SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NAVETTA TRAMITE BUS ELETTRICI TRA I TERMINAL T1, T2 E CARGO CITY PRESSO L'AEROPORTO DI MILANO MALPENSA
Spettabile……
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NAVETTA TRAMITE BUS ELETTRICI TRA I TERMINAL T1, T2 E CARGO CITY PRESSO L'AEROPORTO DI MILANO MALPENSA
PREMESSO
- che la Committente ha realizzato e gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa in base alla legge 18/4/62 n. 194 e alla convenzione 7/5/62 n. 191, come novata dalla convenzione S.E.A./ENAC del 4/09/01, che ha prorogato il regime privato del sistema aeroportuale di Milano fino al 4/05/2041;
- che in data 2 agosto 2019. la Committente ha indetto una procedura aperta, per l’affidamento del Servizio bus navetta collegamento Terminal 1, e 2 e l’Area Cargo City dell’aeroporto di Milano Malpensa, del quale è risultato affidatario l’Appaltatore;
- che il Numero Gara assegnato al presente appalto dall’A.N.A.C. – già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - è il n. 7503666;
- che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) assegnato al presente appalto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n 79929517D2.
- che l’Appaltatore ha provveduto al pagamento del contributo in favore della suddetta Autorità, nella misura di Euro 200,00 mentre la Committente vi provvederà, per l’importo di Euro 800,00, nei modi di legge;
- che l’Appaltatore dichiara di disporre della struttura, dei mezzi tecnici e finanziari e dell’esperienza necessari per l’esecuzione dell’appalto, secondo i termini e le modalità di cui al presente atto con particolare riferimento alla qualità del servizio medesimo;
- che l’Appaltatore è in possesso di ogni licenza e/o autorizzazione richiesta da leggi e regolamenti per l’esercizio dell’attività oggetto del presente contratto;
- che l'Appaltatore ha/non ha ritenuto opportuno effettuare, in corso di gara, il sopralluogo delle aree interessate dal servizio oggetto dell’appalto;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare le leggi, regolamenti, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività sugli aeroporti, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri e gli obblighi della Committente verso l'Amministrazione dello Stato per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale; che con il presente contratto d’appalto si intendono disciplinare le modalità di esecuzione del servizio;
- (eventuale) che l’Appaltatore si avvale, quale impresa ausiliaria ex art. 89 del
D. Lgs. 50/2016, per il requisito di cui al par. ......... del Bando di gara (cfr. “...........................”), della Società ..........................., con sede in ......................
(........................), la quale risulta formalmente impegnata nei confronti sia dell’Appaltatore che della Committente a mettere a disposizione per tutta la durata del presente Contratto –– le risorse necessarie all’Appaltatore stesso ai fini esecutivi;
- che l’Appaltatore riconosce ed accetta quale lingua ufficiale, di cui al presente atto, l’italiano e che, per effetto, tutti i documenti (quali, a titolo esemplificativo, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le specifiche tecniche, i disegni ed i manuali di istruzione, etc.) dovranno essere in detta lingua. Qualsiasi tipo di documentazione in lingua diversa da quella ufficiale, per essere considerata a tutti gli effetti ricevuta, dovrà essere accompagnata da fedele traduzione giurata;
- che le verifiche condotte dall’Ente Aggiudicatore con riferimento al possesso delle certificazioni in corso di validità richieste in gara hanno avuto esito positivo;
- che l’Appaltatore è in possesso di ogni licenza e/o autorizzazione richiesta da leggi e regolamenti del proprio Stato di appartenenza per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto che si impegna a mantenerne il possesso per tutta la durata dello stesso;
- che non sussistono condizioni ostative alla sottoscrizione del presente Contratto d’Appalto, previste dalla normativa in tema di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso (D. Lgs. 159/2011);
- che con il presente atto si intende disciplinare le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione come previsto dall’art. 32, c. 9, del D. Lgs. 50/2016;
- che eventuali richiami ad articoli del D. Lgs. 50/2016 si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta citati;
- che per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, all’art. 57, Legge n.218/1995 e alla Convenzione di Roma del 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
- che il presente contratto è a tutti gli effetti un atto di diritto privato disciplinato dalle norme del codice civile.
Art. 1) Oggetto
L’Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio di collegamento tra il Terminal 1, il Terminal 2 e la Cargo City dell’Aeroporto di Milano Malpensa, mediante autobus di tipo urbano/suburbano a trazione elettrica tipo BEV ( Battery Electric Vehicle) e con caratteristiche di emissioni classificabili come LZE (Local Zero Emission), infra anche indicato come servizio “Navetta T1/T2”
Il servizio dovrà essere erogato con le modalità di cui al successivo Art. 3, nonché alle Specifiche del servizio allegate al presente contratto di cui costituiscono parte integrante.
Nel servizio oggetto del presente contratto è da intendersi ricompresa l’esecuzione degli interventi di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria dei bus, così come indicato al paragrafo 9) delle Specifiche del Servizio da effettuarsi a cura dell’Appaltatore, presso la propria officina, al di fuori dell’orario di esercizio operativo concordato.
L'Appaltatore riconosce che il servizio affidatogli è elemento essenziale dell'immagine aeroportuale e s'impegna ad espletarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità che, pur se non specificati nel presente contratto e/o suoi allegati, si renderanno a tale fine concretamente necessari.
Si rinvia ai contenuti e alle prescrizioni delle Specifiche del Servizio, compreso quanto rileva ai fini del servizio svolto per il periodo transitorio con mezzi diesel e all’Offerta tecnica presentata in gara, documenti che formano parte integrante del presente contratto per tutto quanto non citato espressamente nel presente atto e a cui l’Appaltatore dovrà attenersi.
Art. 2) Area interessata dal servizio
Gli autobus dovranno circolare con continuità tra il Terminal 1, il Terminal 2 e la Cargo City dell’Aeroporto di Milano Malpensa, nell’area dettagliatamente individuata nella planimetria allegata al documento contrattuale “Specifiche del Servizio”.
Il percorso potrà subire parziali variazioni dovute a temporanee interruzioni o deviazioni, legate a lavori stradali o ad altre eventualità contingenti.
