in data 01.02.2008 è stato sottoscritto l’ “Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga nella regione Xxx” tra il Ministero delle Comunicazioni (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) e la Regione;
Che il “Programma per lo sviluppo della Larga Banda nella regione xxxx ” è stato finanziato con …….;
Che, in attuazione dell’Accordo di Programma , Infratel ha elaborato un Piano di intervento per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni nella regione xxxx , che si estenderà per …. km nel territorio della Provincia di xxxx; al fine della realizzazione di tale rete Infratel utilizzerà, laddove disponibili, infrastrutture di altri operatori, integrandole con infrastrutture di nuova posa;
Che con deliberazione n° ----- del la Giunta provinciale:
- ha approvato e fatto proprio, il documento predisposto dal Comitato di attuazione del protocollo di intesa UPI e Dipartimento per le comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, recante “criteri da adottarsi per la stipula delle convenzioni per la posa delle infrastrutture di comunicazione” ;
- ha autorizzato il Dirigente competente in materia a stipulare, in luogo delle distinte autorizzazioni/licenze/concessioni, apposite convenzioni con operatori delle comunicazioni uniformandosi ai criteri generali approvati con il presente atto di indirizzo;
Che, in esito alla diffusione dell’avviso di “manifestazione di interesse”(oppure: in seguito ai contatti intercorsi tra le parti) Infratel in data -------- prot ha presentato un richiesta per la realizzazione di
un programma di interventi infrastrutturali volti alla realizzazione di una rete di telecomunicazioni, che si estenderà per approssimativi km nel territorio della Provincia di xxxx;
Che con determinazione n° -------- del -------- è stata concessa ad Infratel la realizzazione del programma infrastrutturale e approvato lo schema della presente convenzione disciplinare.
TUTTO CIÒ PREMESSO
In attuazione alla deliberazione n° ----- del ------, dovendo stipularsi apposita convenzione che disciplini le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete di telecomunicazioni della Società XXX nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture da parte della Società.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Definizioni
1) Ai fini dell’applicazione della Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:
a) Strada Provinciale:
strada e relativa pertinenza (secondo quanto definito in [1] ed in [2]) nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione della Provincia di Xxx. Nel seguito per Strada Provinciale s’intenderà anche la relativa sede stradale provinciale, il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
b) Infrastruttura:
cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Provinciali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
c) Rete di Telecomunicazioni:
infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
d) Cavo:
Cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
e) Tubazioni:
Tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
f) Manutenzione:
interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni di Società in ordinario funzionamento.
g) Norme Tecniche:
complesso delle disposizioni che disciplinano in modo specifico le modalità e le tecniche di svolgimento dei lavori da parte di Società.
h) Convenzione:
atto, che disciplina i rapporti tra la Provincia ed Società per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura di telecomunicazioni XXX implicanti l’uso, l’occupazione o l’attraversamento delle Strade Provinciali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
i) Società
Società Infratel e/o terzi appaltatori.
j) Provincia: Provincia di Xxx
Art. 2
Finalità ed ambito di applicazione della Convenzione
1) La Convenzione si applica in tutto il territorio della Provincia e disciplina le modalità di interazione fra la Provincia e la Società per la costruzione, manutenzione e spostamento delle Infrastrutture di comunicazione di proprietà della Società sulle strade di competenza della Provincia, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura da parte di Società, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strada Provinciale e della sicurezza della circolazione.
2) La Convenzione fissa le procedure tecniche ed amministrative da seguire per l’attraversamento, l’uso e l’occupazione delle Strade Provinciali per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture di proprietà della Società secondo quanto qui di seguito indicato.
