DISPOSIZIONI GENERALI
CITTA’ DI RAPALLO
Provincia di Genova
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI
Deliberato dal Consiglio Comunale nella Seduta del 29/01/2009 con atto N . 121
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI
ART. | 2 | P.R.CIMITERIALE |
ART. | 3 | L’INUMAZIONE |
ART. | 4 | LA TUMULAZIONE |
ART. | 5 | LA TIPOLOGIA |
ART. | 6 | FACOLTA’ DI DISPORRE DELLA SALMA |
ART. | 7 | L’ISTANZA DI CONCESSIONE |
ART. | 8 | LA CONCESSIONE CIMITERIALE |
ART. | 9 | IL CONCESSIONARIO |
ART. | 10 | CONTROVERSIE SULLA DESTINAZIONE DELLA SALMA |
TITOLO II
CONCESSIONE DI LOCULI
ART. | 11 | REQUISITI PER ESSERE TUMULATI NEI CIMITERI URBANI |
ART. | 12 | LA PRENOTAZIONE PER GLI ULTRAOTTANTENNI |
ART. | 13 | DOCUMENTI PER LA TUMULAZIONE |
ART. | 14 | L’ASSEGNAZIONE DEL LOCULO |
ART. | 15 | REQUISITI PER LA TUMULAZIONE NEI CIMITERI FRAZIONALI |
ART. | 16 | CIMITERI FRAZIONALI: ESAURIMENTO POSTI SALMA |
ART. | 17 | LA CAMERA MORTUARIA |
ART. | 18 | LA TUMULAZIONE PROVVISORIA |
ART. | 19 | LA DURATA DELLE CONCESSIONI DEI LOCULI |
ART. | 20 | IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE |
ART. | 21 | LA TUMULAZIONE SUPPLEMENTARE |
ART. | 22 | REQUISITI PER LA TUMULAZIONE SUPPLEMENTARE |
ART. | 23 | L’ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE |
ART. | 24 | LA RETROCESSIONE DEL LOCULO |
ART. | 25 | L’ESTUMULAZIONE ORDINARIA |
ART. | 26 | LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEI LOCULI |
ART. | 27 | L’ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA |
ART. | 28 | ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE |
ART. | 29 | I LOCULI DOPPI |
ART. | 30 | LA DISCIPLINA DEI LOCULI DOPPI |
ART. | 31 | IL REQUISITO DELL’ART. 76 D.P.R. 285/90 |
ART. | 32 | L’OSSARIO COMUNE |
ART. | 33 | LA DESTINAZION E DEI RESTI MORTALI |
ART. | 34 | LA CONCESSIONE DI OSSARI |
ART. | 35 | OSSARI CAPIENTI, DOPPI E TRIPLI |
ART. | 36 | LA TUMULAZIONE SUPPLEMENTARE DEI RESTI IN LOCULO |
ART. | 37 | LA TUMULAZIONE DEI RESTI IN CAPPELLA |
ART. | 38 | LA CREMAZIONE |
ART. | 39 | LA DESTINAZIONE DELL’URNA CINERARIA |
ART. | 40 | LA CONCESSIONE DELLE CELLE FUNERARIE |
ART. 40BIS AFFIDO E DISPERSIONE DELLE CENERI
TITOLO III
CONCESSIONE DI AREE E DI MANUFATTI CIMITERIALI
Art. 41 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO ART. 42 LA CONCESSIONE
ART. | 43 | OGGETTO DELLA CONCESSIONE |
ART. | 44 | BENEFICIARI DELLA CONCESSIONE |
ART. | 45 | LA CONDIZIONE DI BENEMERENZA |
ART. | 46 | LA CONCESSIONE AD ENTI MORALI |
ART. | 47 | DURATA DELLE CONCESSIONI |
ART. | 48 | IL DECESSO DEL CONCESSIONARIO |
ART. | 49 | I VINCOLI NELLA CONCESSIONE |
ART. | 50 | IL BANDO DI OFFERTA DELLE CAPPELLE FUNERARIE |
ART. | 51 | CONCESSIONE DI DEPOSITI FUNERARI |
ART. | 52 | CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE DELLE CAPPELLE FUNERARIE |
ART. | 53 | LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ART. | 54 | ATTO DI CONCESSIONE E PAGAMENTO SOMMA DOVUTA |
ART. | 55 | IL PROGETTO DELLE OPERE DA REALIZZARE |
ART. | 56 | IL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI |
ART. | 57 | L’OBBLIGO DELLA MAUTENZIONE |
ART. | 58 | LO STATO DI DEGRADO |
ART. | 59 | L’ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE |
ART. | 60 | LA SCADENZA |
ART. | 61 | LA REVOCA |
ART. | 62 | LA RINUNCIA E LA RETROCESSIONE |
ART. | 63 | LA DECADENZA |
ART. | 64 | EFFETTI DELLA DECADENZA |
ART. | 65 | AUMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DEI POSTI SALMA |
ART. | 66 | (abrogato) |
ART. | 67 | AMBITO DI APPLICAZIONE |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI
Nei Cimiteri cittadini e frazionali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
Nel Cimitero di Cerisola è stato istituito il Campo Acattolico. Esso è riservato alle salme degli appartenenti a culti acattolici, riconosciuti dallo Stato Italiano salvo che gli stessi, in vita, abbiano fatto espressa manifestazione di essere sepolti nel Cimitero Comune.
Per la tumulazione nel campo acattolico, si richiede nel defunto il requisito dell’appartenenza ad una fede religiosa diversa dal Cattolicesimo, fede che può essere dichiarata sotto la propria responsabilità dal richiedente o comprovata con dichiarazione ufficiale del Ministro di Culto.
Gli stessi requisiti si richiedono nel concessionario in caso di richiesta di uso di aree per la costruzione di manufatti cimiteriali.
Valgono per il campo acattolico le disposizioni contenute nel presente Regolamento per i cimiteri comunali.
L’appartenenza a fedi religiose diverse non può comportare nessuna limitazione al piano predisposto dall’ufficio tecnico in merito alle esumazioni ed estumulazioni delle salme.
ART. 2 P.R. CIMITERIALE
Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
Apposito piano regolatore cimiteriale individua gli spazi o zone da destinare a:
- zone per la costruzione di sepolture private.
- zone per la costruzione di loculi.
- cellette ossario
- xxxxxxx xxxxxxxxx
- ossario Comune
- cinerario Comune
- zone per la dispersione delle ceneri.
Il piano regolatore cimiteriale inoltre determina, per le sepolture private, l’ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere e le relative caratteristiche tecniche, le distanze dai viali.
Nell’ipotesi in cui la P.A. voglia cambiare la destinazione d’uso di alcune zone cimiteriali, esprime con provvedimento tale indirizzo, individuando le aree, la loro superficie, i diversi tipi di opere da realizzare, le relative caratteristiche tecniche.
ART. 3 L’INUMAZIONE
Hanno diritto ad essere inumati nei cimiteri del Comune di Rapallo:
1) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
2) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
3) i nati morti ed i prodotti del concepimento degli aventi diritto.
