Foglio Informativo “Resto al Sud”
Foglio Informativo “Resto al Sud”
Finanziamento connesso alla misura agevolativa “Resto al Sud”
Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine connesso alla misura agevolativa “Resto al Sud”, assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96), - finanziamento erogato da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A. soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche ”Banca”), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all’Albo delle Banche 74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: xxx.xxx.xx.
Relativamente alle operazioni localizzate nella Regione Abruzzo
Il Confidi rilascia il presente Foglio Informativo per conto di Mediocredito Centrale S.p.A. Relativamente alle operazioni localizzate nella Regione Abruzzo
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Nome e cognome/Ragionesociale Qualifica Sede (indirizzo) telefono E-mail Iscrizione ad Albo/Elenco
Numero delibera Iscrizione
DESCRIZIONE, FINALITA’ E NATURA DEL FINANZIAMENTO
La misura incentivante “Resto al Sud” disciplinata dal Decreto Legge n. 91/2017 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) ed attuata dal
decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, introduce la possibilità di accesso ad un finanziamento agevolato al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) da parte di giovani imprenditori.
La misura prevede che ciascun richiedente riceva un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 €. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendono costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo erogabile è pari a 50.000€ per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo di 200.000€, ai sensi e nei limiti del regolamento (EU) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
Il finanziamento risulta così articolato:
A. 35% dell’investimento complessivo (XXX xxxxxxx), come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura (Invitalia);
B. 65% dell’investimento complessivo (IVA esclusa), come finanziamento bancario a tasso fisso garantito per l’80% dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono integralmente coperti da un contributo in conto interessi erogato dal soggetto gestore della misura agevolativa (Invitalia).
Sono finanziabili le attività impreditoriali relative a produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acqua coltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono esclusi dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa. L’elenco completo delle attività non ammissibili all’agevolazione è riportato in allegato alla circolare n. 000033 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione.
Sono ammissibili le spese per interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa), per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, per programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, altre spese per l’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione per immobili, garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata) nel limite massimo del 20% del programma di spesa.
Sono escluse le spese relative a beni acquisiti in leasing, usati o acquisiti da soci dell’impresa e le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.
Il dettaglio dei requisiti per accedere alla misura agevolativa e delle spese ammissibili e di quelle escluse è riportato nel Decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno “Regolamento concernente la misura incentivante “Resto al Sud” di cui all’ articolo 1, del decreto-legge, 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123” e sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Si tratta di un finanziamento a medio-lungo termine in euro con durata pari a 8 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di 2 anni, corrispondente a 4 rate. La prima delle 4 rate potrà avere durata inferiore al semestre.
Il piano di ammortamento è composto da quote capitali costanti posticipate semestrali, a scadenze fisse. Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del Finanziamento bancario.
L’Impresa rimborsa il finanziamento, secondo quanto previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medisime scadenze.
Il tasso di interesse e l’importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è quello di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
PROFILO DELLA CLIENTELA
Soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) Residenti in una delle 8 Regioni del Mezzogiorno al momento della presentazione della domanda o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all’estero, dalla comunicazione dell’esito positivo dell'istruttoria;
b) Non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.
I richiedenti devono risultare già costituiti successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all’estero, dalla data di comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) Impresa individuale;
b) Società, ivi incluse le società cooperative.
I richiedenti devono mantenere la residenza nel Mezzogiorno per tutta la durata del finanziamento e le PMI risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nel Mezzogiorno.
I richiedenti non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.
IMPORTO CONCEDIBILE
Pari al 65% dell’investimento complessivo, IVA esclusa.
L’erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione e contestualmente alla stipula del contratto.
GARANZIE E CAUTELE
• Garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI sulla base dei criteri e delle modalità previste dal decreto istitutivo della Sezione specializzata di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017.
La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI è rilasciata nella misura dell’80% dell’importo del finanziamento bancario.
Relativamente alle operazioni localizzate nella regione Abruzzo, l’intervento del Fondo sui finanziamenti bancari di importo fino ad € 100.000,00 è limitato alla controgaranzia dei Confidi iscritti nel registro delle imprese di una o più province della citata regione, nella quale hanno sede legale e/o operativa, come da circolare della Banca n. 664 del 3/03/2014.
• Sulla restante quota 20% del finanziamento bancario non coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI è possibile richiedere ulteriori garanzie personali e/o reali.
• Costituzione in pegno a favore della Banca del conto corrente vincolato.
