CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
Busalla Campomorone Ronco Scrivia Sant’Olcese
Accordo Quadro per la gestione degli asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10 (Alta Valpolcevera e Valle Scrivia)
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante
STAZIONE APPALTANTE
Xxxxxxxx Xxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Busalla Comune di Campomorone Comune di Ronco Scrivia Comune di Sant’Olcese,
AMMINISTRAZIONI ADERENTI
DEFINIZIONI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di
contraente dell’Accordo Quadro
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Concessionario .......................................................... Il soggetto aggiudicatario, in forma singola,
associata o consorziata, che stipula il contratto di concessione
Comune, Committente .............................................. I soggetti aggiudicatori che aderiscono all’Accordo
Quadro e attivano i contratti derivati
DEFINIZIONI
Accordo Quadro ........................................................ Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione
Appaltante, Committenti e Concessionario, e l’attivazione dei contratti derivati
Contratti derivati ........................................................ Il contratto stipulato dai Committenti con il
Concessionario sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria
Disciplinare di gara.................................................... L’insieme della documentazione di gara e
contrattuale: bando, norme di partecipazione, Accordo Quadro, condizioni generali, capitolato speciale d’oneri, progetto offerta
Documentazione contrattuale .................................. Accordo Quadro, condizioni generali, capitolato
speciale d’oneri, offerta aggiudicataria
Responsabile Unico del Procedimento, RUP ......... Per la progettazione e l’affidamento dell’Accordo
Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l’esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente
Direttore dell’esecuzione .......................................... I soggetti incaricati dal Committente a supporto del
RUP
Referente contrattuale Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale
referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
DSS10 Il Distretto Socio Sanitario n. 10, che comprende Alta
Valpolcevera e Valle Scrivia, nell’ambito del quale si svolge l’esecuzione del servizio
SOMMARIO
pagina
Articolo 1 Prestazioni contrattuali 4
Articolo 2 Iscrizioni e rette di frequenza 5
Articolo 3 Analisi di contesto e finalità 5
Articolo 4 Coordinamento pedagogico e didattico 7
Articolo 5 Organizzazione e gestione del personale 9
Articolo 6 Qualificazione del personale 10
Articolo 7 Personale dei Comuni 10
Articolo 8 Locali e attrezzature 12
Articolo 9 Utenze e somministrazioni 12
Articolo 10 Servizi manutentivi 13
Articolo 11 Servizi di pulizia e di igiene ambientale 13
Articolo 12 Oneri a carico dei Comuni 13
Articolo 13 Oneri a carico del concessionario 14
Articolo 14 Monitoraggio e controllo delle prestazioni 14
Articolo 15 Comitato di Controllo 14
Articolo 16 Continuità del servizio 14
Articolo 17 Clausola di salvaguardia 15
Articolo 18 Allegati 15
Articolo 1 Prestazioni contrattuali
Il servizio deve essere erogato, di norma, per un periodo di undici mesi, con inizio il 1° settembre e termine il 31 luglio, dal lunedì al venerdì, salvo quanto eventualmente indicato in sede di offerta, escluse le festività infrasettimanali e i periodi di sospensione in occasione delle festività natalizie e pasquali, ciascuna sospensione non potrà superare i dieci giorni lavorativi, salvo diversa statuizione deliberata dai singoli Comitati di Controllo delle strutture.
Ogni giorno di apertura dell’asilo nido il servizio deve essere assicurato per almeno 10 ore consecutive a partire dalle ore 7,30 garantendo comunque la custodia dei bambini anche in caso di ritardo da parte delle famiglie rispetto all’orario di chiusura, fatte salvi ampliamenti di fascia oraria proposti in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario. Ogni Comune si riserva di modificare la durata oraria del servizio in misura inferiore al minimo indicato.
