REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DI VENETO LAVORO
Adottato con Decreto direttoriale n. 36 del 29/01/2019
Sommario
Art. 1 Oggetto 3
Art. 2 Definizioni 3
Art. 3 Decorrenza del termine iniziale del procedimento 3
Art. 4 Istanze irricevibili, inammissibili, improcedibili, manifestamente infondate, irregolari o incomplete 4
Art. 5 Comunicazione dell'avvio del procedimento 5
Art. 6 Partecipazione al procedimento 5
Art. 7 Sospensione dei termini del procedimento 6
Art. 8 Conclusione e termine finale del procedimento. Silenzio assenso o rigetto. 6
Art. 9 Acquisizione di pareri obbligatori o facoltativi 6
Art. 10 Acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 7
Art. 11 Responsabile del procedimento 7
Art. 12 Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 8
Art. 13 Accordi 8
Art. 14 Conferenza dei servizi 8
Art. 15 Misure organizzative 8
Art. 16 Rinvio 9
Art. 17 Pubblicità 9
Art. 18 Entrata in vigore 9
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento si applica:
a) ai procedimenti amministrativi di competenza di Veneto Lavoro -che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte o che devono essere iniziati d’ufficio- e che sono individuati nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
b) ai procedimenti promossi o di competenza di altre amministrazioni e in cui Veneto Lavoro è chiamata a partecipare, limitatamente agli articoli 4, 5 e 11 del presente regolamento.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per “Veneto Lavoro”, l’ente strumentale della Regione del Veneto Veneto Lavoro;
b) per “procedimento amministrativo” il complesso delle operazioni e degli atti, tra loro coordinati e collegati, funzionalmente preordinati alla adozione di un determinato atto amministrativo di Veneto Lavoro; il procedimento, per la sua complessità, si può articolare in sub-procedimenti;
c) per “L. 241/1990”, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
d) per “istanza”, la domanda o segnalazione certificata di inizio attività, o l'atto, comunque denominato, di provenienza dal soggetto esterno che chiede l’avvio del procedimento, attivandolo;
e) per “sito internet”, il sito internet istituzionale di Veneto Lavoro, comunque denominato da eventuale normativa di settore.
f) per “posta elettronica certificata”, il sistema di posta elettronica mediante il quale è fornita al mittente la documentazione, valida agli effetti di legge, attestante l’invio e la consegna della comunicazione al destinatario;
g) per “interruzione del termine”: l’azzeramento del conteggio di un termine che ricomincia a decorrere, per intero, nei casi previsti dalla legge;
h) per “sospensione del termine”: il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal presente regolamento.
Art. 3
Decorrenza del termine iniziale del procedimento
1. Il procedimento è avviato d’ufficio o su istanza di parte.
2. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data di adozione del provvedimento che attiva il procedimento che può coincidere anche con la comunicazione di avvio del procedimento d i cui al successivo articolo 5, oppure dal diverso termine previsto espressamente per alcune tipologie d i procedimento.
3. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo generale.
4. L'istanza di cui al comma 3 è redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall’articolo 15, comma 2, del presente regolamento, ovvero indicati in atti pubblicati nel sito internet.
5. Le istanze inviate per posta, per mail ordinaria non certificata o per fax o via pec ma non firmate digitalmente devono essere accompagnate da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se conformi alla normativa in materia di amministrazione digitale.
6. All'atto della presentazione dell'istanza, anche se il richiedente utilizza applicativi web per presentare le domande o compilare moduli di domanda, è rilasciata all'interessato, ove possibile, una ricevuta anche automaticamente prodotta dai sistemi applicativi, contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della L. 241/1990, comprese le modalità per esercitare in via telematica i propri diritti, che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 5 del presente regolamento. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
7. Se non è possibile il rilascio della ricevuta o se questa non contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 8 della L. 241/1990, si procede con le modalità di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
8. Ogni atto o documento può essere trasmesso a Veneto Lavoro con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se formato e inviato nel rispetto della vigente normativa.
Art. 4
Istanze irricevibili, inammissibili, improcedibili, manifestamente infondate, irregolari o incomplete
1. L'istanza identifica le generalità del richiedente, le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere o il provvedimento richiesto. Nell'istanza l’interessato dichiara, inoltre, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e allega l'eventuale documentazione richiesta.
