Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi delle attività produttive e commerciali
Generali Italia S.p.A.
GENERAIMPRESA
Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi delle attività produttive e commerciali
Mod. PMI99/05
Contraente Polizza N.
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1. DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita Insieme di beni assicurati con un unico capitale.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto La quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifiche sezioni.
Società Generali Italia S.p.A.
Allagamento Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Apparecchiature elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, purchè non a corredo od asserviti per loro natura a macchine od impianti.
Archivi Documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
Contratto di assistenza tecnica
Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
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Copia di sicurezza Copie realizzate almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
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GENERAIMPRESA - PARTE COMUNE A TUTTE LE SEZIONI
Dati Per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti dati.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature.
L'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprende anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
Furto Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Infiammabili - i gas combustibili come, ad esempio, l’acetilene, il metano, l’etano, ecc.;
- le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Inondazione, alluvione Xxxxxxxxxxx d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Lastre Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o apribili o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finsestre, lucernari o insegne infisse nei Fabbricati, compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni.
Macchinari Macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.
Si intendono comprese anche le Apparecchiature elettroniche.
È escluso quanto indicato alle voci "Archivi", "Dati", "Supporti dati", "Modelli e stampi" e "Valori".
Merci Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Sono inoltre compresi i veicoli iscritti al P.R.A. oggetto di lavorazione, di riparazione, deposito o vendita.
Merci speciali - celluloide (grezza, oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
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- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate)
Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.
Tali mezzi sono classificabili in base alle norme che seguono:
1) Xxxxx EN (Normativa Europea) 1143 - 1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN1143 - 1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica).
La Certificazione Europea UNI EN 1143 - 1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 a X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIM integra ciacun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta.
L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi.
Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM.
Per le casseforti (es.: casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.
2) Normativa A.N.I.A. che classifica i mezzi di custodia, costruiti prima del 1997, in: Casseforti e Camere corazzate di grado A,B e C, Camere di sicurezza, Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza.
Modelli e stampi Per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Rapina L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri , mediante violenza alla persona o minaccia.
Xxxxxx Xxxxx compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramenti Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Supporto dati Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.
Xxxxxx Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
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Vetri stratificati di sicurezza
Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.
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2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi trenta giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp dedicato(*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
• con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell’intermediario;
• per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Se non diversamente disposto qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato dell’intemediario.
Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per per iscritto.
Art. 2.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
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Art. 2.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o del'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di trenta giorni.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso. Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata di un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 2.8 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assocurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 2.9 - Esistenza di procedure concorsuali
Qualora nel corso della durata del contratto il Contraente venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidiazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza verrà liquidato:
- relativamente alla Sezione Incendio - per i soli eventi determinati da incendio, esplosione, scoppio, atti dolosi - ed alla Sezione Furto, previa applicazione di uno scoperto aggiuntivo del 10%. Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%. Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia;
- relativamente alla Sezione Responsabilità civile prestatori di lavoro lo scoperto aggiuntivo viene fissato nella misura del 5% del valore civilistico del danno (comprensivo della somma richiesta dall'azione di rivalsa dell'INAIL e del danno differenziale definitivamente riconosciuto al terzo danneggiato).
Art. 2.10 - Oneri
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Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
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Art. 2.11 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (att. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 2.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
3. CONDIZIONI PER LE SEZIONI CON PREMIO REGOLABILE Art. 3.1 - Regolazione del premio
Qualora il premio relativo ad una o più tra le seguenti Sezioni - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Prodotti, Tutela Giudiziaria - sia convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso si intende anticipato in via provvisoria a norma del precedente art. 2.2 sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti nella Scheda di polizza relativa alla Sezione e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nell'/gli elemento/i suddetto/i, fermo il premio minimo stabilito nella Scheda di polizza relativa alla Sezione.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda degli elementi variabili indicati nella Scheda di polizza relativa alla Sezione:
• il totale degli importi relativi alle voci " Salari e stipendi" e "Quota TFR", esclusi "Oneri Sociali", risultanti dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o nei 60 giorni successivi (brevemente denominato in Scheda di polizza "Salari e stipendi + Quota TFR");
• l'importo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o nei 60 giorni successivi (brevemente deniminato in Scheda di polizza "Ricavi delle vendite e delle prestazioni").
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
L'eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai proprio obblighi, ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ., salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Inoltre la Società ha il diritto di trattenere in acconto l'eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all'annualità assicurativa cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.
Per i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, il risarcimento dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ., tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.
Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di cui all'art. 1901 del Cod. Civ. e la Società non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ., per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie, quali il libro unico del lavoro e il registro delle fatture emesse o quello dei corrispettivi.
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Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze, da parte del Contraente, nelle comunicazioni dei dati necessari per la regolazione, si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la regolazione.
Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la dterminazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
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GENERAIMPRESA - SEZIONE INCENDIO
1. COSE ASSICURATE
Art. 1.1 - Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività specificata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione - comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato - che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 150 metri:
• "Fabbricati";
• "Macchinari" ;
• "Merci".
Sono esclusi dalla partita "Fabbricati":
- quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione la somma assicurata relativa alla garanzia addizionale di cui all'art. 3.4 - Rischio locativo.
Sono esclusi dalla partita "Macchinari":
- i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077.
- le cose relative alla partita “Apparecchiature elettroniche”, se indicata in polizza la relativa somma assicurata.
2. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2.2 - Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
1. verificatisi in occasione di:
1.1 atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
1.2 esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
1.3 terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
1.4 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
1.5 inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
1.6 trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
2. causati da o dovuti a:
2.1 furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
2.2 assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
2.3 interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
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Pagina 10 di Sezione Incendio Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
2.4 guasti meccanici, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
2.5 anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
2.6 montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
2.7 deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
2.8 contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
2.9 errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
2.10 mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
3. per i danni:
3.1 causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
3.2 derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
3.3 subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
3.4 di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
3.5 di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
3.6 derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
3.7 derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
3.8 indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
3.9 conseguenti, in tutto o in parte, a:
3.9.1 alterazione, perdita dell’uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati ed di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
3.9.2 utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
3.9.3 trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;
a meno che non siano provocati da sinistri indennizzabili a termini di polizza non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate; qualora i suddetti eventi siano causa di altri non specificatamente esclusi, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
Art. 2.3 - Cose escluse dall'assicurazione
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
- collezioni ed oggetti d’arte di valore singolo superiore a euro 5.000,00;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
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- veicoli iscritti al P.R.A. salvo quelli oggetto di lavorazione, riparazione, deosito o vendita in quanto rientranti nella partita Merci;
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Art. 2.4 - Delimitazioni della garanzia
1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alle relative voci della scheda di polizza della presente Sezione.
La Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2) La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.1 dell’art. 2.2 - Esclusioni, risponde dei danni consistenti in guasti e rotture direttamente causati alle cose assicurate da furto e rapina o nel tentativo di commetterli.
Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni ad edifici in costruzione, merci e macchinari all’aperto, danni a serbatoi e contenitori di qualsiasi tipo e dimensione e al loro contenuto.
Per ogni sinistro resta a carico dell’assicurato un importo pari a euro 500,00. Il limite di indennizzo per sinistro e per anno viene fissato in euro 10.000,00.
La presente garanzia, qualora operante anche la Sezione Furto, deve intendersi ad integrazione di quest’ultima.
3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Eventi atmosferici” della scheda di polizza della presente Sezione.
Si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
a) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
b) Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
c) fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto;
d) baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
e) capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto;
f) tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Sono esclusi i danni causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, occlusione o rigurgito degli impianti idrici.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e quanto contenuto nei Fabbricati realizzati con tali elementi;
ferme le precedenti esclusioni di cui alle lettere c) e d), la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite complessivo stabilito alla voce “Fragili” della scheda di polizza della presente Sezione.
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4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Sovraccarico neve” della presente Sezione.
La Società indennizzerà i danni suddetti a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero a quelle norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
Qualora i Fabbricati non risultassero conformi alle norme di legge vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve, in seguito a norme introdotte successivamente al momento della costruzione ma non aventi effetto retroattivo, o nel caso in cui non risultassero soggetti ad alcuna norma, viene pattuito un ulteriore scoperto del 10% da sommare allo scoperto e/o franchigia riportati nella scheda di polizza.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e quanto contenuto nei Fabbricati realizzati con tali elementi;
ferme le precedenti esclusioni, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite complessivo stabilito alla voce “Fragili” della scheda di polizza della presente Sezione.