• Giacenza minima pari almeno al 10% dell’intero Programma di Spesa, da versare sul conto dedicato subito dopo la delibera di Invitalia di concessione dell’agevolazione e in ogni caso prima dell’erogazione del finanziamento bancario; tale giacenza minima deve permanere sul conto dedicato almeno fino alla presentazione ad Invitalia S.p.A. della richiesta di erogazione della prima tranche di contributo a fondo perduto.
ALTRE GARANZIE PERSONALI
Fidejussione Specifica
La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideuissore, garantisce la Banca, fino all’importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l’adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.
In particolare, con il rilascio della fideiussione specifica, il fideuissore garantisce alla Banca l’adempimento delle obbligazioni rinvenienti da una determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall’impresa finanziata (debitore principale).
La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.
Il fideiussore è obbligato in solido con l’impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all’impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo.
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito. La fideiussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:
• il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest’ultimo;
• la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all’adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.
Il fideiussore non può recedere nel corso dell’operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell’obbligazione garantita.
PROCEDURA DI RICHIESTA E CONCESSIONE
Il richiedente è tenuto a presentare alla Banca copia della Comunicazione di ammissione all’agevolazione rilasciata dall’Agenzia Invitalia.
La Banca si impegna a raccogliere la relativa documentazione disponibile anche nei confronti dei Soggetti richiedenti non anc ora costituiti nelle forme giuridiche di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 91/2017, fermo restando che la conclusione dell'iter istruttorio potrà realizzarsi solo ad avvenuta costituzione degli stessi Soggetti richiedenti e della relativa sottoscrizione da parte di quest’ultimi della domanda di finanziamento.
La Banca si impegna a concludere la propria istruttoria di merito di credito entro 45 giorni dalla richiesta del Finanziamento bancario ovvero, per i Soggetti richiedenti non ancora costituiti, dalla data di costituzione, fatta salva la possibilità di pror ogare tale termine per eventuali richieste di integrazione documentale.
Una volta deliberato il Finanziamento bancario, la Banca rilascia al Soggetto richiedente la "Comunicazione di esito di delibera" per attestare all'Agenzia Invitalia l'avvenuta concessione del Finanziamento bancario entro 180 giorni dalla ricezione della Comunicazione di ammissione ai fini della adozione del Provvedimento di concessione.
L'Agenzia Invitalia si impegna a comunicare alla Banca il Provvedimento di concessione, controfirmato dal Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla data di ricezione della "Comunicazione di esito di delibera".
Ai sensi della Convenzione ABI Invitalia per la “Regolamentazione dei Finanziamenti agevolati in attuazione al comma 14, arti colo 1 del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1 della Legge 3 agosto 2017, n. 123”, il Soggetto beneficiario è tenuto ad accendere presso la Banca un conto corrente vincolato, presso il quale domiciliare l’erogazione del contributo in conto interessi da parte di Invitalia; il Soggetto beneficiario è altresì tenuto a conferire un mandato irrevocabile all'incasso dello stesso contributo sul Conto corrente vincolato per interessi, nonchè un mandato irrevocabile per il pagamento degli interessi, utilizzando il Contributo in conto interessi erog ato dall'Agenzia sul Conto Corrente Vincolato per interessi e per la trasmissione ali' Agenzia del contratto di Finanziamento bancario e dei relativi allegati, secondo template di modulistica standard predisposti da Invitalia.
L'erogazione del Finanziamento è subordinata all'acquisizione da parte della Banca dei mandati irrevocabili alI’incasso e al pagamento degli interessi.
Il Soggetto beneficario deve inoltre accendere presso la Banca un Conto Dedicato, che deve essere utilizzato per tutte le operazioni di incasso e pagamento relative al progetto imprenditoriale ammesso all’agevolazione.
Il finanziamento bancario viene erogato dalla Banca su tale Conto Dedicato. Sul medesimo Conto Dedicato, l'Agenzia provvede ad erogare il Contributo a fondo perduto. I pagamenti dei titoli di spesa del programma di spesa dovranno essere effettuati dal Conto Dedicato attraverso bonifici Sepa.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO FISSO | ||||||
Importo | Durata (anni) | Parametro del | 28/12/2018 | Spread | Tan | TAEG |
50.000,00 | 8 | EURIRS 8Y | 0,597% | 3,% | 3,597% | 3,79%% |
Nel calcolo del TAEG sono compresi il tasso di interesse, l’imposta sostitutiva, le spese di istruttoria e di stipula, erogazione e gestione del contratto, le spese di incasso rata, il costo del Conto Corrente vincolato e del Conto dedicato.
Ricordiamo che gli interessi sul finanziamento bancario sono coperti dal contributo in conto interessi erogato da Invitalia.