2. Se il responsabile del procedimento ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, propone all’organo competente la conclusione del procedimento che viene disposta con un provvedimento espresso di conclusione del procedimento, redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
3. L’istanza si considera:
a) irricevibile, quando affetta da assoluta carenza di competenza da parte dell’ente;
b) inammissibile, quando manchino irrimediabilmente i requisiti soggettivi che la norma pretende in capo all’istante, come la carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica;
c) improcedibile, quando sussista una ragione ostativa all’attivazione e presa in carico del procedimento, causata dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione oggettiva obbligatoriamente richieste dalla legge all’istante (ad esempio, mancata effettuazione di un tentativo di conciliazione, violazione dei termini entro i quali depositare atti);
d) manifestamente infondata, quando sulla base di un’analisi dei fatti e dei presupposti, nonché degli elementi di diritto e del merito, appaia evidente l’impossibilità di accoglierla.
4. Il provvedimento di rigetto per le cause di cui ai precedenti commi 2 e 3 è adottato entro il termine di trenta (30) giorni dalla ricezione dell’istanza e in questo caso non occorre la comunicazione dell’avviso del provvedimento di rigetto, di cui all’articolo 10-bis della L. 241/1990.
5. L'istanza priva di uno o più elementi di cui al comma 1, ma non irricevibile, inammissibile, improcedibile o manifestamente infondata, è considerata irregolare o incompleta. Se è possibile identificare il richiedente, il responsabile del procedimento dà comunicazione all’istante entro dieci (10) giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo generale di Veneto Lavoro delle cause di irregolarità o di incompletezza assegnando un termine di quindici (15) giorni per la regolarizzazione con l'avvertimento che, in difetto, si procederà alla chiusura e all’archiviazione del procedimento. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla ricezione dell’istanza completa, rettificata, integrata o regolarizzata. I termini possono essere interrotti una sola volta per lo stesso motivo. Se il responsabile del procedimento non provvede alla comunicazione di cui sopra, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento al protocollo generale dell'istanza irregolare o incompleta, sempre che sia possibile individuare il richiedente.
Art. 5
Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. Il responsabile del procedimento dà tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 può essere omessa soltanto se sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, da specificare nel primo atto istruttorio del procedimento e nel provvedimento finale. La comunicazione può essere sostituita dal rilascio della ricevuta di cui all’articolo 3, comma 6.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale che contiene, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e 3 , le indicazioni di cui all'articolo 8 della L. 241/1990, comprese le modalità per esercitare in via telematica i propri diritti, relativi alla partecipazione al procedimento.
4. Salvo diverse disposizioni legislative, se il numero degli aventi titolo alla comunicazione personale è pari o superiore a cinquanta (50), o se per tutti o per taluni di essi la stessa risulti impossibile, il responsabile del procedimento pubblica apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, all’albo e nel sito internet nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono segnalare l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione al dirigente preposto alla struttura organizzativa competente, il quale fornisce gli opportuni chiarimenti o adotta le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di cinque (5) giorni dalla segnalazione.
6. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Art. 6 Partecipazione al procedimento
1. Le modalità per prendere visione degli atti del procedimento sono rese note mediante affissione in appositi albi o mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso.
3. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il termine indicato al comma 2 non può comunque determinare lo spostamento del termine finale del procedimento.
Art. 7
Sospensione dei termini del procedimento
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 241/91, i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta ( 30 ) giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di Veneto Lavoro o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Art. 8
Conclusione e termine finale del procedimento. Silenzio assenso o rigetto
1. I procedimenti amministrativi si concludono obbligatoriamente con un provvedimento espresso, scritto e motivato nel termine stabilito, per ciascuno di essi, nell’Allegato A del presente regolamento.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale. Nel caso di provvedimenti recettizi, i termini si riferiscono alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.
3. Ove talune fasi del procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della L. 241/1990, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento si intende comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera Veneto Lavoro dall'obbligo di provvedere con sollecitudine, fatta salva ogni conseguenza dell'inosservanza del termine.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, Veneto Lavoro, se intende adottare una determinazione espressa, provvede entro il termine previsto per la formazione del silenzio significativo.
7. Non si applica l'istituto del silenzio assenso o del rigetto oltre ai casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 9
Acquisizione di pareri obbligatori o facoltativi
1. Se deve essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dall'articolo 16 della L. 241/1990, o non vengano rappresentate esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Se il responsabile del procedimento ritiene di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa e il parere non intervenga entro il termine stabilito dall'articolo 16 della L. 241/1990, o non vengano rappresentate esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Art. 10
Acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
1. Se per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie nei termini di cui all'articolo 17 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.
2. Decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della L. 241/1990, senza che sia stata rilasciata la valutazione richiesta, il responsabile del procedimento chiede la suddetta valutazione tecnica ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, ovvero ad istituti universitari. Qualora la richiesta di valutazioni tecniche ad altri organi, enti o università comporti oneri a carico di Veneto Lavoro, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’ente tenuto ad esprimersi.
Art. 11 Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla struttura organizzativa competente alla trattazione del procedimento.
2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del dirigente, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'eventuale altro dirigente che lo sostituisce o dal dipendente individuato dallo stesso dirigente.
3. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa può affidare, con atto scritto, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o i procedimenti di una certa tipologia ad altro impiegato addetto alla struttura. Con lo stesso provvedimento, il dirigente individua le misure organizzative da adottare in caso di assenza o di temporaneo impedimento del responsabile del procedimento, nonché l’eventuale supporto, tecnico o amministrativo, di cui lo stesso ha diritto di avvalersi.
4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni previste dagli articoli 6, 11 e 14-bis della L. 241/1990 e dalle altre disposizioni di settore. Egli svolge, inoltre, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio.
5. Il responsabile del procedimento, se non ha la competenza ad adottare il provvedimento finale, trasmette all’organo competente la proposta di provvedimento o le risultanze dell’istruttoria con i relativi atti in tempo utile all’adozione del provvedimento finale, nel rispetto del termine di conclusione stabilito. A tal fine, ciascun dirigente adotta nel provvedimento di cui al comma 3 le necessarie misure organizzative.
6. L’organo preposto all’adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Art. 12
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
1. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento dell'istanza, prima dell’adozione del provvedimento finale di rigetto.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima della trasmissione all’organo competente della proposta di provvedimento finale o delle risultanze dell’istruttoria. Detta comunicazione è effettuata dall’organo competente all’adozione del provvedimento finale, se, in scostamento dalle risultanze istruttorie, questi intende adottare un provvedimento negativo.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe il termine per concludere il procedimento, fino all’acquisizione al protocollo generale di Veneto Lavoro delle osservazioni degli istanti e, comunque, sino allo scadere del termine assegnato per presentarle pari a dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Dalla data di acquisizione delle osservazioni o, in assenza, dalla scadenza del termine assegnato per presentarle, il procedimento interrotto ricomincia a decorrere per l’intera durata, con conseguente nuova determinazione del termine finale.
Art. 13 Accordi
1. Veneto Lavoro, accogliendo eventuali proposte presentate dai partecipanti al procedimento e in tutti i casi in cui il perseguimento del pubblico interesse lo renda opportuno, può, con le modalità di cui all’articolo 11 della L. 241/1990, concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, oppure in sostituzione di questo.
Art. 14 Conferenza dei servizi
1. Per l’istruttoria dei procedimenti cui sono interessate più strutture organizzative, il dirigente che avvia il procedimento, è tenuto ad indire la conferenza dei servizi.
2. Gli organismi interni, esclusivamente consultivi, previsti nell’istruttoria di procedimenti amministrativi, sono sostituiti dalla conferenza dei servizi di cui al comma 1.
Art. 15 Misure organizzative
1. Per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, Veneto Lavoro incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati anche per ciò che attiene alla gestione dei flussi documentali.
2. Per le stessa finalità di cui al comma 1, i dirigenti adottano ogni determinazione organizzativa necessaria per razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini, degli enti e delle imprese. In particolare, i moduli e i formulari previsti per i procedimenti amministrativi sono resi disponibili anche in via telematica e pubblicati nel sito internet.
3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che devono essere rilasciate a Veneto Lavoro, possono essere inviate anche per via telematica, purché sottoscritte mediante firma digitale, oppure, se inviate mediante e-mail non certificata o via posta elettronica certificata ma non sottoscritte digitalmente, se accompagnate dalla scansione del documento di identità.
4. Veneto Lavoro utilizza la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
5. Veneto Lavoro incentiva la stipulazione di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari ed assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale.
Art. 16 Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni della L. 241/1990 e quelle in materia di amministrazione digitale.
