Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi Responsabilità Civile.
RC ALL
Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi Responsabilità Civile.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
I n d i c e
Nota Informativa pag. 1 di 6
A. Informazioni sull’impresa di Assicurazione pag. 1 di 6
B. Informazioni sul contratto pag. 1 di 6
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami pag. 4 di 6
Glossario pag. 1 di 2
Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 20
Condizioni generali pag. 1 di 20
Sezione I - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), responsabilità civile
verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) imprese industriali e imprese edili pag. 2 di 20
• Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) pag. 2 di 20
• Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile verso
Prestatori di lavoro (R.C.O.) pag. 4 di 20
• Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile verso terzi
(R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) pag. 5 di 20
• Condizioni particolari (sempre operanti) pag. 6 di 20
• Condizioni particolari (sempre operanti e valide unicamente per le imprese edili) pag. 8 di 20
• Garanzie aggiuntive (valide unicamente per le imprese industriali e solo se espressamente richiamate sulla Polizza) pag. 9 di 20
• Garanzie aggiuntive (valide unicamente per le imprese edili e solo se
espressamente richiamate sulla Polizza) pag. 12 di 20
Sezione II - Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.) pag. 15 di 20
• Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi
da prodotti (R.C.P.) pag. 15 di 20
• Garanzie aggiuntive (valide unicamente se espressamente richiamate sulla Polizza) pag. 17 di 20
Sezione III - Responsabilità civile fabbricati pag. 18 di 20
• Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile proprietari di fabbricati pag. 18 di 20
• Condizioni particolari (sempre operanti) pag. 19 di 20
• Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza) pag. 20 di 20 Allegato 1- Valori di Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento pag. 1 di 3 Allegato 2 - Modulo di denuncia di Xxxxxxxx pag. 1 di 1
Nota informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di As- sicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. Informazioni sull’impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta- zione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limi- tata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.504 milioni di euro. L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 263,1%.
Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.
Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto ha la durata indicata in Polizza ed è stipulato con tacito rinnovo.
AVVERTENZA
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 4 “Proroga dell’Assicurazione” della Sezione “Condizioni Generali” del- le Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclu- sioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto possono es- sere:
• Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
• Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.);
• Assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C. Prodotti);
• Assicurazione della responsabilità civile proprietari di fab- bricati (R.C. Fabbricati).
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle relative sezioni con- tenute nelle “Condizioni di Assicurazione”.
AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative – denominate Sezioni - prevedo- no la presenza di limitazioni ed esclusioni come disciplina- to dalle relative Sezioni di Polizza.
Sezione I – R.C.T./O. Imprese industriali e imprese edili:
• Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – lett. A, punti 2), 6), 7), 9), 13), 14), 17);
• Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – lett. B, punti 1), 2), 4);
• Art. 4 - Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.);
• Art. 6 - Delimitazioni;
• Art. 7 - Validità Territoriale – Validità Temporale;
• Art. 8 - Pluralità di Assicurati.
Condizioni particolari (sempre operanti) valide per le impre- se industriali e edili:
• Art. 9 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresi baraccamenti, depositi, uffici, magazzini) e/o terreni nei quali si svolge l’attività;
• Art. 10 - Proprietà di civili abitazioni o spacci che si trova- no all’interno del perimetro aziendale;
• Art. 11 - Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
• Art. 12 - Danni da incendio;
• Art. 13 – Responsabilità per fatto dei Prestatori di Lavoro;
• Art. 14 – Cose in consegna e custodia;
• Art. 17 – Mezzi meccanici di sollevamento;
• Art. 18 - Leasing;
• Art. 19 – Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
• Art. 20 – Consorzio/Associazione di imprese;
Condizioni particolari (sempre operanti) valide unicamente per le imprese edili:
• Art. 21 – Lavori di demolizione e disfacimento;
• Art. 22 – Mancato o insufficiente servizio di vigilanza;
• Art. 23 – Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e de- molizione effettuati in fabbricati occupati;
• Art. 24 – Acqua piovana.
Garanzie aggiuntive (valide unicamente per le imprese indu- striali e solo se espressamente richiamate sulla Polizza):
• A) – Cessione di lavori in appalto/subappalto – Responsa- bilità da committenza;
• B) – Cessione di lavori in appalto/subappalto – Responsa- bilità dell’Assicurato e dei subappaltatori (valida se la tas- sazione è sul Fatturato);
• C) – Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del
D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni);
• E) – Danni da cedimento o franamento del terreno;
• F) – Malattie professionali;
• G) – Inquinamento accidentale;
• H) – Xxxxxxx;
• I) – Responsabilità civile postuma (esclusi lavori edili);
• J) – danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale. Garanzie aggiuntive (valide unicamente per le imprese edili e solo se espressamente richiamate sulla Polizza):
• A) – Cessione di lavori in appalto/subappalto – Responsa- bilità da committenza;
• B) – Cessione di lavori in appalto/subappalto – Responsa- bilità dell’Assicurato e dei subappaltatori (valida se la tas- sazione è sul Fatturato o sul valore dell’opera o dell’appalto);
• C) – Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del
D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni);
• E) – Danni da cedimento o franamento del terreno;
• F) – Malattie professionali;
• G) – Inquinamento accidentale;
• H) – Responsabilità civile postuma;
• I) – Inquinamento accidentale durante l’esecuzione dei la- vori presso terzi;
• J) – Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale.
Sezione II – R.C. Prodotti
• Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione;
• Art. 3 – Estensione territoriale;
• Art. 4 – Limiti di Indennizzo;
• Art. 6 – Delimitazioni;
• Art. 7 – Esclusioni;
• Art. 9 – Precedenti assicurazioni;
• Art. 10 – Coesistenza Polizza R.C. dello smercio;
• Art. 11 – Pluralità di Assicurati.
Garanzie aggiuntive (valide unicamente se espressamente ri- chiamate sulla Polizza);
• Lett. “alfa” – Estensione della garanzia all’esportazione di- retta negli Usa e in Canada;
• Lett. “gamma” – Garanzia Vendors Liability.
Sezione III – R.C. Fabbricati
• Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione;
• Art. 2 – Persone non considerate terzi;
• Art. 3 – Rischi esclusi dall’Assicurazione;
• Art. 4 – Fabbricati in condominio;
• Art. 5 – Valore del fabbricato e Assicurazione parziale. Condizioni particolari (sempre operanti):
• Art. 7 - Committenza di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche;
• Art. 9 – Pluralità di Assicurati.
Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza:
• A) – Assicurazione della responsabilità civile verso Presta- tori di lavoro addetti alla conduzione dell’immobile (R.C.O.);
• B) – Danni da interruzione o sospensionI di attività;
• C) – Danni da inquinamento accidentale.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione pun- tuale di ciascun garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.
Per la sola Sezione III – R.C. Fabbricati – per il caso di As- sicurazione parziale si rimanda alla descrizione puntuale dell’art. 5 “Valore del fabbricato e Assicurazione parziale” della Sezione III stessa.
AVVERTENZA – massimali, scoperti e franchigie
Le Condizioni di Assicurazione si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale di Polizza previsto per ciascuna Se- zione; le garanzie possono essere soggette ad applicazione, ove previsto, di Franchigie, Scoperti, Limiti di Risarcimento.
I valori di Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento sono riportati nell’allegato n. 1 delle Condizioni di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione pun- tuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione. Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti e franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione della Fran- chigia in caso di ammontare del danno inferiore al Massima- le o al Limite di Risarcimento
Limite di Risarcimento: 150.000,00 euro
Ammontare del danno: 10.000,00 euro
Franchigia: 1.000,00 euro
Risarcimento: 9.000,00 euro
Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione della Fran- chigia in caso di ammontare del danno superiore al Massi- male o al Limite di Risarcimento
Limite di Risarcimento: 150.000,00 euro
Ammontare del danno: 200.000,00 euro Franchigia: 1.000,00 euro
Risarcimento: 150.000,00 euro
Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione dello Sco- perto in caso di ammontare del danno inferiore al Massimale o al Limite di Risarcimento
Massimale: 1.000.000,00 euro
Ammontare del danno: 200.000,00 euro
Scoperto: 10% 20.000,00 euro
Risarcimento: 180.000,00 euro
Esempio 4: Prestazione soggetta all’applicazione dello Sco- perto in caso di ammontare del danno superiore al Massima- le o al Limite di Risarcimento
Massimale: 1.000.000,00 euro
Ammontare del danno: 1.500.000,00 euro
Scoperto: 10% 150.000,00 euro
Indennizzo: 1.000.000,00 euro
Esempio 5: Prestazione soggetta all’applicazione concomi- tante di Scoperto con importo minimo espresso in cifra as- soluta superiore alla percentuale di Scoperto applicata all’ammontare del danno
Limite di Risarcimento: 150.000,00 euro
Ammontare del danno: 10.000,00 euro
Scoperto: 10% con il minimo di 5.000,00 euro Risarcimento = Ammontare del danno –
Importo minimo di Scoperto 5.000,00 euro
Esempio 6: Prestazione soggetta all’applicazione concomi- tante di Scoperto con importo minimo espresso in cifra as- soluta inferiore alla percentuale di Scoperto applicata alll’ammontare del danno
Limite di Risarcimento: 150.000,00 euro
Ammontare del danno: 100.000,00 euro Scoperto: 10% con il minimo di 5.000,00 euro Risarcimento = Ammontare del danno –
Scoperto percentuale 90.000,00 euro
Esempio 7: Prestazione soggetta all’applicazione concomi- tante di Scoperto con importo massimo espresso in cifra as- soluta.
