TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Regolamento comunale per la disciplina di autoservizi pubblici non di linea - N.C.C. (noleggio con conducente con vettura)
approvato con atto consiliare n. 43 del 10/06/2003 modificato con atto consiliare n. 3 del 7/02/2004 modificato con atto consiliare n. 41 del 25/11/2016
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizione del servizio
TITOLO Il - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3 - Titoli per l’esercizio dei servizi Art. 4 - Cumulo dei titoli
Art. 5 - Forme giuridiche d’esercizio dei servizi
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni Art. 7 - Idoneità morale
Art. 8 - Idoneità professionale
TITOLO IV - COMPETENZE
Art. 9 - Funzioni istruttorie – pareri preliminari
Art. 10 – Funzioni istruttorie – procedimento e provvedimento
TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 11 - Contingenti
TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE
Art. 12 - Assegnazione delle autorizzazioni Art. 13 - Bando di Concorso
Art. 14 - Presentazione delle domande Art. 15 - Commissione di Concorso
Art. 16 - Titoli valutabili o di preferenza Art. 17 – Validità delle graduatorie
Art. 18 - Rilascio delle autorizzazioni
Art. 19 - Durata e validità delle autorizzazioni Art. 20 - Inizio del servizio
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi
Art. 22 - Trasferibilità per causa morte del titolare
Art. 23 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio Art. 24 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione
TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 25 - Obblighi dei conducenti
Art. 26 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di N.C.C. Art. 27 - Diritti dei conducenti di N.C.C.
Art. 28 - Divieti per i conducenti di N.C.C.
Art. 29 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di N.C.C. Autorizzato allo stazionamento in piazza
Art.30 - Divieti specifici per l’esercente il servizio di N.C.C.
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE
Art. 31 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture Art. 32 - Caratteristiche specifiche per le autovettura adibite al servizio di N.C.C. Art. 33 - Controlli sui veicoli
Art. 34 - Avaria dell'autovettura
Art. 35 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli
TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 36 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente Art. 37 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
Art. 38 - Tariffe
Art. 39 - Xxxxx, assenze, aspettative
Art. 40 - Servizi con caratteristiche particolari Art. 41 - Vigilanza
TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI
Art. 42 - Sanzioni Amministrative
Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 44 – Sanzioni amministrative accessorie (Sospensione e revoca della autorizzazione) Art. 45 - Decadenza della autorizzazione
Art. 46 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
TITOLO XII - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO
Art. 47 - Reclami
Art. 48 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti
TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 49 - Norma finale
Art. 50 - Abrogazione di precedenti disposizioni Art. 51 - Norma transitoria
Art. 52 – Esecutività del Regolamento Comunale
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea - servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.), di cui alla Legge Quadro nr.21 del 15.1.1992, art. 4 della L.R. n. 22/96 e art. 85 lett. b) del D.L.vo n. 285/92.
Art. 2 - Definizione del servizio
1) Il servizio di N.C.C., sono autoservizi pubblici non di linea ed in quanto tali, provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2) Il servizio di N.C.C. si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento avviene abitualmente all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto; le prenotazioni possono essere effettuate anche presso altre strutture della ditta (ufficio, officina etc.) purchè nel territorio comunale; la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale o dalla (autorizzata) postazione di stazionamento in piazza; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale, purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico (si ritiene valida anche la richiesta inviata a mezzo Fax), sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.
TITOLO Il - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3 - Titoli per l'esercizio dei servizi
1) L'esercizio dei servizi di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
Art. 4 - Cumulo dei titoli
1) I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sono disciplinati dalla legge regionale.
2) Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C., anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 30% (con arrotondamento all’unità superiore) delle autorizzazioni previste dal contingente comunale. Sono in ogni caso fatte salve le situazioni già esistenti.
Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
1) I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di N.C.C, possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/96.
2) E' consentito ai titolari di cui al precedente comma, conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3) Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge, cui il titolare si è associato;
b) certificato d’iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione;
d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4) L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data d’inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
5) A tal fine nella autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6) In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7) In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal conferimento.
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
1) Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
b) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
c) essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
d) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
e) non avere trasferito l’autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
f) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
g) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale;
h) dichiarare di impegnarsi a svolgere l’attività in maniera principale e prevalente.
Art. 7 - Idoneità morale
1) Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della Legge 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
2) Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
3) Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'institore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Art. 8 - Idoneità professionale
1) il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R.
n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e di N.C.C., effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A.
