Area Cura Territorio
Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
Area Cura Territorio
Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – xxx. Xxxxxxx 00000 Xxxxxxxxxxx (XX)
Tel: 051/836411 - Fax: 051/836440 – PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Trasmessa a mezzo PEC Spett.OPERATORE ECONOMICO
Oggeto:
procedura: negoziata previa consultazione di n. 5 operatori ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: oferta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. - RDO MEPA – categoria "SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CPV: 77310000-6". | |
Manutenzione del verde pubblico del Comune di Valsamoggia anno 2018 | |
CUP: NO | CIG: 7478227C22 |
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE INVITA
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita oferta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di xxxxxx, dal capitolato speciale d’appalto, dal computo metrico, l'elenco prezzi unitari, dallo schema di contratto e relazione tecnica, atti tutti approvati con determinazione n. 304 del 09/05/2018, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11; a tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.
PREMESSE
INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO – NOTIZIE GENERALI SUL SERVIZIO
1. Provvedimento di indizione :
procedura indetta con determinazione n. 304 del 09/05/2018
2. Tipo di appalto:
Appalto di servizi
3. Luogo di esecuzione:
Territorio del Comune di Valsamoggia
4. Breve descrizione del servizio:
Le attività oggetto della presente selezione riguardano il servizio di MANUTENeIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA per l’anno 2018, come meglio specifcato dal Capitolato speciale d’appalto (di seguito, per brevità, anche CSA o Capitolato).
5. Ammissibilità di varianti: NO
6. Quantitativo o entità dellaappalto (in euro,’ IVA esclusae
1) | € 130.430,39 | Presunti per servizi, soggetti a ribasso |
2) | € 1.927,54 | Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso |
7. Durata dellaappalto o termine di esecuzione
L'appalto decorre dalla data di inizio del servizio posta sul verbale di avvio dell'esecuzione del contrato e si conclude il 31/12/2018.
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità (art 32, comma 8 del Dlgs 50/2016), di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale defnitivo.
8. Modalità di stipulazione del contrato e di contabilizzazione:
A corpo e misura.
9. Criterio di afdamento: oferta del prezzo più basso
Mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. Subappalto
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
11. Procedura di aggiudicazione:
Procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del decreto legislativo 50 del 2016 mediante oferta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto delle "Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione - CONSIP SpA" attraverso apposita "Richiesta di oferta (RDO)" alle ditte abilitate alla categoria "SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CPV: 77310000-6".
PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELLaOFFERTA
1. Modalità di presentazione dellaoferta:
Il Concorrente debitamente registrato a MEPA e abilitato alla categoria "SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CPV: 77310000-6". accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione - CONSIP spa".
Xxxxxxx prese in considerazione solo le oferte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle oferte sul MEPA-CONSIP.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L'oferta sarà composta da 2 buste virtuali:
• Una prima busta virtuale,’ denominata "BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
• Una seconda busta virtuale denominata "BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA"
Mercoledia
23 MAGGIO 2018
18,’00
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma MEPA, la documentazione richiesta di cui ai successivi Punti 2, 2.1 e 2.2. della PARTE PRIMA, l’oferta tecnica di cui al successivo Punto 3 PARTE PRIMA e l’oferta economica di cui al successivo Punto 4 PARTE PRIMA, debitamente compilate e sottoscritte con frma digitale, pena la nullità dell'oferta e comunque la non ammissione alla procedura che deve pervenire, entro il termine perentorio del
Giorno:
Data:
Ora:
Non sarà ritenuta valida e non sarà accetata alcuna oferta pervenuta oltre tale termine,’ anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tuta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta irripetibilità dell'oferta e la non ammissione alla procedura.
E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura;
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola oferta valida, purché ritenuta congrua e non saranno ammesse oferte in aumento.
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di afdamento per sopravvenuti ragioni di pubblico interesse o per la modifca delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.
2. Contenuto della busta “A” – Documentazione:
Una prima busta virtuale denominata "BUSTA 1 - DOCUMENTAeIONE AMMINISTRATIVA" la quale dovrà contenere la seguente documentazione:
a) dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione con la quale l’oferente dichiara: a.1) la propria situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale);
a.2) assenza delle cause di esclusione di cui al successivo Punto 2.2 PARTE PRIMA (Modelli A.1.0, A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4.
A.1.5),
a.3) il possesso dei requisiti relativi alla capacità di cui al successivo Punto 2.3 PARTE PRIMA;
b) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo non inferiore a € 2.608,’61 (euro DUEMILASEICENTOTTO/61e pari al 2% dellaimporto a base daasta, costituita, a scelta dell’oferente, da:
b.1) con bonifco, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
b.2) può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari fnanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Deve prevedere espressamente la rinuncia al benefcio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve avere efcacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'oferta.
c) impegno di un fdeiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fdeiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione defnitiva) di cui all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l’oferente risulta aggiudicatario;
tale impegno:
c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui
alla precedente lettera b), punto b.1);
c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all’interno della fdeiussione o in appendice o allegato alla stessa;
d) limitatamente ai concorrenti la cui oferta è sotoscrita da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l’assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell’oferta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo punto 3, lettera a) PARTE PRIMA ;
e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto : indicazione della quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente subappaltare. Il limite della quota subappaltabile è il 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,’ ai sensi dell’articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 11, 12 e 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione dell’operatore economico designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da afdare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i medesimi contenuti;
f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato all’operatore economico designato esplicitamente quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da afdare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; l’impegno alla costituzione può essere omesso se viene presentato sul foglio dell’oferta o unitamente a questa, ai sensi del successivo punto 4, lettera f), punto f.2) PARTE PRIMA;
f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di capacità di cui al successivo punto 2.3 della PARTE PRIMA, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
g) limitatamente ai consorzi stabili,’ nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
g.1) ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di oferta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. ;
g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo punto 2.1 PARTE PRIMA;
h) limitatamente ai concorrenti che ricorrono allaavvalimento : dichiarazioni e documentazione prescritta dall’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
i) ai sensi dell’art. 52 e 76 del D.Lgs n. 50 del 2016 a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione, dichiarazione :
i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
i.2) l’indirizzo di posta elettronica certifcata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica;
i.3) il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fni della validità delle comunicazioni;
j) omissis
k) dichiarazione, direttamente o con delega a personale dipendente, di aver esaminato tutti i documenti progettuali (capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari, e gli altri documenti progettuali), di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver verifcato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di infuire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso oferto. Nelle suddetta dichiarazione deve altresì essere dichiarato di di avere efettuato una verifca della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei servizi in appalto;
l) ai fni della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unifcato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
l.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufcio di competenza, numero di posizione assicurativa; l.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufcio di competenza;
l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
m) il Capitolato speciale daappalto e la presente letera di invito, sottoscritti in formato digitale dal concorrente (titolare o legale rappresentante se trattasi di ditta individuale o societaria);
2.1. Situazione personale dellaoferente: (articoli 83,’ del decreto legislativo n. 50 del 2016e.
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, punto 1, attestanti le seguenti condizioni:
1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1) lett. a) del D.Lgs 50/2016 costituiti dall’ iscrizione nei registri della Camera di Commercio,’ Industria,’ Artigianato,’ Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identifcativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fsiche:
- il titolare e i direttori tecnici in caso di impresa individuale;
- tutti i soci e i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- limitatamente alle società di capitali con meno di quatro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fsiche);
- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l’oferta, ai sensi del punto 2, lettera d) della PRIMA PARTE;
2.2. Assenza delle cause di esclusione di cui allaarticolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016,’ alle condizioni di cui ai commi:
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza defnitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fne di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale defnita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi fnanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con fnalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o fnanziamento del terrorismo, quali defniti all' articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modifcazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani defnite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infltrazione mafosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafa e alle informazioni antimafa.
3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fsica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed efettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx. (si noti che sono interesstte le societàs con "meno di quttro soci" quindi l'tmbito è meno esteso rispeto tll' trt. 85, commt 2, letert c), del d.lss. n. 559 del 2055, che interesst le societàs con un numero di soci "ptri o inferiore t quttro")
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, defnitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni defnitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all' articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufciale n. 125 del 1° giugno 2015 , ovvero delle certifcazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente xxxxx non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o afdabilità. Tra questi rientrano: le signifcative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di infuenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fni di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di infuenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fni del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedtno le Linee suidt n. 6 di ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di confitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli afdamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli afdamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fno a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fni del rilascio dell'attestazione di qualifcazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento defnitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certifcazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifchi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifcazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di afdamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le oferte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza defnitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come defnita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufcienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza defnitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna defnitiva non fssa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento defnitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confsca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifcazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed afdate ad un custode o amministratore giudiziario o fnanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto afdamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli afdamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fni dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli afdamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fno a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efcacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fne di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano signifcative ai fni del medesimo comma 5, lettera c). (si vedtno le Linee suidt n. 6 di ANAC)
2.3. Capacità economica e fnanziaria e Capacità tecniche e professionali:
(articolo 83 comma 1 lettera b) e c) del d.lgs. n. 50 del 2016).