Limite di Risarcimento: 250.000,00 euro
Ammontare del danno: 200.000,00 euro Scoperto: 10% con il massimo di 10.000,00 euro Risarcimento = Ammontare del danno –
Importo massimo di Scoperto 190.000,00 euro
AVVERTENZA – sospensione della garanzia, riduzione o mancato pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento.
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Inden- nizzo/ Risarcimento o alla cessazione dell’Assicurazione co- me disciplinato negli articoli 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia“, 3 “Regolazione del Premio“, 9 “Obblighi in caso di Sinistro“.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione pun- tuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato e/o del Contraente in ordi- ne alla circostanze del Rischio - Nullità
AVVERTENZA - Le dichiarazioni non veritiere o inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che in- fluiscono sulla valutazione del Rischio, possono comporta- re la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. Per aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione puntuale di ciascuno dei seguenti articoli nelle Condizioni di Assicu- razione:
• Art. 1 - “Dichiarazione relative alle circostanze del Ri- schio” della Sezione “Condizioni generali” delle Condizio- ni di Assicurazione.
• Art. 1 – “Oggetto dell’Assicurazone responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), della Sezione I delle Condizioni di As- sicurazione;
• Art. 8 – “Dichiarazione assenza sinistri noti” – della Sezio- ne II delle Condizioni di Assicurazione
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio Aggravamento del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compa- gnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parzia- le dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa ces- sazione dell’Assicurazione
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 6 “Aggrava- mento del Rischio” della Sezione “Condizioni generali” delle Condizioni di Assicurazione
Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- nicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 7 “Diminu- zione del Rischio” della Sezione “Condizioni Generali” delle Condizioni di Assicurazione
6. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento:
• semestrale, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 2% del Premio;
• trimestrale, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 3% del Premio;
• quadrimestrale, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 4% del Premio.
Modalità di pagamento del Premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraen- te esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di
non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assi- curazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• carte di debito (bancomat o carte prepagate);
• carta di credito, se disponibile presso l'Intermediario Assi- curativo;
• denaro contante per un importo massimo di 750 euro an- nui.
7. Rivalse
AVVERTENZA - Le Condizioni di Assicurazione non pre- vedono ipotesi di rivalsa in senso proprio, intese come possi- bilità di azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Poliz- za, ove la Compagnia si riserva di recuperare le somme even- tualmente pagate a terzi danneggiati.
Resta fermo il diritto di surrogazione dell’assicuratore previ- sto dall’art. 1916 c.c.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA - Disdetta alla scadenza
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 4 “Proroga dell’Assicurazione” della Sezione “Condizioni Generali” del- le Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA – Recesso dalla Polizza poliennale e inap- plicabilità dell’articolo 1899 c.c.
In una copertura poliennale per "Annualità di Polizza" si in- tende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla po- liennalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni An- nualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la Polizza per iscritto a mezzo lettera rac- comandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale su- gli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato de- rivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni “An- nualità di Polizza” ai medesimi termini e condizioni rico- nosciuti all’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 4 “Proroga dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pa- gamento o rifiuto dell’Indennizzo la Compagnia ha facoltà di recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile rela- tiva al periodo di Rischio non corso.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 10 “Recesso in caso di Sinistro” della Sezione “Condizioni Generali” delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Ci- vile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pa- gamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 14 “Legge applicabile” della Sezione “Condizioni Generali” delle Con- dizioni di Assicurazione.
11. Regime fiscale
L’aliquote di imposta applicata per tutte le Sezioni di Polizza è pari al 22,25%, con le seguenti eccezioni:
1. per la sola Sezione III – R.C. Fabbricati – qualora il fab- bricato assicurato sia di interesse artistico e storico, ai sen- si del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la Polizza è esente da imposte, come previsto dalla Legge di conversione n. 53 del 28 febbraio 1983;
2. per Xxxxxx ubicati nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, la Polizza è esente da imposte;
3. xxx Xxxxxx relative ad aziende il cui reddito è classificato come “reddito agrario” (art. 24,29,39 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917) l’aliquota di imposta applicata è del 13,50%.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri AVVERTENZA
Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’as- sicuratore in caso di sinistro” si precisa che in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all’Intermediario as- sicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compa- gnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 9 “Obbli- ghi in caso di Sinistro” della Sezione “Condizioni Generali” delle Condizioni di Assicurazione.
Per la sola garanzia di “Responsabilità civile verso Prestatori di Xxxxxx (R.C.O.)” delle Sezioni I e III, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di inchiesta da parte delle auto- xxxx competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Xxxxxxxxxxxx.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 5 “Denuncia dei sinistri relativi ai Prestatori di Lavoro (R.C.O.)” della Se- zione I delle Condizioni di Assicurazione, e alla Garanzia Ag- giuntiva lett. A “Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell’immobile (R.C.O.)” della Sezione III delle Condizioni di Assicurazione
13. Reclami
Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) se- condo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante.
I Reclami devono essere inviati per iscritto a:
• ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx Sito internet:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxx.xxx
• o tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx.xx dove, nell’apposita sezione dedicata ai Reclami, è predispo- sto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Com- pagnia.
- All’IVASS
Vanno indirizzati i Reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicu- razione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:
- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utiliz- zato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
I Reclami devono essere inviati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/000.00.000/353
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Re- clami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008, che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx
- e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so- pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.
m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia atti- nente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle contro- versie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo in- contro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;
- l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è at- tivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se pre-
vista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accor- do volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di vei- coli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (sal- vo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di contro- versie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la contro- versia con l’assistenza dei rispettivi avvocati;
- la conciliazione paritetica, nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C.A. con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo
con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Con- sumatori prescelta.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Accesso all’Area Clienti Riservata
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è disponibile l’Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assi- curative in essere.
A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione dedi- cata all’Area Clienti Zurich sul sito xxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio ri- servato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 1° Giugno 2015
Glossario
Annualità di Polizza - in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della co- pertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
Appaltatore/Subappaltatore - La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione dei lavori o di parte di essi.
Ai fini della presente Assicurazione s’intendono equiparati all’Appaltatore/Subappaltatore:
• il prestatore di un contratto d’opera come definito dall’art. 2222 del Codice Civile;
• il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- razione.
Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.
Azienda - Il complesso dei beni organizzati dall’imprendito- re per l’esercizio dell’impresa.
Committente - Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Compagnia - La società Assicuratrice ovvero Zurich Insu- rance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri.
Cose - Sia gli oggetti materiali che gli animali.
Fatturato - L’importo risultante dal bilancio alla voce “Rica- vi delle vendite e delle prestazioni” conseguito da tutti gli As- sicurati coperti dalla presente Polizza nell’annualità di efficacia dell’Assicurazione al netto di (salvo diversa contrat- tualizzazione):
- Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany);
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili.
Franchigia - L’importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento - La somma dovuta dalla Compa- gnia in caso di Sinistro.
Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assi- curativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.lgs. 7 settem- bre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
Limite di Risarcimento - L’obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri per periodo assicurati- vo, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.
Massimale
Per le Sezioni I e III - L’obbligazione massima della Compa- gnia per ogni Sinistro. Quando invece è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso perio- do di Assicurazione.
Per la Sezione II - L’obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Prestatori di lavoro Per la Sezione I
Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente le-
gislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza, incluse:
a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descrit- ta in Polizza;
b) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il Premio as- sicurativo all’I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di Xxxxx, su sog- getti diversi dall’Assicurato;
c) i corsisti, i borsisti e gli stagisti.
Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui all’art. 3 della Sezione I, salvo che si tratti di “lavoratori a progetto” dell’Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell’Assicurato nell’ambito di un “contratto di sommi- nistrazione di lavoro”.
Per la Sezione III
Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente le- gislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio delle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l’Assicurazione.
Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di ri- sarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Retribuzioni - Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall’Assicurato a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall’As- sicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Leg- ge, quale corrispettivo per l’utilizzo degli stessi e/o l’ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei
familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, de- nunciati ai fini della determinazione del Premio I.N.A.I.L..
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto - La parte dell’ammontare del danno liquidabile a termini di Polizza ed espressa in percentuale che, prima del- l’applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell’Assicu- rato in caso di Sinistro.
