CONTRATTO COLLGTTIVO RGGIONALG INTGGRATIVO DI LAVORO
CONTRATTO COLLGTTIVO RGGIONALG INTGGRATIVO DI LAVORO
FRIULI – VGNGZIA GIULIA
PGR I DIPGNDGNTI DALLG IMPRGSG GSGRCGNTI L’ATTIVITA’ DI GSCAVAZIONG G LAVORAZIONG DGI MATGRIALI LAPIDGI
Addì 29 novembre 2001 in Udine si sono incontrate :
le delegazioni dei Gruppi Regionali Artigiani Settore Lapideo composte dai rappresentanti della Federazione Regionale Artigiani del Friuli-Venezia Giulia – CONFARTIGIANATO e da quelli della C.N.A. Regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Per la Confartigianato
- BRONZI cav. Xxxxxx Presidente della Federazione Regionale Artigiani del Friuli-Venezia Giulia
assistiti da LUCCHGTTA Dott. Xxxxxxxx – Segretario Regionale della Federa- zione Regionale Artigiani del Friuli-Venezia Giulia e dai Sigg. : Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dri Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx.Xxxxx, Monaco Xxxx. Xxxxx.
Per la C.N.A.:
- XXXXXX Xxxxx Presidente della C.N.A. Federazione Regionale del Friuli-
Venezia Giulia
assistiti dai Sigg.xx XXXXXXXX Xxxxxxx – Segretario Regionale della C.N.A., Xxxx Xxxxxx Xxxxx , Xxxxxx Xxxxxxx.
e
le delegazioni regionali FILCA-FILLGA rappresentate
per
la FILCA – CISL Regionale nella persona del Sig. Xxxxxxx XXXXXXXX
e del Sig. Xxxxxxxxx XXXXXX la FILLGA – CGIL Regionale nella persona del Sig. Xxxxxxxx IODICG
e del Sig.Xxxxxxx XXXXXXX
per la stipula del Contratto Integrativo Regionale del Settore Lapideo, relativo al C.C.N.L. Xxx. 1995-Sett. 1999.
Per i 6indacati Regionali dei Lavoratori Per le Organi]]a]ioni delle Imprese Artigiane
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Le Parti
Premesso che :
- le Organi]]a]ioni Artigiane Regionali CONFARTICIANATO e CNA e le Organi]]a]ioni 6indacali FILCA-CI6L e FILLEA-CCIL Regionali, confermano l’importan]a della contratta]ione regionale, sia nell’ambito delle rela]ioni sindacali, che per la necessità di una adeguata politica contrattuale territoriale che valori]]i l’indiscusso ruolo produttivo dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa nell’economia della Regione Friuli Vene]ia Ciulia;
- concordano altresì di perseguire l’obiettivo di reali]]are un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organi]]a]ioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale, che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
Stabiliscono quanto segue :
1. - FORNITURA PASTI
A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai lavoratori che prestano la propria opera per almeno 4 ore giornaliere nelle cave di estrazione è riconosciuto il diritto a fruire di un pasto caldo giornaliero meridiano a carico dell’impresa datrice di lavoro. In caso di impossibilità oggettiva della fornitura del pasto caldo, è prevista un’indennità giornaliera sostitutiva di mensa pari a Guro 5,28.
2. - INDGNNITA’ DI LAVORO DISAGIATO
A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai lavoratori che svolgono la loro attività nella cave di estrazione, viene erogata un’indennità di lavoro disagiato per le effettive ore di lavoro di cava, pari ad una maggiorazione del 3% della retribuzione oraria, così come previsto dall’art. 28 del C.C.N.L. “Lavori Speciali e Disagiati”.