Art. 3
Procedura per la costruzione di infrastrutture per telecomunicazioni
1) Ogni qualvolta la Società intenda costruire parte della sua infrastruttura che attraversi, occupi o comunque insista, anche con i relativi depositi, su parte di una Strada Provinciale o relativa fascia di rispetto, così come previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 112 convertito nella legge n. 133 del 06/08/08 per la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo della rete a banda larga, presenterà alla Provincia la Denuncia di Inizio Attività (DIA) costituita dalla seguente documentazione.
a) domanda in originale regolarmente bollato ed in copia attestante che gli interventi da effettuare sulle aree Provinciali e/o sulle Infrastrutture sono in tutto rispondenti a quanto definito dalla Convenzione e che saranno realizzati secondo le regole della buona tecnica;
b) relazione asseverata redatta dal progettista, in tre copie, descrittiva della parte di infrastruttura da realizzare;
c) elaborato tecnico, in tre copie, contenente:
i) corografia con l’indicazione del tratto di Strada Provinciale interessato dagli interventi,
ii) Planimetria indicante la chilometrica degli scavi,
iii) posizione di eventuali pozzetti o sostegni di partenza del Cavo;
d) attestazione di versamento per spese di istruttoria sotto determinate nel seguito della Convenzione.
2) La Provincia riceve la denuncia e prima che trascorrano i termini previsti per l'inizio delle attività (30 giorni) concorda con la Società, di norma a seguito di sopralluoghi congiunti, eventuali necessarie modifiche ai percorsi e/o alle modalità di esecuzione dei lavori. I sopralluoghi potranno essere realizzati anche prima della presentazione della DIA, su richiesta scritta della Società.
3) La Società trascorsi i termini di cui sopra, previa comunicazione di inizio lavori, realizzerà i lavori in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con la Provincia, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
4) Eventuali varianti in corso d’opera, a seguito di imprevisti sorti durante l’esecuzione del lavoro, verranno concordate fra la Società e la Provincia.
5) Per comprovate ed urgenti necessità la Società, in caso di necessità di esecuzione di opere sostanzialmente difformi dagli elaborati tecnici allegati alla DIA, la Provincia può consentire, con provvedimento specifico, la immediata realizzazione dell’opera difforme, fermo restando l’impegno, da parte di Società, al ripristino, da assolversi i tempi da concordare di volta in volta.
6) La Società darà comunicazione alla Provincia dell’avvenuta ultimazione dei lavori e invierà alla Provincia il certificato di collaudo finale redatto dal progettista che attesta la conformità dell'opera al progetto allegato alla DIA
7) Entro 60 giorni la Provincia potrà effettuare una verifica dello stato dei luoghi in contraddittorio con Società.
8) In caso di esito positivo della verifica, la Società potrà richiedere alla Provincia apposita dichiarazione di assenso alla diminuzione dell’importo totale dalla polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della buona esecuzione dei lavori in percentuale corrispondente ai lavori verificati con esito positivo.
9) Qualora la verifica della Provincia non abbia esito positivo, Società effettuerà entro 90 giorni gli interventi di ripristino necessari comunicando, l’avvenuta ultimazione dei lavori.
10) Qualora intenda modificare l’assetto o l’allocazione della sua infrastruttura, Società dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.
Art. 4
Procedura per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione
1) S’intende per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:
a) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
b) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
2) Nei casi di manutenzione ordinaria, la Società comunicherà alla Provincia, 30 giorni prima dell’inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura; l’intervento verrà eseguito allo scadere dei 30 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
3) Nei casi di manutenzione straordinaria, la Società informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l’intervento in un tempo di due ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
Art. 5
Interventi a cura della Provincia
1) Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura della Provincia, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito dalla Società, informerà la Società, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell’infrastruttura nel più breve tempo possibile, senza alcun aggravio a carico della Provincia.
Art. 6
Utilizzo della tecnica della minitrincea
1) Per la posa di infrastrutture Società intende utilizzare ovunque possibile la tecnica della minitrincea, sotto descritta.
2) Con la convenzione la Provincia autorizza la Società ad utilizzare la tecnica della minitrincea laddove tecnicamente possibile,
3) La possibilità di utilizzare la minitrincea verrà verificata tratta per tratta nel corso dei sopralluoghi e delle verifiche effettuati dalla Società e dalla Provincia finalizzati anche alla rilevazione di servizi già presenti e della natura del sottosuolo.
