CONVENZIONE
CONVENZIONE
ENTI DEL TERZO SETTORE
• Alla Convenzione è attribuito il seguente numero di polizza:
• n° 202430263
Assiteca S.p.a. (Contraente) stipula il presente accordo per conto di chi spetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1891 C.C., e riserva agli Enti /Associazioni/Fondazioni del Terzo Settore che svolgono le attività di volontariato e promozione sociale perseguendo gli inerenti fini di cui Xxxxx 106 del 6 giugno 2016 e successive modifiche, che si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, particolari condizioni per l’assicurazione INFORTUNI, INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO /MALATTIA e la RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI a favore e per conto dei Volontari e Dirigenti iscritti nei registri dell’ ETS.
La Compagnia di Assicurazioni che assume il rischio e sottoscrive il contratto di assicurazione è la Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa.
Il rapporto che scaturisce dalla convenzione in oggetto deve ritenersi intercorrente in via esclusiva tra la Società e i singoli Enti, Associazioni, Fondazioni che abbiano deciso di avvalersi dei servizi assicurativi oggetto della convenzione.
DEFINIZIONI
TERMINOLOGIA
Assicurato: la persona fisica e/o l'Ente giuridico soggetta ai rischi che con la presente Convenzione vengono assunti dall’impresa assicuratrice;
Società: l’impresa assicuratrice Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa.;
Contraente: il soggetto che aderisce alla convenzione aperta;
Franchigia: la quota di danno che resta a carico dell’Assicurato;
Massimale: l'importo massimo che la Società è tenuta a liquidare come conseguenza di un sinistro coperto dalla presente Convenzione;
Scoperto: l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, deve essere dedotto dall’indennizzo. Detto importo rimane a carico dell’Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da soggetti terzi;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, dalle quali derivi la morte o una invalidità permanente;
Polizza: il documento che comprova l’assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Invalidità
permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile, conseguente a Sinistro, dell’integrità fisica dell’Assicurato;
Operatore volontario:
la persona fisica che presta servizio effettivo presso l’Ets, per soli fini di solidarietà e senza derivarne lucro alcuno allo scopo di realizzare i fini dell’Ente/Associazione/Fondazione stessa;
Organizzazione ETS:
ogni organismo costituito e iscritto nei Registri Nazionali che al fine di svolgere le attività e i fini di cui alla Legge 106 del 6 giugno 2016 e successive modifiche, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
Dirigente: la persona fisica che svolge le attività e/o i compiti dirigenziali di cui allo statuto
dell’ETS di appartenenza.
GESTIONE DELLA CONVENZIONE
DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell’Assicurato alla Società nel suo domicilio dalla
stessa eletto, ai soli fini della denuncia, presso Assiteca S.p.A. – Filiale di Genova – Xxxxxx Xxxxx Xxxx 00
– Torre B- 16129 Genova.
CLAUSOLA BROKER
A parziale deroga dell’art. 6 delle Condizioni di polizza, la Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presento contratto ad Assiteca S.p.A. – Filiale di Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx Xxxx 00 – 16129 Genova, e di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker.
Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza il versamento verrà effettuato dalla contraente ad Assiteca S.p.A. che provvederà al versamento alla Società Assicuratrice. Resta inteso che il pagamento così effettuato avrà efficacia liberatoria nei confronti della Società, sicché la Società non potrà avvalersi del disposto di cui all’art. 1901, Cod. Civ.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, alla Società, si intenderà come fatta alla Società, purché non comporti variazioni alle condizioni di polizza.
DURATA E PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni uno, dalle ore 24,00 del 31/12/2021 alle ore 24 del 31/12/2022. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
ALTRE ASSICURAZIONI
La Contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze stipulate o stipulande dai singoli Assicurati, inerenti i rischi in oggetto della presente convenzione: l’esonero riguarda anche gli Assicurati.
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI
1) ELEMENTI ESSENZIALI
E’ fatto obbligo all’Ente/Associazione/Fondazione di estendere le garanzie assicurative previste dalle coperture base a tutti gli operatori risultanti a registro alla data di adesione, secondo quanto previsto al successivo punto 5) – Modalità di Adesione.
2) TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALL’ASSICURAZIONE
Ferma rimanendo l’adesione di cui all’art. 5 delle presenti Condizioni Particolari, il titolo che dà diritto all’assicurazione è l’iscrizione dell’Operatore nel registro tenuto dall’ ETS il cui nominativo è segnalato alla Compagnia in sede di sottoscrizione di adesione.
3) LIMITI DI ETÀ
Per gli Operatori volontari e dirigenti la garanzia è prestata sino all’80° anno di età.
