Contract
4. CONVENZIONE
4.1 Bozza di Convenzione
PROMOTORE:
Febbraio 2017
Novembre 2017
Novembre 2017
DOC. 4.1
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INDICE
4.1.1 BOZZA DI CONVENZIONE 2
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 4
SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 8
SEZIONE III - FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE 13
SEZIONE IV - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITà 17
SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 19
SEZIONE VI - CANONE 21
SEZIONE VII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI 26
SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE 28
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4.1.1 BOZZA DI CONVENZIONE
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ( ) xxx xxxx xx ( ), xx Xxxxxxx (XX), in una sala degli uffici comunali, in Via n. , avanti a me dott.
, del Comune di Rozzano, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune di Rozzano è parte, senza l’assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:
1) , nato a il , nella sua qualità di del Comune di Rozzano, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta quanto previsto da
per l'attività contrattuale del Comune di Rozzano e in esecuzione della Delibera n.
, in data , già esecutiva (di seguito, per brevità, “Concedente”);
2) , nato a il , nella sua qualità di della
, come risulta da (di seguito, per brevità, “Concessionario”).
I comparenti (di seguito, per brevità, “Parti”), della cui identità personale io sono certo,
PREMESSO
1. In data , la società ha presentato la Proposta di partenariato pubblico privato mediante lo strumento della finanza di progetto (di seguito, per brevità, “Concessione”), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal X.Xxx. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (di seguito, per brevità, il “Codice”).
2. In data , all’esito dell’istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il Consiglio Comunale di Rozzano, ha dichiarato la fattibilità dell’operazione di finanza di progetto, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione dei progetti.
3. In data , il progetto è stato approvato e la struttura tecnica del Comune di Rozzano, delegata con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente punto 2 all’esperimento di tutta l’attività rivolta all’aggiudicazione della Concessione, ha indetto la gara con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. All’esito dell’esperimento di tutte le formalità richieste dalla legge per l’affidamento della
Concessione, con provvedimento n. in data , è stata selezionata quale
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aggiudicataria la società [il raggruppamento temporaneo di imprese] (già definita “Concessionario”).
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevità, “PEF”), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni ( ). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene al numero dei punti luce dei quali si compone attualmente la rete di pubblica illuminazione comunale (di seguito, per brevità, “Rete”), alla potenza di accensione della Rete nonché alla tipologia di illuminamento in ciascuna zona di ciascuna città, come previsto nell’offerta tecnica del Concessionario. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;
b) che la quantità e la qualità dei lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico della Rete siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a euro ( ) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo il programma operativo descritto nell’offerta tecnica del Concessionario;
c) che la quantità e la qualità delle manutenzioni della Rete, nel corso dell’intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: manutenzioni, nel corso dell’intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari a euro
( ) oltre IVA;
d) che le manutenzioni straordinarie, nel corso dell’intera durata della Concessione, siano finanziate mediante un accantonamento contabile e finanziario annuale in apposito fondo di riserva (O&MRA);
e) che il Canone di Concessione sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al successivo Art. 18;
f) che la prima rivalutazione del Canone annuale venga effettuata alla data della sottoscrizione della presente convenzione, per tener conto del tempo trascorso dalla data di elaborazione del PEF a base di gara;
g) che il Canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario;
h) che i ricavi da TEE siano regolarmente incassati dal Concessionario.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza
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economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
a) per convenienza economica, s’intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
b) per sostenibilità finanziaria, si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:
a) TIR Azionista (dei Mezzi Propri, post tax e post finance) pari a ;
b) TIR Progetto (post tax) pari a ;
c) DSCR (Debt Service Cover Ratio) medio pari a ;
d) DSCR (Debt Service Cover Ratio) minino pari a .
TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, per brevità, “Convenzione”), le Parti convengono e stipulano quanto segue:
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati sottoscritti dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Il Concessionario e il Concedente s’impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Concessione, concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24/2004, dalla Legge n. 136/2010 e dal successivo Art. 19.
ART. 2 – Norme applicabili
1. Alla Concessione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal Codice in materia di partenariato pubblico privato come previsto espressamente dall’articolo 179, comma 3 del Codice.
ART. 3 – Condizioni generali
1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Concessionario, in particolare:
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a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.
3. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.
4. Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e/o la sospensione dell’aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.
ART. 4 - Oggetto
1. La Convenzione ha per oggetto le attività di gestione della Rete di proprietà del Comune di Rozzano (di seguito, per brevità, il “Servizio”), compresa l’esecuzione delle attività di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica della Rete (di seguito, per brevità, gli “Interventi”), tramite lo strumento della Concessione mediante finanza di progetto di cui all’articolo 183, comma 15, del Codice.
2. Il Servizio dovrà essere prestato dal Concessionario relativamente alla Rete meglio descritta al punto 5, lettera a) delle premesse, che qui s’intende integralmente riportato e trascritto.
3. Il Servizio è puntualmente descritto nel Progetto di Gestione presentato in gara dal Concessionario (di seguito, per brevità, “Progetto di Gestione”), che qui s’intende integralmente riportato e trascritto.
4. Il Concessionario si obbliga a eseguire la progettazione e la realizzazione degli Interventi ovvero la progettazione e la realizzazione di quei lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico che sono descritti nell’offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ad essa allegato.
5. Il Concessionario si obbliga a eseguire le attività di manutenzione della Rete, nella quantità e nella qualità descritte nell’offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ivi previsto.
6. Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in
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alcuna forma della documentazione sopra menzionata, se non per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione della Convenzione.
7. Il valore della Concessione è complessivamente pari a € ( ) oltre IVA. Il valore dell’investimento è pari a € ( ) oltre IVA, dei quali, per gli Interventi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, € ( ) oltre IVA. L’importo degli Interventi, che risulterà dal quadro economico dell’offerta tecnica, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile.
8. Le Parti convengono altresì che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno:
a) estendere il Servizio a nuove porzioni di Rete; ovvero
b) effettuare Interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’offerta tecnica del Concessionario, allo scopo di estendere il Servizio alla Rete estesa e/o di migliorare lo stato della Rete e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata;
il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 17, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.
9. L’importo dei lavori e dei servizi aggiuntivi, che potrebbero rendersi necessari o anche solo opportuni per estendere il Servizio a nuove porzioni di Rete e/o per un miglioramento dello stato della Rete e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non sarà superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo del presente contratto e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del Codice.
10. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.
11. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell’ingegno e a eventuali controversie tra loro.
12. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione.
13. La prestazione del Servizio, che verrà effettuata dal Concessionario, consiste nelle attività puntualmente descritte nel Progetto di Gestione. A mero titolo esemplificativo, il Progetto di Gestione prevede che il Concessionario debba:
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a) progettare e realizzare gli Interventi, secondo il programma operativo facente parte dell’offerta tecnica del Concessionario;
b) eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli Interventi: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
d) porre in essere l’attività amministrativa necessaria per l’ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni altra misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per l’efficientamento energetico della Rete, allo scopo di far incassare ad esso Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per l’esperimento delle relative pratiche;
e) effettuare la programmazione delle attività di gestione del Servizio, tenendo in considerazione la specifica destinazione d’uso della Rete, coordinandosi con gli enti responsabili delle attività correlate al suo funzionamento;
f) eseguire, nel corso dell’intera durata della Concessione, a proprie cura e spese, tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.
14. Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualità del Servizio dipenderà anche dalla qualità del monitoraggio dello stato della Rete e dalla progettazione degli eventuali maggiori e/o diversi interventi da eseguire per eliminare eventuali difetti ai fini dell’ottimizzazione dello stato della Rete. In particolare:
a) il monitoraggio ante operam consisterà nell’effettuazione di rilievi dello stato della Rete, allo scopo di progettare puntualmente gli Interventi ad essa relativi;
b) il monitoraggio in corso d’opera consisterà nella verifica dell’adeguatezza funzionale degli Interventi rispetto agli obiettivi di efficientamento energetico della Rete;
c) il monitoraggio post operam consisterà nel censimento degli Interventi eseguiti, fino alla scadenza del termine di durata della Concessione. I risultati di tale attività di monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti sull’andamento della gestione di cui al successivo Art. 6.2, lettera e), da presentare annualmente al Concedente, e di un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull’efficacia del Servizio e degli Interventi.
