ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. 44/95
TRA
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA, PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ-
CESENA, MODENA, PARMA, PIACENZA, RAVENNA, REGGIO XXXXXX E RIMINI,
AZIENDE USL DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA ED ARPA
Utilizzo delle strutture di ARPA per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative delle Province in campo ambientale nonché per le attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL
Testo sottoscritto nella Conferenza di Servizi del 10/12/2001 in attesa di ratifica da parte dei competenti organi delle Amministrazioni provinciali
INDICE
1. Intesa programmatica V
2. Oggetto e durata dell’Accordo VII
3. La definizione delle prestazioni di ARPA VII
3.1 Attività istituzionali obbligatorie VIII
A. Attività di controllo e vigilanza VIII
B. Supporto alle funzioni di amministrazione attiva IX
C. Gestione delle emergenze ambientali X
D. Attività laboratoristica per la prevenzione collettiva e la XI
tutela ambientale
E. Supporto alla elaborazione e realizzazione dei Piani per XI
la Salute
F. Attività di informazione ambientale XII
G. Gestione delle reti di monitoraggio ambientale XII
H. Realizzazione e gestione del sistema informativo ambientale
I. Gestione ed integrazione delle reti osservative idro- meteo-pluviometriche
XIV XIV
J. Gestione dei servizi meteoclimatici e radarmeteorologici XV
K. Attività di supporto per le azioni di risarcimento del danno ambientale
L. Supporto alle procedure concernenti la Valutazione di impatto ambientale (espressione di pareri tecnici)
XVI XVI
3.2 Attività istituzionali non obbligatorie XVII
M. Supporto alla elaborazione di piani e programmi ambientali
N. Supporto alle attività di promozione di sistemi di gestione ambientale
O. Supporto alle attività di educazione e reporting ambientale
XVII XVII XVIII
P. Iniziative di ricerca applicata XVIII
Q. Supporto alle procedure concernenti la Valutazione di impatto ambientale (istruttorie tecniche)
XIX
R. Prestazioni analitiche per il rilascio di certificazioni a terzi XIX
4. La programmazione delle prestazioni di ARPA XIX
5. Gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni XXI
6. Le modalità di erogazione delle attività istituzionali ed aggiuntive
XXIII
7. La valorizzazione economica delle prestazioni XXV
8. Le fonti di finanziamento dell’Agenzia XXV
Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 44/95 tra Regione Xxxxxx-Romagna, Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Xxxxxx e Rimini, Aziende USL della regione Xxxxxx-Romagna ed ARPA
* * * * * * *
L’anno duemilauno, il giorno dieci del mese di dicembre, in Bologna,
TRA
La Regione Xxxxxx-Romagna, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
L’Amministrazione Provinciale di Bologna, rappresentata ai fini del presente atto da Forte Clò, Assessore competente in materia di ambiente;
L’Amministrazione Provinciale di Ferrara, rappresentata ai fini del presente atto dall’Assessore competente in materia di ambiente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
L’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, rappresentata ai fini del presente atto da dalla Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; L’Amministrazione Provinciale di Modena, rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
L’Amministrazione Provinciale di Parma, rappresentata ai fini del presente atto dall’Assessore competente in materia di ambiente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
L’Amministrazione Provinciale di Piacenza, rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx:
L’Amministrazione Provinciale di Ravenna, rappresentata ai fini del presente atto dall’Assessore competente in materia di ambiente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
L’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, rappresentata ai fini del presente atto dall’Assessore competente in materia di ambiente Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
L’Amministrazione Provinciale di Rimini, rappresentata ai fini del presente atto Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
L’Azienda USL di Bologna Nord rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica;
L’Azienda USL di Bologna Sud rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Dipartimento di Sanità Pubblica;
L’Azienda USL Città di Bologna rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica;
L’Azienda USL di Imola rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Responsabile Dipartimento di Sanità Pubblica; L’Azienda USL di Ferrara rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica; L’Azienda USL di Cesena rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile Dipartimento di Sanità Pubblica;
L’Azienda USL di Forlì rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile Servizi di Igiene Pubblica; L’Azienda USL di Modena rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx in qualità di Direttore Amministrativo; L’Azienda USL di Parma rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, Responsabile Amministrativo Direzione Sanitaria;
L’Azienda USL di Piacenza rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile Area Dipartimentale; L’Azienda USL di Ravenna rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica;
L’Azienda USL di Reggio Xxxxxx rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica;
L’Azienda USL di Rimini rappresentata ai fini del presente atto dal Xxxx. Xxxxxxx Xxx, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica; L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Xxxxxx- Romagna, di seguito ARPA, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx;
ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 -Riorganizzazione dei controlli ambientali ed
istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Xxxxxx-Romagna - con l’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -, acquisito il parere favorevole del Comitato d’Indirizzo di ARPA espresso nella seduta dell’1/10/2001, acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie Locali ai sensi dell’art. 30, comma 2 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 espresso nella seduta del 26/11/2001, e viste le risultanze della Conferenza dei Servizi convocata in data odierna al fine della valutazione degli elementi e delle condizioni preliminari del presente Accordo di Programma, concordano quanto segue:
1. Intesa programmatica
Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle politiche per la prevenzione ed il risanamento ambientale, nonché per la tutela e la promozione della salute.
I soggetti firmatari riconoscono la necessità di favorire un approccio integrato tra le proprie azioni di tutela e prevenzione ambientale, nella piena consapevolezza della stretta interconnessione tra inquinamento ambientale e rischio per la salute delle popolazioni.
Gli enti sottoscrittori intendono con il presente Accordo intensificare e migliorare il sistema di relazioni tra le proprie strutture e tra queste ed i soggetti portatori di interessi economici e sociali, perseguendo gli obiettivi dello sviluppo sostenibile nella coscienza della limitata disponibilità delle risorse naturali e della necessità di preservarle per le generazioni future. Nell’ottica del richiamato principio di sviluppo sostenibile la Regione, gli Enti Locali, le AUSL ed ARPA intendono indirizzare le proprie azioni, affiancando al tradizionale paradigma del command and control una più articolata serie di strumenti volti a coinvolgere
tutti i soggetti interessati, rendendoli attori dei processi di prevenzione in un contesto di condivisione delle responsabilità e di leale collaborazione.
I soggetti sottoscrittori dell’Accordo riconoscono che il processo di decentramento istituzionale realizzatosi negli ultimi anni ha rafforzato un modello di governo policentrico delle problematiche ambientali, che rende ora necessaria, nell’ambito dei sistemi di indirizzo e coordinamento garantiti a livello regionale, una differenziazione delle attività erogate da ARPA idonea a soddisfare le richieste di tutela generate dalle differenti caratteristiche antropiche e morfologiche delle singole aree della regione.
I soggetti sottoscrittori si danno infine reciprocamente atto che i contenuti del presente Accordo di Programma fanno riferimento all’attuale sistema di finanziamento dell’Agenzia, riconducibile, per quanto concerne i contributi di funzionamento, al bilancio della Regione Xxxxxx-Romagna nonché alle altre modalità specificate al successivo paragrafo 8. Le modalità di compartecipazione finanziaria delle Province e degli altri Enti Locali, così come individuati dal D.Lgs. n. 267/00, ai costi relativi all’espletamento delle attività istituzionali obbligatorie assegnate ad ARPA verranno definite a seguito della fase di transizione ai sistemi di controllo gestionale previsti dalla L.R. 30 luglio 1999, n. 18 –Modifiche alla
L.R. 19 aprile 1995 n. 44–.
2. Oggetto e durata dell’Accordo
Oggetto del presente Accordo è la definizione dello schema delle attività che ARPA instaura a favore della Regione, degli Enti locali e delle AUSL e al fine di implementare le prestazioni qualitative e quantitative loro erogate.
L’Accordo di Programma costituisce altresì strumento di scenario atto, da un lato, a costituire riferimento per i singoli Documenti programmatici dell’Agenzia previsti dalla L.R. 44/95 e, d’altro lato, a coordinare gli stessi Documenti con gli strumenti di pianificazione della Regione Xxxxxx-Romagna ed in particolare con il Programma triennale di azione ambientale e gli obiettivi di miglioramento del contesto ambientale previsti dal Piano sanitario regionale.
Il presente Accordo di Programma, per esplicita volontà delle parti, sostituisce le Convenzioni tra la Regione e le Province previste dall’art. 4, comma 3, della legge istitutiva di ARPA Xxxxxx- Romagna.
Il presente Accordo di Programma ha validità di tre anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. E’ fatta comunque salva la possibilità per la Regione Xxxxxx-Romagna di promuovere, anche su richiesta degli altri soggetti sottoscrittori, le modifiche all’Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche ambientali o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale opera l’Agenzia.
3. La definizione delle prestazioni di ARPA
Ai fini del presente Accordo si intende come prestazione di ARPA qualsiasi tipologia di servizio, prodotto o progetto che l’organizzazione dell’Agenzia si impegna ad erogare, secondo quanto specificato nell’Accordo stesso, a soggetti pubblici e privati. Le parti concordano che le attività dell’Agenzia siano classificate
come segue:
− Attività istituzionali obbligatorie, ovvero attività che ARPA deve svolgere in quanto prescritte da specifiche disposizioni di legge.
− Attività istituzionali non obbligatorie: attività che in quanto tali possono essere richieste o meno per scelta discrezionale delle Amministrazioni, pur rientrando tra le attività istituzionali di ARPA.
− Attività aggiuntive: sono attività, non necessariamente rientranti fra quelle elencate dalla legge istitutiva di ARPA, che non hanno carattere autoritativo o certificativo e che possono essere erogate anche da altri soggetti sia pubblici che privati (sul punto si rimanda al paragrafo 6. del presente Accordo).
3.1 Attività istituzionali obbligatorie
Si considerano istituzionali obbligatorie le seguenti attività:
A. Attività di controllo e vigilanza
La L.R. 44/95 attribuisce ad ARPA funzioni di vigilanza e controllo finalizzate alla verifica dell’osservanza degli obblighi imposti da norme di legge o da atti prescrittivi dell’Autorità, oppure all’accertamento dei presupposti di fatto necessari per l’adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi.
Le attività riconducibili a tali funzioni sono aggregate come segue:
− Compiti afferenti il controllo ambientale, anche tramite l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria (esercitati, qualora necessario, congiuntamente ai Corpi ispettivi dello Stato). Qualora le situazioni di non conformità verificate a seguito di tali operazioni ispettive siano da considerarsi penalmente rilevanti, ARPA procederà a trasmettere le pertinenti segnalazioni di reato all’Autorità giudiziaria.