Art. 3) Modalità di erogazione del servizio
Il servizio dovrà essere svolto, in conformità alle prescrizioni di cui alle Specifiche del Servizio e relativi allegati, con le modalità e i programmi di servizio ivi indicati. L’Appaltatore dovrà fornire alla Committente il Piano di Esercizio, prima della stipula del contratto, di cui è parte integrante, che declina nel dettaglio la modalità operativa di svolgimento del servizio “Navetta T1/T2” in coerenza con le Specifiche e con l’Offerta Tecnica presentata in gara dall’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio; in caso di interruzione del servizio, dovuta a qualsiasi causa non imputabile alla Committente o dipendente da forza maggiore, lo stesso dovrà essere ripristinato entro un tempo massimo di 30 minuti.
Art. 4) Durata
Il servizio di collegamento tra il Terminal 1, il Terminal 2 e la Cargo City dell’Aeroporto di Milano Malpensa dovrà essere erogato per un periodo di 8 anni (96 mesi) a decorrere dal 01/01/2020.
In caso di risoluzione anticipata del presente contratto per qualsiasi motivo, l’Appaltatore sin d’ora si impegna comunque a garantire l’effettuazione del servizio fino al momento in cui la Committente ne farà richiesta.
Art. 5) Importo contrattuale – Corrispettivo
A fronte del servizio reso, la Committente corrisponderà all’Appaltatore, per gli 8 (otto) anni di vigenza contrattuale, l’importo di ………….. ( ), oltre IVA se
dovuta, di cui Euro per costi della sicurezza dovuti a interferenze e Euro
…………… per costi della sicurezza propri dell’Appaltatore, corrispondente a un canone mensile posticipato di € ……………. (………….. oltre IVA se dovuta, valorizzato in funzione del prezzo chilometrico unitario di € , moltiplicato
per il chilometraggio mensile (km ) del servizio con riferimento al punto 6)
“Programma di esercizio e frequenze” delle Specifiche del Servizio.
L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a far valere, in corso di esecuzione del contratto ,ogni pretesa di aggiornamento del prezzo unitario a Km, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6) “Variazioni” del presente atto.
Poiché l’Appaltatore ha avuto evidenza di tutti gli elementi atti alla valutazione delle spese e degli oneri inerenti alla perfetta esecuzione del servizio, oggetto del presente
atto, per l’ottenimento dei risultati richiesti, anche se non indicati o espressamente descritti nella documentazione contrattuale, non potrà, pertanto, pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione del servizio previste nel presente contratto.
Gli importi, formulati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e tenendo conto dei vincoli ed oneri connessi all’esecuzione dell’appalto, sono da ritenersi remunerativi e, pertanto, fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto.
Art. 6) Variazioni
1. La Committente si riserva la facoltà, e l'Appaltatore esplicitamente accetta, di apportare variazioni al servizio per un ammontare che superi anche il sesto quinto dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa rifiutare di eseguire le prestazioni richieste. Le variazioni potranno essere permanenti ovvero temporanee. Resta convenuto fra le Parti che variazioni, sia in aumento che in diminuzione, contenute nel limite minore o uguale di 1 Km di ciascuno dei percorsi previsti nelle "Specifiche del servizio" non influiranno sul corrispettivo contrattuale.
Variazioni temporanee maggiori o minori daranno luogo ad una eventuale rinegoziazione e l'importo verrà calcolato sulla base del prezzo unitario chilometrico di cui all'art. 5.
Le eventuali variazioni temporanee verranno conguagliate trimestralmente.
Laddove la variazione perduri per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, resta stabilito che la stessa, acquisisce natura di variazione permanente. Da ciò conseguirà un aggiornamento del canone mensile, in aumento o in diminuzione, senza alcuna franchigia, che verrà attualizzato in base al nuovo chilometraggio effettivo del percorso, valorizzato sempre in base al prezzo chilometrico unitario di cui all’art. 5, fintantoché l’ammontare della variazione rimanga nell’ambito del sesto dell’importo contrattuale. In caso di superamento le Parti potranno rinegoziare il canone mensile.
2. Resta convenuto che la stipula del presente contratto non limita il diritto della Committente di richiedere a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del contratto medesimo, ovvero di provvedervi direttamente, e ciò senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere né pretendere alcun compenso o risarcimento.
Art. 7) Pagamenti – Cessioni di credito
Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. - Aeroporto Milano Linate - 20090 SEGRATE
(MI) - Codice fiscale/partita IVA 00826040156. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) gestito dall'Agenzia delle Entrate. Si informa che SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. ha registrato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, non è necessario comunicare il nostro Codice Destinatario e/o PEC.
Le fatture dovranno riportare il numero dell'Ordine di Acquisto e dell’Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, secondo le specifiche indicate nell’allegato. Per gli operatori non residenti o stabiliti in Italia e per gli operatori residenti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica rimarrà attivo per l’invio delle fatture in pdf l’indirizzo mail “Xxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx”. Le fatture dovranno riportare il numero dell’Ordine di Acquisto e dell’Entrata Merci.
Il pagamento degli importi dovuti avverrà a 60 giorni data fattura, fine mese. I pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta tramite bonifico bancario.
La Committente procederà direttamente all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per verificare la regolarità contributiva dell'Appaltatore, prima di procedere alla liquidazione delle fatture. Nell’ipotesi in cui il D.U.R.C. risultasse non regolare, la Committente attiverà l’intervento sostitutivo
trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi. Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia dipendenti è tenuto alla compilazione dell’Allegata dichiarazione, impegnandosi all’aggiornamento in caso di variazione di questo stato. Agli importi dovuti sarà applicata la ritenuta dello 0,5% così come disposto dall’art. 30, c. 5 bis D.Lgs. 50/2016
Le ritenute progressivamente trattenute verranno svincolate in occasione dell’ultimo pagamento, previa acquisizione del DURC.
E’ vietata qualunque cessione del contratto nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito.
E’ vietato qualunque mandato all’incasso non riconosciuto ed autorizzato dalla Committente.
E’ vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le Parti.
Art. 8) Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della L. 136/2010, i il Codice Identificativo Gara relativo alla prestazione dedotta in contratto è il seguente: C.I.G 79929517D2.
L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la realizzazione della prestazione contrattuale.
In particolare, si impegna:
1) ) ad effettuare, esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una banca, tutti i movimenti finanziari inerenti la prestazione contrattuale, riportando il C.I.G. di riferimento, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Committente entro e non oltre 7 giorni dalla loro accensione, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
2) a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato PDF o TIFF, senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
3) ad inserire nei contratti di subappalto, come definiti dall’art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/16 e nei subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non in esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta dell’atto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, gli stessi dovranno essere vincolati a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con le modalità di cui al precedente punto 1), entro e non oltre 7 giorni dalla loro accensione unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad opere su di essi;
4) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui al precedente punto 3, al fine di consentire a quest’ultima le prescritte verifiche.
Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera raccomandata A/R, nell’eventualità di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.
Art. 9) Caratteristiche autobus
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l’utilizzo di bus aventi le caratteristiche indicate nel documento “Specifiche del Servizio”, come eventualmente integrato da quanto indicato dall’Offerta Tecnica formulata dall’Appaltatore, pure allegata al presente contratto e di cui costituisce parte integrante.
Gli automezzi da adibire al servizio non devono essere stati acquistati con finanziamenti pubblici.
Art. 10) Parcheggi
L'Appaltatore prende atto che l’utilizzo dei parcheggi ubicati all’interno del sedime da parte del proprio staff è a titolo oneroso e che lo stesso è tenuto a sottoscrivere un regolare contratto per l’uso delle strutture indicate e a comunicare tempestivamente i nominativi dei propri dipendenti/collaboratori. Per ulteriori informazioni e dettagli contattare Ufficio commerciale parcheggi – email: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - Tel. 0000000000.
Art. 11) Contestazioni
La Committente farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati; comunicherà altresì eventuali prescrizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi che la Committente indicherà.
Egli è, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni della Committente entro 15 giorni dalla ricezione. Il mancato riscontro comporterà l’automatica applicazione della penale stabilita per l’inadempimento contestato.
Saranno comunque applicabili le norme relative alle penali nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Art. 12) Penali
In caso di comprovate inosservanze degli obblighi previsti nel presente contratto, la Committente potrà, previa contestazione scritta e verifica in contraddittorio, applicare le penali di seguito descritte. In tali casi la Committente si riserva comunque di agire per il risarcimento degli eventuali danni ulteriori.
a) Euro 300,00 per ogni corsa mancata;
b) Euro 100,00 per ritardi sino a 10 minuti per ogni corsa e Euro 200,00 per ritardi sino a 10 minuti per ogni corsa a partire dalla terza infrazione in un mese;
c) Euro 200,00 per ritardi superiori a 10 minuti per ogni corsa;
d) Euro 100,00 per ogni situazione di pulizia o di igiene non conforme e Euro 100,00 per ogni situazione di igiene o di pulizia non conforme a partire dalla terza infrazione in un mese;
e) per ogni mancata sostituzione di ciascun mezzo rilevata a fronte di disservizio causato da guasto:
- e.1) Euro 400,00 dopo le 6 ore ma entro le 12 ore;
- e.2) Euro 700,00 dopo le 12 ore ma entro le 24 ore;
f) Euro 1.000,00 per ogni giorno di non presenza di ciascun mezzo inferiore alle 3 unità previste dalle Specifiche del servizio;
g) Euro 200,00 per ogni corsa svolta con mezzi non conformi;
h) Euro 400,00 per ogni corsa svolta con mezzi non conformi a partire dalla terza infrazione in un mese;
i) Euro 100,00 per ogni giorno di mancata predisposizione e invio del report nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo 11) delle Specifiche;
l) - Euro 1.000,00 per ogni inosservanza rilevata in relazione alle procedure del Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia (S.G.A.E.).
L'Appaltatore dovrà, inoltre, risarcire alla Committente qualsiasi onere sostenuto in conseguenza della violazione di tale Sistema, comprese eventuali sanzioni pecuniarie in tal senso comminate alla Committente dalle Autorità competenti.
m) - Euro 500,00 per ogni violazione, contestata con richiamo scritto, comportante rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e/o del personale della Committente e/o terzi.
Le penali sopra indicate potranno essere cumulate e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.
L'ammontare delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Superato tale importo, la Committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 13) Rappresentante dell’Appaltatore - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
L’Appaltatore sarà rappresentato ad ogni effetto nei suoi rapporti con la Committente da XXXXXXXXX che dovrà parlare italiano e che, previa approvazione della Committente, sarà investito di ogni potere per impegnare l’Appaltatore stesso ed al quale faranno capo, per quanto di sua competenza, anche le responsabilità previste per l’Appaltatore.
Detto Rappresentante sarà responsabile dell’organizzazione del servizio e rappresenterà l’Appaltatore nei confronti della Committente per tutti gli aspetti e problemi di carattere contrattuale e gestionale.
E’ facoltà della Committente chiedere la motivata sostituzione del Rappresentante o di qualunque addetto al servizio in caso di constatata negligenza o indisciplina. L’Appaltatore dovrà prontamente aderire a tali richieste.
Il Rappresentante sarà in particolare responsabile:
- della qualità del servizio reso;
- della programmazione e gestione delle risorse destinate all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio;
- della supervisione del servizio, garantendo la reperibilità on-call ad ogni evenienza h.24 sette giorni su sette come previsto nelle Specifiche del Servizio.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 sarà il sig. XXXXXXXXX.
Il nominativo del medico competente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 è la XXXXXXX.
Art. 14) Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione - Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione è ……………………….
La Committente ha individuato, quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto il sig , La cui competerà il controllo della corretta esecuzione del
contratto stesso.
In particolare, con riferimento all'art. 6 - Variazioni - sarà compito del Direttore di esecuzione del contratto formalizzare la richiesta di variazioni, precisando se trattasi di variazioni in aumento o in diminuzione, temporanee o permanenti.
Organo referente del servizio per conto della Committente sarà la Direzione Operations.
La Committente effettuerà azioni di verifica e di controllo del servizio secondo le modalità che riterrà più opportune.
In particolare, la funzione Qualità della Committente, potrà richiedere all’autista del mezzo, informazioni ed elementi riguardanti l’attività in oggetto del contratto e richiedere di siglare per accettazione eventuali rilevazioni effettuate (orari, livelli di pulizia degli automezzi, ecc.).
Verifica della percezione da parte della clientela del servizio svolto, delle condizioni di pulizia e di confort potranno essere oggetto di specifiche campagne di rilevazione.
Art. 15) Oneri dell’Appaltatore
Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi che, in quanto valutati, non daranno luogo ad alcun incremento dell'importo contrattuale:
- la conoscenza delle condizioni ambientali, sopportando gli eventuali oneri conseguenti alla sopravvenienza di elementi non valutati in fase di offerta;
- il rispetto delle disposizioni particolari che regolano le attività nell'Aeroporto di Malpensa;
- gli oneri economici relativi ai tesserini di accesso rilasciati dalla Committente. Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di risoluzione o estinzione anticipata, per qualsiasi motivo dello stesso, l’Appaltatore dovrà immediatamente restituire i tesserini alla Committente;
- L’assenso della Committente all’accesso non comporta assunzione di responsabilità da parte della stessa in merito all’attività lavorativa e, più in generale, alle azioni svolte da personale/mezzi che hanno avuto accesso al sedime, restando unico responsabile l’Appaltatore per gli eventi che si dovessero verificare.
- I permessi, per qualsiasi motivo non utilizzati e/o scaduti, dovranno essere tempestivamente restituiti.
- L’Appaltatore si impegna a sostituire immediatamente quelle persone che non dovessero ottenere dall’Amministrazione Statale il benestare d’accesso.
- Il mancato ottenimento dei permessi non potrà essere motivo di giustificazione di ritardi o omissioni da parte dell’Appaltatore;
- gli oneri conseguenti alle restrizioni e/o difficoltà di varia natura che possono risultare dalla contemporanea attività di altre ditte nelle stesse aree di lavoro;
- l'obbligo di accedere dai varchi autorizzati e di rispettare le strade che dovranno percorrere personale e mezzi per raggiungere le aree di lavoro;
- la comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni eventuale infortunio occorso durante l'esecuzione del presente contratto;
- il ripristino dei danneggiamenti provocati, durante l'esecuzione del servizio, ai manufatti esistenti;
- la consegna al Direttore dell'esecuzione del contratto della Dichiarazione del datore di lavoro in merito al rispetto della normativa per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;
- l'applicazione, nei confronti dei lavoratori adibiti alle attività in oggetto, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale vigente e dagli accordi integrativi del medesimo;
- l'osservanza scrupolosa di tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso i propri dipendenti e terzi in genere, per qualsiasi infortunio si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività in ogni caso di inosservanza della suddetta normativa. Pertanto, l'Appaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e condizioni atte ad evitare infortuni, secondo la normativa vigente.
- La Committente resterà esente da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo esclusivamente all'Appaltatore;
- l'obbligo di fornire adeguata formazione/informazione dei rischi di esposizione al rumore nonché di quelli specifici cui sono esposti in relazione all'esecuzione dell'attività in oggetto;
- sostenere le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio personale;
- con riferimento al S.G.A.E., l'obbligo di fornire adeguata formazione/informazione al personale adibito all'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, in particolare per gli aspetti ambientali ed energetici connessi ai suoi adempimenti;
- gli oneri amministrativi ed economici relativi alla movimentazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti (quale produttore/detentore degli stessi), fornendo alla Committente la documentazione di avvenuto smaltimento (copia della “quarta copia” del formulario di identificazione prescritto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/06);
- l'obbligo di fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto la scheda di sicurezza e i successivi aggiornamenti dei preparati pericolosi che dovessero essere utilizzati nell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto;
- munire il proprio personale di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. Relativamente al personale di subappaltatori la tessera di riconoscimento dovrà recare anche la data di autorizzazione al subappalto. In caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, oltre alle proprie generalità dovrà contenere anche l'indicazione della committente;
- curare che il proprio personale indossi detta tessera di riconoscimento in chiara evidenza;
- segnalare qualsiasi sanzione interdittiva subita che comporti la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14.1, D.Lgs. 81/08;
- qualsiasi altro onere, anche se non espressamente citato, comunque necessario per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte.
Art. 16) Oneri della Committente
Sono a carico della Committente i seguenti oneri:
- il rilascio, con oneri a carico dell’Appaltatore, dei permessi di accesso agli spazi aeroportuali;
- consentire, previo preavviso, al personale dell’Appaltatore o di altra ditta da esso incaricata, munito di documento di riconoscimento, il pronto accesso alle zone dove devono essere eseguiti eventuali interventi di manutenzione dei mezzi, controlli e verifiche connessi allo svolgimento del servizio;
- la messa a disposizione, previo accordo con la Committente, 24h/24h di aree di sosta, non custodite, per gli automezzi;
- la disponibilità della fornitura elettrica fino al punto prestabilito di collegamento con le colonnine di ricarica secondo le caratteristiche e indicazioni dell’Appaltatore in particolare per quanto concerne la tensione e relativa potenza elettrica necessaria;
- l’esecuzione delle eventuali opere di consolidamento del terreno su cui appoggiare e fissare le stazioni di ricarica;
- la fornitura, per tutto il periodo di noleggio, della materia prima (energia elettrica) necessaria alla ricarica delle batterie di trazione nonché, in condizioni di lunga sosta del veicolo o durante la notte, dell’energia esterna necessaria, prelevata tramite sistemi plug-in, per garantire il pre- condizionamento/riscaldamento dei mezzi prima dell'utilizzo, senza oneri per l’Appaltatore che ne dovrà debitamente tenere in considerazione all’atto della formulazione della propria offerta economica;
- l’assistenza tecnica necessaria durante l’installazione dei manufatti e la prima messa in esercizio, nonché durante le attività periodiche di manutenzione e controlli;
- l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche o altro per l’installazione anche temporanea dei manufatti.
Art. 17) Personale da impiegare nel servizio
Il servizio dovrà essere prestato da personale alle dipendenze dell'Appaltatore ovvero dal socio, in caso di società cooperativa. In entrambi i casi l'operatore dovrà essere regolarmente iscritto nel libro paga dell'impresa. Sono ammesse le figure contrattuali previste dal D.Lgs. 276/2003.
Gli autisti adibiti al servizio dovranno essere in possesso di Patente di guida D – CQC e possedere almeno tre anni di anzianità professionale acquisita nello svolgimento di
servizi pubblici di linea o privati opportunamente documentati da verifica stato di servizio.
I conducenti degli autoveicoli, nell’espletamento del servizio dovranno comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. Fatto salvo quanto indicato al par. 7 del documento “Specifiche del Servizio” allegato, in particolare, essi hanno l’obbligo di:
a) conservare costantemente nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività dell’esercizio;
b) curare che il cronotachigrafo ed ogni altro strumento di bordo funzioni regolarmente;
c) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno dell’autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall’utente, consegnare l’oggetto stesso agli Enti di Stato competenti, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.
L'Appaltatore è tenuto ad allontanare tutte quelle persone che, a giudizio della Committente, risultassero non gradite per il loro comportamento e/o per la trasgressione delle disposizioni vigenti, nonché sostituire coloro che non dovessero ottenere dagli Enti statali di controllo il benestare per l'accesso alla zona aeroportuale o ai quali detto benestare venisse revocato.
L'Appaltatore si impegna, per l'intero periodo di vigenza del presente contratto, in caso di ricorso ad assunzione di personale, a rispettare gli accordi nazionali, regionali e provinciali di categoria.
Art. 18) Rispetto della normativa
L'Appaltatore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati, ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell'attività, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Inoltre, applicherà a favore dei soggetti occupati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale per categorie di lavoro del settore vigenti nei tempi in cui si svolge il servizio, e continuerà ad applicare i suddetti contratti anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
L'Appaltatore si obbliga ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali ed eventuali integrazioni a livello locale relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in detti contratti previsti.
Per l'orario di lavoro, i turni ed il riposo settimanale festivo dovranno essere osservati gli accordi intervenuti o che interverranno tra le competenti Autorità ed Organizzazioni e le disposizioni di legge vigenti o che saranno emanate nel corso di esecuzione del contratto.
In nessun caso la Committente sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore che rimane, comunque, unico responsabile.
L’Appaltatore dovrà fornire apposita dichiarazione attestante che i propri dipendenti abbiano ricevuto un’adeguata informazione per la prevenzione e protezione dai rischi specifici riportati nel documento "Mappatura dei Pericoli per Aree Omogenee", predisposto dalla Committente.
Art. 19) Controlli della Committente
E' facoltà della Committente effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Appaltatore alle specifiche del presente contratto.
I controlli verranno affidati al personale incaricato dalla Committente in qualsiasi momento, senza preavviso.
Dei controlli verrà informato il Responsabile del servizio il quale avrà la facoltà di presenziarvi.
Il personale preposto al controllo potrà a tal fine anche avvalersi di strumenti quali videocamere, macchine fotografiche, ecc..
Inoltre, il servizio oggetto del presente contratto, potrà essere soggetto a verifica attraverso l'effettuazione di indagini, da parte di soggetti terzi, con interviste rivolte all'utenza (passeggeri), per la rilevazione del loro grado di soddisfazione sul servizio (Customer Satisfaction). Quest’ultimo corrisponde alla percentuale di coloro che, sul totale degli intervistati, si sono dichiarati molto soddisfatti o soddisfatti.
Art. 20) Polizze assicurative
20.1 L’Appaltatore si dichiara responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni a persone o cose che dall’esercizio della propria attività in esecuzione del presente Contratto possano derivare a SEA e/o a qualunque terzo.
20.2 L’Appaltatore, prima della stipula del presente Contratto dovrà dimostrare, inviandone copia conforme all’originale a SEA, di aver stipulato, con primaria compagnia di assicurazioni avente rating minimo B+ AmBest, o in alternativa A- Standard&Poors, o in alternativa A- Fitch, o in alternativa A3 Moody’s, le seguenti polizze, regolate dalle norme di diritto italiano:
- “Responsabilità civile verso terzi” con massimale non inferiore a € 10.000.000 ed estensione per danni da interruzione attività;
- “R.C.A.” con massimale non inferiore a € 50.000.000 per ogni singolo veicolo;
- “R.C.O.” con massimale non inferiore a € 3.000.000 per sinistro ed € 1.500.000 per persona.
20.3 SEA si riserva la possibilità di richiedere un incremento dei massimali delle coperture, fornendo all’Appaltatore motivazione a tale richiesta. Nelle polizze dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti di assicurazione, senza il preventivo consenso di SEA. L’inadempimento a tali obblighi costituirà causa di risoluzione del presente Contratto.
20.4 La stipula delle suddette polizze, che dovranno essere mantenute in vigore per l’intero periodo di vigenza del contratto, non esonera l’Appaltatore dalle proprie responsabilità e, pertanto, ove il valore da risarcire per danni arrecati dall’Appaltatore a persone o cose ecceda i massimali, ovvero i danni siano conseguenza di rischi non coperti e direttamente riconducibili all’attività svolta dall’Appaltatore, l’onere relativo sarà a totale carico dell’Appaltatore che terrà indenne SEA da eventuali richieste di terzi.
Art. 21) Codice di condotta
Nell’intento di perseguire ed ottemperare al meglio ai principi che animano ogni iniziativa ed attività che svolge, la Committente agisce nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Condotta adottato dalla stessa (di seguito il “Codice di Condotta”) e pubblicato sul sito della Committente al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx, che si considerano anch'esse parte integrante del presente contratto. Resta inteso, a tal proposito, che all’interno di detto Codice di Condotta, si intendono implicitamente ricompresi tutti i principi sanciti dalla normativa antimafia (di cui al D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011), che la Committente fa propri nell’ottica di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.
La Committente si impegna, pertanto, a collaborare solo ed esclusivamente con soggetti che risultino conformi ai requisiti di cui alla predetta normativa antimafia. A questo fine, ai sensi e per gli effetti del presente Accordo - (i) salvo che l’Appaltatore non sia già parte degli appositi elenchi istituiti presso ogni Prefettura dove sono listati
i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (di seguito le “White List”, di cui all’art. 1, commi da 52 a 57, del D.lgs. 190/2012), ove applicabile; ovvero (ii) salvo che l’Appaltatore non risulti iscritto nella “Banca Dati Antimafia Nazionale” istituita presso il Ministero dell’Interno e che consente la consultazione diretta verificando in tempo reale la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto o di tentativo di infiltrazione mafiosa – il medesimo Appaltatore dovrà agire in conformità con le disposizioni di cui alla normativa antimafia.
