CAPITOLATO SPECIALE
DIPARTIMENTO DI FISICA
Allegato “2”
RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE CON STESURA DEL CERTIFICATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS PER IL PROGETTO INCEPT – GRANT AGREEMENT N.677488 – HORIZON 2020 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
CUP: J96J16000410006 CIG: ZBF1C2B60F
Il Responsabile unico del procedimento
(Prof. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx)
xxx.xxxxx.xx – xxx-xxx.xxxxx.xx/xxxx – xx@xxx.xxxxx.xx
Sommario:
Art. 1 - Oggetto del servizio 3
Art. 2 - Dettaglio delle prestazioni oggetto dell’affidamento 3
Art. 3 - Durata e decorrenza dell’affidamento 3
Art. 4 - Corrispettivo e fatturazione 4
Art. 5 - Obblighi dell’affidatario 4
Art. 6 - Responsabilità dell’affidatario 4
Art. 7 - Cessione e subappalto del contratto 5
Art. 8 - Risoluzione 5
Art. 9 - Recesso unilaterale 6
Art. 10- Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali 6
Art. 11 - Foro competente 7
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 7
Art. 13 - Trattamento dati personali 7
Art. 14 - Insussistenza di rischi interferenti 7
Art. 15- Spese 8
Art. 16 - Rinvio 8
Art. 1 - Oggetto del servizio
L’appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di:
“Revisione e certificazione delle spese con stesura del CFS” (Certificate on the Financial Statements) Progetto INCEPT – Grant Agreement 677488 – Horizon 2020
Art. 2 - Dettaglio delle prestazioni oggetto dell’affidamento
a) L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio di Revisione e certificazione delle spese con stesura del CFS” (Certificate on the Financial Statements) per il Progetto INCEPT – Grant Agreement 677488 – Horizon 2020 relativamente alle seguenti attività:
Controllo totale dei documenti di spesa, verifica della congruità delle spese e verifica della conformità in generale delle spese e delle rendicontazioni rispetto alla disciplina comunitaria e nazionale in materia, da effettuarsi presso la segreteria del Dipartimento di Fisica, in Xxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx, con cadenza annuale e a scadenza dei report come previsti dal G.A.:
Rilascio della certificazione dei costi da allegare alla nostra rendicontazione (Certificate on Financial Statement) da consegnare entro il 30 giugno 2021, salvo proroghe.
b) L'Appaltatore dovrà svolgere tale attività sulla parte di finanziamento gestito dal dipartimento che ammonta a 1.350.000 Euro, di cui si riportano di seguito le spese previste :
SPESE | IMPORTI a BDG |
PERSONALE RICERCATORE INTERNO E A TEMPO DETERMINATO | 457.400 |
ATTREZZATURE | 480.000 |
VIAGGI | 30.600 |
ALTRI BENI E SERVIZI | 112.000 |
SPESE GENERALI 25% dei COSTI DIRETTI | 270.000 |
L'intervento, nel suo complesso, dovrà essere condotto nel rispetto delle norme previste dagli standard professionali nel rispetto dei requisiti di indipendenza.
Art. 3 - Durata e decorrenza dell’affidamento
L’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto.
Per quanto concerne l’attività di cui all’art. 2, punto a), l’attività dovrà essere svolta con cadenza annuale e a scadenza dei report come previsti dal G.A sotto riportate:
| FRP1 | | PERIODI CONTABILI FRP 01-18mesi (01/06/2016 - 30/11/2017) |
| FRP2 FRP3 FRPfinale | 19-36mesi (01/12/2017–31/05/2019) 37-54mesi (01/06/2019–30/11/2020) 55-60mesi (01/12/2020–31/05/2021) |
L’attività si dovrà pertanto concludere con la certificazione finale (CFS) che dovrà essere consegnata entro il 30 giugno 2021, salvo proroghe.
L’Appaltatore dovrà adeguarsi alle esigenze non prevedibili di variazione delle tempistiche sopra indicate, che dovessero emergere nel corso del contratto.
Art. 4 - Corrispettivo e fatturazione
Il corrispettivo per le prestazioni professionali richieste, comprendente ogni onere necessario all’ottimale esecuzione delle stesse, è quello offerto in sede di gara e verrà liquidato a presentazione del Certificate on Financial Statement a fine progetto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il Dipartimento non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), ed in presenza di inadempienze ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie, non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.
Per tutto quanto sopra, è posto a base di gara l’importo di € 12.000,00.-
Il servizio in oggetto non è imponibile IVA ai sensi dell’art.72 DPR 633/72, pertanto la fattura dovrà presentare la seguente dicitura (oltre al CIG):
Non imponibile IVA ai sensi dell’art.72 DPR n.633/72 in quanto trattasi di acquisto effettuato nell’ambito del contratto UE Progetto INCEPT – Grant Agreement 677488 – Horizon 2020 – CUP: J96J16000410006 - CIG: ZBF1C2B60F
Art. 5 - Obblighi dell’affidatario
L’affidatario dovrà, in particolare, osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e garantire la completezza della propria attività prevista all’art.2 ad ogni scadenza.
L’affidatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell’espletamento del servizio. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all’oggetto del servizio secondo quanto previsto dal D.P.R. 196/2003 e (norme sul trattamento dei dati personali).