4) ASSICURATI
Tutti gli Operatori volontari e dirigenti iscritti nel registro tenuto dall’ ETS e il cui nominativo è segnalato
alla Compagnia in sede di sottoscrizione di adesione. secondo quanto disposto dall’art. 5 che segue.
5) MODALITA’ DI ADESIONE
A) Adesione Copertura Base o Copertura Base Plus
Gli ETS possono aderire alla presente convenzione inviando “Richiesta di adesione” debitamente compilata e sottoscritta al broker.
Detta richiesta deve contenere tutti gli elementi utili per l’identificazione dei singoli dirigenti ed operatori
volontari da assicurare, e precisamente:
- La ragione sociale dell’ ETS;
- Il Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
- La data di adesione;
- Il numero e l’elenco nominativo degli operatori volontari risultanti e iscritti sul registro alla data di
adesione per la copertura base;
Le “Richieste di adesione” dovranno in ogni caso essere supportate dall’impegno degli ETS a mettere a disposizione della Società i registri dei volontari e, in caso di richiesta, a trasmetterne copia conforme all’originale.
Premesso che è fatto obbligo di assicurare tutti i volontari e dirigenti dell’ ETS, si precisa che si intenderà comunque sempre in copertura un numero di volontari pari a quello comunicato, partendo dal primo risultante a registro e proseguendo in ordine progressivo. A tal fine, in caso di sinistro, l’ETS si impegna a trasmettere documentazione comprovante il diritto alla garanzia.
I volontari iscritti a registro in epoca successiva, dovranno di volta in volta essere tempestivamente comunicati in forma scritta alla Società tramite il Broker e assicurati.
B) Adesione formula integrativa
Ciascun ETS, che assicura i propri iscritti con la copertura Base, ha la possibilità di integrare nominativamente i massimali di alcuni operatori, aderendo ad una delle formule integrative previste nella sezione “Somme Assicurate” (Integrativa “A”, Integrativa “B”, Integrativa “C”) indicando le generalità e inviando apposita scheda di adesione al Broker unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento del premio dovuto.
Al fine di individuare il personale assicurato si precisa che la garanzia è prestata per Operatore volontario che svolga servizio attivo presso l’ETS. La frequenza del servizio e l’attività svolta da ciascun Operatore volontario devono pertanto essere attestate dal registro presenze che ogni volontario è obbligato, ai fini della validità della presente garanzia, a sottoscrivere al momento dell’entrata in servizio.
L’ ETS si impegna a conservare ed a produrre, su semplice richiesta della Società, la suddetta
documentazione.
6) DURATA E DECORRENZA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
L’ETS, contraente della copertura assicurativa, accede alla Convenzione rivolgendosi direttamente al Broker Assiteca S.p.A., fornendo tutti i dati necessari per l’emissione del certificato di assicurazione.
Il certificato viene stipulato per la durata di anni uno, con inizio dalle ore 24.00 del giorno di pagamento
del premio da parte dell’Associazione contraente.
Le garanzie assicurative della copertura Base, Base Plus e “Formule Integrative”, avranno termine alla
scadenza annuale della data di prima stipula da parte ciascun ETS.
Le garanzie relative alle coperture integrative decorrono in tutti i casi per ciascun iscritto all’ETS dal
giorno di pagamento del premio e terminano alla scadenza della Copertura Base.
7) DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio pro capite dovuto per la copertura Base o Base Plus è indicato alla sezione “PREMI ANNUI UNITARI”.
Per le “Formule Integrative” il premio finito per ogni beneficiario è dato dalla somma del premio della Copertura Base e il premio della copertura Integrativa prescelta.
8) VALIDITÀ TERRITORIALE
L’Assicurazione RCT prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengono nei territori
di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.
9) RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato che ha provocato il danno.
10) OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
Tutte le garanzie sono operanti per gli eventi occorsi durante l’espletamento delle attività inerenti il
servizio del volontario per l’ETS individuato negli statuti degli ETS.
A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si considerano attività degli ETS: pronto soccorso, assistenza e trasporto di handicappati, anziani, infermi e tossicodipendenti, servizi funebri, assistenza domiciliare, servizi presso case protette od assistite, interventi di protezione civile e di pubblica utilità, servizi antincendio, emergenza, raccolta di sangue, guardia medica, servizi interni all’organizzazione di volontariato, guida ed uso di mezzi di trasporto dell’organizzazione di volontariato.
Le garanzie saranno operanti anche in occasione della partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento in qualità sia di docenti che di alunni, ad assemblee e riunioni organizzative.
Tutte le garanzie sono operanti per gli eventi occorsi durante l’espletamento dell’attività di dirigente come
previsto da regolamenti e statuti degli ETS.