Art. 7
Prescrizioni tecniche per l’esecuzione delle mini trincee
1) La mini trincea permette la posa di fino a 3 monotubi attraverso l’esecuzione contemporanea o meno di fresatura del manto stradale, posa dei monotubi e riempimento con miscela cementizia.
2) Viene eseguita una fresatura di larghezza massima pari a 12 cm e fino ad un massimo di 50 cm di profondità.
3) Lo scavo conterrà monotubi di diametro massimo 40 mm all'interno dei quali saranno inseriti in tempi successivi cavi per telecomunicazioni.
4) Il riempimento viene realizzato con miscela cementizia al fine di proteggere l’infrastruttura. La sezione tipo dello scavo è riportata in calce alla convenzione.
5) La tecnica della minitrincea dovrà essere realizzata di norma fuori dalla carreggiata stradale o sulla striscia bianca di fine carreggiata. Il ripristino della minitrincea dovrà essere realizzato limitatamente alla larghezza dello scavo.
6) In casi particolari in cui la minitrincea si dovrà realizzare sulla carreggiata stradale, le dimensioni della larghezza del ripristino dovrà concordarsi con la provincia.
Art. 8
Prescrizioni tecniche per l’esecuzione di Tecniche di scavo a cielo chiuso (no-dig)
1) L’utilizzo di tecniche di posa “no-dig” per la costruzione di infrastrutture sotterranee mediante perforazioni teleguidate, ove tecnicamente possibile deve sempre essere preferito allo scavo a cielo aperto in quanto è più veloce e ha un minor impatto sulla viabilità. Inoltre la sede stradale non è
compromessa dallo scavo a meno delle buche di inizio e fine tratta che saranno ripristinate a regola d'arte.
Art. 9
Prescrizioni tecniche per l’esecuzione per gli Scavi tradizionali
1) Ove non sia possibile applicare la tecnica della minitrincea o del no-dig, Società Italia realizzerà le infrastrutture mediante la tecnica di scavo tradizionale che prevede la posa di un tritubo in uno scavo di larghezza pari a 40 cm alla profondità di 1 m dall'estradosso. Il rinterro sarà eseguito con materiali inerti aridi opportunamente compattati. Lo scavo tradizionale dovrà essere realizzato di norma fuori dalla carreggiata stradale.
2) In casi particolari in cui la minitrincea si dovrà realizzare sulla carreggiata stradale, le dimensioni della larghezza del ripristino dovrà concordarsi con la provincia.
3) La Provincia, prima che siano trascorsi i termini della denuncia di inizio attività ed in presenza di situazioni particolari lungo la strada interessata dai lavori, ha la possibilità di richiedere modalità di ripristino diverse da quelle previste nella presente convenzione.
Art. 10
Strade all’interno di centri abitati
1) La Convenzione sarà applicata, salva diversa disposizione, anche con riferimento ai tratti di Strade Provinciali all’interno di centri abitati di Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Art. 11
Durata della convenzione
1) Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura di telecomunicazione da parte della Società, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture, saranno quelle descritte nella Convenzione per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete.
2) A meno di rinnovo da stipularsi entro 30 giorni dalla scadenza come sopra stabilita, allo scadere della Convenzione, faranno fede le normali procedure seguite dalla Provincia.
Art. 12 Corrispettivi
1) Società provvederà, mediante apposito versamento postale o bonifico bancario, al rimborso delle spese di sopralluogo e di istruttoria relative alle concessioni dei lavori, a norma dell’art. 27 comma 3 del Codice della Strada.
2) Avendo le reti di telecomunicazioni realizzate dalla Società carattere di pubblica utilità (art. 90 D.Lgs. 259/03 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche), la Società corrisponderà alla Provincia il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l’art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
Art. 13
Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati
1) Salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, le Parti manterranno riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi).
2) Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno nei seguenti casi:
a) le informazioni riservate sono già in possesso dell’altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
b) le informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell’altra Parte;
c) saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell’obbligo di riservatezza;
d) saranno sviluppate autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.