2. E' fatto rinvio, per quanto non previsto dal presente regolamento, alle leggi statali, regionali e agli altri regolamenti provinciali che li disciplinano.
Art. 17 Pubblicità
1. L’elenco dei procedimenti con l’indicazione dei relativi termini e la struttura organizzativa competente di cui all’Allegato A viene approvato con provvedimento del Direttore di Veneto Lavoro ed è oggetto di pubblicazione all’albo e sul sito internet di Veneto Lavoro.
Art. 18 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito Internet di Veneto Lavoro.
Allegato A Regolamento sui procedimenti amministrativi
Procedimenti sostitutivi direttore Xxxxxxx Xxxxxx orario: solo per appuntamento Agg. 1 novembre 2016 Recapiti: tel. 0000000000; comunicazioni informali (non saranno protocollate) indirizzare a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; comunicazioni formali e istanze utilizzare casella PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o firma digitale | |||||
Descrizione e finalità del procedimento amministrativo | Destinatari | Fonte (estremi della legge o del provvedimento) | Termin e | Descrizione della procedura | Documenti |
Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nel procedimento | tutti gli utenti | Legge 241/90 art. 2, comma 9 bis; d.lgs. 33/2013 art. 35, comma 1, lett. m | Qualora non siano rispettati i termini indicati per la conclusione di tutti i procedimenti, l'interessato presenta domanda al Direttore dell'ente per l'esercizio del potere sostitutivo. La domanda deve essere presentata tramite PEC o come allegato firmato digitalmente di una e-mail non certificata. Nei due casi deve essere inviata anche una scansione di un documento di identità in corso di validità. | Documento. Non prevista modulistica | |
Responsabile provvedimento: Xxxxxx Xxxxxxx | |||||
Procedimenti U.O.2: Personale, orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 12,30 e per appuntamento Recapiti tel. 0000000000; comunicazioni informali (non saranno protocollate) xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; comunicazioni formali e istanze utilizzare casella PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o firma digitale | |||||
Descrizione e finalità del procedimento amministrativo | Destinatari | Fonte (estremi della legge o del provvedimento) | Termin e | Descrizione della procedura | Documenti |
Formazione elenco esperti per incarichi. Affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo, quali gli incarichi professionali, di consulenza, di studio, di ricerca e in tutti i casi in cui non sia possibile far fronte alle esigenze con risorse interne | Cittadini con laurea magistrale | Art.7 comma 6 del D.lgs 165/01 e successive modificazioni 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'. Art. 10 del Decreto Direttoriale n. 182 del 21/12/2010. Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 44 del 25/03/2015 'Avviso formazione elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo' | entro il 10 di ogni mese | I soggetti interessati devono manifestare la propria disponibilità all’assunzione di incarichi presentando apposita domanda che contiene l'indicazione dell’elenco o degli elenchi nei quali si chiede di essere inseriti. Alla richiesta deve essere allegato il curriculum vitae e l’autocertificazione. La domanda deve essere inviata tramite PEC. Quando ne ricorrono le condizioni, il dirigente dell'Area interessata procede ad una procedura comparativa dei curriculum per individuare il soggetto con i migliori requisiti per l'incarico. | Domanda e modulistica pubblicata xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx- concorso |
Responsabile procedimento: Xxxxx Xxxxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxx Xxxxxxx | |||||
Procedimenti U.O.1: U.O.1 Xxxxxxxx, Affari generali e Approvvigionamenti orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 12,30 e per appuntamento Recapiti tel. 0000000000; comunicazioni informali (non saranno protocollate) xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; comunicazioni formali e istanze utilizzare casella PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o firma digitale | |||||
Certificazione di stati e fatti di fornitori e rapporti di lavoro | Soggetti privati, Pubbliche Amministrazioni | 15 gg | Attestazione di servizi prestati da fornitori ai fini di partecipare a gare. Attestazioni di prestazioni svolte con diverse tipologie di rapporti di lavoro. | Richiesta senza modulistica specifica | |
Responsabile procedimento: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx provvedimento: Xxxxxx Xxxxxxx |
Allegato A Regolamento sui procedimenti amministrativi