− Compiti afferenti all’esercizio delle mansioni di polizia amministrativa. Nei casi in cui la violazione di una norma
ambientale sia punita amministrativamente gli operatori di ARPA agiscono in veste di “agenti accertatori” e come tali sono legittimati ad effettuare, con le modalità previste dalla L. 689/81, gli atti di accertamento necessari per l’irrogazione della sanzione. Le Province, i Comuni e, ove attivate, le loro forme associative previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono, secondo le rispettive competenze sulle singole materie, “autorità competenti”; in tale veste pertanto devono tra l’altro quantificare l’importo delle sanzioni, notificare i provvedimenti sanzionatori ai soggetti interessati, emanare le ordinanze-ingiunzioni di pagamento ed introitare i proventi delle sanzioni pecuniarie. La Regione Xxxxxx-Romagna, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, adotterà i provvedimenti interpretativi di volta in volta necessari per un’omogenea applicazione su tutto il territorio regionale della normativa di settore.
− Compiti di controllo sul rispetto dei provvedimenti dell’Autorità amministrativa (Sindaco, Presidente della Provincia, etc.) che creano nei confronti di soggetti terzi obblighi o divieti finalizzati a prevenire, ridurre o eliminare criticità ambientali o sanitarie. Gli operatori dell’Agenzia dovranno controllare l’ottemperanza alle prescrizioni impartite anche al fine di accertare eventuali inadempienze e, se del caso, procedere alle relative segnalazioni come previsto al precedente alinea.
B. Supporto alle funzioni di amministrazione attiva
A seguito delle generali leggi di riforma istituzionale recentemente emanate e delle varie norme specificatamente riferite a temi ambientali, il Sistema Regionale e Locale è titolare delle funzioni di amministrazione attiva che si manifestano nel rilascio, normalmente ad istanza dell’interessato, di provvedimenti a carattere “puntuale” avente natura autorizzatoria o concessoria.
Ai sensi della L.R. 44/95 ARPA è istituzionalmente tenuta a
garantire agli Enti titolari di tali funzioni il proprio supporto tecnico che viene richiesto nella fase istruttoria del procedimento amministrativo.
Le parti concordano che il supporto tecnico che le Amministrazioni procedenti devono richiedere all’Agenzia, ove necessario congiuntamente ai Dipartimenti di Sanità Pubblica, è riconducibile alle seguenti tipologie di prestazioni:
− messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessarie al rilascio del provvedimento amministrativo richiesto, anche attraverso l’accesso al sistema informativo ambientale dell’Agenzia;
− rilascio di pareri sulle istanze presentate, dai quali emerga un giudizio di conformità con la normativa vigente e più in generale di compatibilità ambientale e di tutela della salute;
− supporto tecnico alla fase di predisposizione e di valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Nell’ottica della semplificazione dell’iter procedurale connesso al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ambientali, gli Enti Locali, sentita ARPA, potranno individuare quei procedimenti nei quali, in ragione del carattere tipicamente formale dell’attività istruttoria ad essi sottesi, l’acquisizione del parere tecnico preventivo di ARPA può essere omessa. L’amministrazione procedente darà comunque comunicazione ad ARPA in merito alla conclusione dei suddetti procedimenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
C. Gestione delle emergenze ambientali
Presso ciascun ambito provinciale ARPA deve assicurare un Servizio di pronta disponibilità in grado di garantire, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno gli interventi che si rendano necessari a causa di eventi imprevisti che possono arrecare un danno ambientale o sanitario. Questo servizio dell’Agenzia deve inoltre proporre, in collaborazione con gli altri Organismi Tecnici operanti nel settore quali le AUSL, alle Autorità competenti in materia le
misure urgenti volte a tutelare nella particolare situazione contingente l’ambiente e la salute della popolazione.
L’attività del Servizio di pronta disponibilità è disciplinata da un apposito atto di indirizzo della Direzione Generale dell’Agenzia, che persegue tra l’altro l’omogeneizzazione delle modalità di intervento su tutto il territorio regionale.
D. Attività laboratoristica per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale
Compito fondamentale dell’Agenzia è quello di garantire alla Regione, agli Enti locali ed alle AUSL le attività analitiche e ogni altra prestazione laboratoristica in materia di prevenzione collettiva e di controllo ambientale.
Le parti che sottoscrivono il presente Accordo si danno reciprocamente atto che la gestione della rete laboratoristica dell’Agenzia dovrà essere ispirata ai seguenti principi:
− attuazione di un sistema di assicurazione di qualità a presidio dell’affidabilità tecnica delle prestazioni laboratoristiche erogate;
− razionalizzazione delle risorse disponibili, attraverso la ricerca delle migliori soluzioni logistiche e organizzative delle sedi, nonché il superamento da parte di ARPA dell’effettuazione di qualsiasi prestazioni analitiche sull’uomo non riconducibili alla prevenzione collettiva;
− implementazione di punti di specializzazione in grado di fungere da riferimento regionale su tematiche di particolare complessità.
E. Supporto alla elaborazione e realizzazione dei Piani per la Salute Le attività a supporto della elaborazione e realizzazione dei PPS, previsti dal Piano Sanitario Regionale, sono programmate ed effettuate con criteri di integrazione tra le articolazioni territoriali di ARPA ed i Dipartimenti di Sanità pubblica, per fornire contributi caratterizzati da multidisciplinarità ed appropriatezza delle azioni e dei contenuti.
