Art. 1 - Le concessioni di acqua
Art. 1 - Le concessioni di acqua
L'acqua viene concessa ai proprietari degli immobili situati lungo le strade percorse dalle condutture o nella loro prossimità.
La concessione potrà essere accordata ai conduttori degli immobili previa presentazione di copia del contratto di locazione o
a richiesta del proprietario dell'immobile il quale presenti regolare nullaosta dal quale risulti:
• le generalità dell'inquilino;
• si impegni di denunciare le disdette che stia per dare o ricevere dall'inquilino, due mesi prima della scadenza della locazione e le generalità del nuovo inquilino entro 10 giorni dal suo ingresso nell'immobile;
Le concessioni d'acqua potabile per uso domestico, quanto per uso industriale, sono regolate a sistema di misuratore, salvo
quanto disposto per le bocche da incendio di cui all'art. 16.
Nel caso che nel tratto di rete sia installato un contatore "generale" la differenza tra il consumo rilevato dallo stesso e la somma
dei suoi derivati sarà equamente suddivisa tra i derivati stessi. Nel caso il contatore generale sia del tipo "a diffalco" la
sopraddetta differenza verrà fatturata all'intestatario del contratto del contatore generale. E' facoltà del Consorzio:
• di stabilire, nel caso di impianti industriali, un consumo massimo per ogni concessione e fissare le modalità da seguire per il prelevamento dell'acqua;
• di fissare per le grandi concessioni, il consumo minimo giornaliero di acqua secondo gli approssimativi loro bisogni.
Art. 1 bis - Domanda di fornitura
La richiesta di fornitura di acqua potabile può essere presentata anche verbalmente. Il richiedente dovrà fornire, tra l'altro, le
indicazioni atte a stabilire la determinazione di utilizzo del prodotto impegnandosi, nel contempo, a non modificarlo.
Il C.A.D.F. provvede all'invio all'utente del contratto in duplice copia, dopo aver ricevuto l'attestazione di avvenuto pagamento
dell'allacciamento. L'utente dovrà restituire una copia firmata del contratto.
Nel caso di nuovo allacciamento l'utente dovrà consegnare unitamente alla copia firmata del contratto, la documentazione
e certificazioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.
Il C.A.D.F. richiederà a tutte le nuove utenze ed alla riattivazioni di utenze cessate per morosità un anticipo su consumi determinato
con apposita delibera del C.A.D.F.
Non potrà essere concessa la fornitura di acqua potabile a soggetti titolari di utenze con "scoperti", anche se riferita ad altra utenza,
sita nel territorio gestito dal Consorzio.
Art. 1 ter - Recesso dal contratto di fornitura e voltura dell'utenza
Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare comunicazione scritta al Consorzio il quale provvederà
al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del contatore. E' comunque ammesso il subentro con continua lettura. In tal caso
il subentrante succede ad ogni titolo al precedente intestatario e provvede al pagamento della acqua consumata dall'ultimo
addebito effettuato. In mancanza di tale comunicazione l'utente resta direttamente responsabile verso il
C.A.D.F. del corrispettivo
per consumo dell'acqua, quote fisse, etc. e di qualsiasi eventuale danno che abbia riscontrarsi agli impianti. In caso di decesso
dell'utente il recesso dal contratto alle condizioni soprariportate, può essere chiesta da un erede.
Nel caso di cessione a qualunque titolo (per esempio: locazione, subaffitto, ecc.) dell'uso dell'immobile nel quale è effettuata
la fornitura dell'acqua, l'utente dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta al Consorzio affinché provveda alla lettura
e chiusura del contatore nonché alla fatturazione dell'acqua utilizzata dall'utente.
Il Subentrante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta al Consorzi, sottoscrivendo un nuovo contratto di fornitura.
Art. 2 Obblighi generali dei concessionari
I concessionari assumono i seguenti obblighi:
• di non erogare, né permettere che venga erogata qualsiasi porzione dell'acqua ad essi concessa ad uso di stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di concessione;
• non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi presa e misura, conservandone intatti i sigilli, di darne godimento nel abuso alcun commettere genere ed rottura eventuale loro una caso Consorzio al comunicazione tempestiva>della concessione;
• di autorizzare, permettere e facilitare in ogni tempo agli agenti del Consorzio o a suoi incaricati l'accesso ai contatori ed a tutti
i punti di diramazioni esterne ed interne per controllare l'esatta osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento.
