CONTRATTO
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE ACQUISTI |
Allegato 1 al Disciplinare di Gara SCHEMA DI CONTRATTO Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento del «Servizio di ideazione, strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di comunicazione istituzionale» |
Via Xxxx il Grande, n. 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
CONTRATTO
Per l’affidamento del «Servizio di ideazione, strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di comunicazione istituzionale»
C.I.G. n. 6356265BCD tra
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Xxxx il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Barletta il 29.01.1967 in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come l’«Istituto» o «Stazione Appaltante»)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come l’«Appaltatore») (di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 13°, del D.Lgs. 163/06.
Premesso che
a) a mezzo di Determina a Contrarre n. RS/30/335/2015 del 7.8.2015, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte e governata dal criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, volta all’affidamento del «Servizio di ideazione, strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di comunicazione istituzionale» (da qui in poi, il «Servizio»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06;
d) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
e) l’appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. 163/06, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
g) a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […]per l’importo di Euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
h) ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
i) è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto d’appalto, di cui all’art. 11, comma 10°, del D.Lgs. 163/06;
j) le Parti, con il presente Contratto (di seguito il «Contratto»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui è affidato il Contratto in relazione al servizio in oggetto, all’esito dell’avviata selezione ad evidenza pubblica;
▪ «Appalto»: la prestazione del «Servizio di ideazione, strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di comunicazione istituzionale»;
▪ «Authority Virtual Company Passport» o «AVCpass»: il sistema istituito presso l’X.X.XX., ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06, il quale consente:
- alle Stazioni Appaltanti e agli Enti Aggiudicatori l’acquisizione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti ai soggetti partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica;
- agli operatori economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, del medesimo decreto;
▪ «Busta Elettronica»: la singola cartella elettronica nella quale si articola il Plico Elettronico di Offerta (come di seguito definito), all’interno della quale il Concorrente allega in formato elettronico i documenti amministrativi ed economici costituenti la propria Offerta;
▪ «Capitolato Tecnico»: il documento, allegato sub A al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
▪ «Contratto»: il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
▪ «DCRS»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante che stipulerà il Contratto d’Appalto;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
▪ «Disciplinare di Gara»: il documento volto ad integrare il Bando di Xxxx e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 118, comma 1 1°, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
▪ «Firma Digitale»: il particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e relative norme di attuazione ed esecuzione;
▪ «Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
▪ «Offerta»: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l’operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione, presentati per via elettronica e sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 77, comma 6°, lettera b) del D.Lgs. 163/06;
▪ «PassOE»: il documento attestante l’effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema AVCpass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Piano dell’Iniziativa»: il documento dettagliato che l’Appaltatore dovrà formare all’esito della Richiesta di Iniziativa (come di seguito definita), contenente il progetto, ossia l’ideazione, la definizione operativa, lo sviluppo creativo e l’elaborazione, di ciascuna iniziativa di comunicazione istituzionale richiesta dalla Stazione Appaltante, nonché un preventivo relativo agli acquisti da effettuare;
▪ «Plico Cartaceo di Offerta»: la documentazione, fisica e cartacea, che il Concorrente produce e sottopone all’Istituto, ad integrazione del Plico Elettronico di Offerta, in caso di indisponibilità di documenti amministrativi in formato elettronico, ai sensi dell’art. 77, comma 6°, lettera d) del D.Lgs. 163/06 e delle prescrizioni formali previste dal presente Disciplinare. Il Plico Cartaceo di Offerta, in conformità alle richiamate disposizioni di legge, potrà contenere unicamente la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. da 38 a 46 del D.Lgs. 163/06, e di quelli inerenti all’avvalimento di cui all’art. 49 del medesimo decreto, a condizione che si tratti di documenti non disponibili in formato elettronico;
▪ «Plico Elettronico di Offerta»: la produzione informatica che racchiude l’Offerta del Concorrente, costituita dalle buste elettroniche ed allocata nel Sistema, ad opera del Concorrente stesso, secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Regolamento»: il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 contenente il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto cui competono la vigilanza sul Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Richiesta di Iniziativa»: la richiesta, emessa di volta in volta dalla Stazione Appaltante verso l’Aggiudicatario, con la quale la medesima indica ciascuna iniziativa specifica da realizzare;
▪ «Servizio»: in generale, «Servizio di ideazione, strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di comunicazione istituzionale» che sarà prestato in favore della Stazione Appaltante;
▪ «Sistema»: la piattaforma informatica, di proprietà dell’Istituto, sulla quale vengono allocate le Offerte e gli altri dati inerenti alla procedura, conformemente alle previsioni di cui all’art. 77, comma 6°, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e al relativo All. XII;
▪ «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice»: l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato “A”: Capitolato Tecnico;
Allegato “B”: Disciplinare di Gara e relativi allegati; Allegato “C”: Offerta Tecnica dell’Appaltatore; Allegato “D”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
Allegato “E”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
2. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto del Contratto)
3. L’Istituto affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del «Servizio di ideazione, strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di comunicazione istituzionale».
4. Il Servizio comprende il supporto nella gestione e nella declinazione operativa del Piano di Comunicazione 2015 (disponibile sul sito xxx.xxxx.xx), con particolare riferimento alla progettazione e alla realizzazione di iniziative/campagne integrate di comunicazione.
5. In particolare, con riferimento a ciascuna iniziativa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a:
a) sviluppo operativo della strategia di comunicazione adottata dall'Istituto, per valorizzare l'immagine dell'INPS e migliorare la sua reputazione, in relazione alla sua mission;
b) ideazione e definizione operativa di iniziative speciali, eventi, progetti editoriali, collaborazioni con i media che perseguono gli obiettivi indicati dall'Istituto;
c) negoziazione, prenotazione, stipula contratti con emittenti e testate, per l'acquisto degli spazi e la definizione di collaborazioni operative, nonché controllo della qualità e raccolta dei giustificativi elettronici, ove disponibili, o cartacei;
d) sviluppo creativo, elaborazione e realizzazione di iniziative e campagne di comunicazione che comprendano l'ideazione creativa, la produzione (reperimento immagine o illustrazione, scatti, impaginazione grafica, esecutivi etc.), fino alla consegna dell'impianto /materiale compreso;
e) realizzazione di tutti i materiali di produzione inerenti alle iniziative e campagne di comunicazione, quali composizioni, riproduzione, fotolito, esecutivi e adattamenti, traduzioni o simili, allestimenti, riprese televisive, realizzazioni di produzioni audio, video, web, nonché l'assolvimento, ove previsto, delle pratiche inerenti alla trattativa dei diritti SIAE e delle royalties per i soggetti fotografici o illustrati.
6. Il Servizio oggetto di affidamento dovrà essere prestato, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, dietro specifiche Richieste di Iniziativa che saranno formulate dalla Stazione Appaltante in relazione alle attività indicate nel Piano di Comunicazione dell'Istituto per il 2015, e, in ogni caso, previa discrezionale e insindacabile valutazione dei propri fabbisogni.
7. Entro 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della Richiesta di Iniziativa l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione un dettagliato Piano dell'Iniziativa.
8. Ricevuto il Piano dell'Iniziativa, il Direttore dell'Esecuzione potrà approvarne i contenuti, dandone comunicazione all'Appaltatore. In caso contrario, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alle modifiche indicate dalla Stazione Appaltante, trasmettendo, entro il termine da quest'ultima all'uopo stabilito, un nuovo Piano dell'Iniziativa conforme a quanto richiesto.
9. L'iniziativa dovrà essere avviata entro 20 (venti) giorni successivi all'approvazione del Piano dell'Iniziativa da parte dell'INPS.
10. La Richiesta di Iniziativa e il Piano dell'Iniziativa dovranno attenersi alle specifiche tecniche enunciate nel Capitolato Tecnico, e non potranno comportare l'alterazione della percentuale di Fee di Agenzia indicata dall'Aggiudicatario nella propria Offerta Economica.
11. Ogni acquisto effettuato dall’Appaltatore ai fini dell’Appalto in nome e per conto dell’INPS dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Istituto, mediante il conferimento di apposito mandato, e successivamente documentato e approvato, secondo le modalità descritte al successivo art. 8 e nel Capitolato Tecnico.
12. L’Appaltatore sarà tenuto a selezionare i propri fornitori con le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
13. Le prestazioni oggetto del Servizio potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, ovvero dall'art. 311, comma 4°, del d.P.R. n. 207/10.
14. Le caratteristiche tecnico prestazionali del Servizio e i termini delle relative prestazioni sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto.
Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto)
1. Il presente Contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla stipulazione del medesimo Contratto.
2. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può chiedere la proroga del Contratto.
3. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Istituto.
4. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennità, qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile all'Istituto, non sia ultimato entro il termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)
1. Il Servizio, comprensivo di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sarà prestato nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato Tecnico e dal presente Contratto, e delle prescrizioni normative vigenti in materia.
2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
6. Per tutta la vigenza contrattuale l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto un numero di telefono […], un numero di fax […] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata […] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
7. L’Appaltatore si impegna altresì a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
8. Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
9. Il personale dell’Appaltatore dovrà accedere alle strutture della Stazione Appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per le medesime. Sarà onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
10. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione delle prestazioni eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell’Istituto, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici medesimi.
11. L’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
12. L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
13. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato Tecnico all. sub “A” al presente Contratto.
Art. 6 (Direttore dell’Esecuzione)
1. Il Direttore dell’Esecuzione è il Dott. […].
2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione sarà tenuto a svolgere tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. L’Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità e i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico.
3. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
€ 634.268,00 (Euro
1. Il valore complessivo del Servizio, da intendersi quale sommatoria massima delle Richieste di Iniziativa previste per l'intera durata del Contratto, è complessivamente e presuntivamente valutato in seicentotrentaquattromiladuecentosessantotto),, IVA esclusa, al netto dell’opzione di
cui al successivo comma 8°. Tale importo deve intendersi comprensivo del costo degli acquisti autorizzati e del Fee di Agenzia, calcolato sulla base di questi ultimi.
2. Il suddetto importo costituisce il limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna ad erogare il Servizio.
3. La percentuale di Fee di Agenzia risultante dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario è pari a € […].
4. La remunerazione dell’Aggiudicatario sarà commisurata alle iniziative effettivamente realizzate e sarà costituita dalla percentuale di Fee di Agenzia offerta dall’Appaltatore, applicata di volta in volta al valore complessivo dei costi relativi agli acquisti approvati per ciascuna iniziativa, al netto dell’IVA e di eventuali interessi.
5. Fermo restando il pagamento degli acquisti autorizzati nei termini di cui al Capitolato Tecnico e al successivo comma 16°, tale remunerazione deve intendersi comprensiva di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto, allegati al presente Disciplinare.
6. L’Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l’esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto all’importo complessivo di cui al precedente comma 1°.
7. L'Aggiudicatario, in particolare, non potrà vantare in alcun caso compensi o rimborsi in assenza di Richieste di Iniziativa da parte della Stazione Appaltante, ovvero in caso di acquisti non autorizzati dall'Istituto.
8. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il Servizio per un periodo annuale, alle stesse condizioni tecniche ed economiche del presente Contratto, fino ad un massimo di €
€ 634.268,00 (Euro seicentotrentaquattromiladuecentosessantotto),XXX xxxxxxx.
9. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto, con utilizzo anche progressivo, distribuito in più atti aggiuntivi, delle prestazioni oggetto di complessiva opzione. L'Aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto ad attuare la suddetta opzione su richiesta della Stazione Appaltante.
10. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di prestazioni di natura intellettuale.
11. La percentuale di Fee di Agenzia offerta ha natura fissa ed immutabile, si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale. La remunerazione, come sopra descritta è comprensiva di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
12. Fermo restando il pagamento degli acquisti autorizzati e il Fee di Agenzia, nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto.
13. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura posticipata rispetto ad ogni campagna di comunicazione effettuata.
14. In particolare, fermo restando quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti del presente Contratto, all’esito di ogni campagna di comunicazione e prima dell’emissione della fattura, l’Aggiudicatario sarà tenuto a trasmettere al Direttore dell’Esecuzione la documentazione a comprova degli acquisti effettuati, corredata da un prospetto riepilogativo contenente almeno quanto segue:
- oggetto dell’acquisto;
- importo;
- data dell’acquisto;
- denominazione del fornitore.
15. Il Direttore dell’Esecuzione, verificata la rispondenza degli acquisti effettuati rispetto a quelli autorizzati, provvederà ad approvarli.
16. L’importo fatturato dovrà ricomprendere i costi relativi agli acquisti approvati, nonché il
Fee di Agenzia dovuto, calcolato secondo le modalità di cui al precedente comma 4°.
17. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 55/2013 e relativi allegati e dovrà esporre il dettaglio analitico del servizio prestato e del prezzo complessivo, la stessa dovrà essere emessa in forma elettronica PEC, tramite SdI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali, utilizzando il codice univoco IPA:UF5HHG.
18. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a cura dell’Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall’appaltatore
dovranno recare nel campo esigibilità IVA il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
19. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio.
20. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).
21. Il pagamento delle fatture è subordinato:
- alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. n. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti dalla Stazione Appaltante;
- alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all’accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
22. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
23. Ove corredato dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà ai pagamenti sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
24. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
25. In riferimento ai commi 24° e 25° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
26. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
27. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.
28. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
29. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.
Art.9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
6. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 come indicato nella lettera e) delle premesse del presente Contratto dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
7. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
8. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
10. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
Art. 10 (Proprietà dei prodotti e dei materiali)
1. L’Istituto acquisisce la proprietà degli acquisti approvati dall’Istituto ai fini del presente rapporto, compresi i relativi materiali di documentazione. L’Istituto potrà utilizzare al proprio interno e per usi propri detti prodotti e materiali senza alcuna limitazione.
2. L’Appaltatore, in particolare, consegnerà all’Istituto i master dei prodotti utilizzati, sui supporti idonei (VHS, Betacam, DVD e, per i prodotti cartacei, i file pdf e vettoriali su CD- Rom).
Art. 11 (Brevetti industriali e diritto d’autore)
1. L’Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei prodotti e materiali impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l’Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l’uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l’Appaltatore sarà tenuto comunque a garantire che il Servizio non venga interrotto o sospeso.
Art. 12 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell’Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa dell’Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
3. Ai sensi dell’art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all’art. 305 del Regolamento stesso.
4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l’Istituto ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2°.
5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del presente Contratto.
Art. 13 (Verbale di avvio dell’esecuzione)
1. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente, conformemente alla natura della prestazione:
a) l’indicazione delle aree e degli ambienti interni in cui l’Appaltatore esegue il Servizio;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti, ove previsti dalla legge di gara, messi a
disposizione dall’Istituto all’Appaltatore per l’esecuzione del Servizio;
c) la dichiarazione che le aree e gli ambienti nei quali deve eseguirsi il Servizio sono liberi da persone o da cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal
Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del presente Contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.
4. Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 14 (Sospensione dell’esecuzione del Contratto)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la
sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospesa, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.
3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia all’Istituto entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
4. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può
richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora l’Istituto si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
7. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la
sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l’esecuzione del Servizio.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
10. Il Direttore dell’Esecuzione, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione della Fornitura previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione.
11. Il verbale di sospensione è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque)
giorni dalla data della sua redazione.
12. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica
il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
13. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l’Istituto si impegna a informare, senza indugio, l’Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
14. L’Appaltatore non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con l’Istituto.
15. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del Servizio ai sensi dei commi 1° e 2°, senza che l’Istituto abbia disposto la ripresa del Servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Art. 15 (Sospensioni illegittime)
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 13 sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell’art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.
Art. 16 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
Art. 17 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore)
1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 17 del presente Contratto.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 18 (Varianti introdotte dall'Istituto)
1. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall’art. 311 comma 2° del Regolamento.
2. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione del Servizio. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 1°, l’Istituto può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l’Istituto procederà
alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
5. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Istituto e che il Direttore dell’Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
Art. 19 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
a) in corso d’opera, all’esito di ciascuna iniziativa realizzata;
b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d’opera.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’Appaltatore e al R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore
a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all’Istituto la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
Art. 20 (Incarico della verifica di conformità)
1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione.
Art. 21(Verifica di conformità in corso di esecuzione)
1. L’Istituto, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente Contratto e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le modalità previste dal comma 3° del precedente art. 18.
2. Ai fini di tale verifica, deve essere invitato ai controlli l’Appaltatore e deve essere redatto apposito verbale.
3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell’Istituto e del Direttore dell’Esecuzione.
4. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell’Istituto di richiedere ulteriori informazioni necessarie alle verifiche in questione.
Art. 22 (Verifica di conformità definitiva)
1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione fissa il giorno del controllo definitivo informandone il RUP. Quest’ultimo dà tempestivo avviso all’Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
2. Il Direttore dell’Esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
Art. 23 (Processo verbale delle attività di verifica)
1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi
dell’Appalto, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Art. 24 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità)
1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell’Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla.
2. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
Art. 25 (Verifiche e valutazioni del soggetto che verifica la conformità)
1. Il Direttore dell’Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’Esecuzione indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 26 (Certificato di verifica di conformità)
1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione rilascia
il certificato di verifica di conformità, ai sen s i di q uanto previsto all’art. 322 comma 1° del Regolamento.
2. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo stesso è confermato dal RUP.
Art. 27 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità e Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)
1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall’Appaltatore al certificato di verifica di conformità.
3. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.
Art. 28 (Attestazione di regolare esecuzione)
1. Nei casi previsti dalla legge, in luogo della verifica di conformità di cui agli articoli precedenti, la Stazione Appaltante emette attestazione di regolare esecuzione non oltre
45 (quarantacinque) giorni dalla ultimazione dell'esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d'opera, la quale contiene almeno quanto previsto all'art. 325, comma 2°, del d.P.R. 207/2010.
2. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si provvede ai sensi del precedente art. 26.
Art. 29 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali:
• 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale di cui al precedente art. 8, comma 1°, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 3 del Capitolato Tecnico per la consegna di ciascun Piano dell'Iniziativa;
• 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale di cui al precedente art. 8, comma 1°, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine per la consegna di ciascun Piano dell’Iniziativa indicato dalla Stazione Appaltante in occasione della relativa richiesta di modifica;
• 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale di cui al precedente art. 8, comma 1°, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 3 del Capitolato Tecnico per l’avvio di ciascuna iniziativa.
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P., in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento, ai sensi del successivo art. 34.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
8. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera e) delle premesse del presente contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. L’Istituto, su motivata richiesta dell’Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali, allegate al presente Contratto, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto all’interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo. Sull’istanza di disapplicazione decide l’Istituto su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell’Esecuzione.
10. Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, a fronte di ogni violazione delle regole previste nelle presente contratto, nelle forme di cui all’art. 1453 c.c..
Art. 30 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall'Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto, e dietro autorizzazione dell'Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell'operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all'atto dell'Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all'atto delle medesime, l'Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto, l'Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei suddetti requisiti, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 67 e 76, comma 8, del D.Lgs. 159/11), e successive modificazioni.
4. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto;
b) la certificazione, resa dall'Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 38 del Codice e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
5. L'Istituto provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
6. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.
7. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
8. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l'Istituto provvede ai sensi dell'art. 40, comma 5.
9. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'impresa capogruppo indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell'ambito dell'Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
10. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice.
11. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore medesimo.
12. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento). L’Appaltatore dovrà corrispondere ai propri subappaltatori gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore accertate dall’Istituto, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti destinati ai subappaltatori o ai cottimisti, o ai diversi soggetti che eventualmente compongono l’operatore, l’Istituto medesimo potrà provvedere, sentito l'Appaltatore, al pagamento diretto dell'importo dovuto a favore dei predetti soggetti per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 118, comma 3°, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06.
14. È comunque consentito all’Istituto, in pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai soggetti di cui al comma precedente, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 118, comma 3-bis del D.Lgs. 163/06.
15. Nei casi previsti dai commi 13° e 14°, l’Istituto pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con indicazione dei relativi beneficiari.
Art. 31 (Recesso)
1. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Art. 32 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 33 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione)
Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Art. 34(Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)
Il presente Xxxxxxxxx è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Art. 35 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
j) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 36 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento)
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento, ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3° del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 [ora art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11] l’Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del Servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di procedura, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di procedura.
Art. 37 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge
187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 38 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 39 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento
agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto.
7. Ai sensi dell’art. 6, comma 3°, del Regolamento, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
• per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
• per il certificato di collaudo;
• per il certificato di regolare esecuzione;
• per il certificato di verifica di conformità;
• per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
• per il pagamento del saldo finale;
• per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta
(30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 40, comma 4°.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 40.
11. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..
14. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.
Art. 40 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)
1. Qualora l’Istituto consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, l’Istituto medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell’Istituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni la Stazione Appaltante opera una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto del certificato o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà dell’Istituto, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Istituto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8 del Regolamento.
Art. 41(Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Istituto può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall’Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
Art. 42(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. […] In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e- mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via Xxxx il Grande, n., 21, 00000 - Xxxx Alla c.a. del Dott. […], Fax 06 59.05.42.40
e-mail […]@xxxx.xx
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax, mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 43(Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 44 (Foro competente)
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 45 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è […];
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di
dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del proprio incarico.
3. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
5. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
6. La persona preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata in conformità a quanto previsto nell’atto di designazione del Responsabile del
Trattamento dei dati di cui all’allegato “E” del presente Contratto.
7. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione.
Art. 45 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Xxxxxxxxx sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Xxxxxx, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’Appaltatore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto del Contratto); Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto); Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 6 (Direttore dell’Esecuzione); Art. 7 (Obblighi
dell’Appaltatore); Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie); Art. 10 (Proprietà dei prodotti e dei materiali); Art. 11 (Brevetti industriali e diritto d’Autore); Art. 12 (Verbale di avvio dell’Esecuzione); Art. 13 (Sospensione dell’esecuzione del Contratto); Art. 14 (Sospensioni illegittime); Art. 15 (Certificato di ultimazione delle prestazioni); art. 16 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore); Art. 17 (Varianti introdotte dall’Istituto); Art. 18 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite); Art. 19 (Incarico della verifica di conformità); Art. 20 (Verifica di conformità semestrale in corso di esecuzione); Art. 21 (Verifica di conformità definitiva); Art. 22 (Processo verbale delle attività di verifica); Art. 23 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità); Art. 24 (Verifiche e valutazioni del soggetto che verifica la conformità); Art. 25 (Certificato di verifica di conformità); Art. 26 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità e Provvedimenti successivi alla verifica di conformità); Art. 27 (Attestazione di regolare esecuzione); Art. 28 (Penali); Art. 29 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto); Art. 30 (Recesso); Art. 31 (Normativa in tema di contratti pubblici); Art. 32 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione); Art. 33 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo); Art. 34 (Clausole risolutive espresse); Art. 35 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento); Art. 36 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 37 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera); Art. 38 (Lavoro e sicurezza); Art. 39 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi); Art. 40 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore); Art. 41 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto); Art. 42 (Spese); Art. 43 (Foro competente); Art. 44 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 45 (Varie)
Roma,
L’appaltatore