TITOLO IV – COMPETENZE
Art. 9 – Funzioni istruttorie – pareri preliminari
1) Viene affidato al Sindaco (o suo Delegato), sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative nel campo del Noleggio con conducente con autovettura, il compito di esprimere pareri in ordine a:
a) emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
b) determinazione del contingente;
c) individuazione delle località di stazionamento;
d) determinazione annuale delle tariffe per il servizio di N.C.C;
e) sospensioni, revoche e decadenze di autorizzazioni.
f) espletamento delle formalità del concorso, per l’assegnazione di nuove autorizzazioni, come previsto dall’art. 16.
2) Il parere delle Associazioni può essere espresso nell’ambito di apposito incontro con il Sindaco o suo delegato oppure in forma disgiunta entro il termine assegnato di volta in volta dal Responsabile del Procedimento.
3) Ove ritenuto circostanziatamente opportuno – da parte del Responsabile del Procedimento - potrà essere acquisito anche il parere dei Tecnici comunali (Area Tecnica, Comando P.M. etc.)
Art. 10 – Funzioni istruttorie - procedimento e provvedimento
1) Le fasi istruttorie per le circostanze di cui all’art.9 vengono svolte dal Responsabile del Procedimento che acquisisce i pareri come sopra previsti e trasmette al competente Dirigente o Responsabile del Servizio la proposta di provvedimento.
2) Del contenuto del provvedimento adottato verrà data informazione alle Associazioni chiamate ad esprimere il loro parere.
3) La valutazione delle proposte dei provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale viene preliminarmente affidata alla Commissione Consiliare IV^ - Lavoro e attività produttive.
TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 11 - Contingenti
1) Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sono determinate dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Comunale competente, di cui all’art. 10 del presente regolamento, secondo i criteri previsti all’art. 6 della L.R. n. 22/96.
2) Il contingente di partenza è determinato in nr. 10 vetture N.C.C. (delle quali almeno 1 autovettura dovrà risultare attrezzata per il trasporto di soggetti portatori di handicap - disabili in carrozzina). Il predetto contingente coincide con quello già vigente ed approvato dalla Regione.
3) non sono assoggettati ad alcun contingentamento i servizi effettuati con autovetture speciali finalizzati a trasporti specifici, destinati a particolari utenze ed individuati in: trasporti effettuati con autoambulanza ad uso di terzi, trasporto per disabili e per invalidi non deambulanti, trasporti scolastici con autovettura previsti dal D.M. Trasporti 31.01.1997”.
TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE
Art. 12 - Assegnazione delle autorizzazioni
1) Le autorizzazioni al servizio di N.C.C., sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. E’ ammessa la partecipazione anche delle società che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
2) Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo bando di concorso.
3) Il concorso è indetto dal Dirigente, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, o si è aumentato il contingente disponibile, o in cui si è verificata per qualsiasi motivo, la disponibilità.
4) l’esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
- conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
- conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti artistici del Comune e della Provincia;
- eventuale conoscenza di lingua straniera.
Art. 13 - Bando di Concorso
1) Il bando di concorso deve prevedere:
a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
e) la valutazione dei titoli;
f) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
g) le materie d’esame;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità;
2) Il bando, approvato dal Dirigente, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.
Art. 14 - Presentazione delle domande
1) Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), complete di tutta la documentazione richiesta.
2) Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi della Legge 4.01.68 n. 15, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
3) La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali, per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 15/68, viene richiesta all'interessato prima del rilascio della autorizzazione.
4) il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti : inglese, francese, tedesco, spagnolo. L’accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio;
Art. 15 - Effettuazione del Concorso
1) L’espletamento del concorso di cui all'art. 13 del presente regolamento si effettua con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 9. A tale fine le Associazioni di categoria saranno invitate a nominare un rispettivo proprio rappresentante.
2) La Commissione valuta la regolarità delle domanda di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3) La Commissione, una volta valutati i titoli e le prove d’esame redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Dirigente.
Art. 16 - Titoli valutabili o di preferenza
1) Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente d’autovettura regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente ( punti 1 x anno);
b) l'anzianità d’esercizio del servizio di noleggio con conducente (punti 1 x anno);
c) l'anzianità d’iscrizione al ruolo dei conducenti (x ogni anno punti 1; d) i carichi di famiglia (per persona punti 1);
e) La disponibilità di un veicolo attrezzato per il trasporto di portatori di handicap (punti 2);
f) La dimostrazione di conoscenza di una lingua straniera comunitaria (punti 2);
2) In caso di parità di merito tra due o più concorrenti, avrà la preferenza nell’ordine: 1- chi dimostrerà di avere i maggiori carichi familiari.
