Contract
società del gruppo Saipem; la cessione sarà a titolo oneroso e il corrispettivo verrà pagato da SFI mediante l’utilizzo di linee di credito messe a disposizione da Efi (“Nuove Linee Efi”);
- a partire dal 14 febbraio 2016 ed entro il 5 marzo 2016: verranno poste in essere (i) il progressivo trasferimento da Eni a SFI dei contratti derivati di cambio in essere tra Eni e le società del gruppo Saipem con conseguente accentramento in capo a SFI delle posizioni di Eni verso le società del gruppo Saipem; la regolazione dei saldi finanziari (fair value/mark to market) di ciascun contratto derivato sarà effettuata da SFI (anche in nome e per conto delle società del gruppo Saipem parti del relativo contratto derivato) entro la prima data tra la data di scadenza naturale del relativo contratto derivato e il 5 marzo 2016, mediante l’utilizzo delle Nuove Linee Efi ovvero, qualora i contratti derivati di cambio abbiano scadenza successiva all’invio della prima richiesta di utilizzo del Rifinanziamento, mediante i proventi dell’Aumento di Capitale e del Rifinanziamento; e
(ii) il progressivo trasferimento da Besa a SFI dei contratti derivati di cambio in essere tra Besa e le società del gruppo Saipem con conseguente accentramento in capo a SFI delle posizioni di Besa verso le società del gruppo Saipem; la regolazione dei saldi finanziari (fair value/mark to market) di ciascun contratto derivato sarà effettuata da SFI (anche in nome e per conto delle società del gruppo Saipem parti del relativo contratto derivato) entro la prima data tra la data di scadenza naturale del relativo contratto derivato e il 5 marzo 2016, mediante l’utilizzo delle Nuove Linee Efi ovvero, qualora i contratti derivati di cambio abbiano scadenza successiva all’invio della prima richiesta di utilizzo del Rifinanziamento, mediante i proventi dell’Aumento di Capitale e del Rifinanziamento;
- entro il primo giorno utile per il primo draw down del Rifinanziamento a seguito del completamento dell’Aumento di Capitale: (i) Saipem e SFI rimborseranno le Linee Eni e le Nuove Linee Efi attraverso i proventi dell’Aumento di Capitale e del Rifinanziamento e (ii) le parti procederanno alla ricognizione delle controgaranzie Eni in essere rispetto alle garanzie bancarie emesse nell’interesse del gruppo Saipem in essere a tale data (le “Garanzie Residue”);
- entro il terzo anno successivo alla data della delibera di approvazione dell’Aumento di Capitale assunta dai competenti organi sociali di Saipem: le controgaranzie Eni in essere rispetto alle Garanzie Residue verranno estinte a seguito di espressa rinuncia da parte dei relativi beneficiari;
- sino al 31 luglio 2016: Saipem e le altre società del gruppo Saipem avranno facoltà di continuare ad avvalersi dei conti correnti di cui ai contratti di conto corrente sottoscritti con Besa, purché ogni utilizzo a valere su tali conti correnti sia effettuato su provvista Saipem (i.e. Saipem dovrà preventivamente trasferire sul relativo conto corrente i fondi necessari all’utilizzo richiesto) e Saipem, direttamente o indirettamente, rilasci, tramite primari istituti bancari, uno o più strumenti di garanzia che siano fungibili presso la Banca Nazionale del Belgio, autonomi e a prima richiesta, che abbiano una durata almeno sino al 31 luglio 2016 e un importo complessivo di 200 milioni di euro.
L’Accordo Ricognitivo si basa sull’assunto di una integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale e del Rifinanziamento, in assenza dei quali non sarebbe possibile il rimborso integrale dell’indebitamento del gruppo Saipem verso il gruppo Eni. A tal proposito l’art. 4(F) regola l’ipotesi di mancata esecuzione integrale delle misure di rafforzamento patrimoniale deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Saipem il 27 ottobre 2015, stabilendo quanto segue: «fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 6.2, qualora l’Operazione non dovesse avere esecuzione neppure in parte entro il termine di cui
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al successivo Articolo 10 [i.e. il 31 marzo 2016], il presente Accordo cesserà di avere ogni effetto e le Parti valuteranno in buona fede se e come disciplinare la retrocessione dei Contratti Finanziari trasferiti». Nell’ipotesi suddetta, pertanto, perdendo effetto l’Accordo Ricognitivo, Saipem non avrebbe l’obbligo di rimborsare il debito verso Eni bensì quello di negoziare in buona fede con Eni la “retrocessione” dei crediti Eni già trasferiti.