Nei casi e tutte le volte in cui la lettura dei contatori non possa essere eseguita dagli incaricati del Consorzio, questi lasceranno
una cartolina-avviso agli utenti interessati, invitandoli a eseguire essi stessi detta lettura, secondo le istruzioni contenute
nell'avviso. La mancata comunicazione, nel termine di dieci giorni, dei dati di lettura da parte degli utenti interessati, autorizza
il Consorzio a fatturare un presunto consumo, pari a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio;
• di eseguire, alle scadenze stabilite, i pagamenti da essi dovuti con le modalità che saranno prescritte dal Consorzio;
• di proteggere le loro diramazioni interne dagli effetti del gelo durante la stagione invernale.
Art. 3 - Prese e diramazioni esterne
La fornitura dell'acqua sarà effettuata mediante presa dalla condotta di distribuzione, dietro versamento di un contributo per ogni allacciamento stabilito dall'Assemblea Consorziale.
Spetta all'utente sostenere tutte le spese inerenti i lavori per l'esecuzione del nuovo allacciamento, che sarà eseguito direttamente
dal Consorzio, con esclusione di opere murarie, oppure dall'utente stesso, limitatamente alle opere di scavo, reinterro e ripristino,
su disposizione dell'Ufficio Tecnico Consorziale; in tal caso il Consorzio provvederà alla sola posa in opera di tubazioni, contatori
ed accessori.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allacciamento, inteso come quell'insieme di tubazioni, organi ed accessori inseriti
fra la presa sulla condotta di distribuzione ed il contatore, sarà eseguita direttamente dal Consorzio, con onere a proprio carico.
Le prese e diramazioni esterne, fino al contatore, sono di proprietà del Consorzio.
Art. 4 - Tariffe di consumo acqua
Le tariffe sono stabilite con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio secondo i seguenti criteri:
Consumi domestici - residenti
per famiglia - dividendo il numero dei componenti il nucleo familiare per 5, sulla base del consumo a contatore:
tariffa agevolata - fino a mc. 8 mensili tariffa base - da mc. 8 a mc. 12 mensili tariffa eccedenza - oltre i 12 mc. mensili
Consumi domestici - non residenti
per unità immobiliare - sulla base del consumo a contatore: tariffa agevolata - fino a mc. 8 mensili
tariffa base - da mc. 8 a mc. 12 mensili tariffa eccedenza - oltre i 12 mc. mensili quota fissa mensile (per unità immobiliare)
Consumi non domestici
Comunità non aventi fini di lucro per nucleo - dividendo il numero totale delle presenze medie annue per 5 - sulla base del consumo a contatore: tariffa agevolata - fino a mc. 8 mensili
tariffa base - da mc. 8 a mc. 12 mensili tariffa eccedenza - oltre i 12 mc. mensili
Attività produttive (utenze industriali, agricole, artigianali, commerciali, ecc.)
a) Attività continuative
- quota fissa mensile
- quota disponibilità per le attività produttive continuative
- (potranno essere impegnati 6 mc/mese o fasce di 12 mc/mese o multipli di 12
- la quota è per mc. impegnato
- tariffa base attività produttive
- per i mc. consumati fino alla disponibilità contrattuale
- per i mc. consumati in eccedenza alla disponibilità contrattuale
b) Attività stagionali
- quota fissa mensile
- quota disponibilità per le attività stagionali - (potranno essere impegnati 6 mc/mese o fasce di 12 mc/mese o multipli di 12
- la quota è per mc.impegnato
- tariffa base attività produttive
- per i mc. consumati fino alla disponibilità contrattuale
- tariffa eccedenza attività produttive
- per i mc. consumati in eccedenza alla disponibilità contrattuale
(il contratto può essere annuale a doppio impegno - estate/inverno)
All'atto della stipulazione del contratto di fornitura i titolari di utenze domestiche dovranno versare a copertura degli impegni
assunti un anticipo cauzionale infruttifero come da tabella allegata al presente regolamento.
Il C.A.D.F. potrà incamerare tale anticipo senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge
per il recupero di quanto dovuto. L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia
liquidato ogni debito. L'entità dell'anticipo può essere successivamente variata con delibera del C.A.D.F.
Utenze Comuni Consorziati (scuole, uffici, ecc.)
per quota - dividendo il numero totale delle presenze annue per 5, sulla base del consumo a contatore tariffa agevolata - fino a 8 mc. mensili
tariffa base - oltre i mc. 8 mensili
Utenze per attività di Allevamento sulla base del consumo a contatore tariffa pari al 50% della tariffa base
Bocche da incendio
sulla base del consumo a contatore tariffa base sul quantitativo prelevato
- diritto fisso mensile Manutenzione contatori
canone mensile stabilito dall'Assemblea;
Saranno inoltre dovuti i seguenti diritti negli importi stabiliti dall'Assemblea:
- Diritti di allacciamento;
- Diritti di riapertura prese chiuse per morosità;
- Preventivi a buon fine;
- Solleciti per morosità.
Art. 5 - Attività di allevamento
L'individuazione dell'attività di allevamento degli animali, per essere considerata categoria particolare di utenza, deve essere
comprovata dall'iscrizione - come allevatori di animali - alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente
nel territorio o ad altro elenco ufficiale equipollente per l'attività.
All'atto della presentazione della domanda intesa ad usufruire dell'agevolazione, l'allevatore dovrà indicare il numero e la specie di animali allevati.
Il diritto alla riduzione tariffaria inizierà dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata sempreché, l'acqua fornita, sia misurata da un contatore ad uso specifico. il Consorzio si riserva il diritto di accertare la congruità
dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento e di eseguire eventuali relativi controlli. Nel caso di un contatore esistente ad uso promiscuo con altre attività ed altri usi, l'allevatore dovrà effettuare la separazione a sue
spese - della presa e misura - con l'installazione di un contatore ad uso esclusivo dell'allevamento. La tariffa per detta attività sarà commisurata al 50% della "tariffa ordinaria" determinata per le abitazioni civili (intendendo per "tariffa ordinaria" la "tariffa base"
di cui al precedente art.4).
Art. 5 bis - Consumi domestici per i non residenti
Per le utenze ad uso domestico dei non residenti la tariffa viene applicata con riferimento ad ogni unità immobiliare intendendo
per unità immobiliare ogni singolo appartamento.
Gli utenti dovranno versare una quota fissa mensile nonché il corrispettivo per l'acqua effettivamente utilizzata sulla base del consumo
a contatore.
Art. 6 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - DISPONIBILITA' IMPEGNATA E ANTICIPO A SCOPO CAUZIONALE
Per le utenze relative alle attività produttive (industriali, agricole, artigianali, commerciali ecc.) sia continuative che stagionali, deve
essere stabilito in contratto, la quota di disponibilità che viene impegnata, in rapporto alle reali necessità, secondo valori standards
stabiliti dal Consorzio. Per le attività stagionali, il contratto è annuale a doppio impegno (es. estate/inverno).
Oltre alla quota dovuta per la disponibilità impegnata ed al corrispettivo per l'acqua effettivamente utilizzata da conteggiarsi
applicando le tariffe stabilite sulla base del consumo a contatore, dovrà essere versato una quota fissa mensile.
All'atto della stipula del contratto dovrà essere versato un anticipo a scopo cauzionale dell'importo pari a quanto indicato nell'allegata tabella. Detto importo potrà essere addebitato con la prima bolletta emessa o, a richiesta dell'utente e col consenso della Direzione Aziendale, sostituito da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
L'anticipo viene richiesto a garanzia degli obblighi contrattuali dell'utente, ed è infruttifero.
Art. 7 - MANUTENZIONE CONTATORE
Ciascun utente dovrà acquistare a proprie spese il contatore che dovrà essere del tipo e misura indicati dal Consorzio. Per la manutenzione del contatore, che resta affidata al Consorzio, compresa la sua sostituzione, l'utente dovrà corrispondere, in aggiunta
al canone annuo per la somministrazione dell'acqua, un canone di manutenzione stabilito dall'Assemblea Consorziale.