3. - SICURGZZA - AMBIGNTG DI LAVORO - VGSTIARIO
Le parti riaffermano quanto sottoscritto dalle Organizzazioni Regionali CONFARTIGIANATO – CNA e CGIL – CISL – UIL in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare quanto previsto per il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza. (Protocollo attuativo Interconfederale per la Regione Friuli Venezia Giulia dell’Accordo Applicativo 3.09.1996 del D.L.vo n. 626/94, così come modificato dal D.L.vo n. 244/96).
Le parti, anche tramite l’GBIART, si impegnano a promuovere iniziative di formazione e informazione sulle materie riguardanti la sicurezza sul lavoro, l’antinfortunistica e l’ambiente, per rafforzare tra i Lavoratori e le Imprese la cultura della sicurezza.
La fornitura del vestiario (comprese le calzature) è assicurata dalle Aziende a tutti i Lavoratori ed in caso di usura verrà tempestivamente prevista la sostituzione.
4. – INDGNNITA’ DI TRASFGRTA
Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 del C.C.N.L. del settore, si stabilisce che ai lavoratori comandati a prestare la loro opera fuori dai limiti del Comune in cui ha sede l’impresa, sarà possibile erogare, in sostituzione di quanto previsto dal comma 1 del suddetto art.25, un’indennità giornaliera di trasferta così quantificata:
Oltre i 25 Km. dal confine comunale: Guro 9,30 (Lire 18.000).
POLITICHG DI SGTTORG
5. – FLGSSIBILITA’ – FGRIG - ORARIO DI LAVORO - QUALIFICHG G
Le parti, con l’obiettivo di monitorare l’utilizzo, da parte dei lavoratori, delle ferie e permessi, degli accordi di flessibilità, dell’incidenza dello straordinario sull’orario di lavoro e dell’inquadramento del personale in funzione di eventuali nuove qualifiche allo stato non codificate, promuovono la costituzione di un Comitato bilaterale composto da rappresentanti nominati da Confartigianato, CNA, Filca-CISL e Fillea-CGIL.
Tale Comitato, a carattere regionale, avrà il compito di analizzare ed elaborare proposte relativamente alle problematiche sopracitate.
Gsaminerà, inoltre, e porrà in atto iniziative tese alla valorizzazione ed alla riqualificazione del settore lapideo anche attraverso l’ottenimento da parte della Pubblica Amministrazione di un sistema normativo di riferimento certo e di facile applicazione.
6. - APPRGNDISTATO
La disciplina dell’Apprendistato nell’attività di escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei è regolata dalle norme di legge e dal C.C.N.L. .-
Le ore destinate alla formazione esterna, di cui all’art. 16 comma 2 della Legge 24 Giugno 1997 n. 196, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle Imprese.
Le parti concordano, anche al fine di migliorare le competenze culturali e professionali dei lavoratori, sulla necessità di realizzazione di tali percorsi formativi, a tal fine saranno predisposti appositi moduli formativi anche di concerto con l’GBIART.
L’impegno formativo è ridotto a 40 ore per gli Apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo all’attività da svolgere.
7. - PRGVIDGNZA INTGGRATIVA
Visti gli accordi nazionali per la creazione di ARTIFOND “Fondo Pensione Intercategoriale Nazionale per i Lavoratori Dipendenti del Settore Artigiano” le parti si impegnano a promuovere anche tramite l’GBIART e specificatamente tramite gli sportelli territoriali, tutte le iniziative volte all’adesione al Fondo da parte del personale dipendente, anche attraverso la promozione e la diffusione di materiali informativi sul funzionamento ed adesione all’Artifond.
8. - GLGMGNTO GCONOMICO TGRRITORIALG (G.G.T.)
Tenuto conto del positivo andamento degli indicatori econometrici regionali definiti dall’art.2 (Sistema contrattuale – livello decentrato di categoria) del vigente CCNL, per il settore della lavorazione dei materiali lapidei, le parti concordano di istituire, a decorrere dal 1.11.2001, un Glemento Gconomico Territoriale Regionale di Settore, di seguito denominato G.G.T., da corrispondere ai lavoratori nelle seguenti misure annue rapportate al quinto livello della classificazione contrattuale del personale:
- per l’anno 2001: Guro 44,76 (Lire 86.667);
- per l’anno 2002: Guro 268,58;
- per l’anno 2003: Guro 335,66;
- per l’anno 2004: Guro 335,66.
IMPORTI MENSILI EROGABILI NEGLI ANNI: | |||
2001 – 2002 da nov. 2001 | 2003 – 2004 da gen. 2003 | ||
Liv. | Xxxx | Xxxx | Xxxx |
1° | 34,45 | 66.700 | 43,07 |
2° | 30,99 | 60.000 | 38,73 |
3° | 24,58 | 47.600 | 30,78 |
4° | 21,95 | 42.500 | 27,48 |
5° | 20,66 | 40.000 | 25,82 |
6° | 19,01 | 36.800 | 23,81 |
7° | 16,40 | 31.750 | 20,50 |
NB: Gli importi mensili indicati per gli anni 2003 - 2004 sostituiscono e non integrano quelli relativi agli anni precedenti.
L’Glemento Gconomico Territoriale Regionale mensile viene erogato per 12 mensilità ed è incluso nella base di calcolo della 13^mensilità per i ratei maturati e della retribuzione delle giornate di ferie e permessi retribuiti (ex festività e R.O.L.). L’G.G.T. non incide sul calcolo del T.F.R. -
Lo stesso rientra nelle caratteristiche di cui all’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135 e della circolare INPS 1° giugno 1998, n. 114 in ordine alla decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello nell’Artigianato.
A tal fine, copia del presente accordo verrà depositata presso l’Agenzia Regionale per l’Impiego del Friuli Venezia Giulia.
Le parti si incontreranno entro il mese di Dicembre di ogni anno di vigenza (a partire da Dicembre 2002) del presente accordo, per una valutazione congiunta sull’andamento degli indicatori economici ai fini di una loro corretta definizione.
Agli Apprendisti verrà corrisposto l’ G.G.T. nella misura percentuale prevista dalla fascia retributiva in cui gli stessi sono inquadrati (vedi C.C.N.L. di settore).
Ai giovani assunti con Contratto di Formazione e Xxxxxx verrà corrisposto l’ G.G.T. nella misura del 50% (cinquanta per cento).
L’ G.G.T. verrà altresì corrisposto dal mese di gennaio degli anni 2003, 2004, solo se la verifica relativa all’anno precedente, che verrà effettuata in uno specifico incontro tra le parti da tenersi in linea di massima nel mese di dicembre di ciascun anno, darà esito positivo nella valutazione dei parametri di seguito elencati:
- Numero delle Imprese iscritte all’A.I.A. rispetto all’anno precedente a quello di riferimento;
- Numero di Lavoratori operanti nel Settore rispetto all’anno precedente a quello di riferimento.
8bis. - G.G.T. Consorzio Produttori della Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Rilevata la peculiarità delle imprese aderenti al “Consorzio Produttori della Pietra Piasentina”, corrente nella zona di Torreano (Udine) , in relazione alla tipicità della lavorazione di tale materiale lapideo ed allo specifico sistema produttivo adottato, le parti concordano l’attribuzione ai lavoratori dipendenti di tali aziende, a decorrere dal 1.11.2001, di un importo di G.G.T. nelle misure annue di seguito segnate (in sostituzione e non ad integrazione delle somme di cui al precedente art. 8) rapportate al quinto livello della classificazione contrattuale del personale:
- per l’anno 2001: Guro 78,33 (Lire 151.667);
- per l’anno 2002: Guro 537,16;
- per l’anno 2003: Guro 604,24;
- per l’anno 2004: Guro 604,24.