Sono esclusi i danni avvenuti prima delle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.
In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, la garanzia opererà analogamente a quanto previsto al precedente capoverso.
Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) - 4) la Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio imponibile indicato in polizza relativa al periodo di rischio non corso.
5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e fluidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito alla voce “Acqua condotta” della scheda di polizza della presente Sezione.
Per le merci poste in locali interrati o seminterrati, la Società indennizzerà, per sinistro e per annualità, un importo fino alla concorrenza di un limite pari al 10% di quello stabilito alla voce “Acqua condotta”.
La Società non risarcirà i danni causati:
- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.
La Società risarcirà inoltre le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato, se assicurata la partita “Fabbricati”, e di riparazione di impianti, se assicurata la partita “Macchinario”, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua o di altri fluidi condotti, anche in assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate. La Società rimborserà tali spese fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito alla voce “Spese di ricerca guasti da acqua condotta” della scheda di polizza della presente Sezione.
In caso di operatività di una o di entrambe le garanzie, si applicherà unicamente la franchigia prevista alla voce “Acqua condotta e spese di ricerca” della scheda di polizza della presente Sezione.
6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e di movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. all’interno dell’area di pertinenza aziendale.
7) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Fenomeni elettrici” della scheda di polizza della presente Sezione.
Sono esclusi i danni:
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- alle “Apparecchiature elettroniche”;
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- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento.
I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
- l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
Nel caso in cui sia operante la garanzia di cui all’art. 3.2 - Guasti macchine quanto previsto al presente punto 7. si intende non operante.
8) Relativamente a Valori l’assicurazione si intende prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”, fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Valori” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
9) Relativamente a Modelli e stampi e Archivi la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Modelli e stampi e Archivi” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di
18 mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
La Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
10) Relativamente a Supporti dati e Dati la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Supporti dati e Dati” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Relativamente ai Dati, la Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano. La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 18 mesi dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00; negli altri casi resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 250,00.
11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro; tale periodo si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività.
La Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Gelo” della scheda di polizza della presente Sezione.
12) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
La Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Crollo e collasso strutturale” della scheda di polizza della presente Sezione.
13) Relativamente a Lastre la garanzia è operante esclusivamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Sono escluse le rotture:
a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.
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Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza, le scheggiature e le rigature.
In caso di danno non dovuto da incendio, esplosione, scoppio o, se operanti, da eventi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), la garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite per singola lastra e del limite complessivo stabiliti alla voce “Lastre” nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
3. GARANZIE ADDIZIONALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA LA RELATIVA SOMMA/MASSIMALE
Art. 3.1 - Apparecchiature elettroniche
La Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati alle “Apparecchiature elettroniche” da un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche a deroga di quanto previsto al punto 2.4. dell’art. 2.2 - Esclusioni della presente Sezione.
Relativamente ai danni da fenomeno elettrico:
- sono compresi in garanzia purché l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo di euro 300,00;
- qualora non siano installati o non siano stati attivati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 300,00.
In caso di danni dovuti a guasti meccanici e di fenomeno elettrico di origine interna, in assenza di Contratto di assistenza tecnica, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata alla partita “Apparecchiature elettroniche” della scheda di polizza della presente Sezione.
Per le apparecchiature portatili o ad impiego mobile sono comunque esclusi i danni di fenomeno elettrico ed i guasti meccanici.
Resta ferma ogni altra esclusione e delimitazione già prevista in polizza.
Art. 3.2 - Guasti Macchine
A deroga di quanto previsto al punto 2.4. dell’art. 2.2 - Esclusioni della presente Sezione, la Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati da guasti meccanici e da fenomeni elettrici.
Quanto previsto al punto 7 dell’art. 2.4 – Delimitazioni si intende abrogato e sostituito da quanto riportato nel presente articolo.
La presente estensione opera alle condizioni tutte di polizza, integrate da quanto segue, per le cose che rientrano nella definizione di Macchinario, con esclusione delle Apparecchiature elettroniche.
Sono esclusi i danni:
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio;
- dovuti ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- verificatisi in occasione di trasporti, traslazioni, spostamenti e trasferimenti; Sono altresì esclusi i danni:
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori);
a meno che tali danni siano provocati da altri danni che abbiano colpito beni diversi da questi. In questo caso, comunque la Società non indennizzerà, per sinistro e per annualità, somma superiore a euro 5.000,00.
I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
Relativamente alle componenti elettroniche facenti parte del Macchinario, in caso di guasti meccanici e di fenomeno elettrico di origine interna, in assenza di Contratto di assistenza tecnica, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 con un limite di indennizzo del 20% del limite di indennizzo stabilito alla voce “Guasti macchine” della scheda di polizza della presente Sezione.
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Per i danni da guasti meccanici, condizione necessaria per la piena efficacia della garanzia è che il macchinario assicurato sia sottoposto a manutenzione da parte di personale specializzato in base alle
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indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Nel caso in cui tali indicazioni non fossero rispettate, la garanzia opererà previa detrazione di uno scoperto del 30% fermo il valore del minimo stabilito alla voce “Guasti macchine” della scheda di polizza della presente Sezione.
Resta ferma ogni altra esclusione già prevista in polizza.
Art. 3.3 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% del massimale convenuto.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
Art. 3.4 - Rischio locativo
La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 5.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
4. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 - Caratteristiche degli insediamenti del rischio
Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l’attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l’eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.
Si intendono compresi nell’assicurazione le recinzioni, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, oppure entro un raggio di 150 metri dall’ubicazione stessa.
Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, sia sottotetto che all’aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di Xxxxx, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico e/o temporaneamente in sosta.
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I processi di lavorazione, la forza motrice, l’esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l’impiego di energia nucleare.
Il Contraente/Assicurato è sollevato dall’obbligo di segnalare se all’esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 4.2 - Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro
La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del:
a) 30% dell’indennizzo dovuto per i residui non “pericolosi”;
b) 10% dell’indennizzo dovuto per i residui “pericolosi” intendendosi per tali quelli rientranti nel D. Lgs. n° 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da sinistro, vengano contaminate e pertanto considerate “rifiuti pericolosi” dall’Autorità preposte.
Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.
Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento ai limiti sopraindicati:
- per il suo intero valore, per il limite di cui alla lettera a);
- per un importo pari al 20% del suo valore per il limite di cui alla lettera b).
L’assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè non si farà luogo all’applicazione del disposto di cui all’Art.1907 del Codice civile.
Art. 4.3 - Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.
L’obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall’Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non può comunque essere superiore a euro 1.000.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 4.4 - Onorari dei periti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
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Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell’Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all’attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi
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ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art. 4.5 – Merci e macchinari presso terzi
Fermo quanto previsto dall’art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro - lettera e) – della presente Sezione le merci e i macchinari assicurati nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie”.
Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non è obbligata per i danni materiali causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto, qualora espressamente richiamate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Art. 4.6 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 4.7 - Colpa grave
A parziale deroga dell’art. 2.2 – Esclusioni – della presente Sezione, la Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l’attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario, resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa una ulteriore detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00.
Se per l’attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione incendio anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell’effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del fuoco.
Art. 4.8 – Modifiche negli stabilimenti
È in facoltà dell’Assicurato, nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all’attività esercitata. L’Assicurato viene sollevato dall’obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempre che le modifiche apportate:
- non modifichino la descrizione del rischio indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare “Colpa grave”.
La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d’opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società dell’aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore a quanto indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie”.
Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l’assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.
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Art. 4.9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 4.10 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 4.11 - Compensazione tra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’articolo 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a “Primo Rischio Assoluto” o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
3. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la medesima ubicazione.
Art. 4.12 - Precisazione sulla partita Macchinari
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della scheda di polizza relativa alla presente Sezione ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinario.
Art. 4.13 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
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b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile;
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c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi, qualora l’indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore a euro 20.000,00 o comunque su richiesta della Società, entro 15 giorni dall’avviso o dall’eventuale richiesta della Società, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Inoltre il Contraente/Assicurato, relativamente ai danni di fenomeno elettrico, deve:
- permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- iniziare la riparazione del danno solo dopo l’avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di fenomeno elettrico, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento;
- fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla precedente lettera e).
Art. 5.2 – Servizio di emergenza in caso di sinistro
Fermo quanto disposto dal precedente art. 5.1, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza e qualora non operino le esclusioni indicate al punto 1. dell’allegata appendice mod. BELF, il Contraente/Assicurato può beneficiare dell’intervento di tecnici specializzati nell’attività di assistenza post-sinistro, in seguito all’accordo intercorso tra la Società e Belfor Italia S.r.l., società specializzata nella gestione di servizi di emergenza in caso di sinistro.
