Contract
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
La delegazione trattante dell’Amministrazione regionale rappresentata dal:
Direttore Generale dell’Organizzazione e del personale
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
_x.xx MEDDE
Direttore Generale dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
x.xx XXXXXXXXX
E la delegazione di parte sindacale rappresentata: dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria – RSU x.xx Xxxxxx Xxxxx
x.xx Xxxxx Xxxxxxx
e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro
C.G.I.L. – F.P. x.xx Xxxxxx Xxxxxx
C.I.S.L. – F.P.
U.I.L. – F.P.L. x.xx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx
F.e.D.R.O.
S.A.DI.R.S. U.G.L. x.xx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx
FENDRES SAFOR
S.A.F. SIAD
x.xx Xxxxxx Xxxxxxx
x.xx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx
Le parti, come sopra rappresentate, in seguito alla certificazione dell’Ufficio del Controllo interno di gestione inviato con nota prot. n. 338 del 5 aprile 2018, sottoscrivono il seguente contratto collettivo integrativo di lavoro per le progressioni professionali del personale, escluso quello di qualifica dirigenziale, dell’amministrazione regionale:
ARTICOLO 1
1. Con il presente contratto le parti danno attuazione, per gli anni 2018, 2019 e, in via residuale, per il 2020, alle disposizioni in materia di progressioni professionali all’interno delle categorie del personale dell’Amministrazione regionale contenute nel ’’Accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area” (da ora in avanti Accordo) sottoscritto il 10 novembre 2009 e il 18 novembre 2009.
ARTICOLO 2
1. Per l’attuazione delle progressioni professionali del personale dell’Amministrazione regionale sono utilizzate le risorse economiche disponibili per tale istituto ai sensi: dell’art. 2 dell’Accordo, dell’art. 1 comma 4 della L.R. 28/2016 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 68/3 del 20 dicembre 2016, dell’art. 10 del contratto collettivo regionale triennio 2016/2018, sottoscritto definitivamente il 4 dicembre 2017, che ha sostituito il testo dell’art. 102 ter del CCRL del 15 maggio 2001, oltre ogni ulteriore risorsa derivante da leggi, normative e contratti di lavoro.
ARTICOLO 3
1. Il presente contratto si applica al personale a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale avente cinque anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale, ai sensi dell’art.1 comma 3 dell’Accordo. La permanenza effettiva è conseguente all’avvenuto inquadramento nel livello stesso, sia per gli effetti giuridici che per gli effetti economici. Sono computati anche i periodi maturati nel medesimo livello economico con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, di cui all’art. 63 del C.C.R.L. vigente, nelle amministrazioni del comparto regionale.
Con riferimento ai dipendenti che hanno effettuato le precedenti progressioni professionali con decorrenza giuridica nelle annualità 2011/2012/2013, ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo, si richiama quanto stabilito dal contratto integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2013 “A far data dalla decorrenza giuridica il periodo viene riconosciuto come servizio effettivo nel livello, anche ai fini dei futuri accordi attuativi relativi alle progressioni professionali all’interno della categoria.“.
ll presente contratto si applica anche:
- al personale ex Xxxx proveniente dalla società Abbanoa s.p.a., inquadrato nei ruoli ordinari dell’Amministrazione regionale, per i periodi di lavoro maturati alle dipendenze della società Abbanoa s.p.a. in categoria e livello economico corrispondente;
- al personale trasferito per effetto dell’art. 70 della L.R. 2/2016 inquadrato nei ruoli ordinari dell’Amministrazione regionale e per tale personale sono valutati a tutti gli effetti i periodi di lavoro pregressi svolti presso gli enti locali di provenienza e/o EPT e AAST in categoria e livello economico corrispondente.
2. Le progressioni professionali hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’accertamento del requisito di cinque anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale, rispettivamente accertato al 31/12/2017 per le graduatorie anno 2018, al 31/12/2018 per le graduatorie anno 2019 e al 31/12/2019 per le graduatorie anno 2020.
Il personale trasferito per effetto dell’art. 70 della L.R. 2/2016, accede alla procedura di progressione professionale, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inquadramento in Amministrazione regionale, secondo i requisiti (cinque anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza) come specificati al comma 1 dell’articolo 3 del presente contratto, e nei limiti delle risorse disponibili nel corrispondente fondo costituito ai sensi del succitato articolo 70.
3. L’Amministrazione regionale, nelle more della definizione del processo di riclassificazione del personale e fino all’esaurimento dell’applicazione del presente contratto, indice per ciascuna annualità la selezione per tutti coloro, in servizio alle date di decorrenza di cui al comma 2, che abbiano maturato almeno cinque anni di permanenza effettiva nel livello economico entro il 31 dicembre dell’anno precedente, e, sulla base delle domande pervenute, predispone graduatorie che tengano conto dei contingenti annuali per singolo livello economico con le rispettive decorrenze giuridiche ed economiche, e dei punteggi conseguiti dal personale avente titolo per ciascuna annualità, in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione alle selezioni come previsto dall’art. 3 comma 1 del presente contratto.
4. Al fine di rendere più celere ed efficiente la procedure resta inteso che, chi ha presentato la domanda per la prima annualità (2018) e non si è collocato in posto utile nella graduatoria della stessa annualità, accertato il requisito del possesso dei cinque anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale al 31/12/2017, non deve ripresentare la domanda per le annualità successive, salvo eventuali integrazioni documentali. Restano fermi tutti i requisiti sopra specificati ed in particolare la presenza in servizio alla data di decorrenza della progressione.
ARTICOLO 4
1. I contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali, per ciascuna decorrenza, sono individuati, ai sensi dell’art.1 comma 2 dell’Accordo, sino all’esaurimento delle risorse disponibili come specificato dal succitato art.2.
ARTICOLO 5
1. La selezione del personale ammesso alle progressioni professionali avviene, con riferimento a ciascuna annualità di decorrenza delle stesse, sulla base dei criteri definiti dall’art. 1, commi 4, 5 e 6, dell’Accordo, ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:
REQUISITI MERITO E ESPERIENZA | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D |
A - Titoli di studio e professionali | 20 | 20 | 20 | 20 |
B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico | 40 | 40 | 40 | 40 |
C - Valutazione della competenza Professionale | 40 | 40 | 40 | 40 |
2. A ciascuno dei criteri è attribuito un punteggio secondo la seguente graduazione:
A - Titoli di studio e professionali | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D |
Diploma di scuola media inferiore | 18 | 18 | 12 | - |
Diploma di scuola media superiore | 19 | 19 | 18 | 12 |
Diploma di laurea triennale | 20 | 20 | 19 | 14 |
Diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica | 20 | 20 | 20 | 20 |
I titoli di studio devono essere posseduti al momento di decorrenza della progressione.
e
A ciascun titolo di studio è attribuito l’esatto punteggio sopraindicato. I punteggi relativi ai titoli di studio non sono fra loro cumulabili. I percorsi formativi previsti dall’art. 1, comma 4, dell’Accordo, non sono valutabili in quanto l’Amministrazione non ha garantito parità di accesso a tutti i dipendenti.
B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D |
Punteggio da attribuire per anno / mese o frazion mese di anzianità giuridica all’interno del livello economico (fino ad un massimo di 40 punti) | - 4 punti per anno intero - 0,33 per mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni |
C - Valutazione della competenza professionale | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D |
punteggio | da 0 a 40 | da 0 a 40 | da 0 a 40 | da 0 a 40 |
ARTICOLO 6
1. La valutazione dello sviluppo della competenza professionale, ai fini delle progressioni, consiste nell’accertamento della crescita professionale del dipendente rispetto all’ultima progressione, se effettuata, e tiene conto dell’intero percorso lavorativo. Lo sviluppo delle competenze è valutato sino a 40/40.
2. I fattori relativi allo sviluppo delle competenze sono espressi con riferimento ai compiti previsti per la relativa categoria dal contratto collettivo e devono considerarsi:
1. la conoscenza professionale;
2. l’abilità tecnica o capacità operativa;
3. l’iniziativa e l’autonomia lavorativa;
4. l’integrazione personale nella struttura, intesa come livello di partecipazione all’organizzazione.
3. Per la categoria A ai fattori 1 e 3 è attribuito il punteggio massimo di 8 e ai fattori 2 e 4 il punteggio massimo di 12. Per le categorie B, C e D a ciascun fattore è attribuito il punteggio massimo di 10.
4. I fattori sono valutati tenendo conto:
a. dei risultati individuali accertati dal sistema vigente di valutazione;
b. dell’autovalutazione espressa dal dipendente.
Nel caso che il dipendente abbia conseguito:
a) per almeno tre volte nelle ultime cinque valutazioni concluse, la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di 40 punti;
b) per almeno due volte nelle ultime cinque valutazioni concluse, la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di 38 punti;
c) per almeno una volta nelle ultime cinque valutazioni concluse, la prima classe di merito il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di 36 punti;
5. La proposta di valutazione è formulata dal dirigente di servizio o dal capo di gabinetto cui è assegnato il dipendente. Il direttore generale tenuto conto della proposta, esprime la valutazione finale che può essere anche motivatamente difforme dalla proposta.
6. Per i dipendenti incardinati presso la direzione generale, le partizioni organizzative quali gli uffici: del controllo interno di gestione, ispettivo, e gli altri uffici non dipendenti da una direzione generale la valutazione è effettuata dal superiore gerarchico della struttura. Per il funzionario
coordinatore di unità di progetto la valutazione è effettuata dall’organo sovraordinato competente.
7. Ai fini di una più motivata valutazione, il dirigente valutatore acquisisce ogni elemento utile ai fini del giudizio, anche confrontandosi con i precedenti responsabili della struttura, dandone poi conto nelle osservazioni in nota alla scheda.
8. Per il personale che presta servizio presso altre amministrazioni, il valutatore dovrà acquisire gli elementi utili per la valutazione dalle amministrazioni presso le quali il dipendente ha prestato servizio.
9. Per tutti i dipendenti per i quali non è possibile acquisire elementi oggettivi (schede di valutazione o altro) è attribuito, a cura della Direzione generale del Personale, il punteggio medio ricavabile dalle valutazioni assegnate dalla direzione generale / partizione amministrativa o ufficio di appartenenza.
10. In caso di vacanza del dirigente e di temporanea assenza, la valutazione è espressa direttamente dal direttore generale. Lo stesso direttore generale, inoltre, valuta il dipendente temporaneamente incaricato di funzioni di direzione di servizio privo del dirigente titolare e tutto il personale assegnato al servizio medesimo, data l’incompatibilità del ruolo di valutatore del dipendente facente funzioni, in quanto a sua volta destinatario delle stesse procedure di progressione professionale.
11. In caso di parità di punteggio prevale il criterio dell’anzianità anagrafica e dovendosi riscontrare un ulteriore parità di punteggio si utilizzerà in primis il criterio di anzianità di servizio complessiva e, verificandosi un ulteriore parità di punteggio, il criterio del carico familiare.
ARTICOLO 7
1. In caso di controversie relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta scritta di uno dei soggetti firmatari, per definire consensualmente, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, il significato della clausola controversa.
11 APRILE 2018