IMPORTI MENSILI EROGABILI NEGLI ANNI: | ||||
2001 da nov. 2001 | 2002 da gen. 2002 | 2003 - 2004 da gen. 2003 | ||
Liv. | Xxxx | Xxxx | Xxxx | Xxxx |
1° | 60,27 | 116.700 | 68,90 | 77,47 |
2° | 54,23 | 105.000 | 61,97 | 69,72 |
3° | 43,02 | 83.300 | 49,22 | 55,36 |
4° | 38,42 | 74.400 | 43,95 | 49,42 |
5° | 36,15 | 70.000 | 41,32 | 46,48 |
6° | 33,26 | 64.400 | 38,06 | 42,81 |
7° | 28,69 | 55.550 | 32,80 | 36,90 |
NB: Gli importi mensili indicati per gli anni 2002, 2003 - 2004 sostituiscono e non integrano quelli relativi agli anni precedenti.
Restano validi i criteri di calcolo ed erogazione di cui al precedente art.8. Nota a verbale di Confartigianato Friuli Venezia Giulia:
La Confartigianato dichiara, in nome e per conto delle aziende aderenti al Consorzio
Produttori Xxxxxx Xxxxxxxxxx, sue associate, che la differenziazione degli importi di GGT concordati nel presente atto per i lavoratori dipendenti da tali aziende costituisce un’eccezione non ripetibile in prossimi futuri eventuali contratti integrativi di lavoro. Il Consorzio ribadisce la propria volontà di applicare, per le proprie imprese, gli accordi
normativi ed economici previsti dal vigente sistema contrattuale adottato dalla Confartigianato.
9. - UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data della stipula del presente contratto, in relazione alla c.d. Vacanza Contrattuale intercorsa dalla presentazione della piattaforma sindacale (Novembre 2000) alla data di entrata in vigore del presente contratto, verrà corrisposto un’importo forfettario di Guro 103,30 (Guro 206,60 per i lavoratori delle aziende aderenti al Consorzio Produttori Pietra Piasentina), a titolo di una-tantum.
L’importo viene riproporzionato, in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.
Detto importo, commisurato all’anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, astensione facoltativa post-partum, lavoro a tempo parziale. L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.2120 del c.c., l’importo di una tantum è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’importo di cui sopra verrà erogato in due rate:
- Guro 51,65 (G.103,30 per Cons.P. Piasentina) con la retribuzione del mese di Gennaio 2002;
- Guro 51,65 (G.103,30 per Cons.P. Piasentina) con la retribuzione del mese di Giugno 2002.
Xxxx apprendisti e ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro in forza alla data della stipula del presente contratto saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti , a titolo di una tantum, importi corrispondenti al 50% di quanto previsto per la generalità dei dipendenti.
Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le somme eventualmente corrisposte nel periodo di definizione del presente accordo regionale a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 50% in occasione della prima tranche di una tantum e del restante 50% in occasione della seconda.
10. - G. B. I. A. R. T.
Le parti riconoscono in GBIART la realizzazione di una avanzata idea di bilateralità ed in particolare apprezzano la valorizzazione degli interventi di mutualità in favore dei Lavoratori e delle Aziende.
Favoriscono quindi l’adesione ad GBIART e promuovono ogni iniziativa nei confronti dell’Gnte in favore dei Lavoratori e delle Aziende.
11. - QUOTG DI SGRVIZIO CONTRATTUALG
Analogamente a quanto previsto dall’art. 52 del CCNL, che regolamenta la quota diffusione contratto, viene richiesto ai lavoratori non aderenti alle XX.XX. firmatari del presente CCRIL un contributo straordinario pari ad Guro 25,82, previa informazione ed eventuale rinuncia scritta da parte del singolo lavoratore interessato.
Tale eventuale trattenuta sarà effettuata con la retribuzione del mese di gennaio 2002 e sarà versata, a cura delle aziende, in un apposito conto corrente indicato dalle XX.XX.
12. - DGCORRGNZA G DURATA
Il presente Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro decorre dal 1° Novembre 2001 ed avrà validità sino al 31 Dicembre 2004.