CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE
CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE
(Schema su carta intestata del Soggetto Promotore)
Riferimenti Convenzione del 26/03/2015 tra Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali e Unioncamere – in collaborazione con Google - per l’attuazione nell’ambito del Programma Garanzia Giovani della Misura 2.2 “Crescere in digitale”
FAC SIMILE
TRA
SOGGETTO PROMOTORE | |
Denominazione | |
Codice fiscale | |
Partita IVA | |
Numero e data di Accreditamento (solo per le Aziende Speciali operanti a livello regionale) | |
Sede legale in (via, n., civico, cap città prov) | |
Rappresentato/a dal Sig | |
Nato a | |
Il (gg/mese/anno) | |
In qualità di | |
e
SOGGETTO OSPITANTE | |
Denominazione (indicare la ragione sociale) | |
Codice fiscale | |
Partita Iva | |
Numero iscrizione R.I. / R.E.A. | |
Codice ATECO | |
Sede legale in (via, n., civico, cap città prov) | |
Sede operativa (via, n. , civico, cap, città prov) da indicare solo se diversa dalla sede legale | |
Rappresentato/a dal Sig | |
Nato a | |
Il (gg/mese/anno) | |
In qualità di | |
N. dipendenti/soci | |
N. soci o collaboratori familiari stabilmente impiegati in quanto priva di dipendenti | |
Azienda iscritta albo imprese artigiane | n.iscrizione |
L’azienda è seguita dallo studio (*) | |
nella persona di (*) |
(*) campi facoltativi
di seguito definite anche le Parti.
Premesso che
− il Soggetto Promotore dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di possedere i requisiti previsti nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare attuativa “Crescere in digitale” misura 2.2, per promuovere tirocini extracurriculari su tutto il territorio nazionale e altresì di rispettare le disposizioni normative per erogare servizi ai soggetti che, in attuazione della presente Convenzione, intendono avviare una politica attiva di tirocinio;
FAC SIMILE
b) di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione dei tirocini extracurriculari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l’acquisizione di competenze professionali, con particolare riguardo alle tematiche digitali, e a favorire l’inserimento e/o il reinserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
[SOLO per le Aziende Speciali]
c) di avere sede legale e/o sede operativa nel territorio della Regione ;
d) di impegnarsi a mantenere la sede legale e/o unità operativa all’interno della Regione
fino al completamento dell'attività;
− il Soggetto Ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:
a) che il Tirocinante non sarà impiegato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
b) che il Tirocinante non sostituirà i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non sarà utilizzato per sostituire il personale del Soggetto Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;
c) di non aver già realizzato in precedenza con lo stesso Xxxxxxxxxxx, un tirocinio per il medesimo profilo professionale;
d) di non ospitare in qualità di Tirocinante, lavoratori licenziati o dismessi nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
e) di avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”) e con la normativa in materia di lavoratori con disabilità, di cui alla L. n. 68/99 e smi (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) ;
f) di essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
g) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo né procedure di CIG straordinaria o in deroga, in corso, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa;
h) di non aver effettuato, nei 12 mesi precedenti la presente stipula, licenziamenti di lavoratori nella medesima sede operativa, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative.
Per quanto premesso, le Parti convengono quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse, gli atti ivi richiamati e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.
Art. 2 - Oggetto della Convenzione
FAC SIMILE
1. Il Soggetto Ospitante su proposta del Soggetto Promotore si impegna ad accogliere presso la propria sede (indirizzo completo) ubicata nella Regione ………………. n. 1 soggetto, di seguito denominato “Tirocinante”, per la realizzazione degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale, che allegato alla presente Convenzione ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività da affidare al tirocinante, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio, nonché i diritti e doveri delle parti coinvolte sono indicati nel Progetto Formativo Individuale – di seguito Progetto formativo - parte integrante e allegato alla presente Convenzione. Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante si impegnano a realizzare il Progetto formativo rispettando gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di tirocini.
Art. 3 – Disposizioni generali
1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività per le quali non sia necessario un periodo formativo; non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi.
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del Progetto Formativo e sempre finalizzate al conseguimento dell’apprendimento.
4. I tirocinanti, devono essere intesi come “lavoratori” solo ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. a) del D.Lgs.81/08, al fine di garantire loro un’efficace tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel periodo di svolgimento del tirocinio.
5. Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo Soggetto Ospitante. Tale disposizione non si applica nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili di cui alla legge 68/99.
6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti dalla normativa della Regione
- indicata nell’art. 2 - presso cui si svolge il tirocinio.
Art. 4 – Disposizioni attuative del tirocinio
1. Il Progetto Formativo viene sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal Tirocinante.
2. I tirocini di cui alla presente Convenzione sono soggetti alla disciplina delle Comunicazioni Obbligatorie da parte del Soggetto Ospitante, come previsto dall’art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e s.m.i. e vengono effettuate secondo le modalità vigenti nella Regione in cui opera il Soggetto Ospitante di cui all’art. 2, comma 1 della presente Convenzione.
