Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Xxxxxx-Romagna, xxx Xxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxxx (qui di seguito “Regione”);
e
la Società CIRFOOD S.C. (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in Xxx XXXXX 00, 00000 Xxxxxx xxxx'Xxxxxx (XX), Partita IVA 00464110352 e Codice Fiscale n. 00464110352, Iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx.
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.
268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R. 14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
- il Bando invitava le imprese con significativi programmi di investimento nella regione Xxxxxx-Romagna a presentare proposte comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti energetico- ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio Attrattività
e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2 Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 202/2020 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa dell’azienda nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna, individuate in Xxx XXXXX 00, 00000 Xxxxxx xxxx'Xxxxxx (XX). Il Programma di investimento è parte di un “investimento complessivo industriale” che l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro 3.317.720,92.
Lo scopo del Programma, denominato CENTRO DI RICERCA PER LO SVILUPPO DI UNA RISTORAZIONE SANA, SICURA E SOSTENIBILE e NUOVO MODELLO DI RISTORAZIONE
AZIENDALE IN FOOD DELIVERY SENZA CUCINA INTERNA, è
quello di realizzare i progetti di cui alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare una occupazione addizionale in Xxxxxx- Romagna entro l’anno a regime pari a 21 unità lavorative (ULA), di cui 9 in possesso di diploma di laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale medio dell’anno di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”
Tipologia di intervento/progetto | Investimento ammissibile (Euro)* | Contributo regionale massimo concedibile (Euro)* | Da realizzarsi entro GG/MM/AA | |
A | Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca CENTRO DI RICERCA PER LO SVILUPPO DI UNA RISTORAZIONE SANA, SICURA E SOSTENIBILE | 1.896.500,00 | 930.000,00 | 31/12/2021 |
Totale Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca | 1.896.500,00 | 930.000,00 | ||
B | Progetti di Ricerca e Sviluppo NUOVO MODELLO DI RISTORAZIONE AZIENDALE IN FOOD DELIVERY SENZA CUCINA INTERNA | 1.421.220,92 | 570.000,00 | 31/12/2021 |
Totale Progetti di Ricerca e Sviluppo | 1.421.220,92 | 570.000,00 | ||
Totale progetti | 3.317.720,92 | 1.500.000,00 |
* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 202/2020 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.
Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista (secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando), mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”, trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocollo PG/2019/891399 e PG/2019/891403, così come rimodulati a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all’impresa;
c. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 3 del Bando, il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare entro 30 settembre 2022. Il programma si intende completato alla data di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015 nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art. 26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del fatturato riveniente dai servizi dell’infrastruttura dipenda dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad esempio: legge
n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46% di disabilità);
g. sostenere almeno il 5% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2020, consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si provvederà alla revoca dell’equivalente quota di contributo, mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista, in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di realizzazione del programma di investimenti, una relazione generale sullo stato d’avanzamento del Programma complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che tutte le ulteriori informazioni e la documentazione eventualmente richieste dalla Regione Xxxxxx- Romagna anche in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti, accompagnate dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Xxxxxx-Romagna ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il territorio regionale;
l. consentire alla Regione Xxxxxx-Romagna di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d’opera sulla realizzazione dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Xxxxxx-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di Giunta n. 202/2020 per l’ammontare complessivo di euro 1.500.000,00;
b. (cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario;
c. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
d. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione del Programma nei tempi pianificati;
e. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti, alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del sistema produttivo regionale nelle sue principali vocazioni, prioritariamente identificate nella Strategia Regionale di Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo 12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Xxxxxx-Romagna, previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo. L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti dal bando
in argomento senza determinare conseguenze sulla validità dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione potrà
sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto.
La Regione Xxxxxx-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione
dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
f. qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o completare il programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con deliberazione n 202/2020, fatte salve le variazioni approvate ai sensi dell’art. 4;
i. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della Regione Xxxxxx-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;
Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8 Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.
Articolo 9 Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo progetto realizzato.
Articolo 10 Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11 Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa autorizzazione della Regione Xxxxxx-Romagna. Fuori da queste modalità, l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014, rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE - BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA | Sottoscritto digitalmente |
IMPRESA | Sottoscritto digitalmente |
Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6 (Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA | Sottoscritto digitalmente |
IMPRESA | Sottoscritto digitalmente |