A tal fine questi Organismi, in quanto parti della “rete di
prevenzione regionale”, si pongono l’obiettivo di dotarsi di strumenti informativi ed informatizzati integrati che consentano di migliorare la rispettiva operatività ed efficienza comunicativa.
Inoltre a livello regionale l’Assessorato alla Sanità ed ARPA, anche attraverso la propria rete di Eccellenze e Specializzazioni, si impegnano a collaborare per elaborare progetti integrati su tematiche di particolare rilievo ambientale e sanitario.
F. Attività di informazione ambientale
Al fine di garantire ai cittadini ed alle associazioni una corretta informazione sulle tematiche ambientali, ARPA dovrà predisporre idonei strumenti divulgativi destinati a target di pubblici differenziati. ARPA potrà altresì essere chiamata a supportare gli amministratori locali in incontri e pubblici dibattiti relativi a specifiche problematiche ambientali.
La Regione e gli Enti Locali per la costituzione degli Sportelli Ambientali, previsti dalla L.R. 15/96, potranno avvalersi di ARPA, anche al fine di perseguire le necessarie sinergie ed integrazioni con gli Sportelli per la Prevenzione previsti dal Piano Sanitario Regionale.
G. Gestione delle reti di monitoraggio ambientale
Il monitoraggio ambientale costituisce, congiuntamente al controllo dei fattori di pressione, uno dei principali compiti che ARPA svolge per supportare operativamente le funzioni di prevenzione in capo alla Regione, agli Enti locali ed alle AUSL.
Tale funzione viene svolta attraverso le seguenti reti di monitoraggio:
▪ qualità delle acque superficiali;
▪ idrologia delle acque superficiali;
▪ qualità delle acque sotterranee;
▪ piezometriche;
▪ acque marine costiere;
▪ acque costiere ai fini della balneazione;
▪ evoluzione del litorale marino;
▪ qualità dell’aria in ambiente urbano;
▪ inquinamento atmosferico industriale e di fondo;
▪ deposizioni atmosferiche;
▪ pollini allergenici aerodispersi;
▪ mutagenicità del particolato atmosferico;
▪ meteorologica e radarmeteorologica;
▪ climatologica e agrometeorologica;
▪ termopluviometrica;
▪ subsidenza;
▪ inquinamento acustico;
▪ radioattività ambientale;
▪ radiazioni non ionizzanti.
A queste reti di monitoraggio si aggiunge quella agropedologica attualmente gestita dalla Regione Xxxxxx-Romagna rispetto alla quale andranno previste le opportune forme di integrazione.
Le parti concordano che queste reti, pur di proprietà di soggetti pubblici diversi, debbano essere gestite direttamente da ARPA. Per attività di gestione si intende: il mantenimento in efficienza delle reti, a partire dalla manutenzione ordinaria, l’effettuazione di tutte le operazioni necessarie per la rilevazione dei dati, la validazione e l’organizzazione degli stessi compatibilmente con il Sistema informativo ambientale regionale e nazionale e garantendo ai soggetti sottoscrittori dell’Accordo la diffusione delle informazioni e dei dati raccolti in tempi certi ed adeguati rispetto alle loro esigenze.
Le parti concordano altresì che sia compito dell’Agenzia formulare proposte di revisione e aggiornamento delle strategie di gestione ordinaria ed evolutiva delle reti esistenti, sia ai fini di una loro razionalizzazione ed integrazione che per una loro piena rispondenza alle richieste formulate dalle nuove normative di settore e dal principio dello sviluppo sostenibile.
E’ altresì compito dell’Agenzia ricercare e sviluppare possibili sinergie con altri sistemi di monitoraggio ambientale presenti sul territorio regionale che possano offrire dati ed elementi utili per integrare le rispettive conoscenze e sviluppare comuni progetti di ricerca.
H. Realizzazione e gestione del sistema informativo ambientale
Le strutture e le reti di monitoraggio di ARPA producono a flusso continuo una considerevole quantità di dati relativi allo stato dell'ambiente ed ai fattori inquinanti (fisici, geologici, chimici, biologici).
In considerazione delle norme recentemente introdotte dalla L.R. 18/99, ARPA deve quindi predisporre e gestire un sistema informativo organizzato in modo tale che i dati, opportunamente elaborati, possano diventare un vero e proprio strumento di “lettura del territorio” a disposizione dei cittadini, delle istituzioni e dei soggetti sociali.
Gli Enti sottoscrittori ritengono di perseguire questo obiettivo affidando ad ARPA la progettazione e realizzazione di un’architettura basata su poli infraregionali, costituita da una rete di soggetti, con competenze, funzioni ed esigenze diverse, nel contempo gestori di conoscenze ambientali e potenziali utilizzatori delle stesse, interessati alla condivisione delle informazioni.
I. Gestione ed integrazione delle reti osservative idro-meteo- pluviometriche
Le parti che sottoscrivono il presente atto concordano sull’opportunità di individuare nuove politiche di intervento relativamente alle reti osservative idro-meteo-pluviometriche afferenti alla Regione Xxxxxx-Romagna, ciò nell’ottica del superamento dell’attuale frammentazione gestionale che ha condotto, nel passato, anche a situazioni di criticità in presenza di eventi meteo-idrologici estremi.
