GARANZIE DIRETTE E CONTROGARANZIE SU FINANZIAMENTI ALLE PMI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI
Finmolise S.p.A. Socio Unico
Allegato A-1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 03/08/2009
REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA CONVENZIONE
GARANZIE DIRETTE E CONTROGARANZIE SU FINANZIAMENTI ALLE PMI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI
E AL CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI DA BREVE A MEDIO TERMINE
Art. 1 (Definizioni)
1. Nel presente Regolamento l'espressione:
a. “Intervento”, indica la linea di azione, così come come definita con Delibera di Giunta Regionale n. 812 del 03/08/2009;
b. "PMI", indica le piccole e medie imprese:
i) come definite all’art. 2, paragrafo 1, n. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008;
ii) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
iii) aventi sede legale o operativa in Molise;
iv) non in difficoltà, ai sensi della “Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà” (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004), ovvero che non si trovino nelle seguenti condizioni:
(1) in caso di società a responsabilità limitata, la PMI abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
(2) in caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, la PMI abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
(3) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti della PMI di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste al succitato punto (3).
Eventuali limitazioni sulla tipologia delle PMI (Allegato I del Trattato, settori sensibili, ecc.), faranno riferimento espresso alle diverse fonti finanziarie di alimentazione e saranno esplicitamente segnalate.
c. "Finmolise", indica la Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise – Finmolise S.p.A., avente sede legale in Campobasso, Xxx Xxxxxxx, x. 00, iscritta all’elenco speciale di cui all’art. 107 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
d. "garanti", indica i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e s. m. e i., che abbiano prestato garanzia, in favore delle PMI, in qualunque forma giuridicamente valevole richiesta dal mercato a valere sui propri fondi rischi o sui Fondi di garanzia comunitari, nazionali, regionali eventualmente gestiti ed aventi comunque natura pubblica;
e. "soggetti finanziatori", indica Banche e gli istituti di credito e finanziari iscritti
negli specifici elenchi di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
f. "garanzia", indica la garanzia personale e diretta prestata da Finmolise a valere sull’Intervento a favore dei soggetti finanziatori. In caso di inadempimento delle PMI, la garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile – è escutibile dai soggetti finanziatori a prima richiesta. Per le operazioni rivolte agli investimenti la garanzia diretta può essere rilasciata su finanziamenti di breve, media e lunga durata purché non superiore ai 5 anni; per le operazioni rivolte al consolidamento dei debiti a medio termine la garanzia diretta può essere rilasciata per un periodo massimo di 5 anni;
g. "controgaranzia", indica la garanzia personale prestata da Finmolise a favore dei garanti. La controgaranzia è esplicita, incondizionata e irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI, la controgaranzia è escutibile a prima richiesta del garante ammesso all'intervento, che abbia già pagato al creditore il debito della PMI inadempiente ovvero essa è escutibile a prima richiesta del soggetto finanziatore in caso di mancato pagamento in garanzia da parte del garante;
h. "finanziamenti", indica tutte le possibili forme di intervento finanziario, nessuna esclusa, sia a breve che a medio e lungo termine, offerte dal sistema dei soggetti finanziatori;
Art. 2 (Soggetti ammissibili)
1. Possono beneficiare della garanzia e della controgaranzia le PMI per le quali la stessa Finmolise abbia positivamente valutato – sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale – la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la garanzia e la controgaranzia a valere sull’intervento. In ogni caso il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo, nonché il rapporto tra oneri finanziari e fatturato, non potranno risultare rispettivamente inferiori e superiori al 5%, con riferimento all’ultimo bilancio approvato, fatta salva la possibilità di effettuare attività ed interventi imtegrativi ed adeguati a rimuovere eventuali criticità.
2. La Finmolise sarà tenuta a valutare l’ammissibilità al fondo del soggetto richiedente anche in base a valutazioni finanzierie, alle normative vigenti in relazione al regime di aiuto applicato e alla fonte finanziaria utilizzata.
Art. 3
(Misura e costo della garanzia e della controgaranzia)
1. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 50% dell'importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino al 50% dell'ammontare dell'esposizione – per capitale e interessi contrattuali e di mora – del soggetto finanziatore nei confronti della PMI, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.
2. La controgaranzia è concessa ai garanti in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti concessi alle PMI a condizione che i garanti abbiano garantito una quota non superiore all'80% di ciascun finanziamento. Nel limite della copertura massima, la controgaranzia copre fino al 90% della somma pagata dai garanti ai soggetti finanziatori.
3. Per i soli interventi finalizzati al consolidamento dei debiti da breve a medio termine, il tasso di interesse al quale è regolata l’operazione di consolidamento deve risultare inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei crediti a breve termine da consolidare.
4. L'importo massimo delle garanzie o controgaranzie per singola PMI è fissato entro i limiti previsti dal regime de minimis e comunque non può essere superiore al 10% del Patrimonio Vigilato di Finmolise, ove inferiore. In caso di autorizzazioni da parte della Commissione Europea l’intervento potrà funzionare anche secondo la disciplina dell’Equivalente Sovvenzione Lorda. Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti finanziamenti garantiti o controgarantiti dall’intervento.
5. La garanzia e la controgaranzia sono rilasciate da Finmolise, a valere sull’intervento, senza oneri o spese a carico:
a. del garante richiedente nel caso della controgaranzia;
b. della PMI richiedente nel caso della garanzia e della controgaranzia, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute da Finmolise per l’effettuazione delle istruttorie, adeguatamente rendicontate.
Art. 4
(Richieste di ammissione alla garanzia e istruttoria delle domande)
1. Le richieste di garanzia e controgaranzia sono presentate a Finmolise sul modulo di richiesta all’uopo previsto o su versione conforme, corredato della ulteriore documentazione, in allegato, ivi richiesta, che concorrerà a determinare l’acquisizione progressiva del numero di protocollo da parte della PMI, e scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx. L’inoltro delle richieste deve essere effettuato per posta, per fax (0000.0000) o per e-mail (xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
2. Sono considerate improcedibili le richieste formulate in maniera difforme al modulo di richiesta, non sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA della PMI. Le richieste dovranno contenere l'autorizzazione della PMI al soggetto finanziatore a trasmettere a Finmolise notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.
3. Alla richiesta di garanzia o controgaranzia sui finanziamenti deve essere allegata copia della delibera di ammissione di un soggetto finanziatore alla concessione del
finanziamento richiesto dall’impresa beneficiaria e copia della delibera di concessione della garanzia da parte dei Confidi, anche eventualmente condizionata all’acquisizione, rispettivamente, della garanzia o controgaranzia, con indicazione della forma tecnica dell’operazione accordata, del relativo importo, dalla valutazione del rating, della durata e del tasso applicato. Gli istituti finanziatori e i Confidi sono tenuti a trasmettere alla Finmolise copia dell’intera documentazione acquisita dall’impresa e prodotta per le istruttorie dai predetti soggetti per il rilascio delle citate delibere di finanziamento e di concessione della garanzia.
4. Alla richiesta di ammissione alla garanzia e alla controgaranzia deve essere allegata altresì una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che la PMI:
a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica;
b. non è soggetto ad eventuali limitazioni comunitarie, ai fini della concessione della garanzia (ove previsti);
c. è in possesso dei parametri dimensionali di PMI di cui all’art. 2, paragrafo 1, n. 7 del Regolamento CE 800/2008;
d. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
e. ha ricevuto/non ha ricevuto nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda altre agevolazioni pubbliche secondo il regime de minimis (in caso di concessione dovrà attestarne l’importo e gli estremi identificativi dei relativi provvedimenti di concessione);
f. non è in stato di crisi, come da definizione comunitaria vigente;
x. xxxxxxxx il consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e ss. mm.
Art. 5
(Obblighi e controlli a carico della PMI)
1. Le PMI sono tenute a conservare la documentazione comprovante quanto dichiarato dalla PMI stesse in sede di richiesta di ammissione alla garanzia, fino a 5 anni successivi all’estinzione del finanziamento.
2. Oltre a Finmolise, anche la Regione Molise ed eventuali ulteriori organi di controllo, secondo disposizioni normative vigenti, possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le PMI.
Art. 6
(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)
1. Il rilascio delle garanzie e delle controgaranzie di cui al presente regolamento sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative comunitarie vigenti.
2. Fino al 31.12.2010, salvo proroghe, le garanzie e le controgaranzie potranno eventualmente godere delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C16/01) e successive integrazioni, come recepita dallo stato italiano, con DPCM del 3 giugno 2009.
3. L'intensità agevolativa della garanzia o della controgaranzia, ove espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura di Finmolise.
4. La garanzia e la controgaranzia sono cumulabili, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.
CAPO II
(Controgaranzia)
Art. 7
(Istruttoria delle richieste di ammissione)
1. Le richieste di ammissione sono relative a
x. xxxxxxxx concesse dai garanti in favore delle PMI, in qualunque forma giuridicamente valevole richiesta dal mercato (come, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, garanzie reali o personali, tipiche o atipiche, con costituzione di Fondi Rischi, pegni irregolari, depositi cauzionali, e ogni altra forma di vincolo finalizzata ad agevolare le suddette imprese ad accedere al credito) a valere sui propri fondi rischi o sui Fondi di garanzia comunitari, nazionali, regionali eventualmente gestiti ed aventi comunque natura pubblica;
b. e a finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori preventivamente alla data di richiesta di ammissione.
2. I garanti o i soggetti finanziatori devono comunicare a Finmolise, in forma scritta, la data della delibera della garanzia e dei finanziamenti all’atto della presentazione della richiesta di ammissione alla controgaranzia.
3. Le richieste di ammissione devono:
a. essere inoltrate a Finmolise;
b. essere sottoscritte con timbro e firma autografa dal garante. Sono improcedibili le richieste arrivate a Finmolise non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA della PMI controgarantita.
4. Le richieste di ammissione sono deliberate, secondo l'ordine cronologico di ricezione della richiesta, entro un mese dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Qualora Finmolise nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i
chiarimenti richiesti. Le richieste sono archiviate d'ufficio da Finmolise qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a Finmolise entro il termine di tre mesi dalla data della relativa richiesta.
5. Finmolise comunica in forma scritta ai garanti l'ammissione alla controgaranzia, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla delibera.
6. L'ammissione alla controgaranzia è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.
7. I garanti devono comunicare tempestivamente a Finmolise eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle PMI controgarantite di cui siano venuti a conoscenza.
Art. 8 (Documentazione relativa ai garanti)
1. Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla
controgaranzia, i garanti devono inviare a Finmolise:
a. copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
b. copia dell'ultimo bilancio approvato;
c. certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante attestante, in riferimento alla data dell’ultimo bilancio approvato:
i. il numero complessivo di PMI consorziate o socie con ulteriore specifica del numero di PMI consorziate o socie operanti in Molise;
ii. il volume complessivo delle garanzie in essere con specifica indicazione della quota di garanzie in essere riferita alle imprese operanti in Molise;
d. copia delle convenzioni sottoscritte dal garante con i soggetti finanziatori;
2. La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere, nuovamente, inviata a Finmolise ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio. La documentazione di cui alla lettera d) deve essere nuovamente trasmessa a Finmolise nel caso di intervenute modifiche al testo delle convenzioni già trasmesse all'atto della presentazione della prima richiesta di ammissione alla controgaranzia.
Art. 9 (Variazioni)
1. I garanti devono informare Finmolise a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da essa autorizzati a stipulare con la PMI accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.
2. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
Art. 10
(Erogazione ed estinzione dei finanziamenti)
1. I finanziamenti devono essere erogati/attivati dai soggetti finanziatori alle PMI entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alla controgaranzia. I termini per l'erogazione/attivazione possono essere prorogati, con delibera di Finmolise, solo se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata riguardo a cause oggettive.
2. I finanziamenti devono comunque risultare completamente estinti entro il 31 dicembre 2023.
3. Entro i tre mesi successivi all'erogazione, i garanti o i soggetti finanziatori devono far arrivare a Finmolise dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione/attivazione, l'importo erogato/concesso e la data di scadenza, ove prevista, dell'ultima rata.
4. La controgaranzia ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione/attivazione del
finanziamento.
5. Per le operazioni giunte a scadenza o revocate senza che il garante abbia comunicato alcuna irregolarità, la controgaranzia decade il sessantesimo giorno successivo alla scadenza dell'operazione medesima.
Art. 11
(Attivazione della controgaranzia)
1. Entro diciotto mesi dall'inadempimento della PMI, il soggetto finanziatore deve inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla PMI inadempiente e per conoscenza al garante e a Finmolise l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Per inadempimento si intende la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali.
2. Fermo restando il termine di cui al comma precedente, nel caso di operazioni a breve termine per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori devono dare comunicazione dell’avvenuta risoluzione o revoca al garante ed a Finmolise entro tre mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.
3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI
inadempiente alternativamente di:
a. diffida di pagamento;
b. decreto ingiuntivo;
c. in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
4. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve arrivare a Finmolise entro tre mesi dalla data del versamento effettuato dal garante al soggetto finanziatore.
5. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve indicare la data dell'inadempimento e recare in allegato copia:
a. della delibera di concessione della garanzia alla PMI inadempiente;
b. della delibera di concessione del finanziamento;
c. del contratto di finanziamento, e dell'eventuale atto di erogazione (solo per
finanziamenti a medio termine);
d. del piano di ammortamento del finanziamento con le relative scadenze (solo per finanziamenti a medio termine);
e. della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
i. l'importo complessivamente versato dal garante;
ii. le date degli avvenuti versamenti;
6. Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
7. Entro due mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 5, Finmolise liquida al garante, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, un importo non superiore al 90% della somma già versata dal garante al soggetto finanziatore.
Art. 12
(Attivazione diretta della controgaranzia per mancato pagamento dei garanti)
1. Nel caso in cui i garanti non abbiano adempiuto, entro 120 giorni, dalla data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, i soggetti finanziatori, nei limiti dell’importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell’esposizione deliberata in sede di ammissione dell’operazione alla controgaranzia possono richiedere direttamente l’attivazione della controgaranzia.
2. Le richieste di attivazione diretta della controgaranzia devono essere inviate a
Finmolise mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Alla richiesta di attivazione diretta della controgaranzia deve essere allegata la seguente documentazione:
a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
b. copia del contratto di finanziamento, e dell'eventuale atto di erogazione/verbale di consegna (solo per finanziamenti a medio termine);
c. copia del piano di ammortamento del finanziamento con le relative scadenze (solo per finanziamenti a medio termine);
d. dichiarazione dei soggetti finanziatori che attesti:
i. la data di inadempimento, come definita ai precedenti commi 1 e 2;
ii. la somma dovuta dai garanti, a fronte delle garanzie rilasciate ai
soggetti finanziatori;
iii. la data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei garanti.
4. Alle richieste di attivazione diretta della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
5. Entro due mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente comma 3, Finmolise liquida al soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, un importo non superiore al 90% della somma dovuta dal garante.
Articolo 13 (Surrogazione legale)
1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai garanti o ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, Finmolise acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate.
Articolo 14
(Procedure di recupero del credito)
1. Il garante, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura anche per il tramite dei soggetti finanziatori, e secondo quanto disciplinato dalle relative convenzioni operative con essi stipulate, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a Finmolise SpA, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che Finmolise non comunichi al garante, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della controgaranzia, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.
2. Il garante provvede a riversare a Finmolise, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla controgaranzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.
3. Semestralmente il garante deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti della PMI e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il garante deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.
CAPO III
(Garanzia)
Art. 15
(Istruttoria delle richieste di garanzia)
1. Le richieste di garanzia sono presentate dai soggetti finanziatori a Finmolise.
2. La garanzia può essere richiesta per operazioni regolarmente deliberate dai soggetti finanziatori anche eventualmente con l’ulteriore condizione della preventiva acquisizione della garanzia; i soggetti finanziatori devono inviare a Finmolise la propria delibera in sede di richiesta di ammissione alla garanzia.
