CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.
Il contratto di vendita si perfeziona nel momento in cui chi ha fatto l’ordine di acquisto viene a conoscenza dell’accettazione scritta da parte di MTA S.P.A. a mezzo emissione della conferma d’ordine. L’accettazione da parte di MTA S.P.A. è subordinata alla clausola “salvo il venduto” o impedimento di forza maggiore ed è dipendente dalla conferma scritta che dovrà essere recapitata in seguito da parte di MTA S.P.A. Inoltre MTA S.P.A. si riserva il diritto di non dare esecuzione al contratto di vendita qualora verificasse la diminuita solvibilità dell’acquirente, oppure nel caso in cui lo stesso non provveda al tempestivo pagamento delle scadenze pattuite e/o qualora non abbia provveduto al pagamento di una sola delle scadenze fissate relative ad un ordine precedente.
2) CONSEGNA
2.1 I rischi ed il costo del trasporto con qualunque mezzo eseguito, sono assunti dall’acquirente salve diverse disposizioni per scritto assunte e concordate tra le parti. I termini per la consegna indicati nella conferma d’ordine MTA S.P.A ,si intendono sempre approssimativi e mai tassativi, poiché subordinati alla ricezione dei materiali delle fabbriche fornitrici di MTA S.P.A. MTA
S.P.A. si riserva di comunicare all’acquirente per scritto, eventuali variazioni dei suddetti termini di consegna. Gli eventuali ritardi nella consegna per motivi non imputabili a MTA S.P.A. non potranno mai dare luogo all’annullamento dell’ordine e tanto meno al diritto di risarcimento dei danni. Per consegna, ad ogni effetto legale, si intende il recapito della merce nel luogo indicato nella conferma d’ordine da parte di MTA S.P.A.
2.2. Per la fornitura di prodotti destinati al mercato estero, la consegna è subordinata all'ottenimento, da parte di MTA S.P.A, dell'autorizzazione all'esportazione da parte delle Autorità competenti, se necessario, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.
Nessuna responsabilità sarà attribuita a MTA S.P.A se la fornitura dei prodotti è resa impossibile, o irragionevolmente difficile, o commercialmente antieconomica, dal verificarsi di eventuali modifiche a qualsiasi legge o regolamento (nazionale o internazionale) e/o alla loro ulteriore applicazione e interpretazione, che riguarda il paese di destinazione finale e/o le persone/entità coinvolte.
3) RECLAMI
Qualsiasi contestazione o reclamo in ordine all’esecuzione del presente contratto, o asseriti vizi della fornitura, dovrà essere proposto per scritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce oppure entro 8 giorni dalla scoperta, quando si tratta di vizi non riconoscibili, e comunque entro i termini di validità della garanzia di cui al punto 12 delle presenti Condizioni generali di vendita, a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Assistenza di MTA S.p.A. oppure a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.
4) SOLVE ET REPETE
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 1.462 c.c., qualsiasi reclamo o contestazione non legittima l’acquirente a sospendere o ritirare i pagamenti pattuiti.
5) RECESSO ANTICIPATO-ANNULLAMENTO ORDINI
5.1 E ‘facoltà di MTA S.P.A. di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto e di ridurre unilateralmente e senza preavviso la fornitura, qualora si verificassero eventi dovuti a caso fortuito e/o forza maggiore, difficoltà di approvvigionamento e/o verifica della solvibilità dell’acquirente. L’eventuale recesso esercitato da MTA S.P.A. non darà luogo al diritto di risarcimento dei danni.
5.2 L’ordine potrà essere annullato da parte dell’acquirente entro i termini indicati ai successivi punti a) e b), salvo che la merce non sia già stata fatturata, spedita, ritirata da magazzino MTA S.P.A. o che la medesima non sia già stata presentata al competente Ufficio Doganale per le formalità da eseguirsi ai fini dell’esportazione.
L’annullamento deve avvenire tramite comunicazione scritta, a cui seguirà successiva conferma scritta di accettazione da parte di MTA S.p.A. In caso di annullamento d’ordine, MTA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di addebitare una penale secondo le condizioni di seguito specificate:
a) Per gli impianti di refrigerazione, essiccamento e condizionamento, comprensivi degli eventuali loro accessori e kit, la comunicazione di annullamento, ricevuta da MTA S.P.A. entro il termine di quindici (15) giorni di calendario successivi alla data di ricezione della conferma d’ordine inviata da MTA S.P.A., non darà luogo ad alcun addebito di penale. Qualora l’annullamento
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sia comunicato a MTA S.P.A. a partire dal sedicesimo e comunque entro il trentesimo giorno successivo al termine suindicato, potrà essere addebitato un importo pari al venti per cento (20%) del valore complessivo della fornitura.
Nel caso in cui l’annullamento dell’ordine avvenga oltre il trentesimo giorno dalla ricezione della conferma d’ordine, potrà essere addebitato un ulteriore cinque per cento (5%) per ogni successiva settimana, fino ad un massimo complessivo del sessanta per cento (60%) del valore della fornitura;
b) Per i componenti, ed in generale, le parti di ricambio, l’annullamento entro il termine di 5 giorni di calendario dalla data di ricezione della conferma d’ordine inviata da MTA S.P.A. non darà luogo ad alcun addebito.