Al tal fine la Regione Xxxxxx-Romagna, mediante la propria
Delibera di Giunta n. 2217 del 22/10/2001, ha disposto che ARPA-SMR rediga un progetto esecutivo che, in attuazione del progetto di massima denominato RIRER, individui le modalità operative mediante le quali verranno affidate all’Agenzia stessa le funzioni di gestione unitaria delle reti idro-meteo-pluviometriche e del relativo Sistema Informativo, ivi comprese le attività derivanti dal trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni previste dall’art. 92 del D. Lgs. n.112/98.
Le parti che sottoscrivono il presente Accordo concordano che l’affidamento di cui sopra comprenda:
− la gestione diretta, ordinaria ed evolutiva, di tutte le reti osservative idro-meteo-pluviometriche a vario titolo riconducibili alle competenze istituzionali dell’Ente Regione Xxxxxx-Romagna;
− la gestione, in via continuativa e previo specifico accordo con i soggetti interessati, dei compiti di coordinamento, accentramento ed elaborazione dei dati provenienti dalle reti osservative a gestione non direttamente regionale (Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Aziende di servizi pubblici, etc.);
− l’individuazione di appositi organismi di coordinamento tecnico- scientifico nei quali siano rappresentati tutti gli enti a vario titolo interessati alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati prodotti dalle reti di monitoraggio di cui sopra.
Le parti concordano altresì che ARPA Xxxxxx-Romagna concorra alla realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio delle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Marche, sulla base delle convenzioni previste dalle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2304 e 2305/2000;
J. Gestione dei servizi meteoclimatici e radarmeteorologici
Le parti contraenti concordano che, ai fini del presente Accordo, debbano essere considerate rilevanti anche le “prestazioni” legate a forme più evolute di prevenzione realizzate attraverso modelli di
lettura, conoscenza e previsione delle modificazioni del territorio.
In questa prospettiva assumono particolare significato i compiti (attribuiti alla Struttura Tematica di ARPA denominata Servizio Meteorologico Regionale) di monitoraggio e previsione meteorologica a carattere “ricorrente”, nonché di sviluppo e messa in operatività degli strumenti per la gestione integrata delle problematiche attinenti il sistema atmosfera e le sue relazioni con l’ambiente, il territorio, l’agricoltura e la protezione civile. Il Servizio Meteorologico Regionale diviene quindi centro di servizi per l’intero Sistema Regionale e Locale.
Il Servizio Meteorologico Regionale è tenuto altresì ad erogare servizi previsionali direttamente a favore di singoli cittadini, istituzioni pubbliche e private ed associazioni di categoria.
K. Attività di supporto per le azioni di risarcimento del danno ambientale
Con lo sviluppo della legislazione di settore il concetto di “ambiente” ha subito un’importante evoluzione in virtù della quale le risorse naturali sono divenute veri e propri “beni pubblici”, nell’accezione giuridica del termine. Risulta pertanto estremamente significativo che ARPA, ai sensi del combinato disposto dell’art.5 della L.R. 44/95 con l’art. 18 della Legge 349/86, abbia la competenza di supportare la Regione e gli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell’azione di risarcimento del danno ambientale.
Qualora i soggetti legittimati a proporre la relativa azione giudiziaria riterranno di implementare il proprio impegno in questo settore le strutture dell’Agenzia saranno tenute a fornire una qualificata consulenza mirata a verificare l’entità del danno e ad individuare le operazioni necessarie per il ripristino dei luoghi.
L. Supporto alle procedure concernenti la Valutazione dell'impatto ambientale (espressione pareri tecnici)
Le parti concordano che nell'ambito delle procedure concernenti la valutazione dell'impatto ambientale previste dalla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, ARPA sia chiamata ad esprimere pareri tecnici, sia in relazione a quelli eventualmente richiesti dall'Autorità competente nell'ambito della procedura di verifica (screening) ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99 e succ. mod. ed int., sia in relazione a quelli resi nell'ambito della procedura di VIA ai sensi del titolo III della medesima L.R. 9/99.
3.2 Attività istituzionali non obbligatorie
Si considerano istituzionali non obbligatorie le seguenti attività:
M. Supporto alla elaborazione di piani e programmi ambientali
Si tratta di attività eseguite da ARPA a favore della Regione, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici, quando tali soggetti adottano piani e programmi ambientali previsti dalla normativa vigente o elaborati volontariamente.
Le attività erogate da ARPA in questi casi assumono la veste di prestazioni particolarmente complesse, tra le quali in questa sede a titolo esemplificativo sono richiamati gli studi e ricerche su singole matrici ambientali, sui cambiamenti climatici ed i loro impatti sugli ecosistemi, l’elaborazione di cartografia georeferenziata, la valutazione delle condizioni ambientali e l’elaborazione di proposte preliminari di piano.
ARPA, quale Autorità Ambientale, è chiamata altresì al svolgere la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi comunitari che prevedono l’utilizzo di fondi strutturali.
N. Supporto alle attività di promozione di sistemi di gestione ambientale
Le parti prendono atto come l’ambiente sia divenuto una variabile costante delle scelte e delle strategie produttive tant’è che si sta diffondendo presso le imprese una mentalità proattiva che tende ad
anticipare con comportamenti volontari le disposizioni prescrittive della normativa ambientale.
