Fondazione Arena di Verona ANFITEATRO ARENA DI VERONA APPALTO PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEL PALCOSCENICO ED ANNESSI ANNI 2018 2019 2020 CAPITOLATO TECNICO
Fondazione Arena di Verona
ANFITEATRO ARENA DI VERONA
APPALTO PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO
DEL PALCOSCENICO ED ANNESSI
ANNI 2018 2019 2020
CAPITOLATO TECNICO
CATEGORIA DEI LAVORI SOA-OS6
25 Gennaio 2018
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per:
il montaggio e il successivo smontaggio, comprensivo di nolo per l'intera stagione, delle strutture di palcoscenico ed annessi dell'Anfiteatro Arena di Verona per gli anni 2018-2019-2020, come di seguito meglio descritto:
montaggio delle strutture di palcoscenico mediante struttura portante ad elementi prefabbricati del tipo multidirezionali o equivalente, come da progetto esecutivo allegato al presente capitolato tecnico d’appalto, completo in ogni sua parte, compreso tutti gli elementi lignei specificati successivamente, che dovranno essere protetti all’intradosso, a cura dell’Appaltatore, con prodotti ignifughi certificati di classe 1 (uno) equivalente a D-s2,d0, di reazione al fuoco e fornirne relative dichiarazioni e certificazioni nei termini di legge;
la struttura di palcoscenico dovrà avere caratteristiche strutturali e statiche tali da poter essere collaudabile a cura dell’Appaltatore in coordinamento con il Direttore dei Lavori e la Stazione Appaltante, per un sovraccarico accidentale distribuito pari a 3000 daN/m2 e per un sovraccarico concentrato pari a 5000 daN su impronta 25x25 cm. Dal punto di vista statico il palcoscenico dovrà risultare verificato anche ai carichi dinamici dovuti alla movimentazione di mezzi di sollevamento di varia tipologia, aventi un peso complessivo massimo di 20000 daN. Tali valori devono essere considerati validi per tutta la superficie del palcoscenico. Si evidenzia all’Appaltatore che nell’interno della struttura portante del palcoscenico sono presenti due strutture cosiddette “a ponte” da realizzare conformemente al progetto esecutivo allegato al presente capitolato tecnico d’appalto; anche queste strutture dovranno avere le medesime caratteristiche di portata statica del resto del palcoscenico. Sarà cura dell’Appaltatore far eseguire, al termine di ogni montaggio, una prova di carico, da parte di laboratorio specializzato di gradimento della DL e della Stazione Appaltante; i risultati della prova di carico, oltre ad essere conformi alle caratteristiche statiche di capitolato, dovranno essere riportati all’interno della relazione di collaudo statico, che dovrà essere prodotta da professionista abilitato incaricato dall’Appaltatore e di gradimento della DL e della Stazione Appaltante.
