ACCORDO QUADRO
Repubblica Italiana Regione Siciliana Città di Castelvetrano
Xxxxxx Xxxxxxx X x. 0 - 00000 - Xxxxxxxxxxxxx (XX) C.F. 81001210814
Contratto Rep. n. del
ACCORDO QUADRO
per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi
L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di
in Castelvetrano (TP) e nel Palazzo comunale, posto in Piazza Xxxxxxx I n. 1, innanzi a me Dott.ssa Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Castelvetrano, in tale qualità autorizzato a ricevere gli atti del Comune medesimo, si sono presentati e personalmente i Signori:
1) , nato a (pr. ) il
, il quale interviene in rappresentanza del Comune medesimo;
2) , nato a (pr. ) il
, nella qualità di Legale rappresentante, unico socio e D.T. dell’Impresa , Codice Fiscale /Partita IVA n.
, con sede in , Via
;
Persone contraenti della cui identità personale e capacità giuridica Io Segretario sono personalmente certo e che col mio consenso rinunciano all’assistenza di testimoni.
Premesso che:
- Il Comune di Castelvetrano ha avviato le procedure per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori occorrenti per la demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, per la durata di mesi ventiquattro in relazione ad una pluralità d’interventi al fine di pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste;
- A tal fine è stata indetta apposita gara a procedura aperta, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l Impresa . xxxxxx Xxxxxxx di aggiudicazione provvisoria del e successivamente sono state esperite, a cura del Presidente di gara e del R.U.P., tutti gli adempimenti, comunicazioni di competenza previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. ii. e mm. , e pubblicazioni previste;
- con Determinazione Dirigenziale n. del , pubblicata all’albo pretorio on line dal al al n. , è stata formalizzata espressamente l’aggiudicazione definitiva alla Ditta con sede in
, Via
, per l’importo contrattuale,
decurtato del ribasso del %, , di € , di cui €
per costo della mano d’opera ed € per costo della sicurezza;
- a cura del Dirigente sono state espletate le formalità amministrative previste dall’ordinamento e si è proceduto all’accertamento in capo al soggetto aggiudicatario del possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D. lgs. 50/2016 ed alla normativa vigente e di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa il quale testé mi dichiara che non sussistono motivi ostativi all’assunzione del presente rapporto contrattuale;
- il R.U.P. ha provveduto all’attività di controllo e verifica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- a seguito d’istruttoria svolta per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., presso: l’ANAC tramite il sistema AvvPass, la Prefettura competente, lo Sportello Unico Previdenziale, il R.U.P. ha attestato l’esito regolare della verifica sul possesso dei requisiti de quibus e, pertanto, l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- la Determinazione di dichiarazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, redatta dal Dirigente del Settore, è stata pubblicata all’albo pretorio on line dal al
e sono state esperite, a cura del RUP, gli adempimenti di cui al D. Lgs. m. 50/2016 e ss. ii. e mm.;
- è stata resa in sede di gara dall’Impresa dichiarazione riguardante la legge 68/99, relativa agli obblighi di assunzione obbligatoria, dalla quale si evince che la stessa è/non è soggetta , in quanto occupa meno di quindici dipendenti;
- ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss. ii e mm. è stata acquisita la documentazione antimafia;
- si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sarà in seguito indicato anche con il termine “accordo”.
- Il Legale rappresentante della Ditta
dichiara di essere a
conoscenza dei divieti previsti dall’art. 53, comma 16/ter del D. Lgs. 165/2001 ( come introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 2012) il quale prescrive “ i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà immediatamente risolto.
- Xxxx xxxx che si provvederà alla registrazione del presente contratto ed a quant’altro previsto quali comunicazioni ad Enti Pubblici e privati conseguenti all’avvenuta stipula.
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI
1. Vengono stabilite ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:
Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dal D. Lgs. n. 50/2016;
Accordo Quadro: Contratto applicativo (nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso);
modulo d’ordine – da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell’Affidatario – trasmesso dalla Stazione Appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo.
Demolizione di opere: smontaggio di impianti industriali, commerciali e la demolizione completa degli edifici con attrezzature speciali, il taglio di strutture in cemento armato e/o in muratura, le demolizioni e gli scavi in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti, il conferimento a discariche autorizzate.
Trasporto masserizie: smontaggio, selezione e accatastamento di mobilio e masserizie, in genere provenienti dalle demolizioni, con successivo trasporto in luoghi di conservazione indicati dalla Stazione appaltante o dal proprietario.
2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 59 del Codice dei contratti, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori, le forniture e le incombenze tutte relativi alle opere ed interventi di demolizione e
rimessa in pristino di cui in oggetto per la durata di mesi 24 (ventiquattro) , nonchè qualsiasi altro lavoro similare occorrente e necessario.
Con il presente Accordo la Stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire i predetti lavori ed interventi relativi alle opere anzidette, nonché ad altri lavori similari occorrenti.
2. L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. Rientra, inoltre, nell’oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente.
4. Tutti gli interventi di demolizione saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi moduli d’ordine e contratti applicativi che saranno rubricati a cura del Responsabile del procedimento in seno al Registro comunale delle scritture private.
5. I contratti applicativi, preceduti dai moduli d’ordine, si intenderanno efficaci all’atto della loro sottoscrizione. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte, in allegato, le prescrizioni tecniche d’intervento e la relativa quantificazione attraverso redazione, a cura dell’Impresa appaltatrice, di specifico Computo Metrico Estimativo debitamente approvato dalla D.L. secondo le norme contenute nel C.S.A.
6. Ciascun Contratto applicativo, preceduto dal modulo d’ordine, conterrà le indicazioni contenute nel relativo Allegato n. 6.
7. L’appaltatore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato in toto, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati perle conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio degli immobili interessati.
8. L’inadempienza dell’Appaltatore (Impresa) alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del C.C. e di incamerare la cauzione ai sensi dell’articolo 1382 del C. C., salvo il risarcimento del maggiore danno.
9. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fino a che la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
10. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ARTICOLO 3 - TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ACCORDO QUADRO. PROROGHE
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in mesi 24 (ventiquattro) indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine temporale minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della consegna del presente Accordo.
3. Ove, alla data di scadenza del detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con moduli d’ordine e contratti applicativi emessi dalla Stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano qualsivoglia relativo onere.
5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo.
6. Ciascun intervento di cui all’Articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel relativo contratto applicativo.
7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche normale andamento stagionale sfavorevole.
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
9. I lavori e gli interventi oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente Accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza sollevare eccezione alcuna.
10. 10. Le tariffe indicate all’articolo 6 hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportate hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno oggetto dei contratti applicativi.
11. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’osservanza delle leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori e gli interventi, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.
ARTICOLO 4 – DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 (d’ora in avanti C.G.A.), a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A. , il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La Direzione del Cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Impresa o da altro tecnico abilitato.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche, delle norme di vigilanza e di sicurezza imposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché di tutte le altre obbligazioni previste dal C.S.A. anche se non citate nel presente Contratto.
ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo complessivo presuntivo dell’Accordo Quadro è pari ad € ( diconsi euro ). Detto importo è così composto:
a. € (euro )
importo lavori per gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro;
b. € 138.400,00 (euro centotrentottomilaquattrocento/00) importo stimato per oneri per la sicurezza.
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI
1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi unitari offerti che costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
2. La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate nel bando di gara anche se non riconducibili a voci ricomprese nella lista delle lavorazioni. In tal caso, verrà concordata tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore il Nuovo Prezzo relativo, in contraddittorio.
3. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. L'applicazione è indicata nel singolo specifico contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, senza alcuna eccezione.
4. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
5. Costituiranno inoltre, parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate, i rilievi fotografici ( prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
6. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di esercizio delle attività degli immobili interessati dall'accordo, e dall'esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze
dell'esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa. L'Impresa dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all'operatività degli immobili interessati.
7. Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la sicurezza ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza allegata al presente accordo, descritti nel Piano della sicurezza specifico per ogni modulo d'ordine e non saranno soggetti a ribasso.
8. In materia di apprestamenti ed attrezzature di sicurezza speciali, tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto.
Pertanto, nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore, opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall'operatività degli immobili interessati e dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.
9. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
10. L'appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste nel presente accordo, nè avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, nè rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita dei lavori stessi.
11. I prezzi unitari, come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo.
12. Restano a totale carico dell'Appaltatore:
• la determinazione dello stato di consistenza delle opere da demolire, rilievi metrici e fotografici, redazione di computi metrici estimativi e/o consuntivi, di qualsiasi genere.
• le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, etc. ).
• le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni, ove necessarie.
• le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa.
• gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, etc. interessato dalle opere e dagli interventi.
• gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private.
• tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di risulta, di cava e delle forniture in genere.
• tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore ( Impresa) nel presente Accordo e nel C.S.A.
ARTICOLO 7 - INVARIABILITA' DEI PREZZI
1. I prezzi di cui all'articolo 6 si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del C.C., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 3.
2. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.
ARTICOLO 8 - CONTABILITA' E PAGAMENTI
1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato come indicato all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, ed elaborate al raggiungimento di € 100.000,00 (euro centomila/00). La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara qui allegato, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice dei lavori.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamentari sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, applicabile nel caso de quo, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. I pagamenti sono subordinati alla prestazione di regolare fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Procedimento.
5. In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l'appaltatore indica il Conto
Corrente, acceso presso la
- Agenzia di
, Iban IT
sul quale verranno eseguiti i
pagamenti di cui al presente contratto è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
e indica il Sig. (C.F. ) nato a
il autorizzato a operare su di esso.
6. L'Appaltatore si obbliga a utilizzare lo stesso Conto corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori. Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
7. L'appaltatore è pienamente edotto, con la sottoscrizione del presente contratto, che le somme gli verranno accreditate non appena le stesse saranno nella piena disponibilità del Comune di Castelvetrano. Pertanto si esime dal chiedere interessi ed indennizzi vari nel caso di ritardato pagamento dipendente da ritardi nel trasferimento delle somme nelle casse comunali da parte dell'Ente finanziatore.
ARTICOLO 9 - CESSIONE DI CREDITI
1. E' vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Le parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente diritto della Stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che la Stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Stazione appaltante.
ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabile, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al
% dell’importo contrattuale previsto dal presente accordo quadro.
2. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto, l’Appaltatore ha costituito il deposito cauzionale della somma di € mediante polizza
fidejussoria n.
.
, emessa in data
dall’Assicurazioni
ARTICOLO 11 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1. Ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione di tutte le attività. Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. L’Appaltatore dovrà, pertanto, stipulare la seguente polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. “CAR”) per tutta la durata della dell’accordo quadro di che trattasi.
3. Tutti i veicoli non targati impiegati dall’Appaltatore nel cantiere dovranno essere inseriti nella polizza RCT.
4. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
5. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la Stazione appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovutoin forza del presente accordo o per altri titoli.
ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal D. Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.
ARTICOLO 13 – SICUREZZA
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire il piano operativo di sicurezza sul cantiere secondo le procedure esecutive, i conseguenti apprestamenti ed attrezzature ivi previste. Si obbliga, altresì, a mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza una copia di tutti i piani di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTI DEI SITI
1. L’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzative/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori e degli interventi possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
2. Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute e messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o abbandono di rifiuti.
ARTICOLO 15 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
b) a firmare libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Accordo e nello specifico contratto applicativo e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un’adeguata documentazione nonché il rilievo video-fotografico relativi alle lavorazioni di ciascun contratto applicativo.
3. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori ed interventi, per la contemporanea operatività degli immobili interessati nonché la necessità di eseguire lavori su infrastrutture nelle quali non deve essere interrotta l’attività operativa, ed espressamente accetta di eseguire i lavori secondo i tempi, le fasi e le modalità che saranno richieste dalla Stazione appaltante, dipendenti anche da fatti di ordine e sicurezza pubblici, o per essa, dalla Direzione dei lavori senza che da ciò derivi diritto all’Appaltatore a compenso od indennizzo alcuno. Qualora la Direzione dei lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne darà ordine scritto all’Appaltatore, il quale dovrà ottemperarvi nell’osservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro. Qualora l’autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga concessa su richiesta e per ragioni di convenienza dell’Appaltatore, questi non avrà diritto ad alcun compenso oltre i premi contrattualmente vigenti.
ARTICOLO 16 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D. Lgs. m. 50/2016, nonché dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010, ove applicabili.
ARTICOLO 17 – ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Gli interventi vengono distinti in normali ed urgenti. I singoli interventi normali verranno attivati dalla Stazione appaltante mediante apposito modulo d’ordine (Contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione.
I lavori seguiranno le procedure previste dall’articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto. Nel modulo d’ordine, inoltre, verrà indicato se i lavori, rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008.
Nell’ipotesi che i lavori rientrino nell’ambito di nomina del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, sarà onere della stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato.
I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax o comunicazione di posta elettronica certificata riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal Direttore dei Lavori, vistati dal R.U.P..
L’Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
A questo proposito si rende indispensabile che l’Appaltatore comunichi alla Stazione appaltante, prima della firma del contratto, il numero dedicato al servizio di reperibilità e il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità.
Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia del pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito.
2. Per gli interventi urgenti dovrà essere garantita la disponibilità minima di n. 1 operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato e l’attrezzatura necessaria all’intervento, di qualsiasi
natura e tipologia essa sia ( escavatore, autogru, etc.) entro il tempo indicato . Qualora la Direzione dei lavori ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell’intervento, l’Appaltatore dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta concordati. L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravi da ciò derivanti.
ARTICOLO 18 – RISERVE DELL’APPALTATORE
Si applica la disciplina delle riserve, prevista dall’articolo 191 del regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. n. 207/2010) in quanto applicabile.
ARTICOLO 19 - PROGRAMMI LAVORI
1. L’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori, è tenuto a presentare alla Stazione appaltante il programma di esecuzione del singolo intervento.
2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai singoli contratti applicativi, da quanto stabilito con il presente accordo.
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma, sarà applicata la penale stabilita dall’articolo 11 del C.S.A. da effettuarsi con il primo S.A.L. utile.
ARTICOLO 20 - CONSEGNA DEI LAVORI – TERMINI UTILI INTERVENTI – PROROGHE
1. I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti per ciascun contratto applicativo. In prima approssimazione, verrà utilizzata la formula appresso indicata, in cui T indica il termine utile, I indica l’importo dei lavori ordinati; le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso all’unità: T = giorni 20 + I/1.000,00
2. Nel fissare i termini di cui al precedente comma le parti concordano nel riconoscere che è stato considerato il normale andamento stagionale sfavorevole.
3. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di valutare il congruo tempo di esecuzione di ogni singolo intervento, in base alle valutazioni da svolgere in fase progettuale, e ridurre anche fino alla metà i termini di esecuzione come sopra determinati, senza che ciò possa dare titolo all’Appaltatore per alcuna pretesa economica o di proroga, in base alle particolarità del singolo intervento.
4. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, salvo quanto previsto dall’articolo 159 del
D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabile.
ARTICOLO 21 - PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori e degli interventi viene applicata una penale, come indicata all’articolo 11 del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.).
ARTICOLO 22 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati tecnici ed economici predisposti a seguito del modulo d’ordine, nel Capitolato Speciale di Appalto o nell’Accordo.
2. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione dei Lavori provvederà ad emettere il Certificato di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo che darà diritto all’Appaltatore ad avere riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo una volta raggiunta la somma stabilita per procedere all’emissione del S.A.L. e relativo certificato di pagamento.
3. In mancanza del certificato di cui al comma 2 l’Appaltatore non avrà diritto alcuno, nè per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso.
ARTICOLO 23 – ACCORDO XXXXXXX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Si applica l’articolo 208 del Codice dei contratti, in materia di transazione.
2. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni in misura sostanziale e in ogni caso in misura non inferiore al 10 per cento rispetto all’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’articolo 205 del Codice dei contratti.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, nè rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie potrà essere demandata ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Marsala.
ARTICOLO 24 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’ ACCORDO QUADRO
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del contenuto delle obbligazioni e dichiarazioni del “protocollo di legalità Accordo Quadro Xxxxx Xxxxxxx della Chiesa” stipulato, il 20.07.2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l’INPS e l’INAIL e, pertanto, sui obbliga espressamente ed in modo solenne di rispettare le stesse.
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nel presente atto verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all’esercizio dell’attività preliminare del committente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria rispetto all’esecuzione delle operazioni cui esso è preordinato.
ART. 26 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 137, comma 1 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, fanno parte integrante del contratto i seguenti elaborati progettuali e documenti:
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco Prezzi;
- Schema contratto applicativo.
2. Ai sensi dell’art. 137, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 vengono allegati al Contratto:
- Capitolato Speciale di Appalto
- Elenco prezzi.
3. AI Sensi dell’art. 137, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, gli elaborati progettuali e i documenti su richiamati non allegati al contratto, vengono conservati dalla Stazione appaltante, presso il Settore II Uffici Tecnici, sottoscritti dall’Appaltatore per presa visione ed accettazione.
4. Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell’Appaltatore. Il presente Accordo obbliga immediatamente l’Appaltatore mentre diverrà efficace per l’Amministrazione dopo la registrazione fiscale.
E RICHIESTO IO SEGRETARIO UFFICIALE ROGANTE HO RICEVUTO QUESTO ATTO REDATTO DA PERSONA DI MIA FIDUCIA MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI SU N. 14 PAGINE, XXXXXXX LETTURA ALLE PARTI, LE QUALI L’HANNO DICHIARATO E RICONOSCIUTO CONFORME ALLE LORO VOLONTA’, PER CUI A CONFERMA LO SOTTOSCRIVONO IN MODALITA’ CON FIRMA AUTOGRAFA, POI DA ME ACQUISITA PER VIA TELEMATICA.