3. Le richieste di ammissione devono essere:
a. inoltrate a Finmolise per posta o fax utilizzando il modello di richiesta disponibile presso la stessa Finmolise o sul sito web xxx.xxxxxxxxx.xx;
a. sottoscritte con timbro e firma del soggetto finanziatore,
4. Sono improcedibili le richieste arrivate a Finmolise, non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA della PMI.
5. La richiesta deve contenere l'autorizzazione della PMI al soggetto finanziatore a
trasmettere a Finmolise notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.
6. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da Finmolise, secondo l'ordine cronologico di ricezione della richiesta, entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
7. Qualora Finmolise, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorrerebbe dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
8. Le richieste sono archiviate d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a Finmolise entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.
9. Finmolise comunica in forma scritta (posta o fax) alle PMI e ai soggetti finanziatori l'ammissione alla garanzia, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.
10. L'ammissione alla garanzia è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.
11. I soggetti finanziatori devono comunicare tempestivamente a Finmolise eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle PMI garantite di cui siano venuti a conoscenza.
Art. 16 (Variazioni)
1. I soggetti finanziatori devono informare Finmolise a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da essa autorizzati a stipulare con la PMI accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.
2. Le PMI beneficiarie della garanzia devono comunicare a Finmolise ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.
3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
Art. 17
(Erogazione ed estinzione dei finanziamenti)
1. I finanziamenti devono essere completamente erogati/attivati dai soggetti finanziatori alle PMI entro sei mesi dalla delibera di ammissione alla garanzia. I termini per l'erogazione/attivazione dei finanziamenti possono essere prorogati, con delibera di Finmolise, se la proroga è richiesta prima della loro scadenza ed è motivata.
2. I finanziamenti devono risultare completamente estinti entro il 31 dicembre 2023.
3. Entro i tre mesi successivi all'erogazione/attivazione, i soggetti finanziatori devono far arrivare a Finmolise, dichiarazione attestante:
a. la data di valuta dell'erogazione ovvero di attivazione per i crediti a breve termine;
b. l'importo complessivamente erogato/concesso;
c. la data di scadenza dell'ultima rata per i finanziamenti concessi in forma rateale;
d. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione.
b. per le operazioni giunte a scadenza o revocate senza che il soggetto finanziatore abbia comunicato alcuna irregolarità, la garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla scadenza dell'operazione medesima.
Articolo 18 (Attivazione della garanzia)
1. In caso di inadempimento della PMI, i soggetti finanziatori inviano alla PMI inadempiente, e per conoscenza a Finmolise, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, ivi compresi gli interessi di mora.
2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento.
3. Per data di inadempimento si intende:
a. la data della prima rata o canone rimasta insoluta, ovvero,
b. la data di ammissione a procedure concorsuali.
Fermo restando il termine di cui al precedente comma 2, nel caso di operazioni a breve termine per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca.
4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla PMI inadempiente di:
a. diffida di pagamento;
b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia;
6. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata a Finmolise, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione:
a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
b. copia del contralto di finanziamento;
c. copia dell'atto di erogazione;
d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze, per il caso di
finanziamenti a medio termine;
e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
i) la data di inadempimento;
ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
7. Nel limite dell'importo xxxxxxx xxxxxxxxx, Finmolise liquida al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora – calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento – in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.
Articolo 19 (Surrogazione legale)
1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, Finmolise acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate.
Articolo 20
(Procedure di recupero del credito)
1. Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a Finmolise, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che Finmolise non comunichi al soggetto finanziatore, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della garanzia, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.
2. Il soggetto finanziatore provvede a riversare a Finmolise, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla garanzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.
3. Semestralmente il soggetto finanziatore deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti della PMI e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il soggetto finanziatore deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.
Art. 21
(Norme transitorie e finali)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.