15. Nel corso dell’ultimo anno di Concessione, il Concedente provvederà, mediante un apposito collaudo (di seguito, per brevità, “Collaudo della Concessione”), ad accertare i lavori di manutenzione eventualmente da effettuare al fine di riconsegnare la Rete nelle condizioni di funzionalità previste nel Progetto di Gestione. I costi relativi alle predette attività rimarranno, come previsto dal PEF, a esclusivo carico del Concessionario.
ART. 5 – Durata della Concessione
1. La Concessione ha una durata complessiva di anni ( ), a decorrere dalla data di presa in carico degli Impianti, risultante dal verbale di presa in consegna.
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ART. 6 – Obblighi del Concessionario
6.1 - Principali obblighi del Concessionario
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s’impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi.
2. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l’obbligo di:
a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;
b) redigere il progetto esecutivo, secondo quanto indicato nell’oggetto della Convenzione e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il progetto esecutivo corredato dalle autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro giorni dall’efficacia della Convenzione;
b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il progetto esecutivo, rielaborato sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti
alla sua approvazione, entro giorni dalla richiesta del Concedente.
3. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 10.8.
4. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente il progetto esecutivo, per la sua
approvazione, entro il termine essenziale di giorni, decorrente dalla data odierna, pena la
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 22.
5. Il Concessionario si obbliga altresì a:
a) realizzare gli Interventi a regola d’arte, secondo quanto previsto nel progetto definitivo/esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel programma operativo;
b) partecipare alla tenuta della contabilità degli Interventi con le modalità di cui all’articolo 181 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;
c) manutenere gli Interventi ed erogare il Servizio, in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;
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d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;
e) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
f) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell’allegato programma operativo, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.
7. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione degli Interventi e nel corso della gestione del Servizio, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell’articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.
8. Il Concessionario si obbliga, entro il termine di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, a stipulare un contratto di finanziamento, nonché – in caso di costituzione della società di progetto – a collocare le obbligazioni emesse dalle società di progetto ai sensi dell'art. 185 del Codice. In caso di mancata ottemperanza la Convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell’art. 165 comma 5 del Codice. In alternativa all’obbligo di cui al primo periodo, il Concessionario avrà la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, purché sottoscritte entro lo stesso termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Nel caso di risoluzione del rapporto il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.
9. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.
6.2 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario
1. Il Concessionario s’impegna a:
a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;
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b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
c) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d’opera;
d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell’esecuzione degli Interventi sia nell’erogazione del Servizio sia l’indisponibilità, anche parziale, degli Interventi o del Servizio;
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione o per il recesso dalla Convenzione;
(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l’esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;
(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;
(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto esecutivo degli Interventi, sulla gestione del Servizio ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Convenzione;
e) fornire al Concedente un rendiconto annuale sull’andamento della gestione al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base della Convenzione e di un rendiconto finale, che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull’efficacia del Servizio e degli Interventi (si veda il precedente Art. 4, punto 14);
f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, per cause imputabili al Concessionario;
g) tenere indenne il Concedente dai costi dei consumi per l’energia elettrica successivi all'avvio del servizio oggetto di affidamento derivante dal rifiuto che il fornitore dell’energia elettrica dovesse opporre alla intestazione in favore del Concessionario dei contratti di somministrazione di energia elettrica attualmente esistenti in capo al Concedente ed inerenti
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l’esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione per cause imputabili al Concessionario. A tal fine il Concedente potrà trattenere dal Canone annuale dovuto al Concessionario quanto eventualmente richiesto dal fornitore di energia elettrica, fermo restando l’obbligo del Concedente di verificare la fondatezza delle richieste di pagamento pervenute dal fornitore di energia elettrica medesimo nonché l’obbligo di agire in ogni opportuna sede, anche giudiziale, al fine di ottenere il recupero di quanto eventualmente a questi ingiustamente pagato. Resta inteso tra le Parti che eventuali rimborsi ottenuti dal Concessionario ai sensi del periodo precedente saranno versati al Concessionario nel caso in cui questi abbia provveduto a manlevare il Concedente ai sensi del primo periodo del presente comma.
ART. 7 - Subappalti
1. Il Concessionario, per l’affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante contratti di appalto.
2. E’ ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 174 del Codice, secondo quanto indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell’offerta.
3. I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.
4. Il Concessionario s’impegna a comunicare al Concedente, almeno giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.
ART. 8 – Responsabilità del Concessionario
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile:
a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione e nei suoi allegati sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento degli obiettivi di corretto adempimento;
b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività di esso Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, nel corso della sua durata;
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c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione degli Interventi, della gestione del Servizio e di ogni attività connessa.
2. I subappalti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.
ART. 9 - Obblighi e attività del Concedente
9.1 - Principali obblighi del Concedente
1. Il Concedente s’impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo Art. 18, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione.
3. Il Concedente si impegna, altresì, ad erogare al Concessionario un contributo in conto capitale dell’importo complessivo di Euro 280.000,00, IVA inclusa. Il predetto contributo verrà erogato al Concessionario secondo le seguenti modalità e tempistiche:
a) il 20% (pari ad Euro 56.000,00) entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
b) il restante 80% (pari ad euro 224.000,00) all'installazione del 50% dei nuovi corpi illuminanti.
Le Parti danno atto che il predetto contributo non supera la soglia del 49% del costo dell’investimento complessivo prevista dall’art. 180, comma 6, del Codice.
9.2 - Ulteriori attività del Concedente
1. Al Concedente compete:
a) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all’esecuzione della Concessione e alla puntuale realizzazione degli Interventi, ossia:
(i) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione all’ufficio competente o dall’acquisizione dell’eventuale ultimo parere di altro Ente;
(ii) ;
(iii) ;
b) porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni, come di seguito riportati:
(i) occupazione del suolo pubblico;
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(ii) ;
(iii) ;
c) compiere le attività di verifica ai fini dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni ai progetti presentati, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
d) effettuare le attività di direzione dei lavori, di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità alla Convenzione;
e) cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del contratto di finanziamento e all’erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.
2. Il Concedente s’impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione e degli impianti interferenti con quelli oggetto di Concessione;
c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo Art. 26.
SEZIONE III - FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE
ART. 10 – Progettazione e realizzazione degli Interventi
10.1 - Consensi e pianificazione
1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente Art. 9, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal programma operativo, le autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione degli Interventi e per l’erogazione del Servizio, ponendo in essere tempestivamente tutte le attività a tal fine strumentali.
2. Qualora il ritardato e/o il mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e di tempi sono a carico del Concessionario medesimo.
10.2 - Modalità, tempi di realizzazione degli Interventi e prezzi
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1. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Convenzione, in conformità al progetto esecutivo nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.
2. Il Concessionario s’impegna a ultimare tutti gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dal programma operativo.
3. I prezzi applicati saranno quelli indicati nel doc. 2.4 Calcolo Sommario della Spesa allegato alla Convenzione. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nella Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dai progetti definitivi/esecutivi, e pertanto non contenuti nel doc. 2.4 Calcolo Sommario della Spesa si farà riferimento al listino DEI allegato alla Convenzione, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 17.
10.3 - Interventi supplementari
1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con il suo accordo, i lavori e i servizi supplementari e/o complementari non figuranti nella Concessione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall’articolo 175 del Codice.
2. All’esecuzione dei lavori e dei servizi supplementari e/o complementari si procederà solo dopo l’approvazione del relativo progetto da parte del Concedente; per la determinazione dei costi, si procederà secondo quanto stabilito dall’Art. 10.2 della Convenzione.
3. L’affidamento dei lavori e dei servizi supplementari e/o complementari sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.
4. Qualora, in conseguenza di detti lavori e/o servizi, si dovessero alterare le condizioni economiche della gestione del Servizio e quindi le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui all’Art. 16 della Convenzione.
10.4 Varianti
1. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al progetto approvato le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
a) non determinino un'alterazione sostanziale del progetto definitivo/esecutivo;
b) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione degli Interventi al di sopra/sotto dell'importo complessivo di euro e/o della tempistica per la realizzazione degli Interventi al di sopra di giorni e/o incremento/decremento dei costi di gestione previsti nel PEF al di sopra/sotto dell'importo complessivo annuale di euro
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2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione del Servizio.
3. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 149 del Codice.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 3, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s’impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro giorni dal ricevimento della proposta.
5. Le varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’Art. 10.2, punto 3.
6. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli Interventi, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subìto.
10.5 - Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza
1. La direzione dei lavori compete al Concedente, che provvederà a istituire l’ufficio di direzione dei lavori, ai sensi delle disposizioni del Codice. I compensi spettanti ai componenti l’ufficio di direzione dei lavori, staranno a carico del Concessionario.
2. Compete al direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione degli Interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell’Art. 13 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.
3. Le funzioni di responsabile della sicurezza saranno svolte dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo abilitato.
4. Restano in capo al direttore dei lavori, al responsabile per la sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano loro.
10.6 - Responsabile del Procedimento e della gestione del Servizio
1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il responsabile del procedimento e i propri uffici a ciò delegati.
2. Il responsabile del procedimento svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice e cura in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il progetto e con il PEF nonché sui tempi di realizzazione previsti nel programma operativo.
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3. Il responsabile del procedimento, tra l’altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione degli Interventi oggetto della Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:
a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto degli Interventi;
b) a verificare la rispondenza degli Interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il responsabile del procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite del collaudatore, sia in corso d’opera sia per il collaudo finale;
c) a verificare la documentazione contabile preliminare all’erogazione di eventuali contributi pubblici;
d) a ordinare l’irrogazione delle penali così come previste dal successivo Art. 10.8.
4. Il responsabile del procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull’erogazione del Servizio nei termini stabiliti dal Progetto di Gestione.
10.7- Prove e collaudo
1. Il Concedente nomina la commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102 del Codice.
2. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, saranno a carico del Concessionario.
3. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 102 del Codice.
4. Durante l’esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario s’impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
5. Del collaudo in corso d’opera verrà redatto apposito verbale.
6. Entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di ultimazione degli Interventi, sarà emesso il certificato di collaudo, secondo le modalità di cui all’articolo 229 e seguenti del Regolamento.
10.8- Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione
1. Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in fase di progettazione e di realizzazione degli Interventi.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo al Concedente, rispetto ai termini stabiliti all’Art. 6.1, punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicherà una penale pari a euro 200 (duecento/00).
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3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nell’esecuzione degli Interventi rispetto ai termini stabiliti dal programma operativo, si applicherà una penale corrispondente allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, da computare sull’importo totale degli Interventi, al netto degli oneri della sicurezza e al netto di IVA.
4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all’Art. 6.2, punto 1, lettera a), si applicherà una penale pari a euro 200,00 (duecento/00).
5. L'incameramento di tutte le penali di cui ai punti precedenti avverrà mediante trattenuta sul canone successivo. Si provvederà all'escussione delle cauzioni di cui all’Art. 20, punto 1 solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all’ammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo fosse d’importo pari a zero. L’escussione della cauzione di cui all’Art. 20, punto 1, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d’ora il concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.
6. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori la soglia del 10% del valore totale degli Interventi, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo Art. 23.
7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi accumulati sulla progettazione durante la realizzazione degli Interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal programma operativo, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente punto 2.
ART. 11 – Gestione del Servizio
1. Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità del Servizio secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nel Progetto di Gestione.
2. Il Concessionario è obbligato a prestare il Servizio, per l’intera durata della Concessione, come puntualmente descritto nel Progetto di Gestione.
3. Il Concessionario s’impegna altresì a svolgere la manutenzione straordinaria degli Interventi, con le modalità e i tempi previsti nel programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per l’intera durata della Concessione, con l’obbligo, alla sua scadenza, di consegnare la Rete al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione.
SEZIONE IV - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
ART. 12 - Forza Maggiore
1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a
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prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.
ART. 13 – Sospensione e proroga dell’attività di realizzazione degli Interventi
1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione degli Interventi.
2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all’articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell’attività di realizzazione, per un periodo massimo di
giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione degli Interventi, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
3. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all’esecuzione delle attività che riguardano l’oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell’esecuzione degli Interventi in qualunque momento.
4. Qualora la sospensione totale degli Interventi, di cui al precedente punto 2, superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 16. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 26.
5. Qualora un evento di forza maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzare gli Interventi, la Convenzione sarà automaticamente risolta, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino a quattro quinti dell’importo dell’investimento, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.
ART. 14 – Sospensione e proroga del Servizio
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 13, qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di prestare il Servizio in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Concedente un’informativa contenente la descrizione della parte del Servizio che non può essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che può essere erogata, seppur parzialmente.
2. Entro giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alla parte del Servizio non erogabile.
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3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l’erogazione della parte del Servizio interessata dall’evento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni del canone tramite le penali di cui all’Art. 18.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull’informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente punto 1, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire la parte del Servizio erogabile indicata nell’informativa.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale del Servizio per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell’eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 6.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente punto 5:
a) qualora la sospensione ecceda i giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente punto 1, i termini di gestione del Servizio nonché il periodo di validità della Convenzione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l’equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 16.
7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 27.
SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
ART. 15 – Equilibrio economico-finanziario
1. Gli elementi indicati al punto 5 delle Premesse costituiscono i presupposti dell’equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.
2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF ed elencati nel punto 7 delle Premesse.
ART. 16 – Riequilibrio economico-finanziario
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1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 182, comma 3 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della Concessione esemplificate nel punto 5 delle premesse, solo le seguenti fattispecie:
a) gli eventi di forza maggiore di cui all’Art. 13;
b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale della Rete nonché di gestione del Servizio e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
c) le varianti di cui all’Art. 10.4, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario;
d) i periodi di sospensione di cui agli Artt. 13 e 14;
e) i lavori e i servizi complementari di cui all’Art. 10.3 e l’estensione del Servizio di cui all’Art. 4 punto 8.
2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’alterazione dell’equilibrio economico- finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.
4. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.
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4.1 Bozza di Convenzione
5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo Art. 26.
ART. 17 - Tavolo di Coordinamento
1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all’andamento della Concessione, per l’intero arco della sua durata.
2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all’anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.
3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verrà predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del Responsabile del Procedimento.
4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:
a) un rappresentante del Concedente;
b) un rappresentante del Concessionario;
c) uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.
5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.
6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l’analisi e la formazione dell’accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l’esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.
7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione del Servizio da parte del Concessionario, nell’esclusivo interesse del Concedente e nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore del presente contratto.
SEZIONE VI - CANONE
ART. 18 – Canone
18.1 - Canone e termini di pagamento
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1. A titolo di corrispettivo della gestione del Servizio, il Concedente corrisponderà al Concessionario a decorrere dall’avvio della concessione un canone annuale forfettario, aggiornato alla data odierna, complessivamente pari a euro ( ) oltre IVA (di seguito, per brevità, “Canone”).
2. Il Canone verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate bimestrali posticipate di uguale ammontare, previa emissione di fattura di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al mese di riferimento, secondo le modalità stabilite ai successivi commi 5 e 6. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo Art. 19.
3. Fermo restando quanto previsto all’Art. 25, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Canone, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza dei predetti interessi, si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.
4. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile del Procedimento.
5. Il Concedente s’impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Convenzione, le somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti relativi al Canone.
6. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone, il Concedente conferirà al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1723, comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere medesimo, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell’ente fino a concorrenza dell’importo del Canone e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate.
7. Il Canone per il servizio di pubblica illuminazione, d’importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente punto 1, è costituito dalle seguenti voci:
C1: canone energia € ( /00) oltre IVA;
C2: canone manutenzione € ( /00) oltre IVA; C3: canone ammortamento € ( /00) oltre IVA. ed è calcolato tramite la seguente formula:
Ctot=C1+C2+C3
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Il Canone verrà aggiornato con cadenza annuale, a decorrere dalla data della stipulazione della Convenzione e sino al termine della Concessione, secondo le seguenti modalità.
Canone energia
Il canone energia sarà cosi determinato:
C1= C1base*( EE /EE0 )
C1base Canone energia iniziale, definito nell’Allegato 5.2_Relazione al PEF
EE prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica inteso come valore medio annuale del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nell’annualità gestionale considerata, ricavato dalla sintesi annuale pubblicata sul sito del Gestore del Mercato Elettrico. A tale valore vanno aggiunte le componenti tariffarie medie annuali a copertura della commercializzazione e vendita (PVC), della perequazione (PPE), del dispacciamento, dei “servizi di rete” (spesa di trasporto e gestione del contatore), degli “oneri generali di sistema” (A2, X0, X0, X0, XX, XX0, XX0, XX0, XX0, XXX) e delle “imposte nazionali”.
EE0 prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica “Prezzo Unico Nazionale (PUN)” ottenuto attraverso la media, pesata ai giorni del mese, dei valori del Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicati dal GME (Gestore Mercati Elettrici) riferiti al periodo aprile 2016. A tale valore vanno aggiunte le componenti tariffarie medie annuali a copertura della commercializzazione e vendita (PVC), della perequazione (PPE), del dispacciamento, dei “servizi di rete” (spesa di trasporto e gestione del contatore), degli “oneri generali di sistema” (A2, X0, X0, X0, XX, XX0, XX0, XX0, XX0, XXX) e delle “imposte nazionali”.
Il prezzo EE0 del Canone C1 sarà revisionato alla data di inizio contratto. Canone manutenzione
Il canone manutenzione sarà così determinato:
C2=C2base*(FOIn/FOIbase)
C2base Canone manutenzione iniziale, definito nell’Allegato 5.2_Relazione al PEF
FOIn indice ISTAT FOI (Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi) medio annuo ottenuto attraverso la media dei valori mensili pubblicati dall’ISTAT dell’anno di riferimento per il calcolo della revisione prezzi.
FOIbase indice ISTAT FOI (Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi) base riferito al 2015 (medio) individuato nel valore pari a 107,06 (su base 2010);
Canone ammortamento
Il canone ammortamento sarà così determinato:
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C3=C3base*(FOIn/FOIbase)
C3base Canone ammortamento iniziale, definito nell’Allegato 5.2_Relazione al PEF
FOIn indice ISTAT FOI (Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi) medio annuo ottenuto attraverso la media dei valori mensili pubblicati dall’ISTAT dell’anno di riferimento per il calcolo della revisione prezzi.
FOIbase indice ISTAT FOI (Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi) base riferito al 2015 (medio) individuato nel valore pari a 107,06 (su base 2010);
Le Parti espressamente convengono che i canoni dovuti dal Concedente al Concessionario possano essere dal Concessionario ceduti all’istituto finanziatore con il quale il Concessionario stipulerà il contratto di finanziamento della Concessione.
18.2 – Indicatori di Performance
1. Qualora la prestazione resa dal Concessionario si discosti dal relativo indicatore di performance, secondo le modalità e i termini definiti nell’Allegato 4.2_Indicatori di Performance, si applicherà il sistema di incameramento delle penali di cui al predetto Allegato 4.2.
2. Resta inoltre impregiudicata ogni azione del concedente verso il Concessionario per gli eventuali maggiori danni subiti.
18.3 - Procedura di applicazione delle penali
1. Il responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance di cui al precedente Art. 18.2, comunica al Concessionario l’avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all’incameramento della penale con le modalità previste nel documento 4.2_Indicatori di Performance allegato n. .
3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del
Procedimento convocherà la Parte entro
giorni dall’avvenuta contestazione e
promuoverà l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile. L'incameramento di tutte le penali avverrà mediante trattenuta sul canone successivo.
4. Si provvederà all'escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all’ammontare del Canone successivo e/o qualora il Canone successivo fosse d’importo pari a zero. L’escussione della cauzione
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di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d’ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.
5. Le penali per la carente gestione del Servizio imputabile al Concessionario potranno essere a questi addebitate senza alcun limite massimo di valore.
6. Qualora l’inadempimento imputabile al Concessionario riguardi una pluralità di servizi le relative penali potranno essere applicate in maniera cumulativa.
7. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l’intervento sostitutivo del Concedente, l’entità della penale stabilita nell’Allegato 4.2_Indicatori di Performance sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.
8. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art. 23, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del Canone annuale al netto di IVA e al lordo dell’indicizzazione.
ART. 19 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito indicato, dedicato, anche se non in via esclusiva, alla Convenzione, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:
a) : conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN:
acceso presso ;
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: (C.F.
, nato a ).
3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, e nella specie: CIG n. .
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
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5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo Art. 23.
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l’impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano.
7. ll Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.
8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s’impegna a comunicare al cessionario il CIG n.
, che deve essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
SEZIONE VII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI
ART. 20 - Cauzioni
1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione del Servizio, il Concessionario ha prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall’articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia che avrà una durata iniziale di 8 (otto) anni, decorsi i quali la garanzia sarà priva di efficacia. Il concessionario si obbligherà a richiedere al Comune di Rozzano beneficiario della garanzia, nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di cinque anni in cinque anni, o per la minore durata residua della Concessione. La polizza dovrà contenere la previsione che la sua mancata proroga non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario, ma costituirà inadempimento verso il Comune di Rozzano da parte del Concessionario.
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2. A garanzia del puntuale adempimento dell’obbligo di esecuzione degli Interventi, il Concessionario s’impegna, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, alla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo degli Interventi, scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere il proponente certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20% (venti per cento) per essere il proponente certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 21 – Polizze assicurative
1. Il Concessionario s’impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione degli Interventi. Tali polizze verranno stipulate nella forma “Contractor all risk” (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli Impianti preesistenti.
2. Il Concessionario s’impegna altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, a stipulare, a far data dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata degli Interventi e sino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro
.
4. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di euro per sinistro e euro per persona e per danni a cose, per l’intera durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
c) le spese per la riparazione o la sostituzione di edili nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti della Rete, che si rendano necessarie a seguito di eventi di
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qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.
5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente, almeno giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, copia della polizza di cui articolo 103, comma 7 del Codice, unitamente al relativo certificato di assicurazione.
6. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
7. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione degli Interventi sia per l’erogazione del Servizio, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE
ART 22 – Clausola risolutiva espressa
1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, che l’inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Art. 6.1, punti 4 e 8, comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro
giorni
dall’inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio , indirizzo di posta elettronica , l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione s’intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all’importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.
ART. 23 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario
1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio , indirizzo di posta elettronica del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.
2. La facoltà di cui al precedente punto 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
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a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla Convenzione per l'esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall'Art. 10.8, punto 6;
b) gravi vizi o difformità degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;
c) gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino l’applicazione di penali per l’indisponibilità degli Interventi ovvero per la mancata erogazione del Servizio, secondo quanto previsto dall’Art. 18.3;
d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Artt. 20 e 21;
e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e dell’Art. 19 della Convenzione nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n.159/2011.
4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del successivo Art. 24.
ART. 24 – Sostituzione del Concessionario
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro.
2. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.
3. Fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice, la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l’esperimento di una nuova procedura di gara.
ART. 25 – Risoluzione per inadempimento del Concedente e revoca della Concessione
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1. Qualora la concessione sia risolta per l’inadempimento del Concedente ovvero quest’ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario:
a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore del Servizio già erogato;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico e finanziario allegato alla Concessione per gli anni residui di gestione.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 185 del Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L’efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente delle somme previste dal precedente comma 1.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 1, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei Servizi, incassandone i ricavi da essi derivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
ART. 26 - Recesso
1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del PEF, il Concessionario o il Concedente potranno recedere dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente Art. 26, le Parti provvederanno a redigere apposito verbale, in contradditorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, entro
giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Concessione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:
a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore del Servizio già erogato;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
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3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 185 del Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione, incassandone i ricavi da essa derivanti sino all'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente comma 2 per il tramite del nuovo soggetto subentrante.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire la Rete, alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al precedente punto 2.
ART. 27 – Scadenza della Concessione
1. Alla scadenza della Concessione, la Rete, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione del Servizio torneranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
2. Il Concedente s’impegna ad avviare, almeno mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.
ART. 28 - Efficacia
1. La Convenzione assume efficacia dalla data odierna.
ART 29 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra Concedente e Concessionario s’intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per il Concedente: [indicare l’indirizzo PEC];
b) per il Concessionario: [indicare l’indirizzo PEC].
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dalle Parti.
ART. 30 - Controversie
1. Per qualsiasi contestazione circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere al Tribunale di Milano.
ART. 31 - Spese
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1. Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.
Richiesto io ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, l’hanno firmato nel testo e negli allegati insieme a me ufficiale rogante.
Il presente atto consta di numero fogli di carta resa legale su pagine intere e parte della presente fin qui.
Letto dalle Parti e riconosciuto dalle stesse come conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con me ufficiale rogante.
Il Comune di Rozzano
Il Concessionario
L’ufficiale rogante