In questo contesto l’Agenzia, così come previsto dall’art. 5 della
L.R. 44/95, deve fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli Enti Locali per lo sviluppo di strumenti di management ambientale (EMAS, Ecolabel, Ecoaudit, Bilanci ambientali, etc.) in grado di contemperare lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente.
ARPA potrà altresì essere chiamata ad effettuare l’istruttoria tecnica di progetti nell’ambito di specifiche iniziative volte alla valorizzazione e diffusione in ambito regionale di comportamenti ecocompatibili.
O. Supporto alle attività di educazione e reporting ambientale ARPA può essere chiamata a svolgere una attività di supporto nella predisposizione ed attuazione di iniziative in materia di educazione ambientale. A tal fine potranno essere utilizzati gli sportelli ambientali di cui al punto F del paragrafo 3.1.
ARPA inoltre potrà promuovere e curare corsi di formazione e aggiornamento professionale nelle materie di propria competenza, sviluppando altresì sinergie con le Istituzioni scolastiche, universitarie ed educative.
Riveste inoltre un particolare rilievo il supporto che l’Agenzia è tenuta a garantire, ai sensi della X.X. 00/00, xxxx Xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxx nella predisposizione della Relazione triennale sullo stato dell’ambiente. Analogamente ARPA, su richiesta degli Enti interessati, potrà collaborare con le Province ed i Comuni nella redazione di reporting ambientali e Agende 21 locali.
P. Iniziative di ricerca applicata
Le parti che sottoscrivono il presente Accordo si danno reciprocamente atto dell’importanza strategica di intraprendere ed implementare iniziative di ricerca applicata, prevalentemente finanziata con fondi appositamente dedicati, che sia indirizzata ad
affrontare gli aspetti essenziali di uno sviluppo sostenibile (relazione ambiente-salute-territorio).
In questa prospettiva la Regione, ARPA e le AUSL potranno individuare anche specifici temi di collaborazione con Organismi ed Istituti, sia pubblici che privati, operanti nel settore.
Q. Supporto alle procedure concernenti la Valutazione dell'impatto ambientale (istruttorie tecniche)
Le parti concordano che nell'ambito delle procedure concernenti la valutazione dell'impatto ambientale previste dalla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, ARPA sia chiamata a garantire:
1. il supporto all'esame e le istruttorie tecniche dei progetti sottoposti alle procedure inerenti la valutazione dell'impatto ambientale, qualora richiesti da Province e Comuni, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 9/99 e succ. mod. ed int.
2. il supporto all'esame e le istruttorie tecniche dei progetti sottoposti alle procedure inerenti la valutazione dell'impatto ambientale di competenza della Regione tramite apposita convenzione.
R. Prestazioni analitiche per il rilascio di certificazioni a terzi
Sono considerate altresì attività istituzionali non obbligatorie le prestazioni analitiche eseguite da ARPA per conto di amministrazioni non firmatarie del presente Accordo, quali gli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea, al fine del rilascio a soggetti privati che esercitano attività imprenditoriali di certificazioni necessarie alla commercializzazione di beni. I costi di tali prestazioni laboratoristiche devono considerarsi a carico del privato nel cui interesse sono eseguite, e comunque non devono incidere sull’attività istituzionale obbligatoria dell’Agenzia.
4. La programmazione delle prestazioni di ARPA
Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che l’Accordo di
Programma, perseguendo l’obiettivo di consolidare le relazioni istituzionali tra l’Agenzia e gli Enti territoriali, deve realizzarsi con le modalità definite dalle recenti norme introdotte dalla L.R. 18/99. Infatti gli strumenti programmatici dell’Agenzia delineano ora, anche a seguito dell’applicazione delle metodiche di consultazione e partecipazione previste dal Regolamento approvato con la D.G.R. n. 922/1999, un iter istituzionale in grado di fornire un quadro esaustivo delle concrete esigenze espresse dagli Enti Locali e dalle loro Comunità di riferimento.
Sulla base di queste considerazioni le parti riconoscono la centralità del Comitato di Indirizzo di ARPA quale momento di concertazione dei seguenti strumenti di programmazione dell’Agenzia:
− Il piano programmatico, il quale definisce, in una prospettiva triennale, le linee strategiche dell’Agenzia e gli indirizzi di gestione della stessa articolati in programmi e progetti. Al suo interno in particolare sono evidenziate le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi di piano, il programma pluriennale degli investimenti, gli indicatori di economicità e qualità aziendale, nonché le eventuali proposte di riorganizzazione delle strutture.
− Il programma annuale delle attività: il quale dispone annualmente, in correlazione allo stato di conseguimento degli obiettivi triennali, le linee di azione operativa delle varie strutture dell’Ente e si compone di una sezione regionale (relativa anche alle Strutture tematiche) e di articolazioni per province elaborate sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati Provinciali di Coordinamento.
− Il budget generale: il quale contiene la previsione delle risorse e delle attività per l’esercizio di riferimento. In corso d’anno tali previsioni sono verificate quadrimestralmente con valutazioni comparative sugli obiettivi, sui risultati e sui costi.
5. Gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni
ARPA si impegna a garantire che l’erogazione delle prestazioni nei confronti degli Enti sottoscrittori avvenga mediante l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili in relazione alle risorse finanziarie ad essa assegnate, e a presentare tempestivamente agli Enti di riferimento proposte di adeguamento del proprio patrimonio tecnologico e delle proprie metodiche di controllo, quando ciò sia richiesto dall’affermarsi di nuovi approcci scientifici ovvero dall’insorgere di nuove criticità nel campo della prevenzione ambientale e sanitaria.
