AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 2085 del 28-12-2020
O G G E T T O
Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’IPAB di Vicenza e l’Azienda ULSS 8 Berica per la gestione di un nucleo di pazienti psicogeriatrici provenienti dal processo di superamento dell’Ospedale Psichiatrico e dal territorio, denominato “Albero d’Argento” (ADA).
Triennio 01/01/2021 – 31/12/2023.
Proponente: UOC Disabilità e non autosufficienza - DISTRETTO OVEST Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 2201
Il Direttore dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest riferisce:
La Regione Veneto, con legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell’assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali.
In questa ottica, l’Azienda ha in corso una convenzione con l’IPAB di Vicenza per la gestione di un nucleo di pazienti psicogeriatrici, provenienti dal processo di superamento dell’Ospedale Psichiatrico e dal territorio, integrativa dell’accordo contrattuale in vigore con i centri di servizi residenziali per anziani non autosufficienti, di cui alla deliberazione aziendale n. 1436 del 19/10/2018, prorogata con il recente provvedimento n. 1702 del 4/11/2020.
La citata convenzione, di cui alle deliberazioni nn. 33 del 15/01/2020 e 474 del 7/04/2020, in scadenza il prossimo 31/12/2020, ha per oggetto la gestione del nucleo “Albero d’Argento”, altrimenti denominato ADA, collocato all’interno della Residenza “X. Xxxxx”, in capo all’IPAB di Vicenza, per l’ospitalità residenziale di pazienti con problematiche psicogeriatriche, in 48 posti autorizzati e accreditati con DGRV n. 2090 del 13/12/2016 come segue:
- n. 44 posti per anziani non autosufficienti di 2° livello assistenziale
- n. 4 posti per anziani non autosufficienti di 1° livello assistenziale.
Permane la necessità di assicurare la gestione assistenziale specializzata ai pazienti ospiti di detto nucleo, che presentano problematiche connesse alla condizione di non autosufficienza e problematiche legate alla sfera psichiatrica.
A tal fine, con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende ULSS e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta accreditate, che erogano prestazioni rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza.
Tramite la stipula di detti accordi, l’Azienda ULSS stabilisce le tipologie, le quantità e i corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare, nonché le modalità delle verifiche e dei controlli.
L’IPAB di Vicenza ha acquisito nel tempo la professionalità per garantire l’appropriatezza delle cure, coerente con l’evoluzione delle condizioni di non autosufficienza degli ospiti del nucleo, per le seguenti caratteristiche:
- titolarità di accreditamento quale centro di servizio residenziale per anziani non autosufficienti, inserito a pieno titolo nel Piano di Zona aziendale;
- insistente su un territorio gravitante per collegamenti e servizi sulla zona di Vicenza, luogo di vita dei pazienti interessati all’accoglienza residenziale;
- prossimità al Dipartimento di Salute Mentale, che ha in cura in pazienti interessati;
- esperienza pluriennale, maturata sin dall’anno 2012, nella gestione di assistenza residenziale a favore di persone con patologia psichiatrica cronica stabilizzata nel nucleo “Albero d’Argento”.
L’allegato accordo contrattuale (All. 1), redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 1438/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, costituisce la forma contrattuale vigente per regolare i rapporti con l’IPAB in parola per la gestione di un nucleo di 48 posti per pazienti psicogeriatrici, come sopra specificato.
L’accordo avrà decorrenza dal 01/01/2021, con validità triennale e conseguente scadenza al 31/12/2023, fatte salve nuove disposizioni nazionali o regionali di revisione delle unità di offerta per pazienti con patologia psichiatrica, come fissato all’art. 8 dell’accordo medesimo.
Xxxxx restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, l’allegato accordo contiene le seguenti specifiche:
- all’art. 2, al fine di dettagliare le modalità di erogazione del servizio oggetto di accordo, si fa rimando all’allegato 1/A quale documento tecnico integrativo;
- all’art. 3, è stato evidenziato l’obbligo in capo all’Azienda ULSS di acquisire idonea certificazione antimafia da parte degli erogatori al momento della stipula dell’accordo;
- all’art. 4, in materia di remunerazione e pagamento delle prestazioni, è stato precisato che l’Azienda si impegna a corrispondere:
o per gli ospiti che occupano posti letto di 1° livello assistenziale: l’ammontare giornaliero di €. 51,00 (IVA inclusa laddove prevista), di cui € 49,00 a titolo di impegnativa di residenzialità di 1° livello assistenziale ed € 2,00 a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica;
o per gli ospiti che occupano posti letto di 2° livello assistenziale: l’ammontare giornaliero di €. 58,00 (IVA inclusa laddove prevista), di cui € 56,00 a titolo di impegnativa di residenzialità di 2° livello assistenziale ed € 2,00 a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica.
A carico dell’utente, la compartecipazione giornaliera è stata quantificata in €. 56,00 (IVA inclusa laddove prevista).
Infine, è stato introdotto il seguente articolo, aggiuntivo dello schema-tipo regionale:
- art. 11, tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.
È utile precisare che, come dettagliato all’art. 7 del documento tecnico integrativo dell’accordo, l’IPAB di Vicenza provvederà a fatturare a titolo di retta alberghiera:
- per i pazienti ex O.P., in attuazione della L.R. 24/2017 e della DGRV 338/2018, il valore giornaliero della quota di compartecipazione individuale alle spese di ospitalità alberghiera, viene determinata con riferimento al valore dell’ISEE, conservando a disposizione dei medesimi una somma mensile pari al 25% del trattamento minimo di pensione Inps. Ciò fino al concorso totale della contribuzione utente qualora, su base ISEE, ne venga accertata la sostenibilità individuale. La quota parte di retta eventualmente non coperta sulla base del calcolo reddituale è posta a carico dell’Azienda ULSS;
- per i pazienti provenienti dal territorio la retta alberghiera di € 56,00 (IVA inclusa) pro die pro- capite, secondo le modalità definite nel contratto di ospitalità sottoscritto al momento dell’ingresso nel nucleo.
La spesa a carico di questa ULSS per l’emissione di impegnative di residenzialità a favore dei pazienti di cui trattasi, nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2021, sarà sostenuta con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza nella misura di complessivi € 970.900,00.
Inoltre, a carico del bilancio sanitario aziendale, andranno contabilizzati:
- il differenziale di € 2,00 pro-die pro-capite a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica, per una spesa complessiva annuale di € 35.040,00;
- il differenziale di retta alberghiera non coperto a seguito di accertamento ISEE per l’accoglienza dei pazienti ex O.P., per una spesa annuale preventivata in € 38.650,00, fatto salvo eventuale aggiornamento del reddito individuale.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare l’allegato accordo contrattuale (All. 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti con l’IPAB di Vicenza per la gestione di un nucleo di pazienti psicogeriatrici provenienti dal processo di superamento dell’Ospedale Psichiatrico e dal territorio, denominato “Albero d’Argento” (ADA), collocato all’interno della Residenza “X. Xxxxx” di Vicenza;
2. di stabilire che l’accordo decorrerà dal 01/01/2021, con durata triennale e conseguente scadenza al 31/12/2023, fatte salve nuove disposizioni nazionali o regionali di revisione delle unità di offerta per pazienti con patologia psichiatrica;
3. di stabilire altresì che per l’accoglienza dei pazienti nel nucleo ADA, l’Azienda ULSS corrisponderà:
- per gli ospiti che occupano posti letto di 1° livello assistenziale: l’ammontare giornaliero di
€. 51,00 (IVA inclusa laddove prevista), di cui € 49,00 a titolo di impegnativa di residenzialità di 1° livello assistenziale ed € 2,00 a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica,
- per gli ospiti che occupano posti letto di 2° livello assistenziale: l’ammontare giornaliero di
€. 58,00 (IVA inclusa laddove prevista), di cui € 56,00 a titolo di impegnativa di residenzialità di 2° livello assistenziale ed € 2,00 a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica,
mentre è posta a carico del paziente la compartecipazione giornaliera quantificata in €. 56,00 (IVA inclusa laddove prevista);
4. di quantificare in € 970.900,00 l’onere a carico di questa ULSS per l’emissione di impegnative di residenzialità per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021, per l’accoglienza dei pazienti nel nucleo di cui trattasi, sostenuto con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, come spiegato in premessa;
5. di dare atto inoltre che sarà posta a carico del bilancio aziendale la spesa di € 73.690,00 derivante da:
- applicazione del differenziale di € 2,00 pro-die pro-capite a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica, per una spesa complessiva annuale di € 35.040,00
- copertura del differenziale di retta alberghiera a seguito di accertamento ISEE per l’accoglienza dei pazienti ex O.P., per una spesa annuale preventivata in € 38.650,00;
6. di stabilire infine che la spesa complessiva di € 1.044.590,00, di cui ai precedenti punti 4. e 5., sarà tenuta in considerazione in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021 come segue:
- per € 970.900,00 al conto 5504000320 “Acquisti di altre prest. socio sanitarie da altri enti pubblici: anziani” per l’emissione di impegnative di residenzialità di 1° e 2° livello assistenziale
- per € 73.690,00 al conto 5504000300 “Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altri soggetti pubblici della Regione" per l’erogazione del livello assistenziale aggiuntivo relativo alla problematica psichiatrica e per far fronte al differenziale di retta relativa all’accoglienza dei pazienti ex O.P.;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 28/12/2020 alle ore 13:28
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 29-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 29-12-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
ACCORDO CONTRATTUALE INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” E L’IPAB DI VICENZA PER LA GESTIONE DI UN NUCLEO DI PAZIENTI PSICOGERIATRICI PROVENIENTI DAL PROCESSO DI SUPERAMENTO DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO E DAL TERRITORIO, DENOMINATO “ALBERO D’ARGENTO”.
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi, n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
l’Ente IPAB di Vicenza titolare della gestione dei Centri di Servizi per persone non autosufficienti, sito in Vicenza, Contrà S. Xxxxxx, 60 (di seguito Centro di Servizi), p. iva/c.f. 03056680246, nella persona dell’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
– la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
– l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
– l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
– l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
– l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
– l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente,
sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
– la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
– il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
– le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
– l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
– è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
– la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, sarà applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di apposito provvedimento regionale. Nel frattempo, l’Azienda ULSS 8 Berica emette impegnative di residenzialità di 2° livello assistenziale, come previsto dalle norme regionali vigenti in materia, integrate per assicurare l’erogazione di livelli assistenziali aggiuntivi per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica degli ospiti del nucleo;
– il Soggetto IPAB di Vicenza è in possesso in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale rilasciati ai sensi della LR n. 22 del 2002 per l’accoglienza residenziale di persone anziane non autosufficienti, sulla base dei provvedimenti decritti nella tabella sottostante:
Denominazione Centri di Servizi | Provvedimenti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento |
Residenza “X. Xxxxx” - Vicenza | Decreto n. 254 del 12/10/2020 DGR n. 2090 del 13/12/2016 |
Residenza “X. Xxxxxx” - Vicenza | Decreto n. 254 del 12/10/2020 DGR n. 2090 del 13/12/2016 |
Residenza “Monte Crocetta” - Vicenza | Decreto n 35 del 14/02/2020 DGR n. 2090 del 13/12/2016 |
Residenza “San Camillo” - Vicenza | Decreto n. 254 del 21/10/2020 DGR n. 2090 del 13/12/2016 |
Residenza “Parco Città” - Vicenza | Decreto n. 311 del 02/12/2020 DGR n. 1967 del 21/12/2018 |
- il Soggetto IPAB di Vicenza possiede le seguenti caratteristiche:
- titolarità di accreditamento di centro di servizi residenziali per anziani non autosufficienti, inserito a pieno titolo nel Piano di Zona aziendale;
- insistente su un territorio gravitante per collegamenti e servizi sulla zona di Vicenza, luogo di vita dei pazienti interessati all’accoglienza residenziale, di cui al presente accordo;
- prossimità al Dipartimento di Salute Mentale di Vicenza, che ha in cura in pazienti interessati all’accoglienza residenziale, di cui al presente accordo;
- esperienza pluriennale nella gestione di assistenza residenziale a favore di persone con patologia psichiatrica cronica stabilizzata;
- l’Azienda ULSS n. 8 Berica, per le suddette motivazioni, intende mantenere la specifica competenza maturata dal Soggetto in parola per la gestione di un nucleo di pazienti psicogeriatrici provenienti dal processo di superamento dell’Ospedale psichiatrico e dal territorio, prevedendo l’occupazione di 44 posti letto accreditati per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 2° livello e n. 4 posti letto di 1° livello assistenziale, presenti presso il Centro Servizi “X. Xxxxx” - nucleo “Albero d’Argento”, specializzandoli per la gestione di ospiti con problematiche e promuovendo la trasformazione dei 4 posti di 1° livello in corrispondenti 4 posti di 2° livello assistenziale.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la gestione del nucleo “Albero d’Argento”, altrimenti denominato ADA, collocato all’interno della Residenza “X. Xxxxx” di cui all’accreditamento con DGRV n. 2090 del 13/12/2016, per 48 posti per ospiti con problematiche psicogeriatriche provenienti dal processo di superamento dell’ospedale psichiatrico e dal territorio.
Nel nucleo vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia utenza e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico- finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Nel corso della durata dell’accordo, la composizione dei pazienti ospitati presso il nucleo ADA potrà essere oggetto di un progressivo ridimensionamento dagli attuali 48 pazienti per effetto del progressivo ridursi dei pazienti ex OP. A fronte della riduzione di persone provenienti dal processo di dismissione dell’ex OP, l’IPAB di Vicenza e l’Azienda ULSS concorderanno un piano di riarticolazione dei nuclei finalizzato alla rioccupazione con altre tipologie di utenza dei posti letto che si rendono disponibili, in linea con la programmazione regionale in materia.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto erogatore:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto erogatore;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- adeguamento e mantenimento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.
Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx erogatore.
L’Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.
L’Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente Accordo contrattuale.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
Per gli ospiti che occupano posti letto di 1° livello assistenziale, l’Azienda corrisponderà l’ammontare giornaliero di €. 51,00 (IVA inclusa laddove prevista), di cui € 49,00 a titolo di impegnativa di residenzialità di 1° livello assistenziale ed € 2,00 a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica.
Per gli ospiti che occupano posti letto di 2° livello assistenziale, l’Azienda corrisponderà l’ammontare giornaliero di €. 58,00 (IVA inclusa laddove prevista), di cui € 56,00 a titolo di impegnativa di residenzialità di 2° livello assistenziale ed € 2,00 a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica.
Alla luce degli standard garantiti uniformemente su tutti gli ospiti e della garanzia dei livelli qualitativi di assistenza, viene promossa la trasformazione dei 4 posti di 1° livello in corrispondenti 4 posti di 2° livello assistenziale.
E’ posta a carico dell’utente la compartecipazione giornaliera quantificata in € 56,00 (IVA inclusa). L’IPAB di Vicenza provvederà a fatturare quale quota alberghiera:
- per i pazienti ex O.P., in attuazione della L.R. 24/2017 e della DGRV 338/2018, il valore giornaliero della quota di compartecipazione individuale alle spese di ospitalità alberghiera, viene determinata con riferimento al valore dell’ISEE, conservando a disposizione dei medesimi una somma mensile pari al 25% del trattamento minimo di pensione Inps. Ciò fino al concorso totale della contribuzione utente qualora, su base ISEE, ne venga accertata la sostenibilità individuale. La quota parte di retta eventualmente non coperta sulla base del calcolo reddituale è posta a carico dell’Azienda ULSS.
- per i pazienti provenienti dal territorio la retta alberghiera di € 56,00 (IVA inclusa) pro die pro- capite, secondo le modalità definite nel contratto di ospitalità sottoscritto al momento dell’ingresso nel nucleo.
La retta complessiva rimarrà invariata per l’intera durata del presente accordo, salvo eventuali sopravvenuti obblighi normativi.
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto erogatore entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. L’Azienda ULSS trasmette mensilmente l’ordine di
fatturazione che contiene, per la specifica Unità di Offerta, l’importo atteso calcolato sulla base dei dati prodotti dall’Ente, il numero e data della bolla - documento di trasporto (ddt).
La fattura è emessa al termine delle verifiche di coerenza con l’ordine di fatturazione. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto erogatore si impegna a conseguire e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l’accoglienza degli utenti nel nucleo di cui trattasi in posti autorizzati e accreditati di 2° livello assistenziale.
Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard fissati all’art. 3 del Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2021, ha durata triennale e rimane in vigore fino all’adozione del successivo atto.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell’Accreditamento Istituzionale per il funzionamento del nucleo ADA.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all’adozione dei conseguenti provvedimenti
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto erogatore accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.
Articolo 11 – Tutela dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza degli ospiti assistiti ai sensi dell’art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all’AIDS” e a quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), nonché da regolamenti aziendali.
Articolo 12 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 13 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per l’IPAB d Vicenza
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per l’IPAB di Vicenza
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
Allegato 1/A
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” E L’IPAB DI VICENZA PER LA GESTIONE DI UN NUCLEO DI PAZIENTI PSICOGERIATRICI PROVENIENTI DAL PROCESSO DI SUPERAMENTO DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO E DAL TERRITORIO DENOMINATO “ALBERO D’ARGENTO”
Art. 1 – Oggetto dell’accordo
Il presente accordo ha per oggetto la gestione del nucleo “Albero d’Argento”, altrimenti denominato ADA, collocato all’interno della Residenza “X. Xxxxx”, per 48 posti per ospiti con problematiche psicogeriatriche provenienti dal processo di superamento dell’ospedale psichiatrico e dal territorio.
Art. 2 – Criteri di accesso e modalità di ammissione
Potranno esser accolte presso nel nucleo persone provenienti dal territorio che presentano problematiche psico-geriatriche e bisogni specifici tali per cui l’UVMD ritenga non proponibile, da subito, un ingresso in un servizio standard. Per costoro, la procedura di accesso avverrà previa proposta di inserimento da parte dello Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso e valutazione UVMD per la definizione del progetto personalizzato. Successivamente i nominativi saranno inseriti nella graduatoria unica per il rilascio dell’impegnativa di residenzialità da parte del competente servizio ULSS, con le modalità e i tempi previsti dal Regolamento RUR.
Non sono previsti nuovi inserimenti di pazienti provenienti dall’ex. O.P.
Art. 3 –Il personale
Dovranno essere garantiti i seguenti standard organizzativo-professionali (operatore/ospiti):
Personale per 48p.l. | Standard per 48p.l. | |
Infermiere | 4 | 12,00 |
Operatore socio sanitario | 19,9 | 2,41 |
Coordinatore | 0,5 | 90 |
Assistente sociale | 0,4 | 120 |
Educatore professionale | 0,8 | 60 |
Psicologo | 0,4 | 120 |
Lo standard del personale verrà dispiegato proporzionalmente in base alle giornate di presenza effettiva degli inserimenti autorizzati.
Art. 4 – Impegni del Soggetto erogatore
L’IPAB di Vicenza si impegna a:
- predisporre un’attenta progettazione assistenziale di nucleo e la cura del progetto assistenziale individuale: la prima si rende necessaria per individuare le caratteristiche e i bisogni generali degli ospiti a cui l’attività ordinaria della struttura deve rispondere e saper valutare, di conseguenza, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza degli interventi; la progettazione assistenziale individuale, invece, deve saper rintracciare la specificità dei bisogni degli ospiti per rispondere adeguatamente, secondo il criterio multi professionale, con interventi e attività dedicati e appropriati;
- identificare il nucleo nella Carta dei servizi in vigore, dettagliando l’insieme dei servizi sanitari, assistenziali e alberghieri garantiti in coerenza con le procedure di autorizzazione e di accreditamento e di quanto ulteriormente pattuito con il presente accordo. Mettere a disposizione le parti comuni presenti nella Residenza Salvi;
- impiegare personale che, a seguito di un colloquio con il coordinatore di struttura, si ritiene idoneo al reparto;
- compilare la scheda regionale di rendicontazione annuale, entro il mese di marzo dell’anno successivo, nell’ambito del flusso informativo regionale della residenzialità, al fine di riscontrare il rispetto dei suddetti standard;
- dare continuità di presenza nel nucleo del medesimo personale;
- concordare con il Medico Psichiatra Coordinatore l’inserimento, su proposta del medesimo, nel piano di formazione annuale previsto dai requisiti per l’accreditamento, di idonee attività di formazione sulla gestione delle problematiche psichiatriche, anche avvalendosi degli specialisti ULSS e favorendo la partecipazione degli operatori dei nuclei ad eventuali iniziative di formazione attivate dall’ULSS;
- gestire il portafoglio individuale in accordo e collaborazione con la famiglia/ADS/tutore, ove presenti; da espletarsi sulla base del regolamento in vigore che disciplina le modalità di gestione di tali attività e individuare il Responsabile del processo, il quale sarà tenuto a fornire agli interessati la documentazione della contabilità in capo a ciascun ospite;
- aggiornare annualmente, in collaborazione con lo Specialista Xxxxxxxxxx, il progetto assistenziale individualizzato (P.A.I.), come previsto dalla normativa sull’accreditamento e definire la progettazione annuale delle attività del nucleo specifico;
- fornire gli aggiornamenti trimestrali delle rivalutazioni effettuate dalla UOI previsti dal flusso regionale della residenzialità;
- garantire l’assistenza alberghiera completa dichiarata nella carta dei servizi;
- predisporre un programma di animazione sia per gruppi che per attività individuali.
Art. 5 – Impegni dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” si impegna a garantire quanto segue:
- Mettere a disposizione uno Specialista Psichiatra che:
svolge le funzioni di vigilanza attribuite al Medico Coordinatore ULSS dallo schema tipo di accordo contrattuale tra Azienda ULSS e Centri di servizio;
svolge, su delega del Direttore del Distretto, la funzione di Responsabile UVMD per l’inserimento nel nucleo per i nuovi accessi dal territorio e per le rivalutazioni periodiche degli ospiti presenti nel nucleo;
verifica l’attuazione dei percorsi assistenziali personalizzati degli utenti attraverso incontri programmati con gli operatori, fornendo consulenze cliniche specialistiche.
- Garantire, a seguito di posto libero, l’inserimento di nuovi accessi nel nucleo ADA con tempestività, impegnandosi a mantenere la massima occupazione.
- Garantire a tutti i presenti nel nucleo le prestazioni sanitarie previste dall’accordo contrattuale in vigore per l’assistenza sanitaria delle persone ospiti non autosufficienti presso i centri Servizio Residenziali per anziani.
- Garantire tramite il Servizio Farmaceutico territoriale dell’ULSS un’attività di monitoraggio e vigilanza sugli approvvigionamenti di farmaci, presidi ed ausili, sulla loro corretta conservazione, fornendo report sui consumi al Consulente Xxxxxxxxxx incaricato per le valutazioni di competenza.
Art. 6 – Sistema informativo
Il Soggetto erogatore e l'Azienda Ulss aggiornano quotidianamente il flusso degli ingressi e delle dimissioni oltre che la rendicontazione annuale del personale effettivamente impiegato, tramite inserimento delle informazioni nell’applicativo ULSS-FAR-Strutture Intermedie.
Si procederà inoltre all’informatizzazione di tutti quei dati ritenuti utili per monitorare l’attività nel suo complesso con particolare riferimento a precisi indicatori di processo e di esito nonché tutte le informazioni necessarie per adempiere al debito informativo regionale di cui alla DGRV 2683 del 29/12/2014.
Art. 7 - Fatturazione del servizio e pagamenti
L’IPAB di Vicenza emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore, corredata dell’elenco mensile delle persone accolto nel nucleo.
L’IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.
Impegnative di residenzialità
L’IPAB di Vicenza provvederà a fatturare all’Azienda ULSS le impegnative di residenzialità secondo le indicazioni contenute nell’accordo contrattuale in vigore per i centri di servizio di servizi per anziani non autosufficienti, allegando alla fattura mensile tramite l’allegato B il registro dei pazienti e la rendicontazione delle giornate di presenza e di assenza per ospedalizzazione.
Per gli ospiti che occupano posti letto di 1° livello assistenziale, l’Azienda corrisponderà l’ammontare giornaliero di €. 51,00 (IVA inclusa laddove prevista), di cui € 49,00 a titolo di impegnativa di residenzialità di 1° livello assistenziale ed € 2,00 a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica.
Per gli ospiti che occupano posti letto di 2° livello assistenziale, l’Azienda corrisponderà l’ammontare giornaliero di €. 58,00 (IVA inclusa laddove prevista), di cui € 56,00 a titolo di impegnativa di residenzialità di 2° livello assistenziale ed € 2,00 a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica.
Le assenze per ricovero ospedaliero verranno valorizzate secondo quanto indicato nell’accordo in vigore con i centri di servizi per anziani non autosufficienti, mentre non è prevista nessuna valorizzazione economica in caso di altre tipologie di assenza.
Alla luce degli standard garantiti uniformemente su tutti gli ospiti e della garanzia dei livelli qualitativi di assistenza, viene promossa la trasformazione dei 4 posti di 1° livello in corrispondenti 4 posti di 2° livello assistenziale.
Retta alberghiera
L’IPAB di Vicenza provvederà a fatturare:
- per i pazienti ex O.P., in attuazione della L.R. 24/2017 e della DGRV 338/2018, il valore giornaliero della quota di compartecipazione individuale alle spese di ospitalità alberghiera, viene determinata con riferimento al valore dell’ISEE, conservando a disposizione dei medesimi una somma mensile pari al 25% del trattamento minimo di pensione Inps. Ciò fino al concorso totale della contribuzione utente qualora, su base ISEE, ne venga accertata la sostenibilità individuale. La quota parte di retta eventualmente non coperta sulla base del calcolo reddituale è posta a carico dell’Azienda ULSS.
- per i pazienti provenienti dal territorio la retta alberghiera di € 56,00 (IVA inclusa) pro die pro-capite, secondo le modalità definite nel contratto di ospitalità sottoscritto al momento dell’ingresso nel nucleo.
In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero sono considerate presenza al 100% per quanto attiene il giorno di uscita e di rientro dell’ospite nel nucleo.
Diversamente, il rimborso della quota sanitaria per le assenze dovute a ricovero ospedaliero è fissato nella misura del 50% della quota giornaliera. In caso di trasferimento dell’ospite ad altra struttura, la giornata di presenza è riconosciuta al Centro di Servizi che riceve l’ospite.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell’Azienda ULSS, a seguito del ricevimento della regolare fattura, a 60 gg. d.f., intendendo ricompreso in tale lasso di tempo il processo di verifica circa la congruità con l’ordine di fatturazione emesso dall’Azienda ULSS.
Resta inteso che è facoltà dell’Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente accreditato si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.
L’accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per l’IPAB di Vicenza
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante