PROTOCOLLO D’INTESA TRA
Allegato alla Delib.G.R. n. 36/14 del 14.7.2015
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
E
GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA SARDEGNA:
Corte d’Appello di Cagliari
Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari Corte d’Appello sezione staccata di Sassari
Avvocato Generale della Corte d’Appello di Cagliari sezione staccata di Sassari
Tribunale di Sorveglianza di Cagliari Tribunale di Sorveglianza di Sassari Tribunale Ordinario di Cagliari Tribunale Ordinario di Sassari Tribunale Ordinario di Oristano Tribunale Ordinario di Nuoro
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Tribunale Ordinario di Lanusei
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei
E
GLI ORDINI PROFESSIONALI FORENSI di Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Tempio e Lanusei
per l’organizzazione dell’assistenza psichiatrica in favore degli autori di reato affetti da patologie psichiatriche in attuazione del D.L. 22 dicembre 2011 n. 211 convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012 n. 9, e del D.L. 31 marzo 2014 n. 52 convertito con modificazioni dalla
legge 30 maggio 2014 n. 52
− Visto il decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999, recante “Riordino della medicina penitenziaria” adottato in conformità alle previsioni di cui all’art. 5 della legge 30.11.1998 n. 419 e succ. mod.
− Visto il d.p.c.m. 1 aprile 2008 avente titolo “ Modalità e criteri per il trasferimento al S.S.N. delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, con cui si è sono disciplinati gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie in conformità ai principi stabiliti dalle linee guida di cui all’allegato C) dello stesso il d.p.c.m. 1 aprile 2008.
− Visto il decreto legge 22.12.2011 n. 211 art. 3 ter che reca disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
− Vista la legge n. 9/2012 (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) che all’art. 3 ter ha stabilito che a partire dal 31.3.2013 le misure di sicurezza del ricovero in o.p.g. e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie dedicate.
− Visto il D.l n.52/2014 convertito con modificazioni con legge 30.5.2014 n. 81 che ha fissato in via definitiva il termine di chiusura degli O.p.g. al 31.3.2015.
− Visto l’art. 3 ter D.L.22.12.2011 n.211, novellato dal D.L. 52/2014 a sua volta convertito con modifiche nella legge 81/2014 in materia di applicazione delle misure di sicurezza per gli autori di reato socialmente pericolosi.
− Visto l’Accordo di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata n.17 del 26.06.2015 – concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell’art. 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n.52, convertito in legge 30 maggio 2014, n.81;
− Vista la Deliberazione della Giunta della R.A.S. n. 9/21 del 10.3.2015 contenente “Disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari in attuazione della legge n. 9/2012“ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 211 recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
PREMESSO
− che la convenzione stipulata il 23.9.2005 tra la R.A.S. ed il Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale della Sardegna del DAP, nell’ambito dell’organizzazione del servizio relativo alla tutela della salute mentale in ambito penitenziario prevede, tra l’altro, all’art. 5 che le prestazioni di psichiatria forense, ove erogate da personale del Servizio Sanitario Regionale, sono comprese tra le attività del D.S.M. e che con apposita convenzione debbano essere regolati i rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
− che l’assistenza sanitaria garantita con gli interventi terapeutici, riabilitativi e di sostegno è comunque a carico del servizio sanitario nelle sue varie articolazioni;
− che con D.l n. 52/2014 convertito con modificazioni con legge 30.5.2014 n. 81 il termine di chiusura degli O.p.g. è stato fissato in xxx xxxxxxxxxx xx 00.0.0000;
− che con la deliberazione n. 9/21 del 10.3.2015 contenente “disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari “la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il “programma regionale per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo, tra l’altro, l’apertura di una struttura temporanea destinata ad accogliere le persone cui sono applicate misure di sicurezza del ricovero in O.p.g. e dell’assegnazione alla Casa di cura e custodia;
− che il Programma regionale per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari allegato alla Deliberazione Giunta R.A.S. n. 9/21 del 2015 prevede, tra l’altro, che “la gestione delle problematiche relative alla salute mentale riguardante l’ambito giudiziario richiede una revisione organizzativa più ampia rispetto a quella strettamente finalizzata ad assicurare la continuità di cura ai pazienti tuttora reclusi in O.p.g.” e che “… alle problematiche sociali e sanitarie dei pazienti in fase di dimissione dall’O.p.g. devono essere aggiunte, infatti, quelle riguardanti i pazienti autori di reato per i quali sono stati già adottati interventi alternativi all’invio o alla permanenza in O.p.g., quelle riguardanti i pazienti afferenti al circuito penitenziario e quelli dei pazienti per i quali le condizioni di malessere individuale e sociale, in assenza di interventi appropriati può concorrere nel determinare comportamenti illegali o la consumazione di reati”;
− che la Regione Sardegna è impegnata nella revisione del sistema di intervento della salute mentale in modo da assicurare una gamma di risposte utili a garantire percorsi di presa in carico per le diverse condizioni di malessere psichico;
− che l’art. 3 ter D.L.22.12.2011 n. 211, novellato dal D.L. 52/2014 convertito con modifiche nella legge 81/2014 prevede espressamente che “… Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza
tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo xxxxx, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali";
− che al fine di dare attuazione alle disposizione di cui all’art 3 ter D.L.22.12.2011 n. 211 citato ed al Programma regionale per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari allegato alla Deliberazione Giunta R.A.S. n. 9/21 del 2015 si rende necessario attuare percorsi condivisi tra l’amministrazione sanitaria regionale nelle sue varie articolazioni, gli uffici giudiziari della Sardegna i servizi sociali giudiziari, i servizi sociali territoriali e gli Ordini Forensi della Sardegna al fine di:
a. garantire l’omogeneità delle prestazioni sociosanitarie erogate in favore dei soggetti affetti da disturbi psichiatrici e coinvolti in procedure giudiziarie, al fine di garantire il principio di parità di trattamento nella tutela del diritto alla salute;
b. assicurare effettività al principio di residualità delle misure di sicurezza detentive, garantendo nel contempo procedure finalizzate all’attuazione di percorsi terapeutici alternativi da attuarsi sul territorio e adeguati a soddisfare anche le esigenze di tutela sociale;
c. assicurare un’ottimizzazione delle risorse messe a disposizione dal servizio sanitario regionale e dai servizi socio assistenziali al fine di assicurare un’economia di risultato;
d. realizzare un sistema di informazione e di monitoraggio relativo alle misure in atto al fine di una più efficace tutela della persona sottoposta e della verifica della corretta osservanza delle prescrizioni;
− che per l’attuazione di tali finalità occorre istituire delle strutture di raccordo tra il servizio sanitario regionale nelle sue diverse articolazioni (ASL, Dipartimento DSM, CSM, SPDC, SER.D., medicina di base ), Servizi socio assistenziali, Uffici Giudiziari della Sardegna e Ordini Forensi della Sardegna, che realizzino, attraverso prassi procedimentalizzate e condivise tra gli operatori, un’ efficace interlocuzione tra gli uffici coinvolti ;
− che da tempo presso l’ASL n. 8 di Cagliari è istituito ed opera un Servizio di Psichiatria Forense Territoriale che svolge la sua attività per la tutela della salute mentale e dei diritti dei cittadini affetti da disturbi mentali autori o vittime di reato, in coordinamento con le altre unità operative del Dipartimento di Salute Mentale;
− che tra la ASL 8 e gli Uffici Giudiziari e nello specifico il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, il Tribunale Ordinario di Cagliari e la Procura della Repubblica di Cagliari, è stata stipulata apposita convenzione in data 23 dicembre 2010 diretta a regolamentare l’attività di consulenza e peritale prestata dal Servizio di psichiatria forense per tutta l’area di competenza del Tribunale Ordinario e del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari;
− che, in considerazione degli ottimi risultati ottenuti negli anni in cui è stata operativa sia a vantaggio dell’utenza sia a vantaggio dello stesso Servizio Sanitario in termini di tutela della salute dei pazienti psichiatrici e di risparmio, la Convenzione è stata rinnovata con novazione in data 14.2.2014, prevedendosi, tra l’altro, l’implementazione del Servizio e l’estensione delle prestazioni anche nelle procedure di amministrazione di sostegno, di tutela e inabilitazione di competenza del giudice tutelare, e con durata fino al 31.12.2023;
− che il Programma regionale per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari allegato alla Deliberazione Giunta R.A.S. n. 9/21 del 2015 ha riconosciuto la validità delle “buone prassi e delle esperienze della Psichiatria forense operante nell’area sud della Regione”, prevedendo il rafforzamento di detto Servizio con estensione della sua competenza anche al Tribunale di Oristano (Macroarea Sud Sardegna: Circondari Tribunale Cagliari e Oristano ) e l’istituzione di analogo Servizio presso il DSMD di Sassari con competenza per il nord Sardegna (Macroarea Nord Sardegna: Circondario Tribunali Sassari, Nuoro, Tempio e Lanusei );
− che alla luce di quanto sopra il SPFT già esistente presso la ASL 8 Cagliari e quello istituendo presso la ASL 1 di Sassari rispondono ai requisiti della struttura di raccordo più sopraindicata, al fine di assicurare gli obiettivi della presente Intesa.
Le parti si impegnano a
TUTTO CIÓ PREMESSO
Art. 1
Recepire e confermare la Convenzione del 14.2.2014 tra la ASL 8 e gli Uffici Giudiziari Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, il Tribunale Ordinario di Cagliari e la Procura della Repubblica di Cagliari; a promuovere specifici accordi tra il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e la ASL 5 di Oristano per l’estensione del modello operativo del Servizio di Psichiatria Forense Territoriale recepito nella Convenzione 14.2.2014 sopra citata alle procedure giudiziarie afferenti al territorio del circondario del Tribunale di Oristano.
Art. 2
Promuovere, attraverso specifici accordi tra gli Uffici giudiziari della più sopra individuata Macroarea nord Sardegna (Circondario Tribunali Sassari, Nuoro, Tempio e Lanusei) e le ASL della stessa, la costituzione di un Servizio di raccordo che assicuri nelle procedure giudiziarie afferenti al territorio della Macroarea Nord Sardegna in cui sono coinvolti sofferenti psichici autori o vittime di reato, l’attuazione di un modello operativo coerente con le prassi e le procedure seguite nel Servizio di Psichiatria Forense territoriale già esistente nella Macroarea Sud Sardegna e,
comunque, idoneo a realizzare gli obiettivi indicati in premessa ed a garantire le seguenti prestazioni:
− monitoraggio delle persone internate negli OPG fino alla loro permanenza e di coloro che sono internati in REMS;
− supporto ai CSM, referenti per ogni paziente, per la presa in carico e per il progetto finalizzato alle dimissioni dei soggetti internati in OPG;
− collaborazione con gli psichiatri della casa circondariale di Cagliari per l’assistenza dei detenuti sottoposti ad accertamento peritale;
− presentazione al magistrato del progetto terapeutico alternativo a misure cautelari (carcere, OPG o CCC in REMS), in collaborazione con i CSM di competenza territoriale.
− fornire supporto ai CSM territoriali e al Magistrato di Sorveglianza per le alternative terapeutiche territoriali per i soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva;
− svolgere attività di consulenza e peritale psichiatrico-forense, a favore degli Uffici Giudiziari per tutta l’area di loro competenza, così organizzata:
A) per il Tribunale Ordinario Penale:
1) in fase di Urgenza (Direttissima)
− Accertamento di eventuale patologia psichiatrica in capo all’arrestato;
− Valutazione della capacità di intendere e di volere;
− Accertamento della capacità di partecipare al processo;
− Indicazione della pericolosità sociale in senso psichiatrico-forense;
− Individuazione in tempi brevi dell’intervento terapeutico più idoneo atto a contemperare le esigenze di tutela sociale connessa al rischio di recidiva con le esigenze di trattamento e cura del malato psichiatrico che delinque;
− Eventuale valutazione per l’inserimento, temporaneo o meno, in una struttura residenziale psichiatrica.
2) in fase di Dibattimento:
− stessi interventi e accertamenti indicati per le direttissime;
− nel caso in cui il processo si concluda col proscioglimento o comunque con l’applicazione di misura di sicurezza, valutazione e proposta della misura e dell’intervento più idonei, alla luce della legge 81/2014, per assicurare in caso di infermità mentale il contemperamento tra le esigenze di cura e quelle connesse al rischio di recidiva;
− eventuale valutazione per l’inserimento in strutture psichiatriche residenziali;
B) per il Tribunale Civile:
su richiesta del Xxxxxxx Xxxxxxxx svolgerà un ruolo di supporto e collaborazione nelle procedure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (amministrazione di sostegno, tutela e inabilitazione) nello svolgimento delle seguenti attività:
− prima dell’attivazione della procedura protettiva: espletamento della consulenza tecnica d’ufficio al fine dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 404 e 414 c.c. (in particolare menomazione fisica o psichica o abituale infermità di mente tali da rendere i soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi);
− dopo l’attivazione della procedura protettiva: espletamento di consulenza tecnica d’ufficio diretta a verificare lo stato e l’andamento della patologia psichiatrica nonché a valutare la pericolosità sociale del soggetto ed a individuare il servizio territoriale di competenza che dovrà predisporre il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato in collaborazione con lo stesso Servizio psichiatrico e col giudice.
C) per il Tribunale di Sorveglianza:
− accertamento di eventuale patologia psichiatrica in capo al condannato, ove già non accertata in fase di cognizione;
− valutazione sulla compatibilità di tale patologia con la condizione detentiva e sulle possibilità di alternative di cura a detta condizione (detenzione domiciliare, inserimento in strutture terapeutiche, affidamento sul territorio ai Centri Salute Mentale);
− valutazione e accertamento della pericolosità, nel caso di applicazione di misura di sicurezza, con individuazione della misura e dell’intervento più idoneo come sopra detto.
D) per la Procura della Repubblica:
− valutazione psichiatrico forense con indicazione, in caso di necessità di applicazione di una misura cautelare a persona con problemi psichiatrici, dell’intervento terapeutico più idoneo e eventualmente alternativo alla misura della custodia cautelare in carcere;
− valutazione e accertamento della pericolosità, in caso si ritenga necessario applicare una misura di sicurezza e quale sia l’intervento più idoneo, come sopra specificato;
− valutazione e accertamenti sulla vittima di reato (accertamenti in tema di circonvenzione e attendibilità del testimone).
− organizzazione di un servizio che assicuri la raccolta e la conservazione dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle procedure civili e penali assicurandone agli stessi l’accesso e la conoscenza al fine di realizzare interventi integrati ed evitare la frammentazione delle azioni a tutela dei sofferenti psichici conseguenti alla pluralità delle competenze;
− prevedere che per le suddette attività di consulenza e peritali gli Uffici Giudiziari procedenti corrispondano alla ASL competente un compenso forfetario lordo, pari a € 250,00 per gli interventi programmati ed a € 300,00 per gli interventi in urgenza, oltre alle spese documentate e rimborsabili di cui alle norme in materia e che tali compensi saranno destinati dalla ASL che istituisce il Servizio di psichiatria forense per l’implementazione delle attività del Servizio medesimo.
Art. 3
Promuovere la creazione di un sistema di informazione di monitoraggio relativo alle misure in atto al fine di una più efficace tutela della persona sottoposta e della verifica della corretta osservanza delle prescrizioni.
A tal fine gli Uffici giudiziari si impegnano ad assicurare la trasmissione di copia dei provvedimenti applicativi di misure cautelari o di sicurezza ai Servizi competenti per la presa in carico ed al Servizio di Psichiatria Forense territoriale; in caso di inserimento di pazienti autori di reato in strutture residenziali, si impegnano affinché sia assicurata la trasmissione di copia del provvedimento al Responsabile della struttura medesima.
Art. 4
Gli Ordini degli Avvocati si adopereranno, per quanto di loro specifica competenza, ad applicare il presente protocollo secondo le procedure concordate, al fine di garantire, nel corso dell’intera procedura, il diritto di difesa dei soggetti afflitti da patologie psichiatriche coinvolti in procedure giudiziarie, compresi i soggetti assistiti nella REMS.
Gli ordini degli Avvocati si adopereranno, altresì, affinché sia assicurata tra ogni Difensore nominato e gli Amministratori di sostegno incaricati, una costante interlocuzione e, ove possibile, anche con le famiglie di provenienza dei propri assistiti.
Gli Ordini degli Avvocati si adopereranno a promuovere iniziative per la formazione di avvocati esperti in materia.
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