Accordo di collaborazione
CUP E84E19002550003
Accordo di collaborazione
Manifestazione di interesse per lo sviluppo di azioni prevenzionali in ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anno 2019
Tra
Inail - Direzione regionale per la Sardegna, con sede in Cagliari Xxx Xxxxxxx x. 00, rappresentato dal Direttore regionale pro-tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Melzo (MI) il 12/02/1962, C.F. ncflrd62b12f119d
E
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito AOU SS), con sede a Xxxxxxx Xxxxx X. Xxxxxx 00, rappresentata dal Direttore Generale f.f. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, nato a Sassari (SS) il 23/05/1978, C.F. SPNNNL78E23I452F, in qualità di Legale Rappresentante p.t.
Di seguito denominate parti
PREMESSO CHE:
- Il d.lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale assegnandogli all’art. 9 compiti di informazione, formazione assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l’Inail persegue il sostegno per la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro favorendo le sinergie con i soggetti individuati dal legislatore all’art. 10 del d.lgs 81/2008 e s.m.i. tra cui gli organismi paritetici, e gli enti di patronato nei confronti, altresì, delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;
- Le linee di indirizzo 2019 (LIOP) dell’Inail prevedono la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione di prevenzione che vengono identificate nella realizzazione di interventi nelle macro area di attività: Promozione e informazione, Formazione e Assistenza e Consulenza;
- Alla base dell’Accordo è stata definita una reale divisione di compiti e responsabilità e impegni finanziari come riportato nell’allegata scheda progettuale e nel piano economico finanziario che costituiscono parte integrante del presente atto;
- I movimenti finanziari tra i soggetti firmatari del presente Accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute in compartecipazione;
- Che le risorse devono essere amministrate secondo i principi di sana gestione contabile (Regolamento CE n. 1083/2006; art. 48 , comma 2, del Regolamento CE n. 1605/2002);
- Che l’utilizzo del contributo INAIL, attesa la natura pubblicistica delle finalità perseguite e delle risorse finanziarie impegnate, dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità e, nel caso di acquisizione di beni e/o servizi , dovrà essere garantito quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice degli appalti);
- Che tutte le dichiarazioni di spesa includono l’ammontare totale di spese ammissibili sostenute dai beneficiari nell’attuazione delle operazioni e che le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (vds. Art. 78, comma 1, del regolamento CE n. 1083/06).
CONSIDERATO CHE
- Sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- Sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle parti, nei rispettivi campi d’azione;
- Nell’ipotesi che negli sviluppi progettuali di cui all’allegato progetto, si renda necessario il ricorso a terze Parti, la selezione deve avvenire attraverso procedura di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia;
- Che la Direzione Regionale Sardegna ha emanato l’Avviso pubblico per la raccolta delle c.d. “manifestazioni di interesse per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro finanziabili dall’INAIL per l’anno 2019”, reso pubblico in data 20 giugno 2019 con la pubblicazione del predetto avviso, completo degli allegati nella sezione “Avvisi e scadenze” sul portale istituzionale (xxx.xxxxx.xx) e fissando la scadenza della presentazione delle relative manifestazioni di interesse al 20 luglio 2019, successivamente prorogata al 31 agosto 2019;
- Che a seguito del sopraccitato avviso, l’AOU SS, in data 28/08/2019 tramite PEC, ha manifestato l’interesse a partecipare con il progetto denominato “Interventi di prevenzione primaria e secondaria in tema di tumori cutanei di origine professionale da esposizione a radiazioni solari con particolare riferimento al comparto edile”;
- Che a seguito della valutazione comparativa operata sulla base dei criteri di selezione indicati nell’Avviso medesimo, la Commissione, all’uopo costituita, ha ritenuto ammissibile la proposta progettuale proponendo la partecipazione attiva dei professionisti INAIL nell’attuazione delle sue fasi, ritenendo valido il progetto “Interventi di prevenzione primaria e secondaria in tema di tumori cutanei di origine professionale da esposizione a radiazioni solari con particolare riferimento al comparto edile”, in quanto rispondente alle finalità dell’Avviso in argomento;
- il presente Accordo costituisce l’attuazione in compartecipazione per il territorio della Regione Sardegna del progetto, il cui costo complessivo ammonta a euro 80.228,18.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo attuativo.
Art. 2 Finalità
Le Parti, con il presente Accordo di collaborazione, intendono sviluppare la più ampia collaborazione per lo sviluppo di iniziative nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, nel seguente settore d’interesse: “Assistenza e consulenza” nell’ambito di intervento indicato al punto 2 dell’avviso pubblico.
Il progetto è finalizzato alla prevenzione primaria e secondaria dei tumori professionali in edilizia attraverso l’analisi del fenomeno dei tumori cutanei di origine professionale, la formazione dei lavoratori sulle strategie di protezione dal rischio, il potenziamento della diagnosi precoce attraverso la formazione dei medici sui criteri di riconoscimento dei tumori cutanei di origine professionale.
Il progetto prevede il coinvolgimento multisettoriale e precisamente dei settori:
• Lavoratori del Settore edile;
• Lavoratori della Sanità: Medici di Medicina Generale (MMG) e Medici Competenti (MC);
Art. 3
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Il presente Accordo disciplina le attività che verranno poste in essere da INAIL e AOU SS per la realizzazione del progetto “Interventi di prevenzione primaria e secondaria in tema di tumori cutanei di origine professionale da esposizione a radiazioni solari con particolare riferimento al comparto edile” secondo quanto definito nel progetto allegato (all. n. 1) comprensivo del prospetto economico-finanziario allegato (all. n. 2) al presente Accordo che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 4
SOGGETTI REFERENTI DELL’ACCORDO
Il referente è il soggetto che sovraintende al regolare svolgimento del presente Accordo, nonché alla sua realizzazione, per quanto di competenza dell’ente di appartenenza.
Per l’INAIL il Responsabile del Processo Prevenzione della Direzione Regionale Sardegna Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, per l’AOU SS il Commissario Straordinario f.f. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx.
Art. 5 ORGANISMO DI ATTUAZIONE
Le finalità e gli obiettivi previsti dal presente Accordo attuativo sono perseguiti attraverso la costituzione di un Tavolo di governance e gestione”, così composto:
Per l’INAIL: la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Primario Sovrintendeza Sanitaria Regionale INAIL, il Dott. Xxxxxxxxx Xxxxx, Medico Regionale per la Prevenzione, la Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Responsbaile del sub processo prevenzione o un suo delegato;
Per l’ Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari: il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e il Medico Competente Coordinatore SSD Sorveglianza Sanitaria, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx.
Al Tavolo, sulla base delle linee progettuali di cui agli allegati 1 (illustrazione del progetto) e 2 (Preventivo economico-finanziario) che costituiscono parte integrante del presente atto, sono affidati i compiti di:
- Coordinare le fasi progettuali;
- predisporre i report periodici a seconda della durata del progetto delle attività delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi;
- programmare le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti attraverso verifiche intermedie e finali delle attività progettuali;
- modificare ed integrare il presente atto, a seguito dell’evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza dell’Accordo attuativo;
- Definire tutti gli aspetti legati al progetto che alla data della sottoscrizione del presente Accordo non possono esssere previsti;
- elaborare i S.A.L. periodici come da modulistica allegata e il rendiconto annuale delle attività svolte e degli obiettivi perseguiti da sottoporre agli organi competenti.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l’eventuale partecipazione al Tavolo tecnico di coordinamento, oltre i referenti del progetto, di ulteriori propri esperti che possono fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento del lavoro.
Il Tavolo di Governance dovrà riunirsi con una frequenza almeno trimestrale e, all’occorrenza, qualora si renda necessario da particolari circostanze.
Art. 6 IMPEGNI DELLE PARTI
Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nei comparti di interesse;
- mettere a disposizione le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui ai citati allegati n. 1 e 2.
L’AOU SS, in considerazione dell’attuale stato di emergenza dovuto alla diffusione sul territorio nazionale del COVID-19, i cui sviluppi non è dato al momento prevedere, si impegna a:
- adottare, nell’attuazione del progetto, tutti i protocolli di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni normative al fine della prevenzione e contenimento del contagio, mantenendo nel contempo esente l’INAIL da ogni responsabilità circa la loro applicazione. Le attività di formazione, assistenza e consulenza, pertanto, nelle more del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica, dovranno essere organizzate ed attuate nel rispetto del distanziamento sociale e con l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva, ovvero con modalità webinar o videoconferenza;
- a garantire, in caso di ricorso a modalità “in remoto”, la possibilità all’INAIL di procedere a dei controlli al fine di verificare l’effettivo svolgimento delle attività progettuali.