Sinistro R.C.P. (Sezione II) - la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione.
Sinistro R.C.T./R.C.O. (Sezioni I e III) - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Valore dell’opera o dell’appalto - Valore globale della singola opera o appalto (esclusa I.V.A.) la cui esecuzione dei lavori è affidata all’Assicurato.
Data ultimo aggiornamento: 1° Giugno 2015
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del Ri- schio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Articolo 2
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indi- cato in Polizza se il Premio o la prima rata del Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi suc- cessivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le succes- sive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civi- le.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio- namento in più rate. I premi devono essere pagati all’Inter- mediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.
Articolo 3
Regolazione del Premio - Clausola risolutiva espressa
Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad ele- menti di Xxxxxxx variabili, esso viene anticipato in xxx xxxx- xxxxxxx nell’importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli ele- menti presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo an- nuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l’indicazione:
- delle Retribuzioni corrisposte ai Prestatori di lavoro;
- del Fatturato (come da definizione) o degli elementi va- riabili contemplati in Polizza.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione
devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunica- zione da parte della Compagnia.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la co- municazione dei dati anzidetti o il pagamento della diffe- renza attiva dovuta, in caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Polizza, il Risarcimento sarà effettuato dalla Compa- gnia in base alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenu- to conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preven-
tiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, sal- vo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della dif- ferenza regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida.
La Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si ri- ferisce la mancata regolazione.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo de- gli elementi variabili di Xxxxxxx superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli ele- menti variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo con- suntivo.
La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavo- ro prescritto dagli articoli 39 e 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispet- tivi) ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle di- sposizioni di legge applicabili.
Articolo 4
Proroga dell’Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
Recesso dalla Polizza poliennale e inapplicabilità dell’arti- colo 1899 c.c.
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien- nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as- sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La co- municazione di recesso deve essere inviata nei termini pre- visti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la Polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio im- ponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale su- gli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato de- rivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni An- nualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni ricono- sciuti all’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Articolo 5
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 6
Aggravamento del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compa- gnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazio- ne dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Ci- vile.
Articolo 7
Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- nicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 8
Altre assicurazioni
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del- l’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicura- zioni per lo stesso Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Articolo 9
Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.
Articolo 10
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pa- gamento o rifiuto dell’Indennizzo la Compagnia ha facoltà di recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile rela- tiva al periodo di Rischio non corso.
Articolo 11
Gestione delle vertenze di danno
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la ge- stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi- ziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicu- rato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la di- fesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resi- stere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite
di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Po- lizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Mas- simale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicu- rato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giusti- zia penale.
La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compa- gnia se non preventivamente autorizzata.
Articolo 12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 13
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Mila- no. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia de- rivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva com- petenza del foro di residenza o domicilio elettivo del con- sumatore.
Articolo 14 Legge applicabile
La presente Polizza di Assicurazione è regolamentata dalla legge italiana, con esclusione dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato.
Sezione I
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) imprese industriali e imprese edili
Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
Articolo 1
Oggetto dell’Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan- to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per le- sioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in Po- lizza, comprese quelle complementari ed accessorie.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato:
• per fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’ar- ticolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incom- plete e/o inesatte dichiarazioni dell’Assicurato (ad eccezio- ne delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze relative a precedenti sinistri, le quali restano soggette agli articoli 1892 e 1893 c.c.) all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al Risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte di- chiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del Rischio, di richiedere la relativa modifica della condizioni in corso.
A) Precisazioni di garanzia
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’Assicurazione comprende anche i danni derivanti:
1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall’allesti- mento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
2) dall’esistenza della mensa aziendale. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i Pre- statori di lavoro rientrano nel novero dei “terzi” e l’Assicurazione vale a condizione che la sommini- strazione ed il danno siano avvenuti durante il pe- riodo di validità della garanzia; il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
3) dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
4) dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all’interno dell’Azienda - anche in dipendenza dell’at- tività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani an- che armati, e dalla detenzione di cani;
6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne lumi- nose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. L’Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni;
7) dall’organizzazione di attività dopolavoristica e ricreati- va, convegni, congressi, corsi di formazione professiona- le e gite aziendali, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da na- vigazione di natanti e dall’impiego di aeromobili;
8) dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dei com- plessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
9) dall’uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azio- ne anche all’esterno dell’Azienda, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
10) dal servizio antincendio interno o da intervento diret- to di Prestatori di lavoro per tale scopo;
11) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
12) dall’organizzazione di visite all’Azienda e dalla pre- sentazione e dimostrazione dei prodotti dell’Azienda stessa, anche presso terzi;
13) dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
14) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette opera- zioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
15) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei Prestatori di lavoro;
16) dalla proprietà e dall’uso di binari di raccordo e piat- taforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
17) a veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate o trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in ge- nere;
18) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall’Assicu- rato per l’esercizio dell’attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
19) dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordina- ria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrez- zature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata.
Qualora le attività e i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qualità di Committente. S’intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisi- che o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso.
B) Ulteriori garanzie operanti
1) Detenzione e/o impiego di esplosivi
Qualora l’attività dichiarata in Polizza preveda espressamente la detenzione e l’impiego autorizzati di esplosivi è compreso il Rischio relativo all’impiego e/o detenzione degli stessi, con esclusione, comun- que, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, Cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.
2) Lavori presso terzi
Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, la- vori di vario genere presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Re- stano comunque esclusi i danni alle Cose che l’Assi- curato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Questa garanzia è prestata, con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento co- me indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
3) Responsabilità civile personale
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per- sonale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi qua- dri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
• alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicura- to/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.;
• agli altri “Prestatori di lavoro”, limitatamente alle le- sioni corporali dagli stessi subite in occasione di la- voro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O..
Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventual- mente previsti ai sensi della normativa vigente, la pre- sente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei “Prestatori di lavoro” nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e prote- zione di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.
4) Responsabilità ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 L’Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato, in solido con l’Appaltato- re nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subap- paltatori ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e sue successive modifiche e/o integrazioni, qualora l’Assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori au- tonomi all’interno della propria Azienda, o di una sin- gola unita` produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’Azienda medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’Appaltatore o del Subappaltatore, non risulti in- dennizzato ad opera dell’I.N.A.I.L.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti a suo carico dall’art. 26 e dalle altre pertinenti norme del d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integra- zioni.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento co- me indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Resta ferma la facoltà di surroga della Compagnia verso l’Appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.
Articolo 2
Franchigia per danni a Cose
Relativamente ad ogni danno a Cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una Franchigia come indicata nell’Al- legato n. 1 di Polizza.
Articolo 3
Persone considerate terzi
Fermo restando quanto previsto dalla definizione di “Presta- tori di lavoro”, sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazio- ne R.C.T. anche:
a) i titolari ed i Prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che possono partecipare a lavori complementari all’attività formante oggetto del- l’Assicurazione di cui all’art. 1, lett. A);
b) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri profes- sionisti in genere (anche se con funzione di sindaco o re- visore dell’Assicurato) ed i loro Prestatori di lavoro o addetti.
Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Articolo 4
Oggetto dell’Assicurazione Responsabilita’ Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da “Prestatori di lavoro” di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, salvo quanto previsto dal- la definizione di “Prestatori di lavoro” per le persone di- staccate temporaneamente presso altre aziende.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
• I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
• I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro:
• qualora l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate inter- pretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assi- curazione conserva la propria validità;
• il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l’ir-
regolarità derivi da errate interpretazione delle norme vi- genti in materia, l’Assicurazione conserva la propria vali- dità.
Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S., i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in par- tecipazione ed i soci dell’Assicurato sono equiparati ai “Pre- statori di lavoro”.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoper- to e/o Franchigia come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza. Tale Scoperto o Franchigia non si applicano per quanto pre- visto dall’art. 11 delle Condizioni generali di Assicurazione. Restano confermate tutte le altre esclusioni indicate all’art. 6 – III) della presente Sezione I.
Articolo 5
Denuncia dei sinistri relativi ai Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Agli effetti dell’Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto noti- zia dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.
Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Articolo 6 Delimitazioni
I) Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i fi- gli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illi- mitata e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al lettera a), che precede;
c) i Prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui al precedente art. 4 (R.C.O.);
d) altre persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del lo- ro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 3.
II) Sono esclusi dall’Assicurazione R.C.T. i danni:
a) da furto;
b) alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navi- gazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od im- pianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
e) a Cose rimorchiate, trasportate, movimentate, solle- vate, caricate o scaricate;
f) alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ul- timazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo re- stando che i lavori si intendono ultimati quando si ve- rifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
• rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al Com- mittente o sottoscrizione del certificato di ultima- zione lavori;
• uso anche parziale o temporaneo delle opere se- condo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativa- mente alle restanti non ancora ultimate;
h) cagionati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo, sal- vo quanto previsto alla precedente lett. g) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’Assicurato e l’attività dichia- rata in Polizza lo preveda;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamen- to, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumen- tali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
k) provocati da persone non qualificabili come “Presta- tori di lavoro” e della cui opera l’Assicurato si avval- ga nell’esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate all’art. 3 lettere a) e c);
l) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazio- ne di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impo- verimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscet- tibile di sfruttamento;
m)derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
n) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di Legge.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenu- to a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carat- tere sanzionatorio, o di altre norme imperative di legge.