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 83 comma 1) lett. a) e b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:
a.1) omissis;
a.2) di avere realizzato un importo, con riferimento al triennio 2015/2016/2017, almeno pari all'importo in appalto di cui al Capo 6 delle premesse, prestato nel servizio analogo a quello di cui al Capo 4 delle premesse (ovvero nel più breve periodo dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione);
a.3) Idoneità a far fronte agli impegni economici e fnanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi mediante idonee dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 attestanti che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e fnanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi.
b.1) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni eseguito presso enti pubblici o privati;
b.2) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi efettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
b.3) disponibilità di tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività, e precisamente per l’esecuzione dell’appalto dispone della seguente attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico (art.83, comma 6 del D.Lgs.50/2016);
Per i seguenti operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016:
• comma b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifcazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,n. 443;
• comma c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell' articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fne una comune struttura di impresa. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016 i requisiti di idoneità tecnica e fnanziaria del precedente punto 2.3 devono essere posseduti dai seguenti soggetti:
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all' articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
3. Contenuto della busta “B” - Oferta economica.
In questa seconda busta virtuale deve essere contenuta esclusivamente l’oferta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.
L’oferta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni:
a) l’oferta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’oferente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2;
b) omissis;
c) omissis;
d) fermo restando quanto previsto alla lettera e), il ribasso oferto è applicato ai singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi posto a base di gara;
e) il ribasso oferto:
e.1) si applica ai prezzi dei servizi e agli importi dei servizi di cui al Capo 6, numero 1), delle Premesse;
e.2) non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al Capo 6, numero 2), delle Premesse;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
f.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere efettuata da tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
f.2) l’oferta economica deve contenere l’impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2.
g) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, l’operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verifcare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016;
Non sono ammesse oferte al rialzo.
L'oferta economica dovrà assolvere l'obbligo dell'imposto di bollo pari ad euro 16,’00 mediante l'applicazione del bollo sull'oferta in formato analogico e successivamente dovrà essere eseguita un' operazione di scansione dell'oferta stessa per renderla digitale e produrla nell'ambito della procedura MEPA.
La presentazione dell'oferta costituisce accettazione incondizionata delle norme e condizioni contenute nella presente lettera d'invito e relativi allegati, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l'oferente resta impegnato per efetto della presentazione dell'oferta, il Comune non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti alla selezione non avranno conseguito piena efcacia giuridica;
L'oferta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.
La Valutazione delle oferte economiche sarà efettuato da apposito Commissione nominata a seguito della scadenza della data per la presentazione delle oferte.
L'Amministrazione Comunale di Valsamoggia si riserva comunque la facoltà di non afdare il servizio senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, ed i prezzi oferti rimangono validi ed invariabili per almeno 6 mesi dalla data di scadenza della gara.
4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:
4.1. Riduzione dellaimporto della cauzione provvisoria: ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’importo della garanzia provvisoria di cui al precedente Capo 2, lettera b), è ridotto del 50 per cento per gli oferenti in possesso della certifcazione del sistema di qualità della serie UNI CEI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con le seguenti precisazioni:
a) la certifcazione è segnalata dal concorrente allegando laoriginale o la copia autentica della certifcazione,’ o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dellaarticolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dellaoriginale;
b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
4.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli at
Fermo restando quanto previsto dal Capo 2, lettera k), se il concorrente intende efettuare il sopralluogo assistito in sito, trovano applicazione le seguenti condizioni:
a) il sopralluogo può essere efettuato:
- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certifcato
C.C.I.A.A. ;
- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
b) il soggetto che efettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, entro i termini di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera a) l’ora della visita di sopralluogo da eseguirsi nei successivi due giorni;
4.3. Reti di imprese e Contrat di rete.
In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b) della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modifcato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: c.1) sono individuate quali esecutrici dei servizi;
c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedente Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-fnanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.
5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate atraverso la procedura di soccorso istrutorio di cui all'articolo 83,’ comma 9,’ del Codice.