4) salme tumulate nei Cimiteri urbani e frazionali per le quali, trascorso l’ordinario periodo di tumulazione, non sia possibile procedere a riduzione in resti per mancata mineralizzazione
Per l’inumazione nel Cimitero di Rapallo Centro è necessario che il defunto, oltre ad essere residente in Rapallo al momento del decesso, abbia inoltre 25 anni di residenza anche non consecutivi.
Per l’inumazione nei Cimiteri Frazionali è necessario che il defunto sia residente, al momento del decesso, in una delle vie appartenenti alla Frazione stessa. Le vie frazionali sono elencate nell’allegato “A” del presente Regolamento.
Tranne i casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale via sia disinteresse da parte dei familiari, sono a titolo oneroso le operazioni di inumazioni ed esumazioni, che verranno fornite dal Comune secondo una tariffa stabilita.
La condizione d’indigenza o bisogno della famiglia del de cuius e la sussistenza della condizione di disinteresse da parte dei familiari va definita ed attestata dai servizi sociali comunali. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno di seppellimento.
Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
L’installazione di lapidi o copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai familiari del defunto.
ART. 4 LA TUMULAZIONE
Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opera muraria - loculi o cellette o cappelle funerarie o depositi a terra, costruiti dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
ART. 5 LA TIPOLOGIA
Le sepolture a pagamento concesse con la nuova normativa in vigore, tutte a tempo determinato, si dividono in:
- loculi
- ossari
- celle cinerarie
- sepolture novantanovennali
secondo l’elencazione indicata nella tariffa che fissa per ogni tipo di sepoltura il corrispondente importo di concessione.
ART. 6 FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA
Per la sistemazione della salma, la volontà del defunto espressa nel testamento prevale su qualunque altra.
In mancanza di testamento saranno osservate, nell’ordine di graduazione residuale, la volontà:
1) del coniuge.
2) dei figli
3) dei genitori
4) dei fratelli e delle sorelle.
5) del convivente “more uxorio”. Per convivente “more uxorio” si intende persona che abbia convissuto col defunto dando vita ad una famiglia di fatto. La suddetta condizione dovrà essere dimostrata mediante certificazione anagrafica o atto notorio da redigersi presso notaio o giudice di pace. La suddetta documentazione sarà necessaria ogni qual volta nel prosieguo del Regolamento si vorrà far valere la condizione di “convivente more uxorio”
6) di altri parenti e affini.
In mancanza dei soggetti sopra elencati, può disporre della salma a proprie spese chi dichiara di essere disponibile a provvedere alla sistemazione della stessa.
ART. 7 L’ISTANZA DI CONCESSIONE
Le concessioni cimiteriali di qualsiasi tipo vengono richieste con un’istanza al Sindaco, nella quale dovranno essere indicate le generalità del defunto, l’ubicazione del tumulo richiesto, le generalità, il codice fiscale ed il recapito del richiedente.
ART. 8 LA CONCESSIONE CIMITERIALE
Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto scritto, contenente la durata della concessione stessa, le generalità del defunto, quelle del concessionario, con indicazione dell’indirizzo, codice fiscale, l’avvenuto pagamento della tariffa, le clausole e le condizioni previste, le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso, l’indicazione del Cimitero in cui si trova il loculo concesso distinto con il numero e la fila.
Ogni concessione è subordinata all’osservanza delle disposizioni normative vigenti e successivamente emanate in materia.
Il concessionario o altri non possono eccepire clausole o condizioni diverse da quelle previste per legge o nel presente regolamento.
ART. 9 IL CONCESSIONARIO
Colui che esercita la scelta per la sistemazione della salma è il titolare della concessione, il quale deve dichiarare, consapevole di responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi diritto.
In caso di successive scelte da prendere in ordine alla destinazione della salma o dei resti durante o alla scadenza della concessione, il Comune tiene conto soltanto della volontà del concessionario o di chi si dichiari avente diritto.
ART. 10 CONTROVERSIE SULLA DESTINAZIONE DELLA SALMA
In caso di controversie tra gli interessati, il Comune resta estraneo all’azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino alla definizione della controversia.
In caso di morte o rinuncia del concessionario, chi subentra deve dichiarare sotto la propria responsabilità penale di agire in nome e per conto degli altri aventi diritto
TITOLO II CONCESSIONE DI LOCULI
ART. 11 REQUISITI PER ESSERE TUMULATI NEI CIMITERI URBANI.
La sepoltura individuale in un loculo può concedersi, salvo quanto previsto dall’art.12 del presente Regolamento, solo in presenza di salma.
Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione di soli resti o ceneri.
Hanno diritto ad essere tumulate nei loculi dei Cimiteri Urbani di Rapallo Centro e X. Xxxxxx Xxxxxx solo ed esclusivamente:
1) le salme di persone residenti in Rapallo al momento del decesso.
2) le salme di persone residenti altrove, perché ricoverate in casa di riposo o altri istituti, o perché detenute in carcere ma residenti in Rapallo antecedentemente al ricovero o alla detenzione.
3) le salme di persone non residenti in Rapallo al momento del decesso, ma ivi precedentemente residenti per almeno 25 anni anche non consecutivi.
4) le salme di persone non residenti in Rapallo al momento del decesso, ma ivi residenti in vita almeno sino al compimento del 18° anno di età ed aventi uno dei genitori residente nel Comune di Rapallo.
5) nati morti ed i prodotti del concepimento di persone aventi diritto.
6) resti mortali delle persone sopraindicate.
Per le salme di cui ai punti 2) 3) e è dovuto il pagamento del diritto speciale. E’ altresì dovuto il pagamento del diritto speciale per coloro che pur residenti nel territorio di Rapallo al momento del decesso avessero una residenza inferiore al quinquennio.
La prescritta residenza deve risultare necessariamente da atto dell’anagrafe.
Alla residenza è equiparata l’iscrizione all’AIRE. In quest’ultimo caso è dovuto il diritto speciale.
ART. 12 LA PRENOTAZIONE PER GLI ULTRAOTTANTENNI
Eccezionalmente è ammessa la concessione di loculo a persona vivente, quando la stessa abbia compiuto gli ottanta anni e sia residente in Rapallo.
La concessione viene assentita per la durata di 30 anni decorrenti dalla data del decesso previo pagamento della tariffa prescritta, aumentata del 30%. Il titolare della concessione che trasferisca successivamente alla stessa la propria residenza in altro Comune, non perde il diritto ad essere tumulato nel loculo già prenotato. In quest’ultimo caso non è dovuto il pagamento del diritto speciale.
ART. 13 DOCUMENTI PER LA TUMULAZIONE
Per procedere alla tumulazione di un cadavere in un loculo, il custode cimiteriale deve essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso e della comunicazione di concessione del loculo che viene rilasciata al custode, previo pagamento della tariffa cimiteriale prevista.
ART. 14 L’ASSEGNAZIONE DEL LOCULO
Le richieste verranno evase in ordine alla data di presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo, in presenza di loculi disponibili al momento della domanda.
In caso di riutilizzo di loculi scaduti, fa fede la segnalazione scritta del custode cimiteriale circa la data in cui il loculo si è reso libero.