III) L’Assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:
a) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto
previsto alla voce “Precisazioni di garanzia”, di cui al- l’art. 1), lettera B), punto 1) delle presenti “Norme”;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
c) derivanti da malattie professionali;
d) provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 000, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx- xxxxxxxx ed altri prodotti od organi di origine uma- na, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichi- nolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (la- tex), prodotti dietetici a base di ephedra;
e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
h) derivanti da amianto o Chrysotile;
i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibi- le (TSE);
j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o ma- gnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneti- camente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
m)derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
n) provocati da diacetile (Diacetyl);
o) derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rot- terdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
p) derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.).
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exem- plary damages) o di altre norme imperative di legge.
Articolo 7
Validità Territoriale - Validità Temporale
Validità Territoriale
L’Assicurazione di R.C.T. prestata con la presente Polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i
paesi del mondo, esclusi USA e CANADA. Limitatamente ad USA e CANADA la garanzia viene estesa alle seguenti attività:
• viaggi per trattative di affari
• partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, pur- ché direttamente effettuati dall’Assicurato.
La Assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.
Validità Temporale
Salvo dove diversamente regolato, l’Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
Articolo 8
Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di As- sicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Condizioni particolari
(sempre operanti)
valide per le imprese industriali e edili
Articolo 9
Proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresi baracca- menti, depositi, uffici,magazzini) e/o terreni nei quali si svolge l’attività
A parziale deroga del precedente art. 6 – II), lettera j), l’As- sicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assi- curato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.
L’Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive mo- difiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsa- bile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:
• da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conse- guenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
• dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante.
La presente garanzia vale anche per la proprietà e/o condu- zione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all’attività dichiarata.
La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali e quelli pro- vocati da funghi e muffe.
Articolo 10
Proprietà di civili abitazioni o spacci che si trovano all’in- terno del perimetro aziendale
A parziale deroga dell’art. 6 – II – lettera j), delle Norme che regolano l’Assicurazione della presente sezione, limitatamen- te alla sola proprietà del fabbricato si conviene che quanto previsto dalla precedente Condizione Particolare vale anche per la proprietà di civili abitazioni (comprese quelle ad uso foresteria) o di spacci aziendali gestiti anche da terzi, trovan- tisi all’interno del perimetro aziendale.
Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione la presen- te Condizione Integrativa è prestata a secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra Assicurazione.
Articolo 11
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi
L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interru- zione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di enti erogatori di servi- zi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Sco- perto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indi- cati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Articolo 12
Danni da incendio
A parziale deroga del precedente art. 6 – II), lettera b), la ga- ranzia comprende i danni a Cose altrui derivanti da incen- dio, esplosione o scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Sco- perto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indi- cati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si inten- derà operante con il sottolimite di Massimale previsto dalla clausola – lavori presso terzi – di cui all’art. 1, lett. B, pun- to 2.
Resta inteso che, qualora l’Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio con garanzia “RICORSO DEI VICINI” e/o “RICORSO TERZI” la presente opererà in secondo Xxxxxxx, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio.
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Articolo 13
Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del C.C. nella sua qualità di Committen- te per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro an- che in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori,
motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ov- vero a lui locati; questa garanzia, per i danni verificatisi al- l’estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di “Carta Verde” ed i danni si ve- rifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante.
La garanzia non è operante per i danni provocati da Presta- tori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizio- ni vigenti.
Articolo 14
Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle Cose in consegna o cu- stodia all’Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Sco- perto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indi- cati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Si intendono esclusi i danni:
• alle Cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituisco- no strumento di lavorazione;
• alle Cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavora- zione;
• da incendio;
• da furto e/o smarrimento;
• da spargimento d’acqua, comunque verificatosi;
• da mancato uso delle Cose danneggiate;
• subiti da Cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.
Articolo 15 Danni da furto
A parziale deroga dell’art. 6) – II), lettera a), la garanzia vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compie- re l’azione delittuosa – di:
a) impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato;
b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire la- vori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l’attività assi- curata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività stessa.
Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all’Assi- curato nella sua qualità di Committente.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Sco- perto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indi- cati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Articolo 16
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lett. e), la garanzia com- prende i danni alle Cose di terzi:
a) sollevate per esigenze di carico e scarico semprechè i dan- ni in questione siano conseguenza della caduta delle Co- se sollevate;
b) movimentate nell’ambito delle sedi aziendali dell’Assicu- rato e/o presso terzi.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Sco- perto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indi- cati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Sono altresì compresi dalla garanzia, nell’ambito del pre-
detto Limite di Risarcimento, i danni da mancato uso delle Cose danneggiate.
Articolo 17
Mezzi meccanici di sollevamento
La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall’art. 6 - II) lett. c), ed esclusi comunque i rischi soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969
n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni.
Articolo 18 Leasing
L’Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile di Società di Leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraen- te/Assicurato.
Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.
Sono tuttavia considerati terzi i “Prestatori di lavoro” del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia R.C.O.
Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione la pre- sente garanzia è prestata a secondo Xxxxxxx per l’eccedenza dei massimali dell’altra Assicurazione.
Articolo 19
Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori
A parziale deroga del precedente art. 6 – II), lett. f ), la ga- ranzia comprende i danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di pro- prietà dell’Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle Cose e/o opere danneggiate.
Sono comunque esclusi i danni necessari per l’esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavora- zione.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Sco- perto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indi- cati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente esten- sione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Particolare art. 11 “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” il predetto Limite di Risarcimento è comprensivo anche di tali danni.
Articolo 20
Consorzio / Associazione di imprese
Premesso che l’Assicurato può partecipare a consorzi e/o as- sociazioni di imprese, si conviene tra le parti che:
A) l’Assicurazione prestata con la Polizza esplica efficacia:
I. in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicu- rato, intendendosi escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/associate;
II. in eccesso ai massimali previsti dall’eventuale Polizza stipulata dal Consorzio/Associazione di imprese a co- pertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate;
B) i titolari ed i Prestatori di lavoro delle imprese consorziate/ associate rientrano nel novero di terzi entro i limiti del Mas- simale di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro.
Condizioni particolari
(sempre operanti)
valide unicamente per le imprese edili
Articolo 21
Lavori di demolizione e disfacimento
Se l’attività dichiarata in Polizza prevede l’esecuzione di lavo- ri di demolizione e disfacimento la garanzia per i danni alle Cose è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Fran- chigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato
n. 1 di Polizza. Per i lavori di demolizione effettuati in fab- bricati occupati vale inoltre quanto previsto dal successivo art. 23.
Articolo 22
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza L’Assicurazione comprende i danni per mancato ed insuffi- ciente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di ma- teriali, a condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori di manutenzione e non in base ad un contratto limi- tato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.
Articolo 23
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati
Se l’attività dichiarata in Polizza prevede l’esecuzione di lavo- ri di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettua- ti in fabbricati occupati, l’Assicurazione non comprende i danni alle Cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle Cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l’Assicurazione è prestata con l’applicazio- ne di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Articolo 24 Acqua piovana
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati alle Cose di terzi contenu- te all’interno dei fabbricati, ai soffitti ed alle pareti e/o pavi- mentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana o di precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, so- praelevazione e manutenzione di fabbricati.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato provi di aver approntato opere provvisionali, cioè strutture provvi- sorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Sco- perto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indi- cati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Garanzie aggiuntive
(valide unicamente per le imprese industriali e solo se espressamente richiamate sulla Polizza)
A) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabi- lità da committenza
1. In caso di tassazione sulle Retribuzioni L’Assicurazione comprende la responsabilità che a qua- lunque titolo ricada sull’Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rappor- to o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori re- lativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione per conto dell’Assicurato stesso.
La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che l’importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 30% del Fatturato annuo dell’Assicurato.
Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del Fatturato complessivo nonchè di quello dei lavori e servizi ceduti, il tutto relativo all’anno solare prece- dente quello in cui si verifica il Sinistro.
Qualora in caso di Sinistro risulti che l’importo dei lavori o servizi ceduti in appalto/subappalto sia supe- riore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti), il danno verrà ammesso a Risarcimen- to nella proporzione esistente tra la percentuale sud- detta e quella effettiva di cessione lavori e/o servizi.
2. In caso di tassazione sul Fatturato
L’Assicurazione comprende la responsabilità che a qua- lunque titolo ricada sull’Assicurato per i danni cagio- nati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in ma- teria di rapporto o prestazione di lavoro mentre ese- guono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione per conto dell’Assicurato stesso.
B) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabi- lità dell’Assicurato e dei subappaltatori (valida solo se la tassazione è sul Fatturato)
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltato- ri/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti sem- prechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavo- ro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazio- ne, per conto dell’Assicurato stesso.
Qualora gli appaltatori/subappaltatori risultassero già assicurati in proprio la presente garanzia viene prestata:
a) a primo Xxxxxxx per le garanzie previste dalla presen- te Assicurazione e non prestate dalle predette polizze ed in caso di inoperatività delle stesse da qualunque causa determinata;
b) a secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto alle som- me assicurate con le polizze sopracitate, per le garan- zie previste sia dalla presente Assicurazione che dalle predette polizze.
C) Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, de- molizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni) L’Assicurazione è operante per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, de- molizione ed ampliamento di ambienti o impianti.
Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la ga- ranzia di responsabilità civile terzi prestata con la presente Polizza all’Assicurato, nella sua qualità di Committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.
L’estensione di garanzia è comunque subordinata al fat- to che, ove previsto dal precitato decreto legislativo, l’Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al re- sponsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazio- ne e per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.
L’estensione di garanzia viene concessa nell’ambito del Massimale previsto in Polizza per i danni a terzi e nei li- miti contrattuali.
Se al momento del Sinistro esistono anche altre assicu- razioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall’altra o dalle altre assicurazioni.
D)Danni a condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lettera i) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
E) Danni da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lettera i) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a fabbricati e a Cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sot- tomurature o altre tecniche sostitutive.
Si intendono comunque esclusi i danni da vibrazione. Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
F) Malattie professionali
A parziale deroga dell’art. 6 – III), lettera c) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia è estesa al Ri- schio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione del- le tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al
D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quan- to tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le ma- lattie si manifestino durante la vigenza della presente Xxxxxxx o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano con- seguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.
La garanzia non vale:
a) per quei “Prestatori di lavoro” per i quali si sia mani- festata ricaduta di malattia professionale precedente- mente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti:
I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposi- zioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi pre- disposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ri- tenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per l’asbestosi e la silicosi e le altre patologia provo- cate dall’amianto, dalla silice o da Chrysotile;
d) per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl).
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:
I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manife- statasi;
II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di As- sicurazione;
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi mo- mento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato de- gli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l’Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assi- curato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professio- nale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione non si applica
• Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comporta- menti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, mo- lestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emargi- nare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
Restano confermate tutte le esclusioni indicate all’art. 6
– III), della presente Sezione I.
G) Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lettera l) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, impreve- dibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’atti- vità descritta in Polizza.
Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della con- taminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiunta- mente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato. Per “stabilimento” si intende ogni installazione o com- plesso di installazioni volte in modo continuo o disconti-
nuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Per l’operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due con- dizioni:
1) l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabili- menti dell’Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a “terzi” entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
2) fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicura- zione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sini- stro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessa- zione del contratto.
L’Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del Limite di Risarcimento previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall’Assicurato per neutraliz- zare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso all’assicuratore.
La garanzia è operante esclusivamente per le conseguen- ze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interru- zioni di esercizio e simili conseguenze.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
La garanzia di “inquinamento accidentale” non com- prende i danni:
a) di cui l’Assicurato o persone del cui agire debba ri- spondere siano responsabili a titolo di Danno Am- bientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modfiche o integrazioni;
b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
c) provocati da attività svolte all’esterno dello stabili- mento descritto in Polizza;
d) cagionati a Cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e) conseguenti:
1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposi- zioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi pre- disposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
H)Smercio
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lettera h) delle Norme che regolano l’Assicurazione la garanzia é estesa al Rischio dello smercio.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile deri- vante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni cagio- nati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un an- no dalla consegna e, comunque, non oltre la data di sca- denza della Polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggia- menti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazio- ni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagio- nato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle com- missionate; in tal caso la garanzia opera nell’ambito del Massimale di Polizza con l’applicazione di uno Scoper- to, Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Particolare art. 11 – “danni de- rivanti da interruzione e/o sospensione di attività di ter- zi” – i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.
I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per “Sinistro in serie” inten- dendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causa- ti dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comun- que, durante il periodo di validità della presente Assi- curazione.
L’Assicurazione non vale se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
Qualora la presente garanzia coesista anche in con- tratto separato con società del gruppo Zurich con ga- ranzia di responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di responsabilità civile per danni a terzi da pro- dotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’As- sicurato.
I) Responsabilità civile postuma (esclusi lavori edili)
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lett. g), delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilita civile derivante all’Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere, an- che non installati dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e Cose in genere, dopo l’ultimazione dei lavori.
L’Assicurazione è prestata anche per le attività di cui al- l’art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economi- co n. 37 del 22 gennaio 2008, purchè l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del D.M. stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostitu- zione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose in genere sono destinati;
d) da mancato intervento manutentivo;
e) da lavori edili in genere.
L’Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicura- zione purchè denunciati alla Compagnia non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente condizione particolare è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Li- mite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
J) Danni da circolazione all’interno del perimetro azien- dale
A parziale deroga dell’art. 6 - II, lett. c) delle Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile, preso atto che l’Assicurato utilizza;
• carrelli elevatori,
• macchine operatrici,
• trattori,
• veicoli a motore,
non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche, o su aree a queste equiparate, rilasciata dalla competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi deri- vanti dalla circolazione degli stessi, semprechè i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’attività descritta in Polizza.
La presente estensione di garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposi- zioni vigenti;
• per i danni subiti da terzi trasportati.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Garanzie aggiuntive
(valide unicamente per le imprese edili e solo se espressa- mente richiamate sulla Polizza)
A) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabi- lità da committenza
1. In caso di tassazione sulle Retribuzioni
L’Assicurazione comprende la responsabilità che a qua- lunque titolo ricada sull’Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel ri- spetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi al- le attività per le quali è prestata l’Assicurazione per con- to dell’Assicurato stesso.
La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che l’importo complessivo dei lavori e/o ser- vizi ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 30% del Fatturato annuo dell’Assicurato.
Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del Fatturato complessivo nonchè di quello dei lavori e servizi ceduti, il tutto relativo all’anno solare precedente quello in cui si verifica il Sinistro.
Qualora in caso di Sinistro risulti che l’importo dei la- vori o servizi ceduti in appalto/subappalto sia superiore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti), il danno verrà ammesso a Risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quel- la effettiva di cessione lavori e/o servizi.
2. In caso di tassazione sul Fatturato o sul valore dell’opera o dell’appalto
L’Assicurazione comprende la responsabilità che a qua- lunque titolo ricada sull’Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel ri- spetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi al- le attività per le quali è prestata l’Assicurazione per con- to dell’Assicurato stesso.
B) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabi- lità dell’Assicurato e dei subappaltatori (valida solo se la tassazione è sul Fatturato o sul valore dell’opera o del- l’appalto)
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltato- ri/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti sem- prechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavo- ro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazio- ne, per conto dell’Assicurato stesso.
Qualora gli appaltatori/subappaltatori risultassero già assicurati in proprio la presente garanzia viene prestata:
a) a primo Xxxxxxx per le garanzie previste dalla presen- te Assicurazione e non prestate dalle predette polizze ed in caso di inoperatività delle stesse da qualunque causa determinata;
b) a secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto alle som- me assicurate con le polizze sopracitate, per le garan- zie previste sia dalla presente Assicurazione che dalle predette polizze.
C) Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche e/o integra- zioni)
L’Assicurazione è operante per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, de- molizione ed ampliamento di ambienti o impianti.
Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la ga- ranzia di responsabilità civile terzi prestata con la presente Polizza all’Assicurato, nella sua qualità di Committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.
L’estensione di garanzia è comunque subordinata al fat- to che, ove previsto dal precitato decreto legislativo, l’Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al re- sponsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazio- ne e per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.
L’estensione di garanzia viene concessa nell’ambito del Massimale previsto in Polizza per i danni a terzi e nei li- miti contrattuali.
Se al momento del Sinistro esistono anche altre assicu- razioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall’altra o dalle altre assicurazioni.
D)Danni a condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lettera i) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
E) Danni da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lettera i) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a fabbricati e a Cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sot- tomurature o altre tecniche sostitutive.
Si intendono comunque esclusi i danni da vibrazione. Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
F) Malattie professionali
A parziale deroga dell’art. 6 – III), lettera c) Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia è estesa al Rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabel- le, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modificazioni e/o inte- grazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le ma- lattie si manifestino durante la vigenza della presente Xxxxxxx o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano con- seguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.
La garanzia non vale:
a) per quei “Prestatori di lavoro” per i quali si sia mani- festata ricaduta di malattia professionale precedente- mente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti:
I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposi- zioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi pre- disposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ri- tenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per l’asbestosi e la silicosi e le altre patologia provo- cate dall’amianto, dalla silice o da Chrysotile;
d) per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl).
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:
I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manife- statasi;
II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di As- sicurazione;
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi mo- mento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato de- gli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l’Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assi- curato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professio- nale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione non si applica
• Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o com- portamenti vessatori in genere quali, a titolo esempli- ficativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
Restano confermate tutte le esclusioni indicate all’art. 6
– III), della presente Sezione I.
G) Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lettera l) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, impreve- dibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’atti- vità descritta in Polizza.
Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della con- taminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiunta- mente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato. Per “stabilimento” si intende ogni installazione o com- plesso di installazioni volte in modo continuo o disconti- nuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Per l’operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due con- dizioni:
1) l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabili- menti dell’Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a “terzi” entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
2) fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicura- zione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sini- stro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo
possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessa- zione del contratto.
L’Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del Limite di Risarcimento previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sini- stro risarcibile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso all’as- sicuratore.
La garanzia è operante esclusivamente per le conse- guenze direttamente causate dall’evento dannoso, con l’esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conse- guenze.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
La garanzia di “inquinamento accidentale” non com- prende i danni:
a) di cui l’Assicurato o persone del cui agire debba ri- spondere siano responsabili a titolo di Danno Am- bientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modfiche o integrazioni;
b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
c) provocati da attività svolte all’esterno dello stabili- mento descritto in Polizza;
d) cagionati a Cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e) conseguenti:
1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposi- zioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquina- mento da parte dei rappresentanti legali dell’im- presa.
La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
H)Responsabilità civile postuma
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lett. g), delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di Legge, nello svolgimento dell’attività descritta in Poliz- za per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusiva- mente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Per data di ultimazione dei lavori si intende:
- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria o temporanea dell’opera al Committente;
- uso anche parziale o temporaneo dell’opera secondo destinazione.
L’Assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commer- cio, al terziario, nonché lavori di scavo e reinterro.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) alle opere eseguite nonche’ le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse;
b) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali le opere sono destinate;
d) da interruzione o sospensione di attività;
e) conseguenti a lavori di pavimentazione o impermea- bilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili. L’Assicurazione e’ prestata per lavori eseguiti e danni ve- rificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazio-
ne, purché denunciati alla Compagnia:
1) entro 45 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi;
2) entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli altri la- vori descritti in Polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
I) Inquinamento accidentale durante l’esecuzione dei lavo- ri presso terzi
A parziale deroga dell’art. 6 – II), lettera l) delle Norme che regolano l’Assicurazione la garanzia comprende i dan- ni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo conseguente all’esecuzione dei lavori presso terzi, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali.
Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguen- ze direttamente causate dall’evento dannoso, con l’esclu- sione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d’esercizio e simili.
La garanzia di “inquinamento accidentale” non com- prende i danni di cui l’Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modfiche o integrazioni.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Resta inteso che, in nessun caso, tale massimo Risarci- mento potrà formare cumulo con quello previsto per la garanzia “Inquinamento Accidentale” di cui alla Garan- zia Aggiuntiva Lett. G.
J) Danni da circolazione all’interno del perimetro azien- dale
A parziale deroga dell’art. 6 - II, lett. c) delle Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile, preso atto che l’Assicurato utilizza;
• carrelli elevatori,
• macchine operatrici,
• trattori,
• veicoli a motore,
non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste au- torizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalla competenti Au- torità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, semprechè i danni si veri- fichino all’interno del perimetro aziendale e/o del can- tiere nel quale si svolge l’attività descritta in Polizza.
La presente estensione di garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposi- zioni vigenti;
• per i danni subiti da terzi trasportati.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Sezione II
Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.)
Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.)
Articolo 1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.
L’Assicurazione comprende altresì i danni da:
• errata concezione / progettazione;
• errate, omesse o carenti istruzioni d’uso;
• errata o difettosa conservazione;
• errato o difettoso imballaggio.
L’Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da inter- ruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a Si- nistro indennizzabile a termini di Polizza ed entro il limite indicato sulla scheda di Polizza.
Articolo 2
Inizio e termine della garanzia (Claims Made) L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pre- sentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.
In caso di “Sinistro in serie”, così come definito dall’art. 4 che segue, la data della prima richiesta sarà considerata co- me data di tutte le richieste anche per quelle presentate suc- cessivamente alla cessazione dell’Assicurazione e comunque non oltre due anni dalla cessazione stessa.
Articolo 3
Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per i prodotti venduti o distribuiti dal- l’Assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, esclusi Usa e Canada, e per i danni ovunque verificatisi.
Articolo 4
Limiti di Indennizzo
Premesso che il Massimale indicato sulla scheda di Polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per Sini- stro e per anno assicurativo, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori al Massimale indicato:
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all’an- no - nell’intero periodo di Assicurazione;
- per “sinistri in serie”, intendendosi per tali una pluralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi con riferimento a più prodotti ed in mo- menti diversi.
Articolo 5
Scoperto obbligatorio
Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di cia- scun evento dannoso con i minimi e i massimi indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Articolo 6 Delimitazioni
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonchè qual- siasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui alla lett.a);
c) le Società che, rispetto all’Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi del- l’art. 2359 del Codice Civile.
Articolo 7 Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione:
1. le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e ri- montaggio del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore;
2. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richia- mo di qualsiasi prodotto;
3. le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia;
4. le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi ti- tolo del prodotto;
5. i danni derivanti da responsabilità volontariamente as- sunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
6. i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
7. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano ve- rificati in connessione con trasformazione o assesta- menti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi ra- dioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
8. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determi- nati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, in- quinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o colture, interruzioni, impoverimento o devia- zione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impove- rimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
9. i danni provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 480, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine uma- na, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxe- xxxx, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, trogli- tazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldei- de, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloaranfenico- lo, prodotti derivati da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
10. i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
11. i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e pa- tologie correlate;
12. i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabo- taggio ed atti di guerra in genere;
13. i danni derivanti da amianto o Chrysotile;
14. i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmis- sibile (TSE);
15. i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
16. i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
17. i danni derivanti da sostanze o organismi in genere ge- neticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
18. i danni derivanti da sperimentazione in genere nonché di prodotti farmaceutici;
19. i danni da violazione di brevetti e/o marchi;
20. limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
21. gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carat- tere sanzionatorio (es. punitive or exemplary damages) o di altre norme imperative di legge;
22. i danni derivanti da silice in qualsiasi forma, limitata- mente ai territori di U.S.A. e Canada;
23. limitatamente agli eventi dannosi verificatisi in USA e/o Canada, deve ritenersi non coperta la responsabi- lità e, comunque, ogni eventuale Indennizzo per dan- ni alla persona riconducibili ad “alcolismo e patologie correlate”.
Per “alcolismo e patologie correlate” si intendono i dan- ni alla persona conseguenti all’assunzione di sostanze al- coliche, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
• malattie fisiche e/o psichiche associate all’alcolismo;
• sindromi fetali, danni al feto e al neonato – fisici e/o mentali - conseguenti all’uso di alcool durante la gra- vidanza, difetti della crescita, problemi cardiaci, ritar- do mentale;
• abusi fisici e/o molestie nei confronti di qualunque persona, suicidio di qualsiasi persona, atti di autole- sionismo;
• alterazioni metaboliche, patologie cardiovascolari, patologie del Sistema Nervoso Centrale e/o Periferi- co, malattie ematologiche, tutte le malattie del fega- to, malnutrizione, tumori in genere, tutte le malattie del pancreas;
• danni cerebrali, danneggiamento della vista, danneg- giamento delle funzioni sessuali, problemi della cir- colazione sanguigna, malattie della pelle in genere, ritenzione idrica, miopatie, osteopatie, ulcere, dimi- nuita resistenza alle infezioni.
24. i danni provocati da diacetile (Diacetyl);
25. i danni derivanti da muffe e funghi tossici, limitata- mente ai territori di U.S.A. e Canada;
26. i danni derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rot- terdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
27. i danni derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopro- pil) fostato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competen- te a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.);
28. i danni da vendita e/o distribuzione di prodotti o so- stanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamen- ti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleran- za, ecc.);
29. i danni derivanti da fumi o gas nocivi generati da bac- chette d’apporto, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nel- l’industria metallurgica, limitatamente ai territori di
U.S.A. e Canada.
Articolo 8
Dichiarazione assenza sinistri noti
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Cod. Civile, l’Assicurato dichiara che, all’atto del perfezionamento della presente Xxxxxxx, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di Risarcimento origina- ta da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfe- zionamento della presente Polizza.
Articolo 9
Precedenti assicurazioni
Nel caso in cui le richieste di Xxxxxxxxxxxx siano relative a danni verificatisi anteriormente alla stipula della presen- te Polizza e rientrino nelle garanzie prestate da altri assi- curatori, la copertura opererà esclusivamente a secondo Xxxxxxx per l’eccedenza di Massimale rispetto a tali coper- ture con i limiti ed alle condizioni previste dalla presente Polizza.
Articolo 10
Coesistenza Polizza R.C. dello smercio
Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich con Polizza di Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) estesa al “Rischio dello Smercio”, si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della pre- sente garanzia che di quella di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’Assicurato.
Articolo 11
Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di As- sicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Garanzie aggiuntive
(valide unicamente se espressamente richiamate sulla Polizza)
α) Estensione della garanzia all’esportazione diretta negli Usa e in Canada
a) A parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 3, la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall’Assicurato o per suo conto negli USA, Canada e per i danni ovunque verificatisi.
b) Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti venduti e/o distribuiti nel periodo di effica- cia della presente Assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa Compagnia (senza soluzione di continuità) e sempreché le richie- ste di Risarcimento siano state presentate all’Assicu- rato per la prima volta nello stesso periodo.
c) Lo Scoperto del 10% di cui al precedente art. 5, resta a carico dell’Assicurato con il minimo e il massimo indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
d) Sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti “punitive or exemplary damages”.
e) A parziale deroga dell’art. 11 delle Norme che rego- lano l’Assicurazione in generale, resta convenuto tra le Parti che, in caso di azioni legali promosse contro l’Assicurato nei territori degli USA, loro territori e possedimenti e del Canada , le spese di difesa a carico della Compagnia saranno considerate parte integran- te del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento e non si in- tendono pertanto in aggiunta allo stesso.
f) Xxxxxxx confermate tutte le esclusioni indicate al- l’art. 7 della presente Sezione II.
β) Danni ad altri prodotti
L’Assicurazione comprende, entro il limite del 30% del Massimale di Polizza, i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito.
γ) Garanzia Vendors Liability
Si conviene che sono considerati “Assicurati” anche le persone ed organizzazioni sottospecificate (in seguito chiamate “VENDITORI”) per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o ven- dita, nel corso della regolare attività del Venditore, dei prodotti fabbricati dall’Assicurato e garantiti dalla Poliz- za suindicata, alle seguenti condizioni:
1. L’Assicurazione riguardante il Venditore non vale per:
a) qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzio- ne o vendita non autorizzata dall’Assicurato;
b) i danni corporali o materiali derivanti da:
I. qualsiasi azione da parte del Venditore che mo- difichi il prodotto;
II. qualsiasi inosservanza da parte del Venditore al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
III. qualsiasi inosservanza da parte del Venditore nell’effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il Venditore stesso abbia concordato di effettuare o normalmente effettui nel regola- re svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
IV. prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell’Assicurato siano stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o so- stanza da parte o per il Venditore;
c) danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del Venditore;
d) pretese o responsabilità per danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del Responsabile (es. punitive or exemplary damages).
2. Esclusione
L’Assicurazione non è operante nei confronti di qual-
siasi persona od organizzazione dalla quale l’Assicu- rato Contraente abbia acquisito prodotti o compo- nenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia.
AVVERTENZA
Il testo della presente garanzia è riportato anche in lin- gua inglese per utilità del Venditore, del Contraente e dell’Assicurato, ma il contratto è disciplinato dal testo italiano.
Additional Insured (Vendors-Limited-Form)
This endorsement modifies such insurance as is afforded by the provisions of the policy relating to the following prod- ucts liability insurance.
It is agreed that the “Person Insured” provision is amended to include any person or organization designated below (herain referred to as “vendor”), as an insured, but only with respect to the distribution or sale in the regular course of the vendor’s business of the named insured’s products cov- ered under said policy subject to the following additional provisions;
1. The insurance whit respect to the vendor does not apply to:
a) any express warranty, or any distribution or sale for a purpose, unauthorized by the named insured;
b) bodily injury or property damage arising out of:
I. any act of the vendor which changes the condi- tion of the products,
II. any failure of the vendor to maintain the product in merchantable condition,
III. any failure of the vendor to make such inspec- tions, adjustements, tests or servicing as the ven- dor itself has agreed to make or normally untertakes to make in the usual course of busi- ness, in connection with the distribution or sale of the products,
IV. products which after distribution or sale by the named insured have been labeled or relabeled or used as a container, part or ingredient of any oth- er thing or substance by or for the vendor;
c) bodily injury or property damage within the vendor’s premises;
d) claims or liability for punitives or exemplary damages.
2. The insurance does not apply to any person or organi- zation from whom the named insured has acquired such products or any ingredient, part or container, entering into, accompanying or containing such products.
IMPORTANT NOTICE
The English language text of the “Estensione della Garanzia R.C. del Venditore” is provided for the conve- nience of the vendor and does not form part of the policy issued to the named insured, which is written in Italian language and governed by the Italian text.
Sezione III
Responsabilità civile fabbricati
Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile proprietari di fabbricati
Articolo 1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interes- si e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per dan- neggiamenti a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’ Assicurato da fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere.
L’Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevi- sive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche te- xxxx a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di conteni- mento di altezza superiore ai 2 m.), nonché cancelli anche automatici.
L’Assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa espe- rite dall’I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Articolo 2
Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’ Assicurato nonché qual- siasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all’amministrazione, manu- tenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti non- ché alla conduzione di questi ultimi. Se tuttavia, i predetti lavori o servizi vengono appaltati a imprese diverse dal Contraente e/o Assicurato, sono considerati terzi anche i titolari ed i Prestatori di lavoro di tali imprese.
Articolo 3
Rischi esclusi dall’Assicurazione
I) L’Assicurazione non comprende i danni:
a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umi- dità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
b) alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
c) da furto e alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute;
d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o par- ziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
e) derivanti dall’esercizio, nei fabbricati descritti in Polizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commer- ci, arti e professioni o dall’attività personale dell’Assicu- rato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
g) verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
h) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento del- l’acqua, dell’aria e del suolo;
i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navi- gazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
j) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impian- ti che siano condotti o azionati da persona non abili- tata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
l) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenu- to a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, co- munque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
II. L’Assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:
a) da detenzione o impiego di esplosivi;
b) derivanti da malattie professionali;
c) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qual- siasi prodotto a base di tabacco;
d) derivanti da immunodeficenza acquisita e patologie correlate;
e) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
f) derivanti da amianto o Chrysotile;
g) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
h) risultanti dalla generazione di campi elettrici o ma- gnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.
Articolo 4
Fabbricati in condominio
Se l’Assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei sin- goli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l’Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quan-
to la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Articolo 5
Valore del fabbricato e Assicurazione parziale
Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell’area, senza tener conto del degrado per età, uso e ogni altra circostanza influente.
Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore di- chiarato in Polizza dall’Assicurato, la Compagnia rispon- de del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
Articolo 6
Validità territoriale
La presente Assicurazione è valida per i fabbricati edificati in Itxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Condizioni particolari
(sempre operanti)
Articolo 7
Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazio- ne del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al- l’Assicurato in qualità di Committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, relativi ai fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche.
Articolo 8
Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne
A parziale deroga dell’art. 3, - I) lett. a), delle “Norme che re- golano l’Assicurazione”, la garanzia - comprende i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fo- gne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Sco- perto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indi- cati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Articolo 9
Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assi- curati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si ri- ferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Garanzie aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di Po- lizza)
A) Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell’immobile (R.C.O.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro, escluse le malattie pro- fessionali, sofferti da “Prestatori di lavoro” addetti alle atti-
vità relative ai fabbricati per i quali è prestata l’Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
1. I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni non- chè per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
2. I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che al momen- to del Sinistro:
• qualora l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate in- terpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità;
• il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel ri- spetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l’Assicurazione conser- va la propria validità.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Tali scoperti o franchigie non si applicano per quanto previsto dall’art. 11 delle Condizioni generali di Assicu- razione.
Agli effetti dell’Assicurazione di responsabilità civile verso
Prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltan- to i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di inchieste da parte delle Autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.
Restano confermate tutte le esclusioni indicate all’art.- 3
– II).
B) Danni da interruzioni o sospensioni di attività
A parziale deroga dell’art. 3 – I), lett. d), delle “Norme che regolano l’Assicurazione”, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o par- ziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di ser- vizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
C) Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 3 – I), lettera h) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia si intende este- sa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, con- giuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a se- guito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Tale garanzia è operante esclusivamente per le conse- guenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, in- terruzioni d’esercizio e simili.
La garanzia di “inquinamento accidentale” non com- prende inoltre i danni di cui l’Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Data ultimo aggiornamento: 27 Gennaio 2014
Allegato n. 1
Valori di Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento
Ove non diversamente previsto da quanto sotto riportato per ogni danno a Cose, la garanzia è prestata con la Franchigia prevista per l’art. 2 “Franchigia per danni a Cose”.