gli elementi lignei che l’Appaltatore dovrà fornire, montare/smontare e noleggiare per tutta la durata dell’appalto, sono i seguenti: morali strutturali in legno di larice stagionato delle dimensioni pari a 10x10x400 cm. di provenienza italiana con classe di resistenza meccanica a norma UNI 11035:2010, C22-S2 secondo EN 338, di classe di reazione al fuoco D-s2,d0; tavolato strutturale in legno di larice stagionato delle dimensioni pari a 20x5x400 cm. di provenienza italiana con classe di resistenza meccanica a norma UNI 11035:2010, C22-S2 secondo EN 338, di classe di reazione al fuoco D-s2,d0; pannello strutturale di calpestio tipo Carply in compensato costruito esclusivamente con legno di betulla, ad incollaggio per esterni con superfici rivestite con film fenolico (zigrinato/liscio) e bordi protetti, delle dimensioni pari a 2,0x000x000 cm., di classe di reazione al fuoco D-s2,d0. Le basette degli elementi strutturali verticali del palcoscenico dovranno scaricare il peso su tavolato strutturale in legno di larice stagionato delle dimensioni pari a 30x5x400 cm. di provenienza italiana con classe di resistenza meccanica a norma UNI 11035:2010, C22-S2 secondo EN 338, di classe di reazione al fuoco D-s2,d0. Orientativamente le superfici delle strutture da realizzare sono: palcoscenico 1020 mq., buca dell’orchestra 210 mq., corridoio/tunnel 37 compreso scivoli per collegamento corridoi interni 180 mq., scalette PP 30 mq. (sviluppo, struttura non compresa), tamponamenti per chiusure verticali 120 mq., scivoli esterni di collegamento palco/platea 36 mq.;
dovranno essere realizzati nel solaio del palcoscenico e della buca dell'orchestra, oltre alle botole ed ai canali passacavi indicati nel progetto esecutivo allegato al presente capitolato tecnico d’appalto, altre botole e cosiddetti “bicchieri” forniti dalla Stazione Appaltante (in numero e posizione come da disegni forniti dalla Direzione Allestimenti Scenici e/o dalla D.L.);
dovranno essere realizzati sia n. 20 (o in numero diverso come da indicazione della D.L.) fori per il supporto dei diffusori audio; sia n. 24 (o in numero diverso come da indicazione della D.L.) botole per i quadri elettrici, compresi tutti gli elementi di ferramenta necessari all'esecuzione a regola d'arte;
sul perimetro del fronte palco, in corrispondenza del salto di quota, rispetto alla buca dell’orchestra, dovranno essere realizzati una serie fori e relativi bicchieri per la posa del parapetto modulare di protezione fornito dalla Stazione Appaltante, in numero e posizione come da disegni forniti dalla DL;
montaggio di tutte le strutture di completamento del palcoscenico a regola d’arte compresi i raccordi con le rampe di accesso alla platea, come da progetto esecutivo allegato al presente capitolato tecnico d’appalto, completo in ogni sua parte;
fornitura, montaggio e smontaggio delle scale di raccordo tra il palco e il corridoio interno dell’Anfiteatro, che dovranno essere realizzate con struttura portante in alluminio o acciaio seguendo il profilo e la forma dei gradini in pietra da ricoprire. Le pedate dei nuovi gradini dovranno essere ricoperti con tavolato ligneo e pianerottolo finale a fondo scale in multistrato tipo Carply o equivalente, come da progetto esecutivo allegato al presente capitolato tecnico d’appalto, completo in ogni sua parte;
montaggio di tutte le strutture della buca dell’orchestra comprese le scale di raccordo con la platea e il palchetto del direttore d’orchestra, nonché di tutti gli elementi necessari per fornire un lavoro eseguito a regola d’arte; si prescrive che il piano di calpestio della buca dell’orchestra dovrà avere una quota pari a -1,95 mt. rispetto al piano di calpestio del palcoscenico; si prescrive altresì che il piano di calpestio della buca dovrà essere realizzato con la pendenza minima necessaria per un rapido deflusso delle acque meteoriche e il loro relativo scolo, come da progetto esecutivo allegato al presente capitolato tecnico d’appalto, completo in ogni sua parte; la struttura della buca dell’orchestra dovrà avere caratteristiche strutturali e statiche tali da poter essere collaudabile a cura dell’Appaltatore in coordinamento con il Direttore dei Lavori e la Stazione Appaltante, per un sovraccarico accidentale distribuito pari a 500 daN/m2;
realizzazione di una struttura per ospitare un fondale di scena, in zona frontale al cancello 37, con dimensioni e caratteristiche fornite dalla Direzione Allestimenti Scenici in coordinamento con la D.L. Si precisa che la realizzazione del fondale di scena è subordinata alla presenza in programma dello spettacolo AIDA (allestimento rievocazione dell'Aida del 1913) e perciò sarà comunicato prima dell'inizio dei lavori dalla Direzione Allestimenti Scenici della FAV (attraverso la D.L.);
qualora venisse inserita nel programma del Festival l’allestimento AIDA – Fura del Xxxx dovranno essere montate e smontate tutte le strutture fornite dalla Stazione Appaltante in conformità al progetto esecutivo allegato e comunque con dimensioni e caratteristiche fornite dalla Direzione Allestimenti Scenici in coordinamento con la D.L.
tutti i materiali impiegati dovranno essere di gradimento della Stazione Appaltante e della D.L. e al termine dei lavori dovranno essere consegnati tutte le certificazioni di conformità e di omologazione dei materiali impiegati nella costruzione (compresi i certificati di ignifugazione) che saranno a carico dell'Appaltatore;
nolo di tutte le strutture precedentemente allestite per tutta la stagione teatrale (indicativamente dal primo marzo a fine ottobre);
smontaggio di tutte le strutture di palcoscenico e buca dell’orchestra a stagione conclusa e rimessaggio in magazzini individuati nel Comune di Verona con oneri a carico dell’impresa.
come già specificato, oltre a tutte le certificazioni/omologazioni dei materiali impiegati per la costruzione dell’opera, l'Appaltatore dovrà far eseguire, al termine di ogni montaggio, una prova di carico, da parte di laboratorio specializzato di gradimento della DL e della Stazione Appaltante; i risultati della prova di carico, oltre ad essere conformi alle caratteristiche statiche di capitolato, dovranno essere riportati all’interno della relazione di collaudo statico, che dovrà essere prodotta da professionista abilitato incaricato dall’Appaltatore e di gradimento della DL e della Stazione Appaltante;
il controllo del cantiere sarà a carico dell'Appaltatore per tutta la durata dei lavori, attraverso la presenza di una persona appositamente incaricata che avrà il compito e responsabilità di gestire l’accesso del cantiere e di coordinare le interferenze con le altre ditte di allestimento dell’anfiteatro per conto di FAV, e soprattutto l’interferenza con i visitatori del monumento;
sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le indicazioni stabilite nel presente capitolato tecnico (compresi tutti i trasporti da e per i magazzini, compresi tutti i mezzi di sollevamento necessari per il carico/scarico dei materiali da e per il cantiere).
sarà cura dell’Appaltatore, attraverso elettricista qualificato, di gradimento della DL e della Stazione Appaltante, eseguire l’impianto di collegamento elettrico a terra di tutte strutture metalliche del palcoscenico; alla fine dei lavori dovrà essere fornita regolare dichiarazione di conformità alla regola dell’arte di cui al DM 37/2008 compresi gli allegati obbligatori di legge, con particolare riferimento al progetto a firma di professionista abilitato incaricato dall’Appaltatore;
si fa presente alla ditta aggiudicataria che in fase di montaggio del palco, potranno essere eventualmente installate altre strutture di supporto agli allestimenti scenici, da parte delle Stazione Appaltante e/o da altre ditte autorizzate dalla stessa. Le operazioni di cui sopra saranno eseguite in coordinamento con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori. L’Appaltatore dovrà adeguare le proprie strutture in base alle caratteristiche delle citate ulteriori ed eventuali strutture extra-palcoscenico;
l'esecuzione dei lavori è sempre comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e comunque secondo le prescrizioni della Stazione Appaltante e del Direttore dei Lavori;
l’Appaltatore dovrà eseguire, durante tutta la stagione lirica ed extra-lirica, degli interventi periodici di manutenzione delle strutture del palcoscenico, della buca dell’orchestra e comunque di tutte le strutture montate. La cadenza degli interventi di manutenzione viene fissata in 10 giorni naturali consecutivi (3 volte al mese). La manutenzione dovrà riguardare sia la parte strutturale sia le strutture accessorie, intese come: pannellature di pavimentazione, scale, nonché tutti i componenti costruttivi e di finitura. Le richieste di manutenzione potranno avvenire direttamente dalla Stazione Appaltante e/o dalla DL. Compresi tutti i materiali, mezzi ed attrezzature necessari per compiere il lavoro finito a regola d’arte. Ad ogni intervento di manutenzione periodica dovrà essere rilasciato dall’Appaltatore un certificato di corretta esecuzione;
si evidenzia che eventuali proposte di modifiche della struttura rispetto al capitolato e al progetto di riferimento verranno prese in considerazione dalla stazione appaltante (attraverso la D.L.) solo previa consegna di idonea documentazione attestante la conformità del nuovo progetto alle portate e alle caratteristiche che dovranno tassativamente essere equivalenti rispetto al progetto esecutivo allegato a presente. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eventualmente rifiutare la proposta di modifica dell’Appaltatore;
Art. 2 - Ammontare dell'appalto
L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento, che saranno compensati forfettariamente a corpo, ammonta a Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), compresi gli oneri per la sicurezza pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00).
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori precedentemente specificato, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. Sono definiti oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività connesse allo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza il cui compenso non risulta incluso nei singoli prezzi unitari, ma viene valutato nel Piano di sicurezza e Coordinamento, parte integrante del progetto esecutivo. Dovranno comunque essere adempiuti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato "a corpo".
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti una successiva verificazione sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi formulati dalla ditta aggiudicataria per la definizione di addizioni e detrazioni in corso d'opera.
Art. 4 - Descrizione delle opere in appalto
L'intervento in oggetto, come precedentemente indicato, comprende i lavori di montaggio e smontaggio, comprensivo di nolo per l'intera stagione, delle strutture di palcoscenico, della buca dell'orchestra ed accessori, presso l'Anfiteatro Arena per lo svolgimento delle manifestazioni liriche ed extra liriche nel corso degli anni 2018-2019-2020. Le operazioni di seguito descritte si intendono comprensive degli oneri di carico/scarico (compresi mezzi di sollevamento con conducente), trasporto e stoccaggio da e per i magazzini a carico della ditta aggiudicataria; alla stessa si richiede:
- montaggio/nolo/smontaggio 2018-2019-2020 delle strutture di palcoscenico ed annessi.
Operazione di montaggio delle strutture necessarie all'allestimento del palcoscenico ed annessi dell'Anfiteatro Arena e della buca dell’orchestra, da realizzarsi secondo gli elaborati del progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente capitolato, nonché in conformità alle indicazioni della Stazione Appaltante e/o della Direzione Lavori, in struttura costituita da elementi metallici prefabbricati “tipo multidirezionale" o equivalente, rispondente ai requisiti previsti nel D.M. 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” e successivi, dotata di caratteristiche di facile trasporto, stoccaggio e montaggio in modo da poter operare con opportuni accorgimenti in un sito di valenza archeologica.
La struttura (palco completo di buca dell’orchestra ed annessi) si intende completa di piano di calpestio tipo Carply da trattare a cura dell’Appaltatore per il rischio incendio, solo nell’intradosso per la classe 1 di reazione al fuoco di cui dovrà fornire certificazioni e dichiarazioni nei termini di legge.
Sarà cura della ditta aggiudicataria effettuare, prima dell'inizio dei lavori, la delimitazione con transenne dell’area di cantiere, la protezione con idonei mezzi delle superfici lapidee dell’Arena in prossimità a zone di passaggio e transito, nonché la messa in sicurezza del cantiere, inclusa la fornitura e la posa di segnali di cantiere. La delimitazione/segregazione dell’area specifica di cantiere rispetto a tutte la altre aree dell’anfiteatro a servizio dei visitatori, sarà a cura dell’Appaltatore mediante idonee recinzioni grigliate tipo “Orsogril” o equivalenti con appositi cartelli di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Spetta all'appaltatore la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito, nonché la predisposizione della dichiarazione di conformità alla regola dell'arte (D.M. 37/2008) dell'impianto di messa a terra, a cura di ditta specializzata, attestante la conformità dell'impianto di messa a terra della struttura del palcoscenico.
