ACCORDO
ACCORDO
Ogni documento avente come Parti contraenti una Regione o Provincia Autonoma italiana e il Governo di uno Stato estero
Base giuridica:
Art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge “La Loggia”)
“Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale(...).
Negoziato:
“(…) A tale fine ogni Regione e Provincia Autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA), che ne darà a sua volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il MAECI, può indicare i princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati (...)”.
“Nella fase dei negoziati, qualora questi ultimi si svolgano all’estero, le competenti Rappresentanze diplomatiche e i competenti Uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione e Provincia Autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative(...)”
Le Regioni sono tenute a rispettare:
• la Costituzione
• i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
• gli obblighi internazionali, le linee e gli indirizzi di politica estera italiana
• nelle materie di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione (materie di legislazione concorrente), i princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato
1° Fase di istruttoria:
Procedura:
Titolare della procedura è il MAECI.
La Regione e la Provincia Autonoma invia al MAECI–DGSP, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ufficio II e al DARA, la bozza o schema di “Accordo”, allegando una “Relazione di accompagnamento”, su carta intestata e possibilmente firmata, contenente i seguenti elementi:
1. i motivi dell'interesse della Regione o Provincia Autonoma alla conclusione dello specifico Accordo e, in particolare per gli Accordi di natura programmatica, le finalità di sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio;
2. le attività che si intendono svolgere in applicazione dell'Accordo e le loro modalità di esplicazione;
3. le modalità di copertura finanziaria dell'Accordo.
4. Luogo e data prevista della sottoscrizione
La DGSP Xxxxxxx XX e il DARA effettuano una istruttoria sull’atto, richiedendo rispettivamente i pareri degli Uffici MAECI interessati e degli altri Ministeri competenti. Raccolti tutti i pareri, la DGSP II risponde alla Regione o Provincia Autonoma sull’esito della prima fase di istruttoria:
• in caso di parere positivo le trattative possono proseguire;
• in caso di palese contrasto del documento con gli obblighi esistenti, in particolare con le linee e gli indirizzi di politica estera la DGSP II, sentito il DARA, può decidere per propria autonoma determinazione, di avanzare obiezioni all’avvio di una successiva fase di istruttoria, informando la Regione o Provincia Autonoma che essa potrà aver luogo solo dopo che saranno venute meno le ragioni che sono all’origine di questa determinazione;
• necessità di integrazioni o modifiche (cioè osservazioni volte ad introdurre eventuali modifiche al progetto di Accordo).
Tempi: indicativamente 45 gg. dalla data di ricezione della bozza di Accordo, termine che si interrompe e si rinnova nel caso in cui vi siano osservazioni.
2° Fase istruttoria
Richiesta dei Pieni Poteri:
A conclusione della prima fase di istruttoria, la Regione e Provincia Autonoma restituisce alla DGSP Xxxxxxx XX il testo emendato con la richiesta dei pieni poteri di firma in favore del Presidente o di un suo delegato ed attende il parere finale del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati del MAECI (in applicazione della Circolare MAE n. 4 del 2008).
Prima di sottoscrivere l’Accordo, accertata la sua legittimità ed opportunità politica, (...) il MAECI conferisce i pieni poteri di firma. Gli Accordi sottoscritti in assenza del conferimento dei pieni poteri sono nulli.
Procedura:
1. la Regione e Provincia Autonoma, una volta condiviso con la controparte straniera la bozza di Accordo recante gli emendamenti eventualmente richiesti nella prima fase di istruttoria, restituisce al MAECI (DGSP, Xxxxxxx XX) il testo “consolidato” con la richiesta dei pieni poteri di firma in favore
del Presidente o di un suo delegato (confermando o aggiornando data e luogo presunti di firma);
2. atteso ed ottenuto il parere finale del Contenzioso sul testo “consolidato”, viene effettuata una valutazione finale dell’opportunità politica e della legittimità formale dell’Accordo, al termine della quale il MAECI conferisce i pieni poteri al Presidente della Regione o Provincia Autonoma o suo delegato, per il tramite dell’Ufficio coordinatore.
Tempi: indicativamente 45 gg. dalla data di ricezione del testo consolidato. Termine che si interrompe e si rinnova in caso di ulteriori rilievi da parte del Contenzioso.
Sarà utile che la Regione o Provincia Autonoma invii una copia dell’atto firmato alle istituzioni che ne hanno curato l’istruttoria.