ART. 7
SUDDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER L’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO APPROVATO
Ciascuna parte si impegna a sottoscrivere il patto di integrità approvato dal Presidente dell’INAIL il 17 dicembre 2018 con determina n. 524 predisposto tra i soggetti beneficiari di finanziamenti, sovvvenzioni, contributi o altri vantaggi economici erogati dall’Istituto in tema di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 9,10,11 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. per la realizzazione del progetto di cui all’art. 1 così come indicato nella scheda di progetto e nel piano economico, allegati 1 e 2.
ART. 8
VERIFICHE E RELAZIONI SULL’ATTIVITÀ
Le parti si impegnano:
- a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, e per quanto riconducibile alla propria competenza, la realizzazione delle attività progettuali oggetto dell’Accordo. Per i dettagli delle attività le Parti fanno riferimento al Progetto esecutivo che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo (All. 1);
- a condividere, entro giorni quindici dalla scadenza di ogni trimestre di attività, un rapporto tecnico e un rapporto finanziario che riporti analiticamente le spese sostenute, sulla base delle linee guida per la rendicontazione contenute nelle LIOP 2019 e come previsto dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, nonché dalle “Istruzioni per la gestione economico finanziaria e per la rendicontazione dei progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, allegato n. 2 all’Avviso pubblico predetto;
ART. 9 IMPEGNO FINANZIARIO
Per l’esecuzione delle attività progettuali di cui all’ art. 3, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto esecutivo di cui al precedene art. 8, come definiti nel piano economico finanziario (all. n. 2) tendenzialmente nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le parti fanno riferimento al precitato piano economico
finanziario allegato, che forma parte integrante del presente Accordo. Le parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della documentazione prodotta di cui all’art. 8 del presente Accordo.
Nel momento in cui il progetto sarà realizzato secondo quanto indicato e raggiunti gli obiettivi fissati l’Inail comparteciperà con il contributo previsto fino a un massimo del 50% del progetto, pari a € 39.435,04, IVA inclusa. L’AOU SS e i propri partner si impegnano a compartecipare economicamente alla realizzazione delle attività secondo quanto previsto dal piano economico finanziario allegato al Progetto.
In sede di verifica dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo- contabile prevista dalle “Istruzioni per la gestione economico finanziaria e per la rendicontazione dei progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, (allegato n. 2 all’Avviso pubblico predetto) ed attestante il rispetto delle procedure previste dalla circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
L’AOU Sassari in ragione dell’onere di gestione contabile assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 3/2003 e s.m.i., che impone l’obbligo di riportare il numero CUP su tutte le transazioni finanziarie ed amministrative inerenti la realizazione del progetto.
In particolare dichiara che il conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutte le operazioni finanziarie, sia in entrata che in uscita, è il seguente:
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Xxxxx Xxx Xxxxxx 00, Xxxxxxx, XXX 00000 CF 02268260904
Istituto di credito: Banco di Sardegna di Xxxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000000
Xxxxxxx delegate ad opeare sul suddetto conto corrente:
Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx C.F.: BLLRMR72S46G203F.
Art.10 TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo attuativo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, in conformità al disposto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679.
ART. 11
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una parte, potrà essere utilizzato dall’altra parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale parte e/o contenute nel presente atto. I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
ART. 12 COPERTURA ASSICURATIVA
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo attuativo.
ART. 13 DURATA
Il presente accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine previsto per la realizzazione del progetto previsto per il 31/08/2021.
Art. 14
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo attuativo (“Informazioni confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto per tutta la sua durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è
in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
1) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà del contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
2) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, semprechè tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
3) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, semprechè la parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato l’ informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
ART. 15 FORO COMPETENTE
Le parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall’attuazione del presente Accordo.
Eventuali controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Cagliari.
È fatto salvo, per ciascuna delle parti, il diritto di recesso connesso alla verifica dei risultati e/o dello stato di realizzazione.
Per cause di forza maggiore, non imputabili alle parti, sarà possibile modificare le finalità e le modalità attuative del progetto sulla base delle decisioni assunte dal “Tavolo di coordinamento” previsto dal precedente art.5.
Il presente Accordo è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso di uso, in base agli artt. 5,6, 39 e 40 del DPR 131 del 26/4/1986, a spese della parte che la richiederà.
Il presente atto viene firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.
Per l’INAIL Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Il Direttore Regionale Il Direttore Generale f.f.
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx