MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54, 55, punto 2, e 70, punto 12, del Decreto X.xx 163 del 12 aprile 2006 con procedura ristretta e accelerata, per la realizzazione di un sistema unitario di gestione “giuridico – matricolare” del personale della Polizia di Stato.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaundici, addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data , registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il , visto n. - sono presenti:
1) Il Dott. , agente in nome e per conto del Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. nato a il - nella sua
qualità di rappresentante legale della Società . con sede in , Via
- il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di codice fiscale n. - con oggetto sociale: ecc , come risulta anche dal certificato
rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di .
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) il CTC, nella seduta del 25 novembre 2010 ha espresso parere favorevole all’espletamento della Gara d’appalto ;
b) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 15 giugno 2011, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 2, e 70, punto 12, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dandone massima pubblicità con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie Speciale n. 71 del 17 giugno 2011 nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
c) sono pervenute n. _ offerte e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione ministeriale nella seduta del , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società , con sede in , al prezzo complessivo di € oltre I.V.A.;
d) la Società viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell' Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di un sistema unitario di gestione “giuridico matricolare” del personale della Polizia di Stato.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi all'allegato "A" al presente contratto, nonché, al capitolato tecnico ed all'offerta dell'Impresa n. del che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.
L’Impresa si obbliga a fornire alle medesime condizioni tecnico economiche, tutte le ulteriori prestazioni, se richieste dall’Amministrazione, per 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’esecutività del contratto nei modi di legge, termine oltre il quale il presente contratto sarà ritenuto esaurito e nulla sarà più dovuto dalle parti.
Fornitura:
Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura di:
❑ Servizi di “sviluppo e MEV” di software comprensivi dell’installazione e avviamento in esercizio;
❑ Fornitura, installazione di una soluzione di Business Intelligence afferente alla classe di fornitura “Sviluppo e MEV mediante soluzioni commerciali”;
❑ Fornitura, in garanzia, dei servizi di MAC del software fornito;
❑ Fornitura, a corpo dei servizi “migrazione dati”;
❑ Fornitura di una soluzione di mercato per la dematerializzazione e conservazione sostitutiva, a norma di legge, dei documenti cartacei ed elettronici integrata con la soluzione di firma digitale e con il sistema di gestione giuridico-matricolare offerto;
❑ Fornitura a corpo di un servizio di Formazione e addestramento d’aula;
❑ Fornitura a corpo di un servizio di Project management per la Direzione dei lavori. L'ammontare complessivo del contratto è di Euro , cui sono da aggiungere Euro
per I.V.A. al 20%, per un valore massimo complessivo di Euro .
Articolo 2
Norme regolatrici del contratto
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d' Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti) e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207;
g) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d) (e) ed f), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), ./) e g), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 3 Responsabili di progetto
L'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un Responsabile dell’esecuzione del Progetto con il compito di coordinare le attività dell' Amministrazione e fungere da interfaccia con l'Impresa, nonché, con funzioni di controllo sulla corretta esecuzione del progetto stesso e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Entro la medesima data l'Impresa dovrà nominare un Responsabile Generale di Progetto (Project Manager) con funzioni di coordinamento e di unica interfaccia tecnica con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
Collaudo e termini di adempimento
Entro il termine di (in base all’offerta) giorni solari, decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta esecutività del contratto, l’Impresa dovrà presentare un “Piano dei Collaudi” che costituirà la guida per lo svolgimento delle attività di collaudo di qualsiasi software realizzato; contestualmente l’Impresa, dovrà presentare una “Specifica di Collaudo” contenente la descrizione dettagliata dei test da eseguire.
Il “Piano di collaudo” e la “Specifica di collaudo” dovranno contenere il piano dei test con particolare attenzione alle seguenti informazioni:
❑ Strategia, metodologia e obiettivi del collaudo.
❑ Pianificazione temporale del collaudo.
❑ Specificazione dei requisiti e dei vincoli dell’ambiente di collaudo.
❑ Caratteristiche dell’hardware e del software di base previste per il collaudo.
❑ Oggetti sottoposti a collaudo.
❑ Elenco dei test con evidenza della copertura rispetto ai requisiti e al rischio.
❑ Descrizione dei test formali, funzionali, non funzionali da eseguire, con particolare attenzione ai test specifici per la validazione dei requisiti.
❑ Descrizione dei test automatici eventualmente realizzati e delle modalità di impiego.
❑ Le metriche ed indicatori di qualità e relative soglie.
❑ I criteri di accettazione da parte dell’Amministrazione.
❑ I contenuti previsti nei verbali di collaudo.
Tale piano di collaudo sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del proprio Responsabile di progetto.