Per annullamento comunicato a MTA S.P.A a partire dal sesto e comunque entro il quindicesimo giorno successivo al predetto termine, verrà addebitato un importo pari al trenta (30%) del valore complessivo della fornitura. Nel caso in cui l’annullamento dell’ordine avvenga oltre il quindicesimo giorno dalla ricezione della conferma d’ordine, il medesimo darà luogo all’addebito del valore totale della fornitura.
5.3 al fine dell’annullamento dell’ordine, farà fede la data riportata nella prima conferma d’ordine emessa da MTA S.p.A., riferita a tale merce.
6) RESA MERCE
Le parti stabiliscono sin d’ora che valgono le condizioni di resa presenti nella conferma d’ordine emessa da MTA S.P.A., in conformità alle norme INCOTERMS 2010.
7) DIVIETO DI PUBBLICITÀ' - SEGNI DISTINTIVI
L’acquirente si impegna già sin d’ora a non utilizzare i marchi di cui è proprietaria o licenziataria la società MTA S.P.A. e sue consociate, salvo diversa previa autorizzazione per scritto della stessa.
8) MANCATO RITIRO MERCE
Le parti concordano che, ove l’acquirente chieda a MTA S.P.A. di sospendere o prorogare la consegna della merce prima della spedizione, viene espressamente riconosciuto a MTA S.P.A. il diritto di emettere la fattura relativa al prezzo, dando così inizio al decorso dei termini pattuiti per il pagamento. In tali ipotesi, la merce sarà depositata nei magazzini di MTA S.P.A., con espresso esonero di ogni e qualsiasi responsabilità di MTA S.P.A., e verificandosi di conseguenza il diritto per MTA S.P.A. di addebitare all’acquirente le spese di deposito quantificate sin d’ora nello 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni dalla data prevista per la consegna. Se, in ogni caso, l’acquirente non procede al ritiro della merce entro 15 giorni dalla data della emissione della fattura, MTA S.P.A. potrà scegliere fra dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile o il far vendere la merce stessa secondo quanto previsto dall’art. 2756 c.c., impregiudicata in ogni caso l’azione per il risarcimento del danno. In entrambi i casi, l’acquirente accetta e pattuisce con il venditore che riconoscerà una penale pari ad un quarto del valore della fornitura.
9) INTERESSI MORATORI
In caso di morosità nel pagamento dovuto a MTA S.P.A., l’acquirente accetta e si impegna a riconoscere un interesse moratorio in linea con le vigenti normative, nonché di farsi carico di tutte le spese scaturenti dal mancato e/o ritardato pagamento, oltre quelle per le imposte di bollo sui titoli ai sensi di quanto previsto nel D. Lgs 231/2002.
10) PREZZI
I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore e/o ai prezzi indicati nelle offerte di vendita al momento dell’accettazione dell’offerta di vendita da parte dell’Acquirente, o all’emissione della conferma d’ordine da parte della MTA
S.P.A. Eventuali sconti sui prodotti dovranno essere pattuiti per iscritto.
MTA S.P.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta all’Acquirente, nell’eventualità in cui si verifichino aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione. I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nell’offerta di vendita o nella conferma d’ordine.
Le parti inoltre concordano che disegni, dimensioni, pesi e tutti gli altri dati relativi ai prodotti, di cui ai listini, cataloghi e manuali, sono indicativi. È prevista una normale tolleranza di fabbricazione, senza diritto per l’acquirente ad alcuna riduzione di prezzo e di reclamo per discrepanze ed aggiornamenti. In ogni caso, MTA S.P.A. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e documenti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.
11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato pagamento, anche di una sola delle scadenze pattuite, risolverà di diritto il contratto a norma dell’art. 1456 del codice civile previa semplice dichiarazione scritta di MTA S.P.A., che può avvalersi della facoltà di applicare la clausola risolutiva espressa. Per gli effetti dell’art. 1382 c.c. in caso di inadempimento, l’acquirente accetta e si impegna a riconoscere a MTA S.P.A., che potrà richiederlo, una somma di risarcimento a titolo di penale pari al 10% del valore della fornitura oltre al rimborso dell’ulteriore danno.
12) GARANZIA: CONDIZIONI GENERALI
La presente garanzia assorbe e sostituisce le garanzie legali per vizi e difetti, ed esclude – nei limiti consentiti dalla legge – ogni altra possibile garanzia e/o responsabilità della società produttrice comunque originata dai Prodotti forniti. Pertanto, qualsiasi ulteriore diritto e/o garanzia connessa ai Prodotti ed al loro utilizzo qui non prevista deve intendersi espressamente esclusa. La presente garanzia, inoltre, sostituisce ogni e qualsivoglia eventuale garanzia verbale o espressa o dichiarazioni rese precedentemente all'acquisto dei prodotti.
La garanzia MTA S.P.A. si applica come di seguito specificato alle macchine vendute ed installate sul territorio italiano, compresi i territori nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Nel caso in cui le macchine siano vendute in Italia ma installate all’estero la garanzia MTA S.P.A. è limitata esclusivamente alla fornitura dei ricambi, vedasi il successivo punto 13 “Unità vendute in Italia ed installate all’Estero”. La presente garanzia ha una durata pari a 12 mesi dalla data del primo avviamento, durata comunque limitata entro e non oltre i 18 mesi dalla data indicata nella fattura di vendita emessa da MTA S.P.A.
La garanzia risponde per vizi e difetti propri e/o di fabbricazione, non procurati da agenti esterni.
La garanzia è valida solo per unità nuove e soltanto se il primo avviamento, ove obbligatoriamente previsto, è stato effettuato da personale diretto MTA S.P.A o attraverso un CAT (Centro Assistenza Tecnica) della rete Service ufficiale di MTA S.P.A., debitamente autorizzato da MTA S.P.A.
Il servizio di primo avviamento di cui alla presente garanzia è a pagamento. In nessun caso è previsto l’avviamento telefonico eventualmente richiesto dall’acquirente.
Il primo avviamento viene offerto ad un prezzo forfettario se definito in fase d’ordine. Diversamente, ove richiesto in data successiva alla vendita, l’avviamento verrà offerto in accordo alla tariffa in vigore oppure a tariffa forfettaria maggiorata.
Ad insindacabile giudizio di MTA S.P.A., la garanzia prevede la riparazione o la sostituzione gratuita dell’intera unità o delle parti componenti che risultino difettose, ad esclusione dei casi elencati al paragrafo “Cause di decadenza immediata della garanzia”. MTA S.P.A. sostituirà, a sua totale discrezione, macchine e/o componenti difettosi con macchine e/o componenti uguali oppure equivalenti a quelli installati originariamente.
La presente garanzia copre i costi generati da trasferta e manodopera necessaria per la riparazione, fornitura dei ricambi, spese di trasporto per il reso da MTA S.P.A. all’acquirente delle unità o dei componenti riparati/sostituiti.
I costi di trasporto per il rientro della macchina e/o del componente difettoso dall’acquirente a MTA S.P.A. sono ad esclusivo carico dell’acquirente.
A prescindere dalla tipologia degli interventi in garanzia effettuati da MTA S.P.A., resteranno invariati la scadenza e i termini della garanzia di cui al contratto originario di vendita del bene, fatta salva la garanzia sui ricambi oggetto di sostituzione, qualora di durata superiore rispetto alla garanzia sull’unità.
In caso di danni e/o malfunzionamenti procurati da agenti esterni, la garanzia non verrà riconosciuta.
Nel caso in cui l’acquirente richieda un intervento nel corso del quale non venga rilevata alcuna anomalia propria dell’unità, i costi relativi all'intervento stesso verranno addebitati all’acquirente.
Il riconoscimento della garanzia è vincolato alla certificazione preliminare dell’evidenza del difetto, per la quale MTA S.P.A. si riserva di richiedere all’acquirente gli elementi necessari alla valutazione anche attraverso apposita modulistica e/o documentazione fotografica.
Qualora la riparazione risultasse eccessivamente onerosa rispetto al valore del prodotto, valutata ad insindacabile giudizio della casa produttrice, MTA S.P.A. si riserva la decisione di sostituire l’unità all’acquirente, lasciando invariati la scadenza ed i termini della garanzia di cui al contratto originario di vendita del bene. MTA S.P.A. valuterà l'opportunità del reso della macchina/componente non conforme dall’acquirente al fine di chiarire la natura della NC (non conformità) e di definire le relative responsabilità.
Qualora il ripristino non fosse possibile attraverso la riparazione presso il luogo d’istallazione del bene, MTA S.P.A. si riserva la decisione di far rientrare l’unità per la riparazione c/o la propria sede o c/o aziende autorizzate, lasciando invariati la scadenza ed i termini della garanzia di cui al contratto originario di vendita del bene. Anche in questa circostanza, i costi di trasporto per il rientro delle macchine e/o del componente difettoso rimangono a carico dell’acquirente.
La garanzia per i ricambi venduti ha una durata pari a 6 mesi dalla data indicata nella fattura di vendita emessa da MTA S.P.A.
Rimane ad esclusiva cura e carico dell’acquirente, predisporre l’accesso all’unità in condizione di sicurezza operativa, secondo i minimi spazi di installazione richiesti come da documentazione a corredo e dalla normativa vigente in materia, nonché i mezzi per raggiungerla in sicurezza.
Qualora il Tecnico incaricato per l’intervento da MTA S.P.A. ravvisi la mancanza di quanto prescritto dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza, potrà legittimamente rifiutare l’effettuazione dell’intervento richiesto, addebitando all’acquirente il corrispettivo dell’uscita.
I componenti elettrici ed elettronici, ed in generale i componenti soggetti ad usura o asportabili, non sono compresi nella garanzia.
La tenuta meccanica delle pompe idrauliche non è coperta da garanzia, a meno che MTA S.P.A. non lo riconosca espressamente come difetto palese all’origine così come gli interventi sui fusibili non sono coperti da alcuna garanzia né sul componente né sui costi derivanti dalla sua fornitura, né sugli interventi di assistenza.
Tutti i vizi devono essere in ogni caso denunciati entro 8 giorni dal ricevimento della merce oppure entro 8 giorni dalla scoperta, quando si tratta di vizi non riconoscibili e comunque entro i termini di validità della presente garanzia a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Assistenza di MTA S.p.A. oppure a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx
Al fine del riconoscimento di danni procurati da trasportatori incaricati da MTA S.P.A., l’acquirente dovrà riportare nel DDT di consegna la dicitura "ACCETTAZIONE MERCE CON RISERVA DI CONTROLLO" provvedendo a specificare i motivi della riserva (ad. es “imballo schiacciato, rotto, bagnato”, ecc.).
