DISCIPLINARE DI GARA---
Divisione Risorse Direzione Centrale
Logistica e Approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti Ufficio Gare per Beni e Servizi
--- DISCIPLINARE DI GARA---
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA NEI SETTORI ALL RISKS PROPERTY E CYBER RISKS PER LE ESIGENZE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, NEL SETTORE KASKO PER LE ESIGENZE DELLA SOLA AGENZIA DELLE ENTRATE E NEI SETTORI BBB (BANKERS BLANKET BOND) E D & O (DIRECTORS & OFFICERS - 1°, 2° E 3° LAYER) PER LE ESIGENZE DELLA SOLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0059556.25-02-2022.U
Sommario
1. PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 11
2.1. Documenti di gara 11
2.2. Chiarimenti 11
2.3. Comunicazioni 12
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 12
4. DURATA DELL’APPALTO 16
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 16
6. REQUISITI GENERALI 19
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 19
7.1. Requisiti di idoneità professionale 20
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria 21
7.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, Coassicurazione 21
7.4. Indicazioni per i consorzi stabili 22
8. AVVALIMENTO 23
9. SUBAPPALTO 25
10. GARANZIA PROVVISORIA 25
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 29
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 31
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 35
14. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 37
14.1. Domanda di partecipazione 37
14.2. Documento di gara unico europeo 39
14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 41
15. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA B – OFFERTA TECNICA 46
16. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA C – OFFERTA ECONOMICA 46
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 47
17.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 47
17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 47
17.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica. 59
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 59
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 60
20. APERTURA DELLE BUSTE INFORMATICHE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 62
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 62
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI 63
23. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 66
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 67
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 67
1. PREMESSE
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, rispettivamente AdE e AdeR), al fine di assicurare i rischi connessi all’espletamento della rispettiva attività istituzionale, hanno necessità di stipulare diverse polizze assicurative a copertura di un’ampia tipologia di rischi, tra cui i rami Errors & Omissions, RCT/RCO, All Risks Property, All Risks Elettronica, Kasko, Cyber Risks, Infortuni Dipendenti in Missione, BBB (Bankers Blanket Bond), D & O (Directors & Officers), Infortuni/IPM, Infortuni Organi dell’Ente e Tutela Legale.
In data 18-04-2018 AdE e AdeR hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Protocollo d’intesa (di seguito, anche solo “Protocollo”), avente durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, successivamente integrato con tre distinti atti aggiuntivi rispettivamente in data 17 giugno 2019, 20 dicembre 2019 e 6 maggio 2020, con la finalità di definire iniziative e modalità operative congiunte, attraverso cui realizzare sinergie in ambiti di interesse comune nel settore non afferente la riscossione nazionale, al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali; tale Protocollo è stato da ultimo prorogato con ulteriore atto del 21 aprile 2021.
Con Determina prot. n. 010483 del 9 novembre 2021, pertanto, è stata avviata da parte dell’Agenzia delle Entrate la Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi nei settori RCT/RCO, All Risks Property, All Risks Elettronica, Kasko e Cyber Risks per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel settore Infortuni Dipendenti in Missione per le esigenze della sola Agenzia delle Entrate e nei settori BBB (Bankers Blanket Bond), D & O (Directors & Officers - 1°, 2° e 3° layer), Infortuni/IPM, Infortuni Organi dell’Ente e Tutela Legale per le esigenze della sola Agenzia delle entrate- Riscossione.
La predetta procedura è gestita da AdE anche in nome e per conto di Agenzia delle entrate- Riscossione in forza del citato Protocollo d’intesa ex art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto dalle due Amministrazioni in data 18 aprile 2018 (di seguito, anche solo “Protocollo”).
A seguito della scadenza del termine fissato per presentare domanda di partecipazione, è emerso che taluni dei 17 lotti di gara sono andati deserti, ossia il n. 3, n. 4, n. 7, n. 8, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 e, in particolare:
- lotto 3 (All Risks Property AdE) avente importo triennale a base d’asta pari ad € 1.984.466,88 lordo imposta;
- lotto 4 (All Risks Property AdeR): avente importo triennale a base d’asta pari ad € 633.638,75 lordo imposta;
- lotto 7 (Cyber Risks AdE) avente importo triennale a base d’asta pari ad € 450.000,00 lordo imposta;
- lotto 8 (Cyber Risks AdeR) avente importo triennale a base d’asta pari ad € 360.000,00 lordo imposta;
- lotto 10 (Kasko AdE) avente importo triennale a base d’asta pari ad € 765.000,00 lordo imposta;
- lotto 11 (BBB - Bankers Blanket Bond - AdeR) avente importo triennale a base d’asta pari ad € 1.260.000,00 lordo imposta;
- lotto 12 (D & O - Directors & Officers - 1° Layer - AdeR) avente importo triennale a base d’asta pari ad € 360.000,00 lordo imposta;
- lotto 13 (D & O - Directors & Officers - 2° Layer - AdeR) avente importo triennale a base d’asta pari ad € 150.000,00 lordo imposta;
- lotto 14 (D & O - Directors & Officers - 3° Layer - AdeR) avente importo triennale a base d’asta pari ad € 120.000,00 lordo imposta.
Si è reso dunque necessario procedere alla tempestiva reindizione dei lotti di gara andati deserti, posto che si deve garantire il servizio di copertura assicurativa senza soluzione di continuità.
La procedura sarà avviata e gestita da AdE, per quanto riguarda i rami All Risks Property e Cyber Risks, anche in nome e per conto di AdeR, ciò in forza del succitato Protocollo d’intesa ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; per quanto riguarda il ramo Kasko, la procedura sarà avviata e gestita da AdE esclusivamente in nome e per conto proprio, per quanto riguarda i rami BBB e D&O, la procedura sarà avviata e gestita da AdE esclusivamente in nome e per conto di AdeR, sempre in forza del citato Protocollo.
Atteso che i Comitati di Gestione di AdE e AdeR, rispettivamente, con delibera prot. 46 del 30-09-2021-U e con delibera assunta nella seduta del 30-09-2021 (prot. n. 2021/3004945) hanno autorizzato la gara congiunta per i servizi assicurativi (i cui lotti andati deserti sono confluiti nella gara in oggetto) approvando la relativa spesa complessiva, l’indizione della nuova procedura non ha richiesto un nuovo provvedimento deliberativo.
Per la gestione dei contratti assicurativi nonché per l’attività di supporto specialistico alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla indizione delle nuove procedure dirette all’affidamento di tali servizi alla scadenza dei contratti in essere, AdE e AdeR si avvalgono dell’intermediazione di una società di brokeraggio ai sensi del D.lgs. n. 209/2005.