Le modalità operative per beneficiare dell’intervento sono regolate nell’allegata appendice mod. BELF.
Il costo dell’intervento può essere a carico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente/Assicurato concordare direttamente con la Belfor Italia S.r.l. eventuali interventi.
La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.
Art. 5.3 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 5.4 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
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b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 5.5 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 5.1 Obblighi in caso di sinistro – della presente Sezione;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – della presente Sezione;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 5.4 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per Fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all’epoca della loro realizzazione.
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
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I - Fabbricati - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
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II - Macchinari - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina:
- per Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Macchinari e Merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Inoltre, se assicurata la partita “Apparecchiature elettroniche”, per la determinazione del danno relativamente a quanto previsto all’art. 3.1, vale quanto di seguito riportato:
- per le Apparecchiature elettroniche si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
• per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a nuovo”;
• per le altre cose, del triplo del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
- per i Programmi in licenza d’uso l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi.
- Per gli Archivi informatici l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la ricostruzione dei dati e dei “Programmi di utente”.
Art. 5.7 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se dalle stime fatte con le modalità dell’art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – della presente Sezione risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Resta comunque convenuto tra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:
- tale eccedenza risulti essere minore del 10%;
- l’ammontare del danno, calcolato con le modalità dell’art. 5.6 comprensivo del supplemento di indennizzo previsto al successivo art. 5.10 (al lordo di eventuali franchigie o scoperti previsti nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell’indennizzo), non risulti essere superiore a euro 50.000,00;
fermo in ogni caso il limite previsto al punto 4 dell’art. 5.10.
Art. 5.8 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
Art. 5.9 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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Art. 5.10 - Supplemento di indennizzo (“valore a nuovo”)
Relativamente alle partite Fabbricati e Xxxxxxxxxx si determina per ogni partita separatamente:
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.6, determina l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
6. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività
7. relativamente alle Apparecchiature elettroniche, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
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c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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GENERAIMPRESA - SEZIONE FURTO
1. COSE ASSICURATE
Art. 1.1 - Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicata nella scheda di polizza della Sezione Furto la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita “Merci-Macchinario-Valori” di pertinenza dell’attività specificata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione - compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali e comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato - , che si trovano nell’ambito dei locali nell’ubicazione dell’attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione o in aree diverse distanti da questa non oltre 150 metri.
Sono escluse dalla partita “Merci-Macchinario-Valori”:
- i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077;
- i veicoli iscritti al P.R.A. salvo quelli oggetto di lavorazione, riparazione, deposito o vendita;
Sono inoltre assicurati, nei locali come sopra indicati e fino al limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Merci-Macchinario-Valori”:
• Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti;
• Archivi, nonché Supporti dati e dati
2. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi che abbiano interessato le cose assicurate:
- furto delle cose assicurate nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso, nonché uso di ordigni e gas esplosivi finalizzato a furto;
2) sfondamento dei muri, pavimento e soffitti;
3) uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili senza che questi lascino evidenti segni di scasso. In caso di sinistro è previsto uno scoperto del 20%. Qualora sia stata fatta denuncia per smarrimento o sottrazione delle chiavi, tale scoperto non si applicherà nel caso in cui il furto sia stato commesso entro 5 giorni da quello successivo alla denuncia stessa.
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a1).
La Società si impegna a coprire i guasti, compresi atti vandalici, causati ai Fabbricati contenenti le cose assicurate avvenuti in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo fino alla concorrenza del limite indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie”.
Qualora l’autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
- rapina delle cose assicurate, avvenuta all’interno dei locali indicati nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione nei casi in cui:
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a) le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi;
b) l’Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone.
La Società si impegna a coprire i danni di furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Relativamente a Valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o nei mezzi di custodia.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, senza quindi applicare la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 3.1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
4. CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 4.1 - Caratteristiche del fabbricato
Il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o coperture in cemento, laterizi, vetrocemento, pietre od altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure vetrocemento totalmente fisso.
Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, perlomeno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall’esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 20%, ferma restando l’eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.
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Tale scoperto comunque non si cumula con quello previsto dal successivo Art. 4.2 - Mezzi di chiusura dei locali.
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Art. 4.2 - Mezzi di chiusura dei locali
Condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
• serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
• inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora in caso di sinistro, si riscontri che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali non siano conformi a quanto indicato nella presente clausola, viene convenuto uno scoperto del 20% .
Detto scoperto non verrà applicato qualora
• la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.
L’assicurazione è operante, con applicazione di uno scoperto del 20%, anche nei seguenti casi:
• furto commesso attraverso la sola rottura di serramenti costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno stratificati di sicurezza quando non vi sia presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro;
• furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
• furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato di sicurezza.
Art. 4.3 - Garanzia "portavalori"
L’assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina.
commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuita dello scoperto indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Art. 4.4 - Coesistenza di assicurazione trasporti
Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata.
Il Contraente/Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.
Art. 4.5 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione o nell’area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20%.
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Pagina 26 di Sezione Furto Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Art. 4.6 - Cumulo scoperti
Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Art. 4.7 - Xxxxxxxxx, a richiesta, delle somme assicurate in caso di sinistro
A parziale deroga dell’art. 5.9 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro – della presente Sezione, si conviene che, su richiesta del Contraente/Assicurato e previo esplicito consenso della Società, le somme assicurate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, i relativi limiti di indennizzo, ridottisi in seguito a sinistro, potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente/Assicurato corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro - delle “Condizioni Generali di Assicurazione” della Parte Comune a tutte le Sezioni.
Art. 4.8 - Merci e Macchinari presso locali di terzi, fiere e mostre
L’assicurazione di Merci e Macchinari è estesa alle cose di proprietà del Contraente poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione, oppure presso esposizione, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla partita Macchinari, o della diversa percentuale indicata nella scheda di polizza Furto.
Nel caso siano assicurate più ubicazioni, il limite di indennizzo è da intendersi come il maggiore tra le percentuali indicate per le singole ubicazioni. Tale limite varrà come importo massimo di indennizzo relativamente a tutte le ubicazioni indicate in polizza.
Art. 4.9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 4.10 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
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d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
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e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 5.4 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro - della presente Sezione;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Art. 5.5 - Determinazione dell'ammontare del danno
L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Art. 5.6 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
Art. 5.7 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 5.8 - Ricostituzione dei Dati
Relativamente ai Dati, la Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano. La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 500,00; negli altri casi resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 250,00.
Art. 5.9 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate nella scheda di polizza relativa Sezione, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 5.10 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
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Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
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Art. 5.11 - Limite massimo dell'innendizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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GENERAIMPRESA - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
1. RISCHI ASSICURATI
Art. 1.1 - Responsabilità Civile verso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio delle attività indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione (compresi i servizi strettamente connessi ed accessori) siano esse svolte nelle ubicazioni indicate in polizza oppure in stabili dipendenze aziendali ausiliarie che si trovino in Italia (compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. L’assicurazione vale, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro indicato in Scheda di polizza, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione o ad attività complementari svolte presso dipendenze dell’Assicurato (salvo quanto previsto dagli artt. 1.2, 3.1, 3.4 e 3.10;
d) le società le quali - rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 1.2 - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
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B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.
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Sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato agli effetti dei precedenti punti A. e B:
a) i dipendenti di altre aziende - diverse da imprese appaltatrici, subappaltatrici, coappaltatrici, consortili, associate (salvo estensione concedibile con il richiamo di specifica condizione particolare opzionale) - operanti presso stabili dipendenze o cantieri dell’Assicurato e in particolare:
• i lavoratori in somministrazione;
• i lavoratori in distacco;
b) i prestatori di lavoro accessorio dell’Assicurato (remunerati con voucher ai sensi del D.Lgs. 81/2015 artt. 48 e seguenti);
c) eventuali ulteriori collaboratori dell’Assicurato in quanto previsti dalla normativa di legge (quali quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma II) e soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL;
d) i prestatori d’opera soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l’Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione per l’esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l’assicurazione, ferma l’esclusione dei casi di appalto;
e) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali (fermo, per la manutenzione dei fabbricati, quanto disposto nell’art. 3.7).
Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall’INAIL di cui al precedente punto A.
In ogni caso la garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato dell’Assicurato non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.
Per i lavoratori dipendenti, collaboratori di cui al punto c) e prestatori d’opera non soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL la garanzia opera a termini del precedente punto B.
Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso terzi quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Esclusioni
L’assicurazione non vale, sia in relazione alla Responsabilità Civile verso terzi (art. 1.1) che alla Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 1.2):
a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;
b) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto;
e) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
f) per i danni derivanti da attività svolte all’interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011.
Per l’assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (art. 1.1), sono altresì esclusi i danni:
g) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore nonché da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dagli artt. 3.3 e 3.12 e 3.13 ultimo alinea);
h) derivanti dall’uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’ abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
i) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto dagli artt. 3.6 e 3.11);
j) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt.1783,1784,1785 bis e 1786 C.C.;
k) provocati da persone diverse da dipendenti dell’Assicurato o diverse da lavoratori di cui ai punti a), b) e
c) dell’art. 1.2 nonché diverse da soci e familiari coadiuvanti di cui si avvalga nell’esercizio della propria attività (salvo quanto previsto dall’art. 3.2);
l) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell’ambito di dette operazioni nonché a quelle che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate (salvo quanto previsto dall’art. 3.9);
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m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni (salvo quanto previsto dall’art. 3.4);
n) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori (salvo quanto previsto dagli artt. 3.6, 3.8 e 3.11);
o) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi nonché cagionati da opere, installazioni in genere, riparazioni, manutenzioni, pose in opera non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;
p) a condutture ed impianti sotterranei in genere e i danni ad essi conseguenti; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
q) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dall’art. 3.7);
r) dei quali l’Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
s) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
t) derivanti da lavori effettuati all’interno della cd. “airside area” degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili;
u) derivanti da lavori effettuati su infrastrutture offshore.
Art. 2.2 - Estensione territoriale
L’assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (art 1.1) è operante per i danni verificatisi in tutto il mondo. Relativamente ai danni verificatisi negli U.S.A. e Canada, detta assicurazione è limitata a quelli avvenuti in conseguenza della partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati. In questo caso opera una franchigia di euro 5.000,00.
L’assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 1.2) è operante in tutto il mondo.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
Art. 3.1 - Estensione qualifica di terzi a ditte fornitrici o clienti e a personale in istruzione
A parziale deroga di quanto disposto dal art. 1.1 lett. c), sono considerati terzi:
A. i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di pulizia e di sorveglianza;
B. il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage ma escluso l’apprendistato) o per effettuare attività promozionali;
per i danni corporali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Art. 3.2 - Responsabilità per fatto di ditte fornitrici o clienti e di personale non dipendente
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. k), la garanzia opera anche per la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sottoindicati mentre attendono ai lavori per conto e nell’interesse dell’Assicurato:
A. i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico, di aziende di trasporto anche qualora effettuino consegne a terzi per conto dell’Assicurato (ferme in tal caso le limitazioni stabilite nell’art. 3.6) nonché di aziende addette a servizi di pulizia e di sorveglianza;
B. personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage) o per effettuare attività promozionali;
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C. i prestatori d’opera dei quali l’Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione (ferma l’esclusione dei casi di appalto) per l’esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
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D. i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali e fabbricati aziendali (fermo, per la manutenzione dei fabbricati, quanto disposto nell’art. 3.7).
Art. 3.3 - Committenza auto
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. g), l’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile quale committente di dipendenti e di altre persone menzionate nell’art. 1.2 della Sezione medesima diverse da soci, familiari e prestatori d’opera, muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al punto 1.1 lett. a).
Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro.
Art. 3.4 - Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.1 lett. m) della presente Sezione sono compresi i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico o in sosta, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi o di dipendenti (e di altre persone menzionate negli artt. 1.2 e 3.1 della Sezione medesima diverse da soci e familiari) stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata.
Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.
Sono inoltre esclusi i danni da mancato uso nonché quelli alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno (in particolare restano esclusi i danni da furto e da incendio).
Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una franchigia assoluta di euro 150,00.
Art. 3.5 - RC personale di tutti i dipendenti (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a norma del D.Lgs. 81/2008 )
Ad integrazione dell’art. 1.1 si precisa che l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell’Assicurato , nonché di lavoratori in somministrazione o in distacco operanti presso l’Assicurato, i prestatori di lavoro accessorio, gli eventuali collaboratori di cui al d.lgs. 81/2015 art. 2 comma II, familiari e soci coadiuvanti, tutti regolarmente iscritti all’INAIL, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi (escluso l’Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni.
L’assicurazione inoltre vale anche per la responsabilità civile imputabile al “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (sia o meno dipendente dell’Assicurato) ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui questi non sia dipendente dell’Assicurato, l’assicurazione è prestata limitatamente all’attività svolta per l’azienda assicurata.
Agli effetti della presente condizione particolare sono considerati terzi i soggetti contemplati negli artt. 1.2 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) e 3.1 (Estensione qualifica di terzi) per le conseguenze di infortuni subiti nello svolgimento delle proprie mansioni. Per essi anche la garanzia di cui al presente articolo opera nei termini previsti dai suddetti artt. 1.2 e 3.1.
I limiti stabiliti in Scheda di polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 3.6 - Operazioni di consegna e approvvigionamento
Ad integrazione dell’art. 1.1 si precisa che l’assicurazione comprende i danni verificatisi presso terzi durante le operazioni di approvvigionamento di materiale o merci e durante la consegna dei prodotti, senza installazione, montaggio o posa in opera dei medesimi.
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 2.1 lett. n) e i) della sezione Responsabilità Civile, relativamente alla presente estensione di garanzia, sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell’ambito di esecuzione di dette operazioni e i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, diverse da veicoli a motore.
La presente estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività:
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- con una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro; per i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio opera uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 250,00 per sinistro;
- fino a concorrenza di euro 250.000,00 per sinistro e di euro 500.000,00 per anno assicurativo o, nel caso di coperture di minor durata, per l’intero periodo di assicurazione.
Restano esclusi i danni alle cose che siano oggetto di tali operazioni e i danni da furto.
Art. 3.7 - Conduzione e proprietà dei fabbricati ove si svolge l'attività
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. q) della presente Sezione sono compresi i danni derivanti dalla proprietà (o altro diritto reale di cui l’Assicurato sia titolare), oltre che dalla conduzione, dei fabbricati o locali ove si svolge l’attività assicurata, compresi eventuali uffici, magazzini e dipendenze ausiliarie a tale attività, situati nelle ubicazioni indicate nel frontespizio di polizza o comunque situati in Italia (compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.
Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.
Inoltre limitatamente ai danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna viene applicata una franchigia assoluta di euro 100 per sinistro.
La garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori. Essa opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
La garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 sempre che:
- l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
- dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.
In ogni caso la garanzia non opera per i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
La garanzia comprende i danni derivanti dalla conduzione e (in assenza di richiamo del codice CS90) della proprietà di aree, di pertinenza dell’ubicazione indicata in polizza e di estensione non superiore a 200 mq, adibite a parcheggio dell’esercizio assicurato. In caso di estensione superiore a 200 mq la garanzia opera parzialmente ai sensi dell’art. 1907 C.C. a meno che non sia stata pattuita una specifica condizione particolare estensiva.
Ferme le esclusioni generali di cui all’art. 2.1 della presente Sezione, si intendono esclusi:
• i danni da furto dei veicoli nonché ogni responsabilità riconducibile alla custodia degli stessi;
• i danni da insufficiente segnaletica;
• i danni ai veicoli da incendio, esplosione o scoppio nonché da inondazione o allagamento;
• i danni ai veicoli causati da mancata asportazione di neve e/o ghiaccio dell’area di circolazione;
• i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;
• i danni da mancato uso dei veicoli o delle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno. Per ogni veicolo danneggiato si intende operante una franchigia assoluta di euro 150,00.
Se richiamato in frontespizio di polizza, alla voce Clausole Speciali, il codice CS90 la garanzia di cui al presente articolo si intende limitata ai danni derivanti dalla normale conduzione dei fabbricati e locali ove si svolge l’attività assicurata, con esclusione di ogni responsabilità civile riconducibile alla proprietà (o altro diritto reale) degli stessi.
Art. 3.8 - Cose indossate o portate da terzi nei locali aziendali
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I danni derivanti da distruzione o deterioramento delle cose di terzi, che non partecipino all’attività assicurata né ad attività complementari, indossate o portate nell’ambito dei locali ove si svolge l’attività assicurata e non consegnate all’Assicurato sono comprese in garanzia con applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ogni persona danneggiata ed un limite di indennizzo di euro 5.000,00 per ogni persona danneggiata.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione RC - Pagina 35 di
Art. 3.9 - Cose in consegna
A parziale deroga dell’art. 2.1 “Esclusioni”, lett. l), della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall’Assicurato. Restano esclusi dall’assicurazione i danni da incendio, esplosione e/o scoppio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività.