Alla fine delle operazioni di montaggio e fino alla conclusione delle attività di spettacolo, dovrà essere garantita dalla ditta appaltatrice, una verifica periodica ogni 10 giorni delle strutture montate e, comunque, su richiesta della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante, nonché per interventi urgenti che si rendessero necessari.
Operazioni di smontaggio delle strutture necessarie all'allestimento del palcoscenico ed annessi e della buca dell'Orchestra dell'Anfiteatro Arena di cui alle voci precedenti.
Resta inteso e definito che l'impresa appaltatrice dovrà comunque eseguire e dare compiutamente finita, oltre a quanto sopra indicato e senza richiesta di ulteriori compensi, ogni altra opera occorrente, seppure non espressamente indicata, per dare tutte le lavorazioni previste tecnicamente ed esteticamente completee funzionanti in ogni loro parte, nonché perfettamente finite a regola d'arte.
Pertanto rimane chiaramente stabilito che qualora fosse stata dimenticata nel presente capitolato o negli altri atti contrattuali la descrizione di qualche opera per la quale dovesse rimanere incompleto un determinato lavoro od opera, questi dovranno senz'altro essere completati a regola d'arte secondo i dettami che saranno forniti dalla Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante, senza che per questo l'impresa possa avanzare richiesta di ulteriori compensi, oltre a quanto richiesto in sede di gara.
La Stazione Appaltante si riserva altresì l'insindacabile facoltà di apportare quelle varianti che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, fatti salvi i previsti limiti di legge.
Oltre a quanto sopra, risultano da liquidarsi dettagliatamente su fattura gli oneri della sicurezza, individuati nel PSC, che dovranno essere controllati dal coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione o dal Servizio di Prevenzione e Protezione della stazione appaltante.
Eventuali altri lavori "IN ECONOMIA" per piccole opere e lavorazioni non valutabili a misura e/o impreviste perciò non indicate nei precedenti articoli, verranno liquidati solo qualora ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante, secondo le modalità indicate nel presente capitolato tecnico.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 Requisiti di selezione delle ditte
L’Appaltatore in sede di gara d’appalto dovrà presentare alla Stazione Appaltante una dichiarazione sostitutiva a firma per esteso del Legale Rappresentante della Ditta, che dichiari:
- di accettare incondizionatamente tutti gli articoli e le clausole contenute nel bando gara e nel capitolato speciale d’appalto;
- di avere valutato tutti gli elementi che possano avere influenza sulla determinazione dell'offerta, ritenendo remunerativo il prezzo offerto;
- che la Ditta non si trovi in alcuna delle cause di esclusione previste dal D. Lgs. n. 50/2016;
- che la Ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento, sempre a carico della stessa, per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di aver fornito adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza ai lavoratori;
- di aver fornito adeguata e documentata formazione specifica ai preposti, in base al settore d’appartenenza, secondo la normativa vigente;
- di aver fornito adeguata e documentata formazione specifica ai tecnici abilitati all’uso di mezzi di sollevamento cose e/o persone;
- di disporre e aver fornito ai propri lavoratori i DPI “dispositivi di protezione individuale” coerentemente all’esito della valutazione dei rischi;
- di aver fornito adeguata informazione e formazione sulla prevenzione incendi e sul pronto soccorso;
- attestato di accreditamento SOA per la categoria OS6 “Opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”;
- certificazione ISO: 9001/2008;
- visura camerale, anche in copia, con data non antecedente a gg. 90 dalla data di presentazione dell’offerta;
- dichiarazione del numero di personale dipendente, numero degli infortuni e numero dei giorni non lavorati per infortunio a partire dall’anno 2014 sino a tutto il 2016;
- dichiarazione del regolare pagamento/versamento degli oneri sociali INPS ed INAIL delle proprie maestranze;
- disporre e documentare di avere in organico un referente tecnico competente per la gara in oggetto, con sede nella zona di Verona e Provincia.