Art. 14
Obblighi della Società di telecomunicazioni
1) Gli interventi sul demanio stradale dovranno essere eseguiti in perfetta regola d’arte e dovranno garantire la perfetta manutenzione della piattaforma stradale ed il suo stato di sicurezza, nel totale rispetto degli impianti e delle infrastrutture esistenti.
2) E’ obbligo della Società adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, e di chiunque altro fruisca della infrastruttura stradale
3) A partire dall’inizio dei lavori, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all’uso della strada interessata dagli interventi, compresa la responsabilità dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e i terzi, graverà sulla Società, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni o riserve, intendendosi integralmente sollevata la Provincia da ogni responsabilità.
4) La Società è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi il Provincia da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall’esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.
5) La Società è altresì responsabile della vigilanza e del controllo nei confronti della Provincia che le attività svolte da terzi a qualsiasi titolo nell’ambito della presente Convenzione si svolgano nel rispetto delle normative vigenti e dei criteri approvati con al deliberazione di G.P. n: ….. del ………
6) Incombe sulla Società l’obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi in esito all’attuazione del programma di interventi previsto dalla presente convenzione
7) la Società dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente alla Provincia concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità dell’infrastruttura stradale e/o la pubblica incolumità.
8) Sarà obbligo della Società comunicare immediatamente alla Provincia il nominativo del Direttore Tecnico responsabile della esecuzione degli interventi.
9) La Società dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.
Art. 15 Personale dipendente
1) La Società verifica, anche nei confronti delle imprese esecutrici, che il personale impiegato sia in regola con la vigente normativa in materia di rapporti di lavoro e che il pagamento dei dipendenti avvenga secondo i CCNL e gli integrativi provinciali
2) La Società verifica, anche nei confronti delle imprese esecutrici, il rispetto e l'osservanza puntuale del pagamento di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi dei dipendenti.
Art. 16 Dichiarazione di conoscenza
1) La Società dichiara di aver preso esatta conoscenza dello stato costruttivo e manutentivo delle infrastrutture stradali interessate dagli interventi, nonché delle infrastrutture a rete gia presenti
2) La Società è tenuta a restituire, all’ultimazione dei lavori, l’infrastruttura stradale nello stato normale di una strada ben tenuta, senza alcun riferimento allo stato di cui la strada fu trovate all’inizio dei lavori.
Art. 17 Coperture assicurative
1) La Società è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative di seguito specificate:
a) Assicurazione a rischio locativo dei fabbricati, macchinari impianti installazioni, attrezzature, dei danni derivanti dall’esecuzione dei lavori. Per tutto il periodo di durata dei lavori e fino a formale svincolo da parte della Provincia, la Società dovrà contrarre a sue spese una o più polizze assicurative che risarciscono i danni materiali causati dall'incendio a cose, manufatti, installazioni, macchinari, sezioni dì impianto, o per furto di attrezzature. Si indicano di seguito i massimali minimi richiesti: furto € ,00; incendio, relativo al complesso natatorio nella sua globalità (fabbricati,
opere elettromeccaniche, attrezzature) € ----------,00. In ogni caso la Società dovrà contrarre una polizza di copertura con la Compagnia tale da assicurare le varie partite per un somma dì importo pari al valore di mercato;
b) Assicurazioni di responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO)
i) Xxxxxx assicurati con RCT. Massimale unico richiesto 5 milioni di euro. Per tutto il periodo di durata dei lavori e fino a formale svincolo da parte della Provincia, la Società dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali esso sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in relazione alla realizzazione delle infrastrutture di rete L’assicurazione deve valere anche per la responsabilità che possa derivare alla Società da: fatto, anche doloso, di persone fisiche delle quali debba rispondere per i danni cagionati a terzi da appaltatori, subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro, mentre eseguono i lavori per contro della Società stessa; per le azioni di rivalsa dell’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 del 12/6/1984 e/o successive modifiche, dall’INAIL e/o da altri soggetti e/o da altri enti previdenziali e/o assistenziali;
ii) Xxxxxx assicurati con RCO. Massimale unico richiesto 5 milioni di euro, con il limite di 1.500.000,00 per persona. Per tutto il periodo di durata dei lavori e fino a formale svincolo da parte della Provincia, la Società dovrà contrarre, a sue spese, apposita polizza assicurativa che garantisca il risarcimento di eventuali somme dovute (capitale, interessi e spese), delle quali esso sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da “prestatori di lavoro” di cui il medesimo si avvale, per la realizzazione delle reti di infrastrutture. I soci ed i familiari coadiuvanti (purché assicurati presso l’Istituto stesso) sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL. L’assicurazione contratta deve valere anche per le azioni di rivalsa degli Istituti previdenziali (INPS, INAIL e/o altri soggetti/istituti previdenziali per specifiche categorie) secondo le previsioni di legge.