L’art. 6.2 ha riguardo, per contro, all’ipotesi in cui le complessive misure di rafforzamento patrimoniale deliberate dal Consiglio di Amministrazione trovino esecuzione solo parziale. In tale ipotesi, Saipem avrebbe l’obbligo di destinare i relativi proventi al rimborso di corrispondenti porzioni di debito verso Eni. Il predetto art. 6.2 regola, pertanto, unicamente la sorte di questi proventi, fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione della Società di stabilire se una esecuzione parziale delle misure di rafforzamento sia ancora nell’interesse della Società.
L’Accordo Ricognitivo ha durata sino al 31 marzo 2016, è regolato dalla legge italiana e il Foro di Milano avrà la competenza a dirimere qualsivoglia controversia ad esso relativa.
2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione
Come già indicato al precedente paragrafo 1 della presente Sezione II, alla data di approvazione dell’Operazione Saipem è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eni, che detiene un partecipazione pari al 42,9% del capitale sociale della Società.
2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell’Operazione per Saipem
L’Operazione costituisce elemento essenziale della più ampia operazione di rafforzamento della situazione patrimoniale e finanziaria della Società funzionale a conseguire una situazione di indipendenza strategica e finanziaria che consenta a Saipem di poter orientare in modo autonomo le future decisioni di investimento e i piani di crescita della Società.
Ciò è previsto nella documentazione attinente al Rifinanziamento, ove è stato concordato che le risorse rivenienti dai nuovi finanziamenti siano destinate alla restituzione del debito verso il gruppo Eni, nonché nell’Accordo Ricognitivo, le cui premesse sottolineano sia l’interesse di Saipem ad adottare misure di rafforzamento e di riequilibrio della propria situazione patrimoniale e finanziaria sia, quale presupposto essenziale affinché Saipem possa rendersi finanziariamente indipendente dal gruppo Eni, il rimborso integrale del debito per cassa di Saipem e delle società del gruppo Saipem nonché l’estinzione degli obblighi di manleva e controgaranzia assunti da Eni nell’interesse di Saipem e delle sue controllate relativamente alle garanzie bancarie in essere.
Come compiutamente rappresentato dall’Advisor Indipendente nel proprio Parere, da un punto di vista meramente finanziario, l’Operazione è coerente sia con i profili di liquidità e sostenibilità finanziaria che verranno illustrati nel successivo paragrafo 2.5 della presente Sezione II, sia con una ottimale definizione della struttura del capitale in termini di onerosità finanziaria.
Inoltre, come già indicato alla precedente Sezione I, paragrafo 1, in esito all’Operazione – e, dunque, nel presupposto della compiuta attuazione delle complessive misure di
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rafforzamento patrimoniale e finanziario – Saipem potrà ridurre il costo medio del proprio indebitamento.
Da ultimo, occorre in ogni caso considerare il rimborso potrebbe diventare dovuto – o comunque attivabile da Eni a sua discrezione – per effetto delle clausole di change of control descritte nella precedente Sezione I, paragrafo 1.
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo e valutazioni circa la sua congruità
Sulla base dei contratti di finanziamento in essere con il gruppo Eni, l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato non farà sorgere alcun onere né comporterà il pagamento di alcuna penale in capo a Saipem e alle sue controllate.
Di seguito vengono illustrate le modalità previste dall’Accordo Ricognitivo per la definizione delle diverse tipologie di rapporti pendenti.
a) Debito netto
In ordine alle modalità di cessione dei rapporti finanziari intercorrenti tra il gruppo Eni e il gruppo Saipem, ai sensi dell’Accordo Ricognitivo è previsto che: (i) il corrispettivo della cessione dei finanziamenti alle società del Gruppo Saipem (diverse da Saipem) da parte di Eni, Efi, Efusa e Besa venga saldato (x) con riferimento all’indebitamento accentrato in capo a Saipem, attraverso i proventi derivanti da ulteriori utilizzi delle linee in essere con Eni e (y) con riferimento all’indebitamento accentrato in capo a SFI, attraverso i proventi derivanti da nuove linee di credito messe a disposizione di SFI da parte di Efi ovvero, nel caso del trasferimento dei contratti derivati di cambio aventi scadenza naturale successiva all’invio della prima richiesta di utilizzo del Rifinanziamento, attraverso i proventi dell’Aumento di Capitale e del Rifinanziamento; e (ii) l’indebitamento, rispettivamente, di Saipem ai sensi delle linee di credito in essere con Eni e di SFI ai sensi delle nuove linee di credito concesse da Efi, venga estinto attraverso i proventi derivanti dall’Aumento di Capitale e dal Rifinanziamento, contestualmente al primo draw down del Rifinanziamento.