In caso di omessa indicazione del motivo sottostante la suindicata riserva, MTA S.P.A si riserva il diritto di non riconoscere danno alcuno in favore dell’acquirente.
Non sono coperti da garanzia i danni causati da trasportatori incaricati dall’acquirente. Cause di decadenza immediata della garanzia sul prodotto finito
1) Acquirente in mora con i pagamenti.
2) Installazione effettuata da personale non certificato FGAS, ove prevista da normativa Nazionale.
3) Avviamento, ove previsto, effettuato da personale non autorizzato da MTA S.P.A., o non certificato FGAS se richiesto dalla normativa Nazionale.
4) Unità installata e/o utilizzata in difformità alle istruzioni del manuale (errata installazione).
5) Assenza filtro acqua/aria, ove ne sia indicata l'installazione nel manuale o in diversa documentazione tecnica dell’impianto, alla quale si rimanda per la verifica delle specifiche prescrizioni.
6) Comportamenti non corretti da parte dell’acquirente o di terzi, come negligenza, incuria, trascuratezza, disassemblaggio di componenti, manomissione della macchina (incluse quantità e qualità del refrigerante), rottura accidentale, danneggiamento nel trasporto (se a suo carico), errata movimentazione, cosi come uso e manutenzione impropri.
7) Potenza frigorifera richiesta dall’acquirente non compatibile con la resa frigorifera della macchina dichiarata da MTA S.P.A.
8) Portata/quantità/qualità dei fluidi non adeguata alle caratteristiche tecniche della macchina, sia per la parte condensante che evaporante.
9) Danneggiamenti dovuti ad anomale condizioni ambientali (ambienti con atmosfera acida o corrosiva, temperature ambiente fuori dal valore di targa, vibrazioni indotte dall’ambiente, ecc..), eventi atmosferici e naturali (fulmini, inondazioni, incendi, terremoti, ecc.).
10) Avvenuta riparazione o sostituzione di componenti su iniziativa dell’acquirente o di terzi senza preventiva autorizzazione scritta di MTA S.P.A.
11) Sostituzione di componenti difettosi con componenti non forniti e/o autorizzati da MTA S.P.A.
Fornitura di ricambi nel periodo di garanzia della macchina
La garanzia sul ricambio è concessa soltanto se vi è il riconoscimento della responsabilità da parte di MTA S.P.A. nella NC (non conformità). Allo scopo di verificare talune informazioni, MTA S.P.A. si riserva di richiedere all’acquirente dati quali storico allarmi, foto/video, ecc.
I ricambi del prodotto finito potranno, a giudizio di MTA S.P.A., essere fatturati all’acquirente al momento della spedizione, in tal caso lo storno della fattura avverrà solo in seguito all'eventuale riconoscimento della responsabilità da parte di MTA S.P.A.
Qualora il ricambio sia riconosciuto come coperto da garanzia, oltre ad esso sono a carico di MTA S.P.A.:
i costi di spedizione;
i costi del service, qualora necessiti il supporto di un CAT presso l’acquirente per la sostituzione del ricambio.
Sostituzione o revisione della macchina nel periodo di garanzia
Per “revisione” si intende la riparazione della macchina presso i siti MTA S.P.A. o altri siti autorizzati da MTA S.P.A.
La decisione tra sostituzione o revisione dell’unità sarà effettuata da MTA S.P.A. secondo una valutazione di convenienza economica o in funzione della necessità di approfondimenti tecnici. Le tempistiche e i dettagli del rientro saranno definiti da MTA S.P.A. in funzione del tipo di macchina, della sua locazione, dell’urgenza e della tipologia di acquirente. Non è di principio dovuta da MTA S.P.A. all’acquirente la fornitura temporanea di un prodotto equivalente per il periodo di attesa della riparazione o sostituzione del bene.
Nel caso di sostituzione in garanzia con reso, qualora MTA S.P.A richieda la restituzione di un componente o dell’intera unità, la proprietà del bene difettoso sostituito viene trasferita a MTA S.P.A., che ne potrà disporre come riterrà più opportuno.
Qualora, invece, venga eseguita la sostituzione in regime di garanzia alla quale non consegua il reso del bene difettoso, la rottamazione, comprensiva della compilazione del previsto formulario valido ai fini legali e fiscali, si intende a cura e carico dell’acquirente.
Estensione della garanzia
L’estensione della garanzia, se di interesse dell’acquirente, è a pagamento e può essere applicata esclusivamente su macchine vendute ed installate sul territorio nazionale italiano, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, ad insindacabile decisione da parte di MTA S.P.A.
L’estensione della garanzia non è applicabile ad unità già installate/avviate. L’accettazione della proposta da parte dell’acquirente deve avvenire all’atto della vendita o del primo avviamento.
L’estensione della garanzia, per 24, 36 e comunque per un periodo non eccedente 48 mesi, salvo diversi accordi tra le parti, è valida soltanto qualora entrambe le condizioni di seguito indicate siano soddisfatte:
l’avviamento venga effettuato da personale diretto MTA S.P.A. o attraverso un CAT (Centro Assistenza Tecnica) della rete Service ufficiale di MTA S.P.A., debitamente qualificato e autorizzato da MTA S.P.A., nel rispetto di tutte le indicazioni
/prescrizioni previste; inoltre
venga eseguito un intervento di manutenzione ordinaria almeno ogni 12 mesi dalla data dell’avviamento, per l'intera durata dell'estensione della garanzia, monitorato e registrato su database MTA S.P.A. Dovrà quindi essere stipulato un contratto di manutenzione ordinaria tra MTA S.P.A. e l’acquirente (CMO).
13) UNITA’ VENDUTE IN ITALIA ED INSTALLATE ALL’ESTERO
Nella fattispecie in cui le macchine siano vendute in Italia e successivamente installate all’estero, la garanzia MTA S.P.A. copre esclusivamente la fornitura dei ricambi. Nello specifico, la garanzia MTA S.P.A. non copre:
Le spese di spedizione all’estero dei ricambi in sostituzione al componente difettoso. Sono comunque assicurate le spese di trasporto da MTA S.P.A. a sede in Italia dell’acquirente.
Il costo della manodopera, le spese di trasferta, di xxxxx e alloggio relative all’intervento.
Il refrigerante, gli olii ed i fluidi (ad es. il glicole).
Eventuali costi accessori verranno riconosciuti solo se preventivamente approvati per iscritto da MTA S.P.A.
La garanzia ha una durata pari a 12 mesi dalla data del primo avviamento, durata comunque limitata entro e non oltre i 18 mesi dalla data indicata nella fattura di vendita emessa da MTA S.P.A, e risponde per vizi e difetti propri e/o di fabbricazione, non procurati da agenti esterni.
La garanzia delle parti di ricambio ha una durata pari a 6 mesi dalla data indicata nella fattura di vendita emessa da MTA S.P.A.
La garanzia sul ricambio è concessa soltanto se vi è il riconoscimento di un difetto accertato del componente originario che comporti la responsabilità da parte di MTA S.P.A. nella non conformità. A tale scopo MTA S.P.A. si riserva di richiedere all’acquirente dati/informazioni quali storico allarmi, foto/video, ecc. Nel caso di mancata produzione delle informazioni richieste da MTA S.P.A. entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta, quest’ultima procederà alla fatturazione del ricambio. I componenti elettrici ed elettronici, ed in generale i componenti soggetti ad usura o asportabili, non sono compresi nella presente garanzia, a meno che la loro rottura o malfunzionamento non siano palesemente riconducibili a difetti di origine riconosciuti per iscritto da MTA S.P.A.
La tenuta meccanica delle pompe idrauliche non è coperta da garanzia, a meno che MTA S.P.A. non lo riconosca come difetto palese all’origine, così come gli interventi sui soli fusibili non sono coperti da alcuna garanzia né sul componente né sui costi derivanti dalla sua fornitura, né sugli interventi di assistenza.
Tutti i vizi devono essere in ogni caso denunciati entro 8 giorni dal ricevimento della merce oppure entro 8 giorni dalla scoperta.
14) RINUNCIA DELLA GARANZIA DA PARTE DELL’ ACQUIRENTE
In caso di rinuncia espressa alla garanzia da parte dell’acquirente nulla è dovuto per difettosità di impianti o componenti ed eventuali ricambi.
La rinuncia della garanzia è legata all’acquirente, ed è quindi applicata a tutte le unità da esso acquistate. Verranno considerate eventuali eccezioni:
In caso di difettosità epidemica confermata da MTA S.P.A., comunque non oltre i 24 mesi dalla spedizione (in questo caso parliamo di “garanzia tecnica”).
In caso di "Dead on Arrival" (DOA), a seguito di certificazione preliminare dello stesso da parte di MTA S.P.A. (allo scopo MTA S.P.A. si riserva di richiedere all’acquirente documentazione o foto che lo comprovino).
15) PAGAMENTI
I pagamenti si intendono effettuati e percepiti nel momento in cui le somme entrano nella disponibilità di MTA S.P.A. I pagamenti dovranno essere tassativamente effettuati secondo le modalità e le scadenze riportate nella fattura emessa da MTA
S.P.A. Eventuali pagamenti fatti da soggetti terzi non saranno considerati liberatori a meno che siano preventivamente dichiarati per scritto ed autorizzati da MTA S.P.A. Pertanto, MTA S.P.A Spa si riserva il diritto di rifiutare in ogni caso, pagamenti effettuati da terzi non autorizzati.
L’accettazione di eventuali piani di rientro con titoli di credito e/o cambiali, si ritiene adempiuta salvo il buon fine di essi, e non costituisce novazione. L’acquirente sarà considerato in mora a seguito del mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola delle rate convenute. Tale ritardo e/o mancato pagamento comporterà la decadenza dal beneficio del termine concesso ai sensi dell’art. 1186 c.c., divenendo il credito residuo certo, liquido ed esigibile e MTA S.P.A. provvederà di conseguenza ad esigere il totale pagamento del prezzo.
MTA S.P.A Spa si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le condizioni di pagamento precedentemente accordate qualora l’acquirente sia in mora anche in riferimento a forniture pregresse o diverse da quella in corso.
16) AVVIAMENTO
L'installazione dell'unità e dei suoi accessori è a totale cura e carico dell’acquirente.
Nei casi in cui sia previsto l’avviamento dei prodotti venduti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1460 c.c., MTA S.P.A. può rifiutare di eseguire l’avviamento richiesto, nel caso l’acquirente risulti in mora con i pagamenti e/o manchino le condizioni di sicurezza previste per legge. Le parti concordano altresì, che tutte le spese che si rendano necessarie per ulteriori interventi da parte di MTA S.P.A., saranno a esclusivo carico dell’acquirente.
E’ condizione essenziale per l’operatività della garanzia che il primo avviamento, ove sia previsto, venga effettuato direttamente da MTA S.P.A. o da un Centro Assistenza Tecnica (CAT) autorizzato da MTA S.P.A. Le operazioni di primo avviamento, ove previste, si applicano solo nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
La mancata esecuzione del primo avviamento per motivi non imputabili a MTA S.P.A. comporterà l’estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile. Ogni ulteriore intervento richiesto per avviare il macchinario venduto rimarrà
esclusivamente a carico dell’acquirente e verrà fatturato da MTA S.P.A. in base alla tariffa oraria in vigore. Tali interventi verranno eseguiti, ad insindacabile giudizio di MTA S.P.A., come interventi non in garanzia. Eventuali danni cagionati al macchinario venduto per l’errata installazione di quest’ultimo, prima dell’avviamento, comporteranno la decadenza della garanzia di cui l’art. 12 delle presenti condizioni generali di vendita. E’ inoltre espressamente esclusa la responsabilità di MTA
S.P.A. per danni e/o disservizi causati a terzi o all’acquirente per il mancato avviamento delle macchine vendute per cause non imputabili a MTA S.P.A.
17) FORNITURE DESTINATE A PAESI SOGGETTI A SANZIONI E/O RESTRIZIONI.
17.1 L'acquirente è consapevole dei regolamenti EU, US e UK e di tutte le normative di legge vigenti, concernenti le misure restrittive nei confronti dei paesi o di controparti soggetti a sanzioni e/o restrizioni.
Di conseguenza, l'acquirente in nessun caso impegnerà MTA S.P.A. in nessun tipo di transazione commerciale e/o finanziaria che coinvolga, direttamente o indirettamente, paesi o controparti soggetti a sanzioni e/o restrizioni in base alla normativa in vigore. L'acquirente dichiara di essere a conoscenza che nessuno dei prodotti MTA S.P.A., può essere esportato verso i paesi o le controparti assoggettati a sanzioni e/o restrizioni, e che pertanto osserverà in forma completa tali regolamenti indipendentemente dal fatto che siano a lui applicabili o meno e (i) non fornirà direttamente o indirettamente i prodotti a tali paesi o controparti, né rivenderà tali prodotti a chicchessia lui sappia intenda fare ciò (ii) non eluderà queste disposizioni in alcun modo
17.2 L’acquirente è consapevole del fatto che l’esportazione dei prodotti di MTA S.P.A., al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea e / o verso certi soggetti / certe destinazioni potrebbe essere soggetta a controllo da parte delle autorità competenti e dichiara e garantisce di avere posto in essere tutte le misure necessarie al rispetto della normativa vigente italiana, UK, europea e statunitense in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali e tutte le successive modifiche.
Nel caso in cui i prodotti di MTA S.P.A., ceduti all’acquirente fossero da questo esportati, l’acquirente si impegna a esportare tali prodotti a clienti che non siano inseriti nelle liste delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a misure restrittive dell’Unione europea, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del Regno Unito e/o nella List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (“SDN List”) redatta dall’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) e che non siano posseduti o controllati da persone o entità figuranti in tali elenchi (“Parte Vietata”).
L’acquirente solleva MTA S.P.A., da ogni e qualsiasi responsabilità che possa derivare a quest’ultima e da eventuali violazioni delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali in relazione ai prodotti del fornitore. L’acquirente s’impegna a trasferire le disposizioni del presente articolo anche ai propri eventuali sub acquirenti.
Nel caso in cui l’adempimento delle obbligazioni esistenti in capo a MTA S.P.A. sia impedito, aggravato o reso eccessivamente oneroso a causa del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi (di seguito “Eventi Esimenti”):
a. modifica nella normativa italiana, europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, inclusa l’adozione di misure restrittive o sanzioni economiche internazionali contro Paesi terzi, che abbia un impatto sulle obbligazioni di MTA S.P.A., e/o
b. ogni modifica, proroga o revisione o ogni altro cambiamento nell’interpretazione, da parte di qualsivoglia tribunale o autorità amministrativa, di leggi in vigore alla data di accettazione degli ordini da parte di MTA S.P.A.;
c. il mancato rilascio, da parte di qualsivoglia autorità competente, di autorizzazioni necessarie per l’effettuazione della transazione da parte di MTA S.P.A., ove previste dalle leggi applicabili;
d. ogni altro evento, che sia o meno simile a quelli sopraindicati, fuori dal controllo della parte contro cui la relativa contestazione potrebbe essere esperita,
MTA S.P.A., notificherà per iscritto tale evento all’acquirente e consulterà quest’ultimo per individuare ogni adempimento utile a garantire la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni esistenti. L’esecuzione delle rispettive obbligazioni sarà da intendersi sospesa durante il periodo di consultazione. Nel caso in cui, dopo la consultazione, emerga che le obbligazioni di MTA S.P.A., non possano essere eseguite per intervenuta invalidità o illiceità ai sensi della legge applicabile, l’ordine si intende risolto e l’acquirente non matura alcun diritto in ordine al risarcimento del danno. Nel caso in cui l’adempimento delle obbligazioni esistenti in capo a MTA S.P.A., non possa ritenersi illecito o invalido, ma sia divenuto impossibile o eccessivamente oneroso, l’ordine sarà sospeso finché l’Evento Esimente non sarà terminato e MTA S.P.A. e l’acquirente, a questo proposito, si impegneranno a minimizzare ogni pregiudizio disceso da tale sospensione.
18) EXPORT CONTROL DUE DILIGENCE
18.1 Il contratto diverrà efficace solamente a seguito dell'emissione della conferma d'ordine sottoscritta da MTA S.P.A., così
come stabilito all'articolo 1 delle presenti “Condizioni Generali di Vendita". L'acquirente concorda ed accetta che il perfezionamento di tale contratto sia subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive (i) che una soddisfacente due diligence sia stata eseguita da MTA S.P.A. in riferimento alla società da egli rappresentata, all'utilizzatore finale dei prodotti, ed a ogni altro soggetto o entità coinvolto nella transazione ai sensi e per gli effetti delle norme di Export Control dell'Unione Europea, UK o degli Stati Uniti o relative alle Sanzioni Economiche Internazionali (ii) che una soddisfacente due diligence sia condotta da MTA S.P.A. in riferimento alla conformità della prestazione di MTA S.P.A., discendente dal presente contratto di compravendita, rispetto a tutte le norme di Export Control o relative alle Sanzioni Economiche Internazionali applicabili.
18.2 MTA S.P.A., avrà la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto di vendita, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, semplicemente informando alla società acquirente per iscritto, al verificarsi uno dei seguenti casi: (i) risulti evidente che l'esito della due diligence condotta da MTA S.P.A. ai sensi della presente xxxxxxxx, sia stato ottenuto sulla base di informazioni errate, parziali o false, (ii) l'esecuzione del presente contratto di vendita da parte di MTA S.P.A. diventi illecito ai sensi di qualsiasi disposizione applicabile in materia di controllo delle esportazioni UE, UK e/o USA o di sanzioni economiche internazionali.
19) ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI BENI- CLAUSOLA CATCH ALL
L'Acquirente dichiara che Il bene oggetto del contratto è destinato esclusivamente ad uso civile.
L’Acquirente anche a nome di terzi ad esso attribuibili, società correlate ed utilizzatori finali, dichiara e garantisce inoltre di conoscere e di osservare tutte le restrizioni vigenti sulle esportazioni, le sanzioni economiche, gli embarghi e le disposizioni legislative concernenti l'esportazione, la riesportazione, la distribuzione e la vendita dei prodotti, inclusi senza limitazioni, la normativa nazionale ed internazionale applicabile sul controllo delle esportazioni, i regolamenti internazionali in materia, le politiche e le ordinanze di volta in volta emanate dalle competenti autorità.
L’Acquirente dichiara sin d'ora di accettare espressamente che, ai sensi del Reg. UE 2021/821 ove l'autorità competente decida di sottoporre ad autorizzazione preventiva, le operazioni di esportazione di cui il bene oggetto del contratto, la consegna dei predetti prodotti rimarrà subordinata alle tempistiche richieste a tal fine e pertanto, eventuali ritardi nella consegna, imputabili alle procedure di autorizzazione, non daranno luogo ad alcuna richiesta da parte dell'acquirente e nei confronti di MTA S.P.A., di risarcimento dei danni diretti o indiretti a persone e/o cose e/o terzi, o di altri diritti e le scadenze da osservare da parte di MTA S.P.A., saranno estese per il periodo di tempo che si renda necessario a tal fine.
Nel caso in cui le predette circostanze, continuino a perdurare per un tempo superiore a 90 giorni dalla data in cui venga sospesa/ vietata e/o negata l'autorizzazione all'esportazione del bene oggetto del contratto da parte della competente autorità, per motivi non imputabili a MTA S.P.A , il contratto potrà essere risolto di diritto con sola comunicazione scritta all'acquirente e nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento dei danni diretti o indiretti a persone e/o cose e/o terzi sarà dovuto a quest'ultimo, con l'eventuale sola restituzione da parte di MTA S.P.A delle somme ricevute. Salvo in ogni caso, il maggior danno subito da quest'ultima. Le parti convengono altresì che nessuna altra somma sarà dovuta all'acquirente a titolo di interessi, commissioni e/o altre spese.
20) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
E’ espressamente esclusa la responsabilità di MTA S.P.A. per danni e/o disservizi causati da terzi o dall’acquirente per cattivo uso o manomissione delle macchine nonché per danni e/o disservizi derivanti da: mancata segnalazione da parte dell’acquirente a MTA S.P.A. di guasti e/o anomalie di funzionamento delle macchine; infiltrazioni d’acqua, allagamenti, incendi, anomalie della corrente elettrica di alimentazione, cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disposizioni di legge, scioperi nazionali, esplosioni, furti, inondazioni, sommosse, sabotaggi, etc.
E’ altresì espressamente esclusa la responsabilità di MTA S.P.A. per danni derivanti all’acquirente e/o terzi, salvi comprovati fatti di dolo o colpa grave; l’acquirente si obbliga pertanto a tenere indenne MTA S.P.A da qualsiasi pretesa di terzi. In ogni caso MTA
S.P.A. non è responsabile dei danni indiretti derivanti da eventuale mancato o difettoso funzionamento delle macchine e/o degli impianti nei quali siano installate da qualsiasi causa determinati.
21) FORZA MAGGIORE
MTA S.P.A non è responsabile in caso di ritardo o inadempimento dei propri obblighi contrattuali, se il ritardo o l'inadempimento sono dovuti ad eventi di forza maggiore.
Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisca a MTA S.P.A ad
adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, nella misura in cui, [a] tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto.
Costituiscono forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti eventi subiti dalle parti contraenti:
(i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
(ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
(iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, pandemie, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
(vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
(vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.
(viii) Qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo di MTA S.P.A e che quest’ultima non avrebbe potuto evitare. MTA S.P.A è esonerata dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l’evento inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo alla controparte. Ove la notizia dell’evento non sia stata data tempestivamente, l’esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l’altra parte. La controparte può sospendere l’adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione. Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a
quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano a MTA S.P.A l’adempimento degli obblighi contrattuali. MTA S.P.A dovrà informare l’altra parte non appena l’impedimento cessi di impedire l’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all’altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell’impedimento superi i 120 giorni senza che sia dovuto indennizzo o risarcimento di alcun genere.
22) PRINCIPI GENERALI
22.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le vendite di Prodotti e Servizi e sostituiscono integralmente qualsiasi pregressa e/o differente condizione generale di vendita. Laddove sia già in vigore tra le parti un accordo commerciale e/o singoli contratti di vendita, le presenti Condizioni Generali costituiscono integrazione a tutti i precedenti accordi e/o singoli contratti di vendita tra MTA S.P.A. e l’acquirente.
22.2 MTA S.P.A., non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto dell’acquirente, neanche nell’ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza dell’acquirente, senza il preventivo consenso scritto di MTA S.P.A. Le condizioni generali di acquisto dell’acquirente non saranno vincolanti per MTA S.P.A. neppure per effetto di tacito consenso.
22.3 Qualora una qualsiasi previsione delle presenti Condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale Condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle altre previsioni quivi contenute.
22.4 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono pubblicate e messe a disposizione durevolmente dell’acquirente sul sito internet di MTA S.P.A xxx.xxx-xx.xxx L’acquirente in qualsiasi momento può stampare e/o salvare le presenti Condizioni Generali di Vendita, che altresì sono divulgate da MTA S.P.A SPA attraverso i propri canali di comunicazione e informazione aziendale, ivi inclusa la propria pagina web. In nessun caso, pertanto, L’acquirente potrà dichiarare di non essere a conoscenza delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
23) MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
MTA S.P.A SPA si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condizioni generali di vendita, restando inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione sul sito xxx.xxx-xx.xxx previa comunicazione all’acquirente delle variazioni apportate.
24) LEGGE APPLICABILE
Le presenti condizioni di vendita sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana, con esclusione delle norme di rinvio.
25) FORO COMPETENTE
Per qualunque eventuale controversia e/o contestazione concernente il presente contratto oppure concernente l’esecuzione e/o l’interpretazione della garanzia o di eventuali ulteriori garanzie legali, viene concordemente eletto quale foro competente in xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx.
L’acquirente dichiara di aver ricevuto copia delle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx e di aver letto attentamente tutte le clausole ivi contenute, le quali dichiara di accettare incondizionatamente.
L’acquirente inoltre dichiara di accettare che le presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx costituiranno parte integrante fondamentale di ogni suo successivo contratto di vendita stipulato con MTA S.P.A., senza eccezione alcuna.
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Società
Sig.
Nome & cognome del Titolare e / o del Legale Rappresentante
Timbro e Firma Titolare e / o del Legale Rappresentante
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA - APPROVAZIONE CLAUSOLE EX ART. 1341 E 1342 C.C.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c., l’acquirente dichiara inoltre di aver preso visione ed accettare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: Clausola 1: “Perfezionamento del contratto”; Clausola 2: “Consegna”; Clausola 4: “Solve et Repete”; Xxxxxxxx 5: “Recesso anticipato-Annullamento Ordini”; Xxxxxxxx 10: “Prezzi”; Xxxxxxxx 11: “Clausola Risolutiva espressa”; Clausola 12: “Garanzia: Condizioni Generali”; Clausola 13: “Unità vendute in Italia ed installate all’estero”; Clausola 14: “Rinuncia della Garanzia da parte dell’acquirente“; Clausola 15: “Pagamenti”; Clausola 16: “Avviamento”; Clausola 17: “Forniture destinate a paesi soggetti a sanzioni e/o restrizioni; Clausola 18: “Export Control Due Diligence”; Clausola 19: “Esportazione dei prodotti- Clausola CATCH ALL”; Clausola 20 “Limitazione di responsabilità”; Clausola 25: “Foro Competente”
Data _ / _ /
Società
Sig.
Nome & cognome del Titolare e / o del Legale Rappresentante
Timbro e Firma Titolare e / o del Legale Rappresentante