LORO SEDI
Protocollo: | 207934 / R.U. |
Rif: |
Direzione Dogane Ufficio Origine e Valore
Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciale
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
e, p.c.
Alla Direzione Relazioni e progetti internazionali
Alla Direzione Antifrode e controlli
Alla Direzione Organizzazione e digital transformation
SEDE
Roma, 10 dicembre 2019
Oggetto: | Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore. Regole e procedure di cui al Protocollo 1 dell’Accordo. |
Con la Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio dell’8 novembre 2019 è stato approvato il testo dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, entrato in vigore dal 21 novembre 20191.
1 L’Accordo e l’avviso della sua entrata in vigore sono stati pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 294 ed L 293 del 14 novembre 2019.
L’Accordo può essere reperito al seguente link:
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXX:X:0000:000:XXXX&xxxxxXX
00143 – ROMA, via Xxxxx Xxxxxxx, 71
Tel. x00 00 00000000 e-mail: xxx.xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx
Dalla data indicata sono quindi applicate tutte le disposizioni, le prescrizioni e le misure commerciali del predetto Accordo, i cui obiettivi sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le due parti contraenti, comprese, in particolare, le norme di specifica competenza contenute nel Protocollo 1 dell’Accordo, relativo alla definizione di “prodotti originari” ed ai metodi di cooperazione amministrativa2.
Nel suddetto Protocollo sono riportate le regole relative alla determinazione del carattere originario dei prodotti, riconducibili ai principi di “prodotti interamente ottenuti” e “sufficientemente lavorati”. Ai fini dell’effettiva attribuzione dell’origine preferenziale dovranno comunque prevedersi analitiche e approfondite valutazioni sulle disposizioni contenute nelle regole di lista specifiche del prodotto, che descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire, in base alla loro classificazione doganale, affinché il prodotto finale possa ottenere lo status originario preferenziale. Nel presente Accordo tali regole sono elencate nell’allegato B del Protocollo 1.
In deroga ai principi e alle regole dell’origine, l’art. 3 del Protocollo prevede una forma di cumulo bilaterale, in forza del quale sono definiti originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte incorporando materiali originari dell’altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate consistano in operazioni più complesse di quelle da ricondursi alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti, elencate nell’art. 6. Detta regola non evidenzia sostanziali novità rispetto alle consuete modalità applicative degli accordi commerciali in vigore. L’Accordo prevede inoltre una forma di cumulo diagonale, da applicarsi nei confronti dei materiali originari di un paese ASEAN, che applica un accordo preferenziale con la UE, con le limitazioni previste dallo stesso art. 33.
2 Le regole e le procedure dell’origine sono inserite organicamente in tale Protocollo, analogamente ad altri Accordi commerciali stipulati dalla UE.
3 Per "paese ASEAN" si intende uno Stato membro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico: Brunei Darussalam, Myanmar/Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam - fonte: sito web Commissione, DG Trade, link: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/
Si segnala inoltre la presenza del divieto di restituzione dei dazi doganali (no duty drawback), di cui all’art. 15 del Protocollo, che preclude la restituzione dei dazi doganali in relazione a quei materiali non originari utilizzati per la fabbricazione di prodotti che possano godere del trattamento preferenziale.
Per quanto attiene invece le prove dell’origine, la Sezione 5 (artt. da
16 a 26) definisce le procedure da seguire per l’applicazione del trattamento preferenziale. I prodotti originari dell’Unione importati a Singapore e i prodotti originari di Singapore importati nell'Unione beneficiano del trattamento tariffario preferenziale su presentazione di una "dichiarazione di origine" che potrà essere rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e se soddisfano le altre prescrizioni del Protocollo. Possono rilasciare una dichiarazione di origine i seguenti soggetti:
nell'Unione:
- un “esportatore autorizzato" ai sensi dell’art. 18 del Protocollo; oppure
- un qualsiasi esportatore, a condizione che la spedizione sia costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 euro;
a Singapore un esportatore che:
- sia registrato presso l'autorità competente e abbia ricevuto un
Unique Entity Number (UEN); e
- ottemperi alle disposizioni normative vigenti a Singapore, concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine.
Il citato art. 18 prevede che, per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato, l’esportatore richiedente debba offrire tutte le garanzie necessarie all'accertamento del carattere originario dei prodotti e del soddisfacimento degli altri requisiti del Protocollo. Si evidenzia che tra i requisiti, come già nell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Xxxxx, non è richiesta la frequenza delle esportazioni.
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà comunque essere pronto a presentare, in qualsiasi momento su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti giustificativi atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento degli altri requisiti dell’Accordo.
La dichiarazione dovrà essere resa secondo la formulazione contenuta nell’allegato E del Protocollo4. Si evidenzia che la dichiarazione dovrà recare la firma dell’esportatore, salvo che, a norma dell’art. 18, l’esportatore autorizzato non consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. In tal caso potrà dunque essere omessa la firma e, come indicato nella nota (4) del citato allegato E, che definisce le modalità di compilazione della dichiarazione di origine, potrà essere omessa anche l’indicazione del nome del firmatario.
Il periodo di validità della dichiarazione di origine è di dodici mesi dalla data di rilascio, come stabilito dall’art. 19. Le dichiarazioni di origine presentate dopo tale scadenza possono comunque essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale laddove l'inosservanza del
4 Si riporta di seguito la versione italiana della dichiarazione di origine indicata nell’allegato E:
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
.............................................................................................................................................(3)
(Luogo e data)
.............................................................................................................................................(4)
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Se la dichiarazione di origine è compilata nell'Unione da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.
Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore a Singapore, l'Unique Entity Number
deve essere indicato in questo spazio.
(2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore utilizza il simbolo "UE". Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante il simbolo "CM".
(3) Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.
(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo di firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
termine sia dovuta a circostanze eccezionali, a condizione che i prodotti siano stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Una dichiarazione di origine eccezionalmente potrà essere compilata dopo l'esportazione ("attestazione retroattiva"), ma dovrà comunque essere presentata nella parte importatrice entro due anni, nel caso dell'Unione, ed entro un anno, nel caso di Singapore, dall'ingresso delle merci nel territorio.
Si evidenzia infine che l’art. 35 prevede l’applicazione delle disposizioni dell’accordo anche alle merci che si trovano in transito o in deposito provvisorio nel territorio delle parti, in magazzini doganali o zone franche, a condizione che venga presentata alle autorità doganali della parte importatrice, entro 12 mesi da tale data, una dichiarazione di origine compilata a posteriori unitamente, se richiesto, ai documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente senza subire alcuna alterazione.
Nel fare rinvio all’attenta lettura dell’Accordo qui esaminato, si invitano codeste Direzioni ad assicurare la diffusione di quanto rappresentato con la presente nota, avendo cura di segnalare alla scrivente eventuali criticità.
Il Direttore Centrale
Xxxxxxx xx Xxxxxxxx
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93)