L’Agenzia garantisce altresì che le prestazioni ad essa richieste siano erogate con l’utilizzo di personale qualificato in possesso dei necessari requisiti professionali.
L’Agenzia si impegna a perseguire l’implementazione del Sistema Qualità conformemente alla norma UNI EN ISO 9001 di tutte le proprie strutture e a mantenere in accreditamento presso il SINAL i propri laboratori che eseguano analisi ufficiali per gli alimenti, nonché ad estendere secondo i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e delle Buone Pratiche di Laboratorio l’accreditamento a prove su matrici ambientali, con l’obiettivo di coinvolgere le aree analitiche dei Dipartimenti Tecnici sulla base delle Specializzazioni loro attribuite.
Per quanto concerne i tempi di risposta delle prestazioni erogate da ARPA le parti ritengono opportuno evidenziare:
− che in relazione alle prestazioni che costituiscono atti intermedi di procedimenti complessi di competenza delle singole Amministrazioni l’individuazione puntuale del tempo massimo a disposizione dell’Agenzia verrà definito in specifici accordi o convenzioni (come ad esempio quelle relative allo Sportello Unico per le attività produttive);
− che i tempi di erogazione delle prestazioni di laboratorio
dell’Agenzia devono ispirarsi ai seguenti criteri:
▪ per quanto concerne le analisi richieste ad ARPA in situazione di emergenza, l’Agenzia si impegna a comunicare i referti in tempo utile per l’adozione da parte delle Autorità competenti dei conseguenti provvedimenti di tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
▪ per quanto concerne l’attività ordinaria e ricorrente, i tempi di comunicazione dei referti dovranno essere non superiori ai
30 gg. per l’80% dei campioni e per il rimanente 20% non superare comunque i 60 gg.;
▪ per quanto concerne infine le attività che richiedono l’utilizzo di metodiche analitiche di particolare complessità, i tempi di risposta verranno definiti in appositi accordi stipulati direttamente tra le Sezioni provinciali di ARPA ed i soggetti pubblici interessati.
La Direzione Generale dell’Agenzia si impegna altresì, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, a mettere a punto un sistema di monitoraggio, sulla base di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, delle prestazioni erogate da ARPA e dei relativi tempi di risposta a favore degli Enti sottoscrittori.
Infine, in relazione ai livelli quantitativi della capacità complessiva di risposta dell’Agenzia nell’attuale contesto organizzativo e di disponibilità finanziaria, le parti concordano quanto segue:
− con riferimento ai compiti di supporto alle funzioni di amministrazione attiva, ARPA si impegna, tramite la rete delle proprie strutture territoriali, ad evadere tutte le richieste relative a pareri o ad altri atti infraprocedimentali ritenuti obbligatori dalla normativa di settore;
− con riferimento alle attività di controllo e vigilanza, sulla base della normativa in vigore, vengono definiti nel Programma annuale delle attività gli obiettivi minimi di controllo a livello
regionale e le priorità determinate da situazioni di particolare vulnerabilità e sensibilità;
− in relazione all’attività laboratoristica per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale i livelli annuali di riferimento sono quelli relativi alle prestazioni erogate dall’Agenzia alla data del 31/12/2000 così come definiti nella Relazione annuale sulle attività predisposta dal Direttore Generale di ARPA ai sensi dell’art. 9 della L.R. 44/95. Tali livelli possono essere rimodulati periodicamente in sede di Comitato Provinciale di Coordinamento in relazione al Programma annuale delle attività, compatibilmente con i volumi complessivi delle prestazioni che ARPA è tenuta ad erogare.
6. Le modalità di erogazione delle attività istituzionali ed aggiuntive
Come anticipato nel precedente paragrafo 3. le parti concordano che ai fini dell’applicazione del presente Accordo di Programma le attività dell’Agenzia vengono classificate in istituzionali obbligatorie, istituzionali non obbligatorie e aggiuntive.
Le attività istituzionali obbligatorie non comportano per la Regione, per gli Enti Locali e per le AUSL oneri economici specifici essendo la copertura finanziaria delle stesse garantita dalla Regione attraverso i contributi di funzionamento previsti dall’art. 21 della
L.R. 44/95. L’entità delle prestazioni istituzionali obbligatorie è definita nel Programma annuale delle attività ed è soggetta al vincolo dell’equilibrio competenze/risorse fermo restandone la priorità rispetto alle attività istituzionali non obbligatorie e alle attività aggiuntive. Le Province, i Dipartimenti per la Salute Pubblica e le Sezioni provinciali di ARPA interessate possono, previo accordo, nel corso dell’anno procedere ad una rimodulazione dei piani di lavoro al fine di far fronte a particolari situazioni contingenti, compatibilmente con il quadro delle risorse disponibili.
A livello regionale gli Assessorati competenti in materia di ambiente e sanità e la Direzione Generale dell’Agenzia possono concordare in corso d’anno ulteriori attività da realizzarsi compatibilmente con il volume d’impegno complessivo dell’Agenzia.
