CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Fascicolo Informativo
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Polizza Numero 012/2017
Denominata
Assicurazione Assistenza
“Programma Assistenza all’Abitazione OPZIONALE IREN MERCATO” Pacchetto Top Gas
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contiene:
- NOTA INFORMATIVA (comprensiva del glossario);
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- MODULO DI ADESIONE (IN ALLEGATO);
Deve essere consegnato o reso disponibile al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA
(redatta ai sensi delle disposizioni vigenti)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo Contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente (come di seguito definito) deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Glossario
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.
Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento: la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione: la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la Società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx).
La società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114
Recapiti: 02/24128-1 /xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Ammontare complessivo del patrimonio netto (in milioni di euro): 13.834.182,00 Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000,00
Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 11.327.182,00
Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 209,9%
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte consistono in prestazioni di assistenza all’Abitazione, come meglio precisate nell'oggetto del presente contratto (vedi Art. 18 “Prestazioni” delle Condizioni di Assicurazione). Le prestazioni di cui sopra sono soggette alle limitazioni ed esclusioni evidenziate nell’Art. 12 “Oggetto e Operatività dell’Assicurazione Assistenza” delle Condizioni di Assicurazione e nell’Art. 19 “Esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione. Ugualmente sono previsti dei massimali i cui meccanismi sono debitamente precisati e chiariti nei punti relativi alle diverse prestazioni offerte.
4. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C.
5. Legge applicabile al contratto
Il contratto di Assicurazione è soggetto alla legge Italiana.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
6. Sinistri
Trattandosi di prestazione assistenziali, l'Assicurato per attivare i servizi garantiti deve prontamente comunicare il verificarsi del sinistro alla Struttura Organizzativa, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del caso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta d’Assistenza".
7. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx - Xxxxxx; fax:
x00 00 00000000 - e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure a mezzo fax al numero 00.00.000.000/745 oppure anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modulo di cui al seguente link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Autorità Giudiziaria.
In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi:
procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx- net/.
8. Arbitrato
Il presente contratto assicurativo potrà prevedere - ove espressamente regolamentato all’interno del dettato normativo - la possibilità per l’Assicurato e/o per l’Impresa di assicurazione, di ricorrere alla procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Avvertenza: sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
AVVERTENZA IN CASO DI CONTRATTO CON VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Qualora il contratto descritto nelle condizioni di assicurazione preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del D.lgs 206/05 (Codice del Consumo) ossia “qualsiasi contratto concluso tra il professionista (IMA Italia Assistance S.p.A come individuata al punto 1 della Nota Informativa) e il Consumatore (qualsiasi persona fisica che agisca per finalità non rientranti nella propria attività imprenditoriale o professionale) nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del Consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto” si informa che:
- il premio da corrispondere è quello previsto nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione
- il Contraente ha diritto:
1. di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione di cui alla normativa vigente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di poter modificare successivamente la sua scelta;
2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;
3. di utilizzare a sua scelta, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere una copia del contratto inviatole al solo scopo documentale, il supporto cartaceo o altro supporto durevole;
4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center;
5. di far valere il diritto di ripensamento secondo quanto previsto al art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento nell’ambito dei rapporti contrattuali esistenti tra il Contraente e IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., La informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste a favore dell’assicurato/beneficiario, nonché delle connesse attività gestionali e contabili.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
3.1 avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
3.2 è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
3.3 è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di
comunicazione a distanza.
4. comunicazione dati a soggetti terzi
I dati potranno essere comunicati a:
4.1 prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero, per la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
4.2 enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. IVASS, ANIA), nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici.
4.3 nei casi previsti dalla Legge o con il previo consenso dell’Assicurato, a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all’estero (anche fuori dall’Unione Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
4.4 Iren Mercato S.p.A. con Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxx XX. Xxxxxxx x Xxxxxxx, 0 – P.IVA 01178580997.
5. consenso al trattamento
5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall’art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.
5.2 Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all’erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l’interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza consenso – art. 24 –. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto.
5.3 Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un’adeguata raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l’esigenza di adempiere alle previsioni contrattuali con l’esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all’erogazione del servizio richiesto dall’interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta espressa dell’interessato (vedi punto 6 sotto Diritti dell’interessato).