L’estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per sinistro, di euro 250,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo..
Art. 3.10 - Cose di proprietà dei dipendenti
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1.1 lett. c), della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro è compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali a cose di proprietà dei suoi dipendenti e di altre persone menzionate negli artt. 1.2 e 3.1 della Sezione medesima (diverse da soci e familiari), fermo restando quanto previsto dall’art. 3.4 “Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta” nonché dall’art. 2.1 “Esclusioni”, lett. i) della sezione suddetta.
L’estensione in termini viene prestata con una franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni danneggiato e fino a concorrenza del limite massimo di euro 25.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.
Art. 3.11 - Attività di installazione o riparazione presso terzi
Ad integrazione dell’art. 1.1 si precisa che qualora l’Assicurato svolgesse anche attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera di cose dallo stesso fabbricate o commercializzate, l’assicurazione comprende anche i danni avvenuti in occasione di tali attività, svolte presso terzi direttamente dall’Assicurato e/o dai suoi prestatori di lavoro subordinato.
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 2.1 lett. n) e i) della sezione Responsabilità Civile, relativamente alla presente estensione di garanzia, sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori e i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, diverse da veicoli a motore.
La presente estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività:
- con una franchigia assoluta di euro 250 per sinistro; per i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio opera uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 250 per sinistro;
- fino a concorrenza di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo o, nel caso di coperture di minor durata, per l’intero periodo di assicurazione.
In caso di richiamo in polizza alla voce Clausole Speciali del codice R51B i limiti massimi sopra indicati si intendono elevati da euro 50.000,00 a euro 250.000,00 per sinistro e a euro 500.000,00 per anno assicurativo.
Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, i danni da furto nonché ogni altra esclusione prevista dall’art. 2.1 della presente sezione non espressamente derogata.
Art. 3.12 - Carrelli destinati alla movimentazione di cose
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. g) sono compresi i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all’art. 58, lett. c), del Codice della Strada (siano essi elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione, in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti dei medesimi e per svolgere operazioni di carico e scarico, qualora detti carrelli effettuino su strada o aree equiparate brevi e saltuari spostamenti alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia (Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14.01.2014 e successive variazioni). In assenza di autorizzazione della competente autorità (art. 4 del Decreto sopra citato) come pure in caso di mancato rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa (artt. 2 e 3 del Decreto sopra citato) la presente estensione deve intendersi non operante. Restano in ogni caso esclusi i danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate.
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Art. 3.13 - Garanzie addizionali
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
• organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni cagionati a terzi, compresi i partecipanti (ferma l’esclusione dell’art. 2.1 lett. g));
• partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands; nel caso allestimento e smontaggio siano svolti a cura di terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato come committente dei lavori. A parziale deroga dell’art. 2.2, la presente garanzia vale anche per i danni verificatisi negli U.S.A. e in Canada; in questo caso opera una franchigia assoluta di euro 5.000,00;
• servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’azienda;
• proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato come committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
• gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla preparazione, somministrazione di cibi e bevande; questa garanzia vale anche per i danni per morte e lesioni personali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
• servizio di vigilanza, effettuato con guardiani anche armati e con cani;
• esistenza nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili;
• organizzazione di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere;
• urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione su strade adiacenti all’azienda assicurata in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell’Assicurato (a parziale deroga delle esclusioni dell’art. 2.1 lett. g) e lett. i)).
4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
Per l'assicurazione di:
a) Responsabilità Civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l’Assicurato deve fare denuncia alla Società degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell’ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l’Assicurato ha ricevuto il relativo avviso e deve essere corredata da copia dell’analoga denuncia fatta all’INAIL. Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
L’Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese legali
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La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
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Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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1. RISCHI ASSICURATI
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in Scheda di polizza - per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
L’assicurazione vale in relazione a tutti gli elementi di possibile difettosità del prodotto previsti dalla legge tra i quali rientrano a titolo esemplificativo: le caratteristiche e la composizione dello stesso, l’assemblaggio, l’imballaggio nonché l’etichettatura e le istruzioni per l’uso.
L’assicurazione vale, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un fatto risarcibile a termini della presente Sezione.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il dipendente dell’Assicurato che subisca il danno in relazione all’attività lavorativa;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
d) le società le quali - rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’assicurazione vale anche in relazione alla responsabilità civile derivante al produttore ai sensi del Codice del consumo (artt. 114 e segg. D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche).
Ai fini della presente assicurazione, in deroga a quanto disposto nella Parte Comune, con la parola “sinistro” si designa la richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l’assicurazione medesima.
2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE Art. 2.1 - Esclusioni
L’assicurazione non vale:
a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;
b) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto;
d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
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e) per le attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera svolte presso terzi (salvo il richiamo di specifica condizione particolare opzionale);
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GENERAIMPRESA PRODOTTI
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SEZIONE
RESPONSABILITÀ
CIVILE
f) per le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
g) per le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto (salvo il richiamo di specifica condizione particolare opzionale);
h) per le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
i) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
j) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti destinati all’industria aeronautica ed aerospaziale;
k) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati, nonché i danni da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) variante umana;
l) per i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti a cui si riferisce l’assicurazione ed in vigore al momento della loro messa in circolazione;
m) per i risarcimenti a carattere punitivo (quali ad es. “punitive and/or exemplary damages”);
n) per i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
Art. 2.2 - Operatività della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.
In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.
Art. 2.3 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i prodotti, per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese esclusi USA, Canada e Messico (salvo il richiamo di specifica condizione particolare opzionale) e per i danni ovunque verificatisi.
Art. 2.4 - Limiti di indennizzo - Scoperti
Il limite “per più sinistri e per anno assicurativo” indicato nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione rappresenta il massimo esborso della Società:
a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all’anno - nell’intero periodo di assicurazione;
b) per “sinistri in serie” da intendersi come più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;
xxxxx i limiti, pure indicati in Scheda di polizza, stabiliti per ogni sinistro nonché per danni da interruzione o sospensione di attività e per danni materiali. Quest’ultimo limite si applica anche ai danni ai prodotti finiti o ad altre componenti di prodotti fabbricati in tutto o in parte con i prodotti assicurati.
L’assicurazione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% calcolato, per ogni sinistro, entro i limiti minimi e massimi indicati in Scheda di polizza.
Ferma la non operatività dell’assicurazione per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico, per i danni che si verifichino nei territori di detti paesi si applicano, per ogni sinistro, i diversi limiti minimi e massimi di scoperto, pure indicati in Scheda di polizza.
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Pagina 40 di Sezione RCP Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
3. DICHIARAZIONI E ONERI DELL'ASSICURATO
Art. 3.1 - Qualifica dell'assicurato
L'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato in quanto avente la qualifica indicata in Scheda di polizza, rispettivamente di fabbricante oppure di produttore di prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia oppure di importatore da Paesi extracomunitari oppure di colui che pone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su prodotti da altri fabbricati.
Art. 3.2 - Divieto di divulgazione della copertura
L'assicurazione viene prestata sul presupposto che l'Assicurato non divulghi, in qualsivoglia forma, l'esistenza della stessa.
4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'innendizzo. Alla denuncia devono poi fa seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L’Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Art. 4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dells Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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Per i danni verificatisi in USA e Canada le spese di cui al presente articolo resteranno a carico della Società nell'ambito del massimale stabilito in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
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Edizione 01.06.2017 Sezione RCP - Pagina 41 di
SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO FORMA QUOTA FATTURATO
1. DEFINIZIONI SPECIFICHE
Fatturato I Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni indicati alla voce A1) del bilancio secondo IV direttiva CEE.
Percentuale di indennizzo Il rapporto tra il Fatturato detratti i Costi per Materie Prime, per Servizi e per Godimento Beni di Terzi, (cosiddetto Valore Aggiunto, al netto delle variazioni delle rimanenze), e il Fatturato stesso.
%di = (Fatturato - Costi per Materie Prime - Costi per servizi - Costi per Godimento Beni di Terzi) % Indennizzo Fatturato
Tale rapporto viene desunto dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dell’Assicurato o, in alternativa all’atto della prima emissione della polizza, ricavato dai bilanci depositati annualmente presso le Camere di Commercio italiane, sottoforma di media di settore relativa alla tipologia di attività e alla classe di fatturato dell’Assicurato.
A titolo puramente esplicativo la differenza tra il Fatturato e i Costi per Materie Prime, per Servizi e per Godimento Beni di Terzi, è data principalmente dalla somma dell’utile di gestione caratteristica, del costo del personale e degli ammortamenti
Quota Fatturato Il valore del Fatturato moltiplicato per la percentuale di indennizzo.
Periodo di indennizzo Il periodo durante il quale i risultati dell’attività caratteristica risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del verificarsi dell’evento dannoso indennizzabile a termini della sezione Incendio e ha la durata massima indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Somma assicurata La cifra a tale titolo indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione pari alla somma:
- della Quota Fatturato;
- delle Spese Supplementari.
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
Qualora indicate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione le relative somme assicurate, la Società indennizza:
a) la perdita di Quota Fatturato, così come definita al successivo art. 3.5 – Determinazione del danno;
b) le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la perdita di Quota Fatturato che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate;
a seguito di sinistro indennizzabile in base alla sezione Incendio.
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Pagina 42 di Sezione Die Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Art. 2.2 - Esclusioni
Sono escluse le perdite o le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
1. dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall’Autorità;
3. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
4. mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari necessari alla ripresa dell’attività;
5. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
Art. 2.3 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata
Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società l’ammontare del Fatturato realizzato, la percentuale di indennizzo e la nuova somma assicurata. Una volta in possesso di tali dati la Società emetterà un’appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:
a) la nuova somma assicurata;
b) l’ammontare del premio anticipato per l’annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata.
Qualora il Contraente/Assicurato non provveda all’aggiornamento della somma assicurata, la Società può, fino al novantesimo giorno dall’emissione dell’appendice suddetta, recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere se e a quali condizioni proseguire l’assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora si verifichi una differenza tra il nuovo ammontare del Fatturato e il precedente, in eccesso o in difetto, superiore al 20% di quest’ultimo, ai fini dell’aggiornamento della somma assicurata, questa sarà oggetto di specifica pattuizione.
Art. 2.4 - Limite massimo dell'indennizzo congiunto copertura danni diretti e xxxxx xxxxxxxxx
Fermo che in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che si verificassero nel corso del periodo di assicurazione somma superiore alla somma assicurata per ciascuna partita, qualora nella Scheda di polizza della Sezione Incendio (o nella polizza incendio di riferimento indicata nella clausola D913 se richiamata) sia previsto, per l’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, uno specifico limite di indennizzo, tale limite di indennizzo dovrà intendersi operante cumulativamente per la copertura Incendio e per la copertura Danni da interruzione di esercizio.
3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile;
c) fornire a proprie spese alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
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d) tenere a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
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Edizione 01.06.2017 Sezione Die - Pagina 43 di
e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 3.4 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro – della presente Sezione;
d) verificare l’applicabilità del disposto di cui all’art. 3.7 – Assicurazione parziale – della presente Sezione;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 3.3 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Art. 3.5 - Determinazione del danno
L’ammontare del danno si determina:
a) relativamente alla partita Quota Fatturato: applicando la percentuale di indennizzo, calcolata sulla base dei dati dell’ultimo bilancio di esercizio approvato, alla differenza tra il Fatturato che si sarebbe realizzato in assenza di sinistro e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo.
Per la determinazione del Fatturato che si sarebbe realizzato si farà riferimento al Fatturato desumibile dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, corretto in base all’andamento dell’esercizio in corso facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione e alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro.
b) relativamente alla partita Spese supplementari: calcolando le spese documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la perdita dovuta alla riduzione del Fatturato che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate (a titolo di esempio: affitti di locali per trasferimento dell’attività, uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, lavoro straordinario del personale, ecc.).
Qualora l’Assicurato non riprenda più l’attività dichiarata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, per cause indipendenti dalla sua volontà, l’indennizzo è limitato alle spese supplementari sostenute dall’Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l’attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i tre mesi e fino alla concorrenza del massimale stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Art. 3.6 - Attività Svolta in altri luoghi dopo il sinistro
Se durante il periodo di indennizzo l’Assicurato realizzerà Fatturato, tramite l’attività dichiarata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, in ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, tale Fatturato sarà incluso, in sede di calcolo dell’indennizzo, nel Fatturato effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo.
Art. 3.7 - Assicurazione parziale
Relativamente alla partita 1, se al momento del sinistro la Quota Fatturato indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione risulta inferiore alla Quota Fatturato risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato almeno novanta giorni prima del sinistro, l’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2.3 – Modalità di aggiornamento della somma assicurata - lettera a), sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori. Qualora la Quota Fatturato sia stata calcolata applicando la percentuale di indennizzo di settore, tale disposizione sarà applicata soltanto qualora il Fatturato indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione risulti inferiore al Fatturato indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato almeno novanta giorni prima del sinistro.
Relativamente alla partita 2, l’assicurazione viene prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e cioè non si darà luogo all’applicazione del disposto di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
Art. 3.8 - Franchigia
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata relativa alla partita 1 divisa per il numero dei giorni lavorativi annui moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Relativamente alla partita 2 – Spese Supplementari non verrà applicata alcuna detrazione.
4. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 - Operatività della sezione Danni da Interruzione di Esercizio
Se dall’assicurazione prestata con la sezione Incendio, fossero esclusi:
- i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare;
- i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione,
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e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito detta polizza risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente polizza che subordina l’indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio alla indennizzabilità, a termini della sezione 1, del danno materiale e diretto.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Die - Pagina 45 di
Art. 4.2 - Riserve di Magazzino
La liquidazione del danno sarà effettuata tenendo conto di una eventuale posticipazione della perdita del fatturato conseguita tramite la temporanea utilizzazione della riserve dei prodotti finiti che si trovano nei magazzini e nei depositi. A questo scopo verranno indennizzate le spese supplementari sostenute al solo scopo di ripristinare il livello di scorte del magazzino presente prima del verificarsi del sinistro.
Tale estensione di garanzia concorre a formare l’importo indennizzabile a termini della partita Spese supplementari e fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Art. 4.3 - Adeguamento delle somme assicurate (xxx-way clause)
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato ottemperi agli obblighi di cui all’art. 2.3 – Modalità di aggiornamento della somma assicurata - , la Società si impegna a ritenere garantito, limitatamente alla partita 1- Quota Fatturato e per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% della somma stessa, pertanto il disposto dell’art. 3.7 – Assicurazione parziale - troverà applicazione soltanto qualora il valore della Quota Fatturato ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.
Art. 4.4 - Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta percento) della differenza tra l’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e euro 100.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo comples¬sivo sia prevedibile in almeno euro 500.000,00.
L’obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall’Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla xxxxxx¬sta dell’anticipo.
L’acconto non può comunque essere superiore a euro 1.000.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Art. 4.5 - Onorari dei periti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza di euro 5.000,00, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell’Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all’attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art. 4.6 - Cessazione del rischio
L’efficacia della presente Sezione viene meno al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.
In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.
In caso di cessazione della copertura prestata con la Sezione Incendio della presente polizza o della polizza Incendio di riferimento eventualmente indicata nella clausola D913, anche la presente Sezione si intende tacitamente disdettata o risolta a partire dalla stessa data, fermo il diritto del Contraente al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
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SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO FORMA COSTI FISSI
1. DEFINIZIONI SPECIFICHE
Capacità produttiva • per le attività produttive la quantità di prodotti fabbricati nel periodo di assicurazione;
• per le attività agricole la quantità di beni prodotti nel periodo di assicurazione;
• per le attività commerciali la quantità dei prodotti venduti nel periodo di assicurazione;
• per le attività di servizio la quantità dei servizi resi nel periodo di assicurazione.
Franchigia Numero di giorni di interruzione di esercizio in cui non viene liquidato alcun indennizzo. Tali giorni vengono conteggiati dalla data di inizio dell’interruzione di esercizio stessa.
Periodo di indennizzo Il periodo necessario alla ricostituzione della capacità produttiva utilizzata ante-sinistro che ha inizio al momento del verificarsi dell’evento dannoso indennizzabile a termini della sezione/polizza Incendio e ha la durata massima indicata nella scheda di polizza relativo alla presente Sezione. Esso non viene modificato per effetto della scadenza della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Somma assicurata costi fissi
L’importo a tale titolo indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione. Essa è pari al totale delle somme assicurate afferenti alle diverse voci di bilancio e alle rate di mutuo indicate nella scheda stessa; sono escluse dalla voce di bilancio “oneri diversi di gestione” le multe ed ammende.
Inoltre con riferimento alla specifica partita “Importo annuo rate di mutuo”:
• la relativa somma assicurata è data dall’importo delle rate di mutuo scadenti nell’annualità assicurativa desumibili dal contratto di mutuo i cui estremi sono indicati nella scheda di polizza comprensive di quota capitale e quota interessi;
• devono intendersi esclusi i mutui relativi a beni non funzionali alla capacità produttiva.
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
Qualora indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione le relative somme assicurate, la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio che provochi l’interruzione temporanea totale e/o parziale dell’attività caratteristica, eroga un indennizzo con le modalità previste dall’art
2.3 “determinazione dell’indennizzo” per i giorni effettivi di inattività totale o parziale.
Art. 2.2 - Somma assicurata
La somma assicurata è quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente sezione alla voce “Somma assicurata Costi fissi”.
Le partite assicurate che vanno a costituire i costi fissi sono desumibili dall’ultimo Bilancio ufficiale approvato, o equivalenti scritture/documenti contabili, relativi all’ultimo esercizio finanziario conclusosi, redatto/i secondo i vigenti principi contabili e le vigenti norme di legge relative al bilancio.
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Dagli “oneri diversi di gestione” si intendono escluse le multe ed ammende. Dal “godimento beni di terzi” deve intendersi escluso il leasing finanziario. Con riferimento alla specifica partita “Importo annuo rate di mutuo”:
Condizioni di assicurazione
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• la relativa somma assicurata è data dall’importo delle rate di mutuo scadenti nell’annualità assicurativa desumibili dal contratto di mutuo i cui estremi sono indicati nella scheda di polizza comprensive di quota capitale e quota interessi;
• devono intendersi esclusi i beni non strumentali alla gestione caratteristica dell’assicurato.
Art. 2.3 - Determinazione dell’indennizzo
La Società si obbliga ad indennizzare un importo di diaria giornaliera dato dal rapporto tra la “Somma assicurata Costi Fissi” e il “Numero di giorni lavorativi annui” indicati nella scheda di polizza.
L'indennizzo pagabile sarà determinato moltiplicando l'importo della diaria, calcolato come sopra, per ogni giorno lavorativo di interruzione consecutiva dell'attività fino alla ricostituzione della capacità produttiva utilizzata ante-sinistro con l’intesa che:
• l’indennizzo verrà calcolato a partire dal giorno lavorativo successivo ai giorni lavorativi di franchigia indicati in scheda di polizza rispetto alla data di inizio dell’interruzione di esercizio;
• successivamente l’indennizzo verrà calcolato per il numero di giorni di interruzione rimanente e la diaria è dovuta in base agli accertamenti effettuati circa il periodo di fermo produttivo:
o fino al massimo dell’importo intero di diaria giornaliera per ogni giorno lavorativo di fermo totale;
o in proporzione alla riduzione della capacità produttiva per ogni giorno lavorativo di fermo parziale.
L'importo di diaria giornaliero indennizzabile non potrà comunque, in nessun caso, essere superiore all'importo di diaria giornaliero determinato a valori correnti cioè dato dalla “Somma assicurata Costi Fissi” calcolata sulla base dei dati dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, anche se non ancora comunicato alla Società, divisa per i giorni lavorativi annui indicato in polizza.
Il totale degli indennizzi pagati dalla Società, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, non potrà essere superiore alla “somma assicurata costi fissi” relativa al periodo di assicurazione stesso.
Qualora l’Assicurato non riprenda più l’attività dichiarata in polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, il periodo massimo di indennizzo è limitato a 90 giorni o alla data in cui pervenga alla decisione di abbandonare l’attività stessa se comporta il computo di un numero di giorni inferiore e purché l’Assicurato in detto periodo abbia esperito dei tentativi per la prosecuzione/ripresa della attività caratteristica originaria.
Art. 2.4 - Assicurazione parziale
Se al momento del sinistro il valore “Somma assicurata Costi Fissi” indicato nella scheda di polizza risulti inferiore al valore “Somma assicurata Costi Fissi” "ricavabile imputando i valori di bilancio desumibili" dall’ultimo bilancio di esercizio approvato almeno 60 gg prima del sinistro e/o dal contratto di mutuo in vigore almeno 60 gg prima del sinistro, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.
Art. 2.5 - Limite massimo dell'indennizzo congiunto copertura danni diretti e xxxxx xxxxxxxxx
Fermo che in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che si verificassero nel corso del periodo di assicurazione somma superiore alla somma assicurata costi fissi, qualora nella Scheda di polizza della Sezione Incendio (o nella polizza incendio di riferimento indicata nella clausola D913 se richiamata) sia previsto, per l’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, uno specifico limite di indennizzo, tale limite di indennizzo dovrà intendersi operante cumulativamente per la copertura Incendio e per la copertura Danni da interruzione di esercizio.
Art. 2.6 - Esclusioni
Fermo che l’assicurazione di cui alla presente sezione non opera in caso di non indennizzabilità del sinistro afferente alla sezione/polizza incendio, la copertura non opera altresì per il prolungamento o estensione dei periodi di inattività causati da:
1. dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
2. tumulti popolari, scioperi, sommosse;
3. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
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4. mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari necessari alla ripresa dell’attività;
5. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
6. provvedimenti imposti dall'Autorità successivi ai primi 15 giorni;
Art. 2.7 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata
Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare i valori aggiornati delle partite assicurate per determinare la nuova “somma assicurata costi fissi”
Al ricevimento di tali dati la Società emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:
a) i valori delle partite aggiornati e la nuova somma assicurata costi fissi;
b) l’ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata costi fissi.
Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi i valori aggiornati delle partite assicurate e/o non accetti l’aggiornamento conseguente della somma assicurata costi fissi proposto dalla Società, la stessa può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta o dal rifiuto di sottoscrizione dell’appendice di aggiornamento da parte dell’Assicurato, recedere dall'assicurazione prestata con la presente sezione con preavviso di trenta giorni.
Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, sempre nel rispetto dei termini di cui al comma precedente, è facoltà della Società decidere se e a quali condizioni proseguire l’assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora si verifichi una differenza tra il nuovo ammontare della somma assicurata costi fissi e il precedente, in eccesso o in difetto, superiore al 20% di quest’ultimo, ai fini dell’aggiornamento della stessa, questa sarà oggetto di specifica pattuizione.
In caso di modifiche e/o rinegoziazione del mutuo che dovessero comportare variazioni nel piano di ammortamento e/o durata dello stesso il Contraente deve darne avviso alla Società ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del codice civile con l’intesa che i riferimenti di tali articoli al contratto devono intendersi limitati alla presente garanzia.
3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile;
c) fornire a proprie spese alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
d) tenere a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno
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Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non
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esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 3.4 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro – della presente Sezione;
d) verificare l’applicabilità del disposto di cui all’art. 2.4 – Assicurazione parziale – della presente Sezione;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 3.3 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 3.5 - Attività Svolta in altri luoghi dopo il sinistro
Se durante il periodo di indennizzo l’Assicurato svolgerà attività, in ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, se ne terrà conto nella determinazione dell’importo della diaria da corrispondere nel periodo di indennizzo.
4. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 - Operatività della sezione Danni da Interruzione di Esercizio
Se dall’assicurazione prestata con la sezione Incendio, fossero esclusi:
- i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare;
- i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione,
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e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito detta polizza risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente polizza che subordina l’indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio alla indennizzabilità, del danno materiale e diretto.
Art. 4.2 - Adeguamento delle somme assicurate (xxx-way clause)
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato ottemperi agli obblighi di cui all’art. 2.7 – Modalità di aggiornamento della somma assicurata -, la Società si impegna, per il periodo di assicurazione, a ritenere garantita una somma assicurata costi fissi aumentata fino ad un massimo del 20%. Pertanto il disposto dell’art. 2.4 – Assicurazione parziale - troverà applicazione soltanto qualora il valore della somma assicurata ecceda, al momento del sinistro, il valore così maggiorato.
Art. 4.3 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, dalla data di accordo tra le Parti, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che tale causa non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
Art. 4.4 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di uno o più acconti fino al 75% dell’importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.
L'obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha programmato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo trenta giorni dalla data di denuncia del sinistro.
L'acconto non può comunque essere superiore all’importo stabilito in polizza, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.
