DISCIPLINARE DI GARA
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Struttura Organizzativa Risorse Umane Acquisti e Affari Generali
Unità Operativa Gare e Contratti
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore, ex art. 54 del D.lgs. 50/16 s.m.i., relativo alla realizzazione e/o messa in sicurezza di corsie preferenziali per il TPL, all’interno del territorio di Roma Capitale.
CIG: 7319156699.
Premesse 4
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e 5
importo a base di gara
2. Soggetti ammessi alla gara 5
3. Condizioni di partecipazione 5
4. Pubblicazione della documentazione di gara 6
5. Chiarimenti 6
6. Modalità di presentazione della documentazione 7
7. Comunicazioni 9
8. Subappalto 9
9. Ulteriori disposizioni 10
10. Xxxxxxxx e garanzie richieste 10
11. Contributo a favore dell’A.N.A.C. 13
12. Requisiti di Ammissione 13
13. Modalità di presentazione e criteri di 13
ammissibilità delle offerte
14. Contenuto della Busta A - Documentazione 14
amministrativa
15. Contenuto della Busta B – Offerta economica 22
16. Modalità di verifica dei requisiti di 22
partecipazione
17. Criterio di aggiudicazione 22
18. Operazioni di gara 23
19. Spese a carico dell’aggiudicatario 23
20. Contratto 23
21. Definizione delle controversie 24
22. Corporate Governance 24
23. Trattamento dei dati personali 24
24. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla 25
stipula dell’Accordo Qaudro
DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando stesso riguardo alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (nel seguito anche RSM), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti a corredo dell’offerta, nonché alla procedura di aggiudicazione.
L’Accordo Quadro è stato autorizzato con Provvedimento dell’A.D. di RSM del 22/12/2017, n. 22, e sarà effettuato mediante procedura aperta, ex Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (nel seguito anche Codice o C.d.C.), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’Art. 95, comma 4, lettera c) del Codice.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxx-x-xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxx e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., e per estratto su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale ed 1 a diffusione locale.
Oltre al Bando e al presente Disciplinare, la documentazione di gara comprende:
1) Progetto Tipologico;
2) Schema di Accordo Quadro;
3) Modello d’offerta economica
Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, ex Art. 31, comma 10, del Codice, è il Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx - tel. 00.00000000 - fax 0000000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.
Il Responsabile del Procedimento per le fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex Art. 31, comma 10, del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - tel. 00.00000000 - fax 0000000000, pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.
ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE:
Allegato 1 – Domanda di Partecipazione Allegato 2 – DGUE
Allegato 3 – Integrazione DGUE Allegato 4 – Protocollo d’Integrità
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
L’Accordo Quadro relativo alla realizzazione e/o messa in sicurezza di corsie preferenziali, all’interno del territorio di Roma Capitale. Il dettaglio dei lavori da effettuare sarà specificato nei progetti esecutivi allegati ai singoli contratti applicativi, oggetto di stipula.
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è di € 1.455.000,00, così ripartito:
• Importo di lavoro: € 1.389.525,00;
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 65.475,00
Roma servizi per la mobilità, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, procederà all’affidamento dei primi due contratti applicativi, per gli importi di seguito indicati:
1. Importo complessivo primo applicativo: € 321.484,81di cui:
⮚ Importo dei lavori: € 307.017,99;
⮚ Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 14.466,82.
2. Importo complessivo secondo applicativo: € 351.955,93 di cui:
⮚ Importo dei lavori: € 335.414,00;
⮚ Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 16.541,93
Categorie SOA ex Art. 61 D.P.R. n. 207/2010: categoria OG3 - Classifica III bis. I singoli contratti applicativi saranno dati a misura.
Per i restanti aspetti contrattuali si rimanda a quanto di seguito indicato nonché a quanto specificato nello Schema di accordo quadro allegato al presente disciplinare.
Suddivisione in lotti: no. l’Accordo Quadro, con un unico operatore, come disciplinato all’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si pone quale unico strumento idoneo, stante il carattere di ripetitività e di serialità dei lavori da realizzare in un determinato arco temporale, con una serie di interventi non preventivati nel numero ma secondo i finanziamenti di Roma Capitale; Inoltre garantisce la semplificazione delle procedure e il contenimento dei costi, ma soprattutto la riduzione della tempistica per l'aggiudicazione degli appalti, nonché l’uniformità dei materiali e delle tecniche realizzative a tutela della semplicità della successiva manutenzione in capo ad Atac spa, in funzione del superiore interesse pubblico.
I prezzi unitari a base di gara sono indicati
I Prezzi unitari a base d’asta sono indicati nell’Elenco Prezzi del Capitolato Speciale.
Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha la durata di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione.
Qualora alla scadenza del periodo di validità dell’Accordo Quadro, RSM non avesse stipulato contratti applicativi per un ammontare pari all’importo complessivo dell’Accordo, l’Aggiudicatario non avrà alcun titolo per accampare qualsivoglia pretesa.
Pagamenti
Come disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Si comunica che, relativamente all’Accordo Quadro ed ai singoli contratti applicativi, RSM esercita le funzioni di Stazione Appaltante e le altre attività connesse, in virtù di specifici incarichi ad essa
espressamente conferiti da Roma Capitale, per il tramite del competente Dipartimento Mobilità e Trasporti. Pertanto, RSM procederà al tempestivo pagamento all’Aggiudicatario del corrispettivo fissato in ciascun contratto applicativo, subordinatamente all’erogazione a suo favore dei relativi importi ad opera di Roma Capitale.
2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12.
2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
► le cause di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice;
► l’assenza dei requisiti di cui al successivo paragrafo 12;
►le condizioni di cui all’Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cc.dd. “black lists”
- di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 - devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dall’Art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’Art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
3.4. ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione dal consorzio partecipante di cui all’Art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’Art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
4. Pubblicazione della documentazione di gara
4.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sulla URL:
xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxx-x-xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxx
5. Chiarimenti ed informazioni concernenti la procedura di gara
È possibile ricevere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al seguente indirizzo PEC xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx, entro 8 giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in lingua diversa e/o successivamente al termine indicato.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxx-x-xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxx. Allo stesso indirizzo saranno altresì pubblicate eventuali modifiche (rettifiche) ai documenti di gara.
Alla suindicata URL saranno, altresì, pubblicati:
• con almeno 5 giorni di anticipo, le date delle eventuali ulteriori sedute di gara aperte al pubblico;
• tutti i documenti concernenti gli adempimenti ex Art. 29 del Codice.
Le pubblicazioni di cui al presente punto avranno valore di comunicazione formale ai sensi di legge.
6. Modalità di presentazione della documentazione
6.1. La partecipazione alla presente procedura di gara è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 14.1., redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 del presente Disciplinare, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.
6.2. Le dichiarazioni di cui ai successi paragrafi 14.2. e 14.3., devono essere rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE – e la relativa integrazione, Allegati 2 e 3 del presente Disciplinare e secondo le prescrizioni ivi contenute, conformemente alle indicazioni di cui alle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, adottate con la circolare 18.07.2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.
6.3. Modello integrazione DGUE.
6.4. Tutte dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6.5. La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:
a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso): a tale fine, devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
b. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, deve essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai singoli concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non espressamente richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli Artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
6.6. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6.7. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, con assunzione da parte del concorrente del rischio di assicurare la fedeltà della traduzione. Pertanto, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana.
6.8. Il difetto di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, potranno essere sanate ex Art. 83, comma 9, del Codice.
6.9. Ai fini della sanatoria di cui al precedente paragrafo 6.7, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, RSM procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
6.10. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
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7. Comunicazioni
7.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e le informazioni reciprocamente rese tra RSM e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx. Ciascun concorrente dovrà invece indicare, nella domanda di partecipazione, il proprio indirizzo PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx; diversamente, RSM declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. Subappalto
8.1. Ai sensi dell’Art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione di RSM, purché il concorrente:
a) indichi, all’atto dell’offerta, le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato;
b) indichi a norma dell’articolo 105 comma 6 del Codice, ove il subappalto riguardi una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, la terna dei subappaltatori. L’indicazione della terna è obbligatoria esclusivamente qualora si configuri la fattispecie del combinato disposto di cui al comma 2 (secondo periodo) e al comma 6 dell’Art. 105 del Codice, ossia qualora le prestazioni oggetto di subappalto riguardino una delle voci elencate all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012, sempreché si configuri il subappalto come definito al comma 2, secondo periodo, dell’Art. 105 del Codice. La terna potrà essere unica per ciascuna lettera dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012. In ogni caso RSM acquisirà preventivamente la comunicazione e l’informazione antimafia, ai sensi del precedente comma 52 del citato Art. 1 della legge n. 190/2012. In tal caso dovranno essere allegati nella busta “A” “documentazione amministrativa” i DGUE debitamente compilati e sottoscritti dalla terna dei subappaltatori.
c) dimostri l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80, del Codice. Nel caso di indicazione della terna dei subappaltatori RSM procederà ai sensi dell’articolo 80 comma 5, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro alla verifica del possesso, da parte dei subappaltatori designati, dei requisiti di ordine generale.
8.2. La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo dell’accordo Quadro e di ciascun contratto applicativo.
8.3. RSM procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’Art.105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore, il quale dovrà trasmettere a RSM, entro venti giorni dai pagamenti stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
9. Ulteriori disposizioni
9.1. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’Art. 97, comma 6, del Codice.
9.2. È facoltà di RSM di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro contratto o, se aggiudicata, di non stipulare l’Accordo Quadro.
9.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel Bando per la scadenza della presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, RSM potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’Art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata da RSM e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria, prestata in sede di gara fino alla medesima data.
9.4. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
9.5. Nei casi indicati all’Art. 110, comma 1, del Codice, RSM provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
10. Xxxxxxxx e garanzie richieste
10.1. L’offerta dei concorrenti, deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, secondo le modalità pari al 2% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di RSM; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento effettuato con bonifico bancario recante quale causale “Cauzione provvisoria procedura aperta CIG 7319156699 – Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000;
b. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’Art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’Art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’Art. 103 del Codice in favore di RSM.
10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’Art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta di RSM, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
4) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, riguardare, ai sensi dell’Art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
5) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’Art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’Art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di RSM;
d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore di RSM valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
10.5. Ai sensi dell’Art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’Art. 93, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
10.6. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’Art. 103 del Codice.
10.7. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere ridotto secondo le condizioni e le prescrizioni di cui all’Art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
10.8. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’Art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso dei relativi requisiti, previsti dal predetto Art. 93, comma 7, del Codice;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’Art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
11. Contributo a favore dell’A.N.A.C.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC, secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC del 09/12/2014.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
12. Requisiti di Ammissione
12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del Codice, anche dei seguenti requisiti:
a) Idoneità professionale
Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’Art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.
b) Capacità tecniche professionali
Essere in possesso delle seguenti categorie SOA:
• categoria OG3 - Classifica III bis
E’ consentito l’incremento della propria classifica SOA di un quinto secondo le condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 61 comma 2 del D.lgs. 207/2010.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
12.2. Il requisito di cui al precedente paragrafo 12, lettere A) deve essere posseduto:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’Art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
12.3. In caso di ATI, il requisito di cui al paragrafo 12 lettera B) deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Nel complesso l’ATI deve comunque possedere il 100% del requisito richiesto.
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
13.1. Il plico deve pervenire alla Stazione Appaltante presso l’indirizzo indicato nel bando di gara – per posta raccomandata, a mezzo di agenzia di recapito espresso ovvero a mano entro il termine perentorio indicato nel Bando di gara. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
13.2. La data e l’ora di arrivo delle offerte saranno comprovate esclusivamente dall’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante che osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute dopo il termine suddetto, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.
13.3. Il plico deve recare, all’esterno:
• le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni];
• l’oggetto della gara completo di CIG;
• il numero del Bando di gara;
• la data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
• nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;
• In caso di Avvalimento ex articolo 89 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’indicazione della società
ausiliaria.
13.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
• A – “Documentazione amministrativa”;
• B – “Offerta Economica”.
13.5. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
14. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa”, devono essere contenuti i seguenti documenti:
14.1. domanda di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura e, in tal caso, va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
Si precisa che:
14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
14.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’Art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’Art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà, altresì, contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:
1. ritiene remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
c. dell’ammontare degli oneri della sicurezza e di ritenerli congrui;
2. conferma di aver preso conoscenza e di accettare in tutta la sua articolazione il Modello di Governance adottato da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., pubblicato sul sito internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
3. dà atto di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
4. si impegna a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
5. dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro - incarichi ad ex dipendenti di RSM che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di RSM nei suoi confronti;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente Disciplinare e conferma di aver preso visione delle risposte ai quesiti posti da società concorrenti e delle eventuali modifiche ai documenti di gara pubblicate sul sito di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;
7. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica non certificata, il numero di FAX, il nominativo e il numero di cellulare di un referente della Società, l’indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
8. attesta che la sede/residenza/domicilio non è su alcuno dei Paesi inseriti nelle cc.dd. black lists di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio in uno Paesi inseriti nelle cc.dd. black lists ma è in possesso dell’autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2.;
14.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - utilizzando il documento di gara unico europeo – DGUE e la relativa integrazione (Allegati 2 e 3) di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05.01.2016 – con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle seguenti condizioni previste nell’Art. 80 del Codice:
• comma 0, xxxxxxx x), x), x-xxx), x), x), x), x), x) (xxx riferimento a tutti i soggetti di cui al
comma 3 del medesimo Art. 80)
• commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-ter) g), h), i), l) m) del Codice.
Si precisa che:
■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
■ le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’Art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono essere rese o devono riferirsi da tutti i soggetti di cui all’Articolo 80 comma 3 del Codice;
■ l’attestazione del requisito di cui all’Art. 80, comma 1, deve essere riferita altresì a ciascuno dei soggetti indicati nell’Art. 80, comma 3, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
■ in caso di indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell’articolo 105 comma 6 del Codice essere presentati i DGUE, debitamente compilati e sottoscritti, della terna dei subappaltatori
14.3. dichiarazione sostitutiva - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05.01.2016 - resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 12 lettere A) e B).
14.4. In caso di Avvalimento, tutta la documentazione prescritta all’Art. 89 del Codice. Il contratto di Avvalimento dovrà contenere l’indicazione puntuale di tutte le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria all’ausiliata.
14.5. PASSOE di cui all’Art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa A.V.C.P., relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’Art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
14.6. documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
14.7. nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’Art. 93 del Codice, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93, comma 7, del Codice.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
14.8. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.
14.9. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
14.10. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
14.11. dichiarazione in cui si indicano ai sensi dell’Art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
14.12. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
14.13. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’Art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
14.14. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’Art. 48, comma 4, del Codice.
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’Art. 3, comma 4- quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5
14.15. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (nel seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
14.16. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
14.17. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’Art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5
14.18. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’Art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’Art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
14.19. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o, in alternativa)
14.20. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’Art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’Art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
15. Contenuto della Busta B - Offerta economica
15.1. Nella Busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica secondo il modello predisposto da RSM e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA esclusa;
b) il ribasso unico percentuale. Il ribasso percentuale sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale;
c) con riferimento all’esecuzione dell’Appalto di che trattasi, a norma dell’Art. 95, comma 10, del Codice, l’indicazione dell’incidenza dei costi relativi alla manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale, prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
15.2. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione dal precedente paragrafo 14.1.
Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.
16. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
16.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e degli ulteriori requisiti di cui al precedente paragrafo 12 avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata al par. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà di RSM di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
Prima dell’aggiudicazione RSM procederà a verificare, a norma dell’articolo 95 comma 10 del Codice, il costo della manodopera dichiarato in sede di offerta.
17. Criterio di aggiudicazione
L’appalto gara sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/16 s.m.i.. RSM darà applicazione all’esclusione automatica dell’offerta ai sensi dell’articolo 97 comma 8 del Codice.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida, congrua ed appropriata.
18. Operazioni di gara
18.1. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, coadiuvato da un seggio di gara da lui stesso nominato, procederà, in seduta pubblica, nel giorno, nell’ora e nella sede indicati sulla lettera d’invito, come segue:
• accertamento dell’osservanza delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti (data, ora di
arrivo, sigillatura, ecc.) ed esclusione dei plichi non conformi alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13;
• apertura dei plichi regolarmente presentati;
• accertamento dell’insussistenza degli ulteriori motivi di non ammissione di cui al precedente art. 14., previa apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
• sorteggio di uno dei metodi per il calcolo della soglia di anomalia di cui all’ articolo 97 comma 2
del Codice;
• accertamento e dichiarazione circa la validità dell’offerta, previa apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
• calcolo della soglia di anomalia, sulla base del metodo sorteggiato;
• stesura della graduatoria con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui alla precedente lettera; nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta l’offerta prima in graduatoria sarà individuata mediante sorteggio seduta stante;
18.2. qualora alla procedura fossero ammesse meno di dieci offerte:
• individuata la migliore offerta (concorrente che avrà quotato il ribasso percentuale più elevato) da applicarsi sull’importo posto a base di gara) si procederà alla verifica di congruità ove la stessa risulti anomala ai sensi del combinato disposto dell’articolo 97 commi 2 e 3bis. Laddove l’offerta prima in graduatoria non risulti anomala in base alla soglia di anomalia individuata, ovvero il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, è fatta salva in ogni caso la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta ai sensi del comma 6 del suddetto articolo.
• valutata positivamente la congruità dell’offerta si procederà all’aggiudicazione. In caso contrario
si procederà progressivamente e ove necessario, alla valutazione di congruità dell’offerta che segue in graduatoria fino all’aggiudicazione dell’appalto;
18.3. L’aggiudicazione, a norma dell’articolo 32 comma 6, non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, la verifica prescritta all’articolo 95 comma 10 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerente il costo della manodopera dichiarato in sede di offerta, nonché, a prescindere dall’importo, la verifica antimafia relativamente al soggetto che eseguirà le lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In caso di esito negativo anche di una di dette verifiche l’aggiudicazione non sarà efficace e RSM procederà ad incamerare la relativa cauzione provvisoria, ad effettuare la segnalazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
19. Spese a carico dell’Aggiudicatario
Sono a totale carico dell’Aggiudicatario le spese di registrazione del contratto nonché, a norma del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/12/2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20) “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articolo 70, 71 e 98 del D.lgs. 50/2016”, le spese di pubblicazione obbligatoria.
20. Accordo Quadro
A. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, l’Accordo Quadro sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice.
B. In caso di inadempimenti contrattuali saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale. L’applicazione delle penalità verrà preannunciata dalla Stazione Appaltante a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax o posta certificata. Le eventuali osservazioni dell’appaltatore dovranno pervenire o risultare trasmesse, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera della Stazione Appaltante. In caso contrario la penale si intenderà accettata. Gli importi delle penali eventualmente applicate, a norma di quanto sopra, saranno trattenuti dal primo pagamento utile e, in mancanza, dal deposito cauzionale.
21. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza di RSM giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
22 Corporate Governance
I concorrenti, con la presentazione dell’offerta, attesteranno di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché di accettare in tutta la sua articolazione il Codice di Corporate Governance, il Codice Etico, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001, il Regolamento Etico Gare e Contratti, adottati da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., come pubblicati sul sito internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Mediante la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore, ferma in ogni caso la propria piena autonomia imprenditoriale e la esclusiva potestà disciplinare verso la propria organizzazione:
A. si impegnerà, per quanto di propria spettanza, a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti un comportamento conforme alle prescrizioni relative alla riservatezza riportate negli atti di gara e comunque tale da non esporre quest’ultima al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.;
B. si impegnerà a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione delle suddette prescrizioni di cui venisse a conoscenza, all’Organismo di Vigilanza di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;
C. confermerà la propria presa d’atto che la violazione di tali prescrizioni comporterà, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare, l’applicazione di specifiche sanzioni, tra cui la risoluzione del contratto, fermo sempre restando il risarcimento dei danni patiti dalla Roma Servizi
23 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all’art. 11, comma 1, del citato D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministratore Delegato della società. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Procedimento.
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D.lgs. n. 196/2003.
24 Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula dell’accordo quadro
a. L’Amministrazione, provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara prescritti dal presente disciplinare.
b. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
c. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
d. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero della diversa percentuale di cui all’art. 103, co. 1, del Codice. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall’art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di RSM;
e. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
f. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.