Il servizio prevede, di norma:
(a) L’ingresso al nido dalle ore 7,30 alle ore 9,30;
(b) Lo svolgimento delle attività didattiche e ludiche programmate fino alle ore 10,30, quindi igiene dei bambini in preparazione del momento del pranzo;
(c) la porzionatura e lo scodellamento dei pasti, eventuale ritiro dei buoni mensa e comunicazione del numero dei pasti alla cucina. Il personale del nido deve assistere i bambini in funzione delle diverse esigenze connesse all’età degli stessi per tutta la durata del pranzo. Il personale, sia educativo che ausiliario, deve garantire la massima attenzione e vigilanza durante il momento del pasto dei bimbi e consumare il proprio pasto in orario differenziato;
(d) Dalle ore 13,00-13,30 alle ore 14,30-15,00, fatte salve le esigenze individuali, è previsto il momento di riposo;
(e) Dalle ore 14,30-15,00 inizia il “risveglio”, accompagnato dalla merenda a da momenti di gioco libero, in attesa dell’uscita prevista tra le ore 16 e le ore 17,30 per i bambini con frequenza full-time e dalle ore 12,30 alle ore 13,30 per i bambini con frequenza part-time;
(f) Il personale educativo dovrà essere presente al nido in maniera da assicurare sempre il seguente rapporto educatore/bambino: 1/5 fino ai 12 mesi, 1/7 fino ai 24 mesi, 1/10 fino ai 36 mesi;
(g) Il personale di supporto, che dovrà essere almeno un collaboratore addetto ai servizi generali, dovrà essere presente al nido in relazione alla frequenza dei bambini e tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio dichiarate nel progetto organizzativo;
(h) Nell’asilo dovranno comunque essere presenti almeno due operatori, anche nei momenti di minima presenza degli utenti;
(i) Per tutto il periodo di apertura del nido deve essere presente almeno un educatore in possesso della certificazione attestante l’idoneità a praticare la cosiddetta “manovra antisoffocamento”;
(j) Il servizio educativo deve prevedere momenti di “osservazione” di ciascun bambino e la compilazione delle schede individuali con l’annotazione dei progressi e di qualsiasi altra informazione utile;
(k) Deve essere quotidianamente esposto il menù consumato e, per ciascun bambino, l’informazione relativa al gradimento e al consumo;
(l) Al momento dell’entrata e dell’uscita l’educatore di riferimento deve garantire al genitore un piccolo spazio per l’interscambio delle informazioni relative al bambino;
(m) Ai bambini deve essere garantito il costante mantenimento di un buon livello igienico e di pulizia, praticando il cambio ogniqualvolta se ne presenti la necessità, oltre i momenti a ciò dedicati;
(n) I locali dell’asilo nido devono trovarsi in perfetto stato di pulizia prima dell’ingresso dei bambini. Le opere di pulizia dovranno ripetersi nel momento di riposo dei bambini e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in funzione delle attività svolte.
Attualmente, solo il Comune di Busalla svolge direttamente il servizio ausiliario.
Articolo 2 Iscrizioni e rette di frequenza
I Comuni approvano le regole per la fruizione del servizio e stabiliscono in particolare i criteri di accesso, di selezione delle domande di iscrizione, il valore delle rette da richiedere alle famiglie.
Le domande di iscrizione sono indirizzate ai Comuni per la formulazione delle graduatorie degli inserimenti in applicazione dei regolamenti vigenti. Le graduatorie così formulate sono sottoposte al Comitato di Controllo di ciascun Comune per l’approvazione.
La riscossione delle rette avviene con le modalità indicate all’articolo 3 delle Condizioni Generali.
Articolo 3 Analisi di contesto e finalità
Le iscrizioni previste per l’anno scolastico 2017/2018 in relazione ai dati attualmente in possesso dei servizi è la seguente:
MODALITA’ FREQUENZA | BUSALLA | CAMPOMORONE | RONCO SCRIVIA | SANT’OLCESE |
Part-time | 5 | 5 | 5 | 5 |
Full-time | 8 | 15 | 10 | 15 |
totale | 13 | 20 | 15 | 20 |
Il servizio di asilo nido del Comune di Sant’Olcese è funzionalmente organizzato e autorizzato per accogliere
n. 40 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.
La frequenza media registrata negli ultimi tre anni di gestione è la seguente:
MODALITA’ FREQUENZA | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
Part-time | 8 | 10 | 9 |
Full-time | 11 | 13 | 20 |
totale | 19 | 23 | 29 |
L’asilo nido denominato “L’Orsacchiotto”, è situato in località Manesseno, centro urbano del Comune confinante con il Comune di Genova (delegazione di Bolzaneto) e con il Comune di Serra Riccò.
Tra i due Comuni di Sant’Olcese e di Serra Riccò è stata sottoscritta una convenzione in funzione della quale l’asilo nido è da considerarsi struttura unica funzionante per entrambi i territori, non esistendo alcun nido (pubblico e privato) in Serra Riccò.