L’attuale Broker è la società GBSAPRI S.p.a., selezionata all’esito della procedura avviata da AdE (anche in nome e per conto di AdeR) con determina a contrarre prot. n. 1981 del 05- 02-2020, cui ha fatto seguito la stipula del contratto normativo prot. n. 2021/9564 del 13-01- 2021 e relativo contratto esecutivo prot. n. 2021/296784.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker e ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dalla
Contraente/dall’Assicurato stesso.
Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore alla Contraente/all’Assicurato.
Inoltre, il pagamento dei premi al Broker sarà liberatorio per le Committenti e verrà riconosciuto al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo incasserà i relativi premi.
La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nelle seguenti misure:
- per il ramo All Risks Property (AdE e AdeR), nella misura dell’1,00% per AdE e dell’1,50% per AdeR sul premio imponibile;
- per il ramo Cyber Risks (AdE e AdeR), nella misura dell’1,50% sul premio imponibile;
- per il ramo Kasko (AdE), nella misura dell’1,30% sul premio imponibile;
- per il ramo BBB (Bankers Blanket Bond, solo AdeR), nella misura dell’1,50% sul premio imponibile;
- per il ramo D & O (Directors & Officers, solo AdeR), articolato in 3 layers, nella misura dell’1,50% sul premio imponibile.
Con l’aggiudicatario di ogni lotto di gara, le Amministrazioni sottoscriveranno, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50 del 2016 (di seguito, per brevità, anche solo Xxxxxx), un contratto di appalto; precisamente: l’Agenzia delle Entrate in forma pubblica amministrativa mentre l’Agenzia delle entrate–Riscossione con scrittura privata. In ragione di tale contratto le Committenti potranno sottoscrivere - nel limite dell’importo complessivo
– le singole polizze annuali nei termini e con le modalità stabilite nei documenti di gara e, in special modo, nello Schema di contratto e nei Capitolati speciali Descrittivi e Prestazionali, allegati al Progetto tecnico redatto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Le obbligazioni reciproche nasceranno soltanto in seguito alla stipula delle singole polizze annuali.
Per effetto di tali atti, l’aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire il servizio in favore di ciascuna Amministrazione, nel rispetto delle modalità, condizioni e termini previste nei rispettivi Contratti.
Sarà possibile, ai sensi dell’art 106, comma 11, del Codice, la proroga cd. “tecnica” limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente comunque non superiore a 180 giorni. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per le stazioni appaltanti.
IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme agli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
L’Agenzia delle Entrate si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Regole del Sistema di e- procurement della Pubblica Amministrazione.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente;
b) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore;
c) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta;
d) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
e) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
f) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
✓ il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
✓ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
✓ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, Agenzia delle Entrate, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Agenzia delle Entrate, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura (cfr. paragrafo 12 del presente documento).
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L’accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali
vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
GESTORE DEL SISTEMA
Per la presente procedura, Stazione appaltante è Agenzia delle Entrate, che si avvale, per il tramite di Consip S.p.A., del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali nonché dal Regolamento UE 2016/679.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una user-id e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto tecnico ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali e le relative schede tecniche, Schema di contratto;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e allegati:
• 1- Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione;
• 2- Schema di DGUE elettronico;
• 3- Schema costo Oneri sicurezza;
• 4- Schema costo della manodopera;
• 5- Documento conflitto interessi potenziale;
• 6- Patti d’integrità dell’Agenzia delle Entrate;
• 7- Modello di dichiarazione di avvalimento;
• 8- Modulo privacy;
• 9- Codice di Comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate;
• 10- Codice di condotta;
• 11- Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx e sui siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
2.2.CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmate digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.3 del Bando di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3.COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta (i concorrenti aventi sede in altri Stati membri dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica).
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura, per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi o Coassicurazione, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio o della Coassicurazione con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, coassicurazione, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati o in coassicurazione.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
3.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi nei settori All Risks Property e
Cyber Risks (per le esigenze di AdE e AdeR), Kasko (per le esigenze della sola AdE), BBB e D&O per le esigenze della sola AdeR.
Le prestazioni oggetto dei vari lotti in cui è articolato il presente appalto sono indicate dettagliatamente nei Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali.
La procedura è articolata in 9 lotti, e precisamente:
- lotto 1 (All Risks Property AdE): importo triennale a base d’asta, € 1.984.466,88 lordo imposta;
- lotto 2 (All Risks Property AdeR): importo triennale a base d’asta, € 633.638,75 lordo imposta;
- lotto 3 (Cyber Risks AdE): importo triennale a base d’asta, € 450.000,00 lordo imposta;
- lotto 4 (Cyber Risks AdeR): importo triennale a base d’asta, € 360.000,00 lordo imposta;
- lotto 5 (Kasko AdE): importo triennale a base d’asta, € 765.000,00 lordo imposta;
- lotto 6 (BBB - Bankers Blanket Bond - AdeR): importo triennale a base d’asta, € 1.260.000,00 lordo imposta;
- lotto 7 (D & O - Directors & Officers - 1° Layer - AdeR): importo triennale a base d’asta,
€ 360.000,00 lordo imposta;
- lotto 8 (D & O - Directors & Officers - 2° Layer - AdeR): importo triennale a base d’asta,
€ 150.000,00 lordo imposta;
- lotto 9 (D & O - Directors & Officers - 3° Layer - AdeR): importo triennale a base d’asta,
€ 120.000,00 lordo imposta.
Si precisa che, per quanto riguarda il ramo D&O, non si procederà all’aggiudicazione del lotto di 2° layer se non si aggiudicherà il lotto di Primary e che non si procederà all’aggiudicazione del lotto di 3° layer se non si aggiudicheranno il lotto di Primary ed il lotto di 2° layer.
In ogni caso, l’aggiudicazione del lotto di 3° layer avverrà solo qualora non si raggiungesse, con i lotti di 1° e 2° layer, il massimale assicurato di copertura ritenuto congruo per AdeR, che è pari ad € 45 milioni.
3.2. IMPORTO DELL’APPALTO
a) ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, il valore totale dell’appalto, per il periodo di validità dei 36 mesi del contratto, è pari ad € 6.083.105,64 (euro seimilioniottantatremilacentocinque/64), di cui € 3.199.466,88 per i lotti di pertinenza di AdE, comprensivo delle imposte, salvo conguagli (positivi o negativi a seconda dell’andamento dei dati di bilancio dei due Enti).
L’importo a base d’asta per ciascun lotto è stato determinato rapportando dei tassi base a diversi parametri e valori specificati per ogni singolo lotto nella tabella che segue (stima Praxi del 28 febbraio 2021), in cui vengono riportati i singoli importi a base d’asta che ne derivano;
In relazione ai rami Cyber Risks, BBB e D&O, i premi a base d’asta sono stati stabiliti in importi fissi, pure specificati nella seguente tabella;
- si precisa che, a far data dal 1° ottobre 2021, ai sensi dell’art. 76 del decreto legge n. 73/2021, AdeR è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A, ciò al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana.