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato tecnico
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato tecnico, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
La ditta aggiudicataria è obbligata ad allegare al contratto d’appalto la seguente documentazione:
a) il presente capitolato firmato in ogni sua pagina per accettazione;
b) allegati tecnici firmati in ogni sua parte per accettazione, integranti del presente capitolato;
c) Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d) prospetto dei costi relativi alla sicurezza allegati al PSC.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore
In caso di fallimento dell'appaltatore, fatti salvi e senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, la Stazione appaltante si avvale della garanzia fideiussoria prodotta.
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato con rappresentanza a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 1 o 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori
Il montaggio e lo smontaggio di tutta la struttura dovranno svolgersi, completi in ogni loro parte, secondo i tempi indicati dalla Direzione Lavori.
2. La data di ultimazione tassativa del montaggio per l’anno 2018 sarà il 16 Aprile. L’inizio dello smontaggio a termine stagione il 15 Ottobre. Per gli anni successivi si avranno periodi simili comunicati anticipatamente di anno in anno dalla Stazione Appaltante;
3. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
4. E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
5. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, e fatto comunque sempre salvo il maggior danno Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
II tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in:
a) giorni 20 (venti) naturali consecutivi per la fase di montaggio decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
b) giorni 15 (quindici) naturali consecutivi per la fase di smontaggio decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio delle forniture e dei lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferita alla sola parte funzionale delle opere.
Annualmente verrà comunicata all’appaltatore con adeguato anticipo la data esatta di inizio della fase di montaggio che dovrà essere determinata sulla base del programma delle manifestazioni fornito dagli organizzatori delle manifestazioni.
Art. 14 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1.Entro 7 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico, nonché collaudi parziali o specifici;
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante.
Art. 15 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato tecnico;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 16 - Penali
Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori di ogni singola fase di montaggio e smontaggio verrà applicata una penale pari al 5% dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
c) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
d) nella ritardata consegna al coordinatore della sicurezza del Piano Operativo della Sicurezza.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 7 (sette) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
CAPO 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 19 - Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è consentito nella misura massima del 30%.
CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE
Art. 20 - Cauzione provvisoria
1. richiesta una cauzione provvisoria di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), pari a 2% dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. La cauzione definitiva come da D.Lgs. 50/2016.
Art. 21 - Assicurazioni a carico dell’impresa
1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c) trattandosi di interventi tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti di notevole valore storico artistico, la somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del contratto incrementato dell’I.V.A., come determinato in precedenza, l’importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 22 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
Art. 23 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi forniti dall’appaltatore in via preventiva alla Stazione appaltante e dalla stessa accettati.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 24 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene sul lavoro.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 25 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal X.Xxx. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 26 – Osservanza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 27 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)
1. L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza dee essere redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art. 28 - Osservanza e attuazione della sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx. 81/2008 e s.m.i..
2. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
3. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. L’imprese appaltatrice dovrà indicare al committente o al coordinatore della sicurezza dei lavori il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di sicurezza.
5. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale l’impresa appaltatrice, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al coordinatore della sicurezza almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
c) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo;
e) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
f) elenco del personale operante in cantiere con fotocopia a colori dei tesserini di riconoscimento;
g) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
h) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 29 - Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è “in via esclusiva” il Tribunale di Verona.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 30 - Contratti collettivi e disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
b) si obbliga a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Come già indicato il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto, è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice, la Stazione appaltante provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’appaltatore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
3. Come già indicato al precedente articolo 25, la cauzione definitiva è incrementata in corso d’opera di 5 punti percentuali qualora risultino a carico dell’appaltatore irregolarità riguardo agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori.
Art. 31 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 32 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato tecnico, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell’Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato tecnico.