N.B. Relativamente alle operazioni localizzate nella Regione Abruzzo, per le quali l’intervento del Fondo sui finanziamenti bancari di importo fino ad € 100.000,00 è limitato alla controgaranzia dei Confidi iscritti nel registro delle imprese di una o più province della citata regione, nella quale hanno sede legale e/o operativa, nel calcolo del TAEG sarà ricompreso anche il costo stimato della garanzia del Confidi pari al massimo al 2,5% dell’importo del finanziamento.
L’Impresa potrà altresì verificare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della L.108/96 negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca e sul sito xxx.xxx.xx.
VOCI | COSTI |
Importo Finanziabile | Importo Massimo: pari al 65% dell’ammontare massimo delle spese ammissibili, XXX xxxxxxx (massimo 32.500€ in caso di unico socio, massimo 130.000€ in caso di società costituite da più soci) |
Durata del finanziamento | 8 anni comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 anni |
Spese di istruttoria | 100€ |
Tasso di interesse nominale annuo Finanziamento Bancario | Tasso fisso pari al parametro di indicizzazione più lo spread, come sotto determinati |
Parametro di indicizzazione | Eurirs 8 anni, lettera della durata 8 anni rilevato sul circuito Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ICESWAP2, colonna Euribor Basis il giorno della delibera |
Spread | 3 % |
Tasso di interesse di preammortamento | Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) |
Modalità di calcoli interessi | Anno commerciale su anno commerciale (360/360) |
Periodicità delle rate | Rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno |
Tipologia di ammortamento | Italiano (quota capitale costante) Interessi decrescenti |
Tasso di Xxxx | Xxxxx annuo nominale pro tempore maggiorato di 3,00 punti percentuali. |
Spese incasso rata | 5,00 € |
Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all’addebito su conto corrente bancario | 2,50 € |
Spese per invio comunicazioni periodiche | Rendiconto: € 0,00 in formato cartaceo € 0,00 in formato elettronico |
Documento di sintesi (nei casi previsti dalla normativa): € 0,00 in formato cartaceo € 0,00 in formato elettronico | |
Spese per sollecito pagamento € 5 formato cartaceo € 0 formato elettronico | |
Costo della Garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) | Gratuita |
Costi in caso di ritardo nel Pagamento | Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti Spese per interventi di legali esterni (in misura pari ai costi effettivamente sostenuti) |
Estinzione Anticipata | 1% del capitale restituito anticipatamente |
Imposte e altri oneri | |
Imposta sostitutiva | 0,25% dell’importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L’importo relativo sarà trattenuto contestualmente all’erogazione. Si specifica che la natura dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all’applicazione delle ordinarie imposte d’atto (es. imposta di bollo, imposta di registro). L’esercizio dell’opzione è effettuato nel contratto di finanziamento. |
Adempimenti notarili (ove previsti) | I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio |
Costo della Garanzia del Confidi (Relativamente alle operazioni localizzate nella Regione Abruzzo) | Il costo, la cui determinazione è di esclusiva pertinenza del Confidi, è a carico del cliente. L’importo verrà trattenuto al momento dell’erogazione e versato a cura della Banca direttamente al Confidi. |
Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie | |
Spese per duplicato contratto | 50,00 € per ogni duplicato |
Spese per attestazione pagamento | 10€ per ogni attestazione |
Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere | 5€ per ogni dichiarazione/riproduzione |
Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate | 150€ |
SERVIZI ACCESSORI
CONTO CORRENTE VINCOLATO PER INTERESSI Conto corrente vincolato aperto presso Mediocredito Centrale S.p.A., sul quale deve essere domiciliata l’erogazione del contributo in conto interessi, con mandato irrevocabile all’incasso dello stesso contributo e mandato irrevocabile alla Banca per il pagamento degli interessi. Il conto deve riportare nell’intestazione il numero identificativo del progetto imprenditoriale oggetto dell’agevolazione. Il conto corrente vincolato è gratuito ed accezione degli oneri fiscali a carico del cliente. | ||
Principali condizioni economiche | Spese per I'apertura del conto | € 0,00 |
Canone annuo | € 0,00 | |
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | illimitate | |
Spese annue per il conteggio interessi e competenze | € 0,00 | |
Invio estratto conto | € 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico | |
Periodicità invio estratto conto | Mensile/trimestrale/annuale | |
Imposta di bollo | Nella misura prevista dalla legge, attualmente: per persone giuridiche € 100,00 annuale | |
Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni automatiche e tramite canali telematici (si aggiunge al costo dell'operazione) | € 0,00 | |
Costo per bonifico SCT in uscita | €0,00 | |
CONTO CORRENTE DEDICATO
Conto corrente ordinario - Dedicato aperto presso Mediocredito Centrale S.p.A., che il Soggetto beneficiario si impegna ad utilizzare per tutte le operazioni di incasso e pagamento relative al progetto imprenditoriale ammesso all’agevolazione. Sul conto dedicato viene erogato il finanziamento bancario e il contributo a fondo perduto. Il conto dedicato permette di eseguire pagamenti, per la realizzazione del progetto imprenditoriale, esclusivamente attraverso bonifico Sepa.