Esaurita la graduatoria dei residenti nei Comuni di Sant’Olcese e di Serra Riccò, possono essere ammessi bambini residenti nel territorio del DSS10, in cui sono comprese le delegazioni genovesi Rivarolo-
Bolzaneto-Pontedecimo).
Il servizio di asilo nido del Comune di Campomorone è funzionalmente organizzato e autorizzato per accogliere n. 24 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.
La frequenza media registrata negli ultimi tre anni di gestione è la seguente:
MODALITA’ FREQUENZA | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
Part-time | 4 | 4 | 4 |
Full-time | 10 | 14 | 19 |
totale | 14 | 18 | 23 |
L’asilo nido denominato “La mela verde”, è ubicato nel centro di Campomorone in edificio comunicante con la scuola dell’infanzia statale. Per l’ammissione la priorità, dopo i residenti del comune, è riservata al Comune di Ceranesi con il quale è stata stipulata apposita convenzione.
Esaurita la graduatoria dei bambini residenti nel Comune di Campomorone e di quelli residenti nel Comune di Ceranesi, possono essere ammessi al servizio i bambini del territorio del DSS10.
Il servizio di asilo nido del Comune di Busalla è funzionalmente organizzato e autorizzato per accogliere n. 30 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mes.
La frequenza media registrata nell’ultimo triennio di gestione è la seguente:
MODALITA’ FREQUENZA | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
Part-time | 5 | 6 | 8 |
Full-time | 4 | 4 | 7 |
totale | 9 | 10 | 15 |
L’asilo nido denominato “Albero blu”, è situato, appena fuori il centro urbano del Comune e non è raggiungibile con mezzi di pubblico trasporto. La struttura per architettura interna ed arredi è funzionale all’attività ed è attrezzata di un’ampia zona verde che si presta per particolari attività all’aperto.
Il servizio di asilo nido del Comune di Ronco Scrivia è funzionalmente organizzato e autorizzato per accogliere n. 30 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.
La frequenza media registrata negli ultimi tre anni di gestione è la seguente:
MODALITA’ FREQUENZA | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
Part-time | 10 | 3 | 5 |
Full-time | 14 | 16 | 12 |
totale | 24 | 19 | 16 |
L’asilo nido denominato “La carica dei 100 e 1”, è xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.
I Comuni di Busalla e di Ronco Scrivia sono confinanti e tale peculiarità può offrire opportunità di interscambi di frequenza tra i due asili nido e la possibilità, per il concessionario, di sviluppare, d’intesa con le Amministrazioni interessate, ulteriori sinergie e nuovi modelli di gestione dei servizi.
Esaurita la graduatoria dei residenti per ogni comune, possono essere ammessi bambini residenti nel territorio del DSS10.
In casi eccezionali, possono essere ammessi bambini di età inferiore a quella minima prevista nei rispettivi nidi, previo parere favorevole del Coordinatore pedagogico del DSS10.
Per la gestione del servizio presso la struttura del Comune di Ronco Scrivia, è previsto l’impiego del personale comunale qualificato sulla base di uno schema di collaborazione analogo a quanto previsto dall’articolo 5 comma 1 legge 43/2005.
Il progetto organizzativo ed educativo deve tenere conto dei seguenti obiettivi:
(a) L’asilo nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, stimolando la capacità di socializzazione e, nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specifiche personali, favorisce la crescita cognitiva ed emotiva del bambino;
(b) L’asilo nido propone attività educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli e il personale deve avere quale scopo lo sviluppo, in ogni bambino, di una propria autonomia che permetta, nel futuro adulto, la costruzione della capacità di instaurare relazioni interpersonali con gli altri;
(c) Nell’asilo nido l’assistenza educativa, pedagogica e sanitaria dei bambini fino al terzo anno di età, nel quadro delle politiche per la famiglia, costituisce un servizio sociale pubblico di cui la normativa regionale fissa i criteri generali di gestione e di controllo.
I Comuni si propongono di uniformare la qualità dell’offerta educativa, l’organizzazione, i criteri di accesso e partecipazione, l’interscambio di esperienze educative e di ampliare, anche diversificando per tipologia di interventi ludico/educativi e orario di frequenza, l’offerta di servizi rivolti alla prima infanzia (fino a 5 anni di età) per fornire un qualificato sostegno sociale ed educativo alle famiglie, il più possibile compatibile con i tempi di lavoro di quest’ultime o di supporto al loro tempo libero.
Articolo 4 Coordinamento pedagogico e didattico
Il Concessionario deve svolgere il servizio di coordinamento pedagogico e didattico per il numero di ore annue previsto dalla normativa vigente e nel rispetto del progetto organizzativo presentato in sede di offerta.
A tal fine deve indicare in sede di offerta il coordinatore pedagogico del servizio asilo nido; il coordinatore pedagogico deve avere i requisiti di cui all’art. 34 della legge regionale della Liguria 9 aprile 2009, n. 6, e al punto 2.4. lettera b) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 222/2015, come di seguito specificati:
(a) essere in possesso di laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM – 85 D.M. 270/04) o in Programmazione e gestione dei servizi educativi (classe 56/S D.M. 509/99 o classe LM – D.M. 270/04);
(b) avere maturato una esperienza pluriennale (minimo 5 anni) nelle diverse tipologie dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
I requisiti di cui sopra e i titoli formativi e professionali indicati in sede di offerta devono essere mantenuti per tutta la durata del contratto.
I Comuni si riservano di richiedere al concessionario la sostituzione del coordinatore pedagogico qualora non dimostri adeguate competenze professionali o non svolga l’incarico con la diligenza richiesta dal contratto.
In caso di sostituzione, per qualsiasi ragione, il nuovo responsabile deve essere in possesso di titoli professionali equivalenti.
Spettano al responsabile del coordinamento pedagogico i seguenti compiti:
(1) la programmazione delle attività pedagogiche e didattiche;
(2) l’organizzazione e il coordinamento delle attività educative, sociali e pedagogiche;
(3) la progettazione di attività e servizi richiesta a qualsiasi titolo da enti esterni quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il DSS10, la Regione Liguria.
(4) la gestione delle procedure per l’accreditamento del servizio con particolare cura alla predisposizione e alla verifica della relativa modulistica;
(5) garantire il raccordo con il coordinatore pedagogico del Distretto Socio-sanitario.
Il coordinatore pedagogico predispone il programma annuale delle attività didattiche, suddivise e differenziate per ciascuna sezione, da sottoporre all’approvazione del Comitato di Controllo di ciascun Comune entro il mese di ottobre di ciascun anno. Successivamente all’approvazione, il coordinatore presenterà il dettaglio del programma all’assemblea dei genitori del nido, normalmente entro la metà del mese di novembre quando sono pressoché ultimati tutti gli inserimenti dei bambini.
Il calendario degli inserimenti è predisposto, ad avvenuta approvazione della graduatoria da parte del Comitato di Controllo dei Comuni, dallo stesso coordinatore pedagogico entro il 30 giugno di ciascun anno ed entro il 10 luglio successivo ne deve essere data comunicazione a tutte le famiglie interessate e al committente.
La programmazione didattica deve in particolare prevedere:
(A) La differenziazione delle attività per ciascuna sezione di utenti
(B) L’organizzazione del momento di “accoglienza al nido”
(C) La descrizione sintetica della giornata “tipo” con l’indicazione dei diversi momenti di rito
(D) Una articolazione delle attività sufficiente ad interessare tutte le aree di crescita e di sviluppo del bambino, con particolare riferimento all’incentivazione delle capacità prelogiche, spazio-temporali e psicomotorie. Ciascuna attività deve chiaramente indicare l’obiettivo didattico che intende perseguire
(E) L’indicazione del materiale, ludico e non, di cui è previsto l’utilizzo e con quali motivazioni
(F) Attività che contemplino il coinvolgimento dei familiari dei bambini all’interno dell’asilo nido
(G) L’indicazione delle giornate che il coordinatore riserva ai colloqui individuali con i genitori (colloqui di primo inserimento e verifiche almeno trimestrali)
(H) Giornate di apertura al territorio
(I) Interscambio con le scuole dell’infanzia per i bambini che cessano la frequenza del nido, al fine di garantire la continuità educativa nido-materna
Il coordinatore pedagogico deve, inoltre:
(I) programmare con il coordinatore pedagogico del DSS10 le attività di formazione in favore degli educatori dei nidi, obbligatorie e non, e ogni altra attività di interscambio tra gli asili del territorio distrettuale;
(II) presenziare la riunione mensile degli operatori del DSS10 costituenti il gruppo lavoro “Prima Infanzia”
(III) presenziare i Comitati di controllo istituiti su ciascuno dei quattro Comuni con propri specifici regolamenti comunali e le assemblee con i genitori del nido;
(IV) rapportarsi periodicamente con i rispettivi responsabili comunali dei servizi di asilo nido per l’attività almeno su base mensile di programmazione e revisione del servizio, coinvolgendo se del caso il personale educativo.
Articolo 5 Organizzazione e gestione del personale
Le prestazioni devono essere eseguite con personale abilitato e/o qualificato, in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate.
Il personale educativo deve essere inquadrato almeno in categoria D1, mentre il personale addetto ai servizi generali deve essere inquadrato almeno in categoria B1.
Il Concessionario s’impegna a curare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, anche in funzione di eventuali nuovi standard introdotti nel corso del contratto da normative comunitarie, nazionali e regionali.
Il Committente è estraneo da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro con il personale del Concessionario.
Entro dieci giorni antecedenti il contratto, il Concessionario comunica a mezzo di nota scritta al Responsabile del procedimento i nominativi delle persone impiegate in ciascuna struttura, i relativi curricula vitae, con specificazione della qualifica professionale e delle mansioni a cui sono destinati.
All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, il Concessionario deve acquisire il casellario giudiziario del personale, compresi i tirocinanti, che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.
È onere del Concessionario verificare per tutta la durata del contratto oggetto del presente capitolato il permanere delle condizioni di svolgimento del servizio quali richieste dalla normativa indicata, e di provvedere all'immediata sostituzione del personale a carico del quale fossero sopravvenuti provvedimenti di condanna o sanzioni interdittive allo svolgimento delle attività a contatto con i minori.
L’organico non deve essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti leggi nazionali e regionali per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e, comunque, dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio.
Deve essere rispettato il rapporto educatore/bambini previsto dalla legge Regione Liguria n. 6/2009 e delle conseguenti direttive ed indirizzi in materia di standard strutturali ed organizzativi per le diverse sezioni di utenti
Deve essere garantito l’appoggio individualizzato in caso di presenza di bambini disabili. In caso di presenza contemporanea di due o più bambini con disabilità, il Comune competente per residenza potrà contribuire alla spesa del personale aggiuntivo nella misura e con le modalità che saranno di volta in volta concordate con il concessionario.
Tutti gli operatori rispondono all’organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.
Il personale è tenuto ad operare nel rispetto dell’etica professionale e del segreto professionale.
Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale è preposto, l’Amministrazione Comunale, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all’appaltatore, la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto al servizio per comprovati motivi.
I sostituti individuati in caso di assenze temporanee o permanenti dal servizio devono avere i titoli minimi e l’esperienza professionale richiesti.
Le sostituzioni devono essere disposte dal Concessionario non appena sia venuto a conoscenza della causa
di assenza dal servizio del personale normalmente impiegato e deve esserne data contestuale comunicazione al Direttore dell’esecuzione, unitamente alla specificazione del nominativo della persona impiegata con funzioni sostitutive, la qualifica professionale, la struttura di destinazione e il relativo curriculum vitae.
Il Concessionario si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni rese da ciascun operatore rispetto al servizio assegnato e a limitare il fenomeno del turn over.
Articolo 6 Qualificazione del personale
Il personale educativo del servizio asilo nido deve essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale della Liguria 9 aprile 2009, n. 6, e al punto 2.4. alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 222/2015, come di seguito specificati:
(1) titolo di studio conforme alla normativa sopracitata;
(2) esperienza professionale di durata minima annuale nei servizi di asilo nido, se in possesso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione;
(3) esperienza professionale di durata minima biennale, se in possesso di uno degli altri titoli di studio previsti dalla succitata normativa.
Il personale addetto ai servizi generali deve aver maturato un’esperienza almeno semestrale nei servizi socioeducativi per la prima infanzia.
Il Concessionario è tenuto a svolgere le necessarie attività di aggiornamento, di qualificazione e di supervisione del personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto, direttamente o tramite altri enti accreditati o professionisti di comprovata competenza ed esperienza per almeno un corso all’anno per operatore.
Della suddetta attività s’impegna ad informare e documentare preventivamente il Comune mediante produzione di dettagliato programma e a consuntivo mediante relazione annuale sull’andamento del servizio.
Il Concessionario si impegna, inoltre, a far partecipare il personale educativo ai corsi di formazione programmati dal Coordinatore pedagogico del DSS10 in collaborazione con il Gruppo Prima Infanzia dell’omonimo Distretto, per un minimo di 20 ore annuali, come da disposizioni legislative regionali.
La formazione deve tenersi al di fuori dell’orario dedicato ai singoli servizi ed è totalmente a carico del Concessionario.
Il Concessionario si impegna, infine, a far partecipare attivamente tutto il personale a studi e ricerche in cui venissero coinvolte le strutture di che trattasi. Detta partecipazione comprende oltre l’attività da svolgersi durante l’orario di apertura la formazione necessaria per la realizzazione delle stesse e l’elaborazione del materiale raccolto.
Articolo 7 Personale dei Comuni
Per l’esecuzione delle prestazioni presso l’asilo nido in Comune di Ronco Scrivia, esclusi i servizi aggiuntivi e migliorativi, il Concessionario è tenuto ad avvalersi del personale educativo dipendente dal Comune, nel rispetto della qualificazione professionale posseduta.
I dipendenti comunali attualmente dedicati al servizio sono elencati nella tabella seguente con identificativo, qualifica di inquadramento, età, anzianità di servizio:
IDENTIFICATIVO | INQUADRAMENTO CCNL | TEMPO DETE/IND | ANZIANITA’ DI SERVIZIO | CORSI SVOLTI |
Educatrice 1 | Categoria C fascia 3 | Indeterminato | 35 | 1) Addetto alla prevenzione e lotta antincendio rischio MEDIO (09/01/15) 2) Primo soccorso Gruppo B-C |
Educatrice 2 | Categoria C fascia 3 | Indeterminato | 35 | 1) Addetto alla prevenzione e lotta antincendio rischio MEDIO (09/01/15) |
Educatrice 3 | Categoria C fascia 3 | Indeterminato | 35 | 1) Addetto alla prevenzione e lotta antincendio rischio MEDIO (09/01/15) |
Il Concessionario è tenuto a rimborsare mensilmente al Comune il costo del personale distaccato e impiegato nel servizio asilo nido, anche in caso di assenza per malattia, ferie o altri istituti contrattualmente riconosciuti, escluso il mese di agosto, pena risoluzione contrattuale di cui all’articolo 13 dell’Accordo Quadro.
Il costo mensile è calcolato dividendo in undicesimi il costo aziendale annuale, comprensivo di tutte le voci retributive fisse e ricorrenti, risultante dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal Concessionario ai propri dipendenti inquadrati in ragione dei requisiti richiesti al precedente articolo.
Il costo derivante dall’operazione di cui sopra è rapportato alle ore annue mediamente lavorate dalle figure professionali interessate sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali rispetto a quelle lavorate sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal soggetto aggiudicatario, come risultanti dall’applicazione delle seguenti tabelle:
ORE TEORICHE LAVORABILI PERSONALE EDUCATORE | 1.730 |
ferie | 168 |
festività e festività soppresse | 84 |
agibilità sindacali | 12 |
malattia, gravidanza, infortuni | 288 |
diritto allo studio | 0 |
formazione professionale | 20 |
formazione, permessi, R.L.S. (D.Lgs. 81/2008) | 10 |
disponibilità | 120 |
altre tipologie di assenza | 0 |
ORE MEDIAMENTE LAVORATE | 1.028 |
Le ore di assenza sono detratte in egual misura alle ore teoriche lavorabili risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore, per ottenere la corrispondente quantità di ore mediamente lavorate da rapportarsi al valore indicato in tabella per ottenere il coefficiente di calcolo dell’importo mensile rimborsabile.
I dipendenti e i collaboratori del Concessionario integrano il personale comunale in funzione dell’organizzazione del servizio configurata e illustrata in sede di offerta. Ai fini della sicurezza il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o assenza temporanea del personale comunale il Concessionario è tenuto ad integrare l’organico con proprio personale in funzione dei fabbisogni e delle esigenze di servizio.
I dipendenti comunali mantengono il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria.
La gestione ordinaria del rapporto di lavoro (ferie, permessi, malattia, ecc.) e delle relazioni sindacali relativamente all’organizzazione del lavoro è demandata al Concessionario. Il potere disciplinare è esercitato dal Comune su segnalazione del Concessionario.
La gestione dei percorsi di carriera (progressioni di carriera verticali e orizzontali), della mobilità e del trattamento accessorio restano di competenza del Comune. Il Concessionario può prevedere l’erogazione a suo carico di emolumenti integrativi per i dipendenti comunali.
Articolo 8 Locali e attrezzature
Il servizio deve essere svolto negli immobili messi a disposizione dai Comuni, usufruendo degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni con cui sono forniti. I beni sono concessi in comodato d’uso per l’espletamento delle attività di cui al presente contratto.
Il concessionario ha l’obbligo di custodia dei locali e deve assicurarsi che al termine di ogni giornata gli stessi vengano chiusi onde evitare l’ingresso da parte di terzi non autorizzati.
La consegna e la presa in carico delle strutture e delle relative dotazioni è formalizzata entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del contratto mediante apposito verbale di ricognizione, redatto in contradditorio tra il Concessionario e il Comune proprietario, sottoscritto in duplice copia.
Il verbale costituisce prova dello stato degli immobili, delle relative pertinenze e dotazioni al momento della consegna.
Al termine del periodo contrattuale il Concessionario deve riconsegnare le strutture e le dotazioni in perfetta efficienza, fatto salvo il deterioramento dall’uso normale.
Anche per le operazioni di riconsegna deve essere redatto apposito verbale con l’inventario finale di tutte le attrezzature e gli arredi esistenti, indicando lo stato di conservazione e di funzionamento di arredi e attrezzature.
In caso di danni provocati da incuria o negligenza da parte del Concessionario, i Comuni possono rivalersi sulle garanzie prestate.
Il Concessionario non può apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali, agli impianti, alle attrezzature e alle dotazioni, se non previa autorizzazione del Comune proprietario.
I Comuni si riservano la facoltà di richiedere la rimozione o il ripristino nel caso di variazioni e/o modifiche non autorizzate. Le migliorie, ancorché autorizzate, sono acquisite in proprietà dei Comuni al termine del contratto.
Articolo 9 Utenze e somministrazioni
Sono a carico del Concessionario le utenze telefoniche e traffico dati anche se non volturate
Sono a carico dei Comuni le spese per la somministrazione di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento,
ovvero di gestione dell’impianto, di combustibile e di energia elettrica di alimentazione delle caldaie.
Articolo 10 Servizi manutentivi
Sono a carico del Concessionario gli interventi riparativi di manutenzione ordinaria dei locali e degli spazi esterni di pertinenza, di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(1) sostituzione lampadine con lampadine a basso consumo e/o led, con esclusione dei corpi illuminanti;
(2) funzionamento rubinetti e scarichi WC;
(3) riparazione o sostituzione maniglie;
(4) copertura fessure o piccole buche nel pavimento dei locali interni o dell’area esterna in uso al nido, che possano costituire causa di inciampo;
(5) sfalcio erba e cura area verde in uso al nido (esclusa potatura).
Il Concessionario è inoltre tenuto alla riparazione o alla sostituzione degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni inservibili.
Articolo 11 Servizi di pulizia e di igiene ambientale
Il Concessionario si obbliga a mettere in atto tutte le misure di pulizia e rispetto atte alla migliore conservazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature.
Il Concessionario si obbliga al rispetto della normativa vigente, in particolare del X.X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di pulizia, igienizzazione e sicurezza degli ambienti oggetto di concessione, degli arredi, del materiale ludico-didattico e delle attrezzature e alla fornitura dei relativi prodotti specifici.
Il Concessionario si obbliga, altresì, al rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza dei bambini provvedendo all’acquisto di prodotti e materiale didattico con certificazione di conformità all’età degli utenti.
Articolo 12 Oneri a carico dei Comuni
Restano a carico dei Comuni:
(a) gli interventi di riqualificazione e di adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria degli immobili;
(b) le spese di riscaldamento e la conduzione degli impianti termici, per la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica;
(c) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (caldaie e condizionatori, ascensori ed elevatori in genere, impianti elettrici ed idraulici, ecc.);
(d) l’acquisto di eventuali nuovi arredi e attrezzature;
(e) l’assicurazione degli immobili per i rischi di rovina di edificio e di responsabilità civile;
(f) le spese necessarie al controllo e manutenzione sui presidi antincendio.
I Comuni si impegnano a fornire su richiesta del Concessionario tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione dell’incarico.
Articolo 13 Oneri a carico del concessionario
Sono a carico del Concessionario:
(a) la fornitura del materiale didattico, di cancelleria e di facile consumo;
(b) la fornitura del materiale di pulizia per i locali;
(c) la fornitura del materiale di pulizia e igiene personale dei bambini, idoneo all’età e dermatologicamente testato;
(d) i costi di telefonia fissa e mobile;
(e) il costo dei pasti del personale in servizio all’ora del pranzo che dovrà essere rimborsato alla ditta di ristorazione;
(f) l’assicurazione per responsabilità civile (RCT/RCO) e la responsabilità professionale;
(g) i servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione all’interno dei locali adibiti al servizio con esclusione delle cucine, e nelle aree esterne;
(h) la manutenzione ordinaria di tipo riparativo dei locali, degli arredi e delle attrezzature e lo sfalcio dell’erba verde in uso all’asilo nido.
Articolo 14 Monitoraggio e controllo delle prestazioni
Il Concessionario deve assicurare la tenuta quotidiana della seguente documentazione, anche ai fini della sicurezza, attraverso appositi applicativi informatici, accessibile in qualsiasi momento dal Direttore dell’esecuzione:
(a) Registro presenze giornaliere dei bambini
(b) Registro presenze giornaliere degli operatori, da cui si rilevino le ore di servizio prestate.
Mensilmente deve essere allegato in copia alla fattura, un report riepilogativo di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali.
Articolo 15 Comitato di Controllo
Il Comitato di Controllo, previsto nei regolamenti comunali:
(a) verifica l’attività del Concessionario con particolare attenzione al rispetto degli standard qualitativi relativamente all’applicazione degli indirizzi pedagogici ed organizzativi, delle norme e dei regolamenti, al servizio di pulizia svolto segnalando all’Amministrazione comunale eventuali inadempienze per i conseguenti provvedimenti;
(b) recepisce e approva il progetto educativo-pedagogico annuale elaborato dal Concessionario;
(c) verifica il bilancio annuale del servizio in concessione;
(d) approva la graduatoria di cui all’articolo 2 del presente Capitolato
Gli esiti delle verifiche del Comitato di Controllo possono essere assunte dai rispettivi responsabili dei servizi per la verifica di conformità antecedente il pagamento della fattura e per l’eventuale imposizione delle penali.
Articolo 16 Continuità del servizio
Fatti salvi casi di forza maggiore, il Concessionario non può abbandonare o sospendere il servizio oggetto
della contratto senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento.
L’arbitrario abbandono o la sospensione del servizio integrano ipotesi di inadempimento valutabili da parte del concedente ai fini del recesso contrattuale e possono dare luogo alla surroga del Comune nei confronti del Concessionario per l’esecuzione d’ufficio.
In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il Concessionario s’impegna ad informare il Direttore dell’esecuzione con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione, rescissione, mancato accordo sulla revisione del contratto o altro, il Concessionario è tenuto ad assicurare l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali fino all’individuazione di un nuovo gestore.
Non costituiscono ipotesi di inadempimento contrattuale dell’appaltatore e non danno luogo alla risoluzione del contratto, i seguenti casi di interruzione del servizio:
• interruzione, per causa di forza maggiore, del servizio intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale e imprevedibile che le parti non possono evitare con l’esercizio della normale diligenza richiesta nell’esecuzione dei contratti;
• impossibilità di prestare il servizio dovuto a sciopero del personale.
Articolo 17 Clausola di salvaguardia
Il rapporto di lavoro relativo al personale in servizio presso il gestore uscente del servizio è regolato dalle disposizione del C.C.N.L delle cooperative sociali.
Costituisce condizione particolare di esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di soddisfare finalità sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, l’obbligo dell’Appaltatore di utilizzare, in via prioritaria, il personale a tempo indeterminato e determinato già in servizio presso la struttura, che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
A tal fine, l’Allegato 2 denominato “Personale in servizio” del Capitolato Speciale d’Oneri dettaglia il numero dei dipendenti alla data indicata sull’Allegato stesso, la qualifica e la durata del rapporto contrattuale”.
Articolo 18 Allegati
Sono allegati quali parte integrante e sostanziale del presente capitolato: Allegato 1 – “DUVRI”
Allegato 2 – “Personale in servizio”