Art. 33 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
CAPO 10 - NORME FINALI
Art. 34 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato tecnico, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) il rilascio, alla conclusione della fase di montaggio di una dichiarazione a firma della ditta appaltatrice (e eventuale subappaltatrice) sottoscritta da parte di un professionista abilitato che attesti la corrispondenza di quanto allestito al progetto esecutivo come consegnato dalla ditta appaltatrice (certificato di regolare montaggio) a firma di tecnico professionista abilitato, di gradimento della Stazione Appaltante;
b) dichiarazione di corretta posa, in conformità della regola dell’arte, delle reti di protezione dei percorsi tecnici;
c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, nonché alle disposizioni scritte del direttore dei lavori per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
d) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato in legno o metallico, secondo quanto disposto dal direttore dei lavori, e con l’obbligo di adottare tutte le protezioni atte a preservare la pubblica incolumità in relazione all’uso delle aree attigue al cantiere medesimo; la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la manutenzione dei percorsi, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione appaltante;
e) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
f) l’esecuzione di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali, componenti e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori e nelle forniture in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali, componenti e manufatti stessi;
g) gli oneri relativi alla redazione del collaudo statico dell’allestimento delle strutture e alla verifica dell’allestimento di tutte le strutture ed impianti allestiti dall’appaltatore, a firma di tecnico professionista abilitato, di gradimento della Stazione Appaltante;
h) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
i) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
j) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali competono all’appaltatore a termini di contratto le assistenze
k) alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
l) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, del libero accesso al cantiere e del passaggio nello stesso e sulle opere eseguite, od in corso di esecuzione, per il personale delle anzidette imprese, nonché l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
m) la pulizia giornaliera del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
o) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel compete ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del direttore lavori e dell’appaltatore nei modi più adatti per garantire l’autenticità;
p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza (PSC e POS), o dalla direzione lavori, nonché l’illuminazione notturna del cantiere, ove ritenuta necessaria dal direttore lavori;
q) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio con chiusura a chiave, tavolo, sedie e macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
t) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare o limitare, per quanto possibile, deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
u) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
v) la presentazione alla Stazione appaltante, degli elaborati di progetto aggiornati allo stato attuale ed conseguenti ad eventuali varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie nel corso dei lavori, approvati dalla direzione lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro (disegni as build). In particolare dovrà essere fornita la serie completa degli elaborati grafici e schematici architettonici, strutturali ed impiantistici, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico nel formato che verrà indicato dalla Stazione appaltante, nonché le relative relazioni di calcolo aggiuntive;
w) tutti gli oneri previsti dalle norme tecniche sia degli impianti, sia relative alla tipologia dell’opera o dei lavori;
x) la conservazione e consegna alla stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico che si rinvenissero durante l’esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
y) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, mezzi d’opera, materiali, ecc. e lo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
z) Gli oneri derivanti dalla predisposizione degli elaborati necessari per all’ottenimento del parere della Commissione di Vigilanza sui Pubblici spettacoli, o derivanti dalle eventuali modifiche richieste.
2) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 35 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) annotare giornalmente:
- l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni,
- la qualifica ed il numero di operai presenti in cantiere,
- l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore,
- le condizioni meteorologiche;
b) annotare le eventuali prestazioni in economia effettuate su disposizione del direttore lavori e sottoporle settimanalmente al visto dello stesso direttore dei lavori e dei suoi collaboratori, per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. Le prestazioni in economia non vistate nei termini sopra indicati si considerano soggette a prescrizione e non potranno più essere liquidate.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 36 - Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 37 - Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, sulla base di quanto indicato dal committente o dal direttore dei lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 38 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, con la sola esclusione della tassa per l’occupazione temporanea di suolo pubblico;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato tecnico si intendono I.V.A. esclusa.
Il Direttore Tecnico
e degli Allestimenti Scenici
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