L’Appaltatore dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto, di non aver corri-sposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’atto stesso. Resta in ogni caso inteso tra le Parti che, qualora la Committente apprenda attraverso qualsiasi canale che l’Appaltatore agisca in difformità rispetto ai principi stabiliti dal Codice di Condotta, e pertanto non risulti in regola con quanto disposto ai sensi della normativa antimafia, la Committente considererà tali circostanze quali gravi inadempimenti e, pertanto, avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato e senza il riconoscimento di alcun risarcimento nei confronti dell’Appaltatore
Art. 22) Rispetto normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di rispettare la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, il disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il “Decreto”).
La Committente dichiara e dà atto (i) di aver adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito il “Modello 231”); (ii) di aver nominato un organismo di vigilanza (di seguito l’”OdV”) deputato a controllare l’osservanza ed effettiva attuazione del Modello 231 da parte di tutti i soggetti destinatari, nonché (iii) di avere efficacemente attuato procedure aziendali, protocolli, comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti nel Modello 231 ed in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel suddetto Decreto.
L’Appaltatore prende atto dell'adozione da parte della Committente del Modello 231, che sarà consultabile dal medesimo sul sito della Committente al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx, impegnandosi sin da ora a rispettarlo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché alle procedure aziendali e ai protocolli attuati dalla medesima
Committente.
A tal fine l’Appaltatore si impegna a:
(i) segnalare direttamente all’OdV eventuali violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate dalla Committente per la sua attuazione di cui viene a conoscenza;
(ii) ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti dalla Committente e/o da parte dell’OdV.
In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore degli obblighi sopra previsti così come l’adozione da parte del medesimo di comportamenti difformi a quanto stabilito nel Modello 231, la Committente avrà diritto di risolvere l’Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., oltre al risarcimento dei danni, mediante lettera raccomandata A/R contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza.
L’esercizio di tale diritto avverrà a danno dell’Appaltatore addebitando a quest’ultimo tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, e sempre ferma restando a carico del medesimo Appaltatore la responsabilità per qualsiasi evento
pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della suddetta inosservanza, nonché l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la Committente per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.
Art. 23) Cauzione
L'Appaltatore ha costituito e presentato alla Committente una garanzia per la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal medesimo, da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, a ciò autorizzati, pari al 5% dell'importo contrattuale riferito alla durata di 8 anni di cui all’art. 5) “Importo del contratto – Corrispettivo”, operante fino al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del contratto e redatta secondo lo schema fornito dalla Committente.
Detta garanzia è escutibile a prima richiesta nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Appaltatore medesimo. Inoltre, il garante espressamente rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945 e 1957 c.c..
La Committente potrà valersi della cauzione e provvedere allo svincolo totale o parziale a suo favore per il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale, salvo esperimento di ulteriori azioni ove la cauzione risultasse insufficiente.
Se, in corso di adempimento, la cauzione si trovasse diminuita per l'utilizzo della medesima, l'Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione dovrà essere ricostituita nella primitiva misura con pari somma defalcata dagli importi ancora dovuti all'Appaltatore.
Inoltre, qualora in corso di contratto, l'importo iniziale contrattuale risultasse incrementato, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la fideiussione per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, calcolati applicando la percentuale del 5% al valore incrementale della prestazione dedotta in contratto. In caso di mancata reintegrazione dovrà essere ricostituita nella primitiva misura con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti all’ Appaltatore. Al termine del contratto la Committente procederà allo svincolo della cauzione.
Art. 24) Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16. l’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito solo se preventivamente autorizzato dalla Committente. La quota dell’appalto oggetto di subappalto non potrà, comunque, essere superiore al 30% del valore del contratto. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Appaltatore dovrà attivarsi presso la Committente che fornirà tutte le indicazioni inerenti la documentazione da produrre in allegato alla richiesta.
Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non potrà in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del contratto e, per tale motivo, l'Appaltatore nulla avrà a pretendere dalla Committente. L'Appaltatore rimarrà nei confronti della Committente l'unico responsabile del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori e terzi fornitori in genere.
I subappaltatori dovranno altresì mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione.
La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 105, c. 18, D.Lgs. 50/16.
Di regola, la Committente non corrisponderà direttamente i pagamenti al
Subappaltatore o cottimista, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 105, comma 13 . l’Appaltatore si obbliga a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore stesso ai Subappaltatori. In difetto di ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento.
In conformità all’art. 105, c. 9, D.Lgs. 50/16, la Committente acquisirà il D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale, se previsto. Nell’ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, c. 10, D.Lgs. 50/16.
L’Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto.
La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di violazione dell’obbligo di consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto o di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i subcontratti stipulati, con il nome dei subcontraenti, l'importo dei contratti, l'oggetto dei servizi o forniture affidati.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Committente, della corretta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Art. 25) Responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione a regola d’arte del servizio oggetto del presente atto e dell’assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dal contratto medesimo.
L’Appaltatore, è inoltre, responsabile per i danni che potessero derivare a persone e/o cose della Committente e/o di terzi in conseguenza diretta od indiretta dell’esecuzione del servizio o provocati dalla sua attrezzatura o derivati dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, dei propri dipendenti, rifondendo la Committente delle spese eventualmente sopportate per tali cause. Parimenti, l’Appaltatore assumerà a proprio carico le conseguenze delle eventuali infrazioni dei suoi dipendenti alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore sull’ aeroporto.
Art. 26) Risoluzione
In caso di inadempimento, la Committente si riserva di chiedere la risoluzione del presente contratto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera raccomandata A/R, nell’eventualità di:
- gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza contrattuale;
- contestazioni comportanti l’applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- nelle ipotesi previste all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16;
- violazioni delle prescrizioni del Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia (S.G.A.E.);
- sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi;
- violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità dei lavoratori e/o del personale della Committente e/o terzi;
- violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze;
- violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001;
- violazioni ripetute e gravi delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08;
- sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14.1, D.Lgs. 81/08;
- inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa.
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. Previo controllo, la Committente provvederà al pagamento dell’attività regolarmente eseguita, valutandola percentualmente rispetto al corrispettivo stabilito nel presente contratto.
Il presente contratto si intenderà risolto in caso di risoluzione della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.
Art. 27) Modificazioni assetti proprietari - Cessazione attività
Ferma restando l'incedibilità del presente contratto, si precisa che:
1. le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione/affitto di azienda/ramo d'azienda nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore, non hanno effetto nei confronti della Committente finché non siano state alla stessa comunicate al fine della verifica del possesso da parte del cessionario ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di affidamento.
Nei sessanta giorni successivi la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi del medesimo qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra. Decorsi i sessanta giorni senza opposizioni da parte del Committente, il subentro all'Appaltatore produrrà i suoi effetti;
2. in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro dell'Appaltatore sarà comunque subordinato alle verifiche di cui al precedente punto 1;
0.xx fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare alla Committente le variazioni che dovessero intervenire nei propri organismi tecnico/amministrativi;
0.xx caso di cessazione dell'attività costituente l'oggetto sociale dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto automaticamente.
In tutti i casi sopra elencati, è fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni che le dovessero derivare.
Art. 28) Recesso
La Committente si riserva il diritto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora decida, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione, di rinunciare al servizio oggetto del presente contratto.
Tale decisione non produrrà a favore dell’Appaltatore alcun diritto al risarcimento dei danni, ma solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
Art. 29) Normativa antimafia
La validità del presente contratto è subordinata all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa (D. Lgs 159/11 e s.m.i.).
La sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, sarà causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo.
Art. 30) Liquidazione - Fallimento - Procedure concorsuali
In caso di liquidazione dell'Appaltatore, il presente contratto potrà essere risolto, salvo il diritto di S.E.A. di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero derivare.
In caso di sottoposizione dell'Appaltatore a fallimento o concordato con continuità aziendale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 110, c. 3 e 4 del D.Lgs. 50/16.
Art. 31) Sistema di Gestione Ambientale e dell’Energia (S.G.A.E.)
Il Sistema di Gestione Ambientale e dell’Energia (di seguito anche SGAE) è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale e dell’efficienza energetica, secondo la normativa vigente. L’Appaltatore è pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle procedure del SGAE. connesse con le attività oggetto del Contratto, pubblicate al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/x0x/xxxxxxxxx e costituenti parte integrante del presente contratto.
L’Appaltatore ha l'obbligo di fornire adeguata formazione/informazione al personale adibito all'esecuzione dell'attività oggetto del Contratto in particolare per gli aspetti ambientali ed energetici connessi ai suoi adempimenti.
L’inosservanza di quanto previsto dal SGAE. rappresenta giustificato motivo di risoluzione del Contratto da parte della Committente, che si riserva in tal caso di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni (anche di immagine).
Art. 32) Privacy
Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) nonché dal D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs 51/2018 e D.lgs 101/2018 e ss. mm. (“Codice Privacy” e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”). Le Parti dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dei loro rapporti saranno trattati al fine di dare esecuzione al presente atto e di adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile e amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente atto. Ciascuna parte del presente accordo prende atto della circostanza per cui tali rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente atto, e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati, il tutto nel pieno rispetto della Normativa Privacy. In particolare, ciascuna parte del presente atto autorizza espressamente l’inserimento dei dati propri e del proprio personale nelle banche dati dell’altra parte, consentendo all’altra parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite al presente atto: (a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; (b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli
obblighi contrattuali, nonché dei relativi aspetti informativi (c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; (d) gestione del contenzioso; (e) finalità di statistiche e rilevazioni sui rispettivi standard aziendali; (f) servizi di controllo interno.
I dati verranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, e nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy. Le parti del presente accordo si danno reciprocamente atto che i dati verranno trattati nell’ambito dello Spazio Economico Europeo. Qualora una delle parti del presente atto intenda trasferire i dati trattati in relazione al presente atto in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, la stessa ne darà pronta comunicazione all’altra parte.
A ciascuna parte del presente atto e al proprio personale coinvolto nell’esecuzione dello stesso sono garantiti i diritti espressamente riconosciuti dalla Normativa Privacy, in particolare ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e quello di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.
Le parti del presente atto si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Normativa Privacy per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione del presente atto contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento dello stesso agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuna per quanto attiene il proprio ambito di competenza. Le parti si impegnano affinché tutto il proprio personale dipendente e/o collaboratori coinvolti nello svolgimento del presente accordo e nell’esecuzione dello stesso rispetti la Normativa Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.
Inoltre: A) l’Appaltatore, ai sensi della Normativa Privacy, si impegna: (i) ad informare il proprio personale coinvolto nell’esecuzione del presente atto che i relativi dati personali verranno comunicati alla Committente per l’adempimento di obblighi normativi relativi al presente atto, specificando altresì che la Committente, quale titolare autonomo del trattamento, tratterà tali dati nel rispetto della Normativa Privacy e (ii) a consegnare al proprio personale l’informativa privacy della Committente (“Informativa Committente”) qui allegata ai sensi dell’art. 14 GDPR;
B) in caso di contratto di subappalto sottoscritto tra l’Appaltatore e un soggetto terzo (“Subappaltatore”) e finalizzato all’esecuzione di alcune prestazioni relative al presente atto, l’Appaltatore si impegna: (i) ai sensi della Normativa Privacy, ad informare il Subappaltatore che i dati personali di quest’ultimo e, se necessario, i dati personali del proprio personale verranno comunicati alla Committente per l’adempimento di obblighi normativi relativi al presente atto, specificando altresì che la Committente, quale titolare autonomo del trattamento, tratterà tali dati personali nel rispetto della Normativa Privacy; (ii) a far sì che il Subappaltatore consegni al proprio personale dipendente l’Informativa Committente e (iii) ad inserire nel contratto con il Subappaltatore una clausola che contenga le previsioni sub (i) e sub (ii).
Per le finalità di cui sopra, ciascuna parte del presente atto si impegna fin d’ora a
manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell’inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente Art. e/o di qualsivoglia violazione della Normativa Privacy.
Art. 33) Regolamento di Scalo
L’Appaltatore prende atto che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c.2., L. 265/04, la Committente ha approntato il documento “Regolamento di Scalo”, per gli Aeroporti dalla stessa gestiti, il rispetto delle cui disposizioni è obbligatorio per tutti gli Appaltatori e gli Enti che svolgono attività su tali Aeroporti.