b) Controgaranzie rispetto alle Garanzie Residue
Saipem attualmente gestisce le linee di credito per supportare l’emissione delle garanzie bancarie senza ricorrere al supporto di Eni. Per quanto attiene alle controgaranzie rilasciate da Eni rispetto alle Garanzie Residue ancora in essere, l’Accordo Ricognitivo prevede che Saipem, decorsi tre anni dall’assunzione della delibera di Aumento di Capitale, ottenga da parte di ciascun istituto di credito, beneficiario delle controgaranzie rilasciate da Eni, l’estinzione degli obblighi di manleva e controgaranzia in capo ad Eni (inclusa la restituzione ad Eni delle corrispondenti manleve o controgaranzie rilasciate); al riguardo si fa presente che l’importo delle garanzie bancarie in scadenza nel periodo successivo al decorso dei prossimi tre anni è atteso molto contenuto (circa 400 milioni di euro), sicché appare del tutto ragionevole ritenere che la sostituzione delle controgaranzie di Eni possa avvenire a condizioni di mercato non dissimili da quelle praticate da Eni.
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c) Derivati
A fronte della convenzione di tesoreria in essere con Eni, Saipem ha ad oggi posizioni aperte in derivati il cui valore nominale è pari a circa 10.000 milioni di euro e il cui fair value (mark to market), se calcolato al cambio del 30 settembre 2015, risulta pari a circa 20 milioni di euro. A tale riguardo, l’Accordo Ricognitivo dispone che la regolazione dei saldi finanziari di ciascuno dei contratti derivati di cambio trasferiti in capo a SFI avvenga a partire dal 14 febbraio 2016 entro la data di scadenza naturale di tali contratti e in ogni caso entro il 5 marzo 2016 tramite riconoscimento reciproco del saldo del fair value/mark to market calcolato da Eni secondo una formula oggettiva predeterminata nello stesso Accordo Ricognitivo.
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione
Nella valutazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione il Comitato ha tenuto conto anche delle esaustive analisi svolte dall’Advisor Indipendente nel proprio Parere, che di seguito vengono sinteticamente riportate.
a) Struttura delle fonti di finanziamento della Società prima e dopo la complessiva operazione
La complessiva operazione consente a Saipem di bilanciare le sue fonti di finanziamento e rafforzare la sua situazione patrimoniale, determinando il significativo miglioramento dei principali indicatori di solidità patrimoniale e finanziaria quali “Posizione Finanziaria Netta
/ Enterprise Value” (“PFN/EV”) e “Posizione Finanziaria Netta / Ebitda” (“PFN/Ebitda”).
In particolare, il rapporto PFN/EV stimato dopo la complessiva operazione migliorerebbe a circa il 36% rispetto al valore stimato prima della complessiva operazione di circa il 59%
(1) e risulterebbe pertanto maggiormente in linea con quello dei principali competitors della Società, pari a circa il 6% per le società con focus sull’attività di E&C ed a circa il 53% per
le società con focus prevalente sull’attività di drilling. Le medesime considerazioni sono valide con riferimento al rapporto PFN/Ebitda (2), che migliorerebbe a circa 1,7x stimato dopo la complessiva operazione, rispetto al valore stimato prima della complessiva operazione di circa 4,6x; anche questo rapporto, all’esito della complessiva operazione risulterebbe maggiormente in linea con quello dei principali competitors della Società pari a circa 0,3x per le società con focus sull’attività di E&C ed a circa 2,0x per le società con focus prevalente sull’attività di drilling.
La complessiva operazione consente a Saipem di raggiungere una struttura di capitale su base stand-alone bilanciata quanto a fonti ed in linea con quella dei suoi principali competitors; questi ultimi ricorrono in maniera significativa al mercato dei capitali di debito e hanno una struttura delle fonti di finanziamento largamente costituita da emissioni obbligazionarie a medio termine.
1 Rapporto pro-forma sulla base della previsione per il 2015, stimato su dati contabili e senza gli aggiustamenti operati dalle rating agencies alla PFN.
2 Rapporto pro-forma sulla base della previsione per il 2015, stimato su dati contabili e senza gli aggiustamenti operati dalle rating agencies alla PFN e/o all’Ebitda.
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