Tabella basi d’asta AdE/AdeR
Lotti | Descrizion e parametro di calcolo | Valore parametro | Tasso base | Valori parziali | Importo a base di gara annuale | Importo per l’intera durata (36 mesi) |
Lotto 1 (All Risks Property AdE) | Immobili strumentali (valore a nuovo) | € 3.076.588.000,00 | 0,20‰ | € 615.317,60 | € 661.488,96 | € 1.984.466,88 |
Beni mobili (valore a nuovo) | € 140.589.000,00 | 0,24‰ | € 33.741,36 | |||
Furto | € 565.000,00 | 22‰ | € 12.430,00 | |||
Lotto 2 (All Risks Property AdeR) | Immobili strumentali (valore a nuovo) | € 350.687.000,00 | 0,542‰ | € 190.072,35 | € 211.212,92 | € 633.638,75 |
Immobili non strumentali (valore a nuovo) | € 1.142.500,00 | 0,420‰ | € 479,85 | |||
Beni mobili (valore a nuovo) | € 26.152.800,00 | 0,790‰ | € 20.660,71 | |||
Lotto 3 (Cyber Risks AdE) | Premio Fisso | € 150.000,00 | € 450.000,00 | |||
Lotto 4 (Cyber Risks AdeR) | Premio Fisso | € 120.000,00 | € 360.000,00 | |||
Lotto 5 (Kasko AdE) | KM annui preventivati | 8.500.000 | 0,030 | € 255.000,00 | € 765.000,00 | |
Lotto 6 (BBB AdeR) | Premio Fisso Stimato | € 420.000,00 | € 1.260.000,00 | |||
Lotto 7 (D&O – 1° layer AdeR) | Premio Fisso | € 120.000,00 | € 360.000,00 | |||
Lotto 8 (D&O – 2° layer AdeR) | Premio Fisso | € 50.000,00 | € 150.000,00 | |||
Lotto 9 (D&O – 3° layer AdeR) | Premio Fisso | € 40.000,00 | € 120.000,00 | |||
TOTALE | € 2.027.701,88 | € 6.083.105,64 |
- ad ogni buon conto, l’importo dei premi annui, laddove rapportato a parametri soggetti a variazione di anno in anno, verrà conguagliato in ragione del tasso lordo annuo che verrà offerto dall’operatore economico in sede di gara e che verrà riparametrato ai valori effettivi rilevati annualmente o a quelli aggiornati (sempre con cadenza annuale), secondo le disposizioni dei Capitolati;
- si fa presente che si procederà alla pubblicazione in gara dell’elenco aggiornato dei sinistri denunciati, e che, qualora richiesto dagli operatori economici, verranno prodotti, esclusivamente al/i richiedente/i, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza e altresì previo benestare del DPO (Data Protection Officer) in merito alle questioni afferenti i dati trattati, i questionari che sono stati redatti dalle Amministrazioni in merito alle coperture assicurative;
b) il personale delle Compagnie di assicurazione impiegato nell’esecuzione dei servizi assicurativi presterà l’attività lavorativa al di fuori delle sedi di AdE ed AdeR e quindi senza alcuna possibilità di interferenza con il personale delle suddette amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quanto previsto della Determinazione dell’ANAC n. 3 del 05/03/2008, non è necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): di conseguenza gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero;
c) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali, la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, stante il suddetto obbligo normativo, devono essere quindi specificamente
quantificati ed indicati dall’operatore economico nella formulazione dell’offerta economica. Si precisa che tali oneri non rappresentano un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa. La stazione appaltante - per ciascun lotto di gara, sia di competenza di AdE, sia di competenza di AdER, in considerazione del fatto che le attività possano essere ritenute paragonabili- ha stimato i costi della manodopera in € 8.322,40, annui. Tale importo è stato calcolato sulla base di elementi riferibili all’ultima procedura di gara indetta da Agenzia delle Entrate e forniti dall’attuale compagnia assicurativa in sede di analisi della congruità del costo della manodopera, nonché in base ad indagini effettuate su procedura analoga avviata da altra Amministrazione; l’importo dei costi della manodopera dovrà essere indicato dall’operatore economico in sede di offerta.
d) tenuto conto che la stima dei costi della manodopera di ciascuna polizza è pari a 8.322,40 euro, ciascun contratto oggetto di affidamento non rientra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nella definizione dei contratti ad alta “intensità di manodopera” e, pertanto, non sarà prevista la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
e) l’appalto è finanziato con risorse proprie delle Amministrazioni.
4. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi, con effetto dalle ore 00:00 del 01/04/2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31/03/2025.
La suddetta data di efficacia della copertura assicurativa (ore 00:00 del 01/04/2022), in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c., deve intendersi vincolante anche nell’ipotesi in cui, per qualunque causa, non si pervenga entro il predetto termine alla conclusione della procedura di gara, alla relativa aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto e/o al pagamento del premio.
Le Amministrazioni si riservano di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica indetta per l’individuazione di un nuovo contraente, comunque non superiore a 180 giorni.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto di gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto di gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al lotto di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Nel caso di partecipazione in coassicurazione questa deve essere palesata già in fase di offerta; i partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei non costituti. In particolare a titolo esemplificativo:
- tutti i legali rappresentanti delle imprese coassicuratrici dovranno sottoscrivere l’offerta;
- le imprese devono assumere l’impegno, in sede di domanda di partecipazione alla procedura, a costituire un raggruppamento temporaneo (RTI oppure coassicurazione) e a non modificarne la composizione, in caso di aggiudicazione della procedura;
- a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi. In particolare, la Compagnia delegataria dovrà assumere una quota percentuale del rischio maggioritaria; in sede di offerta, sussiste l’obbligo di indicare le quote di partecipazione;
- ogni singola Impresa non può contestualmente concorrere al singolo lotto di gara come impresa singola e inserita in coassicurazione, così come è vietata la partecipazione al singolo lotto di gara a più gruppi di coassicurazione.
Tra le società in coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del Codice Civile, è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell’assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso di aggiudicazione, dovrà essere stipulato un unico contratto, da tutti gli assicuratori interessati, cui conseguirà il rilascio di un’unica polizza, conclusa dal delegatario per conto di tutti. Dovrà essere inserita la c.d. clausola di delega, con cui i coassicuratori affidano al delegatario l’incarico di gestire la polizza.