2) Con le stipulazioni delle assicurazioni indicate, la Società non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei lavori.
3) La Società resta per contro obbligato a risarcire qualsiasi danno, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi convenzionalmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggiore rischio che egli ritenga connesso con i lavori.
4) Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo dovranno essere, per iscritto, richieste dalla Società ed autorizzate dall'Amministrazione Provinciale.
Art. 18
Garanzia della corretta esecuzione
1. Alla sottoscrizione della convenzione di affidamento sarà prevista la presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione delle opere di importo corrispondente al valore complessivo stimato per la durata della convenzione pari ad € ------------------,00 (€ per
ciascun anno), escutibile in quota parte ove se ne ravvisi la necessità. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia. La fideiussione dovrà avere validità dal giorno di decorrenza della Convenzione fino allo svincolo della stessa, ovvero all’ultimazione degli interventi.
Att. 19
Cessazione anticipata della convenzione
1) La convenzione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.
2) La convenzione decadrà:
a) per apertura di procedimento processuale a carico della Società
b) per messa in liquidazione o fallimento della Società
c) in altri casi di cessazione dell’attività della Società,
d) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate,
e) per interruzione dei lavori non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore,
f) per mancata reintegrazione della cauzione;
3) La concessione potrà essere risolta anticipatamente:
a) per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella presente convenzione, fermo restando per la Società l’obbligo al risarcimento degli eventuali danni,
b) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nella conduzione dei lavori,
c) per gravi danni prodotti alle infrastrutture stradali agli impianti ed alle attrezzature,
d) per la reiterata violazione agli obblighi manutentivi previsti nella convenzione.
4) La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse,
b) per gravi motivi di ordine pubblico,
Art. 20 Penalità
1. In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, la Società è passibile di penalità che saranno applicate dal Responsabile del settore in relazione alla loro gravità, da un minimo di € -----------,00 ad un massimo di € ,00 ad ogni evento.
2. L’applicazione di dette penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale la Società avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
Art. 21 Definizione delle controversie
1) Il Foro di ----------------- sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.
2) Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, la Società non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità dei lavori.
3) E’ escluso il deferimento ad arbitri.
Art. 22
Stipula della convenzione e spese contrattuali
1) Nei termini che saranno stabiliti dai regolamenti provinciali, e resi noti con apposita comunicazione, la Società dovrà provvedere a consegnare la polizza fideiussoria, e al pagamento delle eventuali spese di contratto e di registro, nonché produrre la documentazione ed adempiere alle formalità per la stipula della convenzione.
2) Nel caso di ritardo o di diniego a provvedere agli adempimenti di propria competenza, la Società è dichiarata decaduta dalla convenzione con le conseguenze previste dalla normativa vigente in materia.
3) Sono a carico della Società tutte le spese del contratto. La determinazione di queste spese è fatta in base alle tariffe vigenti nella Provincia.
4) A carico della Società sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la realizzazione della infrastruttura per tutta la durata della convenzione.
5) La Provincia ha la facoltà di trattenere sulla polizza fidejussoria i crediti della Società le somme per l'assolvimento delle imposte, sovraimposte, tasse, soprattasse, multe, danni e di altri oneri cui fosse obbligato per vincoli di solidarietà.
Art. 23
Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale Per la Provincia
……………………………
per la Società di telecomunicazioni
……………………………………………..