L’assegnazione dei loculi viene fatta d’ufficio, da sinistra verso destra, all’interno di ciascuna fila, dopo che si è data al richiedente la possibilità di scegliere la campata e la fila stessa.
Sono previste eccezioni al principio sopra richiamato solo in caso di:
vincolo di matrimonio; convivenza “more uxorio”;
vincolo di parentela in linea retta fino al 3° grado: genitori-figli, nonni-nipoti, bisnonni- pronipoti.
ART. 15 REQUISITI PER LA TUMULAZIONE NEI CIMITERI FRAZIONALI.
I Cimiteri frazionali di Rapallo sono i seguenti: San Xxxxxxx di Pagana, Santa Xxxxx del Campo, San Xxxxxx di Novella, San Xxxxxxxx di Monti, San Xxxxxxx di Noceto, San Quirico d’Assereto, Sant’Xxxxxx di Foggia, San Massimo.
I loculi nei Cimiteri Frazionali sono riservati esclusivamente alle:
1) salme di persone residenti nella frazione al momento del decesso
2) salme di persone residenti in Comuni limitrofi o frazioni limitrofe, le cui abitazioni appartengono alla circoscrizione parrocchiale della frazione. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante attestazione del Parroco.
3) le salme di persone residenti altrove, perché ricoverate in casa di riposo o altri istituti, o perché detenute in carcere ma residenti nella frazione antecedentemente al ricovero o alla detenzione.
4) salme di persone non residenti nella frazione al momento del decesso ma ivi residenti in vita per almeno 25 anni anche non consecutivi.
5) le salme di persone non residenti nella frazione al momento del decesso, ma ivi residenti in vita almeno sino al compimento del 18° anno di età ed aventi uno dei genitori residente nella frazione.
6) nati morti ed i prodotti del concepimento di persone aventi diritto.
7) resti mortali delle persone sopraindicate.
Per le salme di cui ai punti 2) 3) 4) è dovuto il pagamento del diritto speciale. E’ altresì dovuto il pagamento del diritto speciale per coloro che pur residenti in una frazione di Rapallo al momento del decesso avessero una residenza inferiore al quinquennio
La prescritta residenza deve risultare necessariamente da atto dell’anagrafe e sulla base dello stradario elettorale allegato “All.A” al presente atto.
Per l’ammissione nei Cimiteri Frazionali si richiede, nei casi dubbi, la certificazione della Parrocchia territorialmente competente.
ART. 16 CIMITERI FRAZIONALI: ESAURIMENTO POSTI SALMA
Nel caso siano completamente esauriti i posti salma in un Cimitero Frazionale, le salme dei frazionisti saranno tumulate in un altro Cimitero Urbano o Frazionale, salva la possibilità di traslare il feretro nel Cimitero di residenza, quando se ne verifichino le condizioni, a spese della Civica Amministrazione.
ART. 17 LA CAMERA MORTUARIA
Per i Cimiteri di Rapallo Xxxxxx x xxxxxx xx Xxx Xxxxxx Xxxxxx, esiste una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.
Nella camera mortuaria vengono depositate, previa domanda di sosta le salme che, per causa di forza maggiore, non possono avere immediata sistemazione.
Il deposito nella camera mortuaria non può superare la durata di due settimane, trascorse le quali si disporrà l’inumazione d’ufficio del feretro, in caso di mancanza di decisioni dei familiari del defunto.
ART. 18 LA TUMULAZIONE PROVVISORIA
A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione dal Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Non è ammesso il deposito provvisorio di feretri in sepolture private. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
- per coloro che hanno avuto in concessione l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- in ogni altro caso in cui l’attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in camera mortuaria.
La durata del deposito provvisorio va indicata nell’istanza e non può superare i tre anni. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, e si paga anticipatamente al rilascio della concessione o alla scadenza semestrale in caso di proroga. Le frazioni del semestre sono computate come semestre intero.
ART. 19 LA DURATA DELLE CONCESSIONI NEI LOCULI
A seconda della loro durata, i loculi si distinguono in:
- perpetui (concessi prima del 31/05/1947);
- cinquantennali (concessi prima del 31/03/1974);
- trentennali.
La durata attuale della concessione è stabilita in 30 anni e decorre dalla data di pagamento della tariffa cimiteriale.
ART. 20 IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE
La concessione di loculi può essere rinnovata per altri 30 anni, purché ne sia formulata specifica istanza al Sindaco entro il termine di scadenza della concessione in atto.
I loculi già assegnati in concessione cinquantennale conservano tale caratteristica fino alla scadenza della concessione e possono essere rinnovati per altri 30 anni.
Con il rinnovo, parte una nuova concessione, previo pagamento per intero della tariffa richiesta per quel determinato loculo.
Limitatamente ai loculi trentennali in scadenza, la proroga della concessione può essere chiesta ed assentita, alla prima scadenza e per una sola volta, per la durata di 10 anni. In questo caso la tariffa dovuta è pari ad 1/3 della tariffa trentennale.
ART. 21 LA TUMULAZIONE SUPPLEMENTARE
In ogni tipo di loculo ( sia perpetuo, sia cinquantennale, sia trentennale già rinnovato) possono essere tumulate in via supplementare altre salme, resti consunti o ceneri, fino ad esaurimento della capienza.
Nella tumulazione supplementare di feretro sarà consentito richiedere l’eventuale raccolta resti della salma già tumulata, a condizione che siano trascorsi 30 anni dalla data di morte.
I resti saranno racchiusi in apposite cassette e ritumulati nel loculo originale. La tumulazione supplementare di feretro è concessa dietro pagamento di tariffa intera vigente al momento della richiesta corrispondente a quel tipo di loculo.
Dal pagamento decorre una nuova concessione mentre per la concessione precedente si procederà al rimborso per gli anni non goduti con gli stessi criteri previsti per la retrocessione.
ART. 22 REQUISITI PER LA TUMULAZIONE SUPPLEMENTARE
La tumulazione supplementare viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:
- vincolo coniugale o convivenza “more uxorio”
- vincolo di parentela;
- vincolo di affinità;
- eredi testamentari;
- residenza anagrafica in Rapallo al momento della morte o possesso di uno dei requisiti di cui agli artt. 11) e 15) del presente Regolamento;
- consenso del concessionario o accordo tra gli aventi diritto
Nei Cimiteri frazionali è ammessa la tumulazione supplementare di salme di persone residenti in Rapallo ma non nella frazione, previo pagamento del diritto speciale per mancata residenza nella frazione.
ART. 23 L’ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Le concessioni si estinguono:
- per scadenza naturale del termine stabilito;In tal caso non è dovuta la tariffa prevista per apertura loculo.
- per revoca da parte del Comune;
- per rinuncia del concessionario.
Per la revoca vedasi art.60 del presente regolamento.
ART. 24 LA RETROCESSIONE DEL LOCULO
L’estinzione anticipata della concessione comporta la retrocessione del loculo, che rientra nella piena disponibilità del Comune che può riassegnarlo.
Con la retrocessione il concessionario, ad eccezione di quanto previsto dall’art.27 , ha diritto al rimborso del corrispettivo versato secondo la quota non usufruita calcolata con i seguenti criteri di proporzionalità:
- l’80% della tariffa pagata, diviso 30, per il numero degli anni restanti.
Non è dovuto alcun rimborso per la retrocessione di loculi concessi da oltre 30 anni. La domanda di rimborso non può essere accolta, sinché il loculo risulta occupato.
ART. 25 L’ESTUMULAZIONE ORDINARIA
L’estumulazione è un’operazione cimiteriale che consiste nella materiale estrazione del feretro dal loculo o tumulo in generale.
Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
Sono ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 30 anni.
L’accertamento della completa mineralizzazione della salma, per la raccolta resti, viene effettuato soltanto dopo la scadenza della concessione o dopo la permanenza trentennale nel loculo.
ART. 26 LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEI LOCULI.
Entro il mese di settembre di ogni anno, viene steso l’elenco delle concessioni in scadenza l’anno successivo.
L’elenco viene esposto nei vari cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l’anno successivo.
Trascorso l’anno di scadenza, viene predisposto l’elenco delle concessioni scadute, per le quali non sia pervenuta domanda di rinnovo o altra richiesta relativa alla destinazione dei resti.
Sulla base dell’elenco delle concessioni scadute, si procederà alle operazioni di estumulazione ordinaria e alla successiva dispersione dei resti rinvenuti nell’ossario comune, secondo il piano predisposto dall’ufficio tecnico, che comunicherà per iscritto di volta in volta all’Ufficio di Stato Civile – Concessioni Cimiteriali la data in cui il loculo è disponibile alla riassegnazione.
ART. 27 L’ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA
Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima che siano trascorsi 30 anni di permanenza del feretro nel tumulo, o per ordine dell’autorità giudiziaria, o, previa autorizzazione del Sindaco, in caso di cremazione delle salme o traslazione del feretro ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.
La traslazione di feretri o resti mortali nell’ambito dello stesso o in altro cimitero di Rapallo è consentita solamente in caso di:
- avvicinamento di coniugi;
- conviventi “more uxorio”;
- parentela in linea retta: genitori-figli, nonni-nipoti, bisnonni-pronipoti.
- richiesta del concessionario di un loculo dei Cimiteri di Rapallo, di traslare il feretro in altro loculo per esigenze strettamente personali. Tale richiesta dovrà essere fatta mediante presentazione di regolare domanda la quale potrà essere accolta esclusivamente entro 5 anni dalla data del rilascio della concessione originaria. La traslazione sarà possibile solo a seguito di rilascio di nuova concessione e nulla sarà dovuto per la retrocessione del loculo originario. Sarà comunque dovuta la tariffa per apertura loculo.
La traslazione è sempre possibile dai loculi alle sepolture private.
ART. 28 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
Le estumulazioni straordinarie e le raccolte resti nelle estumulazioni ordinarie devono essere eseguite alla presenza del necroforo incaricato del servizio di custodia (Circolare ASL IV Chiavarese n.11565 in data 22/3/2006).
Tutte le spese che si rendono necessarie per le estumulazioni sono a carico dei richiedenti.
I feretri estumulati da traslare devono risultare in buono stato di conservazione in modo che il trasferimento possa farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.
In caso contrario, si dovrà provvedere alla sostituzione dei feretri, addebitando la spesa relativa ai richiedenti.
ART. 29 I LOCULI DOPPI.
La tumulazione nei loculi doppi è riservata esclusivamente alle salme di coniugi, conviventi “more uxorio” o di parenti o affini entro il 3° grado residenti entrambi al momento della stipulazione della concessione o in possesso di uno dei requisiti di cui agli artt. 11) e 15) del presente Regolamento.
Il loculo doppio viene concesso per la tumulazione della prima salma e per l’epoca di morte della 2° salma, la cui identità deve già risultare nell’atto di concessione.
L’eventuale diritto speciale da applicarsi sarà riferito solamente alla 1° salma.
ART. 30 LA DISCIPLINA DEI LOCULI DOPPI
Per quanto riguarda la durata, il rinnovo, e la tumulazione supplementare, si applicano le norme già viste in precedenza per i loculi singoli. Il rinnovo può essere altresì assentito per un periodo inferiore al trentennio al fine di consentire al concessionario di addivenire alla raccolta contestuale di entrambe le salme.
La durata della concessione decorre, come per i singoli, dalla data di stipula dell’atto ed entro tale termine di scadenza deve verificarsi la seconda tumulazione per poter usufruire del secondo posto salma.
Se ciò non si verifica, il concessionario può chiedere di allungare i termini con il rinnovo della concessione.
ART. 31 IL REQUISITO DELL’ART. 76 D.P.R. 285/90.
I loculi doppi privi del requisito dello spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, possono essere riutilizzati per tumulazioni supplementari o riassegnazioni, esclusivamente nell’ipotesi di raccolta contestuale o sgombero dei resti di entrambi i feretri.
In caso di riassegnazione di loculo doppio privo del requisito sopracitato, di cui all’art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria, si occupa per primo il loculo privo di spazio di accesso.
Non possono invece essere riutilizzati i loculi tripli o quadrupli privi del requisito sopra citato, per evitare il rischio di commistione di resti mortali.
ART. 32 L’OSSARIO COMUNE
Nei vari cimiteri sono stati istituiti ossari comuni per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni.
ART. 33 LA DESTINAZIONE DEI RESTI MORTALI
Le ossa rinvenute dalle operazioni di riduzione in resti delle salme non destinate agli ossari comuni, sono raccolte in contenitori sigillati riportanti all’esterno i dati anagrafici.
Detti contenitori possono essere tumulati in:
- cellette ossari;
- loculi assieme al feretro;
- cappelle funerarie.
ART. 34 LA CONCESSIONE DI OSSARI
Per la concessione di ossari valgono le stesse disposizioni stabilite per i loculi con particolare riferimento agli artt. 11 e 15 del presente Regolamento. Nei Cimiteri frazionali è ammessa la tumulazione di resti di persone tumulate in altri cimiteri di Rapallo , previo pagamento del diritto speciale per mancata residenza nella frazione.
Hanno diritto ad essere tumulati negli ossari del Cimitero di Rapallo Centro solo i resti delle salme provenienti dallo stesso Xxxxxxxx.
Eccezionalmente possono essere concessi ossari per la custodia delle ceneri nei Cimiteri ove non sono stati realizzati cinerari o gli stessi siano esauriti.
ART. 35 OSSARI CAPIENTI, DOPPI E TRIPLI
Negli ossari capienti, ove possibile, possono essere tumulati resti o ceneri di persone anche non residenti in Rapallo al momento del decesso, ma legati da vincoli di coniugio, convivenza “more uxorio”, parentela, affinità, dietro pagamento della tariffa prevista oltre al diritto speciale per mancata residenza.
Nei Cimiteri frazionali è ammessa la tumulazione supplementare di resti di salme tumulate o inumate in altri Cimiteri di Rapallo , previo pagamento del diritto speciale per mancata residenza nella frazione.
Le stesse disposizioni valgono per gli ossari doppi e tripli.
ART. 36 LA TUMULAZIONE SUPPLEMENTARE DEI RESTI IN LOCULO
La cassetta contenente i resti può essere altresì tumulata in un loculo assieme al feretro preesistente, dietro pagamento della tariffa stabilita, a condizione che sussistano i requisiti già previsti per la tumulazione supplementare.
Possono essere tumulati nel loculo anche i resti di persone non residenti al momento della morte, ma in possesso di tutti i requisiti previsti per la tumulazione supplementare (art.22), dietro pagamento del diritto speciale per mancata residenza.
ART. 37 LA TUMULAZIONE DEI RESTI IN CAPPELLA
I resti possono essere anche tumulati in una cappella cimiteriale, gratuitamente se i resti vengono collocati nell’ossario già previsto e costruito o, mediante pagamento di tariffa, nell’ipotesi in cui i resti siano collocati in un loculo della cappella.
ART. 38 LA CREMAZIONE
Per procedere alla cremazione, si richiede l’autorizzazione di cui all’art.79 del D.P.R.
10.09.1990 n. 285, rilasciata a richiesta dei familiari in presenza delle condizioni ivi indicate. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposite urne cinerarie. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno i dati anagrafici del defunto.
ART. 39 LA DESTINAZIONE DELL’URNA CINERARIA
A richiesta dei familiari l’urna è collocata in apposite celle o in un loculo assieme al feretro preesistente, salvo si disponga per la collocazione in sepolture private o in cinerario comune, qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra.
ART. 40 LA CONCESSIONE DELLE CELLE FUNERARIE
Per la concessione delle celle cinerarie valgono gli stessi criteri adottati per i loculi e per gli
ossari.
ART.40 BIS AFFIDO E DISPERSIONE DELLE CENERI
I familiari del defunto possono altresì richiedere l’autorizzazione all’affidamento e conservazione delle ceneri presso la propria abitazione o la dispersione delle stesse come previsto dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 e dalle leggi Regione Liguria 4 luglio 2007 n .24, e 11 marzo
2008 n. 4 nonché dal regolamento regionale 11 marzo 2008 n. 1.
Tali procedure debbono seguire i dettami previsti nell’allegato disciplinare “All. B” costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
TITOLO III
CONCESSIONE DI AREE, DEPOSITI CIMITERIALI, CAPPELLE FUNERARIE
ART. 41 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO
Il Comune puo’ concedere ai privati o a Enti Morali , aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivita’.
Le aree cimiteriali disponibili vengono concesse su richiesta scritta presentata all’ufficio protocollo previo pagamento della tariffa prevista a mq. per la superficie del terreno da dare in concessione.
Possono altresi’ essere posti in concessione, con le modalita’ previste nel presente titolo, manufatti gia’ realizzati per la tumulazione delle salme.
ART. 42 LA CONCESSIONE
Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto, contenente l’individuazione dell’oggetto della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. In particolare l’atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- le persone dei concessionari e, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l’eventuale restrizione o ampliamento del diritto d’uso in riferimento all’avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compresa le condizioni di decadenza. Le concessioni di durata superiore ai trent’anni o precedute da gara a mezzo pubblici incanti sono stipulate a mezzo di atto pubblico.
La concessione decorre dal momento della stipula.
Le spese contrattuali, di registrazione ed ogni altra spesa inerente e conseguente sono a carico del concessionario.
ART. 43 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della concessione sono le aree su cui edificare le sepolture o i manufatti cimiteriali che sono così determinati:
- edicole (costruzioni fuori terra di valore artistico e architettonico vincolate alla realizzazione di loculi );
- monumenti ( cripte in sottosuolo con sovrastante opera architettonica – scultorea a carattere artistico destinata a contenere loculi );
- depositi ( sepolture a tumulazione in camera sotterranea col vincolo di sistemazione della superficie sovrastante );
- manufatti relativi a concessioni decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate ove necessario a modalità specifiche di manutenzione, ristrutturazione, ripristino, se di interesse storico artistico, precisate di volta in volta da apposito bando di gara e inserite nell’atto di concessione.
In ognuna delle tipologie di sepoltura si possono altresì realizzare cellette in sostituzione di loculi.
ART. 44 BENEFICIARI DELLA CONCESSIONE
Nelle sepolture private il diritto d’uso è riservato alla persona del Concessionario e a quelle della propria famiglia.
Avranno diritto alla tumulazione nella stessa sepoltura, purché la tomba sia a più posti, sino alla completa capienza, le persone legate al concessionario da uno dei seguenti vincoli:
- vincolo coniugale o “convivenza more uxorio”;
- vincolo di parentela;
- vincolo di affinità;
Hanno altresì diritto le salme delle persone che abbiano acquisito benemerenza nei confronti del concessionario o che siano eredi testamentari.
Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi sopra esposti.
ART. 45 LA CONDIZIONE DI BENEMERENZA
La condizione di benemerenza va dichiarata nell’atto di concessione o attestata con dichiarazione separata del concessionario depositata presso l’ufficio concessioni cimiteriali, ovvero con atto testamentario.
Per la tumulazione in sepoltura di famiglia di salma del convivente o di persona benemerita è dovuto altresì un diritto previsto nel tariffario.
ART. 46 LA CONCESSIONE AD ENTI MORALI
Il diritto d’uso delle sepolture private concesse ad enti morali (corporazioni, istituti, ecc.) è riservato alla sepoltura delle salme delle persone che risultino al momento della morte iscritte a detti enti fino al completamento della capienza del sepolcro.
Il legale rappresentante dell’ente morale all’atto del decesso dell’iscritto è tenuto a trasmettere un’attestazione concernente la sussistenza del diritto d’uso per ogni richiesta di tumulazione all’interno della cappella.
In mancanza della trasmissione di detta attestazione è fatto divieto di sepoltura nell’area o nel manufatto concesso all’ente.
ART. 47 DURATA DELLE CONCESSIONI
Le concessioni successive al 10/2/1976 sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo per un uguale periodo di tempo.
Le concessioni antecedenti sono perpetue.
ART. 48 IL DECESSO DEL CONCESSIONARIO
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o gli altri aventi diritto sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
In caso di sepoltura privata concessa prima del 10.02.1976, in assenza di discendenti, viene riconosciuto il diritto d’uso agli eredi testamentari.
ART. 49 I VINCOLI NELLA CONCESSIONE
La concessione di sepoltura privata non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione
ART. 50 IL BANDO DI OFFERTA DELLE CAPPELLE FUNERARIE
In caso di disponibilità di cappelle funerarie riacquisite al patrimonio comunale per decadenza della concessione e quindi idonee alla riassegnazione, L’Ufficio Tecnico Comunale deve procedere alla stima del valore dell’immobile cimiteriale mediante apposita perizia, stima che costituirà il prezzo a base d’asta.
In caso di disponibilità di siti cimiteriali l’Ufficio Tecnico Comunale deve segnalare per iscritto la superficie dell’area e tutti gli elementi tecnici idonei all’individuazione della stessa.
L’Ufficio Concessioni Cimiteriali provvederà, a seguito degli elementi forniti dall’Ufficio Tecnico, all’indizione di pubblico bando con il criterio della miglior offerta in aumento sull’importo a base d’asta, calcolato in base al tariffario vigente.
ART. 51 CONCESSIONE DI DEPOSITI FUNERARI
In caso di disponibilità di depositi funerari riacquisiti al patrimonio comunale per decadenza della concessione o retrocessione, si può procedere alla riassegnazione a nuovo concessionario, dietro presentazione di apposita istanza in bollo e previo pagamento del canone dovuto.
Per ottenere la concessione non è richiesta la residenza in Rapallo. Al momento della presentazione della domanda non è necessario indicare le generalità della salma da tumulare, che potranno essere indicate in un momento successivo dal concessionario o dai suoi aventi causa. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 44, 48 e 49 del presente Regolamento.
La concessione viene assentita per la durata di 99 anni decorrenti dalla stipula dell’atto di concessione,secondo quanto previsto dall’art.42.
La sottoscrizione dell’atto di concessione ed il pagamento dell somma dovranno essere effettuate dal richiedente entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della domanda.
Nel caso di più domande relative allo stesso deposito avra’ prevalenza la domanda presentata per prima. Farà fede il timbro del protocollo.
La concessione di depositi viene assentita per una sola salma, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.65.
Il canone di concessione del deposito cimiteriale viene stabilito annualmente dalla Giunta comunale, con propria deliberazione.
ART. 52 CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE DELLE CAPPELLE FUNERARIE
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente offerente il maggior prezzo in aumento rispetto al prezzo base e alle condizioni indicate nel bando di gara. In caso di gara andata deserta si procederà all’indizione di nuova gara secondo le modalità e le condizioni stabilite, di volta in volta, dalla Giunta Comunale.
ART. 53 LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Sono escluse le offerte pervenute non corredate della documentazione richiesta nel bando.
Il bando verrà affisso all’albo pretorio comunale, all’ingresso dei vari cimiteri, per due mesi e inviato per conoscenza all’U.R.P. alle Parrocchie del territorio, alle Pompe Funebri Rapallesi.
ART. 54 ATTO DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA
La sottoscrizione dell’atto di concessione e il pagamento della somma dovranno essere effettuate dal concorrente assegnatario entro 60 gg. dalla data di svolgimento dell’asta.
Le spese contrattuali, di registrazione ed ogni altra spesa inerente e conseguente sono a carico dell’assegnatario.
ART. 55 IL PROGETTO DELLE OPERE DA REALIZZARE
Entro un (1) anno dalla data di stipulazione il concessionario deve presentare un progetto esecutivo delle opere da realizzare che viene approvato dalla Ripartizione Urbanistica, su conforme parere dell’autorità sanitaria e della Commissione edilizia, secondo le disposizioni di cui al Capo XIV e XV del D.P.R. 285/90 e le prescrizioni tecniche comunali.
ART. 56 IL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’opera di costruzione o di ripristino del manufatto cimiteriale dovrà essere ultimata entro due (2) anni dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, salvo proroga concessa dal Dirigente della struttura competente, per comprovate cause di forza maggiore, non imputabili alla volontà del concessionario.
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero ed è soggetta al collaudo dell’ufficio tecnico e alla verifica di agibilità dell’ASL.
ART. 57 L’ OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE
Il concessionario, oltre agli adempimenti prescritti nell’art. precedente, è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura privata; intendendosi per manutenzione ogni intervento necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo dal Dirigente dei Servizi tecnici alla tumulazione, il concessionario ha l’obbligo di adeguare il manufatto alle norme vigenti.
ART. 58 LO STATO DI DEGRADO
Quando, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, risulti che un manufatto cimiteriale, per l’azione del tempo o per incuria del concessionario o degli eredi aventi diritto, si sia deteriorato o sia divenuto indecoroso, l’Ufficio Concessioni Cimiteriali provvederà ad informare il concessionario o, in caso questi risultasse deceduto o irreperibile, gli eventuali altri aventi diritto anche mediante pubblici avvisi, della necessità di procedere al ripristino e completo restauro dell’opera funeraria. Le prescrizioni, le modalità di intervento, il termine di ultimazione lavori, saranno stabilite dall’U.T.C. e comunicati agli interessati dall’Ufficio Concessioni Cimiteriali.
L’ U.T.C. dovrà altresì verificare la corretta esecuzione dei lavori di ripristino e darne comunicazione all’Ufficio Concessioni Cimiteriali.
Nel caso non si reperisse alcuno degli aventi diritto per dar corso agli interventi di ripristino, la scadenza del termine di sei mesi dalla data di affissione dell’avviso consentirà al Comune di recuperare la disponibilità della sepoltura privata dando corso alle procedure per la dichiarazione della intervenuta decadenza della concessione.
ART. 59 L’ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
La concessione di sepoltura privata si estingue per:
- scadenza del termine,
- revoca,
- rinuncia,
- decadenza.
Con l’estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle aree e, se del caso, delle opere cimiteriali.
ART. 60 LA SCADENZA
Si estinguono per scadenza del termine previsto nel contratto le concessioni a tempo determinato, salvo rinnovo.
Alla scadenza delle sepolture novantanovennali, i manufatti, le decorazioni, le opere d’arte o di pregio, passeranno in esclusiva proprietà al Comune senza corresponsione di alcun indennizzo.
In caso di nuova assegnazione l’ufficio tecnico comunale eseguirà la stima dei manufatti cimiteriali acquisiti e l’importo risultante verrà pagato dal nuovo concessionario unitamente al prezzo dell’area stabilita ai sensi di tariffa.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali, provvederà il Comune collocando i medesimi nell’ossario comune o nel cinerario comune.
ART. 61 LA REVOCA
Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per soppressione del cimitero o per motivi di interesse pubblico, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma.
Nessun cimitero può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.
La soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale. sentita l’ASL competente.
In questi casi il Comune assegnerà gratuitamente al concessionario nello stesso o altro cimitero un’altra area o tomba equivalente alla primitiva per il residuo tempo spettante.
Del provvedimento di revoca viene dato preavviso ai familiari aventi diritti, con lettera o mediante affissione all’albo pretorio o mediante diffusione della notizia coi mezzi ritenuti più idonei (mezzo stampa).
ART. 62 LA RINUNCIA E LA RETROCESSIONE
Il concessionario ha la possibilità di rinunciare alla concessione ed il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione, a condizione che i manufatti siano liberi o liberabili da salme a cura e spese del concessionario.
In ogni caso le opere esistenti passano in disponibilità al Comune, la concessione viene revocata con determina con la quale si dà luogo alla retrocessione del sepolcro.
Per la retrocessione delle sepolture private al concessionario viene riconosciuto un rimborso globale per area e manufatto stabilito con delibera di Giunta Comunale sulla base della perizia effettuata dall’ U.T.C.
ART. 63 LA DECADENZA
La decadenza della concessione viene dichiarata, con provvedimento del Dirigente dei Servizi Demografici e Cimiteriali o di chi ne fa le veci, nei seguenti casi:
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere cimiteriali entro i termini fissati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.
La pronuncia di decadenza è adottata nei casi previsti ai punti tre e quattro di cui sopra previa diffida al concessionario, o agli altri aventi titolo, in quanto reperibile.
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e mediante affissione di manifesti nei vari cimiteri per la durata di sei mesi.
ART. 64 EFFETTI DELLA DECADENZA
Pronunciata la decadenza, si procederà alla traslazione della salma o dei resti, eventualmente tumulati nella sepoltura decaduta rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Le sepolture decadute rientrano nella piena disponibilità del Comune
ART. 65 AUMENTO DI DISPONIBILITÀ DEI POSTI SALMA
Il concessionario ha la facoltà di presentare al Sindaco un’istanza volta ad ottenere un aumento di disponibilità di posti salma nell’ambito della sepoltura di famiglia.
La possibilità di aumentare la capienza dei sepolcreti può derivare dalla riduzione in resti delle salme ivi tumulate o da un ampliamento o ristrutturazione del sepolcro.
Nella prima ipotesi l’istanza è accolta previo pagamento della tariffa stabilita per ogni posto salma ricavato in più.
In caso di sepoltura privata al completo, viene concessa agli aventi diritto, compresi quindi anche gli eredi testamentari, la possibilità di tumulare nuove salme, previa riduzione in resti per mineralizzazione naturale di salma ivi tumulata da almeno 30 anni o, qualora la salma non sia ancora mineralizzata, la possibilità di inumare il feretro, per accelerare e completare il processo di mineralizzazione e tumulare successivamente, a processo completato, i resti nuovamente nel sepolcro.
Nella seconda ipotesi, che presuppone in ogni modo la presentazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare e l’approvazione della competente Ripartizione Tecnica, è dovuto il pagamento della tariffa stabilita per ogni posto salma realizzato in più e la tariffa stabilita per ogni ossario o cella cineraria realizzata in più.
Il progetto esecutivo può anche riguardare la possibilità di realizzare cellette al posto dei
loculi.
ART. 66 (ABROGATO)
ART. 67 AMBITO DI APPLICAZIONE.
Le precedenti norme comunali si intendono abrogate.
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intende disciplinato dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e della Regione Liguria.
ALLEGATO “A”
CIMITERI FRAZIONALI DEL COMUNE DI RAPALLO
X.XXXXXX DI FOGGIA S.MASSIMO
LOC. ARBOCCO’ X.XX XX XXXXX XX XXXX
XXX. XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX
XXX.XXXXXX VIA X.XXXXXXX
PIAZZA DEL CORPUS DOMINI VIA S. MASSIMO VIA DEI MAGGIOLO
X.XXXXXXX DI NOCETO S. MAURIZIO DI MONTI
LOC. GIARDINO LOC. CASE DI NOE’
SALITA DELL’ACERO PASSO AL GROPPALLO
VIA DELLA FONTE SALITA ALLE FASCE
VIA XXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX
XXX X.XXXXXXX XX XXXXXX VIA S.XXXXXXXX XX XXXXX
X.XXXXX XXX XXXXX S.MICHELE DI PAGANA
LOC. LE ROCCHE DI S. XXXXX PASSO AI GELSOMINI
PASSO PIANE DI S. XXXXX PASSO PRIV. DELL’ALLORO
PASSO XXXXXXXXX PIAZZETTA X.XXXXX
SALITA CARAVAGGIO XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX X.XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXX VIA AI CASTAGNETI
SALITA X.XXXXXXXX VIA XXXXXXX XXXXXX
VIA A. SPOTA’ XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX X. 00 E 52 A FINE STRADA XXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXXXX XXX XXXXX XXX XXXX
XXX XXX XXXXXXXX VIA COSTA BURRASCA
XXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX
VIA DEL VILLONE VIA COSTIGLIOLO
VIA DELLA PINETA VIA DEGLI ARANCI
VIA DI XXXX VIA DEI PITOSFERI
VIA PRIV. DELLA COLLINETTA XXX XXX XXXXXXXXXX
XXX XXXX.XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX
XXX XXXX. XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX
VIA PRIV. BOSENA VIA DONEGA
VIA PRIV. CARDINALE VIA FIORIA
VIA PRIV. DEL FERRAIN VIA GIMELLI
VIA PRIV. PONTE NUOVO VIA MONTE MEZZANA
VIA PRIV. XXXXXXXX VIA X. XXXXXXX
VIA X. XXXXXX VIA PER X.XXXXXXX
XXX X.XXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX
XXX XXXXX XX XXXXX VIA POMARO
VIA TANGONE VIA PRIV, DEL POGGETTO VIA PRELO
VIA PRIV. BERTULLO
X.XXXXXXX DI ASSERETO VIA PRIV. DEI LECCI
LOC. MONTEPEGLI VIA PRIV. DELLA PERGOLA
LOC. X. XXXXXXX VIA S. XXXXXXX
VIA X. XXXXXX VIA SESSAREGO VIA TRAVELLO
X. XXXXXX DI NOVELLA
PASSO DIETRO IL CORO | XXX XXXXXX | XXX X. XXXXXX |
XXXXXX XXXXXX | XXX XXXXXXXX | XXX XXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXX | VIA DEI GALLETTI | VIA TONNEGO |
STRADA DI RA’ | VIA PRIV. GAZZALE | VIA TORRE XXXXXXX ALLEGATO “B” |
DISCIPLINARE PER L’AFFIDO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI
ART.1 - OGGETTO
Il presente disciplinare regola l’affido e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell’ambito dei principi sanciti dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 “ Disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri”, dalla Legge Regione Liguria 4 luglio 2007 n. 24 modificata con Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 4 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti” e dal regolamento regionale n. 1 del 11 marzo 2008, nonché dalle norme previste dal D.P.R. 285/80 “Regolamento di Polizia Mortuaria” , successive Circolari Ministeriali e dal D.P.R. 254/2003 in materia di smaltimento di rifiuti.
ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDO
L’autorizzazione all’affido, quando il luogo ove viene custodita l’urna rientri nella competenza territoriale del Comune di Rapallo, è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile a seguito di istanza, in bollo, presentata da parte del parente individuato in vita dal “de cuius” per l’affidamento delle proprie ceneri ed avente la residenza nel Comune di Rapallo.
Tale istanza, nell’ assoluto rispetto della volontà dal defunto, dovrà essere corredata da:
❖ Disposizione testamentaria del “de cuius”
❖ Altro scritto datato e con firma olografa la cui autenticità dovrà essere dichiarata dal parente richiedente l’affidamento a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In assenza di espressa volontà del “de cuis “ , il coniuge o parente più prossimo identificato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 C.C. ovvero, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, potrà dichiarare a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il defunto espresse in vita la volontà che le proprie ceneri fossero date in affido. In tale dichiarazione dovranno essere chiaramente indicati i dati dell’affidatario e la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace oltreché la manleva per l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.
Nell’istanza devono essere riportati:
1. i dati anagrafici dell’affidatario (una sola persona), quelli del defunto egli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell’urna
2. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione di eventuali controlli da parte degli organi ispettivi dell’Amministrazione comunale
3. il luogo esatto di conservazione
4. le generalità della persona incaricata a prendere in consegna l’urna sigillata e che sottoscriverà il verbale di consegna per l’affidamento
5. la conoscenza circa i reati e le sanzioni amministrative sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, ivi comprese quelle atte ad evitare la profanazione dell’urna
6. l’essere a conoscenza della possibilità, nel caso in cui il familiare o suoi eredi intendano recedere dall’affido, di richiedere alternativamente l’interramento dell’urna nel Cimitero, il trasferimento della stessa in apposito cinerario (in entrambi i casi dovrà essere utilizzata un’urna non biodegradabile) o la dispersione nel rispetto della normativa vigente
7. l’assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli o restrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza
8. l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale dell’eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 5 gg. Dall’effettivo trasferimento al fine dell’aggiornamento del verbale e del registro degli affidi
9. individuazione della persona delegata al ritiro dell’urna, se diversa dal richiedente, ed autorizzata alla sottoscrizione del verbale di consegna
L’istanza redatta su apposita modulistica predisposta dall’ufficio dovrà essere sottoscritta dal richiedente. Copia dell’autorizzazione, o del diniego opportunamente motivato, dovrà essere rilasciata al richiedente o persona da lui delegata.
ART. 3 CARATTERISTICHE DELL’URNA PER L’AFFIDO
Per quanto attiene le caratteristiche dell’urna dovrà essere rispettato quanto segue:
a) L’urna potrà essere metallica o in altro materiale purché il contenitore interno sia di zinco e sigillato. La sigillatura potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario.
b) All’esterno dell’urna dovranno essere riportati , su apposita targhetta, i dati anagrafici del defunto, la data del decesso e di cremazione ed il numero di autorizzazione.
ART. 4 - MODALITA’
La consegna dell’urna contenente le ceneri per l’affido avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale da parte dell’affidatario o suo delegato e del dipendente dell’Azienda Pompe Funebri incaricata del servizio e dovrà riportare :
- il numero identificativo dell’affido corrispondente all’autorizzazione
- i dati identificativi del defunto
- gli estremi dell’autorizzazione alla cremazione
- i dati anagrafici dell’affidatario
- gli estremi identificativi del luogo di conservazione dell’urna
Tale verbale sarà redatto in triplice copia: una à conservata dal Comune che autorizza l’affidamento, una è conservata dal responsabile del Crematorio e un’altra dall’ affidatario dell’urna .
Tale verbale, in caso di trasporto dell’urna, costituisce documento di accompagnamento.
ART. 5 - DEPOSITO PROVVISORIO DELLE CENERI
La sosta gratuita dell’urna cineraria presso i Cimiteri Comunali è consentita per la durata massima di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l’affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30gg. dalla pubblicazione di avviso all’albo pretorio, sono avviate d’ufficio al cinerario comune.
ART.6 - MORTE DELL’AFFIDATARIO
In caso di morte dell’affidatario, se lo stesso ha espresso la volontà in forma scritta datata e con firma olografa, di affidare le ceneri ad altro familiare, quest’ultimo può detenerlo previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.
ART.7 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune del decesso a seguito di presentazione di apposita istanza , in bollo, a cura del soggetto individuato dal defunto per la dispersione con allegata l’espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, nella forma testamentaria o in altra forma scritta, purché datata e con firma
olografa. L’autenticità della firma olografa deve essere attestata dal richiedente, a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nella richiesta devono essere indicati:
1. i dati anagrafici del richiedente e l’indicazione del titolo alla dispersione ed i dati anagrafici del defunto;
2. gli estremi dell’autorizzazione alla cremazione;
3. la conoscenza che:
a) l’autorizzazione potrà essere rilasciata , nel caso in cui il Comune di dispersione fosse diverso da quello del decesso, previo nulla osta acquisito d’ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri;
b) la dispersione potrà avvenire esclusivamente in presenza di persona incaricata dal Comune in cui viene effettuata;
4. l’indicazione del luogo ove avverrà la dispersione, secondo le indicazioni previste dall’art. 4 della legge regionale n. 24/2007 e della L.R. n. 4/2008; nel caso in cui il defunto non abbia indicato il luogo, questo sarà indicato dal familiare che richiede la dispersione secondo l’accordo delle persone aventi titolo a disporre delle ceneri
5. l’impegno di effettuare la dispersione di norma entro 30 gg.dalla data di consegna delle ceneri
L’istanza redatta su apposita modulistica dovrà essere sottoscritta dal richiedente al quale verrà rilasciata copia dell’autorizzazione. Le ceneri già tumulate in cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere affidate secondo quanto previsto dal presente disciplinare.
ART.8 - CARATTERISTICHE DELL’URNA PER LA DISPERSIONE
Nel caso di dispersione in natura o per affondamento , interramento l’urna dovrà essere in materiale biodegradabile con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto , le date di decesso e cremazione.
Nel caso in cui l’urna non fosse conservata , potrà essere smaltita anche attraverso la consegna al custode cimiteriale.
ART. 9 - MODALITA’
La consegna dell’urna contenente le ceneri per la dispersione avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale da parte del soggetto deputato alla dispersione o suo delegato e del custode cimiteriale o suo delegato, il verbale dovrà riportare:
❑ il numero identificativo della dispersione corrispondente all’autorizzazione;
❑ i dati identificativi del defunto
❑ gli estremi dell’autorizzazione alla cremazione
❑ i dati anagrafici del soggetto deputato alla dispersione
❑ gli estremi identificativi del luogo della dispersione
❑ i dati anagrafici dell’incaricato del Comune ad assistere all’evento
Tale verbale verrà redatto in triplice copia: di cui una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una per il responsabile del Crematorio, ed una per il soggetto che dovrà effettuare la dispersione.
Copia del verbale, integrato con data ed ora dell’avvenuta dispersione, dovrà essere riconsegnato al Comune di decesso a cura dell’incaricato del Comune.
L’autorizzazione alla dispersione è rilasciatolo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 5 e 6 delle L.R. 24/2007 e dell’art .4 del regolamento regionale d’attuazione.
Il Comune di decesso deve registrare le avvenute dispersioni di ceneri nel registro già istituito per l’affido delle ceneri, riportando tutti i dati contenuti nei verbali di consegna dell’urna cineraria.
ART. 10 - INCARICATO DAL COMUNE
L’incaricato dal Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è l’Ufficiale dello Stato Civile o suo delegato.
ART. 11 - INOLTRO DELLE ISTANZE
Tutte le istanze relative all’autorizzazione all’affido e alla dispersione delle ceneri potranno essere presentate all’ufficiale dello stato civile anche con le modalità previste dall’art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000.
ART.12 - CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune , attraverso la polizia municipale, vigila e controlla l’applicazione delle norme contenute nelle leggi e regolamenti in materia , oltre ché nel presente disciplinare, comminando in caso di inosservanza delle disposizioni inerenti l’affido e la dispersione , le sanzioni previste dall’art. 5 bis della Legge Regionale n. 4 del 11 marzo 2008.
Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli anche periodici sulla corretta collocazione e conservazione dell’urna contenente le ceneri.