Come nel caso del RTI, anche nell’ipotesi di coassicurazione, pertanto i coassicuratori devono impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Mandataria/Capogruppo/Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/deleganti.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sul punto, si precisa che i reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC
n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1. REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
Possono partecipare alla procedura di gara, in forma singola o associata, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. È altresì ammessa, ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, la partecipazione di più operatori economici in regime di Coassicurazione.
Le Compagnie di assicurazione possono presentare offerta tramite la propria Direzione Generale. In alternativa, è consentita la partecipazione da parte di una Rappresentanza Generale oppure di una Gerenza a ciò autorizzata dalla propria Direzione Generale. Non è pertanto consentita la partecipazione ad Agenzie o a più Rappresentanze generali o più Gerenze o più Agenzie appartenenti alla medesima Compagnia di assicurazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Quanto previsto dal Codice per il RTI deve intendersi valido anche per la forma associata della Coassicurazione.
In particolare, si precisa che - nel rispetto del principio di solidarietà nei confronti della stazione appaltante e, per quanto infra, nei confronti dell’assicurato – in caso di Coassicurazione, in deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., le imprese assicuratrici saranno responsabili in solido. (cfr. ANAC deliberazione n° 618 dell’8 giugno 2016 “Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi”). L’impresa delegataria sarà pertanto tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto nei confronti dell’assicurato e/o del contraente.
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti (anche per tutti i lotti) tra quelli oggetto di gara congiunta.
Il soggetto partecipante alla gara in questione deve possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese competente per territorio quale Impresa di Assicurazione, o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016;
- iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private nel quale risulti l’autorizzazione all’esercizio del ramo oggetto del presente appalto.
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema
AVCpass.
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Gli operatori economici dovranno possedere il requisito di capacità economica e finanziaria di seguito indicato:
- per la partecipazione a ciascun lotto, aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una raccolta premi lordi in Italia e/o nell’ambito degli Stati dell’UE nel ramo oggetto di gara, non inferiore a:
• polizza All Risks Property AdE: € 20.000.000,00 (euro venti milioni/00) – ramo Incendio ed elementi naturali;
• polizza All Risks Property AdeR: € 20.000.000,00 (euro venti milioni/00) – ramo Incendio ed elementi naturali;
• polizza Cyber Risks AdE: € 15.000.000,00 (euro quindici milioni/00) – ramo R.C. Generale o in alternativa Incendio ed elementi naturali;
• polizza Cyber Risks AdeR: € 15.000.000,00 (euro quindici milioni/00) – ramo R.C. Generale o in alternativa Incendio ed elementi naturali;
• polizza Kasko AdE: € 20.000.000,00 (euro venti milioni/00) – ramo R.C. Autoveicoli Terrestri o, in alternativa, ramo Incendio ed elementi naturali;
• polizza BBB (Bankers Blanket Bond – AdeR): € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00)
- ramo Incendio ed elementi naturali oppure Altri danni ai beni oppure, in alternativa, € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) - ramo Perdite Pecuniarie;
• polizza D & O (Directors & Officers) - 1°, 2° e 3° layer AdeR: € 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00 - ramo RC Generale;
- in caso di partecipazione a più lotti relativi allo stesso ramo, l’Operatore deve possedere il requisito previsto per il lotto di maggior valore, non è richiesto il cumulo dei requisiti indicati;
- il possesso di tale requisito risponde all’esigenza di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie, oltre che tecniche ed organizzative, idonee a garantire l’adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte;
- in caso di RTI/coassicurazione, i requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, in misura non inferiore al 20% dalla mandataria/delegataria e in misura non inferiore al 10% da ciascuna della altre imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio o coassicurazione, fermo restando l’obbligo per il soggetto riunito/coassicurato di possedere i predetti requisiti in misura non inferiore, complessivamente, al 100% e l’obbligo per la mandataria/delegataria di possedere i requisiti in misura maggioritaria e di eseguire le attività in misura maggioritaria;
- per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito dovrà essere rapportato al periodo di attività stessa.
7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE
Per la partecipazione alla gara, i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di cui al precedente paragrafo 6 (requisiti generali) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, GEIE o imprese in coassicurazione.
Inoltre:
- l’iscrizione nel Registro delle Imprese competente per territorio quale Impresa di Assicurazione, o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016, nonché l’iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private nel quale risulti l’autorizzazione all’esercizio del ramo oggetto del presente appalto devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
c) da ciascuna delle imprese riunite in coassicurazione.
7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
Ai sensi dell’art. 47 del Codice, modificato dall’art. 1, comma 20, lettera l), del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese e nell’Albo delle Imprese di assicurazione di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2 devono essere posseduti o dal consorzio stabile o dalle consorziate esecutrici, se l’operatore è un consorzio stabile. Per i consorzi fra società cooperative e di imprese artigiane, tali requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 e di idoneità professionale di cui al punto 7.1.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino ai singoli lotti sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, domanda di partecipazione e dichiarazioni ad integrazione della nuova ausiliaria, il relativo DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
In caso di coassicurazione, tra le società in coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del codice civile, è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell’assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
9. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Come previsto dall’art. 105 del Codice, così come modificato dall’art. 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, è consentito il ricorso al subappalto senza limiti di soglia, ferma la necessità di indicare nella domanda di partecipazione le parti del servizio che intende subappaltare.
Si rammenta che non costituiscono oggetto di subappalto le attività di cui all’art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/2016.
10. GARANZIA PROVVISORIA
Ciascuna offerta è corredata, per ciascun lotto, da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo riduzione ai sensi dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, come più avanti precisato;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari. Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all’Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la Banca d’Italia – causale: garanzia provvisoria Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa nei settori All Risks Property e Cyber Risks per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel settore Kasko per le esigenze della sola Agenzia delle Entrate e nei settori BBB (Bankers Blanket Bond) e D & O (Directors & Officers - 1°, 2° E 3° layer) per le esigenze della sola Agenzia delle entrate-Riscossione - lotto n. cig ;
c. Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa, altra rispetto al concorrente, che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa; risponde ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante oppure, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (non è conforme il documento scansionato e firmato digitalmente);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento, munita di CRO, con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa
se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, distintamente per ciascun lotto di gara che ne preveda il versamento e per il quale intendono partecipare, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1121 del 29 dicembre 2020 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, ove previsto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
Lotto 1 (All Risks Property AdE) - valore a base di gara per 36 mesi € 1.984.466,88 | 91136104E3 | € 140,00 |
Lotto 2 (All Risks Property AdeR) - valore a base di gara per 36 mesi € 633.638,75 | 9113615902 | € 70,00 |
Lotto 3 (Cyber Risks AdE) - valore a base di gara per 36 mesi € 450.000,00 | 9113617AA8 | € 35,00 |
Lotto 4 (Cyber Risks AdeR) - valore a base di gara per 36 mesi € 360.000,00 | 9113619C4E | € 35,00 |
Lotto 5 (Kasko AdE) - valore a base di gara per 36 mesi € 765.000,00 | 9113622EC7 | € 70,00 |
Lotto 6 (BBB AdeR) - valore a base di gara per 36 mesi € 1.260.000,00 | 9113624072 | € 140,00 |
Lotto 7 (D & O – 1° layer AdER) - valore a base di gara per 36 mesi € 360.000,00 | 9113626218 | € 35,00 |
Lotto 8 (D & O – 2° layer AdER) - valore a base di gara per 36 mesi € 150.000,00 | 9113631637 | € 20,00 |
Lotto 9 (D & O – 3° layer AdER) - valore a base di gara per 36 mesi € 120.000,00 | 911363270A | Esente |
A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara) è l’unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
L’operatore economico con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:
• “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
• “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso il Sistema (nella sezione del Sistema “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC”), sia nel caso di pagamento on line sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
Dettagli sulla quantificazione del contributo e sulla e modalità di effettuazione del versamento sono reperibili sul sito dell’ANAC, nella sezione “Pagamenti in favore dell’Autorità - Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C./Gestione Contributi Gara (GCG)”.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati a Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005.
L’Offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente ad Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21 marzo 2022, come indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, Agenzia delle Entrate, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.
È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1) del Bando di gara.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione del Sistema |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente |
Domanda di partecipazione | Documento di partecipazione alla gara |
Procure | Eventuali procure |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all’avvalimento |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
Documento attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
PassOE | Registrazione AVCpass |
Patti d’integrità di Agenzia delle Entrate | Patto di integrità |
Documento conflitto interessi Agenzia | Patto integrità |
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC |
Offerta tecnica | Scheda – componente tecnica (generata dal sistema) |
Costi della manodopera | Xxxxx della manodopera |
Offerta economica (generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Oneri sicurezza aziendali | Oneri sicurezza aziendali |
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dalla Consip S.p.A. adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza
dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e di Agenzia delle Entrate, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di
partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx./Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi contenuti nella documentazione amministrativa e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta informatica “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.
Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE e coassicurazione) e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20, la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal rappresentante legale o dal procuratore dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal rappresentante legale o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità di ciascun sottoscrittore;
b) (eventuale) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Modalità di pagamento del bollo
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal
D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Agenzia delle Entrate C.F. 06363391001);
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa nei settori All Risks Property e Cyber Risks per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel settore Kasko per le esigenze della sola Agenzia delle Entrate e nei settori BBB e D&O per le esigenze della sola Agenzia delle entrate-Riscossione”).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione “comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 può anche essere effettuato tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il
pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Si precisa che:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi il bollo è dovuto solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria.
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE elettronico (il cui fac-simile costituisce l’Allegato 2) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema Consip secondo quanto di seguito indicato.
Il concorrente potrà accedere al sito della Commissione Europea cliccando il presente link di collegamento: xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxx-xxx/xxxxxx?xxxxxxx; quindi, deve flaggare la casella corrispondente alla dicitura “sono un operatore economico”; infine, l’operatore economico potrà importare il file DGUE in formato HTML allegato, compilarlo, firmarlo digitalmente ed allegarlo alla Piattaforma Sistema.
Parte I Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
La stazione appaltante ha precompilato tutte le informazioni relative alla procedura.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa, a firma dell’ausiliaria, contenente le dichiarazioni integrative di cui all’allegato 1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazione e GEIE, da tutti
gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 14.3.1.Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice.
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. In merito a tali soggetti, dovranno essere rese anche le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc);
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. accetta i patti d’integrità (allegato 6), i quali dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti, e dichiara di aver preso visione ed accettare il Protocollo di legalità ed il mod. 231 di AdER, disponibili nella sezione amministrazione trasparente del profilo di AdER;
7. dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate e del Codice di Condotta, di cui all’allegato 9 e 10, i cui obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori e, in generale, a tutti i soggetti ai quali l’aggiudicatario si affida per l’esecuzione della prestazione contrattuale;
8. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
10. di avere la disponibilità o di impegnarsi a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di rete peritale attiva sul territorio nazionale ed impegno ad accentrare la trattazione e la liquidazione dei sinistri presso unico Ufficio, ubicato in territorio italiano, a cui il Broker farà riferimento per la gestione dei sinistri. Di avere la disponibilità o di impegnarsi a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un sistema informatizzato per la gestione dei sinistri in ambito nazionale.
11.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
• indica i seguenti dati: l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
• indica, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
• indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente.
• dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Ai fini della partecipazione l’Agenzia delle Entrate ha predisposto uno “schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione” (allegato 1), che contiene le pertinenti dichiarazioni sopra elencate e che il concorrente è preferibile utilizzi.
14.3.2.Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. Patto d’integrità dell’Agenzia delle Entrate e Dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi potenziale debitamente compilati e sottoscritti;
2. Ricevuta di avvenuto versamento dell’imposta di bollo;
3. Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
4. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; eventuale documentazione che giustifica la riduzione della cauzione;
5. (per ciascun lotto al quale partecipa) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
14.3.3.Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti occorrerà allegare:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA B – OFFERTA TECNICA
Il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e fare pervenire a Agenzia delle Entrate un’Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura:
• invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta richieste (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà presentare a Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dal Progetto tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA C – OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema, un’Offerta economica inserendo nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione
d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.
L’operatore economico dovrà allegare i documenti denominati “Costo della manodopera” e “Oneri sicurezza aziendali”, debitamente sottoscritti digitalmente dal soggetto con potere di rappresentanza della Società.
Nel caso di soggetti che partecipano alla gara in forma congiunta, ma non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da ciascuna impresa concorrente.
L’offerta esprime l’entità del premio annuale con riferimento alla copertura assicurativa così come definita nel Capitolato.
Essa dovrà essere vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle.