Il conto corrente dedicato è gratuito ed accezione degli oneri fiscali a carico del cliente.
Principali condizioni economiche | Spese per I'apertura del conto | € 0,00 |
Canone annuo | € 0,00 | |
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | illimitate | |
Spese annue per il conteggio interessi e competenze | € 0.,00 | |
Invio estratto conto | € 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico | |
Periodicità invio estratto conto | Mensile/trimestrale/annuale | |
Imposta di bollo | Nella misura prevista dalla legge, attualmente: per persone giuridiche € 100,00 annuale | |
Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni automatiche e tramite canali telematici (si aggiunge al costo dell'operazione) | € 0,00 | |
Costo per bonifico SCT in uscita | € 0,00 | |
Servizio di remote banking | € 0,00 |
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data Rilevazione | IRS 8 ANNI |
28-SET-18 | 0,799% |
30-OTT-18 | 0,745% |
29-NOV-18 | 0,679% |
28-DIC-18 | 0,597% |
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA
Finanziamento | Durata del finanziamento (anni) | TAN | Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale |
Tasso FISSO | 8 | 3,597% | € 4.029,25 |
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, può essere consultato sul sito internet xxx.xxx.xx e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.
Per il dettaglio delle condizioni economiche applicate al conto ordinario, consultare il Foglio Informativo del Conto corrente Imprese.
ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITA’
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Banca avrà diritto, a seconda dei casi di recedere dal Contratto o di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile ovvero di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile - senza necessità di pronuncia giudiziale, alla ricezione della comunicazione inviata da parte della Banca mediante lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo posta elettronica certificata (pec) o altro mezzo giuridicamente equivalente, con cui viene comunicata l’intenzione della Banca di volersi avvalere del relativo rimedio - nei seguenti casi:
a) l'Impresa abbia destinato, anche solo in parte, il Finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso e/o non abbia realizzato, in tutto o in parte, il programma di investimento finanziato e/o non abbia prodotto la documentazione prevista da Contratto;
b) l'Impresa e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di preammortamento o di ammortamento del Finanziamento e di quant'altro dovuto alla Banca in dipendenza del Contratto a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
c) venga riscontrata una sostanziale difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell’Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o che sarà consegnata dall’Impresa, anche periodicamente, alla Banca;
d) l’Impresa abbia ceduto, interrotto o modificato sostanzialmente la propria attività imprenditoriale caratteristica;
e) l’Impresa o altra società del proprio gruppo di appartenenza o alcuno dei garanti siano divenuti insolventi;
f) ricorra nei confronti dell’Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all’articolo 2446 (“Riduzione del capitale per perdite”) e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;
g) venga depositata istanza di fallimento a carico dell’Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero venga instaurata nei confronti dell’Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, ovvero sia stata richiesta l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o venga presentato un piano di risanamento ex articolo 67 (“Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie”), terzo comma, lettera “d” della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell’Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell’attività imprenditoriale dell’Impresa o di alcuno dei garanti;
i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell’Impresa e/o di alcuno dei garanti;
l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell’Impresa o di alcuno dei garanti;
m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell’Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell’Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;
n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del Contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Impresa e/o dai garanti in contratto nonché delle dichiarazioni e garanzie rilasciate nell’Atto di Pegno;
o) mancata integrale e puntuale esecuzione da parte dell’Impresa o di uno degli altri soggetti ivi indicati di una o più delle obbligazioni presenti in Contratto;
p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal Finanziamento: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell’Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell’Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell’Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell’Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all’Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell’Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall’Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario;
Il Contratto si risolverà inoltre, ai sensi dell’art. 1353 Codice Civile, nel caso si sia verificata (i) l’illegalità per la Banca o l’Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l’illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o (ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere.