Art. 34) Rispetto della normativa in ambito aereoportuale
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare le leggi, regolamenti, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività sugli aeroporti, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri e gli obblighi della Committente verso l'Amministrazione dello Stato per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale.
In particolare, l’Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni emanate con Ordinanza dalla Direzione Aeroportuale ENAC competente e connesse con l’attività oggetto del presente contratto.
Le Ordinanze, pubblicate sul sito istituzionale della Committente alla pagina http:
//xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/x0x/xxxxxxxxx-xxxx costituiscono parte integrante del presente Atto.
Art. 35) Controversie
Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente il foro di Milano.
Art. 36) Regime fiscale e tributi
Il corrispettivo di cui al presente contratto sarà assoggettato alla disciplina prevista dal D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii..
La Committente rientra nell’ambito di applicazione della nuova normativa estensiva dello split-payment IVA, in vigore dal 01.07.2017.
Pertanto tutte le fatture, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa stessa; emesse a partire da tale data con addebito dell’IVA dovranno riportare l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72”.
Art. 37) Documenti contrattuali
Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
- Specifiche del Servizio;
- Allegato 1 “Elenco fermate percorsi a e b;
- Allegato 2 – “Planimetria - percorso e fermate bus navetta”;
- Piano di esercizio;
- Offerta Tecnica;
- Informazioni sui rischi specifici esistenti sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività;
Art. 38) Approvazione del contratto ed essenzialità delle clausole
L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente atto e dai suoi allegati, che formano parte integrante del Contratto stesso. L'Appaltatore dovrà fornire accettazione dei contenuti del presente contratto inviando alla Committente la lettera allegata, sottoscritta dal legale rappresentante, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del contratto stesso. L'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto costituirà, in ogni caso, incondizionata accettazione di tutte le clausole contrattuali.
ALLEGATO ISTRUZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Vi preghiamo di riportare nella fattura XML le informazioni seguenti:
Ordine di acquisto sezione FatturaElettronicaBody – DatiGenerali— DatiOrdineAcquisto, compilando IdDocumento con il numero dell’ordine.
Segue esempio di compilazione:
<DatiOrdineAcquisto>
<IdDocumento>4100012345</IdDocumento>
Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione sezione FatturaElettronicaBody – DatiBeniServizi - DettaglioLinee – AltriDatiGestionali, compilando il TipoDato con la stringa “EM” ed il RiferimentoTesto con il numero della Entrata Merci.
Segue esempio di compilazione:
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>EM</TipoDato>
<RiferimentoTesto>5000123456</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
Dichiarazione di Intento sezione FatturaElettronicaBody – DatiBeniServizi - DettaglioLinee – AltriDatiGestionali, compilando il TipoDato con la stringa “DI”, il RiferimentoTesto con il numero della dichiarazione di intento e il RiferimentoData con la data della dichiarazione di intento.
Segue esempio di compilazione:
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>DI</TipoDato>
<RiferimentoTesto>1234</RiferimentoTesto>
<RiferimentoData>2018-01-01</RiferimentoData>
</AltriDatiGestionali>
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signora/Egregio Signore,
ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento o GDPR”) e in ottemperanza a quanto previsto dal D Lgs. 196/2003, successivamente modificato dal
D. Lgs. 51/2018 e D. Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”), Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali (il “Titolare” o “SEA”), con sede legale in Segrate (MI), presso Aeroporto Milano Linate, iscritta presso il REA di Milano al n. 472807, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 00826040156, p.e.c. xxxx.xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx in seguito al trasferimento dei Suoi dati personali (“Dati Personali”), da parte dell’Appaltatore e in relazione all’esecuzione del contratto cui la presente informativa è allegata (il “Contratto”), Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità qui di seguito specificate e strettamente connesse all’esecuzione del Contratto.
Il responsabile per la protezione dei dati (“DPO”), domiciliato per l’esecuzione dell’incarico presso la sede del Titolare è raggiungibile all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
1. Finalità del trattamento dei Dati Personali e basi di legittimità
Finalità
I Suoi Dati Personali sono/saranno trattati nell’ambito dell’attività del Titolare e relative al Contratto, senza il Suo consenso, per le finalità qui di seguito indicate:
a) finalità strettamente connesse all’esecuzione del Contratto;
b) in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria in relazione al Contratto; e
c) finalità difensive della Committente. Basi giuridiche
per la finalità di cui alla lettera a) le basi di legittimità del trattamento sono identificate ex art. 6.1.b), del GDPR.
per la finalità di cui alla lettera b) le basi di legittimità del trattamento sono identificate ex artt. 6.1.c) del GDPR; e
mentre, per la finalità di cui alla lettera c) le base di legittimità del trattamento sono identificate ex artt. 6.1.f) del GDPR.
2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale opposizione al trasferimento
Il conferimento e il trattamento dei Suoi Dati Personali, che saranno trasferiti alla Committente dall’Appaltatore, sono indispensabili per l’esecuzione del Contratto e il rispetto dei relativi obblighi normativi, pertanto, il relativo mancato conferimento renderebbe impossibile l’esecuzione del Contratto.
3. Modalità del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei Dati Personali è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, nonché dall’adozione delle specifiche misure di garanzia previste dall’art. 2-septies del Codice Privacy per il trattamento dei dati relativi alla salute.
4. Conservazione dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art. 5.1.c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero contattando il DPO ai recapiti sopra indicati.
5. Categorie di soggetti destinatari dei dati
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali, a:
persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. proprio personale, amministratori di sistema ecc.); e
autorità statali di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità competenti.
In ogni caso, l’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare ovvero al DPO, ai recapiti sopra indicati.
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE
I Dati Personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l’ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati. Per quanto concerne l’eventuale futuro trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi (extra UE), il Titolare rende noto che l’eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA). Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o presso il DPO scrivendo agli indirizzi sopraindicati.
7. Diritti dell'interessato
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Suoi Dati Personali, ai sensi degli artt.15-22 del GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali nei casi previsti dall’art.18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art.7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei Dati Personali che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art.77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi Dati Personali ex art.21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.