Procedimenti U.O.1: U.O.1 Xxxxxxxx, Affari generali e Approvvigionamenti orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 12,30 e per appuntamento Recapiti tel. 0000000000; comunicazioni informali (non saranno protocollate) xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; comunicazioni formali e istanze utilizzare casella PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o firma digitale | |||||
Descrizione e finalità del procedimento amministrativo | Destinatari | Fonte (estremi della legge o del provvedimento) | Termine | Descrizione della procedura | Documenti |
Liquidazione fatture fornitori | Fornitori beni e servizi | Contratti, convenzioni, lettere d'ordine | 30 gg | I termini di presentazione delle fatture sono indicati nei singoli contratti di fornitura | Documenti fiscalmente opponibili; fatturazione elettronica |
Responsabile procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxx Xxxxxxx | |||||
Procedimenti U.O.8: Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro A.P. Xxxxxxxx Xxxxxxx orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 12,30 e per appuntamento Recapiti tel. 0000000000; comunicazioni informali (non saranno protocollate) indirizzare a xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; comunicazioni formali e istanze utilizzare la casella PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o firma digitale | |||||
Descrizione e finalità del procedimento amministrativo | Destinatari | Fonte (estremi della legge o del provvedimento) | Termine | Descrizione della procedura | Documenti |
Istruttoria approvazione o reiezione dei progetti di tirocinio\distacco a favore di cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea | Imprese che intendono ospitare tirocinanti o distaccati provenienti da Paesi non appartenenti Unione Europea | Legge 196/1997 art. 18 ; DPR n. 394/1999 art.40, DGR 1150 /2013 - in particolare All. A art 8 c. 4 | Istruttoria entro 30 gg dal ricevimento domanda | L'ente promotore del tirocinio trasmette la documentazione a Veneto Lavoro, che procede alla verifica dei requisiti e rilascia l'autorizzazione. | Disposizioni e schemi di convenzione e progetto formativo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxx- extracomunitari |
Responsabile procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxx Xxxxxxx | |||||
Sottoscrizione convenzione per l'accesso al Sistema informativo Lavoro Veneto (SILV). | Operatori accreditati dalla Regione del Veneto ai servizi per il lavoro | Deliberazioni della Giunta Regionale N. 295 del 15 marzo 2011 "Approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 14, L.R. 13 marzo 2009 n. 3, dello schema di convenzione per l'accesso al SILV da parte dei soggetti accreditati." | Entro 30 giorni dalla richiesta | Gli operatori presentano domanda di sottoscrizione della convenzione a Veneto Lavoro che, acquisita la documentazione necessaria, provvede a redigere la convenzione. La convenzione viene sottoscritta congiuntamente dalle parti. | Schema di convenzione - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xx- servizi-per-il lavoro |
Responsabile procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxx Xxxxxxx | |||||
Contributi per assunzione disabili. Politiche attive del lavoro. La Regione assegna alle amministrazioni provinciali quota del Fondo Nazionale Disabili. Le provincie individuano le assunzioni da agevolare, Veneto Lavoro elabora la banca dati dei datori di lavoro beneficiari, raccoglie gli estremi per il versamento, procede alla erogazione dei contributi all'assunzione, dopo l'effettiva messa a disposizione dei fondi. | Tutte le imprese | Legge 68/99 art.13 - Agevolazioni per le assunzioni di disabili. L.R. 16/2001, DGR e Decreto Direzione Regionale del Lavoro per ogni annualità | 90 gg dalla disponibilità dei fondi | La procedura richiede la verifica della sussistenza dei requisiti e la raccolta aggiornata dei dati con gli estremi per i versamenti ai beneficiari (60 giorni). Nei 30 giorni successivi viene effettuata la liquidazione. | Informazioni modalità gestione processo:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx olazioni- assunzione-disabili |
Responsabile procedimento: Xxxxxx Xxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxx Xxxxxxx |
Allegato A Regolamento sui procedimenti amministrativi
Procedimenti U.O.3: Sistema Informativo dirigente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 12,30 e per appuntamento Lavoro Veneto (SILV) Recapiti tel. 0000000000; comunicazioni informali (non saranno protocollate) indirizzare a xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; comunicazioni formali e istanze alla casella PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o firma digitale | |||||
Descrizione e finalità del procedimento amministrativo | Destinatari | Fonte (estremi della legge o del provvedimento) | Termine | Descrizione della procedura | Documenti |
Accordo di servizio CO Veneto. Protocollo on line per accedere al servizio di Comunicazioni Obbligatorie nei casi di instaurazione, modifica o cessazione di rapporti di lavoro | Tutti i datori di lavoro pubblici e privati, intermediari e consulenti del lavoro delegati | D.M. 30 ottobre 2007 e i successivi decreti di aggiornamento degli standard, che, ai sensi dell’art. 4- bis commi 6-ter e 7 del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, definisce gli standard delle CO, Art. 40 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008 n.133 | 1 gg se l'istanza è firmata con firma digitale;. 5 gg se istanza inviata in formato PEC | Il sottoscrittore dell'A.d.S. può generare sub delegati che accedono agli applicativi | Domanda e modulistica pubblicata xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx- servizio |
Responsabile procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |||||
Accordo di servizio SIL locale Veneto. Protocollo on line per accedere al servizio di Comunicazioni Obbligatorie nei casi di instaurazione, modifica o nonché domanda di | Tutti i datori di lavoro pubblici e privati, intermediari e consulenti del lavoro delegati | d.lgs. 23-12-1997 n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59” | 1 gg se l'istanza è firmata con firma digitale;. 5 gg se istanza inviata in formato PEC | Il sottoscrittore dell'A.d.S. può generare sub delegati che accedono agli applicativi | Domanda e modulistica pubblicata xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx- servizio |
Responsabile procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |||||
Accordo di servizio AROF. Protocollo on line per accedere e gestire l'Anagrafe degli studenti (AROF) e altri servizi collegati | Istituzioni scolastiche pubbliche e private e uffici scolastici regionali e provinciali; centri formazione professionale; Regione del Veneto, province e comuni del Veneto | Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 “Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”. | 1 gg se l'istanza è firmata con firma digitale;. 5 gg se istanza inviata in formato PEC | Il sottoscrittore dell'A.d.S. può generare sub delegati che accedono agli applicativi | Domanda e modulistica pubblicata xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx- servizio |
Responsabile procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |||||
Accordo di servizio VerifichePA, Protocollo on line per accedere e gestire l'accesso ai dati dei lavoratori per verifiche da parte della PA | Pubbliche Amministrazioni | Direttiva Ministero PA n. 14 del 22 dicembre 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art 15 della L. 12 novembre 2011 n. 183”. | 1 gg se l'istanza è firmata con firma digitale;. 5 gg se istanza inviata in formato PEC | Il sottoscrittore dell'A.d.S. può generare sub delegati che accedono agli applicativi | Domanda e modulistica pubblicata xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx- servizio |
Responsabile procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |||||
Accordo di servizio ServiziLavoro, Protocollo on line per accedere e gestire il sistema delle doti per i lavoratori in CID | Enti accreditati ai Servizi per il Lavoro della Regione del Veneto | L. n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”. | 1 gg se l'istanza è firmata con firma digitale;. 5 gg se istanza inviata in formato PEC | Il sottoscrittore dell'A.d.S. può generare sub delegati che accedono agli applicativi | Domanda e modulistica pubblicata xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx- servizio |
Responsabile procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Allegato A Regolamento sui procedimenti amministrativi
Procedimenti U.O. 4: Osservatorio regionale Mercato dirigente Xxxxx Xxxxxxxxx orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 12,30 e per appuntamento del Lavoro Recapiti tel. 0000000000; comunicazioni informali (non saranno protocollate) indirizzare a xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; comunicazioni formali e istanze alla casella PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o firma digitale | |||||
Descrizione e finalità del procedimento amministrativo | Destinatari | Fonte (estremi della legge o del provvedimento) | Termine | Descrizione della procedura | Documenti |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx. L'ente rilascia un data-base per le ricerche statistiche relative ai flussi occupazionali registrati presso i Centri per l'impiego del Veneto | Università, Istituti o enti di ricerca, società scientifiche e ricercatori che operino nel loro ambito | Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.). Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (G.U. n. 190 del 14 agosto 2004). Giudizio verbalizzato del Nucleo di valutazione. | 30 gg | La modulistica per la richiesta del data base statistico è presente nel sito internet di Veneto Lavoro e rispetta la normativa sulla privacy ed il codice deontologico sul trattamento dei dati personali. Il richiedente deve compilarla e farla pervenire all'Ente anche via e-mail. Il nucleo di valutazione esamina la richiesta, il progetto di ricerca sottostante e delibera in merito al rilascio. Se l'esito è positivo il data base viene trasmesso al richiedente che si assume tutti gli oneri del trattamento dei dati e della conservazione in sicurezza del data base, come previsto e sottoscritto all'atto della domanda. | Domanda e modulistica pubblicata xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx-xxx-xxxx |