Lotti 1/2 - All Risks Property AdE/AdeR
Polizza A.R. Property AdE e AdeR | ||||||
Riferimento Capitolato | Elemento tecnico | Condizione prevista da capitolato di polizza | Punteggio xxxxxxx | Xxxxxxxxx tecnica | Punteggio assegnato | Offerta |
Art. 1.9 | Facoltà di recesso (per la Società) Preavviso | 90 giorni | 2 | 120 giorni | 1 | |
180 giorni | 2 | |||||
Art. 3.6 | Danni da acqua Franchigia | € 5.000,00 | 4 | € 1.000,00 | 2 | |
€ 250,00 | 4 | |||||
Art. 3.6 | Danni da acqua Limite di indennizzo | € 150.000,00 | 2 | € 500.000,00 | 1 | |
€ 1.500.000,00 | 2 | |||||
Art. 3.7 | Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro Limite di indennizzo | € 2.500,00 per lastra ed € 50.000,00 per Periodo Assicurativo | 2 | € 5.000,00 per lastra ed € 75.000,00 per Periodo Assicurativo | 1 | |
€ 5.000,00 per lastra ed € 100.000,00 per Periodo Assicurativo | 2 | |||||
Art. 3.11 | Fenomeno Elettrico Limite di indennizzo | € 150.000,00 | 2 | € 250.000,00 | 0,5 | |
€ 400.000,00 | 1 | |||||
€ 600.000,00 | 2 | |||||
Art. 3.11 | Fenomeno Elettrico Franchigia | € 5.000,00 | 4 | € 1.000,00 | 2 | |
€ 250,00 | 4 | |||||
Art. 3.16 | Acqua piovana | € 150.000,00 | 2 | € 250.000,00 | 0,5 |
Limite di indennizzo | € 400.000,00 | 1 | ||||
€ 600.000,00 | 2 | |||||
Art. 3.16 | Acqua piovana Franchigia | € 5.000,00 | 2 | € 3.500,00 | 1 | |
€ 2.500,00 | 2 | |||||
Art. 3.22 | Dispersione liquidi Scoperto/Minim o | Minimo € 5.000,00 | 2 | Minimo € 2.500,00 | 1 | |
Nessun minimo | 2 | |||||
Art. 3.23 | Spese di ricerca e ripristino guasti Franchigia | € 1.000,00 | 4 | € 500,00 | 2 | |
€ 250,00 | 4 | |||||
Art. 3.27 | Crollo, Collasso strutturale Limite di indennizzo | € 1.000.000,00 | 2 | € 1.500.000,00 | 1 | |
€ 2.000.000,00 | 2 | |||||
Art. 3.31 | Xxxxx xxxxxxxxxxxx: Eruzioni vulcaniche (eventuale maremoto) Limite di indennizzo | € 10.000.000,00 | 2 | € 15.000.000,00 | 1 | |
€ 25.000.000,00 | 2 | |||||
Art. 3.31 | Danni catastrofali: Maremoto (non previsto nel capitolato base) Limite di indennizzo | Medesime condizioni previste per la garanzia Eruzioni vulcaniche | 2 | SI INCLUSO | 2 | |
Art. 3.31 | Danni catastrofali: Terremoto | Scoperto 20% Minimo € 150.000,00 | 2 | 10% Minimo € 150.000,00 Massimo € 300.000,00 | 1 |
Scoperto/ Minimo | Massimo € 300.000,00 | 3% Minimo € 150.000,00 Massimo € 300.000,00 | 2 | |||
Art. 3.31 | Danni catastrofali: Terremoto Limite di indennizzo | € 10.000.000,00 | 3 | € 15.000.000,00 | 1 | |
€ 25.000.000,00 | 3 | |||||
Art. 3.32 | Eventi Atmosferici Scoperto/Minim o | Scoperto 10% Minimo € 10.000,00 | 3 | Scoperto 10% Minimo € 5.000,00 | 1 | |
Scoperto 5% Minimo € 2.500,00 | 2 | |||||
€ 2.500,00 | 3 | |||||
Art. 3.33 | Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti Limite di indennizzo | Per sinistro 40% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo di € 3.000.000,00 sinistro/anno | 3 | Per sinistro 60% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 sinistro/anno | 1 | |
Per sinistro 80% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo di € 25.000.000,00 sinistro/anno | 3 | |||||
Art. 3.33 | Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti Scoperto/Minim o | Scoperto 20% Minimo € 20.000,00 | 2 | Scoperto 10% Minimo € 5.000,00 | 1 | |
€ 2.500,00 | 2 | |||||
Art. 3.34 | Scioperi, tumulti popolari | Per sinistro 80% del capitale | 2 | Per sinistro 80% del capitale | 1 |
e sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio Limite di indennizzo | assicurato per singola ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno | assicurato per singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 sinistro/anno | ||||
Per sinistro/anno 80% del capitale assicurato per singola ubicazione | 2 | |||||
Art. 3.34 | Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio Scoperto/ Minimo | Scoperto 20% Minimo € 20.000,00 | 4 | Scoperto 20% Minimo € 10.000,00 | 2 | |
Scoperto 20% Minimo € 5.000,00 | 4 | |||||
Art. 3.35 | Garanzia Terrorismo Limite di indennizzo | € 5.000.000,00 | 4 | € 10.000.000,00 | 2 | |
€ 15.000.000,00 | 4 | |||||
Art. 3.35 | Garanzia Terrorismo Scoperto/Minim o | Scoperto 20% Minimo € 20.000,00 | 3 | Scoperto 20% Minimo € 10.000,00 | 1 | |
Scoperto 20% Minimo € 5.000,00 | 3 | |||||
Art. 5 | Franchigia per sinistro, se non diversamente previsto | € 5.000,00 | 6 | € 4.000,00 | 2 | |
€ 2.500,00 | 4 | |||||
€ 1.000,00 | 6 | |||||
Art. 5 | Limite di indennizzo per anno assicurativo, salvo i limiti di indennizzo | € 60.000.000,00 | 6 | € 70.000.000,00 | 2 | |
€ 85.000.000,00 | 4 | |||||
€ 100.000.000,00 | 6 |
previsti per le singole garanzie |
70
Punteggio totale
Lotti 3/4 - Cyber Risks AdE/AdeR
Polizza Cyber AdeR e Ade
Riferimento Capitolato | Elemento tecnico | Condizione prevista da capitolato di polizza | Punteggio massimo | Miglioria tecnica | Punteggio assegnato | Offerta |
Art. 5 | Limite di indennizzo per sinistro anno | € 3.500.000,00 | 10 | € 4.000.000,00 | 5 | |
€ 5.000.000,00 | 10 | |||||
Art. 5 | Franchigia frontale per sinistro | € 250.000,00 | 10 | € 225.000,00 | 3 | |
€ 200.000,00 | 6 | |||||
€ 175.000,00 | 10 | |||||
Art. 5 | Interruzione di attività | € 10.000 al giorno per un massimo di 90 giorni (salvo offerta migliorativa) | 10 | € 12.000 al giorno per un massimo di 100 giorni | 5 | |
€ 15.000 al giorno per un massimo di 120 giorni | 10 | |||||
Art. 5 | Interruzione di attività e Maggiori costi supplementari | Periodo di carenza 24 ore | 10 | Periodo di carenza 18 ore | 5 | |
Periodo di carenza 12 ore | 10 | |||||
Art. 5 | Maggiori costi supplementari | € 500.000,00 | 8 | € 750.000,00 | 4 | |
€ 1.000.000,00 | 8 |