Nel caso in cui la valutazione del “piano dei collaudi” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Entro (in base all’offerta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione ed esecutività del contratto nei modi di legge, l’Impresa dovrà approntare al collaudo, presso locali dell’Amministrazione, l’intera fornitura prevista al precedente articolo 1.
Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento, saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto “Piano dei Collaudi”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ri-presentazione del Piano dei Collaudi nel caso di valutazione negativa in prima istanza.
Il collaudo finale della fornitura sarà eseguito presso il luogo di consegna da un'apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi del D.P.R. del 7 agosto 1992, n. 417.
Le prove di collaudo dovranno verificare la conformità della fornitura con le specifiche tecniche indicate nell'allegato tecnico "A", che costituisce parte integrante del presente contratto, e sarà eseguito in conformità con le indicazioni del “Piano dei collaudi”, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa garantirà tutta l’assistenza necessaria e metterà a disposizione della Commissione di Collaudo tutte le apparecchiature e i mezzi necessari all’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutti i collaudi previsti nel corso della fornitura saranno effettuati alla presenza delle parti.
Il verbale di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso.
Il mancato rispetto dei termini indicati ai capoversi 1,4 e 5 comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 12.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione del collaudo finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno in carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5
Scioperi e cause di forza maggiore
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di
rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora l'Impresa non adempia agli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall' Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza - entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell' evento - unitamente alla domanda di proroga, un' esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti dell'Impresa, per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive, di cui, l’Impresa si impegna a dare preventiva comunicazione, con una interruzione massima, in tal caso, del suddetto periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari.
Resta infine inteso, che la mancata comunicazione all'Amministrazione da parte dell'Impresa del giorno di inizio del suddetto periodo di chiusura per ferie estive, comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della chiusura per ferie, a mezzo fax al n. 0000000000, con assicurazione a cura dell'Impresa medesima dell'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione, comporta automaticamente la continuazione della decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.
Articolo 6
Rifiuto e ripresentazione al collaudo
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d' Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione di Xxxxxxxx pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo, l'Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – i prodotti già sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’UTAM nuovi prodotti in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto ufficio, presentare detto nuovo materiale, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per il collaudo.
c) Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei prodotti sottoposti al collaudo risultato negativo, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall' Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’UTAM in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite. Verranno applicate le penali di cui all'articolo 12 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili all'Impresa, non possa essere effettuato alla data convenuta secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Articolo 7 Modifiche e varianti tecniche
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato degli apparati ed i software di base e ambiente, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell' importo complessivo, verrà convenuto un compenso “extra” corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall’UTAM. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di collaudo e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di collaudo e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Articolo 8 Adempimenti antimafia e subappalto
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 e dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490 e dal DPR 252 del 3/06/1998.
E' ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.
In caso di subappalto, l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dalla stesso eseguite, di propria competenza
Articolo 9 Vizi
La Società sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta..
I beni dovranno essere garantiti dalla Società da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti
i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 10
Garanzia, Help Desk, Livelli di servizio e Manutenzione
Garanzia
L’Impresa garantisce i prodotti, per un periodo di 36 (trentasei mesi) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa stessa, della comunicazione di avvenuto collaudo favorevole della realizzazione.
Gli obiettivi di una fornitura MAC sono così definiti:
❑ mantenere operativa la soluzione (software) attraverso attività che assicurino in via continuativa la rimozione delle malfunzioni;
❑ assicurare il miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni, con adegati interventi di correzione;
❑ garantire l’evoluzione tecnico funzionale della soluzione “software” (in questo contesto definita come manutenzione adeguativa);
❑ fornire servizi di supporto utili a risolvere tempestivamente problemi relativi a malfunzioni ed errori;
❑ assicurare l’aggiornamento periodico della soluzione, attraverso il miglioramento della funzionalità, dell’affidabilità e dell’efficienza dei prodotti, mediante il rilascio di nuove versioni e/o correzioni dei prodotti da parte del relativo fornitore.
Livelli di servizio
Articolo compilabile sola a seguito di offerta
Manutenzione:
Articolo compilabile solo a seguito di offerta.
Help desk
Articolo compilabile solo a seguito di offerta.
Articolo 11 Deposito cauzionale
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 113 e 75 (comma 7) del D.l.vo 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione, ha costituito un deposito cauzionale di €
pari al % dell'importo netto del contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La fideiussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell' Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice civile.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 12
Penalità in caso di ritardi e termine essenziale .
Piano dei Collaudi
Ogni ritardo rispetto ai termini previsti per la presentazione dei documenti “piano di collaudo” e “specifiche di collaudo” di cui al precedente art. 4, nonché per la sua ripresentazione nell’ipotesi di valutazione negativa o insufficiente, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale.