3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono sostenuti dal Soggetto Ospitante.
4. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa responsabilità civile per danni contro terzi sono sostenuti dal Soggetto Ospitante.
5. L’indennità di partecipazione, fissata in un massimo di 500 euro mensili, è corrisposta in rate bimestrali posticipate dietro presentazione di adeguata documentazione, controfirmata dal Tutor aziendale e dal Tirocinante, comprovante l’impegno orario effettivamente svolto.
6. L’indennità di tirocinio è corrisposta solo se il tirocinante ha svolto almeno il 70% del monte- ore mensile.
FAC SIMILE
7. L’attestazione dei risultati dell’attività svolta e delle competenze acquisite nel corso del tirocinio potrà essere rilasciata solo se il tirocinante avrà svolto, previa certificazione da parte del tutor aziendale, almeno il 70% del monte ore complessivo previsto per le attività di tirocinio. L’esperienza di tirocinio e le eventuali competenze acquisite devono essere registrate, dal Soggetto Promotore su conforme attestazione del Soggetto Ospitante, sul libretto formativo ovvero, qualora non disponibile, sulla relativa SAP.
Art. 5 – Obblighi del soggetto Promotore
Il Soggetto Promotore si impegna a:
1. favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il tirocinante nella fase di avvio della gestione delle procedure amministrative;
2. collaborare con il Soggetto Ospitante e il tirocinante nella redazione del Progetto formativo;
3. garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
4. indicare nel progetto formativo un referente o tutor didattico-organizzativo, in possesso di esperienza e competenza professionale adeguate alle funzioni attribuite;
5. promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio;
6. rilasciare al Tirocinante, al termine del periodo di attività, un’attestazione in cui, sulla base della valutazione del Soggetto Ospitante e della relazione finale del tirocinante, si indichino le attività svolte e le competenze acquisite presso il Soggetto Ospitante.
Art. 6 – Obblighi del Soggetto Ospitante
Il Soggetto Ospitante si impegna a:
1. stipulare la Convenzione con il Soggetto Promotore, definire e redigere, in collaborazione con quest’ultimo, il Progetto formativo;
2. individuare e designare un tutor aziendale, responsabile dell’attuazione del Progetto formativo e del ruolo di affiancamento sul luogo di realizzazione del tirocinio per tutto il periodo stabilito, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
3. rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti i suoi aspetti;
4. adempiere agli obblighi di comunicazione obbligatoria di cui all’art. 4 comma 2 e del progetto formativo mediante informazione alla Regione , al Soggetto Promotore e [aggiungere altri soggetti];
5. di impartire al Tirocinante, all'avvio del tirocinio, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08, una sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia generale che specifica, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore, nonché idonea informazione/formazione sugli obblighi di cui agli artt. 36 e 41 D.Lgs 81/08 in materia di “Informazione ai lavoratori” e “Sorveglianza sanitaria”;
FAC SIMILE
6. mettere a disposizione del Tirocinante tutte le attrezzature e le strumentazioni, equipaggiamenti e quant’altro idoneo e necessario per lo svolgimento dell’attività di tirocinio, ivi comprese le dotazioni relative alla protezione personale ai sensi del D.Lgs. 81/08 smi;
7. assicurare al Tirocinante l’obbligatoria copertura INAIL per gli infortuni sul lavoro, nonché eventuali ulteriori forme assicurative previste dalle normative regionali di settore;
8. assicurare al Tirocinante adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile per danni contro xxxxx;
9. segnalare tempestivamente gli eventuali incidenti agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente e dagli accordi in essere e per conoscenza al Soggetto Promotore;
10. segnalare prontamente l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio mediante comunicazione di cui all’art. 4 comma 2, illustrando i motivi dell’interruzione al Soggetto Promotore, al Tirocinante e alle istituzioni preposte;
11. consentire al Tirocinante lo svolgimento delle specifiche mansioni nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di igiene della vigente normativa in materia di salute e sicurezza, nonché di specifica sorveglianza sanitaria se richiesta, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore;
12. far svolgere il tirocinio con un impegno orario per il Tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal Soggetto Ospitante e non impiegandolo in orari notturni, festivi o su turni;
13. garantire il rimborso delle spese sostenute dal Tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione. In caso di missione all’Estero, richiesta dal Progetto formativo, deve essere garantita al Tirocinante idonea copertura assicurativa;
14. collaborare con il tutor didattico-organizzativo di cui all’art. 5 comma 4 della presente Convenzione al monitoraggio e verifica dell’andamento del tirocinio - curando la tenuta, in via telematica, del registro delle presenze e del registro didattico - nonché relazionando sulle competenze acquisite, al fine del rilascio dell’attestazione sull’attività svolta e sulle competenze acquisite, specificando altresì le abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol).
15. comunicare tempestivamente al Soggetto Promotore, al Tirocinante e alle istituzioni preposte l’eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa.
Art. 7 – Tutoraggio
1. Il Soggetto Promotore designa un tutor didattico-organizzativo che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di:
a. collaborare alla stesura del Progetto Formativo;
b. coordinare l'organizzazione del percorso;
c. assistere e supportare il tirocinante e monitorare e verificare l’attuazione del Progetto formativo;
d. concorrere sulla base degli elementi forniti dal Soggetto Ospitante, alla redazione dell’attestazione finale.
2. Il Soggetto Ospitante designa un tutor aziendale che, in veste di responsabile dell’attuazione del Progetto formativo:
FAC SIMILE
a. affianca e supporta il tirocinante per l’intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell’acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo;
b. favorisce l’inserimento aziendale del Tirocinante;
c. promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del Progetto Formativo;
d. aggiorna la documentazione afferente al tirocinio per l’intera durata del percorso.
3. Ogni tutor-aziendale potrà accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto.
4. In caso di prolungata assenza del tutor o sopraggiunto impedimento, il Soggetto Ospitante è tenuto ad individuare un sostituto, dotato di requisiti professionali e di competenze analoghe, che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal Progetto Formativo.
Art. 8 – Garanzie assicurative
1. Ogni tirocinante deve essere assicurato dal Soggetto Ospitante:
a. presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda purché rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante l’orario di svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e, per conoscenza, al Soggetto Promotore.
Art. 9 – Comunicazioni
Le parti concordano che il Soggetto Ospitante provvede alla Comunicazioni obbligatorie di avvio e cessazione ed eventuale proroga, ai sensi del successivo art. 11, del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di tirocini.
Art. 10 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al…… (conclusione del tirocinio) e comunque non oltre un periodo massimo di 6 mesi;
2. La presente Convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del Soggetto Ospitante o di grave violazione delle norme vigenti in materia di tirocinio.
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione del tirocinio attivato e delle sue eventuali successive proroghe.
Art. 11 – Sospensione del tirocinio e Recesso
1. Sono cause di sospensione:
a) l’assenza per malattia attestata da certificazione medica;
FAC SIMILE
b) l’astensione obbligatoria per maternità;
c) le cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del tirocinante ovvero altre cause oggettive comunque non imputabili al tirocinante.
2. Qualora nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b) l’interruzione sia pari o superiore ad 1/3 dell’intero periodo di tirocinio, la sospensione non concorre al computo della durata massima per tipologia di tirocinio e dà luogo ad una richiesta di proroga pari al corrispondente prolungamento temporale.
3. Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti:
a) I comportamenti del Tirocinante tali da far venire meno le finalità del Progetto Formativo o lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante;
b) Il mancato rispetto da parte del Soggetto Ospitante della presente Convenzione e dei contenuti del Progetto formativo;
c) Le assenze ingiustificate pari o superiori complessivamente ad 1/3 della durata del tirocinio o comunque tali da compromettere la realizzazione del Progetto Formativo;
d) Il mancato rispetto da parte del Tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
e) perdita da parte del Soggetto Ospitante dei requisiti dichiarati.
4. La sospensione o il recesso devono essere comunicati - anche in via telematica (inserire mail di riferimento) –- al Soggetto Promotore e al Tirocinante mediante comunicazione scritta - e motivata. Il recesso diventa efficace decorsi dieci giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione del recesso.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente Convenzione e dell’allegato Progetto Formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.
ART. 13 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
Art. 14 – Controversie
Per le controversie relative all’esecuzione della presente Convenzione le parti concordano di eleggere il foro di [inserire Corte d’Appello in cui ha sede il soggetto ospitante].
FAC SIMILE
Art. 15 - Comunicazioni e recapiti
Ai fini delle comunicazioni e notificazioni inerenti il presente atto, le Parti si danno atto che i rispettivi recapiti sono i seguenti:
− per il Soggetto Promotore (indicare indirizzo, recapito telefonico, recapito mail, fax, sito e nome del referente);
− per il Soggetto Ospitante (indicare indirizzo, recapito telefonico, recapito mail, fax, sito e nome del referente).
(luogo) .................................................., (data) ........................
(firma del legale rappresentante del Soggetto Promotore) ............................................. o suo delegato (giusta delega allegata alla presente Convenzione)
(firma del legale rappresentante del Soggetto Ospitante) o
suo delegato (giusta delega allegata alla presente Convenzione)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare tutte le clausole dell’accordo ed in particolare i seguenti articoli: 4 – Disposizioni attuative del tirocinio, 5
- Obblighi del soggetto Promotore, 6 - Obblighi del Soggetto Ospitante, 8 – Garanzie assicurative, 10 – Durata della Convenzione e 11 – Sospensione del tirocinio e Recesso
(firma del legale rappresentante del Soggetto Promotore) ............................................. o suo delegato (giusta delega allegata alla presente Convenzione)
(firma del legale rappresentante del Soggetto Ospitante) o
suo delegato (giusta delega allegata alla presente Convenzione)
Per presa visione (firma del Tirocinante)