Art. 5 | Sottolimite Ransomware | 50% del Limite di indennizzo | 8 | 75% del Limite di indennizzo | 4 | |
100% del Limite di indennizzo | 8 | |||||
Art. 5 | Scoperto Ransomware | Scoperto 50% minimo franchigia frontale | 10 | Scoperto 25% minimo franchigia frontale | 3 | |
Scoperto 15% minimo franchigia frontale | 6 | |||||
Nessuno scoperto oltre Franchigia frontale | 10 | |||||
Art. 4.1 Art. 3.5 | Notifica sinistri (Art. 4.1) Periodo di Garanzia Postuma (Art. 3.5) | Comunicazione del sinistro all'Assicuratore entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza. | 4 | 60 giorni | 2 | |
90 giorni | 4 |
70
Punteggio totale
Lotto 5 - Kasko AdE
Polizza Kasko Dipendenti Ade
Riferimento Capitolato | Elemento tecnico | Condizione prevista da capitolato di polizza | Punteggio xxxxxxx | Xxxxxxxxx tecnica | Punteggio assegnato | Offerta |
Art. 2.3 | Somme assicurate | € 30.000,00 | 12 | € 32.500,00 | 3 | |
€ 35.000,00 | 6 | |||||
€ 40.000,00 | 12 | |||||
Art. 3.2 – 1) | Traino o Recupero del veicolo | € 700,00 | 8 | € 800,00 | 2 | |
€ 900,00 | 4 |
€ 1.000,00 | 8 | |||||
Art. 3.2 – 3) | Noleggio veicolo sostitutivo | € 350,00 | 8 | € 450,00 | 2 | |
€ 600,00 | 4 | |||||
€ 750,00 | 8 | |||||
Art. 3.5 – 1) | Franchigie e Scoperti | € 250,00 | 20 | € 200,00 | 10 | |
€ 150,00 | 20 | |||||
Art. 3.5 – 2) | Franchigie e Scoperti | € 1.500,00 | 22 | € 1.250.00 | 5 | |
€ 1.000,00 | 11 | |||||
750,00 | 22 |
70
Punteggio totale
Lotto 6 – BBB AdeR
Polizza BBB AdeR
Riferimento Capitolato | Elemento tecnico | Condizione prevista da capitolato di polizza | Punteggio xxxxxxx | Xxxxxxxxx tecnica | Punteggio assegnato | Offerta |
Art. 1.9 | Facoltà di recesso (Preavviso per la Società) | 90 giorni | 10 | 120 giorni | 5 | |
180 giorni | 10 | |||||
Sezione II, Sezione III e Sezione VI | Inclusione Opere d’arte in Sezione II, in Sezione III e in Sezione VI | Escluso | 5 | Incluso | 5 | |
Art. 3.1 | Effetto dell’assicurazione | Sezioni I – IV e VII Si intendono compresi i fatti scoperti e denunciati durante | 10 | 24 mesi | 5 | |
36 mesi | 10 |
la vigenza della polizza, purché avvenuti non anteriormente a 12 (dodici) mesi, dalla data di effetto della polizza stessa | ||||||
Art. 3.1 | Effetto dell’assicurazione | Sezioni I – IV e VII l’Assicurato avrà 6 (sei) mesi di tempo per scoprire e denunciare all’Autorità competente ed all’Assicuratore eventuali sinistri che siano avvenuti antecedentemente la cessazione della polizza | 10 | 12 mesi | 5 | |
18 mesi | 10 | |||||
Allegato A Sezioni e Somme assicurate | Somma complessivamente assicurata | €15.000.000,00 | 10 | €17.500.000,00 | 5 | |
€ 20.000.000,00 | 10 | |||||
Allegato A Sezioni e Somme assicurate | Somma assicurata Sezione III -lettera b) | € 3.000.000,00 | 10 | € 4.000.000,00 | 3 | |
€ 5.000.000,00 | 6 | |||||
€ 6.000.000,00 | 10 | |||||
Allegato A Sezioni e Somme assicurate | Franchigia/Scopert i Sezioni I – IV e VII | 5% minimo 50.000,00 | 5 | 5% minimo € 35.000,00 2,5% minimo € 30.000,00 | 2 5 | |
Allegato A Sezioni e Somme assicurate | Franchigia/Scopert i Sezioni III | € 15.000,00 | 10 | € 12.500,00 | 5 | |
€ 10.000,00 | 10 |
70
Punteggio totale
Lotto 7 – D & O 1° layer (AdeR)
Polizza D&O Primary AdeR
Riferimento Capitolato | Elemento tecnico | Condizione prevista da capitolato di polizza | Punteggio xxxxxxx | Xxxxxxxxx tecnica | Punteggio assegnato | Offerta |
Art. 2.4 | Massimale assicurato | € 10.000.000,00 | 30 | € 12.500.000,00 | 10 | |
€ 15.000.000,00 | 20 | |||||
€ 20.000.000,00 | 30 | |||||
Art. 4.1 | Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento | Spese relative al secondo Avvocato (Non previste) | 15 | Estensione spese relative al secondo Avvocato | 15 | |
Art. 4.1 | Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento | Comunicazione del sinistro all'Assicuratore entro 60 giorni dalla fine del periodo di durata del Capitolato di polizza o del Periodo di Osservazione. | 15 | 90 giorni | 7 | |
120 giorni | 15 | |||||
Art. 5.1 | Estensione Spese di pubblicità | € 400.000,00 | 5 | € 500.000,00 | 2 | |
€ 650.000,00 | 5 | |||||
Art. 5.3 | Estensione Spese di emergenza | € 250.000,00 | 5 | € 350.000,00 | 2 | |
€ 500.000,00 | 5 |
70
Punteggio totale
Lotto 8 – D & O 2° layer (AdeR)
Polizza D&O II Layer AdeR
Riferimento Capitolato | Elemento tecnico | Condizione prevista da capitolato di polizza | Punteggio massimo | Miglioria tecnica | Punteggio assegnato | Offerta |
Art. 4.1 | Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento | Comunicazione del sinistro all'Assicuratore entro 60 giorni dalla fine del periodo di durata del Capitolato di polizza o del Periodo di Osservazione. | 15 | 90 giorni | 7 | |
120 giorni | 15 | |||||
Art. 2.4 | Massimale assicurato | € 10.000.000,00 | 55 | € 15.000.000,00 | 25 | |
€ 25.000.000,00 | 40 | |||||
€ 35.000.000,00 | 55 |
70
Punteggio totale
Lotto 9 – D & O 3° layer (AdeR)
Polizza D&O III Layer AdeR
Riferimento Capitolato | Elemento tecnico | Condizione prevista da capitolato di polizza | Punteggio xxxxxxx | Xxxxxxxxx tecnica | Punteggio assegnato | Offerta |
Art. 4.1 | Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento | Comunicazione del sinistro all'Assicuratore entro 60 giorni dalla fine del periodo di durata del Capitolato di polizza o del Periodo di Osservazione. | 15 | 90 giorni | 7 | |
120 giorni | 15 | |||||
Art. 2.4 | Massimale assicurato | € 20.000.000,00 | 55 | € 25.000.000,00 | 25 | |
€ 30.000.000,00 | 40 | |||||
€ 35.000.000,00 | 55 |
70
Punteggio totale
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà selezionare, per ogni elemento tecnico oggetto di miglioria, una sola casella.