Art. 8 - CONTRATTI D'UTENZA
Il contratto di concessione sarà redatto sugli appositi moduli bollati e sottoscritti dal Consorzio e dall'utente.
Nel contratto dovrà risultare la disponibilità richiesta (per gli utenti obbligati) - la categoria tariffaria da applicare - la località dove
si trova lo stabile.
L'utente, con la firma del contratto, accetta tutte le condizioni del presente Regolamento come se esso fosse materialmente
ivi trascritto.
Le spese per imposta di bollo sono a carico del concessionario.
La restituzione da parte dell'utente della copia firmata del contratto secondo quanto previsto nel precedente art. 1 bis costituisce condizione per ottenere la fornitura dell'acqua potabile.
In caso di utente moroso l'attivazione della fornitura di acqua potabile è condizionata al saldo completo delle spettanze del C.A.D.F.
a qualsiasi titolo.
Il contratto decorre dalla effettiva erogazione dell'acqua.
Art. 9 - INIZIO, DURATA E TERMINE DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione ha la durata annuale, e si intende tacitamente rinnovato anno per anno in mancanza di disdetta, che dovrà pervenire al Consorzio tre mesi prima della sua naturale scadenza con lettera raccomandata.
Art. 9 bis - VOLTURA DELL'UTENZA
In caso di subentro nella fornitura di acqua potabile, l'utente subentrante ha l'obbligo della sottoscrizione di un nuovo contratto
di fornitura. Il subentro nella fornitura tra un utente moroso e un altro utente dello stesso nucleo famigliare dell'utente moroso sarà
consentito solo dopo il saldo completo delle spettanze del C.A.D.F. E' facoltà del C.A.D.F. chiedere adeguata documentazione
comprovante la composizione del nucleo familiare degli utenti interessati alla volturazione. Non potrà essere fatta voltura dell'utenza in presenza di insoluti.
Art. 10 - RISCOSSIONE DEI CANONI
I corrispettivi dovuti dagli utenti, insieme al canone dovuto per la manutenzione del contatore, verranno riscossi, indicativamente
ogni 4 mesi sulla base dei consumi effettivi o presunti, con emissione di bollette, il cui termine di pagamento sarà indicato nelle
bollette stesse.
In caso di impossibilità di accesso al contatore potrà essere provvisoriamente fatturato un quantitativo di acqua consumata in un precedente analogo periodo. A richiesta del C.A.D.F. l'utente è tenuto ad effettuare la lettura del proprio contatore, trascrivendo i
dati su apposita cartolina fornita dal C.A.D.F. da inviare al domicilio del C.A.D.F. stesso. La lettura e la restituzione (anche mediante
servizio postale) dovranno avvenire nei termini indicati sulla cartolina. Entro tali termini l'utente può comunicare anche verbalmente
i dati della lettura. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la comunicazione di lettura non pervenisse o pervenisse oltre il termine
stabilito, ovvero contenesse dati di lettura non leggibili o verosimilmente errati, il C.A.D.F. provvederà a stimare d'ufficio i consumi.
In caso di emissione di bolletta di acconto o di anticipo sul consumo dopo la lettura del contatore verrà effettuato il conguaglio
addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con
la bolletta di acconto o di anticipo.
In caso di mancato pagamento della bolletta entro il termine indicato sulla bolletta stessa, il Consorzio applicherà un interesse di
mora, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti in ragione d'anno, sull'importo della bolletta inevasa, dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato sulla bolletta stessa, al giorno del pagamento effettivo. Gli interessi
dovuti per il ritardato pagamento saranno introitati dal Consorzio con la bollettazione successiva alla data di pagamento della bolletta
inevasa.
In caso di mancato pagamento della bolletta entro il termine stabilito nella stessa, oltre all'applicazione degli interessi di mora, il
Consorzio provvederà alla sospensione della fornitura e l'utente potrà riottenerla versando al Consorzio la somma stabilita
dall'Assemblea Consorziale.
La Direzione Aziendale, può accogliere richiesta motivate di dilazioni o rateizzazioni di pagamenti delle bollette o fatture di
importo non superiore ai 2.000.000 e per una sola volta nei confronti del medesimo utente.