11) DOCUMENTI
Si allega e fa parte integrante della Convenzione:
Allegato A) “Scheda di Adesione”.
12) VALIDITA’ TEMPORALE
Salvo dove diversamente regolato, l’Assicurazione RCT/RCO vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
INFORTUNI
1) DEFINIZIONE DI INFORTUNIO:
È considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili dalle quali derivi la morte, una invalidità permanente, la necessità di cure mediche.
2) LA SOCIETÀ RICONOSCE ANCHE GLI INFORTUNI:
a) sofferti in conseguenza di imprudenza, imperizia o negligenza anche gravi, nonché in stato di malore od incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti);
b) cagionati da calci e morsi di animali in genere compresi rettili ed aracnoidi;
c) causati da punture di insetti, comprese tutte le manifestazioni morbose, ivi incluse la malaria ed il carbonchio;
d) causati da avvelenamento del sangue e da infezione, sempre che il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa (ad eccezione di quanto previsto all’art. 3 - punto g);
e) causati da ingestione od assorbimento di sostanze;
f) causati da colpi di sole e di calore, nonché da influenze termiche ed atmosferiche;
g) causati da asfissia per subitanea fuga di gas o vapori;
h) causati da annegamento, assideramento congelamento e folgorazione;
i) cagionati da sforzi muscolari traumatici, ferma l’esclusione degli infarti;
j) derivanti da tumulti popolari, aggressioni, o da atti violenti aventi movente politico o sociale, purché
non vi sia stata partecipazione attiva dell’Assicurato;
k) derivanti dall’uso e/o guida di veicoli terrestri o natanti in genere, purché l’Assicurato sia in regola
con la prescritta abilitazione;
l) derivanti da immersioni con autorespiratore (comprese le embolie e le conseguenze della pressione
dell’acqua);
m) derivanti da atti di temerarietà compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima
difesa;
n) da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
3) ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida ed uso di locomozione aerea;
b) da guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni od atti violenti tranne quanto previsto al paragrafo j) dell’articolo 2) della Sezione Infortuni.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come
pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, nonché quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
e) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
f) gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi del
paragrafo d) dell’articolo 2) della Sezione Infortuni;
g) sieropositività da virus H.I.V.; A.I.D.S.
4) PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ
Nel caso di Infortuni il pagamento dell’indennità sarà effettuato in Euro e comunque in Italia.
5) ESONERO DENUNCIA DI INFERMITÀ
La Contraente e gli iscritti agli ETS aderenti sono esonerati dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche.
6) BENEFICIARI IN CASO DI MORTE
Beneficiari in caso di morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato.
Nel caso in cui dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muoia, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.
7) CASO INVALIDITÀ PERMANENTE
In caso di invalidità permanente la Società liquida un indennizzo determinato secondo quanto qui di seguito stabilito:
A) Criteri di valutazione
L’indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d’invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali seguenti.
dx. sx.
- un arto superiore 70% 60%
- una mano o un avambraccio 60% 50%
- un pollice | 18% | 16% |
- un indice | 14% | 12% |
- un mignolo | 12% | 10% |
- un medio | 8% | 6% |
- un anulare | 8% | 6% |
- una falange del pollice | 9% | 8% |
- una falange di altro dito della mano | 1/3 del corrispondente dito | |
- un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60% | |
- un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | |
- un piede | 40% | |
- entrambi i piedi | 100% | |
- un alluce | 5% | |
- una falange dell’alluce | 2,5% | |
- ogni altro dito del piede | 3% | |
- una falange di ogni altro dito del piede | 1% | |
- sordità completa di un orecchio | 10% | |
- sordità completa di entrambe le orecchie | 40% | |
- un occhio | 25% | |
- entrambi gli occhi | 100% | |
- un rene | 20% | |
- la milza | 10% | |
- perdita totale della voce | 30% | |
- stenosi nasale bilaterale | 15% | |
- esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di: | ||
- una vertebra cervicale | 30% | |
- una vertebra dorsale | 7% | |
- 00.xx dorsale | 12% |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita integrità fisica dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
B) Criteri di liquidazione
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato, dedotta la franchigia del 3%; pertanto se l’invalidità (x) è inferiore o uguale al 3% non sarà dovuto alcun indennizzo; se l’invalidità è maggiore del 3% l’indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente la franchigia (x - 3%). Limitatamente agli assicurati di età superiore ai 75 anni la franchigia dovrà intendersi pari al 10% fermi i criteri di liquidazione sopra indicati.
C) Anticipo indennizzo
Qualora, trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che l’Assicurato residui un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, la Società - ove richiesta - corrisponderà all’Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.