SEZIO | NE I – R.C.T./O IMPRESE INDUSTRIALI | ||
GARANZIA | SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro) | FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro) | LIMITE DI RISARCIMENTO |
Art. 1, lett. B – Lavori presso terzi. | - | Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose. | € 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 1, lett. B – Responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 81/08. | - | € 5.000,00. | - |
Art. 2 – Franchigia per danni a Cose. | - | € 250,00 (tutte le attività escluso l’impiantistica); € 500,00 (attività impiantistica). | - |
Art. 4 – Oggetto dell’Assicurazione R.C.O. | - | - per i “Prestatori di lavoro” per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Assicurato e per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull’Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell’Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri “Prestatori di lavoro” con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato. | - |
Art. 11 – Xxxxx derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi. | 10% con il minimo di € 2.500,00. | - | € 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 12 – Danni da incendio. | - | Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose. | € 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 14 – Cose in consegna e custodia. | 10% con il minimo di € 500,00. | - | € 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 15 – Danni da furto. | 10% con il minimo di € 1.500,00. | - | € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 16 – Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate. | 15% con il minimo di € 1.500,00. | - | € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 19 – Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori | 10% con il minimo di € 1.500,00. | - | € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lett. D Danni a condutture ed impianti sotterranei. | 10% con il minimo di € 1.000,00. | - | € 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lett. E – Danni da cedimento o franamento del terreno. | 10% con il minimo di € 2.000,00. | - | € 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lett. F – Malattie professionali. | - | - per i “Prestatori di lavoro” per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Assicurato e per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull’Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell’Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri “Prestatori di lavoro” con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato. | € 1.500.000,00 per Sinistro e € 750.000,00 per ogni danneggiato, e con un sottolimite di € 150.000,00 per Sinistro e per ogni danneggiato per i “Prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada su soggetti diversi dall’Assicurato. |
Garanzia Aggiuntiva lett. G – Inquinamento accidentale | 10% con il minimo di € 5.000,00. | - | € 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lett. H – Smercio. | - | Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose. Per vendita di prodotti diversi nella tipologia da quelli commissionati € 5.000,00. | € 1.000.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Limitatamente alla vendita di prodotti, Cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate, massimo risarcimento € 100.000,00 per Sinistro e anno assicurativo. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lett. I – Responsabilità civile postuma | 10% con il minimo di € 2.500,00 e il massimo di € 15.000,00. | - | € 300.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo limitatamente ai danni a Cose. Limitatamente ai danni da interruzione attività massimo risarcimento € 100.000,00 per ogni anno assicurativo. |
Garanzia Aggiuntiva lett. J – Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale. | - | Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose. | € 1.000.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
SEZIONE I – R.C.T./O IMPRESE EDILI | |||
GARANZIA | SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro) | FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro) | LIMITE DI RISARCIMENTO |
Art. 1, lett. B – Lavori presso terzi. | - | Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose. | € 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 1, lett. B – Responsabilità ai sensi del d.lgs. 81/08. | - | € 5.000,00 | - |
Art. 2 – Franchigia per danni a Cose. | - | € 500,00 (imprese edili in genere); € 1.000,00 (lavori stradali e scavi / reinterri). | - |
Art. 4 – Oggetto dell’Assicurazione R.C.O. | - | - per i “Prestatori di lavoro” per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Assicurato e per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull’Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell’Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri “Prestatori di lavoro” con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato. | - |
Art. 11 – Xxxxx derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi. | 10% con il minimo di € 2.500,00. | - | € 300.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 12 – Danni da incendio. | - | Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose. | € 500.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 14 – Cose in consegna e custodia. | 10% con il minimo di € 1.000,00. | - | € 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 15 – Danni da furto. | 10% con il minimo di € 1.500,00. | - | € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 16 – Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate. | 15% con il minimo di € 1.500,00. | - | € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 19 – Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori | 10% con il minimo di € 1.500,00. | - | € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 21 – Lavori di demolizione e disfacimento. | 10% con il minimo di € 2.500,00. | - | - |
Art. 23 – Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. | 10% con il minimo di € 1.500,00. | - | € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Art. 24 – Acqua Piovana. | 10% con il minimo di € 2.500,00. | - | € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lett. D Danni a condutture ed impianti sotterranei. | 10% con il minimo di € 1.000,00. | - | € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lett. E – Danni da cedimento o franamento del terreno. | 10% con il minimo di € 2.000,00. | - | € 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lett. F – Malattie professionali. | - | - per i “Prestatori di lavoro” per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Assicurato e per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull’Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell’Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri “Prestatori di lavoro” con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato. | € 1.500.000,00 per Sinistro e € 750.000,00 per ogni danneggiato, e con un sottolimite di € 150.000,00 per Sinistro e per ogni danneggiato per i “Prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada su soggetti diversi dall’Assicurato. |
Garanzia Aggiuntiva lett. G – Inquinamento accidentale | 10% con il minimo di € 5.000,00. | - | € 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lett. H – Responsabilità civile postuma. | 15% con il minimo di € 3.000,00. | - | € 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lett. I – Inquinamento accidentale durante l’esecuzione dei lavori presso terzi. | 10% con il minimo di € 3.000,00. | - | € 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
Garanzia Aggiuntiva lett. J – Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale. | - | Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose. | € 1.000.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. |
SEZIONE II – RC PRODOTTI | |||
GARANZIA | SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro) | FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro) | LIMITE DI RISARCIMENTO |
Art. 5 – Scoperto Obbligatorio. | - Resto del Mondo (escluso USA e Canada) 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza; - USA/CAN 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza. | - | - |
Garanzia Aggiuntiva lett. · α Estensione della garanzia all’esportazione diretta negli USA e in Canada. | USA/CAN 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza. | - | - |
Garanzia Aggiuntiva lett. ‚ β Danni ad altri prodotti | - Resto del Mondo (escluso USA e Canada) 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza; - USA/CAN 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza. | - | 30% del Massimale di Polizza. |
SEZIONE III – RC FABBRICATI | |||
GARANZIA | SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro) | FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro) | LIMITE DI RISARCIMENTO |
Art. 8 – Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne. | - | € 250,00. | - |
Garanzia Aggiuntiva A – Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell’immobile. | - | - per i “Prestatori di lavoro” per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Assicurato e per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull’Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell’Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri “Prestatori di lavoro” con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato. | € 1.500.000,00 per ogni Sinistro, ma con il limite di € 750.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx B – Danni da interruzione o sospensione di attività. | 10% con il minimo di € 2.500,00. | - | € 50.000,00 per ogni Sinistro |
Garanzia Aggiuntiva C – Danni da Inquinamento Accidentale. | 10% con il minimo di € 1.500,00. | - | € 50.000,00 per ogni Sinistro |
Allegato 2:
moduli di denuncia Sinistro
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquida- zione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o xxx xxx, xx suo Intermediario as- sicurativo entro 10 giorni (art. 9 Condizioni generali).
Da inoltrare via FAX o mediante lettera raccomandata all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza
URGENTE
Pagina: 1 + . . .
Intermediario assicurativo
Spett.le .............................................................................................................
Fax: ......................................................................................................................
Sig. .......................................................................................................................
DA:
(Assicurato)
....................................................................................................................................
Sig. .......................................................................................................................
(Persona da contattare)
Tel. .........................................................................................................................
Fax ........................................................................................................................
Denuncia Sinistro: Accaduto il ............................................................................... Polizza n° ......................................................................................................
Luogo .............................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Con la presente denunciamo il Sinistro come sopra, occorso per le seguenti sezioni/causali:
R.C.T.
SEZIONE I
R.C.O.
R.C.P.
SEZIONE II
SEZIONE III
R.C.F. (r.c.t./r.c.o.)
Danno a Persone Morte
Lesione temporanea Lesione permanente
Danno a Cose
Danno a Persone Morte
Lesione temporanea Lesione permanente
Danno a Persone Morte
Lesione temporanea Lesione permanente
Danno a Cose
Danno a Persone Morte
Lesione temporanea Lesione permanente
Danno a Cose
Causale Danno Sez. I
Danni a condutture e impianti sotterranei Danni da cedimento o franamento del terreno Malattie professionali
Inquinamento accidentale
Smercio causato dalle Cose vendute Responsabilità civile postuma
Danni da circolazione nel perimetro aziendale
Altro ....................................................................................................................................
(specificare)
Causale Danno Sez. II
Errore di progettazione
Difetto di fabbricazione/ imballaggio
Errore di distribuzione Altro .........................................................
..........................................................................
(specificare)
Causale Danno Sez. III
Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne
Danni da interruzione o sospensione di attività
Danni da inquinamento accidentale
Altro ..........................................................................
..........................................................................................
(specificare)
La presente segnalazione ha carattere puramente indicativo e non impegna le Parti.
In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità
- Nome di terzi coinvolti Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del Sinistro:
(prosegue in allegato)
Manteniamo inalterato luogo ed effetti del Sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente agli articolo 9 delle CGA e articolo 5 della Sezione I.
Cordiali saluti.
Firma del Contraente/Assicurato
Data
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
03.2014 - P.0086/6 - R. 06.2015