6. Diritti dell’interessato
L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Ufficio Protezione Dati -, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), oppure, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
A. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 DEFINIZIONI
Relativamente all’Assicurazione in generale:
Abitazione: è l’abitazione presso la quale è o sarà attiva la fornitura gas con Iren Mercato.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione (come di seguito definita), ovvero il cliente domestico di Iren Mercato il quale, alternativamente:
a) abbia già in essere un contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici con Iren Mercato; o
b) abbia accettato una proposta di somministrazione di gas mercato libero per usi domestici di Iren Mercato e non abbia esercitato il diritto di ripensamento; o
c) abbia, concluso con Iren Mercato un contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici in esito ad una procedura telefonica (c.d. verbal order) e non abbia esercitato il diritto di ripensamento; o
d) abbia, formulato, anche via web, una richiesta di somministrazione di gas per usi domestici nel mercato libero ad Iren Mercato da questa accettata e non abbia esercitato il diritto di ripensamento;
e
abbia concluso il Contratto di Assicurazione per adesione alla Polizza e non abbia esercitato il diritto di ripensamento e il cui nominativo sia stato comunicato dal Contraente alla Società.
Assicurazione o Contratto: il contratto di assicurazione
Contraente o Iren Mercato: la società che sottoscrive la Polizza (come di seguito definita) a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri.
Guasto: mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (specificati nella tipologia di copertura scelta)
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.
Terzi: i soggetti diversi dall’Assicurato.
Relativamente all’Assicurazione “Assistenza”:
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.
Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella prevista
dall’articolo 5 a seconda delle modalità di conclusione dello stesso.
Art. 4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto si intenderà concluso, alternativamente, alle seguenti date (di seguito, ciascuna, la “Data di Conclusione del Contratto”):
a) nel caso di proposta di adesione alla Polizza da parte del Contraente all’Assicurato a mezzo corrispondenza, nel momento in cui il Contraente sia venuto a conoscenza dell’avvenuta accettazione da parte dell’Assicurato;
b) nel caso in cui l’offerta contrattuale del Contraente venga proposta all’Assicurato e accettata da questo nel corso di una procedura telefonica (c.d. verbal order), all’esito di apposita telefonata registrata su supporto durevole, in cui l’Assicurato, dopo aver ricevuto il fascicolo informativo relativo alla Polizza, abbia espresso la propria volontà di aderire alla Polizza.
c) nel caso di proposta contrattuale effettuata dall’Assicurato al Contraente anche mediante apposita pagina web dedicata, nel momento in cui il Contraente abbia accettato detta proposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della stessa.
Art. 5. VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER LA DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Successivamente alla conclusione del contratto di Assicurazione, il Contraente verifica, ai fini della decorrenza del contratto di Assicurazione stessa le seguenti condizioni:
a) che il cliente che abbia già in essere un contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici con Iren Mercato, non abbia esercitato il recesso dal contratto stesso;
b) che il cliente abbia concluso un nuovo contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici per Iren Mercato, secondo le modalità di cui all’articolo 5, e non abbia esercitato il diritto di ripensamento;
c) che, sia per il caso sub a) che per il caso sub b), il cliente non sia stato in precedenza inadempiente nei confronti di Iren Mercato e che non abbia esercitato il diritto di ripensamento dal contratto di Assicurazione.
Nel caso in cui il Contraente verificasse la mancanza anche di una sola delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) l’Assicurazione, anche se già conclusa, dovrà considerarsi priva di efficacia e, conseguentemente, Iren Mercato provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta o telefonica all’Assicurato.
Art. 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
In virtù di quanto previsto dall’art. 67 – duodecies del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii, il Cliente dispone di un periodo di 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento a far data dalla Data di Conclusione del Contratto, senza indicarne le ragioni e senza alcuna penalità, eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento predisposto dal Contraente, reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Nell’ipotesi di contratto concluso mediante procedura telefonica (art. 4 lett. b) il predetto periodo di 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento non decorre dalla Data di Conclusione del Contratto, ma dal successivo momento in cui Iren Mercato, mette a disposizione dell’Assicurato il supporto durevole contenente le registrazioni telefoniche ed il plico contrattuale, secondo le tempistiche e le modalità che sono illustrate nel corso della telefonata e nei documenti contrattuali. La comunicazione di ripensamento dovrà essere inoltrata al Contraente, al seguente indirizzo:
Ripensamento – Nuovi prodotti - Iren Mercato S.p.A.
Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00, 00000 XXXXXX XXXXXX
- oppure a mezzo di posta elettronica, a xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Art. 7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 8. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
Art. 9. PREMIO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il Premio annuo per la Polizza “TOP GAS” è:
Programma Assistenza all’Abitazione IREN MERCATO | Durat a mesi | Premio lordo Assicurazione Assistenza Ramo 18 | di cui imposte | Premio netto Assicurazione Assistenza Ramo 18 |
Pacchetto TOP Gas | 12 | € 60,00 | € 5,45 | € 54,55 |
L’Assicurato, per ciascuna Polizza conclusa, procederà al pagamento delle somme dovute a titolo di Premio in virtù delle presenti condizioni generali di assicurazione, in favore di Iren Mercato, a tal fine delegata all’incasso dalla Società.
L’Assicurato verserà il premio in n. 3 rate quadrimestrali di pari importo, a fronte del ricevimento di richieste scritte da parte di Iren Mercato entro i termini indicati sulla singola richiesta e, comunque, non prima di 15 giorni dalla data di emissione della richiesta stessa.
La prima richiesta di pagamento sarà emessa dopo 15 giorni dalla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione.
Art. 10. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro.
Art. 11. MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE RELATIVE AL PREMIO
In caso di mancato pagamento a Iren Mercato delle rate relative al Premio da parte dell’Assicurato, l’Assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla relativa scadenza.
Qualora decorrano 30 giorni dalle scadenze convenute per il pagamento delle rate relative al Premio, di cui all’art. 9 sopra e l’Assicurato non abbia provveduto al tempestivo pagamento, il Contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e pretendere il pagamento in un’unica soluzione per il periodo di avvenuta copertura assicurativa.
B. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA Art. 12. Oggetto e Operatività dell’Assicurazione Assistenza
L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di seguito elencate.
Art. 13. Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.
Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti IMA Italia Assistance S.p.A., X.xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), n. tel. 000 000000.
Art. 14. Mancato utilizzo delle prestazioni
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 15. Struttura Organizzativa
Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli Assicurati la Struttura Organizzativa della controllata IMA Servizi S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24, con il numero telefonico 800.922923 dedicato all’assistenza abitazione, ed al quale il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi “Assistenza Abitazione IMA per conto di IREN MERCATO buon giorno”.
Art. 16. Decorrenza e Durata dell’Assicurazione
Per ciascun Assicurato, l'Assicurazione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla comunicazione che il Contraente invia alla Società:
a) nel caso in cui l’Assicurato sia’ gia’ cliente di Iren Mercato con un contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici, entro 24 ore dalla scadenza del termine per l’esercizio del Diritto di ripensamento di cui al precedente articolo 7, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 6;
b) nel caso in cui l’Assicurato abbia concluso un nuovo contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici con Iren Mercato, entro 24 ore dalla data di attivazione della fornitura di gas, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 6.
Alla data della scadenza di cui al primo paragrafo del presente art. 16, l’Assicurazione si rinnoverà tacitamente per un periodo ulteriori 12 mesi. Ad ogni successiva scadenza annuale, il presente Contratto si intenderà tacitamente rinnovato sino ad una durata complessiva massima di 48 mesi.