8) INDENNITÀ PRIVILEGIATA PER INVALIDITÀ PERMANENTE GRAVE
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado non inferiore al 65%, l’indennità per invalidità
permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza.
9) INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO
In caso di ricovero in ospedale o istituto di cura pubblico o privato con almeno un pernottamento, reso necessario da infortunio, l’Assicurato ha diritto all’indennità giornaliera garantita per ogni giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 180 giorni per anno assicurativo.
Ai fini del pagamento dell’indennità, il giorno di entrata in ospedale od in istituto di cura e quello di
dimissioni dal medesimo, verranno considerati come un giorno unico.
10) INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO A SEGUITO DI MALATTIA
In caso di ricovero in ospedale o istituto di cura pubblico o privato con almeno un pernottamento, reso necessario da malattia contratta in servizio o per causa di servizio, l’Assicurato ha diritto all’indennità giornaliera garantita per ogni giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 180 giorni per anno assicurativo.
È considerata malattia l’alterazione a carattere evolutivo dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ai fini del pagamento dell’indennità, il giorno di entrata in ospedale od in istituto di cura e quello di
dimissioni del medesimo, verranno considerati come un giorno unico.
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia.
In caso di variazione intervenuta nel corso del presente contratto i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data di variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.
Non danno diritto ad indennità:
− le malattie ricollegabili a situazioni patologiche preesistenti alla decorrenza dell’assicurazione;
− le malattie contratte per causa diversa da quella di servizio;
− le psicosi in genere e le sindromi nevrotiche e caratteriali;
− gli eventuali ricoveri conseguenti a contagio accidentale da virus HIV.
11) LIMITE DI INDENNIZZO PER SINGOLO EVENTO
In caso di singolo evento che coinvolga più Assicurati con la presente polizza convenzione, la somma delle garanzie di cui alla presente Sezione Infortuni non potrà superare l’importo complessivo di € 2.500.000,00.
Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate, eccedano l’importo sopra indicato, gli indennizzi spettanti ad ogni Assicurato in caso di sinistro saranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati.
Tale limitazione non si applica agli eventi disciplinati al successivo articolo 12 della Sezione Infortuni per i quali rimangono ferme le norme in esso convenute.
12) ESTENSIONE AL RISCHIO VOLO
L’Assicurazione è estesa, limitatamente ai casi in cui l’Assicurato utilizzi mezzi di trasporto aereo nell’ambito dell’espletamento delle attività inerenti il servizio di volontariato, agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e da aeroclubs.
L’Assicurazione vale dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile fino al momento nel
quale è disceso.
Le somme delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizza infortuni non potrà superare i seguenti importi:
per Persona: caso morte € 1.000.000,00
caso invalidità permanente € 1.000.000,00
caso inabilità temporanea € 260,00
per Sinistro: | caso morte | € 5.000.000,00 |
caso invalidità permanente | € 5.000.000,00 | |
caso inabilità temporanea | € 5.000,00 |
Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli
indennizzi spettanti in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai singoli contratti.
13) CONTROVERSIE INERENTI IL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
NONCHÉ L’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Ogni controversia inerente il grado di invalidità permanente nonché l’applicazione dei criteri di indennizzabilità sarà devoluta ad un collegio di tre medici, da nominarsi, a mezzo lettera raccomandata a.r., uno per parte ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, di comune accordo dagli arbitri così nominati ovvero, decorsi 20 giorni dalla nomina dell’ultimo arbitro ed in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici, che, ad istanza della parte che promuove l’arbitrato, nominerà anche l’arbitro della parte che non vi abbia provveduto decorsi 20 giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata a.r..
Il collegio medico avrà sede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di
residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese remunerando il medico da essa designato, nonché contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI OPERATORI VOLONTARI
1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenni gli operatori e i dirigenti dell’ETS di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
2) DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA
Sono compresi in garanzia i danni alle cose in consegna o custodia agli operatori volontari, esclusi i danni arrecati a qualsiasi tipo di veicolo a motore.
Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ogni danno e con un massimo di € 10.000,00 per sinistro, per anno e/o singolo ETS.
3) QUALIFICA DI TERZI
Le parti danno atto che sono considerati terzi fra di loro gli operatori volontari e ciò, tuttavia, limitatamente alle lesioni corporali.
La qualifica di terzo viene altresì riconosciuta anche alle organizzazioni di volontariato a cui gli operatori volontari appartengono.
4) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi i coniugi, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con essi conviventi, ad eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il danno stesso si sia verificato durante l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato previste dallo statuto sociale delle organizzazioni di volontariato in virtù di un evento ai quali partecipino contemporaneamente danneggiante e danneggiato.