Le parti concordano che qualora i pareri tecnici di cui alla lettera B del paragrafo 3.1, oppure l’attività analitica prevista nella lett. D dello stesso paragrafo 3.1, siano effettuati su richiesta di soggetti privati, ovvero nell’ambito di procedimenti intrapresi nell’interesse degli stessi, essi devono considerarsi a titolo oneroso, e ove possibile, le relative spese di istruttoria sono introitate mediante sistemi di riscossione integrata, che consentano all’utente un unico pagamento e la successiva ripartizione tra gli Enti sulla base delle rispettive competenze.
Le attività istituzionali non obbligatorie hanno carattere oneroso. Esse possono essere oggetto di pianificazione generale in sede di definizione del Programma annuale delle attività oppure di specifiche convenzioni stipulate dall’Agenzia con le Amministrazioni interessate. Le prestazioni istituzionali non obbligatorie sono erogate da ARPA a costo industriale.
Le attività aggiuntive sono attività, non necessariamente rientranti fra quelle elencate dalla legge istitutiva di ARPA, che non hanno carattere autoritativo o certificativo e che possono essere erogate anche da altri soggetti sia pubblici che privati. Tali attività, prestate anche al di fuori dal territorio regionale, sono sempre onerose ed il loro regime è sottoposto a specifiche convenzioni. Ove non sia possibile applicare le disposizioni del tariffario regionale anche queste prestazioni sono erogate a costo industriale. Le attività aggiuntive sono complementari rispetto a quelle preminenti di controllo ambientale e di supporto alle funzioni di amministrazione attiva, pertanto in sede di Programma annuale delle attività verrà definita una soglia quantitativa massima che ne consenta la compatibilità con il flusso della domanda istituzionale
ed i relativi tempi di risposta. Le attività aggiuntive non potranno comunque essere contrastanti o non congrue rispetto alla mission principale dell’Agenzia.
7. La valorizzazione economica delle prestazioni
Le parti che sottoscrivono il presente Accordo prendono atto che il sistema contabile di tipo finanziario, previsto dal testo originario della legge istitutiva dell’Agenzia, ha indirizzato l’Agenzia ad una quantificazione dei costi delle strutture dell’Ente.
Con l’introduzione della contabilità di tipo economico prevista dalla
L.R. 18/99, l’Agenzia sarà invece facilitata a predisporre, mediante l’applicazione di strumenti di controllo gestionale, una proposta organica, da sottoporre alla Giunta regionale al fine della predisposizione dei conseguenti atti amministrativi, relativa: a) alla valorizzazione economica dei servizi di interesse generale resi alla collettività regionale in maniera continuativa, b) ad una proposta di nuovo tariffario che quantifichi economicamente, sulla base dei costi diretti ed indiretti, le prestazioni di ARPA, c) ad una migliore definizione dei criteri per individuare i costi industriali dei progetti erogati in regime di convenzione.
La proposta di cui sopra dovrà essere elaborata entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo.
8. Le fonti di finanziamento dell’Agenzia
Le parti contraenti il presente Accordo, nelle more del completamento del processo di riforma del Sistema regionale e locale previsto dalla L.R. 3/99, si danno reciprocamente atto che le Attività istituzionali obbligatorie assicurate dall’Agenzia, anche a favore degli Enti Locali e delle AUSL, saranno finanziate mediante risorse reperite nell’ambito del bilancio della Regione Xxxxxx- Romagna, tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 8 del D. Lgs. 18 febbraio 2000 n. 56 relativamente al vincolo di destinazione
delle spese previste dal Piano Sanitario Nazionale ed in attesa dell’armonizzazione del presente Accordo ai risultati del processo in corso di definizione dei livelli essenziali di assistenza (prevenzione e controllo ambientale) nell’ambito della programmazione della spesa sanitaria.
L’entità dei fondi di funzionamento destinati alla spesa corrente messi a disposizione dell’Ente verrà definita annualmente sulla base delle indicazioni del Programma annuale delle attività, tenendo conto non soltanto dei costi di gestione delle strutture ma anche di quanto richiesto dall’evoluzione della normativa ambientale e dall’insorgere di nuove criticità sul fronte dei controlli, della prevenzione e dello sviluppo sostenibile.
Per quanto concerne gli investimenti relativi all’adeguamento tecnologico, alla sostituzione ed alla manutenzione evolutiva di beni ed attrezzature a disposizione di ARPA, l’Agenzia dovrà procedere all’elaborazione di un Programma pluriennale degli investimenti che costituisce documento di riferimento per la definizione della quota parte dei finanziamenti previsti dall’art. 21 della L.R. 44/95 a carico della Regione e degli Enti Locali.
Le parti inoltre, evidenziando l’importanza e la complessità che rivestono le reti di monitoraggio nell’ambito dei programmi di controllo e prevenzione ambientale di interesse sia regionale che locale, concordano che le condizioni tecniche per il trasferimento ad ARPA della proprietà e per la successiva gestione delle reti, fatto salvo quanto disposto nella direttiva regionale prevista nella lettera I del precedente paragrafo 3.1, debbano essere previste in specifici Atti stipulati tra la Regione, le Province, i Comuni, l’Agenzia e gli altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. In tali atti dovranno essere altresì specificati i termini della compartecipazione finanziaria degli Enti Locali e degli altri soggetti interessati al funzionamento delle reti stesse.
Per quanto concerne infine il sistema informativo ambientale
previsto dalla lett. H del precedente paragrafo 3.1, le parti concordano di addivenire alla stipula di protocolli finalizzati all’individuazione delle condizioni tecnico-economiche per la gestione dei diversi poli infraregionali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto