Ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore
Ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore
Il giorno 31 maggio 2022 alle ore 11, ha avuto luogo l'incontro in modalità videoconferenza tra le parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero.
Al termine della riunione, alle ore 12,30 del giorno 31 maggio 2022, le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
A.Ra.N. firmato
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL non firmato
CIDA firmato
FLC CGIL firmato
CISL FSUR firmato
UIL SCUOLA RUA firmato
SNALS-CONFSAL non firmato
ANP firmato
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS non firmato
Ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore
Art. 1
Oggetto, campo di applicazione ed efficacia
1. Il presente accordo tra le parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, sottoscritto ai sensi dell’art. 1, comma 157, legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
2. La regolamentazione definita nel presente accordo si applica al personale di cui all’art. 2 del
D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, destinatario del Fondo pensione Espero, che sia stato assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente accordo. L’avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza delle amministrazioni e del Fondo pensione Espero mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente accordo si intende per:
a) “Fondo”: il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero;
b) “assunzione”: l’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del “Fondo”; ai fini della individuazione della data di assunzione rileva l’effettiva immissione in ruolo del personale con
relativa decorrenza economica del rapporto di lavoro; non rientra nella nozione di “assunzione” il passaggio tra amministrazioni o tra istituzioni scolastiche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea; non è inoltre considerata “assunzione”, ai soli fini del presente accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:
- l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale;
- l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro;
- il passaggio tra diverse qualifiche del sistema di classificazione professionale del personale non dirigente, nell’ambito della stessa amministrazione.
c) “amministrazione/i”: per i dipendenti del settore “scuola” l’amministrazione si identifica con il Ministero dell’Istruzione; per i dipendenti del settore “Afam” l’amministrazione si identifica con la singola istituzione statale o non statale; le amministrazioni i cui dipendenti siano gestiti attraverso la piattaforma per la gestione dei servizi stipendiali NoiPA danno attuazione al presente accordo - con particolare riferimento ai flussi informativi e di comunicazione successivi all’informativa di cui agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2 - in collaborazione con la suddetta piattaforma, mediante la interconnessione dei rispettivi sistemi informativi.
Art. 3
Modalità di adesione al Fondo pensione Espero
1. L’adesione al “Fondo” è regolata dalle norme di legge sulla previdenza complementare nonché dai regolamenti e direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, con particolare riferimento al Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari deliberato in data 22 dicembre 2020, di seguito “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020”.
2. L’adesione al “Fondo” avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive di cui al comma 1;
b) mediante silenzio-assenso, con le modalità indicate dal successivo art. 4, nel rispetto delle direttive Covip.
Art. 4
Adesione mediante silenzio-assenso
1. All’atto della firma del contratto individuale di “assunzione”, l’amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al “Fondo” disciplinate dal presente accordo, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa contiene informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul “Fondo”, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali. Nell’ambito dell’informativa, sono comunque indicati i link al sito web del “Fondo” ove è possibile consultare le informazioni obbligatorie previste, all’atto dell’adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web di cui al comma 3. Dell’informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di “assunzione”. Il “Fondo” collabora con le amministrazioni nella definizione, anche in forma standardizzata per tutte le amministrazioni destinatarie del presente accordo, della informativa di cui al presente comma e della modulistica di cui al comma 3.
2. Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.
3. Per manifestare la volontà di adesione, ai sensi del comma 2, primo periodo, il “Fondo” rende disponibile ai lavoratori, attraverso il proprio sito e nel rispetto delle direttive di Covip, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione. Le amministrazioni rendono disponibile la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione per manifestare la volontà di non adesione.
4. Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al “Fondo” - nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione - i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso ai sensi del comma 2, per effetto della scadenza del termine dei nove mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente.
5. La comunicazione al “Fondo” di cui al comma 4, può avvenire anche per il tramite di piattaforme per la gestione dei servizi stipendiali (“NoiPa” o analoghe).
6. L’iscrizione ai sensi del presente articolo avviene nel comparto di investimento “garantito”.
7. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, il “Fondo” comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:
a) l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
c) la documentazione di cui all’art. 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e le indicazioni di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
d) la possibilità del recesso ai sensi dell’art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per l’esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del “Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall’art. 6, comma 3.
8. Le amministrazioni adeguano i contenuti dei contratti individuali al fine di tenere conto di quanto previsto al comma 1.
9. Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione indicata nel comma 2, le amministrazioni interessate iniziano a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del lavoratore, trattenuto a quest’ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal “Fondo” ai sensi dell’art. 6, comma 5. Dal momento in cui si attiva il flusso dei contributi, le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto, effettuano anche le prescritte comunicazioni all’Istituto, con le modalità dallo stesso previste.
Art. 5
Norma di prima applicazione
1. Il presente articolo disciplina, in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione.
3. Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.
4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Art. 6
Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso
1. L’iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.
2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell’adesione ai sensi dell’art. 4, comma 7.
3. Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente invia una comunicazione al “Fondo”, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.
4. Il “Fondo”, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all’amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.
5. Entro il 10 del mese, il “Fondo” comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all’art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.
Art. 7 Norme finali
1. Le parti esprimono, fin d’ora, il proprio positivo avviso in merito al recepimento dei contenuti del presente accordo nello Statuto e nei regolamenti del “Fondo”, con le procedure previste dalle norme che ne regolano il funzionamento.
2. Le parti concordano che eventuali adeguamenti dei processi e flussi di comunicazione previsti dall’art. 4 e dall’art. 6, al fine di consentirne l’ottimizzazione e l’adattamento nel tempo, anche nella prospettiva dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, potranno essere effettuati d’intesa tra i soggetti coinvolti nei flussi di comunicazione, previa informazione alle parti sottoscrittrici del presente accordo.
3. Nell’ottica di favorire scelte consapevoli ed informate sulla previdenza complementare, le parti valutano positivamente attività ed iniziative delle amministrazioni destinatarie del presente accordo e dei soggetti sindacali rivolte al personale, svolte ove possibile in collaborazione con il Fondo, che perseguano obiettivi di una maggiore conoscenza della previdenza complementare e di una più ampia diffusione della cultura previdenziale.
Dichiarazione congiunta
Le parti sono concordi nel valutare l’estensione delle disposizioni del presente accordo relative all’adesione mediante silenzio-assenso anche al personale a tempo determinato, con particolare riferimento ai rapporti annuali o a quelli di durata coincidente con quella dell’anno scolastico. A tal fine, ritengono utile, anche alla luce dell’esperienza applicativa del presente accordo, valutare congiuntamente la possibilità di tale estensione, entro il 1° settembre 2023. Resta fermo, comunque,
che a tale personale si applicano integralmente le disposizioni relative all’adesione espressa di cui all’art. 3, comma 2, lett. a).