Contract
Ff
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, RETE CULTURALE, POLITICHE DI GENERE
x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx tel. 0000 000000 –x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx tel. 0000 000000
All. C
CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI MASSA- CARRARA E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER:
“Gestione del Servizio di Trasporto scolastico in favore di studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti nel territorio provinciale”
L'anno 2017 e questo giorno del mese di in Massa,
TRA
La Provincia di Massa-Carrara, con sede in Massa – Piazza Aranci n. 35, partita IVA80000150450, nella persona del Dirigente del Settore Dirigente del Settore 2: Finanze – Bilancio – Patrimonio e Fabbricati – SIC – Economato - Pubblica Istruzione – Rete Culturale – Politiche di Genere,Xxxxxxx Xxxx, nata a Massa il 02/01/1966 e domiciliata per la carica in Massa, Piazza Aranci n.35.
E
L’Organizzazione di volontariato , con sede legale in
, Via/Piazza n. ,Xxxxxx Xxxxxxx Partita IVA , nella persona del legale Rappresentante Sig. , nato/a a e residente in codice fiscale , a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Provincia di Massa-Carrara e l’Organizzazione di volontariato per la gestione del Servizio di Trasporto scolastico in favore di studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti nel territorio provinciale, per all’anno scolastico 2017/2018.
2. Il servizio oggetto dell’affidamento consiste nella gestione e nello svolgimento di trasporto individuale o collettivo, in favore di n. 11 studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado, residenti nel territorio provinciale.
ART. 2 PERIODO E COMPENSO
Il servizio si riferisce all’anno scolastico 2017/2018, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino al 09/06/2018.
E’ prevista, come unica forma di compenso, il rimborso delle spese sostenute dall’Organizzazione di Volontariato per l’esecuzione delle attività previste in Convenzione. All’Organizzazione verrà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti, debitamente rendicontati, a titolo esemplificativo: carburante, manutenzione, revisione automezzi, oneri relativi alla copertura assicurativa prescritta. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota imputabile all’attività svolta. L’importo messo a disposizione dall’Amministrazione per la durata della Convenzione è stabilito in
€ 24.684,00 omnicomprensivi.
ART. 3 PRESTAZIONI
Il Servizio di Trasporto consiste nell’accompagnamento, individuale o collettivo, di andata e/o ritorno in favore di n. 11 studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado, residenti nel territorio provinciale.
ART. 4
MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
1. L’Organizzazione di volontariato deve organizzare e gestire il Servizio secondo lo schema e le modalità indicate nella tabella seguente:
Modalità | Accompagnatore | Tipologia automezzo |
Il Servizio deve essere garantito dal lunedì al sabato. | Si: nel caso di particolari disabilità | Automezzi a norma forniti dall’Organizzazione di volontariato. Almeno due attrezzati per trasporto disabili |
2. l’Organizzazione di volontariato deve garantire l’organizzazione del Servizio per soddisfare le richieste di trasporto autorizzate dal Servizio Pubblica Istruzione della Provincia di Massa-Carrara. A tal fine l’Organizzazione di volontariato deve assicurare la disponibilità telefonica e telematica, presso la propria sede o a mezzo di telefono cellulare, di un operatore reperibile dalle ore 7,00 alle ore 18,00 di ogni giorno lavorativo.
3. Il soggetto affidatario si impegna a far eseguire il controllo e la pulizia dei mezzi che utilizza, forniti dall’Organizzazione di volontariato stessa.
4. Tutte le spese per l’utilizzo dei mezzi di proprietà dell’Organizzazione di volontariato, messi a disposizione per lo svolgimento del Servizio sono a carico del soggetto affidatario.
ART. 5
IL RESPONSABILE
L’Organizzazione di volontariato individua un Responsabile, per i necessari compiti di collegamento e collaborazione con la Provincia, nonché per garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo.
ART. 6
IL PERSONALE
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Organizzazione di volontariato trasmette l'elenco nominativo del personale impiegato specificato per qualifiche, mansionie degli operatori volontari, comprensivo dell'orario minimo settimanale di ciascun operatore.
2. Gli operatori svolgono l'attività di trasporto nonché di accompagnamento in favore di n. 11 studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado, residenti nel territorio provinciale.
3. Il Responsabile coordinatore curerà tutti gli adempimenti necessari per garantire il regolare funzionamento del servizio.
4. L’Organizzazione di volontariato si impegna a garantire la continuità delle prestazioni onde assicurare la piena attuazione del Servizio.
5. L’Organizzazione di volontariato garantisce la sostituzione del personale dovuta ad assenza per malattia, o altro, senza alcun altro onere a carico della Provincia.
6. Ogni variazione è tempestivamente comunicata alla Provincia.
7. Gli operatori assolvono con impegno e diligenza la loro mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione, con riferimento agli scopi che l’Organizzazione di volontariato persegue.
8. Ai fini della presente Convenzione l’ Organizzazione di volontariatoè autorizzata ad utilizzare inoltre volontari e operatori del servizio civile a supporto degli operatori. L’Organizzazione di volontariato risponde a tutti gli effetti dell’opera prestata dai volontari ed operatori del servizio civile assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute. La presenza di volontari ed operatori del servizio civile deve quindi essere completamente gratuita e professionalmente qualificata. Le loro prestazioni non concorrono alla determinazione del costo del servizio.
9. La Provincia si riserva di comunicare al Responsabile dell’ Organizzazione di volontariato osservazioni e richiami di particolare rilievo che ritenga di dover fare nei riguardi degli operatori o qualsivoglia problema dovesse insorgere durante lo svolgimento dei servizi.
ART. 7
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL COMPENSO
1.L’importo messo a disposizione dall’Amministrazione, a titolo di rimborso delle spese, pari ad € 24.684,00 omnicomprensivi, sarà corrisposto all’Organizzazione di Volontariato in tre tranche, dietro presentazione del rendiconto delle spese e delle attività svolte, come di seguito riportato:
€ entro il 30/11/2017;
€ entro il 28/02/2018;
€ entro 30/06/2018;
ART. 8 VARIAZIONI
1. Ogni eventuale modifica del Servizio deve essere stabilita di concerto con la Provincia.
2. Ogni eventuale variazione alla presente Convenzione, che intervenga successivamente alla stipula, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dei servizi e dei partecipanti, deve essere stabilita di concerto con la Provincia.
ART. 9
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
1. L’Organizzazione di volontariato, per la realizzazione delle attività, garantisce:
a) l’utilizzo di mezzi idonei (auto, mezzo attrezzato) in relazione alle esigenze del passeggero, del tragitto da percorrere, della opportunità di organizzare trasporti individuali e/o collettivi;
b) che i soggetti preposti alla guida degli automezzi siano titolari a farlo ed in regola con le normative vigenti;
c) l’utilizzo di volontari in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali, nonché della copertura assicurativa necessarie allo svolgimento del servizio;
d) il rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003;
e) che i volontari assolvano con impegno e diligenza la loro mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione, il rispetto della dignità ed individualità delle persone, in armonia e coerenza con il contesto e le finalità del servizio, nonché con gli scopi che l’Organizzazione di volontariato persegue;
f) la continuità della prestazione onde assicurare la piena attuazione del Servizio;
g) che il personale sia dotato di cartellino di riconoscimento con fotografia;
h) la rendicontazione mensile dei trasporti effettuati.
2. La Provincia si riserva la facoltà di apportare/richiedere modifiche alla programmazione delle iniziative, a seconda delle mutate esigenze, previi accordi con la stessa Organizzazione di volontariato.
3. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Organizzazione di volontariato trasmette l’elenco nominativo del personale impiegato specificato per qualifiche, mansioni e comprensivo dell’orario minimo settimanale di ciascun operatore.
ART. 10
OBBLIGHI DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
1. L’Organizzazione di volontariato si impegna a:
a) Collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione in itinere e svolgere le attività nel rispetto della normativa vigente;
b) Non richiedere ulteriori compensi agli utenti;
c) Sottoscrivere, a proprie spese, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
d) Garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente Convenzione;
e) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa, per tutto il personale impiegato.
2. Tutti i soggetti facenti parte dell’Organizzazione di volontariato nelle attività previste dalla presente Convenzione sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo specifica autorizzazione dellaProvincia, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.
ART. 11 ATTREZZATURE
L’Organizzazione di volontariato risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi, procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione, manlevando la Provincia da ogni responsabilità per lo svolgimento del servizio di trasporto.
ART. 12 COPERTURA ASSICURATIVA
1. L’Organizzazione di volontariato provvede a stipulare:
a) apposita copertura assicurativa di legge a favore delle persone trasportate, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi, per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante lo svolgimento del servizi;
b) polizza di responsabilità civile verso terzi, per sé stessa e per il personale impegnato, sia dipendente che volontario, per qualsiasi evento che possa verificarsi con massimale previsto non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro e con validità non inferiore alla durata del servizio.
2.L’Organizzazione di volontariato esonera espressamente la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione.
ART. 13 VERIFICHE E CONTROLLI
La Provincia si riserva la facoltà di verificare le effettive presenze e le attività in svolgimento, sotto il profilo della qualità, della metodologia. A tale proposito l’Organizzazione di volontariato è tenuta a consentire al personale della Provincia il libero accesso alla documentazione e agli spazi utilizzati, per lo svolgimento di attività di controllo e di verifiche.
ART. 14
ADEMPIMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
1. L’Organizzazione di volontariato garantisce, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un responsabile a cui fare riferimento in caso di urgenza.
2. L’Organizzazione di volontariato si impegna a tenere a disposizione e ad aggiornare la seguente documentazione:
a) il registro giornaliero degli utenti trasportati, indicando il cognome, il nome e la data di nascita;
b) il registro delle presenze del personale, con indicazione delle mansioni;
c) le polizze assicurative.
3. Il Responsabile dell’Organizzazione di volontariato è tenuto a partecipare periodicamente alle riunioni indette dalla Provincia.
4. L’Organizzazione di volontariato deve presentare alla Provincia, una relazione finale sull’attività svolta accompagnata dal rendiconto complessivo delle spese sostenute, nonché da eventuali suggerimenti migliorativi del servizio.
ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il personale dell’Organizzazione di volontariato, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente all’Organizzazione stessa.
2. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
ART. 16 INADEMPIENZE
1. La Provincia ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività, formulando eventuali rilievi al Responsabile individuato dall’Organizzazione di volontariato, il quale adotta tempestivamente idonee misure correttive.
2. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze sono comunicate dalla Provincia per iscritto, tramite PEC, entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l’Organizzazione di volontariatoadotta i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, permanendo invariata la situazione contestata, laProvincia si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione, dandone comunicazione all’Organizzazione di volontariato.
3. La presente Convenzione si intende automaticamente revocata, da parte dellaProvincia, nel caso in cui sopraggiungano inadempienze o qualora si verificano eventi che impediscano il corretto funzionamento del Servizio.
4. La Provincia si riserva la facoltà di escludere l’Organizzazione di volontariato, eventualmente inadempiente, da ulteriori incarichi.
ART. 17 CONTROVERSIE
In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, è competente a giudicare il Foro di Massa.
ART. 18 REGISTRAZIONE
La presente Convenzione viene registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26.4.86, n. 131.
ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Provincia si impegna a trattare i dati contenuti nella presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ART. 20
RINVIO A NORME VIGENTI
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia, nonché ai Regolamenti Provinciali.
La presente scrittura privata è redatta in n. 2 (due) originali e si compone di n. 20 articoli.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
per la Provincia di Massa-Carrara per l’Organizzazione di volontariato La Dirigente Il/La Presidente
Dott. ssa Xxxxxxx Xxxx
Massa, li