In particolare,’ in caso di mancanza,’ incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi,’ con esclusione di quelle aferenti all'oferta tecnica ed economica,’ la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine,’ non superiore a dieci giorni,’ perché siano rese,’ integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,’ indicandone il contenuto e i sogget che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,’ il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggeto responsabile della stessa.
A tal proposito a titolo non esaustivo:
a) sono soggetti a richieste di integrazioni dopo l’tperturt dellt Bustt A - Documenttzione Amministrttivt senza che si proceda all’apertura della busta interna contenente l’oferta economica, le oferte:
‐ carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una delle certifcazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dalla presente lettera di invito;
‐ con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufcienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
‐ in cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura sufciente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualifcazioni rispetto a quanto prescritto;
‐ il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da confgurare cessione del contratto;
b) sono soggetti a richieste di integrazioni, dopo l’apertura della Busta B Oferta economica le oferte:
‐ che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’art. dell’art. 48, comma 8 del Codice, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata;
‐ che non abbiamo apposto marca da bollo sul documento di oferta la marca da bollo potrà essere regolarizzata in seguito nei termini del DPR 642/1972;
‐ che non abbiamo allegato al documento di oferta copia fotostatica di un documento valido di identità di tutti i sottoscrittori;
Rimarranno in capo alla Stazione Appaltante determinare in corso di ammissione quali siano le irregolarità essenziali e quali non essenziali.
Avvalimento dei requisiti: in esecuzione di quanto previsto dallaart. 89 del Codice,’ ogni soggeto concorrente (singolo,’ consorziato o raggruppatoe defnito “soggeto ausiliato” può soddisfare il possesso dei requisirti di ordine speciale prescrit dal precedente punto avvalendosi in tuto o in parte dei requisiti posseduti da un altro soggeto,’ defnito “soggeto ausiliario” nel rispeto di quanto qui di seguito indicato. Non è ammesso laavvalimento relativamente ai requisit i generali . Ai sensi dellaart. 89 del Codice il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dellaart. 45 del Codice,’ può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di caratere economico,’ fnanziario,’ tecnico,’ organizzativo.
A tal fne il concorrente deve allegare allaoferta (busta A documentazione amministrativae Tuta la documentazione prevista allaart. 89,’ co. 1, ’ Codice.
È vietato altresì che partecipino contemporaneamente alla gara sia laimpresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti: laimpresa ausiliaria non deve partecipare in proprio,’ né associata o consorziata ai sensi dellaart 89 c. 7 del D.Lgs 50/2016.
ESCLUSIONI:
ae sono escluse, senzt che si procedt tll’tperturt del plico di invio, le oferte:
‐ pervenute dopo il termine della lettera di invito, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’oferta non giunga a destinazione in tempo utile;
be sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura della busta contenente l’oferta economica, le oferte:
‐ il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente delle clausole prescritte dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 , oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
‐ il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fdeiussoria (cauzione defnitiva) in caso di aggiudicazione art. 93 comma 8;
‐ nel caso di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non vi sia l’atto di impegno di cui all’articolo 48, comma 8, del Codice, non abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono afdati;
‐ in cui non sia compilata l’istanza di partecipazione allegato 3 delle società mandatarie o consorziate e da loro sottoscritta;
‐ nel caso in cui si decida utilizzare l’istituto dell’avvalimento non sia stata indicato, nella domanda di partecipazione, il nome della società ausiliaria e/o non siano state allegate tutte le dichiarazioni e documentazioni richieste dall’art. 89 del Codice.
ce sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’oferta economica, le oferte:
‐ mancanti della frma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
‐ che rechino l’indicazione di oferta incompleta ovvero condizionata oppure ancora in aumento
‐
‐ che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’oferta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di oferta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
‐ esclusione automatica dalla gara delle oferte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia qualora le oferte pervenute fossero pari a o superiori a 10; procedendo ad efettuare il calcolo della soglia di anomalia secondo uno dei criteri previsti dall’art. 97 comma 2 con successiva.
de sono comunque escluse, a prescindere dalle specifche previsioni che precedono, le oferte:
‐ di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da efettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa ausiliaria;
‐ di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
‐ in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di xxxxxx, ancorché non indicate nel presente elenco;
‐ in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
a) l’aggiudicazione, con le precisazioni che seguono, avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla Parte prima, Capo 3, lettera e), qui richiamati espressamente; il ribasso percentuale è oferto sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) oferte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 97 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anomale le oferte che, in base ad elementi specifci e con apposita motivazione, appaiano anormalmente basse, incongrue o comunque inattendibili;
c) non viene applicata la procedura di esclusione automatica delle oferte anormalmente basse di cui all'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 , ma si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle oferte nei soli casi di cui alla precedente lettera b) e, in tal caso, trova applicazione il successivo Capo 8;
d) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procede all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola oferta valida o di non procedervi afatto.
2. Fase iniziale di ammissione alla gara.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, il
Giorno:
Data:
Ora:
GIOVEDÌ
24 MAGGIO 2018
9,’00
presso gli ufci dell'Area Cura Territorio posti al 2° piano, all’indirizzo di cui alla Parte Prima, numero 1), lettera a), in seduta aperta ai soli soggetti invitati (visionabile anche dal portale MEPA), attraverso la procedura RDO della piattaforma MEPA di CONSIP sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Apertura della prima busta virtuale,’ denominata BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
a) la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 comma 3 ultimo paragrafo del DL 50/2016 procederà all'apertura delle sole oferte pervenute in tempo utile e potrà invitare i concorrenti a completare la documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certifcati, documenti e dichiarazioni presentati e provvede a verifcare:
b) sulla base della documentazione contenuta nella busta “A” provvede a verifcare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verifcare:
b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di operatori economici, non abbiano presentato oferta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato oferta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato oferta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di oferte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di oferte concorrenti;
c) fermo restando quanto previsto al Punto 1.2 lettera e) della PARTE SECONDA, provvede a proclamare l’elenco degli oferenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all’apertura delle oferte ai sensi tecniche ai sensi del successivo Punto 2.1 della PARTE SECONDA;
d) omissis …. ;
e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
f) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:
f.1) fssa, se possibile, la data e l’ora della nuova seduta pubblica per l’apertura delle oferte tecniche, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Punto 1, lettera g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo;
g) Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama laelenco degli oferenti ammessi e,’ separatamente,’ di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni,’ quindi dà ato del numero degli oferenti ammessi alla fase successiva;
3. Apertura della Busta “B” Oferta economica e formazione della graduatoria.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti se la seduta non è stata sospesa, oppure nel giorno e nell’ora di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), o, in caso di diferimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi con le stesse modalità:
a) procede, per ciascuna busta virtuale dell’oferta alla sua apertura in sequenza e provvede:
a.1) a verifcare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.2) ad accertare se eventuali oferte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
a.3) ad escludere le oferte se ricorre una della cause di esclusione di cui al presente bando ovvero del DL 50/2016;
b) provvede quindi a redigere una graduatoria provvisoria delle oferte ammesse, in ordine decrescente, declamandola ad alta voce;
c) se non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1 lettera c) della PARTE SECONDA, proclama l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’oferente che ha presentato la migliore oferta;
d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1 lettera c) della PARTE SECONDA, dispone la verifca della congruità dell’oferta o delle oferte ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del successivo Punto 8 PARTE SECONDA;
e) Nel caso in cui le oferte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior oferente il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per gli elementi qualitativi. Nel caso in cui le oferte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi quantitativi e qualitativi, si procederà mediante sorteggio.
La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all’oferta di prezzo moltiplicando il coefciente ottenuto da ciascuna oferta ai sensi dell’articolo 1 della PARTE SECONDA per il peso previsto al medesimo punto 1 della PARTE SECONDA procede inoltre ad attribuire il punteggio all’oferta di “tempo” moltiplicando il coefciente ottenuto da ciascuna oferta ai sensi dell’articolo 1 lettera b) della PARTE SECONDA per il peso previsto al medesimo punto 1 lettera b) della PARTE SECONDA.
f) Formazione della graduatoria provvisoria, dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle oferte, in ordine decrescente;
g) dichiara chiusa la seduta.
4. Verbale di gara:
a) tutte le operazioni sono documentate ai sensi dell’articolo 99 comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli oferenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita dagli oferenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, che presenziano all’apertura delle oferte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell’oferente, se le giudica pertinenti il procedimento di gara.
5. Omissis….
6. Aggiudicazione:
a) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 5, e dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni, trascorsi i quali la proposta di aggiudicazione si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione defnitiva, assorbente l’approvazione della proposta aggiudicazione provvisoria;
b) ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’aggiudicazione defnitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'oferta e diventa efcace solo dopo la verifca del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
b.1) all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafa) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all’articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
b.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
b.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50 del 2016;
b.4) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
c) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante:
c.1) può procedere in ogni momento alla verifca del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti alla Parte prima, Capo 2.1, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verifcati d’ufcio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
c.2) può revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifche già efettuate;
d) l’aggiudicazione defnitiva è comunicata (Art. 76 comma 5) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti gli oferentiti che hanno presentato un'oferta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o oferta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale defnitiva;
7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dellaaggiudicatario:
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione defnitiva, a:
a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) ..omississ...
a.3) costituire la garanzia fdeiussoria a titolo di cauzione defnitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016; a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un’assicurazione contro i rischi
dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A.,
S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del servizio;
b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna del servizio se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifca, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori efettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fscale e di partita IVA e del numero REA), ai fni dell’acquisizione d’ufcio del certifcato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b.3) i dati necessari ai fni dell’acquisizione d’ufcio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unifcato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e
«B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufcio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufcio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1- bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fno a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è efettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.8) Per la dimostrazione dell'importo dei lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto eseguit i nel triennio 2015/2016/2017 mediante presentazione di certifcat i di esecuzione/fatture (in originale o copia resa conforme) degli stessi rilasciat i dai committent i privati, dai quali risult i che i lavori/servizi sono stat i regolarmente eseguit i e con buon esito; nel caso di committent i pubblici è sufciente che il concorrente fornisca un elenco dettagliato con le indicazioni del committente oggetto dell'appalto e relativo importo, la stazione appaltante provvederà d'ufcio ai controlli;
c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 48, commi 1, 12 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7 se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere
a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché defnitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
8. Eventuale verifca delle oferte che appaiono anormalmente basse:
quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 3, lettera c), le giustifcazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’oferente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari;
b) devono essere sottoscritte dall’oferente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
8.1. Modalità di verifca delle giustifcazioni:
la verifca avviene:
a) iniziando dalla prima migliore oferta, e, se questa non è adeguatamente giustifcata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori oferte, fno ad individuare la migliore oferta non
giudicata anomala in quanto adeguatamente giustifcata e alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più oferte uguali la verifca di queste avviene contemporaneamente; se la verifca è conclusa positivamente per tutte le oferte uguali, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
b) richiedendo per iscritto a ciascun oferente, titolare di oferta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustifcazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'oferta ritenute anormalmente
basse ed invitare l’oferente a fornire tutte le giustifcazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui al successivo Capo 8.2;
c) assegnando all'oferente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustifcazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'oferta tenendo conto delle giustifcazioni fornite, e ove non le ritenga sufcienti ad escludere l'incongruità dell'oferta,
chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) all'oferente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) la Stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'oferta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di escludere l'oferta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'oferente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
h) la Stazione appaltante può
escludere l’oferta, a prescindere dalle giustifcazioni e dall’audizione dell’oferente se questi: h.1) non presenta le giustifcazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
h.3) non si presenta all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'oferta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustifcazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inafdabile;
j) per quanto non previsto dalla presente lettera di invito alla procedura di verifca delle oferte anormalmente basse si applica l’articolo 97 del D.Lgs 50/2016.
8.2. Contenuto delle giustifcazioni:
a) le giustifcazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare: a.1) l'economia del procedimento del servizio;
a.2) le soluzioni tecniche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'oferente per eseguire il servizio;
a.4) l'eventualità che l'oferente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’oferente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) le giustifcazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’oferente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Capo 6, numero 2), delle Premesse, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’oferente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustifcazioni;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’oferente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustifcazioni;
b.5) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’oferta oppure ne costituiscono di fatto una modifca, anche parziale;
c) non sono altresì ammesse le giustifcazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa, non contemplati tra gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignifcante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignifcante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inafdabile l’oferta;
d) le giustifcazioni, in relazione alle condizioni specifche dell’oferta e secondo l’autonoma valutazione dell’oferente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifche voci di prezzo per le quali l’oferente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
d.4) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.5) trasporti: tutti i prezzi oferti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell’oferente, o dei suoi fornitori, fno al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplifcativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell’impresa;
- gestione e direzione del cantiere:
- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
- imposte e tasse;
- oneri fnanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; d.7) utile d’impresa;
d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa, ti sensi del combintto disposto desli trticolo 95, commt 50 del decreto lesislttivo n. 50 del 2056 e dell’trticolo 26, commt 6, del decreto lesislttivo n. 85 del 2008, purché ne sit strtntitt e dimostrttt lt consruitàs;
e) con riferimento al costo del personale, le giustifcazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.
PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
1. Disposizioni sulla documentazione,’ sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’oferente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’oferente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufciente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
a.3) devono essere sottoscritte dagli oferenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
a.4) omissis ;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
e) alla documentazione degli oferenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 83 comma 3, 90, comma 8, e 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) le dichiarazioni sostitutive di certifcazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certifcazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli oferenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efcacemente efettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
LUNEDIa
21/05/2018
18.00
a) ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tutte le comunicazioni, chiarimenti e scambio di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efcacemente efettuate e rese tramite il PORTALE MEPA XXX.XXXXXXXXXXXXXXX.XX nella sezione COMUNICAeIONE CON I FORNITORI, in ogni caso entro il termine perentorio del:
giono:
data:
ora:
a) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui sopra, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 1 (un) giorno feriale;
d) ai sensi dell’articolo 75 (del decreto legislativo n. 50 del 2016) il progetto, completo del Capitolato Speciale d’appalto, dell’Elenco prezzi unitari, della Relazione, del Quadro economico, del Cronoprogramma;
3. Informazioni e disposizioni fnali
ae computo dei termini: tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente specifcato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
be supplente: ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefcacia del contratto:
- sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fne di stipulare un nuovo contratto per l'afdamento del completamento delle prestazioni;
- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore oferta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fno al quinto migliore oferente in sede di gara;
- l’afdamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in oferta.
ce controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Bologna, con esclusione della competenza arbitrale;
de tratamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fni della gara, si informa che:
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del Servizio Manutenzione aferente l'Area Cura e Qualità del Territorio nella persona del geom. Xxxx Xxxxxxx;
d.2) il trattamento è fnalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle
condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, efettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fni del procedimento di gara e l’eventuale rifuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n.
196 del 2003;
ee procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Xxxxxx Xxxxxxx, sede/sezione di Bologna, con le seguenti precisazioni:
e.1) il ricorso deve essere notifcato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
e.2) il termine per la notifcazione del ricorso decorre dal ricevimento:
- della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
- della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- della comunicazione dell’aggiudicazione defnitiva per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario;
e.3) la notifcazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fni dell’imputazione delle spese e di quantifcazione del danno risarcibile;
e.4) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
fe accesso agli at: l’accesso agli atti di gara è consentito nei modi e nei tempi di cui all’art. 53 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice appalti) e gli articoli 22 (comma 1 e 3) e 24 (comma 3) della legge 241 del 7 agosto 1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui oferta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fno al conseguente provvedimento di esclusione;
f.2) per i concorrenti ammessi e la cui oferta sia compresa nella graduatoria fnale, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione defnitiva o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le oferte concorrenti;
ge norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d’appalto: g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ora vigenti);
g.3) il capitolato generale d’xxxxxxx, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
he riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di diferire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli oferenti a rimborso spese o quant’altro;
i) tutte le comunicazioni, chiarimenti e scambio di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efcacemente efettuate e rese tramite il PORTALE MEPA XXX.XXXXXXXXXXXXXXX.XX nella sezione COMUNICAeIONE CON I FORNITORI.
l)
Il Responsabile del procedimento è il geom. Xxxx Xxxxxxx, Servizio Manutenzioni, Area Cura Territorio (e-mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx - tel.: 051/836411 - fax: 051/836440).
IL RESPONSABILE DELL'AREA CURA TERRITORIO
geom. Xxxx Xxxxxxx
documento frmtto disittlmente
Allegati: modelli per la partecipazione:
(trt. 48, commt 2, d.P.R. n. 445 del 2000 )
A) Modello A.1.0 - Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione dell’oferente;
B) Modello A.1.1 – Dichiarazione art. 80, comma1, 2 e 5 D.Lgs 50/2016 resa singolarmente da tutti i soggetti;
C) Modello A.1.2 – Dichiarazione art. 80, comma1, 2 e 5 D.Lgs 50/2016 resa dal Legale Rappresentate resa per se e per gli altri soggetti;
D) Modello A.1.3 – Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione dell’oferente dell’impresa Consorziata;
E) Modello A.1.4 – Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione dell’impresa Ausiliaria;
F) Modello A.1.5 – DICHIARAeIONE SOSTITUTIVA in carta libera da rendere di quanto disposto in merito alla prevenzione della corruzione dal D.P.R. 62/2013 dalla Legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013
G) Capitolato speciale d'appalto
H) Schema di contratto
I) Elenco prezzi Unitari
L) Computo metrico estimativo