5) DIFESA DELL’ASSICURATO
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, nonché dei relativi costi, tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o ammende.
6) ESTENSIONI DI GARANZIA
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati in conseguenza
di un fatto accidentale verificatosi in occasione di:
a) tutte le operazioni riguardanti la manutenzione, riparazione e/o pulizia di quanto necessario
all’attività dichiarata compresi macchinari, veicoli a motore e attrezzature;
b) proprietà e/o conduzione e/o custodia di beni immobili e/o mobili necessari all’attività dichiarata.
7) COMMITTENZA AUTO
L’assicurazione comprende la responsabilità derivante all’ ETS a norma dell’articolo 2049, cod. civ., per danni cagionati a terzi, compresi i trasportati, in relazione alla guida di veicoli non di proprietà dell’organizzazione od alla stessa intestati al P.R.A..
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo ad integrazione e dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Xxxxx.
8) PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Qualora l’operatore volontario nelle incombenze dell’attività indicata in polizza, debba effettuare prestazioni professionali che fanno capo appunto ad un albo professionale, si precisa che la garanzia non si intende prestata anche per l’effettuazione di tali prestazioni.
9) ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia:
− le gare riguardanti i natanti ed i veicoli a motore in quanto soggette alla legge n. 990 del 1969 e s.m.i.; Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:
• conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento
ed alterazioni di sorgenti, di corsi d’acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel
sottosuolo di sfruttamento;
• da furto;
• dovuti ad errori, omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione di atti, documenti, valori e simili;
• derivanti dalla detenzione o dall’impiego di aeromobili;
• da detenzione o impiego di esplosivi;
• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc,);
• derivanti da malattie professionali;
• derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
• derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
• conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
• derivanti da amianto o chrysotile;
• derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
• risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.
10) FRANCHIGIA
La garanzia responsabilità civile verso terzi viene prestata con una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro,
limitatamente ai danni a cose.
11) INTERPRETAZIONE ESTENSIVA
Poiché la Contraente, gli ETS e gli operatori volontari intendono coprirsi da ogni responsabilità civile a loro derivante, si conviene tra le parti che verrà data al seguente contratto l’interpretazione estensiva più favorevole alla Contraente, agli ETS ed agli operatori volontari stessi.
SOMME ASSICURATE
COPERTURA BASE - INFORTUNI
Caso di morte € 20.000,00
Caso di invalidità permanente € 20.000,00
Indennità giornaliera per ricovero a seguito di infortunio e malattia € 10,00
COPERTURA BASE - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
€ 51.500,00 Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
€ 51.500,00 Per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali
€ 51.500,00 Per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone
COPERTURA BASE PLUS- INFORTUNI
Caso di morte € 30.000,00
Caso di invalidità permanente € 30.000,00
Indennità giornaliera per ricovero a seguito di infortunio e malattia € 15,00
COPERTURA BASE PLUS - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
€ 100.000,00 | per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano |
riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro | |
€ 100.000,00 | proprietà, ma con il limite di: per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali |
€ 100.000,00 | per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone. |
INTEGRATIVA “A”
Tale opzione prevede l’innalzamento dei capitali assicurati come segue:
Caso di morte € 51.500,00
Caso di invalidità permanente € 51.500,00
Indennità giornaliera per ricovero a seguito di infortunio e malattia € 25,00
Massimale Responsabilità Civile € 516.000,00
INTEGRATIVA “B”
Tale opzione prevede l’innalzamento dei capitali assicurati come segue:
Caso di morte € 103.000,00
Caso di invalidità permanente € 103.000,00
Indennità giornaliera per ricovero a seguito di infortunio e malattia € 50,00 Massimale Responsabilità Civile € 516.000,00
INTEGRATIVA “C”
Tale opzione prevede l’innalzamento dei capitali assicurati come segue:
Caso di morte € 155.000,00
Caso di invalidità permanente € 155.000,00
Indennità giornaliera per ricovero a seguito di infortunio e malattia € 50,00
Massimale Responsabilità Civile € 516.000,00
PREMI ANNUI UNITARI
I premi annui unitari si intendono stabiliti come segue e sono comprensivi delle rispettive imposte governative.
Garanzia Base | € 8,00 | per ciascun volontario |
Garanzia Base Plus | € 10,00 | per ciascun volontario |
Ad integrazione del premio per la “Garanzia Base”: | ||
Integrativa “A” - | € 36,00 | per ciascun volontario |
Integrativa “B” - | € 72,00 | per ciascun volontario |
Integrativa “C” - | € 108,00 | per ciascun volontario |