Ad ogni scadenza annuale, il rinnovo tacito si intende condizionato al positivo accertamento da parte di Iren Mercato della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che l’Assicurato sia cliente abbia in corso con il Contraente un contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici e non abbia esercitato il recesso dal contratto stesso;
b) l’Assicurato non sia inadempiente nei confronti del Contraente.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Assicurato di comunicare la disdetta della Assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni anteriori a ciascuna scadenza, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Gestione Clienti – Nuovi prodotti - Iren Mercato S.p.A. Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00,
00000 XXXXXX XXXXXX oppure inviando una copia della disdetta firmata e scansionata dall’Assicurato, al seguente indirizzo e- mail :
Xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Art. 17. Estensione Territoriale
L'assicurazione Assistenza avrà vigore in: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 18. Prestazioni Protezione Impianti Gas
In caso di guasto all'impianto del gas dell’Abitazione dell’Assicurato che ne blocchi l'erogazione o renda insicuro il
funzionamento dell’impianto stesso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico autorizzato, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi che consenta di riattivare la somministrazione del gas, ripristinando la sicurezza dell’impianto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di € 800,00 IVA compresa per sinistro e per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
I guasti coperti dalla presente polizza riguardano eventi fortuiti ed imprevisti che comportino fughe e perdite di gas dopo il contatore (o dopo il limitatore di pressione), dalle tubazioni di alimentazione, dalla valvola di arresto dell’allacciamento del gas
(guarnizione inclusa), dalla valvola di arresto del raccordo e dal flessibile interno delle cucine a gas di competenza dell’Assicurato.
Gli interventi riguarderanno esclusivamente il ripristino del funzionamento dell’impianto, con la riparazione o sostituzione della parte danneggiata e prova di tenuta dell’impianto, non implicando in nessun modo una messa a norma dell’impianto del gas nonché eventuali opere murarie, scavi e lo smaltimento dei rifiuti.
Si chiarisce che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun modo sostituirsi agli Organi Ufficiali di Pubblica Sicurezza e/o al Contraente/Distributore di gas.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi e i costi richiesti a fronte di o che riguardano:
1) apparecchi che utilizzano gas (es. caldaia, scaldabagno ecc.). In questi casi il Tecnico si limiterà a mettere in sicurezza i rubinetti ed eventualmente a distaccare l’apparecchio dall’impianto;
2) i costi per la manutenzione ordinaria dell’impianto a gas dell’Abitazione, che restano di competenza dell’Assicurato (ad esempio sono esclusi interventi di sostituzione di tutte le parti soggette a scadenza o consumabili, come i flessibili);
3) i costi di riparazione nel caso in cui il Tecnico autorizzato sia impossibilitato ad operare qualora l’impianto risulti non a norma; qualora l’impianto sia realizzato non seguendo i termini di legge o renda l’intervento rischioso per l’abitazione, gli occupanti e/o il tecnico intervenuto. In questi casi il tecnico potrà procedere, quando possibile, alla messa in sicurezza dell’impianto qualora l’intervento rientri nei massimali di polizza;
4) i costi per la messa a norma dell’impianto o delle sue componenti per rispettare la normativa vigente in materia, fatto salvo la messa in sicurezza dell’impianto ove ritenuto opportuno dal tecnico stesso;
5) i costi per interventi tesi a rendere conforme alla normativa vigente quanto attualmente installato nell’abitazione;
6) i costi per il ripristino di rivestimenti dei muri e pavimenti e quant’altro non necessario per il funzionamento dell’impianto a gas, anche se resisi necessari a seguito dell’intervento del Tecnico del gas;
7) le bombole di gas e le loro valvole di raccordo;
8) parti di impianto di pertinenza del distributore del gas;
9) parti di impianto di pertinenza condominiali e/o comuni;
Spese di albergo
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri indennizzabili in polizza relativi a fughe/perdite di gas, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di € 500,00 IVA compresa per sinistro.
Trasloco
Qualora si verifichi un sinistro indennizzabili in polizza relativi a fughe/perdite di gas, che renda inabitabile l’abitazione per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo a proprio carico il costo relativo al trasloco fino ad un massimo di € 500,00 IVA compresa per sinistro. Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
Rientro anticipato
Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia ad oltre 50 Km dal suo Comune di residenza o all'estero e, in conseguenza di uno dei sinistri indennizzabili in polizza relativi a fughe/perdite di gas, debba rientrare immediatamente nell’abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di € 500,00 IVA compresa per sinistro.
Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa. La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.
Art. 19. Esclusioni
Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole prestazioni sopra indicate valgono inoltre le seguenti:
1. qualora l'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
2. Dolo o colpa grave dell'Assicurato.
3. Tentato suicidio o suicidio.
4. Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.
5. Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.
6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D’ASSISTENZA
Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall’Italia e dall’Estero:
800.922923 dall'Italia
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/00000000.
L’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Indirizzo del luogo in cui si trova
4. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.