Per dilazioni o rateizzazioni di pagamenti di somme superiori a L. 2.000.000 provvede la Direzione previo parere concorde
del C. di A. Alle dilazioni o rateizzazioni dei pagamenti saranno applicati gli interessi moratori previsti nel presente articolo.
In concomitanza con la sospensione della fornitura l'Amministrazione darà inizio agli atti esecutivi conformemente a quanto
previsto dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 nei confronti dell'utente moroso.
Art. 11 - Divieto di sub-concessione
L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabile per il quale è stata concessa col divieto all'utente di farsi a
sua volta concedente dell'acqua.
Art. 12 - Concessioni temporanee ed abbonamenti cumulativi
Potranno essere concesse prese temporanee a proprietari non stabilmente residenti nelle zone servite dall'Acquedotto Consorziale
e ad esercizi temporanei per un periodo di utenza non inferiore a mesi quattro e non superiore ad un anno.
Per la concessione temporanea di prese, saranno applicate tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, valide per le
normali concessioni.
Il Consorzio a richiesta dell'utente, può concedere per uno stesso stabile, esercizio, ecc., più di una utenza; in tal caso, per ognuna
di esse si farà distinto contratto di concessione e non sarà ammessa compensazione per i consumi effettivi delle singole prese.
Può inoltre, sempre a totale spesa del richiedetene, concedere lo spostamento della presa.
Per le concessioni temporanee il canone di abbonamento dovrà essere versato anticipatamente al Consorzio insieme agli altri diritti
previsti dal presente Regolamento.
Le eventuali eccedenze saranno pagate dall'utente mediante versamento dopo la liquidazione.
In occasione di fiere, spettacoli, esposizioni e simili il Consorzio ha la facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua, previo pagamento di una somma determinata in relazione agli usi dichiarati e/o ai consumi di utenza analoga i cui criteri verranno
determinati dal Consorzio.
Art. 13 - Interruzioni e limitazioni del servizio
Il Consorzio non assume responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventuali interruzioni
o limitazioni delle forniture, dovute a ragioni fortuite o a causa di forza maggiore (variazione della pressione dell'acqua in rete),
a scioperi o esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di attingimento,
trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua e ad evenienze conseguenti al contingente soddisfacimento di fabbisogni di
emergenza.
Pertanto le utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di
un adeguato impianto di riserva.
In nessun di tali casi l'utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.
In caso di interruzioni o diminuzione di fornitura dovuta ad attività tecniche programmate sarà cura del
C.A.D.F. darne tempestiva comunicazione all'utenza interessata.
Art. 14 - Contatore - Quota di disponibilità
La rilevazione dal contatore della quantità di acqua consumata dall'utente verrà fatta periodicamente, indicativamente ogni 4 mesi.
Ogni contatore acquistato dall'utente, verrà piombato con apposito sigillo. La rottura dei sigilli darà luogo ad azione di legge a
carico dell'utente.
La quota di disponibilità impegnata contrattualmente potrà essere variata in più o in meno su richiesta degli utenti che ne hanno
facoltà, motivata da aumenti o diminuzioni di carattere continuativo, non più di una volta all'anno ed a condizione che sia trascorso
almeno un anno dall'ultima variazione.
Art. 14 bis - Attività produttive stagionali
Per le attività produttive stagionali l'utente dovrà versare una quota fissa mensile, la quota per la disponibilità impegnata da versare
anche se il consumo effettivo è inferiore o nullo nonché la tariffa relativa al consumo reale.
Il contratto dovrà essere annuale a doppio impegno (es: estate/inverno) con quota di disponibilità differenziata per uno o più
quadrimestri di fatturazione.
Art. 15 Indicazioni errate del contatore - Indicazioni errate del contatore
Qualora, attraverso l'ultima lettura dal contatore e l'emissione della relativa bolletta, venga rilevato un consumo che ecceda
il consumo rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente, ma in misura non superiore al 50% dello stesso, l'utente che
presuma l'esistenza di un difetto o guasto del contatore deve presentare il reclamo entro il termine di scadenza del pagamento
della bolletta. Decorso tale termine, la bolletta si intenderà definitivamente accettata, con esclusione della facoltà dell'utente di
proporre qualsivoglia eccezione o contestazione sulla somma dovuta in base alla bolletta.
Qualora, attraverso l'ultima lettura del contatore, e l'emissione della relativa bolletta, venga rilevato un consumo che ecceda il
consumo rilevato nello stesso periodo dell'anno precedete, in misura superiore al 50% dello stesso, l'utente che presuma
l'esistenza di un difetto o guasto del contatore può presentare il reclamo anche oltre la data di scadenza del pagamento
della bolletta, ma non oltre i trenta giorni successivi. Decorso tale termine, la bolletta si intenderà definitivamente accettata,
con esclusione della facoltà dell'utente di proporre qualsivoglia eccezione o contestazione sulla somma dovuta in base alla
bolletta.
A seguito del reclamo, l'accertamento dell'esistenza di difetti o guasti del contatore o della loro eventuale influenza sulla
rilevazione
del consumo, verrà effettuato, in accordo fra Consorzio e Utente (o suo delegato), presso il laboratorio di prova del Consorzio,
ovvero su richiesta di una delle due parti presso Istituto o Ditta di prova specializzata fra quelle elencate in successivo atto, il cui apprezzamento tecnico, risultante da perizia scritta, le parti si obbligano ad accettare incondizionatamente come diretta
espressione della loro volontà. Le spese delle prove saranno poste a carico dell'utente nel caso in cui dalle stesse si rilevi
l'insussistenza di difetti o guasti del contatore che influiscano sulla rilevazione del consumo.
Se la verifica conferma il difetto lamentato, sarà provveduto dal Consorzio alle riparazioni che si rendessero necessarie al
contatore, in caso contrario l'onere complessivo della verifica sarà a carico dell'utente.
Nel caso in cui il contatore abbia, per guasto, cessato di funzionare, o denoti un funzionamento imperfetto, il consumo sarà
stabilito sulla base del periodo corrispondente dell'anno precedente.
Comunque all'utente non viene mai meno all'obbligo del pagamento del canone di concessione.
Le sostituzioni di contatori, vetusti, guasti o imperfetti a giudizio del Consorzio, saranno a carico del Consorzio.
Art. 16 - Bocche d'incendio private
In seguito ad apposita domanda, il Consorzio potrà concedere anche speciali derivazioni per bocche da incendio.
Le opere inerenti a tali derivazioni saranno eseguite a cura del Consorzio e a totale spesa del richiedente, restando il materiale
impiegatovi di proprietà del Consorzio per la parte trovantesi in suolo pubblico e dell'utente per la parte trovantesi nella proprietà privata.
Il contributo quadrimestrale per tale servizio è stabilito in £. 5.000 (cinquemila) per ogni bocca installata sulla medesima derivazione. L'acqua erogata in caso di incendio verrà conteggiata a consuntivo a tariffa base.
L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Consorzio entro 15 gg. dall'utilizzo dell'eventuale uso antincendio effettuato.
Nel caso di mancata comunicazione o utilizzo per scopi diversi verrà applicata la tariffa prevista per consumi in eccedenza per
le attività produttive.
Art. 17 - Condutture interne e loro esecuzione
La distribuzione dell'acqua nell'interno degli stabili sarà eseguita a cura e spese dell'utente.
Il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere le apparecchiature, i materiali, le condizioni e le cautele opportune all'interesse
generale del servizio e di far compiere in qualsiasi momento ispezioni e verifiche.
E' vietata l'applicazione di pompe direttamente alla conduttura di presa, dovendo l'aspirante delle pompe pescare da un pozzetto
a lento riempimento.
Non vi devono essere collegamenti diretti fra la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile ed i condotti di fognatura, orinatoi
e simili, altre condotte d'acqua di altra origine e con qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua stessa.
L'utente ha l'obbligo di notificare subito al Consorzio i guasti riscontrati nella conduttura esterna, sotto pena del risarcimento
dei danni che in difetto potessero derivare al Consorzio stesso ed ai terzi.
Per le diramazioni interne l'utente dovrà subito provvedere a sue spese alla riparazione degli eventuali guasti e nessun abbuono
gli competerà sui quantitativi di acqua dispersa per guasti dipendenti da incuria, negligenza o insufficiente manutenzione
dell'impianto interno.
Se la rottura è da attribuire a cause accidentali e la dispersione è localizzata in punti difficilmente ispezionabili dell'impianto,
l'utente che abbia aderito al "fondo rischi fughe acqua" nel periodo in cui si è verificata la rottura, potrà beneficare delle condizioni
previste dal fondo stesso presentando domanda al Consorzio in carta semplice.
L'utente che non abbia aderito al "fondo" dovrà corrispondere l'intero importo di bolletta entro il termine di scadenza della stessa.
Art. 18 - Violazione delle norme contrattuali
L'utente che violasse le norme contrattuali, o comunque recasse danni agli impianti dell'Acquedotto, sarà passibile della immediata
sospensione dal servizio e della rescissione del contratto, salvo ogni altra ragione ed azione di legge. Gli agenti consorziali contesteranno la contravvenzione all'utente, se possibile, e deferiranno il contravventore alla Direzione del
Consorzio.
L'Amministrazione Consorziale si riserva ogni più ampia facoltà di rescindere in tronco il contratto di abbonamento, con la
conseguente sospensione dell'erogazione dell'acqua ed invocare in proprio favore le disposizioni di legge sia penali che civili,
nonché la rifusione delle spese relative al ripristino degli impianti danneggiati ed ai consumi straordinari provocati.
La ripresa del servizio è comunque subordinata al pagamento della tassa di riallacciamento stabilita dall'Assemblea Consorziale.
Art. 19 - Servitù di Acquedotto
Il Consorzio ha facoltà di imporre la servitù di acquedotto per l'estensione della conduttura dell'acqua potabile nelle strade o proprietà private, secondo la normativa vigente.
Le condutture di allacciamento alla rete principale costruite da privati secondo le prescrizioni del Consorzio e regolarmente collaudate, passeranno in proprietà al Consorzio, il quale avrà sempre diritto di allacciarvi altri utenti sempreché le tubazioni lo consentano o senza perciò danneggiare i concessionari preesistenti.
Art. 20 Responsabilità verso terzi - Responsabilità verso terzi
L'utente è tenuto a sollevare il Consorzio da qualsiasi molestia o danno che da proprietari, da condomini, o da altri, potessero
darsi nei riguardi dell'esercizio e collocamento delle condutture e relativi apparecchi. Art. 00xxx - Xxxx non contemplati
Qualora si presentino casi non contemplati dal presente regolamento, deciderà in merito il Consiglio di Amministrazione nel
rispetto dei principi generali stabiliti col Regolamento stesso.
Art. 21 - Modificazioni al presente Regolamento
Il C.A.D.F. si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente anche
a mezzo della bolletta di addebito dei consumi e pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
Nel caso l'utente non receda dal contratto entro 30 giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Medesima procedura sarà seguita per le modificazioni e disposizioni assunte
mediante atti amministrativi previsti dal presente regolamento.
Il Consorzio si riserva di modificare, con validità anche per i contratti in corso, le tariffe del presente regolamento, di modificare e completare le norme, con tutte le altre prescrizioni e misure che riterrà
necessarie ed opportune.
In caso di variazione tariffaria, se non vi è il tempo sufficiente a leggere i misuratori prima dell'applicazione della nuova tariffa ai
consumi effettuati dopo l'approvazione di questa, si adotterà il criterio "Pro die".
Art. 22 - Tasse ed imposte presenti e future
Qualunque tassa ed imposta sia erariale che di bollo comunque applicata, sarà ed esclusivo carico del concessionario.
Art. 22bis - Norma transitoria
A seguito della modifica dell'impostazione tariffaria gli utenti verranno invitati, con apposita comunicazione, ad aggiornare i propri
contratti d'utenza al fine di adeguarli alla nuova impostazione tariffaria.
Qualora l'utente non provveda nei termini stabiliti, il contratto verrà adeguato automaticamente in base ai dati storici in possesso del Consorzio comunicando all'utente stesso le variazioni apportate.
L'utente potrà richiedere la modifica dell'adeguamento contrattuale entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di tacito assenso le modifiche contrattuali apportate d'ufficio diverranno operanti e per le successive modifiche si applicheranno le disposizioni previste dal presente regolamento. Le comunicazioni di cui sopra potranno essere fatte anche mediante apposita stampigliatura negli spazi disponibili del tabulato della bolletta.