2-chi dimostrerà di avere la sede o residenza nel Comune da almeno 2 anni;
Art. 17 - Validità delle graduatorie
1) Le graduatoria avrà validità solo per i posti previsti dal bando. Qualsiasi nuova disponibilità va rimessa a concorso.
Art. 18 - Rilascio delle autorizzazioni
1) Il Dirigente, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di novanta giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6.
2) Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare.
Art. 19 - Durata e validità delle autorizzazioni
1) Le autorizzazioni hanno durata illimitata.
2) Con periodicità triennale l’Amministrazione potrà effettuare controlli attraverso accertamenti d’ufficio, nonché mediante richieste di esibizioni documentali, sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.
3) I controlli riguarderanno la totalità dei titoli abilitativi rilasciati.
4) L’eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla richiesta.
5) Ove sorgano ragionevoli dubbi sulla permanenza dei requisiti, rimane ferma la potestà dell’Amministrazione di procedere in ogni momento agli accertamenti d’ufficio necessari.
6) L’autorizzazione può essere sospesa o revocata nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
7) In ottemperanza alle disposizioni regionali vigenti, è abrogato il visto annuale di vidimazione.
Art. 20 - Inizio del servizio
1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2) Xxxxx termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l’impossibilità ad iniziare il servizio.
3) L’avvenuto effettivo inizio dell’attività potrà essere direttamente verificato dal Comune, anche acquisendo informazioni presso le altre Amministrazioni Pubbliche (CCIAA, Ufficio IVA etc.)
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi
1) L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito la licenza o l'autorizzazione.
2) Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3) L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entra sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4) Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di unica autorizzazione, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche se conseguita in altro Comune, tramite concorso pubblico o altro trasferimento.
Art. 22 - Trasferibilità per causa morte del titolare
1) In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.
2) Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell’attività;
b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3) Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
4) Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5) I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
6) In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
Art. 23 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio
1) I titolari di autorizzazione che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della
L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi sindacali, pubblici o elettivi a tempo pieno.
3) Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I..A.A., in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
4) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
5) Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
6) Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida, all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione, come previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 24 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione
1) I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2) Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
3) L’istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell’assunzione della responsabilità che compete sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.
4) E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s’intende:
a) il coniuge;
b) i parenti entro il terzo grado, cioè in linea diretta: genitori – figli – nonni - nipoti, pronipoti;
c) in linea collaterale: xxx, fratelli, xxxxxx;
d) gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati;
5) Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
6) In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di N.C.C. può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge
17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
c) certificato della costituzione dell’impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L.vo 8.8.94, n. 490 (autocertificazione antimafia);
e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;
f) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
g) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
h) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
i) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
7) L'ufficio comunale, per quanto di competenza:
a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della Legge 27.12.56 n. 1423;
b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata alla autorizzazione rilasciata per il servizio noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
8) Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta e lo annota nella autorizzazione.
9) La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.
TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 25 - Obblighi dei conducenti
1) I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso, nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato, di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'ufficio oggetti smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
k) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
n) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
o) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse. In caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione;
p) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.
Art. 26 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di N.C.C.
1) Oltre agli obblighi di cui all'art. 27, l'esercente il servizio di N.C.C., ha l'obbligo di:
a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa (regolarmente autorizzata ai sensi dell’art.86 del TULPS), facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
e) Esercitare in maniera principale ed esclusiva l’attività di NCC.
Art. 27 - Diritti dei conducenti di N.C.C.
1) 1 conducenti di N.C.C. durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
b) richiedere al cliente un anticipo, non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 comma 1 lettera k) del presente regolamento.
2) In particolare il conducente di N.C.C. autorizzato allo stazionamento in piazza ha diritto di:
a) rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolvibile.
3) L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all'ufficio comunale competente.
Art. 28 - Divieti per i conducenti di N.C.C.
1) E' fatto divieto ai conducenti di N.C.C. di:
a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
d) fumare e mangiare durante la corsa;
e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salva quanto disposto dal D.L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R n. 495/92;
i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
k) trasportare animali di loro proprietà;
l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.
Art. 29 - Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C. autorizzato allo stazionamento in piazza
1) Oltre ai divieti di cui all'art. 30 all'esercente il servizio N.C.C. autorizzato allo stazionamento in piazza è fatto divieto di:
a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera”;
d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
e) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
g) prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale senza iniziare il servizio all'interno del territorio stesso.
Art. 30 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di N.C.C
1) Oltre ai divieti di cui all'art. 29 all'esercente il servizio di N.C.C, è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96, al fine di procurarsi il servizio.
