Città di Tortona
Provincia di Alessandria
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 17/12/2008
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TORTONA
Sommario
SEZIONE PRIMA - PRINCIPI GENERALI 4
ART. 1 - OGGETTO E RISPETTO DEI PRINCIPI 4
ART. 2 - DURATA DEI CONTRATTI, TERMINE INIZIALE E FINALE VALORE DEL CONTRATTO 4
ART. 3 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 5
ART. 4 - RINNOVO DEL CONTRATTO 5
SEZIONE SECONDA - FASE PRELIMINARE ALLA GARA 7
ART. 5 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 7
ART. 6 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA 7
ART. 7 - LA COMMISSIONE DI GARA 7
SEZIONE TERZA - SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8
ART. 8 - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 8
ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 8
ART. 10 - PROCEDURA APERTA E RISTRETTA NEI LAVORI PUBBLICI: FORME DI PUBBLICITÀ E TERMINI 9
ART. 11 - PROCEDURA APERTA E RISTRETTA NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE: FORME DI PUBBLICITÀ E TERMINI 9
ART. 12 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 10
SEZIONE QUARTA- LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI 13
ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI 13
ART. 14 - LAVORI IN ECONOMIA 13
ART. 15 - SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA: RINVIO 14
SEZIONE QUINTA - ESPLETAMENTO DELLA GARA 15
ART. 16 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE 15
ART. 17 - PRINCIPI INERENTI IL BANDO E LA LETTERA D’INVITO 15
ART. 18 - RIAPERTURA E PROROGA DEI TERMINI 15
ART. 19 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 15
ART. 20 - IL VERBALE DI GARA 16
ART. 21 - I RAPPRESENTANTI DELLE DITTE 16
ART. 22 - L’INTERPRETAZIONE DELL’OFFERTA 16
ART. 23 - AGGIUDICAZIONE 17
SEZIONE SESTA - IL CONTRATTO 18
ART. 24 - FORMA DEI CONTRATTI 18
ART. 25 - TERMINI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 18
ART. 26 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 19
ART. 27 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 19
ART. 28 - PAGAMENTI ED ANTICIPI 19
DISPOSIZIONI FINALI 20
ART. 29- SPESE CONTRATTUALI 20
ART. 30 - I DIRITTI DI SEGRETERIA 20
ART. 31 - IMPOSTA DI XXXXX E REGISTRAZIONE 20
ART. 32 - RINVIO A NORME DI LEGGE O REGOLAMENTARI 20
RT. 33 - ABROGAZIONE DI NORME 20
ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE 21
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TORTONA
ART. 1 - OGGETTO E RISPETTO DEI PRINCIPI
1) Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del D.Lgs 163/2006, dello Statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato, disciplina l’attività negoziale del Comune relativa alla stipulazione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture del Comune di Tortona. Resta esclusa l’applicazione del presente regolamento per l’acquisizione in economia di forniture e servizi, le quali rimangono assoggettate alla disciplina prevista dallo specifico regolamento comunale.
2) Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all’esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario filtrati mediante la legislazione regionale nelle materie di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 come modificato dall’art. 13 della legge 24 aprile 1998 n. 128.
3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ART. 2 - DURATA DEI CONTRATTI, TERMINE INIZIALE E FINALE VALORE DEL CONTRATTO
1) In tutti i contratti di appalto stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2) Di norma i contratti del Comune non possono avere una durata superiore a nove anni, computando a tale fine anche l’eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
3) In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4) E’ vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.
5) Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
6) Quando il Comune prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne deve essere tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
7) La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
ART. 3 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1) E’ vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune, senza autorizzazione scritta del Comune.
2) Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto.
3) Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale.
4) Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
5) Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
6) Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 4 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 3 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
ART. 4 - RINNOVO DEL CONTRATTO
1) Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell’ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per una medesima durata del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l’adeguamento di aggiornamento prezzi ISTAT poiché obbligatorio per tutti i contratti di durata pluriennale.
2) Il rinnovo del contratto è possibile solamente nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
3) E’ vietato il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti ad esecuzione istantanea ovvero ad esecuzione prolungata o differita.