L’affidatario si obbliga inoltre:
a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi,
b) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni,
c) fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’affidatario anche nel caso in cui quest’ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto,
d) di comunicare all’Università ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all’amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa.
Art. 6 - Responsabilità dell’affidatario
Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico all’affidatario, il quale deve provvedere all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d’impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.
L’affidatario dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse esclusivo del Dipartimento e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite/presentate.
L’affidatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato speciale.
In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell’affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.
L’Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, imputabili all’affidatario come evidenziato al comma che precede.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 7 - Cessione e subappalto del contratto
A pena di nullità non è ammessa, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell’affidatario di tali divieti, l’Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Il subappalto del servizio è ammesso nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016 (di seguito per semplicità: “Codice dei contratti”).
Art. 8 - Risoluzione
Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:
a) frode nell’esecuzione del servizio,
b) fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata,
c) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato,
d) subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente,
e) violazione della vigente normativa antimafia,
f) qualora l'affidatario non risulti più possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni,
g) grave negligenza,
h) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale,
i) inadempienza alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del servizio riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità,
j) aver commesso, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx n. 3 (tre) gravi inadempienze contrattuali, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta. In tal caso il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall’Università,
k) mancata tempestiva reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11,
l) la violazione dell’obbligo di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato,
m) l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio.
Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall’Università mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. e l’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori
danni e/o costi.
Con la risoluzione sorgerà il diritto per l’Università di affidare la prestazione del contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. Sarà carico dell’affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall’Università.
Qualora sussista la necessità di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, l’Università ha il diritto di affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni, in danno dell’Impresa appaltatrice inadempiente. L’affidamento avviene a procedura negoziata. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa appaltatrice inadempiente, nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della copertura assicurativa affidata e dell’importo relativo.
L’Università si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia danni subiti a causa di gravi o reiterate negligenze, errori ed omissioni commessi dall’affidatario nell'espletamento del servizio.
In caso di reiterate inadempienze degli obblighi assunti (cfr. la lettera j)), la facoltà dell’Università di addivenire alla risoluzione del contratto è preceduta da diffida ad adempiere, spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C., entro il termine di 10 giorni, decorso il quale il contratto si considererà risolto di diritto. In tal caso, l’eventuale credito dell’Impresa sarà incamerato, salvo la restituzione della somma rimanente dopo che l’Amministrazione universitaria si sarà rivalsa su di essa dei danni derivanti dalla risoluzione anzitempo del contratto.
All’Impresa appaltatrice inadempiente, sono addebitate le ulteriori spese sostenute dall’Università, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse potranno essere prelevate da eventuali crediti dell’Impresa appaltatrice, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione universitaria sui beni dell’Impresa stessa.
L’esecuzione in danno non esime l’Impresa appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 9 - Recesso unilaterale
Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto dell’affidamento, l’Università si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 del Codice civile da effettuarsi con raccomandata a.r. o P.E.C.; in tal caso l’Università comunicherà formalmente all’affidatario l’esercizio del diritto di recesso con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. L’affidatario è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto.
L’Università può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’impresa:
per motivi di pubblico interesse,
in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice civile.
L’affidatario può recedere dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).
Art. 10 - Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie
– Applicazione delle penali
Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica ed economica dell’affidatario, l’Università provvederà a formalizzare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure P.E.C., una circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, assegnando all’affidatario un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere.
Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, l’Università potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del
maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Università stessa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione dell’Università, l’affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, l’Università, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il comportamento dell’affidatario, applicherà le penali sotto indicate, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, compresa la risoluzione del contratto.
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione del servizio, sarà applicata una penale nella misura sotto indicata:
per il ritardo, rispetto ai termini indicati al precedente art. 2, imputabile all’affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale pari ad € 100,00=, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (NB: Qualora il ritardo non giustificato sia superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, è facoltà dell'Università di avvalersi dell’istituto della risoluzione espressa di cui al precedente art. 12),
per il mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato: penale da un minimo di € 200,00= ad un massimo di € 1.000,00= commisurata alla gravità dell'inadempienza che l’Università potrà quantificare ed applicare a suo insindacabile giudizio
Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute dal pagamento del corrispettivo. L’ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA; qualora ciò si verificasse, l’Università avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.
Art. 11 - Foro competente
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’affidatario e l’Università in relazione alle prestazione oggetto del presente Capitolato speciale, ove non definibile in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità giudiziaria Ordinaria del Foro di Trieste, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.
Ove le transazioni relative al servizio aggiudicato con la presente gara avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.
Art. 13 - Trattamento dati personali
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di selezione e dell’eventuale stipula del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al X.Xxx. 196/2003 e s.m.i.
Art. 14 - Insussistenza di rischi interferenti
In fase di analisi preventiva dei rischi relativi alla selezione in oggetto, l’importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze, ex. D.Lgs 81/2008 e s.m.i., fra le attività istituzionali dell’Università e le attività oggetto del presente Capitolato per i quali sia
necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).
Art. 15 - Spese
Il contratto non è soggetto a registrazione e sarà registrato solo in caso d’uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
Art. 16 - Rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale, si rinvia al Disciplinare di gara, ed alle altre norme applicabili in materia.