L’attribuzione del punteggio tecnico, per un totale di 70 punti, è assegnata automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento tecnico richiesto.
17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico dovrà indicare sulla Piattaforma Consip, nell’apposita sezione dell’offerta economica, un ribasso percentuale compreso tra 0 e 100 (maggiore o uguale a 0 e minore o uguale a 100) riferito al tasso lordo annuo/premio base fisso indicato per ciascun Lotto.
Il punteggio economico (PE) verrà attribuito, per ciascun Lotto, in base al ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.
La Commissione giudicatrice fuori sistema procederà ad attribuire il relativo punteggio economico. Per ciascun Lotto, al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso sul premio posto a base di gara, saranno attribuiti 30 punti.
Per le restanti offerte economiche, il calcolo del punteggio avverrà nel seguente modo:
PE=30∙R_i/R_max
dove PE rappresenta il punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo, Ri è il ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo e Rmax è il ribasso percentuale massimo tra le offerte ammesse.
Il ribasso dovrà essere espresso in percentuale con due decimali. In caso siano riportati più decimali si procederà al troncamento, e saranno, pertanto, considerate solo le prime due cifre dopo la virgola.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 23 marzo 2022 con inizio alle ore 11.00, dal seggio di gara, composto da tre membri, nominati tra dipendenti dell’Agenzia in servizio con qualifica non inferiore a funzionario, che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’“Ufficio”, né alla Commissione di gara, né all’Agenzia delle Entrate, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) proporre al RUP l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.
29, comma 1 del Codice.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
Considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55 del 14 giugno 2019, che ha sospeso l’applicazione dell’art. 77 del Codice fino al 31 dicembre 2020, termine da ultimo differito al 30 giugno 2023 dall’art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella
La Stazione Appaltante pubblicherà nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Il RUP si riserva la facoltà di richiedere ausilio alla Commissione nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
Sia il Seggio di gara che la Commissione giudicatrice di regola lavorano a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
20. APERTURA DELLE BUSTE INFORMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo suddetto è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Quindi, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, che dovranno pervenire per iscritto (mediante pe/pec), se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 21.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI
All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara procederà nei confronti degli operatori risultati primi nella graduatoria stilata dalla Commissione:
• a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
• ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario.
Ultimate le predette operazioni ed accertata la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalla documentazione di gara, il Seggio formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione.
Si precisa che, per quanto riguarda il ramo D&O, non si procederà all’aggiudicazione del lotto di 2° layer se non si aggiudicherà il lotto di Primary e che non si procederà all’aggiudicazione del lotto di 3° layer se non si aggiudicheranno il lotto di Primary ed il lotto di 2° layer.
In ogni caso, l’aggiudicazione del lotto di 3° layer avverrà solo qualora non si raggiungesse, con i lotti di 1° e 2° layer, il massimale assicurato di copertura ritenuto congruo per AdeR, che è pari ad € 45 milioni.
Laddove, invece, sia accertata la non conformità della predetta documentazione amministrativa, il Seggio di Gara proporrà al R.U.P. l’adozione del provvedimento di esclusione e, in seguito all’adozione dello stesso, procederà alle medesime verifiche nei confronti dell’operatore che segue nella graduatoria. Qualora anche la documentazione amministrativa presentata da quest’ultimo dovesse non risultare conforme, il Seggio procederà in ordine di graduatoria sino al concorrente la cui documentazione amministrativa risulti conforme ai documenti di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sugli offerenti cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare i vari lotti.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede ai concorrenti cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante richiederà altresì la comprova delle dichiarazioni di impegno rese dagli offerenti in sede di offerta tecnica.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione dei contratti è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, agli aggiudicatari, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
I contratti, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potranno essere stipulati prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Le stipule avranno luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione dei contratti, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Con l’aggiudicatario di ogni lotto di gara, le Amministrazioni sottoscriveranno, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50 del 2016, un contratto di appalto; precisamente: l’Agenzia delle Entrate in forma pubblica amministrativa mentre l’Agenzia delle entrate– Riscossione con scrittura privata.
In ragione di tale contratto le Committenti potranno sottoscrivere - nel limite dell’importo complessivo – le singole polizze annuali nei termini e con le modalità stabilite nei documenti
di gara e, in special modo, nello Schema di contratto e nei Capitolati speciali Descrittivi e Prestazionali, allegati al Progetto tecnico redatto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Le obbligazioni reciproche nasceranno soltanto in seguito alla stipula delle singole polizze Annuali.
Per effetto di tali atti, l’aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire il servizio in favore di ciascuna Amministrazione, nel rispetto delle modalità, condizioni e termini previste nei rispettivi Contratti.
Sarà possibile, ai sensi dell’art 106, comma 11, del Codice, la proroga cd. “tecnica” limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per le stazioni appaltanti.
L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata dell’appalto al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere alcun onere aggiuntivo: l’aggiudicatario dovrà attivare l’esecuzione del servizio entro due giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, atteso che essa deve essere avviata nel più breve tempo possibile in considerazione dell’urgenza dettata dalla imminente scadenza del contratto attualmente in essere.
I contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari, ripartite pro quota, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 10.000,00. La Stazione appaltante comunicherà a ciascun aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Nei casi in cui sia dovuta l’imposta di bollo essa è sempre a carico dell’affidatario.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del singolo contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di venti giorni dall’aggiudicazione la seguente documentazione:
a) documentazione sui familiari conviventi ai fini degli adempimenti di cui all’art. 85 del D.lgs. 6-9-2011 n. 159;
b) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;
c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali;
d) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo
23.2 del presente Disciplinare;
e) eventuale procura alla sottoscrizione del contratto.
In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.
Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).
In caso di mancata produzione di quanto richiesto la Stazione appaltante intimerà l’inoltro dando termine non superiore a 10 giorni, decorsi i quali il mancato riscontro equivarrà a rifiuto a stipulare e pertanto si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’escussione della cauzione e allo scorrimento della graduatoria.
23. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. n.
50/2016, una garanzia definitiva, che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento dei dati personali sarà attuato dalle Parti, in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito “Codice”) e dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento e Codice
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE PER BENI E SERVIZI
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
firmato digitalmente