4) E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e di servizi. Per le forniture di beni e servizi soggette alla disciplina del presente regolamento, il responsabile del servizio, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, può procedere al rinnovo del contratto con l’originario contraente.
5) Il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti conclusi attraverso procedure aperte o ristrette e
la facoltà di rinnovo deve essere contemplata negli atti di gara.
6) Il rinnovo del contratto può essere utilizzato per una sola volta.
7) Il contratto rinnovato deve avere la stessa forma del contratto originario.
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TORTONA
ART. 5 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
1) E’ competenza del responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l’adozione della determinazione a contrarre di cui all’art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l’avvio della procedura di gara.
2) Se non viene adottato il Piano Esecutivo di Gestione, ovvero dove nello stesso non sia previsto l’intervento specifico da attuare, il responsabile del servizio, prima della determinazione a contrarre, deve acquisire preliminarmente la deliberazione della giunta comunale con la quale la stessa manifesta il suo programma di intervento.
3) L’adozione della determinazione a contrarre, per gli appalti di lavori, non è necessaria per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a 20.000 euro nei limiti in cui si tratti di affidamenti per la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi amministrativi. Sino a 20.000 euro può essere posta in essere la determinazione di impegno di spesa indicante l’operatore economico incaricato della prestazione.
ART. 6 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA
1) Le procedure di affidamento sono presiedute dal Responsabile di settore interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando il Responsabile di settore fosse assente o impossibilitato, la presidenza viene assunta dal Segretario Comunale ovvero dal Responsabile del servizio interessato.
2) Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del settore che ha presieduto la procedura di gara.
ART. 7 - LA COMMISSIONE DI GARA
1) La commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti purché di categoria non inferiore alla C.
2) Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di settore, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006.
3) Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
4) Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TORTONA
ART. 8 - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
a) Procedura aperta.
b) Procedura ristretta.
c) Procedura negoziata.
La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il comune sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
Il comune si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1) Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue:
a) per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
2) Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) Il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
j) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
k) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
l) la sicurezza di approvvigionamento;
m) altre specifiche o integranti secondo l’oggetto del contratto.
ART. 10 - PROCEDURA APERTA E RISTRETTA NEI LAVORI PUBBLICI: FORME DI PUBBLICITÀ E TERMINI
I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune e sul sito internet della stazione appaltante.
E’ in facoltà del responsabile del procedimento disporre forme di pubblicità ulteriori.
I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro, non può essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito.
ART. 11 - PROCEDURA APERTA E RISTRETTA NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE: FORME DI PUBBLICITÀ E TERMINI
1) Fatto salvo quanto previsto per l’acquisizione di beni e servizi in economia nell’apposito regolamento comunale, i bandi relativi ai contratti di fornitura e servizi il cui valore sia inferiore al valore della soglia comunitaria sono pubblicati:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici;
• sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
• sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
• nell’albo della stazione appaltante;
• sul sito internet della stazione appaltante.
Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2) I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito.
ART. 12 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
1) Il comune aggiudica contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre.
2) Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3) Xxx contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’ amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4) Xxx contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5) Xxx contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del D.Lgs 163/2006.
6) La procedura negoziata è ammessa in ogni caso anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000,00 euro.
7) Il comune, nelle procedure negoziate, individua gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TORTONA
ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI
1) Le acquisizioni in economia di lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2) Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.
3) Nell’ amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4) Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5) L’affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.
6) Nessuna prestazione di lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
ART. 14 - LAVORI IN ECONOMIA
1) I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
2) Si considerano lavori eseguibili in economia:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
3) Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
ART. 15 - SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA: RINVIO
Per l’acquisizione di forniture e servizi in economia si rimanda alla disciplina prevista nello specifico regolamento comunale.
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TORTONA
ART. 16 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE
Tutte le gare sono valide anche in presenza di un’unica offerta, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
ART. 17 - PRINCIPI INERENTI IL BANDO E LA LETTERA D’INVITO
Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di xxxxxx e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.
Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
Nel caso in cui un’offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall’espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
ART. 18 - RIAPERTURA E PROROGA DEI TERMINI
La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
ART. 19 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall’avviso di gara inderogabilmente entro il termine e l’ora previsti a pena dell’esclusione dell’offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all’ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall’avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l’offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che
le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l’amministrazione decida motivatamente di differire l’apertura delle stesse.
Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillata e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l’offerta iniziale.
ART. 20 - IL VERBALE DI GARA
Il verbale di gara è l’atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all’aggiudicazione.
Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
• la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
• i principi che regolano il procedimento di gara;
• l’elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
• la formulazione della graduatoria;
• le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto dall’art. 19;
• la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall’ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge.
ART. 21 - I RAPPRESENTANTI DELLE DITTE
Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all’individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell’intervento, compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l’atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l’interessato si dichiari essere rappresentante della ditta partecipante e ne spenda la contemplatio domini.
ART. 22 - L’INTERPRETAZIONE DELL’OFFERTA
1) Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere
deve essere ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2) Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un’ espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3) Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.
ART. 23 - AGGIUDICAZIONE
1) Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del comune, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto. E’ nondimeno facoltà della stazione appaltante, per ragioni di urgenza, prevedere negli atti di gara la possibilità di esecuzione del rapporto negoziale in pendenza della formale sottoscrizione del contratto.
2) Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione.
3) Dopo aver verificato la regolarità delle operazioni di gara, l’ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva e, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, provvede a stipulare il contratto.
4) Il contratto, gli atti di gara endoprocedimentali e l’aggiudicazione provvisoria non sono soggetti ad approvazione.
5) L’Amministrazione formalizza l’aggiudicazione definitiva con determinazione del responsabile del servizio competente.
6) L’Amministrazione può prevedere nel bando di gara che, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possano essere interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
7) L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall’originario aggiudicatario.
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TORTONA
ART. 24 - FORMA DEI CONTRATTI
1) I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
• per atto pubblico con intervento del Notaio;
• per atto pubblico / amministrativo con intervento del Segretario Comunale;
• a mezzo di scrittura privata;
• a mezzo di scrittura privata autenticata;
• nelle altre forme previste dalla legge.
2) Il segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’ente.
3) Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia superiore a 20.000,00 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale, ovvero con sottoscrizione autenticata. I contratti il cui valore sia inferiore a 20.000,00 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata.
4) Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
5) In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica.
6) I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l’esercizio di attività professionale, salvo quanto previsto al comma 5, sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore.
7) Le concessioni cimiteriali sono stipulate in forma pubblica.
ART. 25 - TERMINI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1) La stipulazione del contratto deve intervenire decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un congruo preavviso.
2) Di norma, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è prevista la presentazione di idonea cauzione a favore del Comune. Il Dirigente competente della gestione del contratto, quando lo ritenga opportuno, può optare per l’esonero dalla cauzione per i contratti di non particolare complessità e di limitato valore.
3) Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione, di incamerare la cauzione, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
4) Nel caso in cui il Comune non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nel termine indicato al comma 1, il contraente, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.
ART. 26 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria.
ART. 27 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1) Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile di area competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell’offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
2) Nell’esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
ART. 28 - PAGAMENTI ED ANTICIPI
1) Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2) E’ vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali, ovvero in caso di uso.
3) E’ fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all’aggiudicazione o alla stipula dei contratti.
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TORTONA
ART. 29- SPESE CONTRATTUALI
1) Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2) La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell’ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria almeno entro 3 giorni precedenti la stipula del contratto.
ART. 30 - I DIRITTI DI SEGRETERIA
1) I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Spetta al competente Ufficio Comunale l’’incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, ivi compresa la successiva ripartizione.
ART. 31 - IMPOSTA DI XXXXX E REGISTRAZIONE
1) Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore; i contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d’uso quando trattasi di operazioni assoggettate all’IVA; altrimenti anch’essi vengono registrati a termine fisso.
2) Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
3) Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall’Ufficio Contratti.
ART. 32 - RINVIO A NORME DI LEGGE O REGOLAMENTARI
Qualora il quadro di riferimento per l’aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa o con la fonte regolamentare attuativa della stessa si intendono immediatamente disapplicabili.
RT. 33 - ABROGAZIONE DI NORME
Dall’entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente regolamento dei contratti del Comune di Tortona nonché sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.
ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.