Art. 4.5 - Onorari dei periti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza di Euro 5.000,00, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell’Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all’attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art. 4.6 - Cessazione del rischio
L’efficacia della presente Sezione viene meno al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
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b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.
Condizioni di assicurazione
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In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.
In caso di cessazione della copertura prestata con la Sezione Incendio della presente polizza o della polizza Incendio di riferimento eventualmente indicata nella clausola D913, anche la presente Sezione si intende tacitamente disdettata o risolta a partire dalla stessa data, fermo il diritto del Contraente al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
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GENERAIMPRESA - SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Numero verde 000000000 – Fax (000) 0000000, xxxxxxxx@xxx.xx in seguito per brevità denominata DAS.
A quest’ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE
Asicurato ll Contraente e i dipendenti regolarmente risultanti dal libro unico del lavoro, i soci e familiari coadiuvanti, i prestatori di lavoro accessorio, i lavoratori in somministrazione in missione presso dipendenze dell’Assicurato, i lavoratori di altre aziende in distacco presso dipendenze dell’Assicurato, gli eventuali collaboratori di cui al d.lgs. 81/2015 art. 2 comma II - tutti in quanto soggetti all’INAIL e con riferimento esclusivo all’attività svolta per conto del Contraente come indicata in Scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Fatto illecito L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico.
Illecito extracontrattuale Quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i
rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Sinistro Il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserice essere illecito o costituire indempimento contrattuale.
Delitto La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Contravvenzione La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o
ammenda.
Transazione L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad
una lite insorta tra loro.
Colposo (o contro l'intenzione) Il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso;
l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Xxxxxx ( o secondo l'intenzione) Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare
un evento contrario alla legge.
Spese di giustizia nel processo penale
I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
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Sentenza passata in giudicato Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Condizioni di assicurazione
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Derubricazione del reato Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del
procedimento penale.
Estinzione del reato Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali
ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1.1 - Garanzie prestate
La Società assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per assistenza giudiziale ed extragiudiziale conseguenti al verificarsi di un sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'articolo seguente (Vertenze assicurate).
Tali spese sono esclusivamente:
• le spese per l'intervento di un legale; nel caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri reintranti in garanzia, l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all'Autorità giudiziaria estera competente;
• le spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte);
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell'Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società;
• le spese di giustizia nel processo penale;
• le spese investigative svolte da un incaricato dell'Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).
Art. 1.2 - Vertenze assicurate
La garanzia è operante esclusivamente per:
a) vertenze relaitve a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato;
c) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati relativi all'ubicazione dichiarata nei quali il Contraente esercita la propria attività;
d) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti del Contraente da propri dipendenti, da propri agenti o rappresentanti, da prestatori di lavoro accessorio, da lavoratori in somministrazione in missione presso dipendenze dell’Assicurato, da lavoratori di altre aziende in distacco presso dipendenze dell’Assicurato, da eventuali collaboratori di cui al d.lgs. 81/2015 art. 2 comma II;
e) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
f) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecunarie per violazioni e/o inosservanze a:
- d.lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) limitatamente ai delitti di cui all’art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro);
- d.lgs. 155/1997 (Igiene dei prodotti alimentari);
- Reg. UE 2016/679 e norme vigenti (Protezione dei dati personali) con esclusione dei procedimenti dinanzi al “garante”;
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g) procedimenti civili o penali nei quali l'Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito;
h) vertenze relative a pretesi inadempienti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata, qualora il valore della vertenza superi euro 2,500; per ciascun sinistro opera uno scoperto parl al 10% del valore del sinistro con un minimo di euro 1000. Sono, altresì, comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lettera h), sempre che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, permanendo l'esclusione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo;
i) vertenze relative ai danni materiali e corporali cagionati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture; per ciascun sinistro opera uno scoperto pai al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000;
j) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione o di derubricazione del reato, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato.
2. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Esclusioni
L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:
a) imputazioni per fatto doloso dell'Assicurato;
b) materia contrattuale (salvo quanto previsto dall'art. 1.2 - Vertenze assicurate) nonché recupero di crediti;
c) diritto tributario e fiscale;
d) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
e) rapporti fra soci e/o amministratori;
f) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;
g) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazioni, inquinamento da qualunque causa determinato (salvo quanto previsto dall'art. 1.2, lett. i));
h) circolazione di veicolli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
i) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
j) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
k) diritto amministrativo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1.2, lett. f);
l) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto, fatta eccezione per le vertenze di cui all'art. 1.2, lett. d), relativamente alle quali la garanzia esplica effetto ad esclusivo favore del Contraente;
m) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selzione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
n) vertenze promosse da personale di imprese appaltatrici e subappaltatrici (salvo quanto previsto dall’art. 3.2) nonché vertenze di lavoro promosse da lavoratori autonomi.
Si intendono infine escluse dalla garanzia le procedure arbitrali, salvo quanto previsto dall'art. 1.2, lett. h).
Art. 2.2 - Operatività della garanzia
L'assicurazione opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dalle ore 24 del giorno di xxxxxxxxxxxxxx'assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi, che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della presente Sezione viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.
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Nel caso di messa in liquidazione volontaria, la Società resta impegnata a proseguire le azioni in corso al
Condizioni di assicurazione
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momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto previsto dall'art. 2.2 (Operatività della garanzia).
Nel caso in cui l'azienda venga sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al
X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (fallimento) ovvero il Titolare della stessa sia stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, la Società, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per alla prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.
In ogni caso al premio della presente Sezione si applica il disposto dell’art. 1896 Cod. Civ.
Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica, in sede penale, con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato; in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l’inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.
Relativamente alla garanzia di cui all’art. 1.2 (Vertenze assicurate), lett. d), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico sinistro.
In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. b), nel caso la presente polizza ne sostituisca un’altra con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione, senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest’ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.
Art. 2.3 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
Art. 3.1 - Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile
Nel caso sia attiva la Sezione Responsabilità Civile o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile che offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Sezione, quest’ultima opererà ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione coperture di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
In particolare, le garanzie di cui alla presente Sezione esplicheranno effetto solo qualora si cessato l’interesse dell’Assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all’art. 1917, 3° comma del codice civile.
Art. 3.2 - Vertenze di dipendenti di appaltatori e subappaltatori
A deroga dell’art. 2.1 lett. n) sono comprese, a termini dell’art. 1.2, le vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgano per conto del Contraente lavori presso l’ubicazione indicata in polizza o presso cantieri del Contraente stesso, anche per mancato pagamento delle retribuzioni da parte delle imprese suddette.
Per queste vertenze il massimale per sinistro rappresenta anche il massimo esborso della Società per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.
4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:
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1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800475633: DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
• per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx, oppure
• per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx. I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha la sede legale o la residenza l’Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 4.2 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro di cui all’art. 4.1 ”Denuncia del sinistro e scelta del legale” , DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 4.1 ”Denuncia del sinistro e scelta del legale”.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
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• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
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• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Assicurato è tenuto indenne limitatamente ai primi due tentativi.
DAS non è responsabile dell’operato di legali e consulenti tecnici.
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 4.3 Liquidazione del danno
DAS provvederà - per conto della Società - a liquidare, nei limiti dell’operatività della garanzia assicurativa prestata e fino a concorrenza dei relativi massimali indicati nel contratto, tutte le somme a carico dell’Assicurato dovute ai legali ed ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati per l’attività professionale svolta in favore dell’Assicurato, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.
La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società e/o DAS non sono tenute a corrispondere anticipi all’Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.
In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell’altra parte, saranno a carico della Società, dopo esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, fino a concorrenza dell’indennizzo assicurativo pagato.
5. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 5.1 - Limiti di indennizzo
L’assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Il “massimale sinistro” rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro.
Il “massimale anno” rappresenta il massimo esborso della Società per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.
Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Art. 5.2 - Liquidazione dell'azienda o cessazione dell'attività cui si riferisce il contratto
In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell’azienda o di cessazione dell’attività dichiarata l’efficacia della presente Sezione viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.
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Nel caso di messa in liquidazione volontaria, la Società resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell’azienda, fermo quanto previsto dall’art. 2.2 (Operatività della garanzia).
Nel caso in cui l’azienda venga sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (fallimento) ovvero il Titolare della stessa sia stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, la Società, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per alla prosecuzione delle azioni in corso al momento dell’adozione del provvedimento.
In ogni caso al premio della presente Sezione si applica il disposto dell’art. 1896 Cod. Civ..
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Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
Condizioni di assicurazione Generaimpresa
mod. PMI99/05
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