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE
Art. 31 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni dell’autovettura
1) Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivo atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dall’1.01.1992.
Art. 32 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di N.C.C.
1) Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33, le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono:
a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta noleggio, nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
f) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
Art. 33 - Controlli sui veicoli
1) Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 34, 35 e 36 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
2) Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Dirigente provvede alla revoca della Autorizzazione.
3) I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
4) L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
Art. 34 - Avaria dell'autovettura
1) Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2) Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.
Art. 35 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli
1) Nell'ambito organizzativo dei servizi di N.C.C., il Comune potrà definire un numero di e autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica, in caso di fermo tecnico dell'autovettura.
2) Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli, prevedendo il deposito del titolo e del libretto di circolazione presso l'ufficio e subordinandone la consegna, all'interessato alla sostituzione dell'autovettura, al contestuale deposito del titolo relativo all'autovettura da sostituire, per il periodo richiesto.
3) Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzio e simili.
4) Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinate a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.
5) Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà o di terzi, adibita ad uso privato, previa autorizzazione temporanea del Comune da richiedersi espressamente.
TITOLO X – MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 36 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
1) Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2) In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 e 4 della
L.R. n. 22/96, viene prevista la possibilità dello stazionamento su suolo pubblico solo su apposite aree appositamente individuate, e precisamente:
a)-1 nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria; b)-1 nella vicinanze della Stazione Autocorriere;
c)-1 nelle vicinanze dell’ingresso/uscita dell’Ospedale; d)-2 in Piazza Matteotti;
e)-1 in Piazza Incoronata.
3)- Xxxx’assegnazione dei predetti “posteggi” verrà considerata la priorità:
a)- per coloro che risultino già autorizzati allo stazionamento in piazza al momento
dell’adozione del presente regolamento.
b)- in base all’anzianità di Autorizzazione all’esercizio dell’attività in questo Comune.
Art. 37 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
1) I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2) Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle licenze e autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3) I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503.
Art. 38 - Tariffe
1) Le tariffe del servizio di N.C.C., sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, e con le modalità di cui all’art.9, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.19993.
2) Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.
3) Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base all’effettivo costo della vita (indice ISTAT).
Art. 39 - Xxxxx, assenze, aspettativa
1) Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2) Per il servizio di N.C.C. con stazionamento in piazza ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio all'ufficio comunale competente.
3) Ogni cinque anni può venire concessa un’aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di N.C.C., il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.
Art. 40 - Servizi con caratteristiche particolari
1) I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità dei riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2) I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.
Art. 41 - Vigilanza
1) La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.
TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI
Art. 42 – Sanzioni Amministrative
1) Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della Legge Regionale.
Art. 43 - Sanzioni Amministrative pecuniarie
1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, è stabilita da € 50,00 a € 200,00 - come indicato all’art. 24 della L.R. n. 22/96 - la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
Art. 44 – Sanzioni amministrative accessorie (Sospensione e revoca della autorizzazione)
1) L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
g) non applica le tariffe in vigore;
h) esercita, se taxista titolare, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;
i) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
2) Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3) Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4) La sospensione dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5) E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.
6) Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all’uffìcio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7) Il Dirigente segnala al competente Ufficio Provinciale l'avvenuta sospensione o revoca della autorizzazione.
8) Contro il provvedimento di sospensione o revoca della autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9) Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza, se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Art.45 - Decadenza della autorizzazione
1) La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2) Il Dirigente, sentita la “Commissione” di cui all'art. 9, dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 24 del presente regolamento;
c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 23 e 24 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi articoli.
3) La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale ed alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.
Art. 46 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
1) In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
TITOLO XII RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO
Art.47 - Reclami
1) I clienti possono segnalare, per iscritto, eventuali reclami circa il servizio prestato.
2) Il Dirigente entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
3) Un estratto delle norme di cui al presente articolo, deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe, ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.
Art. 48 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti
1) in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia potranno attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela.
2) A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3) In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.
TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 49 - Norma finale
1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi e di regolamenti applicabili alla materia
Art. 50 - Abrogazione di precedenti disposizioni
1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali, che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
Art. 51 - Norma transitoria
1) Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Tale obbligo non viene previsto relativamente alla rimessa per le ditte già titolari di Autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2) Le Autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli in possesso dei requisiti necessari ed iscritti all’apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all’organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell’esercizio: a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall’art.23.
3) Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all’art.12 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.
Art. 52 – Esecutività del Regolamento Comunale
1) abrogato.