L'Impresa è consapevole che il Finanziamento e le condizioni ad esso applicate sono concessi nel presupposto della esistenza del Provvedimento di Concessione e pertanto prende atto ed accetta che in tutti i casi in cui per qualsivoglia causa, anche indipendente dalla volontà delle parti, sia revocata totalmente e/o parzialmente l’agevolazione (ovvero il Provvedimento di Concessione), la Banca potrà ritenere risolto il Contratto, ai sensi e con le conseguenze previste da Contratto, oppure la stessa Banca avrà la facoltà di consolidare il Finanziamento nella minor somma correlata al minor importo ritenuto ammissibile da Invitalia, dandone comunicazione all’Impresa con lettera raccomandata. In tal caso l’Impresa si impegna a restituire immediatamente le somme eventualmente erogate in eccesso con i relativi interessi e con la commissione di anticipata estinzione prevista dal Contratto, nonché a compiere le formalità eventualmente occorrenti e/o richieste dalla Banca, anche ai fini del mantenimento delle garanzie. L’Impresa rinuncia a far valere, nei confronti della Banca, ogni diritto ed ogni contestazione in relazione al venire meno, per qualunque causa, dell’agevolazione concessa dall’ Agenzia Invitalia.
In tutti i suddetti casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, nonché della commissione applicata in caso di risoluzione nella misura prevista e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni avvalendosi del Contratto che verrà stipulato o di eventuali altri titoli acquisiti successivamente.
Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente acquisite.
SURROGA
Il finanziamento bancario può essere oggetto di surroga da parte di un’altra Banca aderente, previa accensione presso quest’ultima di un nuovo Conto corrente vincolato per interessi secondo l’articolo 4 della Convenzione ABI – INVITALIA.
ESTINZIONE ANTICIPATA
L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:
a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell’Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.
I rimborsi parziali anticipati avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero o la scadenza delle stesse originariamente pattuito.
La Banca invierà tempestivamente all’Impresa, l'importo delle Rate di Rimborso, consegnando all’Impresa un nuovo esemplare del Piano di Ammortamento che sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente in essere tra le Parti.
La Richiesta di Rimborso Anticipato, una volta inviata alla Banca, sarà irrevocabile e dal momento in cui l’Impresa ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l’estinzione anticipata prima della scadenza del Finanziamento, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.
In caso di estinzione anticipata dell'intero Finanziamento bancario, la Banca comunica all’Agenzia Invitalia l'ammontare degli interessi, maturati fino alla data dell'estinzione del Finanziamento, al fine di consentire a quest'ultima il pagamento del relativo Contributo in conto interessi sul Conto corrente vincolato per interessi, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della estinzione.
In caso di estinzione parziale del Finanziamento bancario, la Banca entro 30 giorni comunica all’Agenzia invitalia il nuovo Contratto di Finanziamento, con il relativo piano di ammortamento, al fine di consentire all’Agenzia Invitalia di procedere con la rideterminazione del Contributo in conto interessi e l'emanazione del provvedimento di revoca parziale delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario.
Gli eventuali Contributi erogati al Soggetto beneficiario in eccesso rispetto alla nuova determinazione degli stessi, dalla data della revoca, saranno recuperati direttamente dalla stessa Agenzia secondo quanto previsto nell’ articolo 7 della Convenzione.
RECLAMI
Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, allUfficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica agli indirizzi, Xxxxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxx, fax x00 00 0000 0000, email xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, pec xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.
Se il Cliente (e/o la Parte garante) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per Parte Mutuataria (e/o per la Parte garante) di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso Parte Mutuataria (e/o per la Parte Garante) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.
Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
LEGENDA | |
Contributo a fondo perduto | Contributo erogato dal Xxxxxxxx gestore pari al 35% del Finanziamento |
Contributo in conto interessi | Contributo concesso in misura pari agli interessi da carrispondere sul Finanziamento Bancario |
Finanziamento bancario | Il finanziamento a medio –lungo termine, pari al 65% del Finanziamento all’impresa beneficiaria per le spese dalla Banca finanaziatrice all’impresa beneficiaria per le spese oggetto della doamanda di agevolazione che usufruisce del Contributo in conto interessi e della Garanzia |
Soggetto Gestore | L’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di apposite accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislative 31 marzo 1998, n,123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102 |
Ammortamento | E’ il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. |
EuroIrs (Interest Rate Swap) | è il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata. |
Giorno Lavorativo | Si intende un giorno in cui il sistema TARGET (trans-european Automated Real Time Gross settlement Espress Transfer) è operativo. |
Imposta sostitutiva | Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell’importo del finanziamento erogato |
Interessi di mora | Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste. |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto |
Provvedimento di concessione | L’atto, attravrso il quale, l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A Invitalia (Agenzia) attesta ai sogetti beneficiari la concessione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi. |