L’ammontare complessivo delle penalità, non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale
Trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma del D.P.R. n. 207/2010.
Consegna, installazione e approntamento al collaudo finale.
I ritardi maturati nell’esecuzione delle attività di consegna, installazione ed approntamento al collaudo finale comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore complessivo del contratto.
L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma D.P.R. n. 207/2010.
Garanzia, Manutenzione e Help Desk
Articolo compilabile solo a seguito di offerta con l’avviso che le penalità saranno dimensionate entro i limiti previsti dalla normativa di riferimento (Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010) ed in base alle tempistiche indicate nel capitolato tecnico.
In tutte le ipotesi previste di apllicazioni di penali disciplinate dai precedenti capoversi, qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore Al limite del 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione, previa diffida ad eseguire l’attività entro il termine ultimo di 30 (trenta) giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell’ulteriore risarcimento per i danni causati dall’inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 13
Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che in deroga all'art. 4 del decreto Legislativo 09 ottobre 2002, n. 231 che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni solari dalla
data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dopo la comunicazione dell’esito favorevole del collaudo da parte della medesima.
A tal riguardo, farà fede il timbro di ricezione della fattura presso l’Ufficio medesimo. La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa all’Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico – Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
CODICE CIG:
Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n.231, i pagamenti saranno effettuati a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta della fornitura in opera dietro presentazione di regolare fattura in quadruplice copia , intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei servizi tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Impianti tecnici telecomunicazioni e Informatica, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
BANCA:
IBAN:
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.: CODICE FISCALE:
Articolo 14
Clausola dell' Amministrazione più favorita
L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dal medesima Impresa, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 15 Brevetti e diritti d'autore
L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possono possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’'Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
o se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d' autore causata da un prodotto non dall'Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 16
Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale
L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
Inoltre l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell' ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e Legge 10 aprile 1991, n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni).
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione l' Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell' Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell' Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.
L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Articolo 17
Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza
L' Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.
E' fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell ' Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all ' esecuzione del presente contratto.
L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell 'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.
L' Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l'attività in corso.
Il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dall'Impresa stessa, nell 'esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.
L'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210 convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.
Articolo 18 Decadenza e diritti dell'assuntore
L' Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 19
Spese inerenti al contratto
L 'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell' imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall' origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all' Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all' Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legga 27 dicembre 1975, n. 790.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 20 Salvaguardia dell' obsolescenza
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell' Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al all’1 per mille dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 21
Recesso dell' Amministrazione
Ai sensi degli art. 134 e seguenti del decreto legislativo 163/2006 è in facoltà dell' Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.
Nulla sarà dovuto all’Impresa oltre la data di scadenza del contratto stabilita al precedente articolo 1 - terzo capoverso.
Articolo 22 Controversie contrattuali
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 23 Domicilio legale
A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in Via , ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.
L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 24 Oneri fiscali
Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 25
Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità
L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo telefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12 al terzo, sesto, ottavo e nono comma, dall’art. 6, comma 5, ed oltre all' ipotesi stabilita nell'art. 20, terzo comma, (Salvaguardia dell'obsolescenza), è prevista nelle fattispecie contemplate alle seguenti clausole del presente contratto:
Art. 5, commi 2,4 e 5;
Art. 6, comma 4.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), terzo, sesto, ottavo e nono comma, ed all’ipotesi prevista dall'art. 20, terzo comma, (Salvaguardia dell'obsolescenza) del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto
- mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- articolo 5, terzo comma;
- articolo 6, xxxxxx xxxxx;
- articolo 13, terzo comma.
Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e sesto comma del presente articolo 25, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 26 Cessione del credito
L' Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 27
Risoluzione in caso di condanna penale
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l' intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28
Prevalenza delle clausole contrattuali
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Xxxxxxx, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o articolo 5 - Scioperi e cause di forza maggiore;
o articolo 8 – Adempimenti antimafia e subappalto;
o articolo 11 - Deposito cauzionale;
o articolo 12 - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
o articolo 13 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
o articolo 14 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o articolo 15 - Brevetti e diritti d' autore;
o articolo 16 - Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
o articolo 21 - Recesso dell' Amministrazione;
o articolo 25 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o articolo 26 - Cessione del credito;
o articolo 27 - Risoluzione in caso di condanna penale.
L'atto consta di n. pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le sottoscrizioni.
Allegati
o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Ufficio Registro Imprese di _ _ _
o numero di iscrizione _ _ , emesso in data _
o D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) - protocollo _ _ _
o D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 81/2008;