Responsabile procedimento: Xxxxx Xxxxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxx Xxxxxxxxx | |||||
Procedimenti U.O. 6: Unita' di crisi Direttore Xxxxxxx Xxxxxx orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 12,30 e per appuntamento e servizi alle imprese Recapiti tel. 0000000000; comunicazioni informali (non saranno protocollate) xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; comunicazioni formali e istanze utilizzare casella PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o firma digitale | |||||
Descrizione e finalità del procedimento amministrativo | Destinatari | Fonte (estremi della legge o del provvedimento) | Termine | Descrizione della procedura | Documenti |
Interventi finalizzati all' identificazione, interpretazione, recepimento, di segnali di difficoltà che possono anticipare la crisi aziendale | Imprese che intendono programmare interventi prima che la crisi divenga irreversibile | Dgr n. 788 del 14 maggio 2015 punto II prevenzione | 30 | Per il tramite dei soggetti che tipicamente seguono le Aziende (ass. di categoria; CCIA; Ordine professionali, organizzazioni sindacali;) | xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx- documenti |
Responsabile procedimento: Xxxxxx Xxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxx Xxxxxxx | |||||
Gestione delle crisi industriali da parte della Regione del Veneto, attraverso l’Unità di Crisi | Aziende in seguito a richieste di CIGS o di CIGD, ovvero per iniziativa di stakeholder locali coinvolti nella crisi aziendale. | Dgr n. 788 del 14 maggio 2015 punto IV gestione | 30 | Dopo il contatto con l’Unità di crisi informalmente (telefonicamente o a mezzo e- mail) segue l'attività di mediazione e coordinamento degli attori in sede locale, regionale e nazionale; costituzione del tavolo tecnico, formulazione dell'accordo quadro. | xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx- documenti |
Responsabile procedimento: Xxxxxx Xxxxxxx Responsabile provvedimento: Xxxxxx Xxxxxxx |
Allegato A Regolamento sui procedimenti amministrativi
ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UOT | |||
Nome | Modalità | Termine (gg) | Struttura organizzativa competente |
Avviamenti a selezione nella Pubblica Amministrazione (Legge 56/1957, art. 35, co.1, lett. b), D.lgs. 165/2001, D.G.R. n. 1834/2004) | su istanza di parte | 60 | Centro per l’impiego territorialmente competente |
Provvedimento di decurtazione di un quarto della mensilità o della mensilità dell’assegno Naspi e/o di decadenza dalla prestazione INPS e dalla perdita dello stato di disoccupazione (D.lgs. 150/2015) | d'ufficio | 30 | Unità organizzativa territoriale (U.O.T.) competente |
Collocamento mirato: rilascio nulla osta alle assunzioni di lavoratori disabili (L. 68/99) | su istanza di parte | 30 | Unità organizzativa territoriale (U.O.T.) competente o Centro per l’impiego territorialmente competente |
Collocamento mirato: approvazione graduatorie semestrali dei disabili disoccupati (L. 68/99) | d'ufficio | 75 | Unità organizzativa territoriale (U.O.T.) competente o Centro per l’impiego territorialmente competente |
Collocamento mirato (L. 68/99): autorizzazione sospensione dagli obblighi occupazionali | su istanza di parte | 30 | Unità organizzativa territoriale (U.O.T.) competente o Centro per l’impiego territorialmente competente |
Collocamento mirato: autorizzazione al computo di lavoratori disabili occupati (L.68/99) | su istanza di parte | 30 | Unità organizzativa territoriale (U.O.T.) competente o Centro per l’impiego territorialmente competente |
Collocamento mirato: esoneri parziali (L. 68/99) | su istanza di parte | 120 | Unità organizzativa territoriale (U.O.T.) competente o Centro per l’impiego territorialmente competente |
Collocamento mirato: avviamento d’ufficio (L. 68/99) | d’ufficio | 90 | Unità organizzativa territoriale (U.O.T.) competente o Centro per l’impiego territorialmente competente |
Richiesta di verifica veridicità sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 | su istanza di parte | 30 | Unità organizzativa competente o Centro per l’impiego territorialmente competente |
Approvazione contratti di formazione e lavoro nelle PPAA | d'ufficio | 30 | Unità organizzativa competente o Centro per l’impiego territorialmente competente |