B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’ incarto: SK.2020.27
Sentenza del 4 febbraio 2022 Corte penale | |
Composizione | Giudici penali federali Xxxxxxxx Xxxxxxx, Presidente, Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Cancelliera Xxxxx Xxxxxxx |
Parti | MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dai Procuratori federali Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e accusatori privati: 1. D., rappresentato dall'avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 2. E1., E2. e E3., rappresentati dall'avv. Xxxxx Xxxxxxx, 3. F., 4. G., rappresentata dall'avv. Xxxxx X. Xxxxx, 5. SOCIETÀ 1 S.R.L, 6. H., 7. SOCIETÀ 2 SA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, 8. FONDO 1, rappresentato dall'avv. Xxxx Xxxxxxxxx, |
contro | |
1. A., difeso dall'avv. d’ufficio Xxxxx Xxxxxxxxx, 2. B., difeso dall'avv. d'ufficio Xxxxxx Xxxxxxx, 3. C., difeso dall'avv. d’ufficio Nadir Guglielmoni, | |
Oggetto | Amministrazione infedele qualificata ripetuta, truffa ripetuta, falsità in documenti ripetuta |
Indice
II. Società 2 SA (già Società 3), ora Società 2 SA in liquidazione, sintesi 27
III. Capo d’accusa 1.1.1 (amministrazione infedele) 34
2. Investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa n. 1.1.1.1) e retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa n. 1.1.1.2) 44
3. Retrocessioni da investimenti in azioni X00x. - X. (xxxx d’accusa n.
4. Retrocessioni da investimenti in azioni S18a. - B. (capo d’accusa n.
1.2.1.1) 115
5. Investimenti nel fondo d'investimento Fondo 2 (capo d’accusa n. 1.1.1.4)
................................................................................................................. 134
6. Amministrazione infedele a danno della Società 2 SA (capo d’accusa n.
1.1.1.5) 144
IV. Capi d’accusa n. 1.1.2 e 1.2.2 (truffa) 149
V. Capi d’accusa n. 1.1.3, 1.2.3 e 1.3.1 (falsità in documenti) 177
1. Considerazioni generali 177
2. Spese private inserite nella contabilità di Società 2 SA (capo d’accusa n.
1.1.3.1) 181
3. Retrocessioni dei clienti inserite nella contabilità di Società 2 SA (capo
d’accusa n. 1.1.3.2) 182
4. Formulari A (capi d’accusa n. 1.1.3.3, 1.2.3.3 e 1.2.3.4) 183
5. Falsità in documenti funzionali ai reati patrimoniali in danno delle relazioni “R17.”, “R17a.”, “R21.” e “R31.” (capi d’accusa n. 1.1.3.4, 1.2.3.1 e 1.2.3.2) 190
6. Falsità in documenti concernenti la relazione “R24.” (capi d’accusa n.
1.1.3.5 e n. 1.3.1.1) 201
7. Falsità in documenti concernenti la relazione intestata al Fondo 1 (capi
d’accusa n. 1.1.3.6 e n. 1.3.1.2) 212
VI. Pena 221
VII. Misure 247
VIII. Pretese civili 258
IX. Spese 265
X. Difese d’ufficio e patrocinio d’ufficio 268
XI. Risarcimenti 281
Dispositivo 293
Fatti:
A. Sulla base di una comunicazione spontanea di informazioni pervenuta attra- verso la Direzione Nazionale Antimafia di Roma, in data 16 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, nei confronti di ignoti, un’istruzione penale per titolo di riciclaggio di denaro giu- sta l’art. 000xxx xxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (CP; RS 311.0) (act. MPC 1.1.1). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.12.0150-PAS.
B. In seguito, il MPC ha esteso il procedimento nei confronti di ulteriori persone e per ulteriori ipotesi di reato. Di rilievo per la presente procedura sono in particolare le seguenti decisioni di estensione:
− il 26 marzo 2012, l’indagine è stata estesa nei confronti di A. (act. MPC 1.1.2);
− l’11 aprile 2012, il procedimento è stato esteso all’ipotesi di organizza- zione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP nei confronti di A. e di ignoti (act. MPC 1.1.3 e seg.);
− il 13 aprile 2012, la procedura è stata estesa nei confronti della Società 2 SA per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP e di responsabilità dell’impresa giusta l’art. 102 CP (act. MPC 1.1.5), mentre il 6 maggio 2013 per titolo di organizzazione criminale ex art. 260ter CP (act. MPC 1.1.6-7);
− il 6 maggio 2013, l’istruzione è stata ulteriormente estesa al reato di ap- propriazione indebita ai sensi dell’art. 138 CP, sub amministrazione in- fedele ai sensi dell'art. 158 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’art. 314 CP, nei confronti di A. e †I. Per quest’ultimo, l’esten- sione concerneva anche il reato di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis n. 2 CP (act. MPC 1.1.6 e seg.);
− l’8 maggio 2013, estensione del procedimento al reato di falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 CP (act. MPC 1.1.10 e seg.) nei confronti di X., †I. e ignoti;
− il 22 maggio 2013, il procedimento è stato esteso anche contro Banca 2 AG e, il giorno successivo, contro B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP (act. MPC 1.1.12-15);
− il 29 giugno 2013, contro ulteriori imputati, tra cui X., ed ai reati di appro- priazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 138 n. 2 CP, sub ammini- strazione infedele qualificata ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP, nonché di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (act. MPC 1.1.16 e seg.).
C. Con decreto di riunione dei procedimenti dell’11 dicembre 2013, il MPC ha congiunto il summenzionato procedimento n. SV.12-0150-PAS con la proce- dura n. SV.13.0961-PAS da esso aperta il 5 agosto 2013 e condotta nei con- fronti di ignoti e di A. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) (act. MPC 1.2.1 e seg.). Le due procedure sono state riunite nel procedimento n. XX.00-0000- XXX (act. MPC 1.1.18-23; v. p. 21.4.23 e segg.).
A. e C. sono stati arrestati in Italia in data 7 maggio 2013 (act. MPC 18.7.23 e 18.7.29). A. è stato scarcerato in data 30 aprile 2015 dal carcere di U. e posto agli arresti domiciliari in provincia di V. fino al 13 giugno 2016, con successivi obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria, terminati il 9 no- vembre 2016 (act. SK 306.721).
D. Con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha decretato l’assunzione del procedimento condotto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino a carico di
B. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) da parte dell’autorità inquirente federale; contestualmente ha riunito l’incarto cantonale MP 2014.7274 al procedimento federale n. SV.12-0150-PAS (act. MPC 21.5.37 e seg.).
In data 16 gennaio 2018, il procedimento a carico di B. è stato esteso ai reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripe- tuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) (act. MPC 1.1.62-65).
E. Con decreti del 14 aprile 2014 e del 18 novembre 2015, il MPC ha abbando- nato il procedimento nei confronti di X., Società 2 SA, Banca 2 e C. per titolo di organizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP (act. MPC 3.1.1-5 e 3.1.12- 20).
F. Con decreto d’accusa di data 11 novembre 2016, †I. è stato condannato per il reato di ripetuta complicità in amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti (act. MPC 3.1.41-54). Il decreto è cresciuto in giudicato. In medesima data, il MPC ha abbandonato parzialmente (decreto cresciuto in giudicato) il procedimento a carico di †I. per i reati di riciclaggio di denaro e di appropriazione indebita aggravata, sub amministrazione infedele quali- ficata, sub infedeltà nella gestione pubblica (act. MPC 3.1.35-40).
G. Con decreto del 18 ottobre 2017, il procedimento è ulteriormente stato esteso nei confronti di J. per il reato di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis
n. 1 CP (act. MPC 1.1.60 e seg.).
H. In data 8 febbraio 2018 e 22 maggio 2018, il MPC ha decretato l’abbandono parziale del procedimento a carico di A. e di C. per i reati di appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 2 CP) sub infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP) con- cernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione intestata al Fondo 1 presso Banca 2; nonché per i reati di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) rispettivamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP) sub amministrazione infe- dele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione denominata “R24.” intestata a F. presso Banca 2 (act. MPC 3.1.87-93 [A.] e 3.1.163-173 [C.]).
I. Il 13 agosto 2018, il MPC ha comunicato alle parti, in particolare ai difensori di A., di Società 2 SA (ora in liquidazione), di B. e di C., la conclusione dell’in- chiesta ex art. 318 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0), ha loro impartito un termine sino al 24 agosto 2018 per presentare eventuali istanze probatorie e indicare gli elementi necessari all’eventuale applicazione degli art. 429 e segg. CPP. Contestualmente, il MPC ha prospettato agli imputati summenzionati la pro- mozione dell’accusa dinanzi al Tribunale penale federale (di seguito: TPF) (act. MPC 16.2.838-841; 16.3.205-208; 16.4.447-450; 16.6.110-113).
J. L’8 novembre 2018, il MPC ha emesso due decreti d’accusa: uno nei con- fronti di J. per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1 CP ed il secondo nei confronti di Banca 2 (ora in liquidazione) per titolo di responsa- bilità dell’impresa giusta l’art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con il reato di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 1 CP.
Nei due decreti, le pretese dell’accusatore privato K. sono state rinviate al foro civile (act. MPC 3.1.212-216; 3.1.217-221). Avverso tali decreti d’ac- cusa, entrambi gli accusati hanno interposto opposizione (act. MPC 16.14.26-31; 16.5.519-522).
K. In data 29 gennaio 2019, il MPC ha promosso l’accusa dinanzi al TPF nei confronti di A. per titolo di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di B. per titolo di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di Società 2 SA per titolo di responsabilità dell’impresa ex art. 102 cpv. 2 CP in combina- zione con l’art. 305bis n. 1 CP (act. MPC 03.100.1 e segg.). Il procedimento è stato aperto presso il TPF con il numero di ruolo SK.2019.4.
Nell’ambito dell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), la Corte ha ritenuto che non fosse possibile pronunciare una sentenza e, di conseguenza, con ordi- nanza del 10 maggio 2019, ha sospeso il procedimento SK.2019.4, rinviando l’accusa al MPC per essere completata o rettificata (act. SK 2019.4 303.932.1-22). La causa non è stata mantenuta pendente presso il TPF.
L. In data 19 febbraio 2020, dopo avere nuovamente interrogato i tre imputati, mettendo pure a confronto A. sia con B. che con X., il MPC ha notificato alle parti la chiusura dell’istruzione impartendo un termine scadente il 2 marzo 2020 per presentare eventuali istanze probatorie e indicare gli elementi ne- cessari all’eventuale applicazione degli art. 429 e segg. CPP (act. MPC 16.2.927-928 [A.], 16.4.526-527 [B.], 16.6.131-132 [C.]). Contestualmente, il MPC ha prospettato nei confronti di A. e di B. la promozione dell’accusa di- nanzi al TPF per i reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP [A.] e art. 158 n. 2 CP [B.]), di truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP); mentre nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP).
Inoltre il MPC ha prospettato l’abbandono parziale del procedimento per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) nei confronti dei tre imputati e, per A., pure l’abbandono parziale (poiché riferito solo ad alcuni capi del precedente atto d’accusa del 29 gennaio 2019) per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP).
M. Dopo avere acquisito ulteriore documentazione bancaria, su richiesta delle parti, con atto d’accusa del 24 luglio 2020, il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di A. e B. per i reati di cui agli artt. 158 CP, 146 CP e 251 CP, nonché di C. per il reato di cui all’art. 251 CP.
Il procedimento a carico dei tre imputati per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) è stato abbandonato con decreti del 6 aprile 2020 (act. MPC 3.262-264 [A.]; 3.265-266 [C.]; 3.267-270 [B.]). Nei confronti di A. è stato
altresì decretato il parziale abbandono per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251
n. 1 CP), limitatamente a determinate imputazioni dell’atto d’accusa del 29 gennaio 2019 (v. decreto d’abbandono parziale del 6 aprile 2020 act. MPC 3.262-264; decreto d’abbandono parziale del 22 maggio 2020 act. MPC 3.285-288). Il MPC ha pure abbandonato il procedimento a carico di Banca 2 (decreto d’abbandono del 22 ottobre 2019, act. MPC 3.1.223-229), di J. (decreto d’abbandono del 4 novembre 2119, act. MP 3.234-246) e di Società 2 SA (decreto d’abbandono del 4 dicembre 2019, act. MPC 3.254-258).
I decreti d’abbandono pronunciati dal MPC sono tutti cresciuti in giudicato.
N. Mediante missiva del 17 marzo 2021, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 306.250.1-2). Con scritti del 31 marzo 2021 (act. SK 306.510.16-17), 6 aprile 2021 (act. SK 306.522.10- 13), 26 aprile 2021 (act. SK 306.521.7-12) e 29 aprile 2021 (act. SK 306.554.44-45), il MPC, i difensori di B. e di X., nonché il patrocinatore dell’accusatrice privata G., hanno presentato le loro rispettive istanze proba- torie. Il 20 aprile 2021 (act. SK 306.552.4) il patrocinatore del Fondo 1 ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare, mentre tutte le altre parti, compreso l’imputato X., sono rimaste silenti.
Con decreto del 24 giugno 2021 (act. SK 306.250.3-11), la direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti dei seguenti documenti relativi agli imputati, non appena pervenuti alla Corte: l’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero e italiano per A. e C., l’estratto del casellario giudiziale svizzero per B., la documentazione fiscale per gli anni 2018-2020 concer- nente B., e il formulario sulla situazione personale e patrimoniale riferito a tutti e tre gli imputati. La Corte ha inoltre decretato l’acquisizione agli atti, in via rogatoriale, dalla Corte di appello di Napoli e dalla Corte di appello di Roma, delle decisioni giudiziarie eventualmente intervenute a far tempo dal 24 luglio 2020 nei confronti, tra gli altri, di A. e C., come pure l’edizione presso Banca 2 di documentazione riferita ad alcune relazioni bancarie con- template nell’atto d’accusa.
In occasione di un’udienza preliminare, indetta dalla Direzione del procedi- mento per il 30 aprile 2021 (act. SK 306.710.1 e segg.), il MPC, i difensori dei tre imputati, nonché il patrocinatore del Fondo 1, hanno dato il loro ac- cordo a che il dibattimento venisse fissato, prevedendo già nella (prima) ci- tazione, una seconda data (per il giorno successivo) in caso di mancata com- parsa alla prima data. In assenza di comparsa alla prima data e pure alla seconda, si sarebbe proceduto in contumacia. Tale modalità sarebbe valsa anche per le citazioni effettuate eventualmente mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale ex art. 88 CPP. In sede di udienza preliminare sono state, inoltre, comunicate alle parti le possibili date dei dibattimenti, confermate de- finitivamente con scritto del 2 agosto 2021 (act. SK 306.400.99 e seg.).
Le citazioni formali, per il primo (con inizio al 12 gennaio 2021) e per il se- condo dibattimento (con inizio il giorno successivo), sono state inviate alle parti (ad eccezione di B.) in data 4 novembre 2021. A. e C. (citati tramite i loro difensori) hanno ritornato a questo Tribunale, copia delle rispettive cita- zioni controfirmate (act. SK 306.521.30 e segg. [A.], 306.333.13 e segg. [C.]).
Per B., come concordato all’udienza preliminare del 30 aprile 2021 con il
difensore, si è proceduto con la pubblicazione delle citazioni per le due date
dei dibattimenti sul foglio ufficiale (act. SK 306.332.5 e seg.). Dopo il suo arresto, avvenuto in Svizzera, nel contesto di un altro procedimento, a B. sono state trasmesse, tramite il difensore, le formali citazioni per le due date (act. SK 306.332 7 e segg.). Copia delle citazioni sono state trasmesse a questo Tribunale, controfirmate dall’imputato (act. SK 306.332.14 e segg.).
O. Con lettera 11 gennaio 2022 l’avv. Nadir Guglielmoni ha postulato che il suo assistito, C., fosse dispensato dal comparire al dibattimento ai sensi dell’art. 336 cpv. 3 CPP, almeno fino al 17 gennaio 2022 (act. SK 306.310.15-17). A sostegno della sua richiesta il difensore di C. ha allegato un documento ma- noscritto su carta intestata Xxxx. L. che indicava dolori lombari e l’indicazione “Riposo”, “Dal 10 al 17.1.2022”, nonché un documento (sempre manoscritto) di uno studio di fisioterapia, da cui risultava che C. stava effettuando tratta- menti fisioterapici per lombosciatalgia e cervicalgia e che si consigliavano 10 giorni di riposo.
Con decreto 11 gennaio 2022, la direzione del procedimento ha respinto la richiesta di C. (act. SK 306.310.19-24). In particolare, chi dirige il procedi- mento ha ritenuto che i due documenti allegati all’istanza fossero troppo ge- nerici e contraddittori circa il periodo di riposo a cui C. sarebbe stato astretto. Inoltre, dolori lombari e lo svolgimento di sedute di fisioterapia non costitui- vano di per sé motivi gravi ex art. 336 cpv. 3 CPP.
P. I pubblici dibattimenti si sono tenuti dal 12 al 21 gennaio 2022, alla presenza del MPC, degli imputati A. e B., nonché dell’accusatrice privata G. Gli altri accusatori privati non hanno partecipato ai dibattimenti.
L’imputato X., malgrado sia stato regolarmente citato, per il tramite del difen- sore (e le citazioni sono state controfirmate dall’imputato), come concordato (v. udienza preliminare del 30 aprile 2021, act. SK 306.710.1-5), non è com- parso né in occasione del primo dibattimento indetto per il 12 gennaio 2022, né in sede del nuovo dibattimento fissato il 13 gennaio 2022.
Il dibattimento, nei confronti di C. ha quindi avuto luogo nella forma contu- maciale ai sensi degli art. 366 e segg. CPP, ritenuto come la sua richiesta di essere dispensato era già stata respinta con decreto 11 gennaio 2022.
In aula sono stati sentiti unicamente gli imputati A. e B. Con requisitoria e arringhe le parti hanno formulato le seguenti conclusioni.
P1. Il MPC ha formulato le seguenti richieste (act. SK 306.720.23 e segg.):
− dichiarare A. autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ri- petuta, di truffa ripetuta e di falsità in documenti ripetuta;
− condannare A. a una pena detentiva di quattro anni.
Sulla custodia cautelare sofferta da A. in Italia nei procedimenti penali condotti dalla Procura di Roma e di Napoli, la stessa è già stata recepita nelle sentenze italiane per cui non deve essere tenuta in considerazione. La carcerazione preventiva sofferta all’estero non viene computata quale carcere preventivo nell’ambito di un procedimento penale svizzero ai sensi dell’art. 51 CP (TF 6B_806/2020);
− dichiarare B. autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ri- petuta, di truffa ripetuta e di falsità in documenti ripetuta;
− condannare B. a una pena detentiva di due anni e 9 mesi.
Il MPC non si oppone alla concessione parziale della sospensione condi- zionale della pena ex art. 43 CP;
− dichiarare C. autore colpevole di falsità in documenti ripetuta;
− condannare C. a una pena detentiva di 1 anno e 8 mesi.
Il MPC non si oppone alla concessione della sospensione condizionale della pena detentiva ex art. 42 CP.
La custodia cautelare sofferta da C. in Italia nei procedimenti penali con- dotti dalla Procura di Roma e Napoli, per i medesimi motivi esposti per A., non deve essere tenuta in considerazione;
− ordinare un risarcimento equivalente sui valori patrimoniali sequestrati sui conti riconducibili ad X., inclusi gli interessi nel frattempo eventualmente maturati, nonché sui seguenti oggetti appartenenti ad A. posti sotto se- questro:
− conto n. C1. intestato ad A. presso Banca 3 AG con un saldo di CHF 30'631.82 (stato al 31 dicembre 2021);
− conto n. C2. intestato ad A. presso Banca 4 con un saldo di CHF 8'079.84 (stato al 31 dicembre 2021);
− somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate sui conti nella disponibilità del MPC presso la Banca 5 (conto EUR n. C5. e conto USD n. C6., stato al 30 giugno 2021) già sequestrate in contati ad A. nella perquisizione dell’allora suo domicilio a W. in data 7 maggio 2013. A tale riguardo si rileva che le pretese su tali somme in contanti fatte valere dalla moglie di A. sono state respinte con decisione del MPC del 26 agosto 2013, cresciuta in giudicato;
− polizza vita n. 9. di A. presso l’assicurazione Società 4 con un valore di riscatto di CHF 7’055 (stato al 1. luglio 2013 come indicato nell’alle- gato 4 dell’atto d’accusa 24 luglio 2020);
− statua in metallo raffigurante “donna con bambino” a firma E. Xxxxxxx (avente un valore stimato a CHF 20'740, come indicato nell’allegato 4 dell’Atto d’accusa 24 luglio 2020), oggetto già sequestrato nella per- quisizione dell’allora sede della Società 2 a X. in data 5 dicembre 2013 e poi consegnato al TPF con la trasmissione del predetto atto d’ac- cusa;
− statua raffigurante un soldato a cavallo (avente un valore stimato a CHF 500, come indicato nell’allegato 4 dell’atto d’accusa 24 luglio 2020), oggetto già sequestrato nella perquisizione dell’allora sede della Società 2 a X. in data 5 dicembre 2013 e poi consegnato al TPF con la trasmissione del predetto atto d’accusa;
− statua in metallo raffigurante 2 cavalli (avente un valore stimato a CHF 500, come indicato nell’allegato 4 dell’atto d’accusa 24 luglio 2020), oggetto già sequestrato nella perquisizione dell’allora sede della So- cietà 2 SA a X. in data 5 dicembre 2013 e poi consegnato al TPF con la trasmissione dell’atto d’accusa;
− ordinare un risarcimento equivalente sui valori patrimoniali, inclusi gli in- teressi nel frattempo eventualmente maturati, depositati sul seguente conto, posto sotto sequestro, di cui B. è titolare e beneficiario economico:
− conto n. C3. intestato a B. presso Banca 6 AG con un saldo di CHF 600'379.14 (stato al 31 dicembre 2021);
− ordinare la confisca ex art. 69 CP e la relativa distruzione di tutti i docu- menti originali sequestrati e costituenti il reato di falsità in documenti ex art. 251 CP indicati nell’atto d’accusa 24 luglio 2020 e meglio:
− i documenti con la firma falsificata di M., N., K. e O., indicati nella pe- rizia-tecnico calligrafica della Polizia scientifica del Xxxxxx Xxxxx ef- fettuata su delega della PGF ed allegati alla stessa. I documenti falsi- ficati sono in particolare quelli indicati nell’act. MPC 17.1.2 ed elencati negli act. MPC 17.1.45 e 17.1.53-55;
− il formulario A originale relativo al conto n. C4. EUR intestato a B. presso la Banca 7, (act. MPC 7.20.1.2.9, capo d’accusa 1.2.3.3);
− il formulario A originale relativo al conto n. C8. intestato a B. presso Banca 8 (act. MPC 7.3.6.2.9, capo d’accusa 1.2.3.4);
− assegnare agli accusatori privati e danneggiati indicati nell’atto d’accusa del 24 luglio 2020, ex art. 73 lett. c CP, le pretese di risarcimento che la Corte ordinerà in applicazione dell’art. 71 CP, tenendo in considerazione il danno che ciascuno di essi ha subito e che non è già stato risarcito, in particolare dai liquidatori di Banca 2.
A mente del MPC, siccome i valori patrimoniali appartenenti ad A. rispet- tivamente a B., che sono sotto sequestro, sono ampiamente inferiori al danno da essi cagionato attraverso la commissione dei reati contestati nell’Atto d’accusa 24 luglio 2020, la pretesa di risarcimento ex art. 71 CP decisa dalla Corte del TPF dovrà essere assegnata ex art. 73 CP appli- cando una chiave di ripartizione in proporzione al danno subito da ciascun accusatore privato rispettivamente danneggiato;
− porre a carico degli imputati le spese procedurali giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, così come elencate e ripartite nell’allegato 5 dell’Atto d’accusa 24 luglio 2020.
L’abbandono in favore di A. e C. per intervenuta prescrizione di quattro falsità in documenti − su un totale di 53 − risulta ininfluente per quel che concerne la messa a carico delle spese procedurali rispettivamente il ri- conoscimento − da negare − in loro favore di un indennizzo o riparazione ai sensi dell’art. 429 CPP, ciò a fronte della gravità ed ampiezza dei re- stanti reati per cui essi vanno condannati e anche in considerazione di quanto previsto all’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP.
P2. La difesa di A. ha postulato quanto segue (act. SK 306.720.31 e segg.):
− lo stralcio e l’abbandono dei capi 1.1.3.5 e 1.1.3.6 dell’atto d’accusa, per
violazione del principio ne bis in idem;
− la contestazione di tutti i capi d’imputazione rimproverati ad A., ad ecce- zione del capo d’accusa 1.1.3.3 (falsità in documenti concernente un for- mulario A), che viene ammesso;
− una massiccia riduzione della pena proposta dall’accusa affinché sia pos- sibile comprimere la stessa ad un massimo di 2 anni di detenzione; pena che permetta la concessione della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP;
− subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui tale richiesta non venisse accolta, la pronuncia di una pena di un massimo di 2 anni e 4 mesi con computati in nome del principio ne bis in idem, 6 mesi di carcere già
espiato in Italia a seguito dei procedimenti di Napoli e Roma, a valere quale parte di pena da eseguire, per il restante la sospensione condizio- nale parziale della pena ai sensi dell’art. 43 CP;
− la reiezione delle richieste risarcitorie interposte dagli accusatori privati signori X., E. e G. Subordinatamente chiede che tutte le richieste risarci- torie vengano demandate al foro civile.
Il difensore di A. non si è opposto alle richieste di confisca formulate dal MPC ad eccezione degli averi sul conto della Banca 5 intestato al MPC; averi di spettanza della moglie di X., signora P.
P3. La difesa di B. ha formulato le seguenti conclusioni (act. SK 306.720.28 e segg.):
− il proscioglimento dai capi d’imputazione 1.2.1 (amministrazione infedele qualificata ripetuta ex art. 158 n. 2 CP, con riferimento alle retrocessioni da investimenti in S18a., capi d’accusa da 1.2.1.1.1 a 1.2.1.1.17), 1.2.2 (truffa ripetuta ex art. 146 cpv. 1 CP, in relazione alla truffa in danno delle relazioni “R21.”e “R17.”, capi d’accusa da 1.2.2.1.1 a 1.2.2.1.8 e 1.2.2.2) e 1.2.3 (falsità in documenti ripetuta ex art. 251 n. 1 CP, in relazione ai capi di imputazione 1.2.3.1 e 1.2.3.2);
− il riconoscimento di B. delle proprie responsabilità con riferimento ai capi di imputazione 1.2.3.3 e 1.2.3.4 in relazione ai formulari A. Con riguardo a tali due ultimi reati, in applicazione dell’art. 47 cpv. 1 CP, la colpa di B. non può che essere considerata lieve, sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo.
In considerazione della colpa lieve, della violazione del principio di cele- xxxx, della situazione personale di B. e delle sofferenze che egli ha già patito a causa del procedimento, ha chiesto di essere esonerato da qual- siasi pena e a titolo sussidiario che la pena comminata, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 48 e 48a CP, corrisponda al minimo legale pre- visto, ovvero, per falsità in documenti, a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente.
− Per quanto concerne i signori X., anche nella denegata ipotesi in cui il Signor B. dovesse essere ritenuto autore colpevole nei confronti di quest’ultimi per il reato di truffa, come evidenziato dal MPC, l’importo mas- simo che B. avrebbe eventualmente trattenuto per sé, ammonta ad EUR 232'050 e a CHF 150'050, ciò che complessivamente ammonta ad oggi a circa CHF 305'000.
Ritenuta la colpa di X., la sua incensuratezza, la sua vita anteriore, il lungo tempo trascorso dai fatti a lui contestati, la evidente violazione del princi- pio di celerità del procedimento, le conseguenze dirette ed indirette che il procedimento ha comportato per l’accusato, nonché la condotta posta in
essere dal signor B. successivamente ai fatti e in corso di procedimento, ha chiesto una massiccia riduzione della pena proposta dalla pubblica ac- cusa, e che la stessa sia compressa in una pena massima di 1 anno con sospensione condizionale totale ai sensi dell’art. 42 CP.
Una pena senza condizionale, infatti, non risulta essere necessaria per
trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
− Opposizione alla confisca della relazione bancaria n. C3. intestata a B. presso Banca 6 SA, Y., richiesta dal MPC, in considerazione delle richie- ste di proscioglimento, e ne chiede pertanto il dissequestro a concorrenza del saldo attivo sulla stessa, risultando peraltro la confisca richiesta spro- porzionata.
− Ha chiesto che le richieste risarcitorie dei signori E. vengano respinte in funzione della richiesta di assoluzione per i reati di truffa e di amministra- zione infedele di cui ai capi d’imputazione citati nello scritto 5 gennaio 2022 dell’avv. Fubiani.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria inerente al capo di accusa n. 1.2.1.1.6, osserva, inoltre, che la stessa, pari a EUR 52'500, si riferisce all’importo corrisposto dai signori E. titolari della relazione “R49.” presso Banca 9 per la sottoscrizione dei titoli S18a. Tale richiesta di risarcimento non corrispondente pertanto all’ammontare delle provvigioni percepite da Società 5 con riguardo alla sottoscrizione dei predetti titoli S18a.
A titolo sussidiario ha chiesto che tutte le richieste degli accusatori privati siano demandate al foro civile.
P4. La difesa di C. ha formulato le seguenti conclusioni (act. SK 306.720.28):
a. In via principale:
il proscioglimento di C. da ogni imputazione, rispettivamente abbandono per improcedibilità, rispettivamente sospensione del procedimento ex art. 329 cpv. 2 CPP.
b. In via subordinata:
− Una pena pecuniaria massima di 180 aliquote giornaliere da CHF 30.00, sospesa condizionalmente per 2 anni;
− spese procedurali a carico dell’imputato nella misura massima di CHF
1'000.--;
− tenuto conto della sua situazione finanziaria, di prescindere dall’im- porre all’imputato un eventuale rimborso a favore della Confederazione della retribuzione del difensore d’ufficio.
L’avv. Xxxxxxxxxxx si è inoltre opposto alla confisca dei documenti su cui figura una firma falsa, chiedendo invece il mantenimento del loro sequestro, anche a fini probatori per tribunali esteri.
P5. L’accusatrice privata G. ha formulato le seguenti richieste (act. SK 306.720.27):
− A. è condannato a pagare all’accusatrice privata G. complessivi CHF 1'749'616.38, per il danno subito;
− il riconoscimento delle spese legali, pari a CHF 131'123.90.
P6. Gli accusatori privati D., X. e Fondo 1 hanno inoltrato delle conclusioni scritte:
D., con istanza 13 gennaio 2022 (act. SK 306.551.4 e segg.), ha chiesto la condanna di A. al pagamento dei seguenti importi a titolo di parziale risarci- mento dei danni:
− CHF 6'501'716.--
− EUR 733'100.--
− USD 12'000.--
oltre interessi al 5% dal 1 giugno 2013.
P7. Gli accusatori privati E., con scritto 5 gennaio 2022 (act. SK 306.310.12 e segg.), hanno chiesto:
− la condanna di A. e B. per i reati a loro ascritti nell’atto d’accusa 24 luglio
2020;
− la condanna di A. al risarcimento a loro favore di complessivi CHF 269'807.20;
− la condanna di B. al risarcimento a loro favore di complessivi EUR 584'533.37;
− la confisca di tutti i beni sequestrati di pertinenza degli imputati e la loro liberazione a favore degli accusatori privati E.
L’avv. Xxxxxxxxx, patrocinatore del Fondo 1, in data 20 gennaio 2022, ha pre- sentato un’istanza di risarcimento ex art. 433 CPP (act. SK 306.552.5 e segg.), chiedendo il pagamento a carico di A. e C., in solido, delle spese legali sostenute per EUR 48'475.--.
Q. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 4 feb-
braio 2022, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla pre-
senza degli imputati A. e B. A C., il dispositivo della sentenza è stato notifi-
xxxx personalmente per posta, in virtù dell’art. 368 cpv. 1 CPP (v. act. SK
306.930.12 e 20-25).
R. Con missive del 14 febbraio 2022, i difensori di A., B. e C. hanno presentato annuncio d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la presente sen- tenza (act. SK 306.940.2-4); il 10 febbraio 2022, anche il patrocinatore di G. ha annunciato di appellarsi contro la medesima (act. SK 306.940.1).
Con scritto dell’11 febbraio 2022, il difensore di C. ha presentato un’istanza di nuovo giudizio ex art. 368 cpv. 1 CPP (act. SK 306.940.4), poi ritirata in data 14 marzo 2022 (act. SK 306.523.14).
S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del ne- cessario, nei considerandi che seguono.
In diritto:
I. Questioni formali
1. Competenza della Corte
1.1 Competenza territoriale
I tre imputati sono accusati di avere commesso, a X. e a Z., atti qualificati di amministrazione infedele qualificata ripetuta ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP (A.) e art. 158 n. 2 CP (B.), di truffa ripetuta ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP (A. e B.), nonché di falsità in documenti ripetuta ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (A., B. e C.).
Essendo ognuno dei reati ascritti ai tre imputati stati asseritamente com- messi sul territorio elvetico (in specie a X. e/o a Z.), le autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio sono competenti in virtù degli art. 3 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CP.
1.2 Competenza federale
La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza in virtù dell’art. 35 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71) e degli art. 23 e 24 CPP che enumerano le in- frazioni che sottostanno alla giurisdizione federale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1).
Nel caso concreto, il procedimento penale è stato inizialmente aperto nei confronti di ignoti e di A. per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, esteso, poco dopo, all’ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP (procedimento SV.12.0150). Il procedimento è stato poi ulteriormente esteso ai reati di cui all’atto d’accusa e ad altre persone, tra le quali B. e C.
Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 CPP, i reati di cui all’art. 260ter e 305bis CP sotto- stanno alla giurisdizione federale, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all’estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). Alle stesse condizioni, il MPC può aprire un’istruzione per crimini di cui ai titoli secondo e undicesimo, qualora nessuna attività canto- nale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità
cantonale di perseguimento penale solleciti dal MPC l’assunzione del proce-
dimento (art. 24 cpv. 2 CPP).
Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all’estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d’indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un’efficiente repres- sione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati). La dot- trina ha stabilito che c’è competenza federale se l’infrazione da perseguire in Svizzera si inserisce in un contesto di criminalità internazionale per il quale il MPC dispone di migliori e più adeguate risorse per fronteggiare tale feno- meno criminale rispetto ad un ministero pubblico cantonale (XXXXXXXX, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 5 ad art. 24 CPP).
Nel caso di specie, i tre imputati inizialmente erano sospettati, da un lato di aver riciclato, in territorio svizzero, valori patrimoniali di origine criminale per conto di un’organizzazione criminale di stampo mafioso e dall’altro, di attività distrattiva commessa, anche in territorio svizzero, ai danni del Governo ita- liano e più precisamente del Fondo 1, con conseguente attività di riciclaggio in Svizzera. Si ha che l’inchiesta ha avuto evidenti connessioni con l’estero, ragione per cui è data la competenza federale.
Si precisa altresì che con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha as- sunto, su richiesta del Ministero pubblico del Canton Ticino, il procedimento penale aperto presso l’autorità cantonale nei confronti di B. a seguito della denuncia presentata dai E. Ulteriore prova del fatto che la competenza fede- rale nel caso di specie è pacifica.
Essendo il reato di riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione fede- rale nell’ambito del procedimento SV.12.0150 presso il MPC, anche le suc- cessive estensioni ai reati di amministrazione infedele qualificata, truffa e fal- sità in documenti rimangono sottoposte alla giurisdizione federale.
Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’ef- ficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale può negare l’esistenza della competenza giurisdi- zionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 con- sid. 7.1). Pertanto la competenza federale andrebbe comunque ammessa, non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per ne- garla.
2. Sul diritto applicabile
2.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consa- crando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 con- sid. 4d; XXXX/XXXXXXXXXX, Xxxxxx Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 2 CP).
2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle in- frazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.
2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vec- chio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applica- zione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; XXXXXX, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ul- timo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tri- bunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale se- guono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).
2.4 Nell’atto d’accusa del 24 luglio 2020 viene rimproverato ad A. di avere com- messo il reato di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) nel periodo da gennaio 2011 a dicembre 2014 (i fatti del 2014 concernono unicamente il capo d’accusa n. 1.1.1.1.17, riferito alla relazione
n. “R21.” riconducibile ai clienti E.), il reato di truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) nel periodo tra dicembre 2010 e dicembre 2012 e il reato di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) da dicembre 2006 fino a maggio 2013.
A B. viene imputato di avere commesso il reato di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP) nel periodo tra aprile 2012 e novembre 2012, il reato di truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) da ottobre 2010 a febbraio 2013, nonché il reato di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) tra ottobre 2010 e febbraio 2013.
C. è infine accusato di avere commesso il reato di falsità in documenti ripe- tuta (art. 251 n. 1 CP), nel periodo tra novembre 2010 e marzo 2012.
2.5 Per quanto attiene al termine di prescrizione, l’attuale art. 97 cpv. 1 CP pre- vede che l’azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è com- minata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. Questa disposizione, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1 gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP).
Essendo la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2013 più favorevole agli imputati, la stessa trova applicazione nel caso di specie.
2.6 La questione del principio della lex mitior si pone anche con riguardo al diritto sanzionatorio. Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio del Codice penale (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Tale nor- mativa si prefiggeva, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni pos- sibili – il lavoro di pubblica utilità ha cessato infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripri- stinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193; v. infra consid. X. 1).
Nella presente fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole all’imputato, analisi concreta che potrà avvenire unicamente nell’ambito della commisurazione della pena (v. infra consid. VI.).
3. Prescrizione
3.1 I reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP), di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), che vengono imputati ad A., B. e C. sono tutti dei crimini ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP. Per tali atti il termine di prescrizione è di 15 anni (v. art. 97 cpv. 1 lett. b CP).
Il reato di amministrazione infedele commesso nella forma semplice ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 1 CP, trattandosi lo stesso di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), in applicazione dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP (in vigore fino al 31 dicembre 2013) a valere quale lex mitior (v. supra consid. I. 2.5), prescrive in sette anni.
3.2 Per quanto attiene al reato di amministrazione infedele qualificata (imputato solo ad A. e a B.) di cui ai capi d’accusa 1.1.1 e 1.2.1, i fatti sarebbero avve- xxxx tra gennaio 2011 e dicembre 2014. La prescrizione interverrebbe quindi al più presto a gennaio 2026 (e al più tardi a dicembre 2029); rimane riser- vato il termine di prescrizione nel caso di reato commesso nella forma sem- plice.
3.3 Con riferimento al reato di truffa (anch’esso imputato solo ad A. e a B.), di cui ai capi d’accusa 1.1.2 e 1.2.2 i fatti sarebbero avvenuti tra ottobre 2010 e febbraio 2013. La prescrizione interverrebbe quindi al più presto a ottobre 2025 (e al più tardi a febbraio 2028).
3.4 Per il reato di falsità in documenti, ascritto a tutti e tre gli imputati (capi d’ac- cusa 1.1.3, 1.2.3 e 1.3.1), i fatti sono stati commessi, per quanto riguarda A. tra dicembre 2006 e maggio 2013; per B. tra ottobre 2010 e febbraio 2013; per C. tra dicembre 2006 e ottobre 2012.
3.4.1 Per i fatti imputati a B. non si pongono problemi di prescrizione, in quanto la stessa interverrebbe al più presto a ottobre 2025 e, al più tardi, a febbraio 2028.
3.4.2 Riguardo ad A. ed a C., si rileva che alcuni capi d’accusa concernono atti commessi oltre 15 anni or sono e sono pertanto prescritti. È il caso dei capi d’accusa da n. 1.1.3.6.1 a n. 1.1.3.6.4 (A.) e da n. 1.3.1.2.1 a n. 1.1.1.2.4
(C.), riferiti a parte dei falsi documentali concernenti la relazione intestata al Fondo 1, commessi tra dicembre 2006 e gennaio 2007.
In sede di dibattimento (act. SK 306.720.13 e seg.), la Presidente del Colle- gio giudicante ha sollevato d’ufficio una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 lett. c CPP concernente le imputazioni di falsità in docu- menti riferite ai capi d’accusa n. 1.1.3.6.1 e n. 1.1.3.6.2 (A.), nonché n.
1.3.1.2.1 e n. 1.3.1.2.2 (C.), per fattispecie antecedenti al 13 gennaio 2007. Si tratta di complessi fattuali, quelli rimproverati nei suddetti capi d’accusa, risalenti a oltre 15 anni or sono, per i quali la prescrizione dell’azione penale era già intervenuta al momento dell’apertura del dibattimento. Per le imputa- zioni, sempre di falsità in documenti, di cui ai capi d’accusa n. 1.1.3.6.3 e n.
1.1.3.6.4 (A.), nonché n. 1.3.1.2.3 e n. 1.3.1.2.4 (C.) − risalenti al gennaio
2007 − la prescrizione di 15 anni sarebbe intervenuta tra l’apertura del dibat-
timento e la comunicazione del dispositivo avvenuta il 4 febbraio 2022.
Nelle loro prese di posizione, le parti hanno concordato con quanto rilevato dalla Corte in merito all’intervenuta prescrizione dell’azione penale per i capi d’accusa n. 1.1.3.6.1, 1.1.3.6.2, 1.3.1.2.1 e 1.3.1.2.2, rispettivamente all’im- minente prescrizione dei capi d’accusa n. 1.1.3.6.3, 1.1.3.6.4, 1.3.1.2.3 e
1.3.1.2.4 (act. SK 306.720.14 e seg.).
Con decisione sulle questioni pregiudiziali, in data 13 gennaio 2022, la Corte ha quindi pronunciato l’abbandono dei capi d’accusa da n. 1.1.3.6.1 a n.
1.1.3.6.4 (A.), nonché da n. 1.3.1.2.1 a n. 1.3.1.2.4 (C.), per intervenuta pre-
scrizione dell’azione penale (act. SK 306.720.16).
4. Questioni pregiudiziali
4.1 Con scritto 16 dicembre 2021 (act. SK 306.554.110-114) l’avv. Xxxxx, patro- cinatore di G., ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali, che ha ribadito in aula:
− la richiesta, ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 lett. a CPP, di effettuare delle verifiche in merito alla collaborazione e le omissioni degli organi di Banca 2 e degli allora amministratori della Società 3 SA, i quali dovreb- bero anch’essi essere perseguiti;
− l’acquisizione gli atti del “WW. case”, in quanto i medesimi mostrereb- bero − avendo agito in quel caso secondo le medesime modalità − l’agire criminale sistematico del “clan T.”;
− la richiesta di allestimento di una perizia sulla veridicità delle firme della signora G. apposte sui “biens-trouvés”, che la signora G. contesta di avere sottoscritto.
4.2 Le richieste formulate dal rappresentante dell’accusatrice privata sono state trattate come richieste di assunzione di prove, rispettivamente di ulteriori in- dagini, non trattandosi di questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP (act. SK 306.720.15).
4.3 La Corte ha dichiarato irricevibile la richiesta di effettuare delle verifiche circa la collaborazione e le omissioni degli organi di Banca 2 AG in Liquidation e degli allora amministratori della Società 3 SA, indicando che l’eventuale per- seguimento di altre persone rientra nella competenza del pubblico ministero e non di questa Corte (v. verbale principale dei dibattimenti, act. SK 306.720.17).
Parimenti il Collegio giudicante ha respinto la richiesta di acquisizione agli atti del “WW. case”, nonché l’allestimento della perizia, poiché non necessa- rie (v. verbale principale dei dibattimenti, act. SK 306.720.17).
5. Ne bis in idem
5.1 L’art. 11 CPP codifica il principio ne bis in idem, corollario della res judicata, e prevede che chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (cpv. 1). Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo a procedere, nonché la revisione (cpv. 2). Il principio ne bis in idem è anche garantito dall'articolo 4 par. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU del 22 novembre 1984 (di seguito: Protocollo n. 7; RS 0.101.07), come pure dall'articolo 14 par. 7 del Patto in- ternazionale sui diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2). La regola del ne bis in idem si ritrova anche implicitamente nella Costituzione federale (v. DTF 137 I 363 consid. 2.1).
Il principio ne bis in idem ha anche una valenza transnazionale per i paesi membri dell’Accordo Schengen. Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS), una persona che sia stata giu- dicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sotto-
posta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte con- traente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente, non possa più essere eseguita.
Il principio ne bis in idem costituisce un impedimento al procedimento penale che dev'essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (v. DTF
144 IV 362 consid. 1.3.2 e 1.4.4; sentenza del Tribunale federale 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4). La res iudicata e il principio ne bis in idem presuppongono l’identità della persona interessata e dei fatti in questione (v. DTF 125 II 402 consid. 1b; 120 IV 10 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 6B_1053/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.1; 6B_1269/2016 del 21 agosto 2017 consid. 3.3; 6B_857/2013 del 7 marzo 2014 consid. 5.5; 2C_508/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 6), così come la presenza di due procedimenti: un primo, in cui l'interessato è stato con- dannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato e che non può più essere impugnata tramite mezzi giuridici ordinari, e un se- condo, successivo, in cui egli verrebbe nuovamente perseguito o punito (v. sentenza del Tribunale federale 6B_279/2018 del 27 luglio 2018 consid. 1.1 e rinvii). La giurisprudenza europea in materia di diritti dell’uomo ha indicato che si deve dare un’interpretazione estensiva della nozione di “stesso reato” e di “fatti identici” (idem). Il perseguimento e la repressione di un comporta- mento sono esclusi in presenza di una fattispecie identica o di una fattispecie sostanzialmente identica per la quale una decisione è già stata pronunciata (Corte EDU Xxxxxx Xxxxxxxxxxx − 11 − contro Russia del 10 febbraio 2009; HOTELLIER, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 11a ad art. 11 CPP, con rinvii giurisprudenziali).
5.2 In sede di arringhe, i difensori di C. (act. SK 306.721.426 e segg.) e di A. (act. SK 306.721.301 e segg.) hanno sollevato la violazione del principio ne bis in idem (richiamando l’applicazione dell’art. 54 CAS), in merito alle ipotesi di reato di falsità in documenti riferite alla relazione bancaria “R24.” (capi d’accusa n. 1.1.3.5 [A.] e 1.3.1.1 [C.]) e alla fattispecie concernente il Fondo 1 (capi d’accusa n. 1.1.3.6 [A.] e 1.3.1.2 [C.]).
Secondo la difesa dei due imputati, questi ultimi, condannati in primo grado a Napoli e Roma per le malversazioni in danno dei titolari della relazione “R24.” e del Fondo 1, sarebbero già stati giudicati per il medesimo complesso di fatti, inteso come insieme di circostanze inscindibilmente collegate tra di loro.
Questo anche se A. e C. non sono stati formalmente condannati in Italia per il reato di falsità in documenti (infrazione che, secondo le difese dei due im- putati, sarebbe assorbita dal reato patrimoniale). A detta dei difensori, senza la creazione e il contestuale utilizzo di documenti (accertati come) falsi, i due imputati non avrebbero infatti potuto compiere i reati per i quali sono stati condannati in Italia. Sempre stando alla difesa di C. e A., lo stesso MPC ha definito, nell’atto d’accusa, i falsi documentali come funzionali ai reati patri- moniali commessi in Italia (v. arringa della difesa di X., act. SK 306.721.426 e segg., il cui contenuto è stato confermato anche dalla difesa di A., v. act. SK 306.721.301 e segg.). A. e C., a mente dei loro difensori, non possono pertanto essere giudicati una seconda volta per i medesimi fatti, senza che vi sia una violazione del principio ne bis in idem.
Poco importa, a tal proposito, che le sentenze italiane non siano ancora di- ventate definitive. L’avvocato di C. ritiene infatti che lo diventeranno di modo che, per questioni di economia processuale, non avrebbe senso procedere ora con un giudizio. Egli ha quindi formulato una richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 CPP.
5.3 In replica, il MPC ha contestato la presenza della violazione del principio ne bis in idem invocata dai difensori degli imputati. La pubblica accusa ritiene che non vi sia violazione di tale principio già solo per il fatto che entrambe le sentenze di primo grado emanate in Italia non sono cresciute in giudicato, dal momento che contro le stesse sono stati interposti appelli. Non sono per- tanto dati i presupposti dell’art. 54 CAS (v. replica del MPC, act. SK 306.721.131 e segg.).
L’accusa sostiene che non si sia, ad ogni modo, di fronte al medesimo com- plesso di fatti, perché i procedimenti italiani concernerebbero reati di natura patrimoniale. Secondo il MPC, laddove le autorità italiane hanno trattato fatti concernenti reati di falsità in documenti, lo avrebbero fatto in capi d’imputa- zione separati. A detta della pubblica accusa, i fatti oggetto di falsità in do- cumenti sono stati trattati separatamente dai fatti oggetto dal reato patrimo- niale, perché tra questi due reati (che proteggono beni giuridici differenti) vi è concorso ideale. Ciò avviene anche in Svizzera. Il MPC ha inoltre precisato che in Svizzera agli imputati, con l’atto d’accusa, viene rimproverato non solo la formazione ma anche l’uso di documenti falsi.
5.4 Le disposizioni concernenti la violazione del principio ne bis in idem, in par- ticolare l’art. 54 CAS, trovano applicazione solo in presenza di sentenze de- finitive. Ciò emerge espressamente dalle disposizioni di legge.
Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dall’accusa, i giudizi di primo grado emanati dal Tribunale di Roma il 20 giugno 2017 (act. MPC 18.2.1332 e segg.) e dal Tribunale di Napoli in data 18 dicembre 2019 (act. MPC 18.1.2921 e segg.) sono stati impugnati. Sono gli stessi imputati ad averlo dichiarato (v. verbale di confronto A.-C. del 20 luglio 2018, act. MPC 13.11.14 e verbale di A. del 22 gennaio 2020, act. MPC 13.2.2331 e 2356). La difesa di X., al dibattimento, ha pure prodotto gli allegati di appello presentati dal suo assistito contro le due sentenze italiane (act. SK 306.721.173 e segg.). Ne consegue che non vi è una sentenza definitiva e, di conseguenza, non si è di fronte a una violazione del principio ne bis in idem.
A C. non giova neppure invocare il principio dell’economia di giudizio, per sostenere una richiesta di sospensione ex art. 329 cpv. 2 CPP (v. supra con- sid. I. 5.2 in fine). Tale richiesta è stata formulata solo al termine dei dibatti- menti con l’arringa difensiva. Inoltre, la richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 CPP non può essere accolta, ritenuto che agli atti non vi sono elementi che impediscano l’emanazione di una sentenza nei confronti sia di C., sia di A.
Abbondanzialmente, lo scrivente Xxxxxxxx giudicante ritiene che non si sia, ad ogni modo, in presenza del medesimo complesso di fatti. I reati patrimo- niali perseguiti in Italia e quelli per i quali si procede in Svizzera, ovvero di falsi documentali oggetto dei capi d’accusa 1.1.3.5, 1.3.1.1, 1.1.3.6 e 1.3.1.2 sono differenti e proteggono beni giuridici differenti. A tal proposito, la Corte concorda con quanto sostenuto dalla pubblica accusa al considerando I. 5.3 supra.
II. Società 2 SA (già Società 3), ora Società 2 SA in liquidazione, sintesi
1. Nell’atto d’accusa del 24 luglio 2020, agli imputati vengono rimproverate delle malversazioni commesse a danno di clienti della Società 2 SA, già So- cietà 3 SA (ora Società 2 SA, in liquidazione), società riconducibile ad A. Per meglio comprendere la fattispecie, lo scrivente Xxxxxxxx giudicante ha rite- nuto opportuno effettuare un riassunto dei fatti riferiti alla predetta società, in particolare sulla base di quanto contenuto nel rapporto finanziario della Poli- zia giudiziaria federale (in seguito: PGF) del 9 maggio 2017 (act. MPC 10.2.920 e segg.).
2. La Società 3 SA, con sede a X. in [...], è stata costituita il 17 dicembre 2004. La stessa aveva quale scopo principale, tra gli altri, l’assistenza, la consu- lenza, l’amministrazione e la gestione di patrimoni e di investimenti, come pure lo svolgimento di ogni attività commerciale e finanziaria connessa con lo scopo sociale, compresa l’attività fiduciaria.
Al momento della costituzione della società, quali membri del Consiglio di amministrazione figuravano Q. (presidente), T1. e T2. (membri), NNNN. (membro) e AA. (membro). A. è entrato a far parte del consiglio di ammini- strazione, quale membro (con firma collettiva a due), nel marzo del 2005.
Nel corso del 2005, Banca 2 − storico gruppo di banchieri privati facente capo alla famiglia T. − ha aperto un ufficio in Ticino. Lo stesso è stato intestato alla Società 3 quale gestore patrimoniale esterno, la direzione è stata affidata ad
A. (a far tempo dal 6 giugno 2008 A. risultava poi iscritto nel registro di com- mercio quale delegato, con firma collettiva a due). A tal proposito, Banca 2 e Società 3 hanno sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale esterna con effetto dal 1 marzo 2005 (act. MPC 8.6.3037 e segg.). La supervisione per conto di Banca 2 era garantita da Q.
Il capitale azionario della Società 3 − composto da CHF 200'000.--, suddi- viso in 400 azioni al portatore da CHF 500.-- cadauna, interamente liberate
− era detenuto nella misura del 51 % dalla Società 33 AG, società riconduci- bile al Gruppo T. (204 azioni privilegiate), e per il 49% (196 azioni ordinarie) da A.
Nel dicembre 2010, con la sottoscrizione di un “share Purchase Agreement”, la partecipazione maggioritaria detenuta dalla Società 33 AG è stata ceduta ad A.; la Società 3 è così uscita dal Gruppo T. In data 16 dicembre 2010, A., divenuto indipendente, ha cambiato la ragione sociale della società in So- cietà 2 SA e ha continuato l’attività di gestore patrimoniale esterno, appog- giandosi su Banca 2, quale banca depositaria degli attivi da lui gestiti. È stato, quindi, sottoscritto un nuovo contratto di gestione patrimoniale esterna tra Banca 2 e la Società 2 SA (act. MPC 8.6.3048-3056). In aula, A., con riferimento a tale contratto, ha dichiarato che egli incassava i “soldi” del man- dato di gestione, che era a favore della Società 2 SA al 100% (dalla lettura del contratto, si desume che A. si riferisse alle commissioni di gestione. In- fatti, in medesimo interrogatorio egli ha dichiarato che, oltre alle retroces- sioni, dal capitale del cliente l’imputato percepiva la commissione di gestione,
v. act. SK 306.731.23), nonché il 50% su tutti gli utili che generava come
Società 2 SA (quali ordini di borsa, ecc.), v. verbale d’interrogatorio di A. del 13 gennaio 2022, act. SK 306.731.13.
Dal 30 novembre 2010, A. è stato amministratore unico (con firma indivi- duale) della Società 2 SA, con una breve parentesi come presidente (sempre con firma individuale) dal 14 gennaio 2011 al 22 agosto 2013.
La società è stata sciolta in seguito a fallimento, pronunciato con decreto del 2 luglio 2014 della Pretura del distretto di X.
In altre parole, Società 2 SA (e prima la Società 3) fungeva da gestore patri- moniale esterno per Banca 2.
Sulle ragioni che hanno condotto il Gruppo T. a cedere ad A. la partecipa- zione nella Società 3, gli inquirenti, nel rapporto finanziario del 9 maggio 2017, fanno riferimento ad un memorandum del 2 dicembre 2010, sotto- scritto da T1., a nome e per conto della Società 33 AG e indirizzato ad A. (act. MPC 10. 2. 928 e p. 8.5.6.7595). Dal contenuto del citato scritto emerge un conflitto tra la filosofia di investimento del Gruppo T. e la politica di inve- stimento attuata da A. nella gestione patrimoniale della clientela di X.
L’accordo di cooperazione tra Banca 2 (banca depositaria dei conti dei clienti di A.) e Società 2 SA è stato definitivamente sciolto con effetto al 31 luglio 2013, a seguito della disdetta data dall’istituto bancario il 18 aprile 2013 (act. MPC 8.5.17182 con allegati). La banca aveva già inviato una lettera a So- cietà 2 SA in data 23 febbraio 2012 (act. MPC 8.5.17174-17178), indicando di avere riscontrato un aumento significativo nel volume delle transazioni in prodotti strutturati e chiedendo, quindi, ad A. delle delucidazioni al riguardo, rispettivamente invitandolo ad adottare dei provvedimenti. Non avendo, l’im- putato (a detta della Banca), dato seguito a quanto richiesto e, anzi, incre- mentando ulteriormente gli investimenti in prodotti strutturati, la banca ha po- sto fine all’accordo.
Ulteriori approfondimenti in merito alle divergenze sorte tra il Gruppo T. e A., nonché alle circostanze che hanno condotto l’istituto bancario a rescindere dall’accordo con Società 2 SA, verranno riprese, se necessario, nell’analisi dei reati ascritti agli imputati, in particolare ad A.
3. B., a far tempo dal 3 gennaio 2009, ha iniziato la propria attività presso l’al- lora Società 3. Egli è stato assunto con un contratto di lavoro al 60%, sotto- scritto nel novembre 2008. La sua funzione era quella di apportare nuova clientela alla società (v. Rapporto di situazione della PGF del 30 marzo 2016, act. MPC 10.2.725 e seg.). Dal 2 luglio 2009 e fino al 26 febbraio 2013, B. ha avuto diritto di firma collettiva a due. Con lettera 25 febbraio 2013 egli è stato licenziato dalla Società 2 SA (act. MPC 13.5.20 e segg.).
4. Nell’ambito della propria attività in seno a Società 2 SA (e prima, fino a fine 2010, di Società 3), A. (e in alcuni casi anche B.) ha sottoscritto (a nome e per conto della società) con la maggior parte dei propri clienti (in particolare con i clienti coinvolti nell’atto d’accusa) dei contratti di gestione patrimoniale.
In particolare, per ogni cliente di A. − e per quelli portati da B. nella società − che apriva un conto presso Banca 2, risultano essere stati sottoscritti due tipi di mandato di gestione patrimoniale, e meglio:
un “mandato di gestione con delega a professionisti esterni” di Banca 2 (si cita ad esempio act. MPC 7. 2.50. 3.9-10, riferito al cliente BB., titolare della relazione “R1.”) e
un mandato di gestione patrimoniale tra il cliente (mandante) e la Società 3, rispettivamente Società 2 SA (mandatario) (v. ad esempio act. MPC 08.05.16660-16664 sempre per il titolare della relazione “R1.”).
Inoltre veniva allestito e sottoscritto un “Profilo d’investimento” (v. ad esem- pio act. MPC 08.05.16665-16666 riferito al titolare della relazione “R1.”).
4.1. Dagli atti risultano essere stati sottoscritti il “mandato di gestione con delega a professionisti esterni” e il mandato di gestione patrimoniale tra il cliente (mandante) e la Società 3 (mandatario), per i clienti di A., titolari delle se- guenti relazioni bancarie aperte presso Banca 2:
− n. “R1.”, titolare e avente diritto economico (di seguito: ADE) BB. (act.
MPC 8.5.16642-16664);
− n. “R2.” intestata a Società 6 srl, XX., ADE G., (act. MPC 8.5.16114- 161329);
− n. “R3.” (act. MPC 8.5.16472-16488), titolari e ADE CC., 13.04.1964 e DD.;
− n. “R4.”, titolare e ADE EE., (act. MPC 7.2.37.3.11-19 e 7.2.61.3.29-33);
− n. “R5.”, titolare e ADE FF., (act. MPC 8.5.2280-2293);
− n. “R6.”, titolare e ADE GG., (act. MPC 8.5.16706-16720);
− n. “R7.”, titolare e ADE HH., (act. MPC 8.5.16678-16694);
− n. “R8.”, xxxxxxxx e XXX XX., e XX., (act. MPC 8.5.16366-16382);
− n. “R9.”, titolari e ADE KK., e LL. (act. MPC 8.5.16919-16935);
− n. “R10.”, titolare e ADE MM., (act. MPC 8.5.16945-16962);
− n. “R11.”, titolare e ADE NN., (act. MPC 8.5.16753-16772);
− n. “R12.”, titolare e ADE OO., (act. MPC 7.2.40.3.8-13 e 7.2.61.3.8-14);
− n. “R13.”, titolare e ADE PP., (act. MPC 7.2.35.3.14-26 e 7.2.61.3.36- 42);
− n. “R14.”, titolare e ADE QQ., (act. MPC 7.2.36.3.10-15 e 7.2.61.3.15- 19);
− n. R15. intestato a Società 7 Inc, Panama, ADE RR., (act. MPC 7.2.34.3.8-17 e 7.2.61.3.1-7);
− n. “R16.”, xxxxxxxx e ADE SS., e AAA., (act. MPC 8.5.17003-17036);
− n. “R17.”, titolare e ADE K., (act. MPC 8.5.12877-12904);
− n. “R17a.”, titolare e XXX X., (act. MPC 8.5.13172-13188);
− n. “R18.”, titolare e ADE H., (act. MPC 8.5.16523-539);
− n. “R19.”, titolare e ADE BBB., (act. MPC 8.5.16498-16514);
− n. “R20.”, titolare e ADE CCC., (act. MPC 8.5.16552-16568);
− n. “R21.”, titolari e ADE E3., E2., e E1., (act. MPC 8.5.17142-17158);
− n. “R22.”, titolare e ADE DDD., (act. MPC 7.2.21.03.26-28 e 7.2.61.03.22-28);
− n. “R23.”, titolare e ADE EEE., (act. MPC 8.5.16889-16903);
− n. “R24.”, titolare e ADE F., (act. MPC 8.5.512-522);
− n. “R25.”, titolare e ADE FFF., (act. MPC 8.5.16782-16798);
− n. “R26.”, titolare e ADE †GGG., (act. MPC 7.2.33.3.9-13 e 7.2.61.03.43- 49);
− n. “R27.”, xxxxxxxx e ADE HHH., e III., (act. MPC 8.5.16586-16601, man-
dati di gestione patrimoniale non firmati da Società 3);
− n. “R28.”, titolare e ADE JJJ., (act. MPC 8.5.14433-14439 e 8.5.16421- 16439);
− n. “R29.”, titolare e ADE KKK., (act. MPC 7.2.28.3.7-13 e 8.5.5781- 5787);
− n. “R30.”, titolare e ADE LLL., (act. MPC 8.5.2893-2909);
− n. “R31.”, titolare e ADE D., (act. MPC 8.5.2491-2503);
− n. “R32.”, titolare e ADE MMM., (act. MPC 8.5.16394-16411).
I mandati di gestione patrimoniale sottoscritti sotto la ragione sociale Società 3 sono rimasti in vigore anche dopo il cambiamento della ragione sociale in Società 2 SA.
4.2. Risultano invece essere stati sottoscritti, dopo il 1 gennaio 2011, il “mandato di gestione con delega a professionisti esterni” e il mandato di gestione pa- trimoniale tra il cliente (mandante) e la Società 2 SA (dopo il cambio di ra- gione sociale), per i titolari delle seguenti relazioni bancarie aperte presso Banca 2:
− n. R33. intestata a Società 1 srl, YY., ADE NNN., (act. MPC 8.5.16819- 16841);
− n. “R34.”, titolare e XXX XXX., (act. MPC 8.5.16982-17001);
− n. “R35.”, titolare e ADE NNN., (act. MPC 8.5.16861-16879);
− n. R36. intestata a Società 8 ltd, ZZ., ADE PPP., (act. MPC 8.5.17073- 17092);
− n. “R37.”, titolare e ADE QQQ., (act. MPC 8.5.17104-17123);
4.3. Per i titolari delle seguenti relazioni bancarie aperte presso Banca 2, risulta essere stato sottoscritto unicamente il “mandato di gestione con delega a professionisti esterni”:
− n. “R38.”, titolare e ADE RRR., (act. MPC 7.2.30.3.9-15), mandato sot- toscritto dal cliente con Società 3;
− n. “R39.”, titolare e ADE OOOOO., (act. MPC 7.2.39.3.8-11 e 26-27),
mandato sottoscritto dal cliente con Società 3;
− n. “R40.”, titolare e ADE SSS., (act. MPC 8.5.16734-16741 e
7.2.52.3.15-16), mandato sottoscritto dal cliente con Società 3;
− n. R41. intestato a Società 9, UUU., ADE PPPPP., (act. MPC 7.2.38.3. 8 e segg. e 7.2.38.3.38-43), mandato sottoscritto dal cliente con Società 2 SA.
4.4. Infine, per i seguenti clienti, i due contratti di mandato sono agli atti, ma risul- tano essere stati solo in parte sottoscritti:
− n. “R42.”, xxxxxxxx e ADE TTT., e AAAA., (act. MPC 8.5.16618-16619 e
17160-17165), il “mandato di gestione con delega a professionisti esterni” è unicamente firmato dal cliente, mentre il contratto di gestione patrimoniale tra il cliente e la Società 3 non è firmato da nessuna delle parti;
− n. “R43.”, titolare e ADE BBBB., (act. MPC 8.5.16448-16456 e
8.5.17166-17172), il “mandato di gestione con delega a professionisti esterni” è firmato da entrambe le parti, mentre il contratto di gestione patrimoniale tra il cliente e la Società 3 non porta nessuna firma né del mandante, né del mandatario.
Ulteriori circostanze legate ai mandati di gestione, verranno, se necessario, trattate in seguito.
5. I reati patrimoniali e di falsità in atti che vengono imputati ad A. dalla pubblica accusa (in parte commessi in correità con B. e C.), si inseriscono nella ge- stione patrimoniale da egli effettuata, dapprima in seno a Società 3 e, in se- guito, presso Società 2 SA, per i clienti aventi conti aperti presso Banca 2, alla quale l’imputato si appoggiava.
6. I reati patrimoniali e di falsità in documenti, che vengono imputati a B. (in parte in correità con A.), concernono sia la sua attività di consulente con firma collettiva a due svolta in seno alla Società 2 SA (già Società 3), sia quanto da egli effettuato per la Società 5, VVV., BVI. Egli risultava essere, infatti, titolare con firma individuale di questa società, con sede a VVV. In sede di dibattimento, B. ha dichiarato di avere costituito la Società 5 all’inizio degli anni 2000 (quindi prima della collaborazione con Società 3/Società 2 SA). La società si occupava di transazioni finanziarie, aiuto ai clienti qualora avessero dovuto trasferire denaro tramite società estere, ecc. B. ha altresì riferito che la Società 5 aveva una relazione aperta anche xxxxxx Xxxxx 0 (x. verbale d’interrogatorio di B. del 14 gennaio 2022, act. SK 306.732.8).
7. Con riferimento invece a C., si rileva come, egli non aveva nessun ruolo in seno a Società 2 SA (già Società 3) e Società 5. A., al dibattimento, ha di- chiarato che C. era un promotore finanziario di UU., conosciuto tramite altri promotori e con il quale avrebbe collaborato. Stando alle dichiarazioni di A.,
C. gli avrebbe portato clientela importante, prima in Banca 10 e, in seguito, in Società 3/Società 2 SA (v. verbale d’interrogatorio di A. del 13 gennaio 2022, act. SK 306.731.14).
A C. viene rimproverato unicamente il reato di falsità in documenti ripetuta, commesso in correità con A., riferito a due clienti da egli portati in Società 2 SA (già Società 3). In tale contesto, si precisa come, nei confronti di A. e C., è pendente, in appello, pure un procedimento in Italia, per reati di natura patrimoniale.
III. Capo d’accusa 1.1.1 (amministrazione infedele)
1. Introduzione e diritto
1.1 Ad A. viene imputato, al capo n. 1.1.1 dell’atto d’accusa del 24 luglio 2020, il reato di amministrazione infedele qualificata ripetuta ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP.
B., al capo 1.2.1, è accusato anch’egli di amministrazione infedele qualificata
ripetuta, ma ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP.
Gli atti di amministrazioni infedele rimproverati agli imputati si riferiscono a diverse fattispecie, oggetto di altrettanti capi d’accusa (da n. 1.1.1.1 a n.
1.1.1.5 e n. 1.2.1.1) che sono stati analizzati da questa Corte.
1.2 Giusta l’art. 158 n. 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga.
La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). Per il cpv. 3 del citato disposto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
1.2.1 L’adempimento della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una po- sizione di gerente (Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sen- tenza del Bezirksgerich di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione, che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o con dolo eventuale (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 123 IV 17 ; 122 IV 279 e 120 IV 190; XXXXXX, Les infractions en droit Suisse, 3a ediz. 2010, n. 2 e segg. ad art. 158 CP; XXXXXX/XXXXXXXXXXXX, Xxxxxx Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 9 segg. ad art. 158 CP; XXXXXXXXX, Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 2 segg. ad art. 158).
1.2.2 L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sor- veglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una “Garantenstel- lung”, ovvero una funzione di garante.
Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorve- gliare che derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giu- ridico (MINI, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, pag. 225 e 226 con riferimenti).
L’autore deve, così, essere tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o sorvegliarne la gestione. È, quindi, necessario che egli abbia un dovere di amministrazione o di tutela. Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di amministrazione auto- nomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 con- sid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b). È dunque indispensabile, affinché vi sia ge- stione ai sensi dell’art. 158 CP, che il gestore goda di un’autonomia suffi- ciente su tutto o su parte del patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 2.1).
La norma in questione precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di interessi pecuniari altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per esempi concreti cfr. STRATENWERTH/XXXXX/XXXXXX, Sch- weizerisches Strafrecht, BT I, 7a ediz. 2010, § 19 n. 10). Quest’ultima possi- bilità concerne in modo particolare i casi in cui il gerente prosegue la propria attività dopo la morte del mandante, senza essere al beneficio di un valido mandato post mortem (BERNASCONI, Le mandat de gestion de fortune, 2017, pag. 529).
Il potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali (“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich oder xxxxxxx selbständiger und verantwortlicher Stellung im Inte- resse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sor- gen hat. Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen ab- zuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll”; cfr. DTF 123 IV 17 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 6S.711/2000 del 18 gen- naio 2003 consid. 4.3.).
Un gestore patrimoniale è il classico caso di persona tenuta, in base ad ob- blighi contrattuali, a tutelare gli interessi pecuniari altrui (DTF 120 IV 190 consid. 2b).
Perché vi sia reato, il gestore deve avere trasgredito ad un dovere che gli incombe in tale sua qualità (DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una tale trasgressione, occorre preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell’obbligo o, in altre parole, quale comportamento avrebbe do- vuto adottare l’autore. Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le altre cose, chiarire se egli era tenuto a conservare il patrimonio oppure se era chiamato a fare in modo che esso aumentasse. Atti conformi ai doveri di gestione, anche se comportano dei rischi, non ne rappresentano una violazione (COR- BOZ, op. cit., n. 8 ad art. 158 CP). In effetti, le attività commerciali e di ammi- nistrazione di capitali sono sovente e per la loro stessa natura soggette al pericolo di una perdita finanziaria, per cui agire assumendo questo rischio può essere conforme al mandato o agli impegni assunti (sentenza del Tribu- nale federale 6B_446/2011 del 27 luglio 2012 consid. 5.4.3). In tal senso, dunque, può risultare addirittura contrario ai doveri tralasciare l’adozione di una disposizione rischiosa (STRATENWERTH/XXXXX/XXXXXX, op. cit., § 19, n. 13). In simili situazioni, non si può decretare una condanna ai sensi dell’art. 158 CP nemmeno nel caso in cui l’operazione si concluda con un esito ne- gativo.
Gli obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (MINI, op. cit., pag. 227 con riferimenti).
Non ogni inadempimento contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP: penalmente perseguibile è la violazione di un obbligo principale da parte dell’autore, mentre quella di semplici doveri accessori non realizza il reato (POSTIZZI, Contratto di Mandato e reato per omissione, in: CFPG, Basilea 2009, n. 43, pag. 192).
Esempi di trasgressione dei doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo con- trario alle regole di un patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato di manodopera subordinata all’autore per suoi scopi privati o a favore di un’altra ditta (DTF 81 IV 280), il mancato incasso di tasse dovute e pagabili da parte di un segretario comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza volontaria della promozione della vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV 15), la con- clusione di contratti per proprio conto o a favore di terzi concorrenti invece che per conto del proprietario della ditta per la quale l’autore lavora (DTF 115 IV 313 consid. 3; 80 IV 248), la deviazione da parte del gerente di una filiale di guadagni spettanti alla casa madre sui conti di una ditta da lui controllata (DTF 109 IV 112 consid. 2a), l’accettazione di tangenti in cambio di un com- portamento che nuoce agli interessi patrimoniali del committente (DTF 129
IV 124 consid. 4.1.), l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi
contrari agli interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190 consid. 2b).
1.2.3 Il reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). È il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del pas- sivo o ad un mancato aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (sentenze del Tribunale federale 6B_223/2011 del 13 gennaio 2011 consid. 3.3.3 e 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009 con- sid. 4.1). Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV 104 consid. 2c).
1.2.4 L’aggravante del cpv. 3 dell’art. 158 cifra 1 CP prevede che sia punito con una pena detentiva da uno a cinque anni colui che ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
La nozione di arricchimento è ampia e comprende qualsiasi tipo di vantaggio economico. Con esso va intesa ogni forma, anche temporanea o provvisoria, di miglioramento della situazione patrimoniale: aumento degli attivi, diminu- zione dei passivi, mancata diminuzione degli attivi o mancato aumento dei passivi (XXXXXX, op. cit., n. 10 segg. ad art. 138).
L’arricchimento deve poi essere illecito, requisito che vien meno se l’autore ne ha diritto o pensa in buona fede di averne diritto. Se per contro quest’ul- xxxx non è completamente convinto del suo diritto, ma agisce comunque, l’intenzione di procacciare indebito profitto è da riconoscere per dolo even- tuale (XXXXXX, op. cit., n. 14 ad art. 138).
Il presupposto non è nemmeno realizzato se l’autore paga il controvalore al momento del suo atto (fintanto che il bene è ancora disponibile sul mercato), se ha l’intenzione di saldare il debito o nell’ipotesi in cui egli abbia la cosid- detta “Ersatzbereitschaft” (XXXXXX, op. cit., n. 14 ad art. 138).
1.2.5 Nel caso di specie, i contratti di gestione patrimoniale sottoscritti tra Società 3, rispettivamente Società 2 SA (nella persona di A. e a volte di B.) e i clienti della società, oggetto dell’atto d’accusa sono dei contratti di mandato ai sensi dell’art. 394 segg. CO. Con la conclusione di un negozio giuridico di questo genere, nasce a carico del mandatario un obbligo universale di diligenza, fedeltà ed informazione nei confronti del mandante (art. 398 e 400 CO). Un
tale dovere sorge anche, più in generale, sulla scorta del principio della
buona fede sancito dall’art. 2 CC.
In base all’onere di diligenza, il mandatario è chiamato a mettere in opera una scrupolosità ragionevole per raggiungere il risultato prefissato dalle parti ed a rimettere al mandante quanto ottenuto. Da questo dovere principale ne derivano poi di accessori, quali quello di informazione e di consiglio, quello di discrezione e quello di sicurezza (WERRO, Commentaire romand, 3a ediz. 2021, n. 13 ad art. 398 CO).
Per determinare se il mandatario ha agito con ragionevole diligenza bisogna valutare se egli si è comportato come avrebbe fatto una persona ragionevole e diligente nelle stesse circostanze oggettive, fermo restando che, per coloro che agiscono a titolo professionale e oneroso, si devono applicare criteri più restrittivi (DTF 115 II 62 consid. 3a).
Il dovere di informazione (Aufklärungspflicht) impone che il contraente metta al corrente la controparte di tutto quanto è per questa rilevante in relazione al contratto concluso. In modo particolare, egli deve compiutamente raggua- gliare il mandante dei rischi (finanziari e non) e dei vantaggi che l’esecuzione del mandato comporta, arrivando in determinate circostanze sino all’obbligo di comunicare al mandante che egli ha violato il contratto (WERRO, op. cit.,
n. 17 ad art. 398 CO).
Secondo la giurisprudenza, questo dovere di informazione impone al man- datario di farsi parte diligente e ragguagliare la controparte soprattutto nei casi in cui per lui risulti riconoscibile che quest’ultima non è consapevole dei rischi concretamente assunti o qualora tra le parti vi sia una relazione di fi- ducia tale per cui il cliente può, in buona fede, aspettarsi di venire in ogni caso avvisato del pericolo connesso alle operazioni (finanziarie o meno) an- che senza averne fatto esplicita richiesta (sentenza del Tribunale federale 4C.361/2004 del 25 febbraio 2005 consid. 4.1.1).
Il dovere di consulenza e di avviso (Beratungs- und Warnpflichten) esige, dal conto suo, un intervento attivo del mandatario che deve, da un lato, indicare al mandante quale misura corrisponda al meglio ai suoi interessi e, dall’altro, metterlo in guardia dai rischi che l’adozione di determinate misure comporta, specialmente quando egli è uno specialista e l’altro no (DTF 124 III 155 con- sid. 3a).
L’obbligo di fedeltà, poi, impone al mandatario che gestisce capitali per conto di terze persone di evitare conflitti tra i suoi interessi e quelli del mandante, come può ad esempio avvenire quando egli trae profitto personale dalle ope- razioni effettuate (WERRO, op. cit., n. 29 ad art. 398). Qualsiasi tipo di conflitto d’interesse suscettibile di portare pregiudizio al mandante deve essergli se- gnalato e può, in assenza di autorizzazione, dare origine all’obbligo di rescin- dere il contratto. Un conflitto d’interessi in questo senso si verifica ad esem- pio di fronte a retrocessioni a favore del mandatario dipendenti dal numero di transazioni, poiché esse possono rappresentare un incentivo per l’ammi- nistratore patrimoniale ad incrementare in maniera artificiale il numero delle operazioni finanziarie al fine di ottenere un guadagno maggiorato (cosiddetto churning; cfr. DTF 132 III 460 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_266/2010 del 29 agosto 2011 consid. 2.3; XXXX, Retrozessionen- und Interessenkonflikte – Wenn der Berater in Tat und Wahrheit ein Verkäufer ist, ZBJV 146/2010, pag. 522 seg.).
Proprio con riferimento al churning (o barattage oppure Spesenschinderei), la giurisprudenza e la dottrina hanno già avuto modo di chiarire che si tratta di un comportamento sussumibile al reato di amministrazione infedele (SJ 1999 I, pag. 124).
Giusta l’art. 400 cpv. 1 CO, infine, il mandatario è obbligato, ad ogni richiesta del mandante, a rendere conto del suo operato (cosiddetto obbligo di rendi- conto). Da questa norma la dottrina ha parimenti desunto un dovere di ren- diconto spontaneo che insorge al termine del contratto (WERRO, op. cit., n. 6 ad art. 400 CO).
Con il rendiconto il cliente deve essere messo al corrente di tutti quei dati che gli consentono di giudicare o far giudicare la qualità della gestione, del rispetto da parte del gestore dei suoi obblighi di diligenza e fedeltà e, even- tualmente, determinarsi in merito al suo diritto di restituzione di tutto ciò che ha dato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CO (XXXXXXX-XXXXXXXXXX, Le gérant de fortune indépendant, Ginevra 2002, pag. 106 seg.).
Nel settore specifico degli amministratori patrimoniali, la dottrina e la giuri- sprudenza hanno chiarito che al momento della sottoscrizione del contratto, il cliente deve essere informato compiutamente su tutti quegli aspetti che, viste le sue conoscenze specifiche del settore, gli consentono di rendersi conto della portata e delle conseguenze degli impegni assunti.
Qualora egli non sia dotato degli strumenti sufficienti per potersi rendere conto di quanto sta facendo, il gestore di patrimonio è parimenti chiamato ad istruirlo in merito con termini a lui comprensibili (DTF 124 III 155 consid. 3a).
Di principio i ragguagli devono essere completi, precisi, esatti e appropriati. Fondamentalmente sono stati identificati tre elementi cardine dell’informa- zione, che rivestono un ruolo determinante specialmente nei confronti della nuova clientela.
Il primo di essi concerne i dati sulla società, rispettivamente l’impresa, del gestore patrimoniale, il secondo copre le informazioni sui rischi legati alla prospettata prestazione di servizio patrimoniale ed il terzo riguarda la traspa- renza sulla remunerazione del gestore per le sue prestazioni.
In merito a quest’ultima, il codice deontologico svizzero per l’esercizio della gestione indipendente di patrimoni, allestito dall’Associazione svizzera dei gestori di patrimoni (ASG, xxx.xxx-xxx.xx) entrato in vigore il 1. ottobre 2009, alla norma d’applicazione n. 25 dell’art. 6, precisa che qualora non sia possibile quantificare in anticipo l’ammontare delle retribuzioni e delle com- missioni (cosa che avviene frequentemente), il gestore deve informare il suo cliente sulla provenienza di tali prestazioni finanziarie come pure sulle mo- dalità di calcolo essenziali:
“Il gestore di patrimoni informa i suoi clienti riguardo al suo onorario. Egli informa inoltre i clienti di tutte le prestazioni finanziarie percepite da terzi in relazione ai servizi considerati, indipendentemente dalla loro base legale, e rende attento sui conflitti di interesse legati a tali prestazioni.
Se le prestazioni non possono essere quantificabili in anticipo con un im- porto, poiché dipendono dai risultati, azioni o elementi futuri, il gestore di patrimoni informa il cliente sui parametri di calcolo e la fascia di queste pre- stazioni in modo facilmente comprensibile.
Il gestore di patrimoni informa il cliente qualora mediante tali prestazioni fi- nanziarie, rispettivamente mediante un onorario complessivo vengano remu- nerati servizi di marketing e altri servizi.
A domanda del cliente il gestore di patrimoni lo informa circa l’ammontare
delle prestazioni di terzi già ricevute”.
Queste disposizioni di categoria (“Verbandsbestimmungen”) non hanno por- tata normativa, ma sono utili ai tribunali per l’esame in concreto della misura della diligenza richiesta al mandatario (NIGGLI/XXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 58 ad art. 158 CP; XXXXXXXX, Condizioni quadro giuridiche per gestori patrimo- niali, in Compliance Management, pubblicazioni del Centro studi bancari di Vezia, 2010, pag. 490 seg. e pag. 523).
Secondo la giurisprudenza, un dovere di informazione è pure dato quando le parti contrattuali sono in un rapporto di confidenza tale che il cliente può legittimamente attendersi, in buona fede, di essere informato senza farne richiesta ogni qual volta subentrano dei pericoli legati ad un investimento da lui previsto (DTF 131 III 377 consid. 4.1.1). In una sentenza del 2 aprile 2007 il Tribunale federale ha ad esempio riconosciuto l’esistenza degli estremi per far insorgere un dovere di informazione, consiglio e avviso nel fatto che il rapporto di confidenza risultava da incontri regolari tra clienti completamente inesperti in materia finanziaria e un collaboratore di una banca con il quale discutevano della composizione del loro portafoglio (sentanza del Tribunale federale 4C.385/2006).
Durante l’esecuzione del contratto, il gestore di patrimoni deve ripetere l’in- formazione al cliente se si accorge che questi non l’ha compresa, non era in grado di comprenderla al momento in cui essa è stata data oppure se sono subentrati nuovi elementi. Per il resto, egli deve metterlo al corrente di quei fatti che possono indurlo ad interrompere la relazione contrattuale, ad esem- pio l’esistenza di conflitti d’interesse, quali potrebbero sussistere a fronte della pratica del churning, con la quale, come visto, la remunerazione del consulente è in funzione del numero di transazioni effettuate, per cui egli può essere tentato di fare operazioni ad alto rendimento ma rischiose, parteci- pandone ai benefici ma non rischiando nulla in caso di perdite. Il dovere di informazione può estendersi all’obbligo di chiarire la portata esatta degli estratti conto, considerato che in talune situazioni essi sono strutturati in ma- niera tale che il cliente non può neppure percepire l’esistenza di una perdita e ancor meno comprenderne le cause (BRETTON-XXXXXXXXXX, op. cit., pag. 98).
Il gestore patrimoniale non ha tuttavia l’obbligo (poiché nemmeno fattibile) di informare spontaneamente il cliente sui rischi di ogni transazione effettuata. In effetti, una volta definita la politica di gestione del capitale e la tipologia degli strumenti autorizzati, egli decide autonomamente quale sia l’opera- zione finanziaria particolare da intraprendere (BRETTON-XXXXXXXXXX, op. cit., pag. 98).
Con la DTF 132 III 460 il Tribunale federale ha iniziato a mettere alcuni pa- letti, stabilendo che le retrocessioni possono essere incassate dal gestore patrimoniale solo a precise condizioni, e meglio, solo a seguito di un esplicito consenso in tal senso del cliente, da lui concesso dopo essere stato obbli- gatoriamente messo al corrente sia del fatto che esse vengono corrisposte, sia del loro ammontare.
Secondo la recente giurisprudenza dell’Alta Corte, i vantaggi del mandante che devono essere attribuiti al cliente in base all’art. 400 cpv. 1 CO e al do- vere di lealtà sancito dall’art. 398 cpv. 2 CO, comprendono anche le cosid- dette retrocessioni (DTF 143 III 348 consid. 5.1.1 e segg.; 138 III 755 consid,
4.2 e 137 III 393 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_910/2019 consid. 4.2). Il gestore patrimoniale deve, pertanto, informare i suoi clienti delle retrocessioni che riceve dalla banca depositaria. In caso contrario, è passibile di un’azione penale per amministrazione infedele (DTF 144 IV 294 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 6B_910/2019 consid. 4.2 e 6B_54/2019 del 3 maggio 2019 consid. 4.3). Il cliente può rinunciare alle retrocessioni (DTF 137 III 393 consid. 2.2). Affinché una rinuncia anticipata alle retrocessioni sia valida, il cliente deve essere a conoscenza dei parame- tri necessari per calcolare l’importo totale delle retrocessioni e deve poterli confrontare con la commissione di gestione concordata con il gestore. Per poter procedere in questo senso, il cliente deve almeno essere informato sulle cifre chiave indicate negli accordi sulle retrocessioni, esistenti tra il ge- store patrimoniale e i terzi, nonché sull’entità delle retrocessioni previste ne- gli accordi. Quest’ultimo requisito è soddisfatto se, in caso di rinuncia antici- pata del cliente alle retrocessioni, l’importo delle retrocessioni è indicato in percentuale del patrimonio gestito (sentenza del Tribunale federale 6B_910/2019 del 15 giugno 2019 consid. 4.2).
1.2.6 A norma dell’art. 158 n. 2 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena de- tentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L’art. 158 n. 2 CP, punisce il fatto di abusare di un potere di rappresentanza nell’ottica di un arricchimento in danno della persona rappresentata. La norma presuppone unicamente l’esistenza della qualità di rappresentante, non è necessario che l’autore agisca con l’indipendenza e l’autonomia del gerente ai sensi dell’art. 158 n. 1 CP (DUPUIS e al., Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 35 ad art. 158 CP). Un potere di rappresentanza relativo alla conclusione di un unico atto giuridico è sufficiente (NIGGLI/XXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 123 ad art. 158 CP). Il comportamento delittuoso consiste nell’uti- lizzare la qualità di rappresentante in violazione dei doveri a cui è tenuto (sul piano interno) il rappresentante nei confronti della persona rappresentata, e che stabiliscono i limiti e gli scopi del potere conferito. Secondo dottrina e giurisprudenza costituisce un abuso del potere di rappresentanza, l’utilizzo di una procura su un conto bancario per raggirare a profitto proprio o di terzi
i valori patrimoniali ivi depositati. Più in generale, è punibile ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP, la circostanza per il rappresentante di concludere un affare a nome e per conto della persona che egli rappresenta, senza rispettare gli interessi di quest’ultimo o le istruzioni ricevute da costui (DUPUIS e al., op. cit., n. 39 ad art. 158 CP con riferimenti).
1.3 Per quanto concerne A., in concreto, è pacifico e incontestato che egli era un gestore patrimoniale ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Per le fat- tispecie contemplate nell’atto d’accusa, ha agito in tale veste sotto la ragione sociale Società 2 SA (di cui era organo formale) in virtù dei mandati di ge- stione sottoscritti con i suoi clienti, dapprima sotto il cappello della Società 3, divenuta poi Società 2 SA (v. supra consid. II. 4). Egli aveva pertanto, in seno a Società 2 SA, una posizione di gerente (v. supra consid. III. 2.2). Di conse- guenza, era tenuto a gestire o a salvaguardare gli interessi pecuniari dei pro- pri clienti e gli incombevano tutti quei doveri derivanti dalle disposizioni rela- tive al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO) sopra menzionate.
Ciò detto, occorre esaminare se, per ogni singola fattispecie a lui imputata, siano adempiuti anche gli altri presupposti, oggettivi e soggettivi, del reato di amministrazione infedele qualificata. In particolare, è necessario, innanzi- tutto, stabilire se A. abbia o meno mancato ai propri doveri e se tale viola- zione è di rilevanza penale. In seguito, andranno vagliati l’esistenza di un danno, del nesso di causalità tra l’agire e il danno, nonché gli aspetti sogget- tivi dell’intenzione e del disegno di indebito arricchimento.
Ad A. viene, in buona sostanza, rimproverato di avere, in qualità di gestore patrimoniale esterno, sotto la ragione sociale Società 2 SA, a nome e per conto di suoi clienti (e a loro insaputa): effettuato degli investimenti in prodotti strutturati proposti da Banca 1 (Guernsey) ltd, che esulavano dal profilo di rischio scelto dai clienti, allo scopo di far incassare alla Società 2 SA delle retrocessioni, che la società ha effettivamente percepito (v. capo d’accusa n. 1.1.1.1); incassato indebitamente le retrocessioni derivanti dai prodotti strut- turati proposti da Banca 1 (Guernsey) ltd, che spettavano invece ai clienti (capo d’accusa n. 1.1.1.2); incassato delle retrocessioni derivanti da investi- menti in azioni denominate S18a., che spettavano invece ai clienti (capo d’accusa n. 1.1.1.3); investito in una percentuale elevata del patrimonio da lui gestito in un fondo d’investimento denominato Fondo 2 che esulava dal profilo di rischio prescelto dai clienti (capo d’accusa n. 1.1.1.4); fatto regi- strare nella contabilità di Società 2 SA, sue spese private non compatibili con la situazione finanziaria della società e con i suoi doveri di amministratore (v. capo d’accusa n. 1.1.1.5).
1.4 Con riferimento a B., allo stesso viene rimproverato di avere, quale direttore con firma individuale della Società 5, abusando della qualità di rappresen- tante nell’ambito di investimenti in azioni S18a., per clienti di Banca 9 e Banca 8, incassato le retrocessioni derivanti da tali investimenti, che spetta- vano invece ai clienti (capo d’accusa n. 1.2.1.1).
2. Investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa n. 1.1.1.1) e retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’ac- cusa n. 1.1.1.2)
2.1 Tali imputazioni concernono unicamente A. e sono contemplate ai capi d’ac- cusa da 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.26 (investimenti in prodotti strutturati Banca 1), nonché ai capi d’accusa da 1.1.1.2.1 a 1.1.1.2.44 (retrocessioni da investi- menti in prodotti strutturati Banca 1).
2.2 Ad A., al capo d’accusa 1.1.1.1, viene imputato di avere, nel periodo tra gen- naio 2011 e almeno fino a dicembre 2014, con l’intento di procacciare a sé e ad altri (alla sua Società 2 SA) un indebito profitto, e meglio per far perce- pire, ed in effetti fatto percepire, alla sua Società 2 SA, retrocessioni dalla società Banca 1 (Guernsey) Ltd all’insaputa dei suoi clienti, essendo indotto da tale retribuzione ad adottare un comportamento ripetutamente contrario agli interessi patrimoniali dei suoi clienti, attraverso operazioni d’acquisto e vendita dei prodotti strutturati Banca 1 che esulavano dal profilo d’investi- mento dei clienti della sua Società 2 SA, ripetutamente intenzionalmente mancato al proprio dovere, segnatamente di fedeltà e di informazione, in particolare eseguendo operazioni finanziarie di acquisto e di vendita di pro- dotti strutturati ad alto rischio denominati Barrier Discount Certificate (BDC), Barrier Reverse Convertible (BRC), Express Certificate (EC) e Multi Barrier Reverse Convertible (MBRC) emessi dalla Banca 1, che sapeva esulare dal profilo di rischio conservativo prescelto dai clienti, nonché intenzionalmente informando ripetutamente i clienti in modo errato circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del loro portafoglio, sotta- cendo altresì le perdite subite, impedendo loro in tal modo di determinarsi con cognizione di causa circa gli acquisti e le vendite dei prodotti strutturati Banca 1 ad alto rischio denominati Barrier Discount Certificate (BDC), Barrier Reverse Convertible (BRC), Express Certificate (EC) e Multi Barrier Reverse Convertible (MBRC) emessi dalla Banca 1, causando così ai clienti un danno pari alla differenza fra il prezzo di vendita inferiore per rapporto a quello d’ac- quisto superiore dei prodotti strutturati Banca 1 quantificabile globalmente in CHF 617'604.94, EUR 1'505'352.58 e USD 1'711'203.21.
2.3 Nell’ambito degli investimenti nei prodotti strutturati Banca 1, oltre al rimpro- vero di avere investito contra mandato e contro gli interessi del cliente, viene imputato, ad A. al capo 1.1.1.2, di avere, ripetutamente mancato al proprio dovere, segnatamente di fedeltà e di informazione, in particolare a seguito dell’esecuzione di operazioni finanziarie di acquisto dei titoli emessi dalla so- cietà Banca 1 (prodotti strutturati denominati Barrier Discount Certificate [BDC], Barrier Reverse Convertible [BRC], Express Certificate [EC] e Multi Barrier Reverse Convertible [MBRC]), fatto percepire alla sua Società 2 SA, retrocessioni dalla società Banca 1 all’insaputa dei suoi clienti, indotto da tale retribuzione ad adottare un comportamento ripetutamente contrario agli in- teressi patrimoniali dei suoi clienti, sottacendo ai clienti il fondamento e l’en- tità di queste retrocessioni, che dovevano essere loro restituite in forza dei contratti di gestione patrimoniale, in parte già sottoscritti con la Società 3 SA e ripresi a far tempo dal 1 gennaio 2011 dalla Società 2 SA, retrocessioni a cui i clienti non avevano in ogni caso validamente rinunciato, impedendo in tal modo ai clienti di determinarsi con cognizione di causa circa il prosieguo dell’acquisto di prodotti strutturati Banca 1 che esulavano dal loro profilo di rischio conservativo e che generavano ingenti retrocessioni, causando così un danno quantificabile globalmente in CHF 204'875.--, EUR 603'938.76 e USD 417'271.60, come risulta dalla tabella in cui sono elencati i capi d’ac- cusa da 1.1.1.2.1 a 1.1.1.2.44.
2.4 La Corte ritiene che i capi d’accusa 1.1.1.1 e 1.1.1.2 debbano essere consi- derati unitamente, in quanto strettamente correlati tra di loro e azioni inerenti alla stessa fattispecie.
Dai fatti esposti nell’atto d’accusa risulta in effetti che A. avrebbe investito in prodotti strutturati Banca 1, contrariamente al profilo d’investimento dei clienti, allo scopo di incassare delle importanti retrocessioni che egli avrebbe sottaciuto ai clienti. Ne consegue che, nel contesto di un medesimo agire, all’imputato vengono rimproverati più atti che, secondo l’accusa, sono costi- tutivi della medesima ipotesi di reato di amministrazione infedele qualificata, e meglio: l’investimento contra mandato in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa 1.1.1.1) e la mancata informazione al cliente dell’incasso delle re- trocessioni (capo d’accusa 1.1.1.2).
L’indebito profitto consiste, per entrambe le imputazioni, nell’incasso delle retrocessioni da parte di Società 2 SA, come indicato dal MPC nel suo scritto a questa corte del 2 settembre 2021 (cl. SK p. 306.510.50 e segg.).
2.4.1 Tutte le relazioni bancarie contemplate al capo d’accusa n. 1.1.1.1 figurano anche al capo n. 1.1.1.2, e meglio: n. “R1.”; n. “R2.” intestata alla Società 6
srl; “R3.”; n. “R4.”; n. “R6.”; n. “R7.”; n. “R8.”; n. “R9.”; n. “R11.”; n. “R33.”
intestata alla Società 1 srl; n. “R34.”; n. “R15.” intestata alla Società 7 Inc; n.
“R16.”; n. “R17.”; n. “R17a.”; n. “R20.”; n. “R21.”; n. “R24.”; n. “R35.”; n. “R36.”
intestato alla Società 8 Ltd; n. “R25.”; n. “R27.”; n. “R28.”; n. “R30.”; n. “R37.”
e n. “R31.”.
Per questi clienti, l’incasso delle retrocessioni, secondo l’ipotesi accusatoria, costituisce l’indebito profitto che A. avrebbe fatto conseguire alla sua Società 2 SA, per avere investito in prodotti strutturati Banca 1, contrariamente al profilo di investimento dei clienti, rispettivamente per aver sottaciuto loro l’in- casso di tali retrocessioni.
2.4.2 Il capo d’accusa n. 1.1.1.2 contempla anche altre relazioni bancarie, per le quali il rimprovero è unicamente quello di avere indebitamente incassato le retrocessioni. Si tratta dei titolari delle seguenti relazioni bancarie: n. “R38.”; n. “R5.”; n. “R39.”; n. “R40.”; n. “R42.”; n. “R10.”; n. “R12.”; n. “R13.”; n. “R14.”; n. “R18.”; n. “R19.”; n. “R22.”; n. “R43.”; n. “R23.”; n. “R41.”; n. “R26.”; n. “R29.”; n. “R32.”.
2.4.3 Alla luce di tutto quanto precede, non è opportuno operare un distinguo tra le due imputazioni che, come detto, costituiscono atti di amministrazione in- fedele qualificata, inseriti nell’ambito di un unico agire per il quale A. è qui chiamato a rispondere. Egli non può essere giudicato due volte per il mede- simo complesso di fatti, rispettivamente per il medesimo disegno di indebito profitto. Ne consegue che i capi d’accusa n. 1.1.1.1 e 1.1.1.2 verranno esa- minati come oggetto di un'unica imputazione.
2.5 Investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa n. 1.1.1.1)
2.5.1 Ad A. viene rimproverato di avere mancato al proprio dovere di gestione e di salvaguardia degli interessi pecuniari altrui, per avere investito in prodotti strutturati di Banca 1, sapendo che gli stessi esulavano da quanto previsto nei contratti di mandato (gli investimenti in prodotti derivati erano infatti stati vietati), nonché di avere violato il dovere di informazione, ragguagliando i clienti in modo errato circa il reale andamento della gestione e la vera consi- stenza patrimoniale del loro portafoglio e sottacendo altresì le perdite subite.
2.5.2 A. contesta l’accusa di amministrazione infedele relativa agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1. L’imputato ritiene infatti che tali prodotti strutturati non siano dei derivati (per i quali i clienti hanno espressamente vietato l’ac- quisto), in quanto, alla base degli stessi vi sarebbero delle azioni (v. verbale finale di X. del 19 dicembre 2019, act. MPC 13.2.1914).
Egli ritiene, inoltre, di avere acquistato questi titoli in quanto i suoi clienti gli chiedevano una performance e di avere discusso con loro circa l’opportunita di effettuare detti investimenti (v. verbale finale di X. del 19 dicembre 2019, act. MPC 13.2.1914).
In aula, l’imputato ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni, precisando di avere apposto lui stesso la crocetta sui divieti di investimento in opzioni, Fi- nancial Futures e altri strumenti finanziari, ricevendo l’accordo dei clienti (v. act. SK 306.731 16 e seg.).
2.5.3 Dal rapporto finanziario del 9 maggio 2017 allestito dalla PGF (act. MPC 10.2.920-1101), risulta che A., nel corso del gli anni 2011-2013, sotto il cap- pello della Società 2, ha acquistato rispettivamente venduto per i clienti da lui gestiti complessivamente 49 differenti prodotti strutturati emessi da Banca 1, concentrando le proprie operazioni in tre specifici prodotti: i Barrier Di- scount Certificate (BDC), i Barrier Reverse Convertible (BRC) e gli Express Certificate (EC).
Si tratta di prodotti appartenenti alla categoria “ottimizzazione del rendi- mento” (v. Brochure d’informazione de l’Association Suisse Produits Struc- turés, ASPS, pag. 10; reperibile all’indirizzo web <xxx.xxxx.xx>) e, nella peggiore delle ipotesi, è possibile perdere l’intero capitale che si ha investito.
I prodotti strutturati sono, per definizione, strumenti di investimento che com- binano prodotti classici come azioni e investimenti a tasso fisso con strumenti finanziari derivati.
L’associazione svizzera dei prodotti strutturati (ASPS) li definisce come degli strumenti di investimento, proposti sul mercato da un emittente (in concreto da Banca 1) il cui valore dipende dall’evoluzione di uno o più sottostanti. I prodotti strutturati, sono pure chiamati derivati (v. Brochure d’informazione de l’Association Suisse Produits Structurés, ASPS; reperibile all’indirizzo web <xxx.xxxx.xx>).
Già solo da quanto appena indicato è pacifico che i prodotti strutturati sono per definizione degli strumenti derivati. Si rileva inoltre che tra la documen- tazione di emissione riferita ai prodotti strutturati acquistati e venduti da A., sequestrata dall’autorità inquirente presso Banca 1a AG, vi sono i cosiddetti Termsheet allestiti da Banca 1 (act. MPC 7.83.1.3.1-288). Nei Termsheet, per ognuno dei prodotti strutturati in cui ha investito l’imputato per i clienti di Società 2 SA e Società 3, viene espressamente indicato che si tratta di uno strumento derivato (“This Product is a derivate instrument”, v. a titolo di
esempio act. MPC 7.83.1.3.158-163, Express Certificate on Società 13, p. 7.83.1.3.120-123, Barrier Discount Certificate on Società 13 e p. 7.83.1.3.5- 11, Barrier Reverse Convertible on Società 13).
2.5.4 Ne discende che, A., per i clienti di Società 2 SA e Società 3 di cui ai capi da
n. 1.1.1.1.1 a n. 1.1.1.1.26, ha effettuato operazioni finanziarie di acquisto e vendita in prodotti strutturati (derivati) emessi da Banca 1 Ltd.
2.5.5 In merito agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1, effettuati, contraria- mente al profilo di investimento dei clienti (capo d’accusa n. 1.1.1.1), dalla documentazione agli atti risulta che, i titolari delle relazioni bancarie toccate dall’atto d’accusa hanno sottoscritto entrambi i mandati di gestione con la Società 3/Società 2 (v. supra consid. II. 4.1 e 4.2,). Inoltre, è stato compilato e sottoscritto un “Profilo d’investimento” nel quale veniva specificata la sop- portazione e la propensione al rischio del cliente (da scarsa ad alta), nonché la sua comprensione dei meccanismi finanziari (da scarsa ad alta). Il cliente doveva, pure, indicare (apponendo una “crocetta” e la propria firma) se, al gestore (quindi ad A.) era consentito investire in opzioni, Financial Futures e in altri strumenti finanziari (v. a titolo di esempio il “Profilo d’investimento” riferito alla relazione denominata “R1.”, act. MPC 8.5.16665-16666).
Al tal proposito, si rileva che tutti i clienti − ad eccezione del titolare del conto
n. “R17.” (ADE: K.) − hanno espressamente vietato al gestore l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati (act. MPC 8.5.16665 e seg., 16125 e seg., 16487 e seg., 16721 e seg., 16693 e seg., 16381 e seg., 16934 e seg., 16771 e seg., 16840 e seg., 17000 e seg., 17035 e seg., 13178 e seg., 16567 e seg., 17157 e seg., 523 e seg., 16878 e seg., 17091 e seg., 16797 e seg., 16600 e seg., 16438 e seg., 2905 e seg., 17122 e seg., 2502 e seg., 7.2.61.3.6 e seg., 34 e seg.).
Con riferimento al cliente X., titolare delle relazioni denominate “R17.” e “R17a.”, si osserva che, per la prima relazione, sul profilo d’investimento non è stato indicato nulla circa l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri stru- menti derivati, mentre per la seconda relazione (act. MPC 8.5.12900-12901) tale divieto è stato espressamente segnalato (act. MPC 8.5.13178-13179).
Sempre con riferimento ai “Profili d’investimento”, si precisa che la maggior parte dei clienti hanno indicato una discreta sopportazione e propensione al rischio, nonché una discreta comprensione dei meccanismi finanziari.
Il cliente titolare di “R6.” ha specificato una scarsa/discreta sopportazione e propensione al rischio (e una discreta comprensione dei meccanismi finan- ziari), mentre i clienti titolari di “R16.”, “R20.”, “R21.” e “R27.”, una scarsa propensione e sopportazione dei rischi (e una discreta comprensione dei meccanismi finanziari). Per il titolare della relazione “R25.”, è stata posta la crocetta sulla dicitura “scarsa” per tutte e tre le voci.
Solo pochi clienti hanno indicato una discreta/alta comprensione dei mecca- nismi finanziari (“R15.” e “R17.”), rispettivamente un’alta comprensione di meccanismi (“R24.” e “Società 1 srl”), con però una discreta sopportazione e propensione al rischio. Un cliente ha infine indicato una discreta/alta sop- portazione e propensione ai rischi (“R31.”) con una discreta comprensione dei meccanismi.
2.5.6 I titolari delle relazioni bancarie indicate nell’atto d’accusa al capo 1.1.1.1, che si sono costituiti accusatori privati sono G. (titolare della relazione inte- stata alla Società 6 srl), D. (titolare della relazione “R31.”), X. (titolare della relazione “R17. e “R17a.”), F. e CCCC. (rispettivamente titolare e procuratore della relazione “R24.”), NNN. (titolare della Società 1 srl) ed E. (titolari della relazione “R21.”).
Di questi accusatori privati che, nell’atto d’accusa, risultano danneggiati dal comportamento rimproverato ad A., solo G., D., NNN. e K. (quest’ultimo ha ritirato la propria costituzione quale accusatore privato in data 27 gennaio 2020, act. MPC 15.11.167 e seg.) si sono espressi in merito agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1.
G. (titolare di Società 6 srl), nella denuncia penale del 15 maggio 2014 nei confronti di A. e consociati, ha rimproverato allo stesso A. di avere com- messo del churning (act. MPC 5.7.1-3). Nella denuncia 19 settembre 2014, presentata nei confronti di Banca 2 e consociati (act. MPC 15.15.3-7), la cliente ha indicato che, malgrado il mandato prevedesse una gestione di tipo discreto, erano stati acquistati titoli a rischio alto.
D. (titolare della relazione “R31.”), nella denuncia 24 aprile 2017, ha indicato di essere già stato cliente di A. quando quest’ultimo era alle dipendenze di Banca 10 e di averlo seguito presso l’allora Società 3. Egli ha precisato di avere richiesto all’imputato una gestione prudente, nonché investimenti es- senzialmente in titoli azionari liquidi o fondi azionari, ma di avere preso atto solo dopo l’arresto di A. (avvenuto nel maggio 2013) della composizione del suo portafoglio e del fatto che dal 2009 lo stesso aveva messo in atto un
cambiamento della strategia degli investimenti. D., in denuncia, ha menzio- nato gli investimenti in azioni S18a., nel Fondo 2, come pure le operazioni di acquisto di “strani” titoli, segnatamente i prodotti emessi da Banca 1, di cui non era stato informato (act. MPC p. 5.11.3-10).
K. (titolare delle relazioni “R17.” e “R17a.”), nella denuncia penale del 30 luglio 2013 (MPC p. 5.6.6-29) ha anch’egli indicato di essere già stato cliente di A. presso Banca 10 e di averlo seguito in Società 3, aprendo dapprima la relazione “R17.” ed in seguito pure la relazione “R17a.”. Anche X. ha riferito che desiderava una gestione prudente, senza rischi, tesa al mantenimento del patrimonio (come già era avvenuto quando A. gestiva le sue relazioni bancarie in Banca 10). Inoltre, il denunciante, non avrebbe mai ricevuto da
A. l’opuscolo relativo ai rischi nell’acquisto di certi prodotti come da clausola contenuta nel mandato di gestione. K. ha rimproverato ad A. di avere inve- stito in prodotti a rischio (segnatamente prodotti strutturati Banca 1, azioni S18a., Fondo 2), contrariamente alla volontà del cliente che sarebbe stata più volte ribadita all’imputato.
Circa la relazione “R17.”, per la quale nel “Profilo d’investimento” nulla è stato indicato quanto alla possibilità di investire nei derivati (act. MPC 8.5.12900- 12901), si rileva che K., per l’altra relazione da lui aperta (“R17a.”), ha espressamente vietato l’acquisto di derivati (v. act. MPC 8.5.13178-13179).
Come visto, X. ha riferito che desiderava una gestione prudente, senza ri- schi, tesa alla conservazione del patrimonio. Alla luce di quanto precede, per la Corte vi sono sufficienti elementi per ritenere che, anche per quanto con- cerne la relazione “R17.”, il suo titolare non avesse consentito ad A. di inve- stire nei derivati, ritenuto peraltro la discreta sopportazione e propensione del cliente ai rischi indicata sempre nel “Profilo d’investimento”.
Da segnalare che K. si è presentato spontaneamente al MPC il 28 agosto 2013 ed è stato pure interrogato, senza contraddittorio (act. MPC 12.24.1- 9). Di conseguenza, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate a ca- rico di A. (DTF 131 IV 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 con- sid. 6c/dd).
NNN., titolare della Società 1 Srl, nello scritto 21 luglio 2017, con cui la so- cietà si è costituita accusatrice privata, ha riferito che i contratti di mandato di gestione datati 18 gennaio 2011 erano privi di ogni informazione riguar- dante gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (anzi gli strumenti derivati e strutturati erano stati vietati). NNN. ha pure indicato di non avere ricevuto alcuna informazione sulle retrocessioni e di non essere mai stato informato
né da A. né da B. dell’acquisto di prodotti strutturati Banca 1 e delle retro- cessioni derivanti dall’acquisto di tali prodotti (act. MPC 15.26.1).
2.5.7 Nessuno dei titolari delle altre relazioni bancarie toccate dagli investimenti nei prodotti strutturati Banca 1 ha espresso la propria posizione in punto agli investimenti effettuati da A. in prodotti strutturati Banca 1. La maggior parte, sebbene interpellati dal MPC, hanno rinunciato a costituirsi accusatore pri- vato nel procedimento e se ne sono disinteressati (v. act. MPC 15.22.1 e segg.).
2.5.8 Con l’arringa difensiva, A., a sostegno della posizione secondo la quale i clienti erano stati da lui informati degli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 e li hanno accettati, ha indicato che la maggior parte dei clienti non ha, di fatto, contraddetto le sue dichiarazioni. A mente della difesa, per gran parte dei danneggiati, la versione dei fatti è quella fornita da X., posto come la maggior parte di essi non è stata interrogata (e non ha neppure sporto denuncia contro l’imputato, pur essendo informati del procedimento), non potendo o volendo, così, dare la propria versione dei fatti. Non vi sono, inol- tre, stati confronti tra A. e i danneggiati (v. arringa della difesa di X., act. SK 306.721.311 e seg.).
2.5.9 La Corte osserva che, dei 25 danneggiati dagli investimenti in prodotti strut- turati Banca 1, indicati nell’atto d’accusa, pochi si sono manifestati e sono quelli menzionati ai consid. III. 2.5.6 supra. Gli stessi hanno comunicato la loro posizione in una denuncia penale (G., D. e X.) o nella lettera di xxxxxxx- xxxxx quale accusatori privati (NNN.). Non vi sono stati dei confronti tra A. e i danneggiati e l’interrogatorio di K. si è svolto senza contraddittorio.
Ciò detto, si rileva che, nella propria valutazione delle prove, la Corte ha te- nuto conto, oltre che di quanto esposto nelle denunce penali / negli scritti di costituzione quali accusatori privati (v. supra consid. III. 2.5.6 supra), anche di altri elementi, in particolare di documenti. Infatti, i contratti di gestione pa- trimoniale firmati dai clienti che indicano una discreta (e a volte scarsa) pro- pensicone al rischio, come pure i profili d’investimento che vietano espresa- mente di investire in prodotti derivati, rafforzano quanto indicato dai danneg- giati. Le dichiarazioni rese da A. (v. supra consid. III. 2.5.2), per contro, non trovano alcun riscontro negli atti. Visto quanto precede, il fatto che non vi siano stati confronti con i danneggiati, rispettivamente l’assenza di contrad- dittorio, non ha avuto un impatto sul convincimento cui è giunta la Corte.
Si precisa, ad ogni modo, che X., nei suoi verbali d’interrogatorio, ha potuto esprimersi sulle denunce/posizioni presentate dagli accusatori privati.
2.5.10 Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto indicato dagli ac- cusatori privati, nonché di quanto emerso dalla documentazione agli atti, in particolare dai pofili d’investimento che vietavano espressamente le opera- zioni in prodotti derivati, A., per i clienti di Società 2 SA e Società 3 di cui ai capi da n. 1.1.1.1.1 a n. 1.1.1.1.26, effettuando operazioni finanziarie di ac- quisto e vendita in prodotti strutturati emessi da Banca 1 Ltd, ha agito con- trariamente al profilo d’investimento dei clienti, rispettivamente al loro volere, violando il proprio dovere di fedeltà; circostanza che potrebbe configurare il reato di amministrazione infedele.
2.5.11 L’accusa rimprovera ad A. anche di avere commesso il cosiddetto churning. Il churning consiste, per un gestore patrimoniale, nell’effettuare, all’interno del portafoglio dei propri clienti, molteplici operazioni inutili, contrarie agli in- teressi dei clienti stessi e senza motivo economico, al fine di generare com- pensi o commissioni. Con questo approccio, il portafoglio gestito viene rial- locato con frequenze non appropriate, allo scopo di aumentare la compo- nente variabile della remunerazione che dipende dal volume delle negozia- zioni (commissioni), per cui una parte considerevole del capitale investito viene consumato solitamente in un breve lasso di tempo (empty traded) (DTF 142 IV 346 consid. 3.3; XXXXXX, in: Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, Xxxxx- xxxx et al. [curatori], 4a ed. 2015, n. 252; XXXXXX, Churning, Il fenomeno del mercato dei capitali e del diritto borsistico che rosicchia le spese e la san- zione nel diritto penale e amministrativo, Xxxxxxxxxx 0000, n. 5 e segg., pag. 115; XXXXXXX, Churning, XXX. 2009, pagg. 30 e segg.; XXXXXXXX, Hand- buch des Vermögensverwaltungsrechts, 2013, n. 301, pag. 834; XXXXX, Le mandat de l'introducing broker: un contrat “pénalement répréhensible”?, in: Xxxxxxxx xx x’xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0000, pag. 361; ZIE- XXXXXX, in: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, 0x xx. 0000, 0/0 X. § 000 n. 97 e 3/2 A. § 266 n. 51). Il comportamento denominato churning viola il dovere del gestore di tutelare gli interessi del cliente. Una tale violazione dei doveri costituisce reato di amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP qualora venga commessa da persone incaricate dell’amministrazione o della gestione di beni altrui in base alla legge, a un mandato ufficiale o a un negozio giuridico, rispettivamente di vigilare su tale gestione patrimoniale, cagionando un danno patrimoniale (DTF 142 IV 346 consid. 3.3; 137 III 393 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 1A.247/1999 del 24 gennaio 2000 consid. 3d; 4C.149/1998 del 28 luglio 1998 consid. 3b; 6B_967/2013 del 21 febbraio 2014 consid. 3.2.1). Nel caso in cui il gestore patrimoniale non abbia l’obbligo di discutere ogni singola operazione con il cliente, ma sia autorizzato ad effettuare investimenti in maniera indipendente nell’ambito di
un contratto di gestione patrimoniale, il churning configura una tipica viola- zione dell’obbligo di gestione patrimoniale (XXXXXXXXX, op. cit., 3/2 A. § 266 n. 51 e n. 53).
Una caratteristica oggettiva del churning è la presenza di un’eccessiva atti- vità di trading, rispettivamente il fatto di riallocare in maniera sproporzionata il conto d’investimento. Nella maggior parte dei casi vi è anche una riduzione del volume del patrimonio, non solo a causa di perdite di prezzo. Un numero particolarmente elevato di transazioni in un breve periodo di tempo (day tra- des) è indice di un'eccessiva attività di trading. L'eccesso di negoziazione deve essere misurato rispetto agli obiettivi di investimento del cliente, vale a dire la sua propensione ad operazioni rischiose. In ogni caso, il churning si verifica quando il comportamento di investimento del gestore patrimoniale o del broker non corrisponde più alla strategia di investimento e agli obiettivi dell'investitore o non è più coperto da questi (DTF 142 IV 343 consid. 3.3; XXXXXX, xx. xxx., x. 00; XXXXXXX, op. cit., pagg. 31 e segg.).
2.5.11.1 Nel rapporto finanziario della PGF del 9 maggio 2017 (act. MPC 10.2.1005 e segg.) è stata analizzata la contabilità di Società 2 SA per gli anni 2011 e 2012. Dalla stessa è emerso che nel 2011 la società ha ricavato CHF 449'477.84 quali retrocessioni versate da Banca 1 per gli investimenti nei prodotti strutturati (act. MPC 10.2.1005). Tale importo corrisponde al 48.03% dei ricavi totali di Società 2 SA. Per il 2012 le retrocessioni incassate am- montavano a CHF 735'908.12, pari al 63.56% dei ricavi totali della società (act. MPC 10.2.1007 e 1029).
Dal medesimo rapporto, è altresì emerso che, in data 21 febbraio 2012, l’uf- ficio Risk Management/Investment Compliance di Banca 2 aveva redatto un memorandum (“Issues for the attention of the Banca 2 SA Executive Com- mittee”), nel quale veniva segnalata una problematica con il gestore patrimo- niale esterno Società 2 SA et Società 3 (act. MPC 7.2.18.3.1273-1278). Era, infatti, stata riscontrata un’accresciuta attività di compravendita in prodotti strutturati e vi era il sospetto che A. stesse utilizzando la cosiddetta tecnica del churning, xxxxxx che poteva presentare un conflitto di interessi. Nel citato memorandum è stato indicato che nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2012 la Società 2 SA aveva effettuato in totale 156 transazioni in prodotti strutturati Banca 1: 88 transazioni concernevano i 15 clienti più grandi della società (e corrispondevano al 70% del totale degli investimenti in strutturati Banca 1 effettuati nel 2011 per questi clienti). I revisori hanno pure rilevato che malgrado una brusca diminuzione degli attivi di gestione (diminuzione del 20% per i clienti più grandi), dal 2009 al 2012 il numero di transazioni in
prodotti strutturati era notevolmente aumentato passando da 13 nel 2010 a 122 nel 2011 (pari ad un aumento dell’ammontare delle transazioni, per i clienti più grandi, del 900%).
Il rapporto menzionava, inoltre, un importante rischio di concentrazione, dato dalle importanti percentuali detenute nei portafogli dei clienti in prodotti strut- turati Banca 1, oltre che in altri prodotti (nel Fondo 2 e nella Società 10). L’Investment Compliance aveva, quindi, formulato delle raccomandazioni per il gestore esterno, tra le quali vi erano: far firmare ai clienti, entro la fine del primo trimestre del 2012, un estratto dettagliato del portafoglio titoli, la conferma da parte del gestore di avere informato i clienti in merito alle mo- dalità della sua remunerazione (in particolare per quanto attiene alle retro- cessioni) e far firmare una dichiarazione in cui essi si dichiaravano d’accordo sia con il trading di prodotti strutturati sia sui costi e sui rischi a loro correlati (come il rischio di concentrazione).
2.5.11.2 Sulla base del citato memorandum, Banca 2, in data 23 febbraio 2012, ha inviato una lettera alla Società 2 SA (all’attenzione di A.), segnalando quanto emerso e chiedendo all’imputato alcuni chiarimenti in merito all’incremento degli investimenti in prodotti strutturati. All’imputato è stato altresì chiesto di voler confermare di avere informato i clienti sui cambiamenti avvenuti nella strategia d’investimento, in merito ai possibili conflitti d’interesse e sull’am- montare della propria remunerazione, nonché di trasmettere alla banca la relativa documentazione, segnatamente i contratti di gestione patrimoniale o la brochure standard delle tariffe da lui applicate (act. MPC 8.5.17174- 17176).
Con risposta 23 aprile 2012 su carta intestata di Società 2 SA a Banca 2 (act. MPC 8.5.17179-17181), A. ha comunicato alla Banca che le operazioni da lui eseguite erano conformi ai mandati discrezionali ed ampi conferiti dai clienti, con i quali egli ha indicato avere discusso la politica di investimento. Prova ne sarebbe, la sottoscrizione, da parte dei clienti, dei benestare an- nuali relativi alle loro posizioni, nonché l’assenza di reclami specifici (sui be- nestare v. infra consid. III. 2.5.17 e segg.). Egli ha, inoltre, illustrato che l’au- mento dei volumi relativi ai prodotti strutturati si spiegherebbe semplice- mente nell’attuazione di regolari “switch” dello stesso prodotto già acquistati tempo prima e atti a migliorarne sensibilmente le condizioni di rimborso dei medesimi. A. non ha trasmesso alcun documento alla banca e nulla ha rife- rito circa l’informazione ai propri clienti sull’ammontare relativo alle retroces- sioni incassate da Società 2 SA per queste operazioni. In data 18 aprile 2013
Banca 2 ha poi disdetto il rapporto con Società 2 SA, in quanto, a detta della Banca, nonostante lo scritto 23 febbraio 2012, la situazione concernente i volumi delle transazioni non era migliorata (act. MPC 8.5.17182-17183).
2.5.11.3 Dall’analisi contenuta nel rapporto di PGF del 9 maggio 2017, risulta che, nel xxxxx xxx 0000, xx Xxxxxxx 0 XX ha effettuato 342 transazioni in prodotti strut- turati Banca 1 (234 acquisti e 108 vendite), mentre nel 2012 le transazioni sono state 409 (212 acquisti e 197 vendite). Operazioni ripartite su 44 clienti diversi (act. MPC 10.2.925 e seg., si tratta dei 44 clienti di cui alla tabella al capo n. 1.1.1.2 dell’atto d’accusa). Questi investimenti hanno generato le co- spicue retrocessioni esposte ad inizio considerando, incassate da Società 2 SA (v. supra consid. III. 2.5.11.1). Le numerose operazioni di investimento risultano avere causato ai clienti di Società 2 SA, delle perdite, a volte anche sostanziali, come risulta dall’analisi di cui al rapporto finale del 23 marzo 2021 (act. SK 306.262.1.9 e segg., in particolare da 17 a 83).
2.5.11.4 Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che A. abbia effettivamente com- messo del churning, utilizzando il patrimonio dei rispettivi clienti per investirlo continuamente in prodotti strutturati Banca 1 – operazioni espressamente vietate dai mandanti − al solo scopo di far percepire alla sua società le co- spicue retrocessioni e facendo passare in secondo piano il fatto che, così facendo, la compravendita dei titoli generava spesso delle perdite. Si rileva al riguardo come i clienti avessero indicato una discreta propensione e sop- portazione dei rischi. Non è, quindi, credibile quanto indicato da A. nello scritto 23 aprile 2012 a Banca 2 (v. supra consid. III. 2.5.11.2 secondo para- grafo), ovvero che le operazioni da egli eseguite erano conformi ai mandati discrezionali conferiti dai clienti con i quali l’imputato avrebbe discusso la politica d’investimento. Non v’è al riguardo alcun risconto negli atti, eccetto la versione dell’imputato (v. supra consid. III. 2.5.2). A. ha, pertanto, agito per proprio interesse e per quello della sua società, in dispregio degli inte- ressi dei suoi clienti, come avrebbe invece esatto una corretta e diligente esecuzione del mandato di gestione.
2.5.12 Accertato che l’imputato ha effettuato investimenti che esulavano dai con- tratti di mandato (e dai relativi profili d’investimento, improntati per lo più su una gestione discreta e sul divieto di investire in derivati), commettendo al- tresì del churning, occorre ora stabilire se A. abbia pure violato il dovere d’in- formazione nei confronti dei clienti, i cui conti sono stati toccati da tali inve- stimenti, rispettivamente se la sottoscrizione da parte dei clienti dei bene- stare relativi all’operto di X., nonché alla sua gestione dei conti equivalgano
ad un’approvazione degli investimenti (ex post?), come sostenuto dall’impu-
tato (v. supra consid, III. 2.5.2).
I rimproveri mossi ad A. con l’atto d’accusa non includono come posta di danno gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 il cui prezzo è stato indi- cato in maniera corretta nella situazione patrimoniale e per i quali i clienti hanno sottoscritto un benestare. Tali operazioni risultano anche stralciate dalle tabelle contenute nel rapporto finanziario del 25 marzo 2021 della PGF (act. SK 306.262.1.9 e segg., di seguito: rapporto finanziario).
La questione concernente i benestare sottoscritti dai clienti è stata oggetto di una specifica nota redatta in data 2 giugno 2017 dalla PGF (act. MPC 10.2.1103 e segg.) e di una nota successiva del 1 settembre 2021 (act. SK
306.510.52 e segg.), prodotta su richiesta della Corte.
All’imputato è stato indicato che, dai Termsheet di Banca 1 risulta che questi fossero dei prodotti derivati. Egli ha dichiarato di avere investito in essi in quanto i suoi clienti gli chiedevano una performance (v. verbale d’interroga- torio di A. del 19 dicembre 2019, act. MPC 13.2.1914). Egli ha riferito di avere discusso con i clienti se effettuare tali investimenti e che in seguito i mercati hanno avuto un’evoluzione negativa. Egli ha inoltre sottolineato il fatto che i clienti si fidavano di lui (v. verbale d’interrogatorio di A. del 19 dicembre 2019, act. MPC 13.2.1916). Al dibattimento, l’imputato ha ribadito le proprie dichia- razioni, precisando che i clienti avevano fiducia in lui e lo lasciavano libero di operare come meglio credeva, senza neppure chiedere né controllare in ma- niera rigorosa la documentazione. I clienti, stando ad A., guardavono la po- sizione e vedevano il saldo (act. SK 306.731.16 e segg.).
In sede di interrogatorio del 10 aprile 2017, A. ha inoltre riferito che la mag- gior parte dei clienti erano clienti “piccoli”, molti dei quali avevano chiuso il conto con piena soddisfazione e con tanto di benestare sottoscritto (act. MPC 13.2.950). In aula, l’imputato ha indicato di avere rispettato il mandato di gestione patrimoniale a lui conferito, in quanto i clienti avrebbero sempre avvallato il suo operato, firmando, quando era possibile, i benestare. A suo dire, nessun cliente si sarebbe mai rifiutato di firmare un benestare (act. SK 306.731.16).
Come detto, alcuni clienti si sono espressi in merito agli investimenti in pro- dotti strutturati Banca 1 effettuati da A. mediante una denuncia penale o nello scritto di costituzione quali accusatori privati (v. supra consid. III. 2.5.6).
Considerate le versioni divergenti di A. e dei clienti, ritenuto che la maggior parte di loro non ha comunque preso posizione, disinteressandosi pure al procedimento, lo scrivente Xxxxxxxx ha proceduto, per ognuna delle relazioni contemplate al capo n. 1.1.1.1, ad esaminare i benestare (v. infra consid. III.
2.5.17 e segg.), al fine di verificare se i titolari avrebbero infine approvato l’operato di X., malgrado il divieto di investire in prodotti derivati risultante dai mandati di gestione. A tal fine, la Corte si è basata, specialmente sulla nota della PGF del 2 giugno 2017 (act. MPC 10.2.1103 e segg.) e sul relativo complemento del 1 settembre 2021 (act. SK 306.510.52 e segg.).
Si precisa che il benestare consisteva in un foglio collocato alla fine dell’at- testato patrimoniale e riportava la data e il valore totale del portafoglio. Dove, oltre al benestare, era presente anche l’attestato patrimoniale, nella nota 2 giugno 2017, la PGF ha verificato se le quotazioni dei titoli Banca 1 presenti erano attuali e corrette (in particolare la correttezza e attualità del corso di mercato, in base all’andamento del titolo in quel periodo).
2.5.13 Con l’arringa dibattimentale, la difesa di A. ha sollevato la seguente conte- stazione concernente alcune situazioni patrimoniali allegate ai benestare (act. SK 306.721.310).
Nel rapporto della PGF del 25 marzo 2021 (act. SK 306.262.1.14 e seg. e act. MPC 10.2.1128 e seg.), è indicato, con riferimento alla nota specifica sui benestare della PGF del 2 giugno 2017, che: “Dall’analisi era emersa la chiara difficoltà da parte di Banca 2 nel prezzare correttamente gli investi- menti in prodotti strutturati Banca 1. Nonostante Banca 2 fosse collegata a Telekurs, spesso i corsi dei prodotti strutturati Banca 1 non erano aggiornati (si trattava di corsi vecchi, talvolta anche parecchio imprecisi), oppure erano completamente sbagliati (…). Il cliente era così impossibilitato ad avere una visione oggettiva del valore del portafoglio titoli”.
Gli inquirenti, però, sempre in medesimo rapporto del 25 marzo 2021, hanno ritenuto quale posta di danno tutti gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 per i quali il prezzo riportato era palesemente errato e quindi il cliente non poteva averne dato validamente il consenso firmando il benestare (act. SK 306.262.1.14 e seg.).
A mente della difesa, non sarebbe quindi possibile imputare ad A. alcun com- portamento illecito, derivante dai dati non corretti presenti su alcune situa- zioni patrimoniali allegate ai benestare. Se i dati, che erano forniti da Banca 2, che era collegata a Telekurs, erano imprecisi, a maggior ragione, A. non poteva sapere quali fossero quelli corretti.
Il Collegio giudicante, in merito alla contestazione di X., rileva quanto qui di seguito. La nota specifica sui benestare della PGF del 2 giugno 2017, subito dopo avere segnalato le difficoltà di Banca 2 nel prezzare correttamente gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1, nonostante fosse collegata a Te- lekurs, riporta quanto segue (act. MPC 10.2.1128 e seg.):
“Nel corso del verbale d'interrogatorio del 10 aprile 2017 A. ha ammesso di aver rilevato in diverse occasioni queste discrepanze/incongruenze e di averlo segnalato all'ufficio titoli. In un'occasione avrebbe pure fatto notare al titolare e ADE della relazione R7. questa discrepanza, senza però entrare nel dettaglio. In effetti, se guardiamo l'attestato patrimoniale della relazione R7. del 20.09.2012, la posizione di USD 130'000.- Banca 1 barrier Discount Certificate 2012-30.08.13 on Società 11 era conteggiata erroneamente a 97.5750 (corso del 29.08.2012).
Infatti questo prodotto era stato acquistato il 10.08.2012 a 21% e non era pertanto possibile una rivalutazione di tali proporzioni in così pochi giorni. Risulta però difficile credere ad A. quando dice di avere informato il cliente di questa differenza, poiché l'attestato patrimoniale non riporta nessun tipo di correzione a mano e nel dossier cliente non è nemmeno stato ritrovato un qualsivoglia rapporto visita che attesti quanto da lui affermato. Una tale di- scordanza avrebbe dovuto essere adeguatamente segnalata per iscritto da qualche parte nel dossier clienti, facendola controfirmare. Rileviamo infine che in nessuno degli attestati patrimoniali da noi esaminati sono state riscon- trate correzioni oppure annotazioni in merito a dei prezzi errati. Neppure negli sporadici colloqui visita clienti redatti da A. è mai stata fatta menzione dei corsi non in linea con il mercato. A. seguiva giornalmente l'andamento dei mercati finanziari e aveva verosimilmente contatti frequenti con taluni opera- tori di questi mercati (pensiamo nello specifico a DDDD. della Banca 1), non poteva pertanto non sapere delle quotazioni sbagliate e ingannevoli conte- nute negli attestati patrimoniali dei suoi clienti.”
A. era, quindi, perfettamente in grado di capire il valore reale di un titolo in un dato momento. In ogni caso, nel rapporto della PGF del 21 marzo 2021, in caso di dubbio, sulla correttezza del prezzo le posizioni non sono state considerate come posta di danno (act. SK 306.262.1.15).
Ne consegue che A., benché per sua stessa ammissione si sia accorto che vi erano dei dati che non corrispondevano alla realtà, nulla ha intrapreso, in specie non ha informato i clienti. L’assenza di qualsiasi nota al riguardo sia nel dossier del cliente sequestrato presso Società 2 SA, sia sulle situazioni patrimoniali, conferma il silenzio di A. al riguardo. Cade pertanto nel vuoto la
sua contestazione, tenuto altresì conto che, come visto sopra, nel caso di dubbio sulla correttezza del prezzo, le posizioni non sono state considerate.
2.5.14 In sede di arringa, come detto, la difesa di A. ha sostenuto che la maggior parte dei clienti titolari dei conti, sono rimasti silenti e non hanno contraddetto
A. L’unica versione dei fatti sarebbe, pertanto, solo quella dell’imputato (act. SK 306.721.309 e segg.). Si tratta dei titolari delle seguenti relazioni: “R1.”, “R3.”, “R4.”, “R6.”, “R7.”, “R8.”, “R9.”, “R34.”, “R15.”, “R20.”, “R35.”, “R36.”, “R25.”, “R27.”, “R28.”, “R30.” e “R37.”.
La difesa ha inoltre indicato che, molti clienti hanno revocato il mandato e/o chiuso la relazione, solo dopo l’arresto di A. (act. SK 306.721.309 e segg.). A detta del difensore, il silenzio dei clienti è da ritenere sospetto, nonché indice di due elementi: da un lato dimostrerebbe l’approvazione della ge- stione dell’imputato da parte dei clienti; dall’altro vi sarebbe stato (dopo l’emersione del dissesto) un accanimento da parte del MPC nei confronti di A.
La Corte osserva innanzitutto che, se i clienti non erano informati in merito alla reale situazione del loro patrimonio, non potevano, di conseguenza, la- mentarsi di alcunché. Inoltre, possono avere avuto le loro ragioni per rima- nere silenti e non manifestarsi alle autorità, senza che questo significhi una loro approvazione della gestione di A. Occorre infatti rammentare che, si tratta per lo più di clientela italiana ed è quindi altamente verosimile che ab- biano preferito rimanere silenti, per timore che i loro fondi (se non dichiarati al fisco italiano) potessero essere intercettati dall’autorità fiscale estera. Tale motivazione può valere anche per la censura concernente il fatto che molti clienti hanno revocato il mandato/chiuso la relazione, dopo l’arresto di A. È, infatti, comprensibile che della clientela italiana, il cui gestore patrimoniale, che gestisce i loro patrimoni verosimilmente non dichiarati al fisco italiano, viene arrestato in Italia, non intendano esporsi ulteriormente.
Visto quanto precede, non essendovi ulteriori riscontri agli atti a sostegno di quanto affermato dalla difesa di A., la sua tesi non può essere seguita.
2.5.15 Sull’assenza di confronti tra A. e i danneggiati che si sono manifestati (v. supra consid III. 2.5.6), si rinvia a quanto già esposto al considerando III.
2.5.9 supra.
2.5.16 Come si vedrà in seguito, vi sono clienti, per i quali non sono stati reperiti tutti o parte dei benestare in occasione delle perquisizioni fatte dagli inqui- renti presso Banca 2, ma soprattutto presso Società 2 SA.
A. sostiene, però, di avere sempre fatto sottoscrivere a tutti i clienti i bene- stare e, di non sapere per quali ragioni, parte di essi, non sono stati ritrovati dagli inquirenti, né presso Società 2 SA, né Banca 2 (v. arringa della difesa di X., act. SK 306.721.314).
In sede di verbale dibattimentale l’imputato ha dichiarato che i documenti firmati in originale venivano mandati a Banca 2 a Z. Società 3/Società 2 SA teneva, comunque, sempre una copia dei documenti che, la segretaria sa- peva perfettamente dove archiviare (verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 13 gennaio 2022, act. SK 306.731.23).
Visto quanto precede, la Corte ritiene poco attendibile la tesi di X., secondo cui tutti i clienti avrebbero firmato dei benestare che, inspiegabilmente, in parte, non sarebbero stati ritrovati. Se, come egli afferma, avesse fatto sot- toscrivere i benestare a tutti i suoi clienti, copia degli stessi sarebbe stata reperita dagli inquirenti presso la Società 2 SA, posto come, egli ha dichia- rato che teneva una copia di tutti i documenti che venivano firmati e che, la sua segretaria sapeva dove archiviare tali documenti.
2.5.17 Per le seguenti relazioni bancarie, non è stato trovato alcun benestare sot- toscritto dal cliente: “R3.” (n. 1.1.1.1.3), “R4.” (n. 1.1.1.1.4), “R8.” (n. 1.1.1.1.7), “R9.” (n. 1.1.1.1.8), “R33” (n. 1.1.1.1.10), “R15” (n. 1.1.1.1.12), “R24.” (n. 1.1.1.1.18), “R35.” (n. 1.1.1.1.19), “R27.” (n. 1.1.1.1.22), “R28.” (n. 1.1.1.1.23), “R30.” (n. 1.1.1.1.24) e “R37.” (n. 1.1.1.1.25).
A., in sede di verbale finale del 19 dicembre 2019, ha dichiarato che per le operazioni per le quali non sono stati ritrovati dei benestare, egli informava il cliente telefonicamente. L’assenza di benestare è dovuta, a suo dire, al fatto che il cliente non era passato in sede a X. Egli ha aggiunto che alcuni clienti non sarebbero mai passati da lui in ufficio e quindi non avrebbero mai firmato dei benestare (act. MPC 13.2.1915-1916). Le dichiarazioni di A. sono in pa- lese contrasto con quanto sostenuto dall’imputato al dibattimento e di cui al considerando III. 2.5.16 supra.
Il titolare della Società 1 srl, NNN., nello scritto 21 luglio 2017 al MPC (act. MPC 15.26.1) ha ribadito di avere vietato gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 e ha indicato che i mandati di gestione sottoscritti risultano privi di informazioni circa l’utilizzo del patrimonio societario con Banca 1.
Il signor CCCC., marito dell’avente diritto economico della relazione “R24.” (F.), oggetto pure di altri capi d’imputazione a carico di A., nel suo verbale dell’11 marzo 2015 presso il Tribunale di Napoli (act. MPC 12.38.1 e segg.),
nulla ha dichiarato circa gli investimenti Banca 1, limitandosi a riferire delle malversazioni per cui A. e C. sono imputati in Italia.
I titolari di “R3.”, “R4.”, “R8.”, “R9.”, “R15”, “R35.”, “R27.”, “R28.”, “R30.” e
“R37.” si sono disinteressati al procedimento.
In considerazione dei mandati di gestione che vietano gli investimenti in pro- dotti strutturati, agli atti non vi sono sufficienti elementi per ritenere che i tito- lari delle relazioni appena elencate (comprensive della Società 1 srl e “R24.”) siano stati informati degli investimenti effettuati da A., rispettivamente che questi clienti li abbiano approvati ex-post, non essendovi la prova della sot- toscrizione di alcun benestare. Benché la maggior parte dei titolari dei conti non si è espressa, non vi sono riscontri oggettivi che depongano a favore delle dichiarazioni di A., secondo cui i clienti sarebbero stati informati telefo- nicamente. Ne consegue che l’imputato ha violato anche il proprio dovere di informazione.
Nello stesso interesse di A. e, a sua tutela, sarebbe stato utile effettuare una nota interna nel dossier di questi clienti circa la asserita comunicazione tele- fonica. Di tutto ciò non vi è traccia alcuna negli atti dei clienti.
È vero che la maggior parte dei clienti non si è espressa. Ciò nonostante, la documentazione cartacea (leggasi i contratti da essi sottoscritti con le so- cietà) depone a favore del mancato rispetto delle loro volontà in materia di investimenti. Dai documenti firmati dai clienti risulta invero l’esplicita richiesta (“crocetta”) di investire in maniera conservativa mentre nulla figura circa un eventuale consenso ad hoc per investimenti che esulavano dal profilo d’in- vestimento. Significativa, a dimostrazione della ulteriore poca credibilità di X., la sua affermazione al dibattimento secondo cui era lui a mettere le cro- cette (act. SK 306.731.16 e seg.); quasi a voler lasciare intendere che tanto egli poteva bellamente decidere sulla tipologia d’investimenti dei clienti.
Non è credibile che degli investitori si rivolgano ad un gestore nel quale hanno fiducia (per usare le parole dello stesso A., act. SK 306.731.16) senza impartirgli delle chiare istruzioni. Infatti le chiare istruzioni sono state rinve- nute nei dossier dei clienti che non volevano investimenti che mettessero a rischio il loro patrimonio.
Il danno quantificato per tali clienti è di EUR 174'542.49 (“R3.”), EUR 1'737.68 (“R4.”), EUR 26'502.59 (“R8.”), EUR 6'579.16 (“R9.”), EUR
350'469.12 (“Società 1 srl”), EUR 23'597.96 e USD 23'594.61 (“Società 7”),
EUR 62'970.27 (“R24.”), EUR 43'506.68 (“R35.”), EUR 48'996.75 (“R27.”),
EUR 74'239.43 (“R28.”), EUR 30'649.14 (“R30.”) e USD 58'771.33 (“R37.”).
2.5.18 Per il cliente titolare del conto “R6.” (1.1.1.1.5) è stato ritrovato un benestare senza allegata alcuna situazione patrimoniale (act. MPC 8.5.17783).
A., per questo cliente ha dichiarato di non ricordare se avesse investito in prodotti Banca 1. Oltretutto A. ha riferito che il titolare di “R6.” avrebbe firmato “tutti i benestare” (verbale A. del 10 aprile 2017, act. MPC 13.2.951).
Con riferimento ai clienti titolari dei conti “R34.” (n. 1.1.1.1.11), “R16.” (n. 1.1.1.1.13) e “R36.” (n. 1.1.1.1.20) si rileva che sono stati rinvenuti dei bene- stare, con allegata la situazione patrimoniale, che non presentava però po- sizioni di titoli strutturati Banca 1 (act. MPC 8.5.19153 e 19124-19127 [R34.], act. MPC 8.5.19282-19283 e 8.5.19239-19245, 19284-19288 [R16.], act.
MPC 8.5.19971 e 19978-19981 [Società 8 Ltd]).
Per le relazioni “R34.” e “R36.”, A. ha dichiarato di non ricordare se i clienti avessero investito in prodotti strutturati Banca 1. Con riferimento al cliente “R16.”, l’imputato ha dichiarato essere un cliente gestito da B. e di non poter riferire nulla al riguardo (v. verbale A. del 10 aprile 2017, act. MPC 13.2.954 e 956). L’imputato risulta però avere sottoscritto per Società 2 SA il contratto di gestione patrimoniale. B., in occasione del confronto con A. del 29 gennaio 2020 (act. MPC 13.12.11 e segg.) ha confermato che “R16.” era un cliente da lui portato in Società 2 SA, ma di non avere mai investito direttamente per lui, in quanto era A. a scegliere il prodotto in cui investire, sulla base delle indicazioni che lo stesso B. gli dava in merito all’importo che poteva essere investito. A. in sede di confronto ha confermato che sulla scorta delle indica- zioni di B. circa l’importo da investire sceglieva in cosa investire e lo comu- nicava a B. (act. MPC 13.12.18). Si può pertanto ritenere che è A. ad avere deciso di effettuare gli investimenti in derivati per il conto “R16.”.
I titolari delle relazioni “R6.”, “R34.”, “R16.” e “R36.” si sono disinteressati al procedimento.
Si rileva innanzitutto che dal rapporto finanziario del 25 marzo 2019 gli inve- stimenti in prodotti Banca 1 riferiti ai sopraindicati clienti sono tutti posteriori alla sottoscrizione dei benestare da loro firmati e ritrovati negli atti, ad ecce- zione di un investimento di EUR 10'000.-- concernente il conto “R6.”.
Ne consegue che al momento della firma dei benestare non vi era ancora alcun investimento in essere (o già concluso) in prodotti derivati nei portafogli e i clienti non potevano pertanto esserne informati.
Per quanto concerne l’operazione di acquisto e vendita di titoli per EUR 10’000.-- citata poc’anzi e riferita al conto “R6.” (act. SK 306.262.1.28), si rileva come la stessa abbia generato una perdita di CHF 4'000.-- su un por- tafoglio di oltre CHF 73'000.-- (stato al 25 gennaio 2012, momento della sot- toscrizione del benestare, act. MPC 8.5.17783). “R6.” ha sottoscritto il bene- stare senza che fosse al corrente della situazione patrimoniale, non essendo la stessa infatti allegata. Pertanto non è provato che il cliente sia stato infor- mato dell’investimento in derivati e che lo abbia accettato. Neppure è possi- bile dedurre che il titolare della relazione si sia accorto della perdita di CHF 4'000.-- generata da tale investimento.
Considerato che agli atti non vi sono altri indizi per ritenere una qualunque informazione ai clienti da parte di A. in merito ai prodotti derivati di Banca 1 (investimenti posteriori alla sottoscrizione dei benestare), si può ragionevol- mente ritenere che l’imputato abbia violato il proprio dovere di informazione.
Il danno quantificato per tali clienti è di EUR 14'026.56 e USD 13'947.60 (“R6.”), EUR 32'115.60 (“R34.”), EUR 710.65 (“R16.”) e EUR 8'880.41 (“R36.”).
2.5.19 In merito al conto “R20.” (n. 1.1.1.1.16), agli atti vi è un benestare, datato 5 marzo 2013, al quale risulta allegata una situazione patrimoniale che pre- senta una posizione titoli strutturati Banca 1 corretta (act. MPC 8.5.19362- 19368), come indicato nella nota specifica sui benestare (act. MPC 10.2.1118). Gli investimenti in prodotti strutturati effettuati da A. sono tutti precedenti a tale data (act. SK 306.262.1.59-60).
Al momento della sottoscrizione del benestare, il cliente ha quindi preso atto del fatto che A. aveva effettuato degli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (in quanto vi erano due posizioni allegate), nonché dello stato del suo pa- trimonio a quella data. Con la firma del benestare, il cliente ha quindi appro- vato l’operato di A. sino a quel momento, e ciò malgrado il mandato vietasse le operazioni in derivati ed indipendentemente dal fatto che il titolare di “R20.” abbia o meno compreso la tipologia di investimenti effettuata da A. La Corte è giunta quindi alla conclusione che, sottoscrivendo il benestare, il titolare di “R20.” abbia approvato a posteriori anche tutti i precedenti investimenti in prodotti strutturati Banca 1 conclusi prima del 5 marzo 2013.
Ne consegue che, per il titolare del conto “R20.”, A. ha, sì, agito contra-man- dato ma, avendo il cliente avuto le corrette informazioni ed approvato a po- steriori l’operato, si può ritenere che egli abbia ratificato l’operato del gestore. Agli atti non vi sono ulteriori elementi a sostegno del contrario, non essendo stato interrogato il cliente, il quale si è pure disinteressato al procedimento, non dando seguito allo scritto del MPC del 27 giugno 2017 con cui gli veniva concessa la possibilità di costituirsi accusatore privato (act. MPC 15.22.64- 66).
Il danno quantificato dal MPC per questo cliente ammonta ad EUR 18'264.78.
2.5.20 Il Collegio giudicante ha poi esaminato i restanti conti (“R1.”, Società 6 Srl, “R7.”, “R11.”, “R17.”, “R17a.”, “R21.”, “R25.” e “R31.”), elencati nell’atto d’ac- cusa al capo n. 1.1.1.1, per i quali agli atti vi è più di un benestare firmato, alcuni senza situazione patrimoniale allegata, altri con allegata una situa- zione patrimoniale la cui esposizione titoli Banca 1 a volte è corretta e altre no, altri ancora con allegata una situazione patrimoniale senza la posizione titoli Banca 1. Nella sua analisi, la Corte si è avvalsa, oltre che della nota specifica sui benestare del 2 giugno 2017 della PGF (act. MPC 10.2.1103 e segg.), anche delle tabelle contenute nel rapporto finanziario del 25 marzo 2021, in cui, per ogni cliente sono elencate le operazioni di compravendita dei prodotti strutturati (act. SK 306.262.1.9 e segg.).
Taluni clienti hanno firmato dei benestare con allegata una situazione patri- moniale dalla quale non risultavano più i titoli Banca 1, in quanto già venduti. La Corte si è chinata anche su queste situazioni onde stabilire se si potesse concludere o meno per un’approvazione ex-post dell’attività di A. da parte del cliente.
A detta della difesa di X., il fatto che alcuni clienti (in specie, G., K. e D.) abbiano dato il loro benestare, allorquando le situazioni patrimoniali presen- xxxxxx degli investimenti in strutturati Banca 1, dimostrerebbe che il cliente era d’accordo con questa tipologia d’investimento. Come si vedrà in seguito, lo scrivente Xxxxxxxx non condivide quanto sostenuto dall’imputato.
A mente della Corte, non si può, infatti, dedurre tout court che, qualora vi sia stato un benestare per un determinato tipo di operazione, ciò implichi, auto- maticamente, un avvallo anche delle operazioni passate e future (fatta ecce- zione di quanto ritenuto per “R20.”). Occorre infatti valutare il caso concreto nel suo insieme.
2.5.20.1 Per la relazione “R1.” (n. 1.1.1.1.1), A. ha dichiarato di avere informato il cliente degli investimenti in prodotti Banca 1, il quale non avrebbe avuto nulla da ridire (verbale di A. del 10 aprile 2017, act. MPC 13.2.950). Il titolare della relazione, BB., non ha dato seguito allo scritto 27 giugno 2017 con cui il MPC lo informava del procedimento penale contro A. e comunicava la possibilità di costituirsi accusatore privato (act. MPC 15.22.7-9). Egli si è pertanto disin- teressato al procedimento.
Dalla ricostruzione effettuata nel rapporto finanziario della PGF del 25 marzo 2021 (act. SK 306.262.1.17-19), per la relazione “R1.” risulta che sono state effettuate le seguenti operazioni di compravendita di prodotti strutturati Banca 1:
Intestazione rela- zione | Data scrittura | Data va- luta | Moneta | Addebiti | Accrediti | Titolo acquistato | ISIN | Nominali | Prezzo | Giustificativi bancari |
R1. | 10.02.2011 | 15.02.2011 | EUR | 19’953.56 | 4 1/4% BANCA 1 Barrier Reverse Convertible 2011-02.08.11 on SOCIETÀ 12 exp. 26.07.11, 7.93% p.a. | […] | 20’000.00 | 98.80% | MPC 07-02-50-09-0002; MPC 07-02-50-10-0007 | |
R1. | 05.05.2011 | 10.05.2011 | EUR | 15’635.10 | 4 1/4% BANCA 1 Barrier Reverse Convertible 2011-02.08.11 on SOCIETÀ 12 exp. 26.07.11, 7.93% p.a. | […] | 20’000.00 | 76.50% | MPC 07-02-50-09-0002; MPC 07-02-50-10-0017 | |
R1. | 10.05.2011 | 18.05.2011 | EUR | 15’680.20 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2011- 25.05.2012 on SOCIETÀ 12 exp. 18.05.12 | […] | 20’000.00 | 78.00% | MPC 07-02-50-09-0002; MPC 07-02-50-10-0019 | |
R1. | 27.01.2012 | 01.02.2012 | EUR | 14’955.04 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2011- 25.05.2012 on SOCIETÀ 12 exp. 18.05.12 | […] | 20’000.00 | 75.20% | MPC 07-02-50-09-0003; MPC 07-02-50-10-0059 | |
R1. | 24.10.2011 | 21.10.2011 | EUR | 15’792.26 | 4% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-28.12.12 on SO- CIETÀ 13 exp. 21.12.12 | […] | 30’000.00 | 52.10% | MPC 07-02-50-09-0002; MPC 07-02-50-10-0038 | |
R1. | 03.11.2011 | 01.11.2011 | EUR | 15’950.93 | 4% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-28.12.12 on SO- CIETÀ 13 exp. 21.12.12 | […] | 30’000.00 | 53.10% | MPC 07-02-50-09-002; MPC 07-02-50-10-0048 | |
R1. | 01.11.2011 | 03.11.2011 | EUR | 45’085.36 | 12.50% BANCA 1 Barrier Reverse Covertible 2011-15.11.12 on SOCI- ETÀ 13 exp. 08.11.2012, 12.10% p.a. | […] | 45’000.00 | 100.00% | MPC 07-02-50-09-0002; MPC 07-02-50-10-0045 | |
R1. | 12.07.2012 | 17.07.2012 | EUR | 43’811.83 | 12.50% BANCA 1 Barrier Reverse Covertible 2011-15.11.12 on SOCI- ETÀ 13 exp. 08.11.2012, 12.10% p.a. | […] | 45’000.00 | 89.05% | MPC 07-02-50-09-0003; MPC 07-02-50-10-0090 | |
R1. | 26.03.2012 | 29.03.2012 | EUR | 28’759.42 | 10.70% BANCA 1 Barrier Re- verse Convertible 2011- 24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 30’000.00 | 95.55% | MPC 07-02-50-09-0003; MPC 07-02-50-10-0065 | |
R1. | 05.04.2012 | 12.04.2012 | EUR | 23’967.63 | 10.70% BANCA 1 Barrier Re- verse Convertible 2011- 24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 25’000.00 | 95.50% | MPC 07-02-50-09-0003; MPC 07-02-50-10-0069 | |
R1. | 18.05.2012 | 23.05.2012 | EUR | 35’101.36 | 10.70% BANCA 1 Barrier Re- verse Convertible 2011- 24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 55’000.00 | 64.00% | MPC 07-02-50-09-0003; MPC 07-02-50-10-0081 | |
R1. | 30.01.2012 | 01.02.2012 | EUR | 14’883.38 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 02.08.13 on SOCIETÀ 12 exp. 25.07.13 | […] | 20’000.00 | 74.00% | MPC 07-02-50-09-0003; MPC 07-02-50-10-0061 | |
R1. | 12.07.2012 | 17.07.2012 | EUR | 11’397.58 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 02.08.13 on SOCIETÀ 12 exp. 25.07.13 | […] | 20’000.00 | 57.50% | MPC 07-02-50-09-0003; MPC 07-02-50-10-0089 | |
R1. | 21.05.2012 | 24.05.2012 | EUR | 35’285.17 | BANCA 1 Barrier Discount Certificates 2012- 21.11.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 14.11.2013 | […] | 55’000.00 | 64.00% | MPC 07-02-50-09-0003; MPC 07-02-50-10-0083 | |
R1. | 22.11.2012 | 27.11.2012 | EUR | 36’902.48 | 10.70% BANCA 1 Barrier Re- verse Convertible 2011- 24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 55’000.00 | 67.25% | MPC 07-02-50-09-0004; MPC 07-02-50-10-0105 | |
R1. | 05.12.2012 | 06.12.2012 | EUR | 35’397.79 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.12.2014 on SOCIETÀ 14 exp. 24.11.14 | […] | 55’000.00 | 64.20% | MPC 07-02-50-09-0004; MPC 07-02-50-10-0107 | |
R1. | EUR | ???? | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.12.2014 on SOCIETÀ 14 exp. 24.11.14 | […] | 55’000.00 | ???? |
- 6
6 -
Addebiti 139’438.24 | Accrediti 118’544.91 | Differenza -20’893.33 |
Totale addebiti e accrediti esclusi gli importi delle operazioni stralciate elencate nella nota 1
Le operazioni barrate non sono state prese in considerazione dall’accusa come posta di danno. Quelle in rosso, in quanto l’operazione era indicata in maniera corretta nella situazione patrimoniale e il cliente ha sottoscritto il re- lativo benestare, quelle in blu, perché vi erano dubbi in merito alla vendita del titolo.
Agli atti sono stati rinvenuti due benestare.
Il primo benestare è datato 15 dicembre 2011 e, allo stesso, non risulta alle- gata alcuna situazione patrimoniale (act. MPC 8.5.17385). In questa situa- zione, il titolare di “R1.” non ha potuto cerziorarsi della reale situazione del suo patrimonio; di conseguenza, il benestare non costituisce un’approva- zione dei precedenti investimenti già conclusi.
Il secondo benestare porta la data 11 luglio 2012 e, allo stesso, è allegata una situazione patrimoniale che contempla due posizioni titoli Banca 1 con corsi di mercato corretti (stralciato in rosso nella tabella sopra riportata) e una posizione il cui corso di mercato indicato è errato (e meglio non in linea con l’andamento del titolo in quel periodo) − v. act. MPC 8.5.17384 e 8.5.17273-278. I titoli Banca 1 il cui xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx (EUR 55'000.— Banca 1 Barrier Discount Certificate; prezzo di acquisto 64.1548%, corso/prezzo di mercato 98.94% senza indicazione della data), sfalsavano la situazione patrimoniale di circa EUR 20'000.--. Gli stessi risultano, poi, essere stati venduti con valuta 27.11.2012 al 67.25% e hanno generato un leggero guadagno (act. MPC 10.2.1105 e act. SK 306.262.1.18).
Con la sottoscrizione del benestare 11 luglio 2012, il titolare di “R1.” risulta avere preso atto che A. ha investito in prodotti strutturati Banca 1 ed ha ap- provato quelli esposti nella situazione patrimoniale in maniera corretta (gli stessi, come detto, sono infatti già stati stralciati dal MPC dalla tabella di cui al rapporto finanziario, act. SK 306.262.1.18). A quel momento (11 luglio 2012), BB. ha pure preso atto dell’ammontare complessivo del suo patrimo- nio, che, come detto, era leggermente sfalsato. A mente della Corte, però, questo non è sufficiente per ritenere che il titolare di “R1.”, con la sottoscri- zione del benestare 11 luglio 2012, abbia approvato anche tutti gli investi- menti in strutturati Banca 1 già conclusi in precedenza. Agli atti non vi sono, infatti, elementi a sostegno del fatto che A. abbia informato il cliente di avere sistematicamente investito in questi prodotti e che il cliente li abbia accettati. Ne consegue che, A., per il cliente titolare di “R1.”, ha agito contra mandato ed in violazione del suo dovere di informazione.
Il danno quantificato per tale cliente è di EUR 20'423.68.
2.5.20.2 Con riferimento al conto intestato a Società 6 (n. 1.1.1.1.2) di cui la signora
G. (accusatrice privata nel presente procedimento) è avente diritto econo- mico, A. ha dichiarato che la cliente veniva da lui in ufficio regolarmente, spulciando gli investimenti che egli effettuava. La stessa avrebbe, a dire dell’imputato, firmato tutti i benestare per approvazione e sarebbe quindi stata d’accordo con l’operato di A., in quanto lo avrebbero discusso insieme (verbale di A. del 10 aprile 2017, act. MPC 13.2.950-951).
Per quanto attiene alla posizione della cliente si rinvia quanto esposto al con- sid. III. 2.5.6 supra.
Dalla ricostruzione effettuata nel rapporto finanziario della PGF del 25 marzo 2021 (act. SK 306.262.1.20-22), per la relazione intestata a Società 6 Srl risulta che sono state effettuate le seguenti operazioni di compravendita di prodotti strutturati Banca 1:
Intestazione rela- zione | Data scrittura | Data va- luta | Moneta | Addebiti | Accrediti | Titolo acquistato | ISIN | Nominali | Prezzo | Giustificativi bancari |
SOCIETÀ 6 | 18.01.2011 | 20.01.2011 | EUR | 80’102.06 | 3.1% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-02.08.11 on SOCIETÀ 13 exp. 26.07.11, 5.78% p.a. | […] | 80’000.00 | 100.00% | MPC 07-02-011-09-00002; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 19.01.2011 | 21.01.2011 | EUR | 20’086.57 | 3.1% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-02.08.11 on SOCIETÀ 13 exp. 26.07.11, 5.78% p.a. | […] | 20’000.00 | 100.00% | MPC 07-02-011-09-00002; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 19.04.2011 | 21.04.2011 | EUR | 99’105.20 | 3.1% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-02.08.11 on SOCIETÀ 13 exp. 26.07.11, 5.78% p.a. | […] | 100’000.00 | 98.00% | MPC 07-02-011-09-00002; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 18.01.2011 | 20.01.2011 | EUR | 100’603.15 | 4 1/4% BANCA 1 Barrier Reverse Convertible 2011-02.08.11 on SOCIETÀ 12 exp. 26.07.11, 7.93% p.a. | […] | 100’000.00 | 100.50% | MPC 07-02-011-09-00002; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 10.02.2011 | 15.02.2011 | EUR | 39’831.01 | 4 1/4% BANCA 1 Barrier Reverse Convertible 2011-02.08.11 on SOCIETÀ 12 exp. 26.07.11, 7.93% p.a. | […] | 40’000.00 | 98.80% | MPC 07-02-011-09-00002; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 18.07.2011 | 21.07.2011 | EUR | 134’313.11 | 4 1/4% BANCA 1 Barrier Reverse Convertible 2011-02.08.11 on SOCIETÀ 12 exp. 26.07.11, 7.93% p.a. | […] | 140’000.00 | 92.00% | MPC 07-02-011-09-00003; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 29.04.2011 | 03.05.2011 | EUR | 98’310.53 | 4% BANCA 1 Barrier Reverse Conver- tible 2011-9.2.12 on SOCIETÀ 13 exp. 02.02.12, 5.2% p.a. | […] | 100’000.00 | 98.00% | MPC 07-02-011-09-00002; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 26.05.2011 | 26.05.2011 | EUR | 96’786.97 | 4% BANCA 1 Barrier Reverse Conver- tible 2011-9.2.12 on SOCIETÀ 13 exp. 02.02.12, 5.2% p.a. | […] | 100’000.00 | 96.35% | MPC 07-02-011-09-00003; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 02.08.2011 | 04.08.2011 | EUR | 9’775.13 | 4% BANCA 1 Barrier Reverse Conver- tible 2011-9.2.12 on SOCIETÀ 13 exp. 02.02.12, 5.2% p.a. | […] | 10’000.00 | 95.50% | MPC 07-02-011-09-00003; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 17.01.2012 | 19.01.2012 | EUR | 139’058.39 | 4% BANCA 1 Barrier Reverse Conver- tible 2011-9.2.12 on SOCIETÀ 13 exp. 02.02.12, 5.2% p.a. | […] | 210’000.00 | 62.55% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 18.07.2011 | 21.07.2011 | EUR | 142’502.70 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2011- 25.05.2012 on SOCIETÀ 12 exp. 18.05.12 | […] | 160’000.00 | 89.00% | MPC 07-02-011-09-00003; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 27.01.2012 | 01.02.2012 | EUR | 120’220.54 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2011- 25.05.2012 on SOCIETÀ 12 exp. 18.05.12 | […] | 160’000.00 | 75.20% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 16.06.2011 | 14.06.2011 | EUR | 50’154.96 | 4.65% BANCA 1 Barrier Reverse Cov- ertible 2011-22.02.12 on SOCIETÀ 15 exp. 15.02.12, 6.75% p.a. | […] | 50’000.00 | 100.00% | MPC 07-02-011-09-00003; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 18.01.2012 | 23.01.2012 | EUR | 21’383.59 | 4.65% BANCA 1 Barrier Reverse Cov- ertible 2011-22.02.12 on SOCIETÀ 15 exp. 15.02.12, 6.75% p.a. | […] | 50’000.00 | 38.85% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 |
SOCIETÀ 6 | 18.11.2011 | 22.11.2011 | EUR | 28’144.26 | 12.50% BANCA 1 Barrier Reverse Covertible 2011-15.11.12 on SOCIETÀ 13 exp. 08.11.2012, 12.10% p.a. | […] | 30’000.00 | 92.90% | MPC 07-02-011-09-00003; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 19.01.2012 | 23.01.2012 | EUR | 29’522.53 | 12.50% BANCA 1 Barrier Reverse Covertible 2011-15.11.12 on SOCIETÀ 13 exp. 08.11.2012, 12.10% p.a. | […] | 30’000.00 | 96.00% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 19.01.2012 | 23.01.2012 | EUR | 135’172.05 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2011- 28.01.13 on SOCIETÀ 13 exp. 21.01.13 | […] | 220’000.00 | 61.40% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 19.09.2012 | 24.09.2012 | EUR | 77’787.56 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2011- 28.01.13 on SOCIETÀ 13 exp. 21.01.13 | […] | 220’000.00 | 35.40% | MPC 07-02-011-09-00005; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 20.01.2012 | 24.01.2012 | EUR | 19’446.61 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 24.01.13 on SOCIETÀ 15 exp. 17.01.13 | […] | 50’000.00 | 38.70% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 17.01.2013 | 17.01.2013 | EUR | 0.00 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 24.01.13 on SOCIETÀ 15 exp. 17.01.13 | […] | 50’000.00 | 0.00% | MPC 07-83-01-03-0128 | |
SOCIETÀ 6 | 20.01.2012 | 24.01.2012 | EUR | 30’087.19 | 10.70% BANCA 1 Barrier Re- verse Convertible 2011- 24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 30’000.00 | 100.00% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 06.02.2012 | 08.02.2012 | EUR | 29’941.58 | 10.70% BANCA 1 Barrier Re- verse Convertible 2011- 24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 30’000.00 | 99.50% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 05.04.2012 | 12.04.2012 | EUR | 23’967.63 | 10.70% BANCA 1 Barrier Re- verse Convertible 2011- 24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 25’000.00 | 95.50% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 18.05.2012 | 23.05.2012 | EUR | 54’308.31 | 10.70% BANCA 1 Barrier Re- verse Convertible 2011- 24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 85’000.00 | 64.00% | MPC 07-02-011-09-00005; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 30.01.2012 | 01.02.2012 | EUR | 118’486.71 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 02.08.13 on SOCIETÀ 12 exp. 25.07.13 | […] | 160’000.00 | 74.00% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 03.02.2012 | 08.02.2012 | EUR | 18’811.06 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 02.08.13 on SOCIETÀ 12 exp. 25.07.13 | […] | 25’000.00 | 74.90% | MPC 07-02-011-09-00004; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 15.05.2012 | 18.05.2012 | EUR | 113’291.26 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 02.08.13 on SOCIETÀ 12 exp. 25.07.13 | […] | 185’000.00 | 61.30% | MPC 07-02-011-09-00005; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 21.05.2012 | 24.05.2012 | EUR | 54’486.21 | BANCA 1 Barrier Discount Certificates 2012- 21.11.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 14.11.2013 | […] | 85’000.00 | 64.00% | MPC 07-02-011-09-00005; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 22.11.2012 | 27.11.2012 | EUR | 57’076.39 | BANCA 1 Barrier Discount Certificates 2012- 21.11.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 14.11.2013 | […] | 85’000.00 | 67.25% | MPC 07-02-011-09-00005; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 20.09.2012 | 02.10.2012 | EUR | 70’492.69 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 25.10.13 on SOCIETÀ 13 exp. 18.10.13 | […] | 220’000.00 | 32.00% | MPC 07-02-011-09-00005; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 06.06.2013 | 10.06.2013 | EUR | 650.72 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 25.10.13 on SOCIETÀ 13 exp. 18.10.13 | […] | 220’000.00 | 0.34% | MPC 07-02-011-09-00006; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 05.12.2012 | 06.12.2012 | EUR | 57’871.30 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.12.2014 on SOCIETÀ 14 exp. 24.11.14 | […] | 90’000.00 | 64.20% | MPC 07-02-011-09-00005; MPC 00-00-00000 | |
SOCIETÀ 6 | 06.06.2013 | 10.06.2013 | EUR | 56’867.09 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.12.2014 on SOCIETÀ 14 exp. 24.11.14 | […] | 90’000.00 | 63.30% | MPC 07-02-011-09-00006; MPC 00-00-00000 |
Addebiti 765’643.39 | Accrediti 600’362.16 | Differenza -165’281.23 |
Totale addebiti e accrediti esclusi gli importi delle operazioni stralciate elencate nella nota 2
Le operazioni barrate in rosso non sono state prese in considerazione dall’accusa come posta di danno, in quanto le stesse erano indicate in ma- niera corretta nella situazione patrimoniale e la cliente risulta avere sotto- scritto il relativo benestare.
Agli atti, risultano tre benestare, sui quali risulta apposta la firma della cliente, il 12 gennaio 2012 (act. MPC 8.5.16051 e 15877-15885), il 7 maggio 2012
(act. MPC 8.5.16048 e 15842-15850) e il 28 agosto 2012 (act. MPC 8.5.16037 e 16014-16017). A tutti i benestare risulta allegata una situazione patrimoniale, che presenta delle posizioni titoli Banca 1 aventi corso di mer- cato in parte corretto, in parte non aggiornato e/o non corrispondente all’an- damento del titolo in quel periodo.
Si rileva che gli investimenti esposti correttamente sono già stati stralciati dal MPC nel rapporto finanziario (act. SK 306.262.1.21).
La Corte si è quindi chiesta se, con la firma dei benestare, si può concludere che la signora G. abbia accettato e approvato tutti gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1, anche nei casi in cui la situazione patrimoniale risultava sfalsata. La difesa infatti, in sede di arringa, ha sostenuto che i benestare presenti agli atti, firmati dalla cliente, per ben 14 operazioni in strutturati Banca 1, dimostrano la sua consapevolezza in merito a questo tipo d’inve- stimento (act. SK 306.721.313).
La situazione patrimoniale allegata al benestare 12 gennaio 2012 presenta tre posizioni titoli Banca 1 il cui corso di mercato è esposto correttamente
e una posizione (EUR 210'000.-- 4% Banca 1 Barrier Reverse Convertible on Società 13, prezzo di acquisto 97.3231%, corso di mercato 100% al 27 aprile 2011), il cui corso di mercato non è attuale (100% al 27 aprile 2011) e sfalsa, pertanto, l’ammontare complessivo degli averi patrimoniali indicati sul benestare. Tale posizione è stata venduta poco dopo (17 gennaio 2012) a 62.55%, generando una perdita.
La situazione patrimoniale allegata al benestare 7 maggio 2012 presenta due posizioni titoli Banca 1 il cui corso di mercato è esposto correttamente e due posizioni (EUR 220'000.-- Banca 1 Barrier Reverse Convertible on So- cietà 13, prezzo di acquisto 61.4418%, corso di mercato 100% al 24 gennaio
2012; EUR 185'000.-- Banca 1 Discount certificate on Società 12, prezzo di
acquisto 74.2150%, corso di mercato 98.6450% al 28 aprile 2012) il cui corso di mercato non era attuale (100% al 24 gennaio 2012), rispettivamente non era conforme all’andamento dei titoli in quel periodo, sfalsando pertanto l’am- montare degli averi patrimoniali indicati sul benestare.
Il primo titolo è stato venduto il 24 settembre 2012 a 34.40%, il secondo il 15 maggio 2012 a 61.30%. Entrambi gli investimenti hanno generato una per- dita.
La situazione patrimoniale allegata al benestare 28 agosto 2012 presenta due posizioni titoli Banca 1 il cui corso di mercato è esposto correttamente e una posizione (EUR 85'000.-- Banca 1 Discount Certificate on Società 14, prezzo di acquisto 64.1010%, corso di mercato 99.0410% al 28 agosto 2012) il cui corso di mercato non è in linea con l’andamento del titolo in quel periodo e sfalsa pertanto l’ammontare degli averi patrimoniali indicati sul benestare. Quest’ultimo investimento è stato venduto il 22 novembre 2012 a 67.25%, generando un leggero utile. Il fatto che sia stato generato questo utile non ha però un impatto sulla perdita generata dal complesso degli investimenti che rimane invariata e pari a EUR 165'281.23 (trattandosi della differenza tra prezzo di acquisto e di vendita dei titoli).
Con la sottoscrizione dei benestare del 12 gennaio 2012 e 7 maggio 2012, la cliente ha approvato ed accettato solo quegli investimenti le cui posizioni titoli sono state ritenute corrette (posizioni neppure imputate come malver- sazioni dal MPC nella tabella di cui al rapporto finanziario, act. SK 306.262.1.21 e dall’allegato 1 all’atto d’accusa). Non è, tuttavia, possibile ri- tenere che la signora G. abbia, nel contempo, approvato anche gli investi- menti esposti in maniera non corretta/fuorviante, rispettivamente quelli pre- cedenti già conclusi (e non risultanti dalla situazione patrimoniale). Al ri- guardo, si rileva, infatti, come l’ammontare degli averi indicato sui benestare è fuorviante, poiché basato anche su titoli i cui corsi di mercato, come visto, non erano attuali, rispettivamente non erano in linea con l’andamento del titolo in quel periodo. Nei casi in cui i corsi di mercato non erano attuali, non si può imputare alla cliente di non aver prestato attenzione alla data del corso del titolo. Non è possibile, infatti, pretendere che un cliente, fidandosi del proprio gestore, esamini ogni posizione in maniera approfondita; determi- nante per l’investitore è l’ammontare complessivo dei propri averi risultanti dal benestare. La signora X. non ha quindi preso atto della reale situazione patrimoniale del suo portafoglio. Del resto, X., al dibattimento, ha dichiarato che i clienti avevano piena fiducia in lui e non erano rigorosi nel richiedere la documentazione; guardavano la posizione e vedevano il saldo (act. SK 306.731.18).
Non vi sono, pertanto, sufficienti elementi per ritenere che la titolare di So- cietà 6 (che ha vietato l’investimento in derivati) sia stata debitamente infor- mata da A. o da altri delle pregresse compravendite in prodotti strutturati Banca 1 e che le abbia accettate, scaricando così l’operato di A. Stesso di- casi per le operazioni posteriori all’ultimo benestare del 28 agosto 2012.
Il danno quantificato per tale cliente è di EUR 165'281.23.
La signora X. contesta l’autenticità delle firme apposte sui benestare agli atti. La bontà o meno delle firme della cliente non ha tuttavia alcun influsso sull’imputazione di amministrazione infedele qualificata riferita agli strutturati Banca 1, dal momento che la Corte ritiene che A. abbia agito “contra-man- dato” ed in violazione dei propri doveri.
Con l’arringa dibattimentale, la difesa di A. ha messo in discussione la credi- bilità della signora G. (act. SK 306.721.313 e seg.). A detta del difensore, le affermazioni dell’accusatrice privata, che nega di avere sottoscritto i bene- stare, non sarebbero veritiere, dal momento che non vi sono, in capo ad A., accuse di falsità in documenti per questa cliente. Inoltre, X., a mente della difesa, sembrerebbe mettere in discussione la sua consapevolezza in merito ad un investimento effettuato da A. per conto della cliente, in favore della Società 16 SA, X. Tale investimento sarebbe, invece, stato effettuato da A. in accordo con la signora G. e questo emergerebbe dall’interrogatorio del presidente di Società 16 SA, signor XXXX. (act. MPC 12.47.8).
Infine, sempre secondo la difesa, a ulteriore dimostrazione della consapevo-
lezza dell’accusatrice privata in merito all’operato di X., vi sarebbe il fatto che
G. ha revocato il mandato di gestione il 14 maggio 2012, ovvero un anno prima dell’arresto di A. In quell’occasione, la cliente avrebbe avuto contezza della sua situazione e dell’operato di A. e non avrebbe sollevato alcuna cen- sura, sottoscrivendo benestare e xxxxxxxx (act. SK 306.721.313 e seg.).
Agli atti, vi è un memorandum, di data 8 ottobre 2014, redatto dalla patroci- natrice, che illustra quanto avvenuto nel contesto dell’investimento in Società 16 SA (act. MPC 15.14.198). Da tale documento risulta che in data 13 agosto 2008 A. ha sottoscritto, a nome e per conto di G. (senza tuttavia essere in possesso di alcuna procura), un contratto di finanziamento con Società 16 SA, di EUR 200'000.--.
In data 10 ottobre 2008 è stato trasferito l’importo di CHF 100'000.-- da un conto intestato a G. a favore di un conto intestato a Società 16 SA (act. MPC
15.14.201 e seg.). In seguito, X., avrebbe sottoscritto con Società 16 SA, in
data 19 gennaio 2009, sempre a nome e per conto di G., un ulteriore con- tratto di finanziamento in favore di Società 16 SA, di EUR 75'000.-- (act. MPC 15.14.200). Nel memorandum dell’8 ottobre 2014 è indicato che vi sono dei documenti, che portano la firma di G., a conferma dell’accordo di quest’ultima all’investimento. G., tuttavia, contesta le firme sui documenti riferiti ai bonifici di denaro a favore di Società 16 SA. A mente della difesa, l’accordo e la consapevolezza di G. quanto all’investimento emergerebbero anche dalle dichiarazioni rese dal testimone EEEE., presidente di Società 16 SA (act. SK 12.47.8).
La questione legata all’investimento nella Società 16 SA non è contemplata nell’atto d’accusa e non è, quindi, oggetto del presente procedimento. La Corte non ha pertanto ritenuto di esaminare e chinarsi su un’operazione che nulla ha a che vedere con i rimproveri mossi ad A. Si precisa, ad ogni modo, che l’esame della documentazione agli atti, come pure le dichiarazioni rese da EEEE. (presidente della Società 16 SA), non hanno permesso di stabilire se G. abbia effettivamente conferito procura ad A. per questa operazione di investimento con la Società 16 SA. Le dichiarazioni del testimone EEEE. vanno, piuttosto, in direzione di quanto sostenuto dall’accusatrice privata che contesta il suo accordo all’investimento. EEEE. ha, infatti, riferito che la si- gnora G. non era in chiaro sulla tipologia dell’investimento e che gli disse di non avere autorizzato alcun tipo d’investimento in favore della Società 16 SA (act. SK 12.47.9). Visto quanto precede, quanto sostenuto in arringa dalla difesa di A. non intacca in alcun modo la credibilità dell’accusatrice privata.
Infine, il fatto che G. abbia revocato il mandato già un anno prima dell’arresto di A. non significa che l’accusatrice privata abbia avuto contezza dell’operato di A. e lo abbia approvato. La revoca del mandato di gestione (act. MPC 7.2.11.3.81), a mente della Corte, significa semplicemente che G. non voleva più continuare con la gestione del suo patrimonio ad A. Si precisa, inoltre, che la relazione intestata a Società 6 è stata chiusa a seguito dello scritto del 12 dicembre 2013 dell’avv. Marty a Banca 2 (act. MPC 7.2.11.3.132), quindi dopo l’arresto di A. e, non vi è agli atti, neppure uno scarico a favore di X., rispettivamente della Banca al momento della chiusura del conto.
2.5.20.3 Per la relazione “R7.” (1.1.1.1.6), A. ha dichiarato che la cliente si presentava in ufficio con regolarità (verbale di A. del 10 aprile 2017, act. MPC 13.2.950). Egli, in medesimo verbale, ha, inoltre, riferito quanto segue: ADR: ricordo
che ho comprato in USD un Banca 1 ad inizio 2013. lo ho acquistato ad un prezzo nominale basso (all'incirca al 20%) e mi sono in seguito ritrovato il titolo con l'indicazione "acquisto al 100% nominale". È un'incongruenza che io ho fatto notare alla Banca 2. Ciò sta a significare che HH. ad esempio aveva investito USD 20’000 (corrispondente al 20%) mentre che erronea- mente nel suo estratto patrimoniale risultava un investimento di USD 100’000 (corrispondente al 100%). In realtà non era una plusvalenza ma era un errore nell'estratto patrimoniale della banca. ADR: questa discrepanza l'ho fatta no- tare anche alla cliente senza però entrare nei dettagli.
HH. (ADE del conto) non ha dato seguito allo scritto 27 giugno 2017 con cui il MPC la informava del procedimento penale contro A. e comunicava la pos- sibilità di costituirsi accusatrice privata (act. MPC 15.22.112-114). La stessa si è pertanto disinteressata al procedimento.
Dalla ricostruzione effettuata nel rapporto finanziario della PGF del 25 marzo 2021 (act. SK 306.262.1.20-22), per la relazione “R7.” risulta che sono state effettuate le seguenti operazioni di compravendita di prodotti strutturati Banca 1 in EUR:
Intestazione rela- zione | Data scrittura | Data va- luta | Xxxxxx | Xxxxxxxx | Accrediti | Titolo acquistato | ISIN | Nominali | Prezzo | Giustificativi bancari |
R7. | 24.10.2011 | 21.10.2011 | EUR | 15’792.26 | 4% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-28.12.12 on SO- CIETÀ 13 exp. 21.12.12 | […] | 30’000.00 | 52.10% | MPC 07-02-51-09-0002; MPC 07-02-51-10-0039 | |
R7. | 03.11.2011 | 01.11.2011 | EUR | 15’950.93 | 4% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-28.12.12 on SO- CIETÀ 13 exp. 21.12.12 | […] | 30’000.00 | 53.10% | MPC 07-02-51-09-0002; MPC 07-02-51-10-0049 | |
R7. | 01.11.2011 | 03.11.2011 | EUR | 15’083.09 | 12.50% BANCA 1 Barrier Reverse Covertible 2011-15.11.12 on SOCI- ETÀ 13 exp. 08.11.2012, 12.10% p.a. | […] | 15’000.00 | 100.00% | MPC 07-02-51-09-0002; MPC 07-02-51-10-0046 | |
R7. | 18.11.2011 | 22.11.2011 | EUR | 42’176.09 | 12.50% BANCA 1 Barrier Reverse Covertible 2011-15.11.12 on SOCI- ETÀ 13 exp. 08.11.2012, 12.10% p.a. | […] | 45’000.00 | 92.90% | MPC 07-02-51-09-0002; MPC 07-02-51-10-0054 | |
R7. | 19.01.2012 | 23.01.2012 | EUR | 59’127.71 | 12.50% BANCA 1 Barrier Reverse Covertible 2011-15.11.12 on SOCI- ETÀ 13 exp. 08.11.2012, 12.10% p.a. | […] | 60’000.00 | 96.00% | MPC 07-02-51-09-0004; MPC 07-02-51-10-0072 | |
R7. | 20.01.2012 | 24.01.2012 | EUR | 60’091.62 | 10.70% BANCA 1 Barrier Re- verse Convertible 2011- 24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 60’000.00 | 100.00% | MPC 07-02-51-09-0004; MPC 07-02-51-10-0074 | |
R7. | 18.05.2012 | 23.05.2012 | EUR | 38’129.71 | 10.70% BANCA 1 Barrier Re- verse Convertible 2011- 24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 60’000.00 | 64.00% | MPC 07-02-51-09-0004; MPC 07-02-51-10-0096 | |
R7. | 21.05.2012 | 24.05.2012 | EUR | 38’485.34 | BANCA 1 Barrier Discount Certificates 2012- 21.11.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 14.11.2013 | […] | 60’000.00 | 64.00% | MPC 07-02-51-09-0004; MPC 07-02-51-10-0098 | |
R7. | 20.11.2012 | 23.11.2012 | EUR | 5’939.80 | BANCA 1 Barrier Discount Certificates 2012- 21.11.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 14.11.2013 | […] | 10’000.00 | 60.40% | MPC 07-02-51-09-0005; MPC 07-02-51-10-0127 | |
R7. | 22.11.2012 | 27.11.2012 | EUR | 33’540.17 | BANCA 1 Barrier Discount Certificates 2012- 21.11.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 14.11.2013 | […] | 50’000.00 | 67.25% | MPC 07-02-51-09-0005; MPC 07-02-51-10-0130 |
R7. | 11.09.2012 | 14.09.2012 | EUR | 5’273.46 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 01.02.13 on SOCIETÀ 13 exp. 18.01.13 | […] | 20’000.00 | 25.90% | MPC 07-02-51-09-0004; MPC 07-02-51-10-0110 | |
R7. | 09.10.2012 | 12.10.2012 | EUR | 2’586.64 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 01.02.13 on SOCIETÀ 13 exp. 18.01.13 | […] | 20’000.00 | 12.50% | MPC 07-02-51-09-0005; MPC 07-02-51-10-0120 | |
R7. | 28.12.2012 | 03.01.2013 | EUR | 3’531.68 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 01.02.13 on SOCIETÀ 13 exp. 18.01.13 | […] | 40’000.00 | 9.05% | MPC 07-02-51-09-0005; MPC 07-02-51-10-0138 | |
R7. | 21.09.2012 | 02.10.2012 | EUR | 30’835.40 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 25.10.13 on SOCIETÀ 13 exp. 18.10.13 | […] | 100’000.00 | 30.75% | MPC 07-02-51-09-0004; MPC 07-02-51-10-0112 | |
R7. | 25.10.2013 | 25.10.2013 | EUR | 0.00 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 25.10.13 on SOCIETÀ 13 exp. 18.10.13 | […] | 100’000.00 | 0.00% | MPC 07-83-01-03-0246 | |
R7. | 05.12.2012 | 06.12.2012 | EUR | 32’187.29 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.12.2014 on SOCIETÀ 14 exp. 24.11.14 | […] | 50’000.00 | 64.20% | MPC 07-02-51-09-0005; MPC 07-02-51-10-0132 | |
R7. | 18.01.2013 | 23.01.2013 | EUR | 5’913.76 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.12.2014 on SOCIETÀ 14 exp. 24.11.14 | […] | 10’000.00 | 60.00% | MPC 07-02-51-09-0006; MPC 07-02-51-10-0150 | |
R7. | 06.02.2013 | 07.02.2013 | EUR | 24’431.93 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.12.2014 on SOCIETÀ 14 exp. 24.11.14 | […] | 40’000.00 | 61.30% | MPC 07-02-51-12-0004; MPC 07-02-51-13-0022 | |
R7. | 03.01.2013 | 07.01.2013 | EUR | 4’700.24 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2013- 05.07.13 on SOCIETÀ 13 exp. 27.06.13 | […] | 20’000.00 | 23.50% | MPC 07-02-51-09-0006; MPC 07-02-51-10-0145 | |
R7. | 22.02.2013 | 27.02.2013 | EUR | 1’728.31 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2013- 05.07.13 on SOCIETÀ 13 exp. 27.06.13 | […] | 20’000.00 | 9.13% | MPC 07-02-51-09-0006; MPC 07-02-51-10-0160 |
Addebiti 143’606.81 | Accrediti 86’154.64 | Differenza -57’452.17 |
Totale addebiti e accrediti esclusi gli importi delle operazioni stralciate elencate nella nota 4
nonché le seguenti operazioni in USD:
Intestazione rela- zione | Data scrittura | Data va- luta | Xxxxxx | Xxxxxxxx | Accrediti | Titolo acquistato | ISIN | Nominali | Prezzo | Giustificativi bancari |
R7. | 01.03.2011 | 01.03.2011 | USD | 20’087.88 | 4.40% BANCA 1 Barrier Reverse Convertible 2011-08.09.11 on SO- CIETÀ 11 exp. 01.09.11, 8.47% p.a. | […] | 20’000.00 | 100.00% | MPC 07-02-51-12-0002; MPC 07-02-51-13-0008 | |
R7. | 31.05.2011 | 03.06.2011 | USD | 19’250.92 | 4.40% BANCA 1 Barrier Reverse Convertible 2011-08.09.11 on SO- CIETÀ 11 exp. 01.09.11, 8.47% p.a. | […] | 20’000.00 | 95.00% | MPC 07-02-51-12-0002; MPC 07-02-51-13-0010 | |
R7. | 10.06.2011 | 13.06.2011 | USD | 18’996.20 | 5% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-22.02.12 on SO- CIETÀ 11 exp. 15.02.12, 7.26% p.a. | […] | 20’000.00 | 94.50% | MPC 07-02-51-12-0002; MPC 07-02-51-13-0012 | |
R7. | 01.09.2011 | 06.09.2011 | USD | 10’888.75 | 5% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-22.02.12 on SO- CIETÀ 11 exp. 15.02.12, 7.26% p.a. | […] | 20’000.00 | 54.00% | MPC 07-02-51-12-0002; MPC 07-02-51-13-0014 | |
R7. | 06.09.2011 | 14.09.2011 | USD | 10’819.05 | 5% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-28.12.12 on SO- CIETÀ 11 exp. 21.12.12, 3.88% p.a. | […] | 20’000.00 | 53.50% | MPC 07-02-51-12-0002; MPC 07-02-51-13-0016 | |
R7. | 17.04.2012 | 20.04.2012 | USD | 6’949.54 | 5% BANCA 1 Barrier Reverse Con- vertible 2011-28.12.12 on SO- CIETÀ 11 exp. 21.12.12, 3.88% p.a. | […] | 20’000.00 | 33.83% | MPC 07-02-51-09-0004; MPC 07-02-51-10-0088 | |
R7. | 06.02.2013 | 07.02.2013 | USD | 23’161.50 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 20.06.13 on SOCIETÀ 17 exp. 06.06.13 | […] | 320’000.00 | 7.20% | MPC 07-02-51-12-0004; MPC 07-02-51-13-0023 | |
R7. | 14.02.2013 | 19.02.2013 | USD | 7’139.38 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 20.06.13 on SOCIETÀ 17 exp. 06.06.13 | […] | 100’000.00 | 7.00% | MPC 07-02-51-12-0004; MPC 07-02-51-13-0026 |
R7. | 20.06.2013 | 20.06.2013 | USD | 0.00 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 20.06.13 on SOCIETÀ 17 exp. 06.06.13 | […] | 420’000.00 | 0.00% | MPC 07-83-01-03-0224; MPC 07-02-51-10-0177 | |
R7. | 07.08.2012 | 10.08.2012 | USD | 27’457.49 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 30.08.13 on SOCIETÀ 11 HOLDING exp. 16.08.13 | […] | 130’000.00 | 21.00% | MPC 07-02-51-12-0003; MPC 07-02-51-13-0020 | |
R7. | 30.08.2013 | 30.08.2013 | USD | 0.00 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 30.08.13 on SOCIETÀ 11 HOLDING exp. 16.08.13 | […] | 130’000.00 | 0.00% | MPC 07-83-01-03-0230 | |
Totale addebiti e accrediti esclusi gli importi delle operazioni stralciate elencate nella nota 5 | Addebiti 96’842.45 | Accrediti 30’139.67 | Differenza -66’702.78 |
Le operazioni barrate in rosso non sono state prese in considerazione dall’accusa come posta di danno, in quanto le stesse erano indicate in ma- niera corretta nella situazione patrimoniale e la cliente risulta avere sotto- scritto il relativo benestare.
Agli atti sono stati rinvenuti sei benestare, con allegate le relative situazioni patrimoniali.
I benestare datati 14 giugno 2011 (act. MPC 8.5.18244 e 18015-18023) e 17 novembre 2011 (act. MPC 8.5.18245 e 18024-18031) presentavano una si- tuazione patrimoniale con delle posizioni titoli Banca 1 aventi un corso di mercato non attuale e che sfalsavano la situazione patrimoniale.
Al 16 gennaio 2012 risulta un ulteriore benestare (act. MPC 8.8.18246), a cui è allegata una situazione patrimoniale che presenta due posizioni titoli Banca 1 aventi xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx. MPC 8.5.18032-18038). Sottoscri- vendo il benestare 16 gennaio 2012, la titolare di “R7.” ha approvato l’operato di A. fino a quel momento e, quindi, anche gli investimenti in strutturati Banca 1 già conclusi e precedenti al 16 gennaio 2012 (v. quanto esposto per la relazione “R20.”, supra consid. III. 2.5.19). Dalla tabella del rapporto finan- ziario (act. SK 306.262.1.31-33), sopra riportata, oltre alle operazioni già stralciate in rosso dal MPC, non vanno considerati gli investimenti in EUR e in USD fino al 16 gennaio 2012. La gestione fino al 16 gennaio 2012 risulta, infatti, corretta.
Le situazioni patrimoniali allegate ai benestare dell’11 giugno 2012 (act. MPC
8.5.18247 e 18039-18046) e del 31 luglio 2012 (act. MPC 8.5.18248 e
18047-18054) presentano (tra le altre posizioni) quanto segue: EUR 60'000.-- Banca 1 Barrier Discount certificate on Società 14, prezzo di acqui- sto 64.1422%. In esse, il corso/prezzo di mercato di circa il 98% non è in linea con l’andamento del titolo in quel periodo che era al ribasso. Banca 1
Barrier Discount certificate on Società 14 risultava pure nella situazione pa- trimoniale allegata al benestare 20 settembre 2012 (act. MPC 8.5.18249 e 18055-18062), ma con un corso/prezzo di mercato di 65.16% (ritenuto cor- retto dalla PGF). Il titolo è poi stato venduto nel novembre 2012 ad un prezzo superiore a quello di acquisto, conseguendo così un utile. Questa posizione è stata già stralciata in rosso dal MPC dalla tabella.
Va rilevato che, la situazione patrimoniale (di cui si è detto sopra), allegata al benestare 20 settembre 2012, presentava pure titoli Banca 1 con un corso/prezzo di mercato corretto e una posizione (USD 130'000.-- Banca 1 Barrier Discount Certificate on Società 11, prezzo di acquisto 21.1211%, corso di mercato 99.5750% al 29 agosto 2012) non attuale e neppure in linea con l’andamento di mercato del titolo in quel periodo. Il titolo Banca 1 Barrier Discount Certificate on Società 11 è poi scaduto “worthless”, cagionando una perdita pari al prezzo di acquisto.
Con la sottoscrizione dei benestare successivi al 16 gennaio 2012 (quelli dell’11 giugno 2012, 31 luglio 2012 e 20 settembre 2012), vi è da ritenere che la cliente abbia approvato ed accettato solo quegli investimenti le cui posizioni titoli erano indicate correttamente. Medesima considerazione va fatta per gli EUR 60'000.-- Banca 1 Barrier Discount certificate on Società 14, prezzo di acquisto 64.1422% la cui vendita ha comunque generato un utile (v. posizioni stralciate in rosso dal MPC nella tabella).
Le situazioni patrimoniali allegate ai benestare 11 giugno 2012, 31 luglio 2012 e 20 settembre 2012 non corrispondevano alla realtà (v. nota sui be- nestare della PGF del 2 giugno 2017, act. MPC 102.21109-1111). La cliente non ha potuto, perciò, determinarsi con cognizione in merito all’ammontare del suo patrimonio.
Tra l’altro l’investimento concluso tra gennaio e maggio 2012 (EUR 60'000.-
- Banca 1 Barrier reverse Convertible on Società 14) neppure figurava nelle tre situazioni patrimoniali, poiché già liquidato.
Dopo il 20 settembre 2012 non risultano agli atti ulteriori benestare. Non è quindi provato che la titolare di “R7.” abbia preso conoscenza ed accettato gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1, non bastando al riguardo le dichiarazioni di A. Al riguardo si rinvia pure a quanto già ritenuto per la rela- zione intestata a Società 6 (v. supra consid. III. 2.5.20.2, paragarfo 10).
Ne consegue che per tutte le operazioni posteriori al 16 gennaio 2012 non cancellate nella tabella di cui al rapporto finanziario del 23 marzo 2021 (e
dall’allegato 1 dell’atto d’accusa), A. ha violato il proprio dovere di informa- zione.
Le posizioni stralciate hanno un leggero impatto sulla perdita generata dagli investimenti che viene quantificata in EUR 55'915.17 (invariata rispetto a quanto esposto nell’atto d’accusa) e in USD 57'758.37 (invece degli USD 66'702.78 dell’atto d’accusa).
2.5.20.4 Per quanto concerne la relazione “R11.” (1.1.1.1.9), si osserva che agli atti è stato ritrovato un solo benestare datato 25 maggio 2011 (act. MPC 8.5.19019), con allegata una situazione patrimoniale che presentava una po- sizione titoli Banca 1 (act. MPC 8.5.18982-18986). Nella nota specifica con- cernente i benestare, la PGF ha espresso dei dubbi in merito alla correttezza del corso di mercato dei titoli. Tale posizione è stata stralciata (in quanto la più favorevole ad A.) dalla tabella di cui al rapporto finanziario, come pure dall’allegato 1 dell’atto d’accusa.
Dopo il 15 maggio 2011, risultano ancora investimenti in prodotti strutturati Banca 1. Non si può, pertanto, ritenere che il cliente ne abbia preso cono- scenza e li abbia approvati, non essendovi agli atti ulteriori riscontri. A., a proposito di questo cliente, ha dichiarato di neppure ricordare se per il me- desimo aveva acquistato prodotti Banca 1 (verbale di A. del 10 aprile 2017, act. MPC 13.2.953). Si rinvia pure a quanto già esposto per la relazione in- testata a Società 6 (v. supra consid. III. 2.5.20.2, paragarfo 10).
Il danno quantificato per tale cliente è di EUR 2'459.22.
2.5.20.5 In merito alla relazione “R17.” (1.1.1.1.14), il cui titolare e ADE è K., che si è costituito accusatore privato (costituzione poi ritirata, act. MPC 15.11.167 e seg.) e ha presentato una denuncia penale (si rinvia al consid. III. 2.5.6 supra per la posizione del cliente), si osserva che sono stati reperiti tre benestare.
Il primo benestare del 2 febbraio 2011 (act. MPC 8.5.12668) presentava una situazione patrimoniale in cui erano contemplate delle posizioni titoli Banca 1 corrette (act. MPC 8.5.13599-13610). Ne deriva che, con la firma del be- nestare, il cliente abbia preso conoscenza degli investimenti strutturati e li abbia accettati. Gli stessi sono peraltro già stati stralciati dal rapporto finan- ziario del MPC (act. SK 306.262.1.49) e dall’allegato 1 dell’atto d’accusa.
I due ulteriori benestare, di data 29 novembre 2011 (act. MPC 8.5.12649) e 4 giugno 2012 (act. MPC 8.5.12621), non avevano nessuna situazione pa- trimoniale allegata. Come già ritenuto per il cliente “R1.”, la firma del bene- stare, senza una situazione patrimoniale allegata, non è sufficiente per rite- nere che il cliente abbia preso atto della tipologia di investimento operata da
A. e l’abbia accettata (v. supra consid. III. 2.5.20.1), non essendo neppure dato a sapere su quali basi è stato quantificato l’ammontare del patrimonio esposto nei benestare, rispettivamente quali informazioni A. ha dato al cliente.
Non vi sono quindi elementi per ritenere che K. abbia preso conoscenza ed abbia accettato gli investimenti posteriori all’ultimo benestare agli atti del 29 novembre 2011 (vedi anche quanto esposto al consid. III. 2.5.20.2, paragrafo 10 supra).
In sede di arringa, la difesa di A. ha sostenuto che per quanto attiene al conto “R17.”, non vi era apposta nessuna crocetta sul divieto di investimenti in pro- dotti derivati (act. SK 306.721.316 e seg. e act. MPC 8.5.12900 e seg.). Al riguardo si rinvia a quanto già esposto al consid. III. 2.5.6 supra).
Il danno quantificato per tale cliente è di EUR 510'604.56 e USD 1'520'473.55.
2.5.20.6 Il conto “R17a.” (1.1.1.1.15) vede sempre K. quale ADE. A., in merito a que- sta relazione, ha dichiarato che fino all’ultimo il cliente ha firmato i benestare. L’imputato avrebbe acquistato prodotti Banca 1 e il cliente non avrebbe mai eccepito nulla, firmando i benestare (verbale di A. del 10 aprile 2017, act. MPC 13.2.954-955).
Per tale conto vi sono due benestare.
Al benestare datato 2 febbraio 2011 è allegata una situazione patrimoniale, con delle posizioni titoli Banca 1 corrette (act. MPC 8.5.13311-13320). Le stesse sono, pertanto, state riconosciute dal cliente e stralciate dalla tabella di cui al rapporto finanziario (act. SK 306.262.1.56) e dall’allegato 1 dell’atto d’accusa.
Vi è un ulteriore benestare, datato 29 novembre 2011 (firmato dalla moglie di K.), la cui situazione patrimoniale presenta delle posizioni titoli Banca 1, in parte corrette e in parte fuorvianti, in quanto non attuali e non in linea con l’andamento del titolo a quel momento (act. MPC 8.5.13126 e 13386-13394).
Come già ritenuto per la relazione intestata a Società 6 srl, alle cui motiva- zioni si rinvia (v. supra consid. III. 2.5.20.2, paragarfo 10) con la sottoscri- zione del benestare 29 novembre 2011, il cliente ha approvato ed accettato quelle operazioni indicate come corrette (posizioni peraltro stralciate anche dal MPC nella tabella di cui al rapporto finanziario, act. SK 306.262.1.57), ma non gli investimenti esposti in maniera fuorviante e neppure quelli prece- denti già conclusi (e non contemplati nella situazione patrimoniale).
Per tutti gli investimenti posteriori al 29 novembre 2011, non vi sono elementi concreti per ritenere che gli stessi siano stati resi noti al cliente, rispettiva- mente che egli li abbia accettati, non bastando al riguardo le sole dichiara- zioni di A. Si rinvia anche alle ulteriori considerazioni espresse al conside- xxxxx XXX. 2.5.20.2, paragrafo 10 supra -
Il danno quantificato per tale cliente è di EUR 139'188.71 e USD 41'660.94.
2.5.20.7 Per il conto “R21.” (1.1.1.1.17), di cui gli accusatori privati E. sono ADE, se- condo la ricostruzione effettuata nel rapporto finanziario della PGF del 25 marzo 2021 (act. SK 306.262.1.62-63), sono state effettuate le seguenti ope- razioni di compravendita di prodotti strutturati Banca 1.
Intestazione rela- zione | Data scrittura | Data va- luta | Xxxxxx | Xxxxxxxx | Accrediti | Titolo acquistato | ISIN | Nominali | Prezzo | Giustificativi bancari |
R21. | 31.01.2012 | 02.02.2012 | EUR | 49’737.81 | 10.70% BANCA 1 Barrier Reverse Convertible 2011-24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 50’000.00 | 99.30% | MPC 07-02-010-09-00004; MPC 07-02-010-05-00021 | |
R21. | 18.05.2012 | 23.05.2012 | EUR | 31’760.88 | 10.70% BANCA 1 Barrier Reverse Convertible 2011-24.01.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 17.01.2013 | […] | 50’000.00 | 64.00% | MPC 07-02-010-09-00004; MPC 07-02-010-05-00032 | |
R21. | 03.02.2012 | 08.02.2012 | EUR | 22’556.68 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 02.08.13 on SOCIETÀ 12 exp. 25.07.13 | […] | 30’000.00 | 74.90% | MPC 07-02-010-09-00004; MPC 07-02-010-05-00022 | |
R21. | 25.09.2012 | 28.09.2012 | EUR | 22’416.25 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 02.08.13 on SOCIETÀ 12 exp. 25.07.13 | […] | 30’000.00 | 75.00% | MPC 07-02-010-09-00004; MPC 07-02-010-05-00036 | |
R21. | 21.05.2012 | 24.05.2012 | EUR | 32’084.99 | BANCA 1 Barrier Discount Certificates 2012- 21.11.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 14.11.2013 | […] | 50’000.00 | 64.00% | MPC 07-02-010-09-00004; MPC 07-02-010-05-00033 | |
R21. | 22.11.2012 | 27.11.2012 | EUR | 33’540.17 | BANCA 1 Barrier Discount Certificates 2012- 21.11.2013 on SOCIETÀ 14 exp. 14.11.2013 | […] | 50’000.00 | 67.25% | MPC 07-02-010-09-00005; MPC 07-02-010-05-00039 | |
R21. | 21.03.2013 | 26.03.2013 | EUR | 14’262.32 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 25.10.13 on SOCIETÀ 13 exp. 18.10.13 | […] | 150’000.00 | 9.45% | MPC 07-02-010-09-00006; MPC 07-02-010-05-00046 | |
R21. | 25.10.2013 | 25.10.2013 | EUR | 0.00 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 25.10.13 on SOCIETÀ 13 exp. 18.10.13 | […] | 150’000.00 | 0.00% | MPC 07-02-010-05-00047; MPC 07-83-01-03-0246 | |
R21. | 27.09.2012 | 08.10.2012 | EUR | 20’183.73 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.04.14 on SOCIETÀ 12 exp. 24.03.14 | […] | 30’000.00 | 67.00% | MPC 07-02-010-09-00005; MPC 07-02-010-05-00037 | |
R21. | 29.11.2012 | 04.12.2012 | EUR | 20’672.64 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.04.14 on SOCIETÀ 12 exp. 24.03.14 | […] | 30’000.00 | 70.50% | MPC 07-02-010-09-00005; MPC 07-02-010-05-00040 | |
R21. | 05.12.2012 | 06.12.2012 | EUR | 32’187.29 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.12.2014 on SOCIETÀ 14 exp. 24.11.14 | […] | 50’000.00 | 64.20% | MPC 07-02-010-09-00005; MPC 07-02-010-05-00041 | |
R21. | 21.03.2013 | 26.03.2013 | EUR | 18’210.21 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.12.2014 on SOCIETÀ 14 exp. 24.11.14 | […] | 30’000.00 | 61.00% | MPC 07-02-010-09-00006; MPC 07-02-010-05-00045 |
R21. | 08.12.2014 | 08.12.2014 | EUR | 8’382.98 | BANCA 1 Barrier Discount Certificate 2012- 08.12.2014 on SOCIETÀ 14 exp. 24.11.14 | […] | 20’000.00 | 41.91% | MPC 07-02-010-05-00104 | |
R21. | 06.12.2012 | 13.12.2012 | EUR | 20’183.69 | BANCA 1 Express Certificate 2012- 14.12.15 on SOCIETÀ 12 exp. 30.11.15 | […] | 30’000.00 | 67.00% | MPC 07-02-010-09-00005; MPC 07-02-010-05-00042 | |
R21. | 09.12.2013 | 09.12.2013 | EUR | 22’500.00 | BANCA 1 Express Certificate 2012- 14.12.15 on SOCIETÀ 12 exp. 30.11.15 | […] | 30’000.00 | 75.00% | MPC 07-02-010-05-00048 |
Addebiti 86’817.03 | Accrediti 69’765.83 | Differenza -17’051.20 |
Totale addebiti e accrediti esclusi gli importi delle operazioni elencate nella nota 12
Le operazioni barrate in rosso non sono state prese in considerazione dall’accusa come posta di danno, in quanto le stesse erano indicate in ma- niera corretta nella situazione patrimoniale e i clienti risultano avere sotto- scritto il relativo benestare.
Agli atti vi sono tre benestare. Il primo, datato 16 giugno 2009 (act. MPC 8.5.162169), è precedente a tutti gli investimenti in prodotti derivati Banca 1 e, quindi, non viene qui esaminato.
Gli altri due datano 21 febbraio 2012 (act. MPC 8.5.16205) e 11 settembre
2012 (act. MPC 8.5.16198).
Allegata al benestare 21 febbraio 2012, vi è una situazione patrimoniale (act. MPC 8.5.16201-16204), con esposta una posizione titoli Banca 1 corretta e una con un corso di mercato non in linea con l’andamento del titolo in quel periodo (si tratta di EUR 30'000.-- Banca 1 Barrier Discount Certificate on Società 12, prezzo d’acquisto 75.1889, corso/prezzo di mercato 98.2750%
al 18 febbraio 2012).
La situazione patrimoniale allegata al benestare 11 settembre 2012 pre- senta, invece, due posizioni di titoli Banca 1 esposte in maniera corretta (act. MPC 8.5.16195-16197). Una di queste due posizioni è il titolo di EUR 30'000.-- (Società 12) sopra citato, il quale è stato venduto a fine settembre a 75%, generando un utile. Ne consegue che con la sottoscrizione del bene- stare 11 settembre 2012, i clienti hanno preso atto degli investimenti in pro- dotti strutturati Banca 1 ed hanno approvato l’operato di A. fino a quel mo- mento. Tali investimenti sono già stati stralciati dal MPC nella tabella di cui al rapporto finanziario e dall’allegato 1 dell’atto d’accusa.
Per gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1, successivi all’11 settembre 2012, non vi sono elementi per ritenere che i clienti ne abbiano preso cono- scenza e li abbiano accettati.
Il danno quantificato per tale cliente è di EUR 17'051.20.
A., con riferimento a questi clienti, ha dichiarato di non poter riferire nulla, in quanto non era una relazione bancaria da lui gestita (verbale di A. del 10 aprile 2017, act. MPC 13.2.955). In sede di arringa, la difesa dell’imputato ha sostenuto che A. non ha mai avuto alcun contatto con i clienti E. Egli non ha fatto firmare loro il profilo d’investimento e, in buona fede, era tenuto a pen- sare che il suo collaboratore, B., agisse secondo quanto concordato con gli stessi (v. arringa della difesa di X., act. SK 306.721.318). La Corte rileva che si trattava, effettivamente, di clienti portati in Società 2 SA da B. Tuttavia, come già esposto per il cliente “R16.” (v. supra consid. III. 2.5.17), A., in sede di confronto, ha confermato che, sulla base delle indicazioni di B. circa l’im- porto da investire, sceglieva in cosa investire e lo comunicava a B. (act. MPC 13.12.18). Si può pertanto ritenere che è A. ad avere effettuato gli investi- menti in derivati per il conto “R21.”. Inoltre, A., in veste di organo formale di Società 2 SA, era, comunque tenuto, a conoscere il contenuto del mandato di gestione patrimoniale sottoscritto dai clienti E. Si precisa che i E. sono pure titolari del conto denominato “R49.” presso Banca 9a Ltd, oggetto dell’ipotesi di amministrazione infedele qualificata imputata a B.
2.5.20.8 Per il conto “R25.” (n. 1.1.1.1.21), dal rapporto finanziario risulta la compra- vendita di soli due prodotti strutturati Banca 1, la prima tra il 19 maggio 2011 e il 17 gennaio 2012, la seconda tra il 19 gennaio 2012 e il 15 giugno 2012 (act. SK 306.262.1.70).
Per questa relazione, X. ha dichiarato che, la cliente si recava da lui una volta al mese. Sui prodotti Banca 1, A. ha indicato di essere stato molto tra- sparente e la cliente non ha mai avuto nulla da eccepire e firmava i benestare (v. verbale di A. del 10 aprile 2017, act. MPC 13.2.956).
Agli atti vi sono cinque benestare.
I primi due, di data 20 aprile 2012 (act. MPC 8.5.20037-38 e 20151-20157)
e 14 giugno 2012 (act. MPC 8.5.20034 e 20158-20164), presentano una si- tuazione patrimoniale in cui risulta il medesimo prodotto Banca 1 (EUR 35'000.-- Banca 1 Barrier Discount Certificate on Società 13, prezzo d’acqui- sto 61.6406%, corso di mercato al 100%) con un corso/prezzo di mercato non in linea con l’andamento del titolo a quel momento, in quanto tendeva al ribasso. I titoli risultano essere stati venduti il 20 giugno 2012 a 31%, gene- rando una perdita del 50%. Ne consegue che, il cliente ha firmato dei bene- stare che presentavano una situazione patrimoniale che non corrispondeva a quella reale. Non si può, pertanto, ritenere che la titolare della relazione
abbia accettato l’operato di X., né per quanto concerne gli investimenti in strutturati Banca 1 presenti nella situazione patrimoniale, né per quanto con- cerne l’investimento già concluso (al 17 gennaio 2012, peraltro con una per- dita), e che quindi non figurava nell’estratto patrimoniale.
Gli ultimi tre benestare, firmati dal cliente il 17 settembre 2012 (act. MPC 8.5.20030), il 22 novembre 2012 (act. MPC 8.5.20026) e il 19 febbraio 2013 (act. MPC 8.5.20019), non presentano, nell’estratto patrimoniale, investi- menti in prodotti Banca 1 (ma titoli Società 18a. e Fondo 2, esposti in maniera fuorviante, v. infra consid. III. 3. e 5).
Il fatto che la cliente abbia approvato, con la firma del benestare ancora al 19 febbraio 2013, lo stato del suo patrimonio a quel momento non sta a si- gnificare che la stessa abbia approvato gli investimenti precedenti effettuati da A. che hanno generato delle perdite.
Non essendovi agli atti ulteriori elementi a comprova del fatto che la titolare di “R25.” fosse stata informata in maniera corretta degli investimenti in strut- turati Banca 1, si deve concludere che A. ha violato i propri doveri, non es- sendo sufficienti al riguardo le sue dichiarazioni.
Il danno quantificato per tale cliente è di EUR 28'151.70.
2.5.20.9 Con riferimento al conto “R31.” (1.1.1.1.26), il cui titolare e avente diritto eco- nomico è D., costituitosi accusatore privato nel presente procedimento, si rileva che A. ha iniziato ad investire in prodotti derivati Banca 1 al 25 novem- bre 2011 (act. SK 306.262.1.80). Il patrimonio del cliente “R31.”, al momento del conferimento del mandato di gestione ad A. nel 2005 ammontava a oltre CHF 10 milioni.
A. ha dichiarato che al cliente piaceva investire in azioni. A. avrebbe fatto del trading per conto del cliente e acquistato prodotti strutturati Banca 1. Il conto è stato in seguito chiuso e il cliente avrebbe firmato il benestare. A. ha pure riferito che D. non ha mai sollevato censure sugli investimenti in Banca 1 (v. verbale di A. del 17 aprile 2017, act. MPC 13.2.958).
Per quanto attiene alla posizione di D. si rinvia a quanto esposto al consid.
III. 2.5.6 supra.
Agli atti vi sono tre benestare.
Il primo benestare del 28 novembre 2011 (act. MPC 8.5.2659 e 2649-2658), non presenta, nell’estratto patrimoniale, nessuna posizione titoli Banca 1.
Questo, malgrado, a quel momento, vi fossero dei titoli Banca 1 in portafoglio (venduti il giorno seguente, act. MPC 7.2.54.9.3). D. non ha potuto, quindi, prendere atto, in occasione della firma del benestare, dell’investimento in strutturati Banca 1.
Al benestare 5 giugno 2012 (act. MPC 8.5.2772) non è allegata nessuna situazione patrimoniale. Ne consegue che, anche in questa occasione, D. non può avere preso atto con cognizione degli investimenti in strutturati Banca 1 effettuati fino a quel momento ed averli approvati. Si ricorda che questa tipologia di gestione non era conforme al mandato.
L’ultimo benestare è datato 5 marzo 2013 (act. MPC 8.5.2770). Allo stesso è allegata una situazione patrimoniale (act. MPC 8.5.2527-2536) che pre- senta una posizione titoli Banca 1, esposta con un corso/prezzo di mercato corretto. Tale investimento è già stato stralciato dal rapporto finanziario e non è stato preso in considerazione come posta di danno nell’atto d’accusa. Dopo il 5 marzo 2013 non risultano essere stati effettuati ulteriori investimenti in prodotti strutturati Banca 1 sul conto “R31.”.
Xxxxxxx chiedersi se, con la firma del benestare 5 marzo 2013, il titolare di “R31.”, avendo preso atto di almeno un investimento in prodotti strutturati Banca 1 (indicato in maniera corretta), come pure dello stato del suo patri- monio a quel momento, ha accettato questa tipologia d’investimento ed ap- provato l’operato di A. svolto fino a quel momento.
Si rileva al riguardo che X., nello scritto 13 febbraio 2020 al MPC (act. MPC 15.21.57-59), ha indicato di non ricordarsi di avere sottoscritto il benestare 5 marzo 2013, pertanto lo ha prudenzialmente contestato.
A prescindere da queste ultime considerazioni di D., il fatto che egli abbia o meno preso atto di un investimento in prodotti strutturati non implica né l’ap- provazione dei precedenti dieci investimenti (v. tabelle del rapporto finanzia- rio act. SK 306.262.1.80-83), a lui non noti, né l’accettazione della strategia d’investimento adottata da A. (vedasi anche quanto esposto al consid. III. 2.5.20.2, paragrafo 10 supra per Società 6 srl).
Vero che a quel momento, D. ha preso atto dello stato del suo patrimonio, che ammontava sempre a oltre CHF 10 milioni (quindi in linea con il suo apporto iniziale). Va tuttavia precisato che, come già ritenuto per il conto “R25.”, nell’estratto patrimoniale figuravano anche altri titoli, in particolare azioni Società 18a. che presentavano valori fuorvianti (v. infra consid. III. 3
e segg.). Ne consegue che l’ammontare del patrimonio di oltre CHF 10 mi- lioni indicato sul benestare non corrispondeva alla reale situazione e il cliente non ha potuto determinarsi con cognizione di causa in merito alla concreta perdita derivante dagli investimenti Banca 1 (che ammonta a CHF 645'625.52 e a EUR 22'761.79, v. act. SK 306.262.1.80-83). Va anche detto
che si trattava di un importante patrimonio e, non è esigibile dal cliente, che si fidava di A. e si recava raramente presso gli uffici di Società 2 SA, che egli esaminasse approfonditamente ogni posizione del proprio portafoglio, dal momento che il totale dei suoi averi, così come esposti, era in linea con la gestione conservativa da egli auspicata. Si ribadisce che, in aula, A. ha pre- cisato che i clienti non erano rigorosi nell’esaminare la documentazione e si limitavano a guardare la posizione il saldo (act. SK 306.731.18).
Con l’arringa dibattimentale, A. ha sostenuto che X., in denuncia, ha indicato che durante le sue visite presso gli uffici della Società 2 SA, A. lo informava sulla strategia d’investimento perseguita e gli mostrava le posizioni del por- tafoglio. La difesa ha, così, dedotto che, D. non si sarebbe mai opposto agli investimenti, malgrado il profilo d’investimento sottoscritto (v. arringa della difesa di X., act. SK 306.721.320). La deduzione fatta dalla difesa dell’impu- tato non può essere condivisa. D., nella sua denuncia, ha indicato che A. gli mostrava delle valutazioni patrimoniali positive e in linea con le aspettative (act. MPC 5.11.5). L’accusatore privato ha, inoltre, affermato che X., sfrut- tando la fiducia che il cliente riponeva in lui, gli avrebbe nascosto la realtà degli investimenti effettuati, e non lo avrebbe mai informato dei rischi con- nessi agli investimenti, presentandogli situazioni patrimoniali inveritiere (act. MPC 5.11.9). Visto quanto esposto al paragrafo che precede, anche se tra
D. e A. non vi è stato alcun confronto, agli atti vi sono elementi a sostegno
delle affermazioni dell’accusatore privato, secondo cui egli non aveva con- tezza degli investimenti messi in atto dall’imputato. I benestare presenti agli atti, danno, infatti atto, di un patrimonio dell’ordine di CHF 10 milioni (quindi in linea con la strategia conservativa auspicata al cliente), ma le situazioni patrimoniali, laddove allegate, presentano delle posizioni con valori non cor- retti, riferite a titoli (definiti dal denunciante, spazzatura), che non valevano nulla, come S18a. e Fondo 2.
2.5.21 Alla luce di tutto quanto precede, A. ha agito contrariamente ai mandati di gestione a lui conferiti e in violazione dei propri doveri, compreso quello di informazione, per tutti i clienti di cui al capo n. 1.1.1.1 dell’atto d’accusa (in specie da n. 1.1.1.1.1 a n. 1.1.1.1.26), ad eccezione del capo n. 1.1.1.1.16 (conto “R20.”).
Con il suo comportamento A. ha cagionato ai propri clienti un danno, corri- spondente alle perdite generate dagli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (pari alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto dei titoli) di cui alle tabelle del rapporto finanziario (act. SK 306.262.1.17-83) e all’allegato 1 dell’atto d’accusa. Lo stesso ammonta a complessivi CHF 617'604.94, EUR 1'861'361.76 (invece degli EUR 1'505'352.58 indicati nell’atto d’accusa) e USD 1'716'206.40 (invece degli USD 1'711'203.21 dell’atto d’accusa).
Si rileva che, l’ammontare del danno tiene conto delle perdite generate sul conto “R20.” (EUR 18'264.78, capo d’accusa 1.1.1.1.16 per il quale A. viene prosciolto (v. supra consid. III. 2.5.19); mentre è stato adeguato alla diminu- zione delle perdite riferite al conto “R7.” (da USD 66'702.78 a USD 57’758.37, v. supra consid. III. 2.5.20.3).
Si osserva, inoltre, che il danno complessivo per il capo d’accusa 1.1.1.1, quantificato dal MPC a pagina 6 dell’atto d’accusa in CHF 617'604.94, EUR 1'505'352.58 e USD 1'711'203.21, non corrisponde, ad ogni modo, alla somma delle singole perdite indicate dal MPC nei singoli capi d’accusa, che dà cifre superiori a quelle complessive indicate dall’accusa.
2.6 Mancata informazione ai clienti dell’incasso delle retrocessioni da investi-
menti in prodotti strutturati Banca 1
2.6.1 A., a nome e per conto della Società 2 SA, ha sottoscritto, in data 28 gennaio 2011, un contratto di distribuzione con Banca 1, denominato “Referrals and Distribution of Financial Products issued by Banca 1 (Guernsey) Ltd” (act. MPC 7.83.1.1 e segg.). L’accordo prevedeva il pagamento, da parte di Banca 1, di commissioni di consulenza e di intermediazione finanziaria sulla base del volume di prodotti strutturati venduti. L’aliquota (cioè la percentuale di commissione) riconosciuta sarebbe variata a dipendenza della tipologia del prodotto strutturato venduto.
Nell’ambito dell’inchiesta sono state rinvenute 93 fatture (46 nel 2011, 40 nel 2012 e 7 nel 2013) emesse dalla Società 2 SA, dalle quali risulta che la per- centuale delle retrocessioni corrisposte da Banca 1 variava da un minimo del 1.75% ad un massimo del 3.50%, calcolata sul valore nominale del prodotto strutturato acquistato (v. rapporto finanziario della PGF del 9 maggio 2017, act. MPC 10.2.1043).
Secondo l’ipotesi accusatoria, sulla base delle citate fatture, A. avrebbe in- cassato da Banca 1 a titolo di retrocessioni riferite ai 44 clienti di cui alla
tabella del punto 1.1.1.2 dell’atto d’accusa (a loro insaputa e senza riversar- gliele) complessivamente CHF 204'875.--, EUR 603'938.76 e USD 417'271.60 (v. rapporto finale di PGF del 25 marzo 2021, act. SK 2020.27
306.262.1.84 e segg.).
2.6.2 A., interrogato in merito all’incasso delle retrocessioni, ha riferito che le me- desime sono state percepite dalla sua Società 2 SA, in base ad un contratto in essere con la Banca 1 (v. verbale finale di X. del 19 dicembre 2019, act. MPC 13.2.1900 e segg., in particolare 13.02.1925). Egli non contesta il fatto che la sua società abbia incassato delle retrocessioni a seguito degli investi- menti nei prodotti strutturati Banca 1 (investimenti che l’imputato sostiene avere effettuato nell’interesse dei clienti in quanto credeva in tali prodotti). A suo dire, però, tali retrocessioni spettavano al gestore patrimoniale (ad A. e/o alla sua società) e ciò era espressamente indicato nei contratti di gestione patrimoniale sottoscritti dai clienti (v. verbale di A. del 10 aprile 2017, act. MPC 13.2.939 e segg., in particolare 13.2.961-962, 964). Egli non avrebbe, quindi, violato il proprio dovere di informazione. L’imputato ha, ad ogni modo, dichiarato di non avere espressamente informato i suoi clienti delle retroces- sioni che Società 2 SA incassava (v. verbale finale di X. del 19 dicembre 2019, act. MPC 13.2.1927). Non sarebbe mai entrato nel merito della que- stione con loro, in quanto riteneva di essere coperto da una specifica clau- sola contenuta nei contratti di gestione patrimoniale (v. verbale di A. del 19 dicembre 2019, act. MPC 13.2.1927). A detta di A., i mandati di gestione patrimoniale prevedevano una clausola con cui i clienti rinunciavano alle re- trocessioni. Il modello contrattuale (sia per i mandati di gestione patrimoniale sottoscritti sotto il cappello Società 3, sia per quelli sottoscritti con la ragione sociale Società 2 SA) sarebbe stato preparato ad hoc dall’ufficio Compliance di Z. di Banca 2 al fine di evitare che le retrocessioni dovessero essere resti- tuite ai clienti (v. verbale di A. del 19 dicembre 2019, act. MPC 13.2.1926). L’imputato non avrebbe informato i clienti del fatto che la sua società incas- sava delle retrocessioni in quanto lo dava per scontato.
I clienti, a suo dire, sapevano che egli non lavorava gratuitamente (v. verbale di A. del 19 dicembre 2019, act. MPC 13.2.1927).
In aula, l’imputato ha confermato nuovamente che la Società 2 SA ha incas- sato le retrocessioni derivanti dagli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 effettuati per i clienti elencati ai capi d’accusa da n. 1.1.1.2.1 a n. 1.1.1.2.44 e di non avere informato i clienti di tale incasso (act. SK 306.731.15 e 22). A., inoltre, ha ribadito che si riteneva coperto dal mandato di gestione patri- moniale. Egli, dopo avere preso visione dei contratti di gestione, a precisa
domanda della Presidente della Corte, ha indicato che dal punto 4 delle due tipologie di contratti di mandato (sia quelli conclusi sotto il cappello di Società 3, sia quelli conclusi sotto il cappello della Società 2 SA) emergeva che So- cietà 3/Società 2 SA avrebbero incassato delle retrocessioni e che i clienti vi avrebbero rinunciato, precisando di ricordare un testo diverso, ma di non ve- dere, sul contratto, altri punti riguardanti le retrocessioni (act. SK 306.731.22).
2.6.3 Delle 44 relazioni bancarie toccate dalla problematica retrocessioni dei pro- dotti strutturati Banca 1, solo i titolari di 3 di esse si sono espressi al riguardo, e meglio G. (relazione intestata a Società 6 srl), NNN. (titolare della relazione intestata alla Società 1 srl) e H. (titolare della relazione “R18.”).
X., titolare della relazione intestata a Società 6 srl, nella sua denuncia penale del 15 maggio 2014 (act. MPC 5.7.1-3), ha rimproverato ad A. di non avere rispettato le direttive della legge svizzera, non avendo reso pubblico l’incasso delle retrocessioni.
Il titolare della Società 1 srl, NNN., nella lettera di costituzione quale accusa- tore privato del 21 luglio 2017 (act. MPC 15.26.1), ha indicato che i contratti sottoscritti in data 18 gennaio 2011 con Banca 2 (riferendosi probabilmente al gestore patrimoniale Società 3) erano privi della necessaria informazione circa commissioni di retrocessione ad A.
H., titolare della relazione denominata “R18.”, nello scritto di costituzione quale accusatore privato del 21 luglio 2017, ha comunicato di non essere mai stato informato né da A., né da B. (quest’ultimo suo intermediario ban- cario) dell’acquisto di prodotti strutturati Banca 1 e delle retrocessioni deri- vanti dall’acquisto degli stessi (act. MPC 15.25.1).
Le altre persone danneggiate che hanno denunciato A. (e in un caso anche B.) e che si sono espresse in merito all’intera fattispecie concernente gli in- vestimenti in prodotti strutturati (indicando di non averli mai autorizzati, né di esserne a conoscenza, v. supra consid. III. 2.5.6), nulla hanno riferito in merito alle retrocessioni.
D., titolare della relazione denominata “R31.”, nella denuncia penale del 24 aprile 2017 (act. MPC 5.11.3-10), si è espresso unicamente sugli investi- menti nei prodotti strutturati Banca 1, ma non sulle retrocessioni (delle quali, verosimilmente a quel momento non era a conoscenza, dato che A. non ha informato i clienti).
Medesimo discorso per i titolari del conto denominato “R21.” (E3., E2. e E1.), i quali, nella denuncia penale del 4 agosto 2014 (act. MPC 5.8.10-20) e nel verbale d’interrogatorio di E1. del 12 febbraio 2015 (act. MPC 12.28.1-17), non hanno accennato né agli investimenti in prodotti strutturati, né alla que- stione delle relative retrocessioni.
Anche X., titolare delle relazioni denominate “R17.” e “R17a.”, nella propria denuncia penale del 30 luglio 2013 (act. MPC 5.6.5-29), nonché nel suo ver- bale d’interrogatorio del 28 agosto 2013 (act. MPC 12.24.1-9), nulla ha rife- rito (forse perché non al corrente), delle retrocessioni incassate da Società 2 SA. Egli ha unicamente ipotizzato il possibile incasso da parte delle società di A. di retrocessioni, corrisposte dalla Banca 2, senza che il cliente ne fosse informato (act. MPC 5.6.16).
I denuncianti di cui sopra nulla hanno riferito circa le retrocessioni. Questo dimostra, ancora di più, che ignoravano l’incasso delle stesse da parte dell’imputato.
2.6.4 Alla luce delle dichiarazioni di A., come pure delle posizioni delle persone danneggiate che si sono espresse, nonché di quanto accertato in merito agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1, in particolare per quanto concerne il churning (vedi supra consid. III. 2.5.11), si può ragionevolmente ritenere che i clienti non siano stati espressamente informati da A. (o da altri) in merito all’incasso delle retrocessioni da parte di Società 2 SA, derivante dagli inve- stimenti nei prodotti strutturati Banca 1.
2.6.5 Occorre ora stabilire se A. fosse, come egli sostiene, effettivamente tutelato dalle clausole presenti nei contratti di gestione patrimoniale che Società 3 (prima) e Società 2 SA (in seguito, a far tempo dal 1 gennaio 2011) hanno sottoscritto con i clienti. In particolare è necessario verificare se le clausole contenute nei mandati fossero sufficienti per ritenere che i clienti fossero compiutamente informati sulle retrocessioni, rispettivamente se essi aves- sero espressamente rinunciato al loro incasso a favore della società di A.
2.6.5.1 Come detto, le disposizioni concernenti il mandato (art. 394 e segg. CO) si applicano ai mandati di gestione patrimoniale (DTF 132 III consid. 4.1). Ri- chiamate la dottrina e giurisprudenza esposte al considerando III. 1.2.5 su- pra, ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CO, il mandatario, ad ogni richiesta del man- xxxxx, è obbligato a rendere conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che a qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L’obbligo di restitu- zione verte non soltanto sui beni che il mandatario riceve direttamente dal mandante nell’ambito dell’esecuzione del mandato, bensì concerne pure tutti
i vantaggi indiretti che il mandatario consegue con l’esecuzione del mandato. Le retrocessioni − incassate dal mandatario a seguito di atti di gestione nel contesto del mandato − trattandosi di attribuzioni generate dalla gestione dei beni del mandante, devono essere restituite al mandante in virtù dell’art. 000 xxx. 0 XX (XXX 000 XXX 460 consid. 4.1). Nella citata DTF 132 III 460, l’Alta Corte, seguendo la tesi della dottrina dominante, ha ritenuto che è possibile derogare alla restituzione al mandante delle retrocessioni, solo in presenza di un accordo con il quale, quest’ultimo rinuncia, anche per il futuro, a tale restituzione. Tuttavia, affinché un accordo di questo tipo sia valevole occorre che il mandante sia informato in maniera esaustiva e conforme alla verità in merito alle retrocessioni e che la volontà di rinuncia deve emergere chiara- mente dall’accordo (DTF 132 III 460 consid. 4.2, con i riferimenti ivi citati).
In una sentenza (sentenza del Tribunale federale 6B_910/2019 del 15 giu- gno 2019 consid. 4.2), il Tribunale federale ha ribadito che il gestore patri- moniale deve informare i suoi clienti delle retrocessioni che riceve dalla banca depositaria. In caso contrario, è passibile di un’azione penale per am- ministrazione infedele (DTF 144 IV 294 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 6B_910/2019 consid. 4.2 e 6B_54/2019 del 3 maggio 2019 consid. 4.3). Il cliente può rinunciare alle retrocessioni (DTF 137 III 393 consid. 2.2). Affinché, una rinuncia anticipata alle retrocessioni sia valida, il cliente deve essere a conoscenza dei parametri necessari per calcolare l’importo totale delle retrocessioni e deve poterli confrontare con la commissione di gestione concordata con il gestore. Per poter procedere in questo senso, il cliente deve almeno essere informato sulle cifre chiave indicate negli accordi sulle retrocessioni, esistenti tra il gestore patrimoniale e i terzi, nonché sull’entità delle retrocessioni previste negli accordi. Quest’ultimo requisito è soddisfatto se, in caso di rinuncia anticipata del cliente alle retrocessioni, l’importo delle retrocessioni è indicato in percentuale del patrimonio gestito (DTF 137 III 393 consid. 2.4).
La Circolare FINMA 2009/1, entrata in vigore dal 1 gennaio 2009, ha stabilito delle “Regole quadro per la gestione patrimoniale” (di seguito: Circ. FINMA 2009/1). Con riferimento alla remunerazione del gestore patrimoniale, la cir- colare (in vigore al momento dei fatti) indica che il gestore patrimoniale re- gola, nei contratti stipulati con i propri clienti in forma scritta (oppure negli allegati) il genere, le modalità e le componenti della propria remunerazione. Il mandato di gestione patrimoniale stabilisce a chi competono eventuali pre- stazioni che il gestore patrimoniale riceve da terzi in stretta relazione con l’incarico o nell’ambito dell’esecuzione dello stesso. Il gestore patrimoniale
attira l’attenzione dei propri clienti sui conflitti d’interesse che possono sor- xxxx dall’accettazione di prestazioni di terzi. Egli informa inoltre i propri clienti sui parametri di calcolo o sulle fasce delle prestazioni che riceve o potrebbe ricevere da terzi. A tale proposito, effettua nel limite del possibile una distin- zione delle diverse categorie di prodotti (v. Circ. FINMA 2009/1 nm. 27-30).
Gli incassi delle retrocessioni che vengono qui imputati ad A., concernevano il periodo da gennaio 2011 a marzo 2013, quindi posteriore all’entrata in vi- gore della succitata circolare.
2.6.5.2 In merito ai compensi del gestore patrimoniale (in concreto di Società 3, di- venuta poi Società 2 SA), i mandati di gestione patrimoniale con delega a professionisti esterni sottoscritti dai clienti di A. (v. ad esempio act. MPC 8.5.16642-16643 riferito al titolare della relazione “R1.”) non contenevano alcuna indicazione circa eventuali compensi (come possono essere le retro- cessioni) corrisposti da terzi (come può essere la Banca 1). Questi mandati facevano unicamente riferimento alla commissione di gestione (compenso e spese del mandatario) che Banca 2 poteva addebitare dai conti dei mandanti su presentazione della relativa fattura; rispettivamente alle retrocessioni che la banca (e non terzi) versava al mandatario per affari da lui procacciati (il contratto specificava però che al mandatario incombeva di fornire al man- xxxxx le dovute spiegazioni).
In merito invece ai contratti di mandato di gestione patrimoniale tra Società 3, rispettivamente Società 2 SA, e i clienti della società, la formulazione della clausola n. 4, riferita alla remunerazione del gestore di patrimoni, differiva a seconda che si trattava di un mandato sottoscritto sotto il cappello Società 3 (che concerne la maggior parte dei clienti) o di un mandato sottoscritto dopo il 2011, sotto la ragione sociale Società 2 SA.
2.6.5.3 La clausola n. 4 dei mandati di gestione patrimoniale, che sono stati sotto- scritti sotto il cappello di Società 3 fino alla fine del 2010 (v. ad esempio quello riferito alla relazione “R1.”, act. MPC 8.5.16660-16664), prevedeva un ono- rario di gestione (“management fee”) la cui percentuale variava da un cliente all’altro, ma era al massimo pari all’1% annuo sugli attivi investiti. Inoltre tale clausola presentava la seguente dicitura: “Il cliente prende atto del fatto che potranno incorrere alcuni pagamenti fra il Gestore di patrimoni e terzi, ad esempio per commissioni d’intermediazione, abbuoni, partecipazioni a de- terminate transazioni. Il Cliente non intende avanzare pretese di alcun ge- nere al riguardo”.
2.6.5.4 Per quanto attiene invece ai mandati sottoscritti sotto il cappello di Società 2 SA, che concernevano unicamente la gestione di 5 relazioni bancarie (in specie, Società 1 srl, “R34.”, “R35.”, “R36.” e “R37.”), la dicitura sub consid.
III. 2.6.5.3 era formulata diversamente e recitava: “Nell’ambito delle transa- zioni svolte, possono spettare al Gestore di patrimoni determinati corrispettivi (anche sotto forma di retrocessioni o di altri vantaggi a carattere pecuniario) per un importo annuo complessivo che in media non supera il 2% dei valori patrimoniali affidatile in gestione. Tale percentuale si riferisce alla media de- gli ultimi tre anni o, nel caso di relazione contrattuale di minor durata, al pe- riodo effettivo di almeno un anno. Il Cliente acconsente al fatto che il Gestore di patrimoni trattenga per sé, quale ulteriore compenso per le sue presta- zioni, l’ammontare di detti corrispettivi e non li debba trasferire ai clienti” (v. ad esempio mandato riferito alla relazione intestata alla Società 1 srl, act. MPC 8.5.16835-16839).
2.6.5.5 La Corte ritiene che, la clausola n. 4, contenuta nei mandati di gestione sot- toscritti sotto il cappello Società 3 (v supra consid. II. 4.1), sia troppo vaga e generica. La stessa si limitava ad indicare la possibilità di pagamenti da parte di terzi a vario titolo (oltretutto il termine “retrocessione” mai viene utilizzato). Appare evidente che, da questa clausola, nessun cliente poteva compren- dere che X., investendogli il patrimonio, avrebbe percepito o poteva perce- pire retrocessioni (come visto) ingenti. Del resto, A. stesso ha dichiarato di non avere mai informato i suoi clienti sulle retrocessioni che la sua società incassava.
In ogni caso, dagli atti non sono emersi elementi per ritenere che, all’infuori delle clausole contrattuali, A. abbia adempiuto in altro modo al proprio dovere di informazione circa le retrocessioni percepite da lui/dalla sua società − come impongono le regole quadro della Circ. FINMA 2009/1 (v. supra consid.
III. 2.6.5.1). Non risulta che A. abbia ragguagliato i propri clienti in merito ai parametri di calcolo o sulle prestazioni che Società 2 SA avrebbe ricevuto da terzi; secondo la Circ. FINMA 2009/1, a tale proposito, egli avrebbe dovuto effettuare, nel limite del possibile, una distinzione delle diverse categorie di prodotti (ciò che non risulta sia avvenuto). Neppure emerge che A. abbia attirato l’attenzione dei clienti in merito ai possibili conflitti di interesse che avrebbero potuto insorgere a seguito dell’accettazione di prestazioni da terzi (nm. 29 Circolare FINMA 2009/1). Si rammenta infatti come l’incasso delle retrocessioni derivanti dagli investimenti in prodotti strutturati Banca 1, costi- tuisse, per Società 2 SA, la più importante fonte di reddito (v. supra consid. III. 2.5.11.1).
Ne consegue che la frase secondo cui “Il Cliente non intende avanzare pre- tese di alcun genere al riguardo”, non può essere considerata come un valido accordo di rinuncia ai sensi della giurisprudenza sopra citata (DTF 132 III 460 consid. 4.2). I clienti di A. non risultano essere stati informati da quest’ul- timo in maniera completa ed esaustiva in merito agli importi ai quali avreb- bero rinunciato nel futuro (viene solo ventilata la possibilità di pagamenti di terzi) e neppure si può ritenere che con tale clausola vi sia stata una rinuncia esplicita.
I titolari dei conti “R3.”, “R4.”, “R6.”, “R7.”, “R9.”, “R17.”, “R20.”, “R27.”,
“R13.”, “R22.”, “R23.” e “R26.”, hanno sottoscritto i contratti di mandato di gestione patrimoniale prima del 1 gennaio 2009 (data dell’entrata in vigore della Circ. FINMA 2009/1). Si ricorda che la sentenza DTF 132 III 460 risale al 22 marzo 2006 ed è quindi anteriore alla firma dei mandati di gestione. A., avveduto uomo di banca, doveva sottoporre ai propri clienti contratti di man- dato conformi alle regole vigenti. Assente è una corretta informazione ai clienti in merito alle retrocessioni, rispettivamente ai possibili conflitti d’inte- resse. Si ricorda che gli investimenti hanno generato ingenti retrocessioni che hanno permesso la continuazione e l’esistenza dell’attività societaria. A fronte di una tale situazione era indispensabile un’informazione trasparente e completa.
Con riferimento ai titolari di “R40.”, “R42.” e “R43.”, i cui contratti sono pre- cedenti al marzo 2006 (data della sentenza DTF 132 III 460), dall’esame degli atti risulta che, con queste persone, è stato sottoscritto solo il contratto di gestione patrimoniale con delega a professionisti esterni (che, non con- tiene neppure la clausola n. 4). A., per questi clienti, almeno dopo il marzo 2006, avrebbe dovuto conformarsi alle regole vigenti e informarli che la sua società avrebbe incassato delle retrocessioni. A maggior ragione, lo doveva fare con l’entrata in vigore della Circ. FINMA 2009/1, dato che nei contratti di mandato nulla era previsto. Xxxx atti non vi è prova alcuna che ciò sia avve- nuto, né prima, né dopo il periodo 2006-2009.
2.6.5.7 La clausola n. 4, contenuta nei mandati di gestione patrimoniale sottoscritti sotto il cappello Società 2 SA (v. supra consid. II. 4.2), potrebbe sembrare più precisa e circostanziata. La stessa menzionava la possibilità di incasso delle retrocessioni, nonché una fascia delle prestazioni, fissata fino ad un massimo del 2% dei valori affidati in gestione (come previsto dal nm 30 della Circ. FINMA 2009/1). Inoltre era indicato che il cliente acconsentiva a che tali importi venissero trattenuti dal gestore patrimoniale che non li doveva trasferire ai clienti. Tuttavia, anche in questo caso − la dicitura non rispetta,
a mente della Corte, le raccomandazioni vigenti in questo ambito. Non ri- sulta, né dal contratto di mandato, né da altri atti, che l’imputato abbia attirato l’attenzione dei clienti sui conflitti di interesse che sarebbero potuti sorgere dall’accettazione di prestazioni da terzi. Lo stesso A. si limita a dichiarare che si sarebbe ritenuto coperto circa l’incasso delle retrocessioni verso i clienti da queste clausole che, come visto, erano troppo vaghe per permet- tere ai clienti di rendersi conto della reale situazione in ambito di percezione delle retrocessioni.
Ne consegue che, anche per i mandati sottoscritti sotto il cappello Società 2 SA, la rinuncia dei clienti alle retrocessioni non può essere considerata va- lida, poiché gli stessi non erano debitamente informati al riguardo.
Non va dimenticato che il solo ad avere guadagnato, grazie all’incasso delle retrocessioni, è stato A. Nessun investitore-cliente sarebbe d’accordo che sia solo il suo gestore e non egli medesimo ad ottenere guadagni dagli inve- stimenti. È praticamente certo che se gli investitori avessero saputo l’entità delle retrocessioni mai avrebbero affidato i loro averi ad A.
2.6.5.8 A. non può, neppure, invocare che i contratti di mandato erano stati preparati ad hoc dal Compliance di Z. di Banca 2 al fine di evitare che le retrocessioni dovessero essere restituite ai clienti (v. verbale d’interrogatorio del 19 dicem- bre 2019, act. MPC 13.2.1926 e verbale d’interrogatorio dibattimentale del 13 gennaio 2022, act. SK 306.731.23).
Al riguardo, si rileva come, nessun membro del Compliance di Banca 2 in- terrogato, si è espresso in merito alle clausole contenute nei contratti di ge- stione. Va, però, precisato che uno dei motivi che hanno portato la Banca a sciogliere i rapporti con A., è da ricondurre all’incremento da parte dell’impu- tato degli investimenti in prodotti strutturati e all’eventualità di incorrere in attività di churning. Nello scritto del 23 febbraio 2012 di Banca 2 a Società 2 SA (act. MPC 8.5.17174 e segg.), la Banca ha chiesto ad A., se lo stesso avesse informato i clienti sui possibili conflitti d’interesse conformemente alla Circ. FINMA 2009/1. Come visto, non vi è prova alcuna (eccetto le dichiara- zioni di A.) che a preparare i contratti di mandato tra Società 2 SA e i clienti di A., fossero stati i servizi di Banca 2. A sostegno di ciò, vi è pure lo scritto 23 febbraio 2012 della Banca, in cui venivano chiesti chiarimenti ad A. pro- prio sulle retrocessioni.
Nell’ipotesi (puramente teorica e che questa Corte non segue affatto) che, siano stati i servizi di Banca 2 a preparare i contratti tra Società 2 SA e i clienti di A., quest’ultimo non può comunque essere scagionato dalle sue responsabilità penali, avendo egli disatteso tutti i suoi doveri d’informazione verso i clienti (come visto in precedenza). E comunque, non è plausibile che la volontà di Banca 2, se anche avesse preparato i contratti, fosse di permet- tere ad A. di percepire delle retrocessioni nella misura spropositata che emerge dagli atti e che ha portato ad un arricchimento del solo imputato e/o della sua società a scapito dei suoi clienti.
2.6.6 Si ha che, nei confronti dei clienti di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.1.2.1 a n. 1.1.1.2.44, A. ha violato il dovere di informazione al quale era tenuto (in veste di gestore patrimoniale) e ha, così, indebitamente incassato (tramite la So- cietà 2 SA) le retrocessioni derivanti dagli investimenti in prodotti strutturati Banca 1. Retrocessioni che, per costante giurisprudenza, andavano river- sate ai clienti, in quanto gli stessi non vi avevano validamente rinunciato, poiché non debitamente ragguagliati al riguardo dall’imputato.
Così facendo, A. ha cagionato ai propri clienti un danno corrispondente alle retrocessioni indebitamente incassate da Società 2 SA e non riversate ai ti- tolari delle relazioni toccate dagli investimenti. Il danno ammonta a comples- sivi CHF 204'875.--, EUR 603'938.76 e USD 417'271.60, così come esposto nell’atto d’accusa del 24 luglio 2020. Dal rapporto PGF del 25 marzo 2021 risulta che: “L’ammontare delle retrocessioni per ciascun cliente è quindi stato calcolato in base alle fatture emesse dalla Società 2 SA nei confronti di Banca 1. La ricostruzione di ogni singola operazione si è resa possibile con- frontando le fatture emesse da Società 2 SA a Banca 1 per un determinato periodo, e comprensive di tutti gli acquisti effettuati a carico dei clienti, e gli ordini di acquisto trasmessi via e-mail a Banca 2 in cui Società 2 SA, e per essa A., specificava per ciascun cliente l’importo da investire in prodotti strut- turati Banca 1” (v. act. SK 306.262.1.9 e segg., in particolare 06.262.1.84 e segg.).
2.7 Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ritiene che, l’agire di A. adempia i presupposti oggettivi del reato di amministrazione infedele qualificata sia per quanto attiene ai rimproveri di cui al capo n. 1.1.1.1 dell’atto d’accusa (ad eccezione del capo n. 1.1.1.1.16 concernente la relazione “R20.”), sia per le accuse mosse al capo n. 1.1.1.2.
Il danno complessivo cagionato da A. ai propri clienti ammonta a CHF 822'479.94 (CHF 617'604.94 + CHF 204'875.--), EUR 2'465'300.52 (EUR
1'861'361.76 + EUR 603'938.76) e USD 2'133'478.-- (USD 1'716'206.40 +
USD 417'271.60).
2.8 Sotto il profilo soggettivo, A. ha agito con cognizione di causa e, pertanto, intenzionalmente. Egli ha volontariamente investito nei prodotti strutturati Banca 1 senza informare i clienti (neppure a posteriori), malgrado il divieto contenuto nei profili di investimento, spinto unicamente dalla brama di incas- sare le cospicue retrocessioni previste dal contratto di distribuzione sotto- scritto con Banca 1 e non nell’interesse dei titolari dei conti da lui gestiti. L’imputato ha inoltre intenzionalmente sottaciuto ai clienti l’incasso delle re- trocessioni al fine di evitare di doverle loro riversare e trattenerle così per sé.
A. è uomo di banca − vi ha lavorato per 30 anni − e ha esperienza in ambito di gestione patrimoniale (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale, act. SK
306.731.2 e segg.). Era, pertanto, perfettamente consapevole del fatto che, i prodotti strutturati Banca 1 in cui investiva erano dei derivati e che, gli stessi erano stati espressamente vietati dai clienti. Egli si è, inoltre, avvalso del fatto che i clienti si fidavano di lui e che la maggior parte di loro − per lo più resi- dente all’estero − si recava raramente presso i suoi uffici. In tal modo aveva la possibilità di mostrare loro, senza regolarità, delle situazioni patrimoniali (allegate ai benestare) che contemplavano poche posizioni in titoli Banca 1 (solo quelle presenti in quel momento nei portafogli, a volte neppure in ma- niera corretta), sottacendo, invece, tutte quelle che aveva già concluso ed effettuato, dando così una visione del suo operato difforme da quella reale che non mostrava troppi investimenti in titoli Banca 1.
Ad A. non poteva neppure sfuggire che, il tenore delle clausole n. 4 conte- nute nei mandati di gestione patrimoniale, non era sufficiente per ritenere data l’informativa ai clienti in merito all’esistenza di retrocessioni e al loro ammontare, nonché per concludere che gli stessi vi avessero espressa- mente rinunciato. Il suo tentativo di convincere gli inquirenti (e ora anche la Corte) del fatto che egli fosse certo di essere tutelato da quanto disposto nei contratti, non ha convinto questo Collegio, conto tenuto della sua pluriennale esperienza professionale, rispettivamente di quanto già esposto al consid.
III. 2.6.5 supra. Si sottolinea, infatti, che l’incasso delle retrocessioni deri- vante degli investimenti nei prodotti strutturati Banca 1 ha costituito, per So- cietà 2 SA, la più importante fonte di entrate della società, e meglio il 48.03% nel 2011 e il 63.56% nel 2012 (v. Rapporto Finanziario PGF del 9 maggio 2017, act. MPC 10.2.920 e segg., in particolare 10.2.1005 e segg.).
A. − in violazione dei doveri che gli incombevano quale gestore patrimoniale
− ha investito, contrariamente al mandato, in prodotti strutturati Banca 1, senza essere autorizzato (neppure a posteriori) dai clienti e non ha provve- duto, intenzionalmente, a informare e a riversare loro le retrocessioni incas- sate da Società 2 SA, e ciò con l’unico scopo di trattenerle presso la sua società, arricchendola di conseguenza. È pertanto dato, nel caso di specie, pure il presupposto del disegno di indebito profitto, che peraltro è stato effet- tivamente conseguito e che corrisponde al danno patito dai clienti di cui al capo d’accusa n. 1.1.1.2 (v. supra consid. III. 2.6.6).
2.9 A. deve pertanto essere ritenuto autore colpevole di amministrazione infe- dele qualificata ripetuta per il capo d’imputazione n. 1.1.1.1 in relazione con il capo n. 1.1.1.2 (trattati come un’unica unità), ad eccezione del capo n.
1.1.1.1.16 concernente il conto “R20.”, per il quale A. va prosciolto.
3. Retrocessioni da investimenti in azioni X00x. - X. (xxxx d’accusa n. 1.1.1.3)
3.1 Ad A., al capo d’accusa n. 1.1.1.3, viene rimproverato di avere, nel periodo tra aprile 2012 e ottobre 2012, intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto (ed in effetti procacciandoselo), agendo nella sua qualità di gestore patrimoniale esterno sotto la ragione sociale Società 2 SA, mancando ai propri doveri di fedeltà e informazione, nell’ambito dell’esecu- zione di operazioni finanziarie di acquisto di azioni della Società 18a., perce- pito personalmente, in base ad un Agency Agreement, all’insaputa dei suoi clienti, una retrocessione corrispostagli dalle società Società 18b Pty Ltd (di seguito: Società 18b), Società 18c Ltd e Società 19 Pty Ltd, pari a EUR 0.75, di cui il 70% corrisposto in valuta e il 30% in certificati azionari della Società 18a.,
retrocessione corrispondente al 42.85% del prezzo di EUR 1.75 pagato dai clienti per l’acquisto di ogni azione S18a.,
indotto da tale retribuzione ad adottare un comportamento ripetutamente contrario agli interessi patrimoniali dei suoi clienti,
sottacendo ai suoi clienti il fondamento e l’entità esorbitante di queste retro- cessioni, che dovevano essere loro restituite in forza dei mandati di gestione patrimoniale in essere con la Società 2 SA, rispettivamente dei formulari per l’acquisto di azioni S18a. denominati Application Form, che non prevede- vano il pagamento di alcuna retrocessione, firmati dai clienti,
retrocessioni a cui i clienti non avevano in ogni caso validamente rinunciato
nell’ambito dei mandati di gestione patrimoniale,
impedendo in tal modo ai clienti di determinarsi con cognizione di causa sul
prosieguo dell’investimento e della gestione dei loro patrimoni,
millantando − quale argomento di convincimento per effettuare l’investimento
− in particolare che le azioni S18a., sarebbero state in seguito quotate in borsa con conseguente incremento del valore nominale, ciò che in realtà non è mai avvenuto,
causando così un danno a sei clienti quantificabile complessivamente in al- meno EUR 469’875.--, importo corrispondente alla parte in contanti della re- trocessione generata dall’acquisto delle azioni S18a. effettuato per le rela- zioni bancarie di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.1.3.1. a n. 1.1.1.3.6., e da lui percepita in più occasioni a X. presso gli uffici della Società 20 Ltd.
L’investimento in azioni S18a. concerne sei clienti di X., e meglio i titolari delle seguenti relazioni bancarie: n. “R16.”, n. “R17.”, n. “R19.”, n. “R21.”, n. “R30.” e n. “R31.”.
3.2 Dagli atti, risulta che A., a nome e per conto di Società 2 SA, ha concluso in data 18 aprile 2012 un Agency Agreement con la Società 18b e con la So- cietà 18a. L’accordo prevedeva la sottoscrizione di azioni al prezzo unitario di EUR 1.75. Su tale importo, per ogni azione sottoscritta, la Società 2 SA avrebbe percepito una retrocessione di EUR 0.75, di cui il 70% in contanti e il 30 % in azioni S18a. (act. MPC 10.2.1182-1185).
La Società 18a., WWW., fondata nel 2009 da due cittadini australiani, FFFF. e GGGG., era attiva nel settore tecnologico (tra cui lo sviluppo delle proprietà metallurgiche dell’acciaio) ed era alla ricerca di finanziamenti sul mercato dei capitali. All’epoca dei fatti, e meglio nel 2012, il titolo “S18a.” era fuori listino (delisted). Si prospettava una sua quotazione alla borsa di XXX. in tempi brevi. Tuttavia, tale quotazione non è mai avvenuta. Dai rapporti di PGF del 23 giugno 2017 (act. MPC 10.02.01163 e segg. riferito alle azioni Società 18a., (di seguito: azioni S18a.) e del 30 marzo 2016 (act. MPC 10.02.0722 riferito a B.) risulta che il sito internet della società [http://...] era divenuto inaccessibile e la società era stata posta in liquidazione in Gran Bretagna a inizio 2016. Inoltre, ai due fondatori di Società 18a. è stato imposto il divieto di amministrare società per 12 anni.
All’imputato viene, quindi, rimproverato di avere investito in azioni S18a. im- portanti somme di denaro per alcuni suoi clienti, convincendo gli stessi della bontà dell’investimento, in quanto la società, a suo dire, sarebbe stata pros- sima alla quotazione in borsa. Ciò, unicamente allo scopo di incassare le cospicue retrocessioni, previste nell’Agency Agreement, di cui i clienti non erano informati. Ad A. viene, pertanto, imputata una violazione del suo do- vere di informazione, nonché di avere effettuato gli investimenti in azioni S18a. nel proprio interesse e in quello della sua Società 2 SA, piuttosto che nell’interesse dei propri clienti.