CONTRATTO di SERVIZIO 2017-2019
CONTRATTO di SERVIZIO 2017-2019
tra
I COMUNI DI BARDONECCHIA, CHIOMONTE, EXILLES, GIAGLIONE, GRAVERE, MEANA DI SUSA, MONCENISIO, OULX, SALBERTRAND E L’UNIONE MONTANA XXXX XXXXX SUSA (siglabile UMAVS) CUI I COMUNI ELENCATI APPARTENGONO;
I COMUNI DI CESANA TORINESE, CLAVIERE, SAUZE DI CESANA, SAUZE D’OULX, SESTRIERE E L’UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA (siglabile UMCOVL) CUI I COMUNI ELENCATI APPARTENGONO;
L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO FORESTALE XXXX XXXXX SUSA
(siglabile CFAVS);
per l’affidamento in house, ai sensi dell’art. 5 del codice dei contratti d.lgs 50/2016, dei CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI E SERVIZI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DEL TERRITORIO dei Comuni predetti, finanziati con la quota percentuale sulla fatturazione dell’acqua potabile gestita dal competente Autorità d’ambito Torinese 3 attraverso i PMO (piani di manutenzione) finanziati con le risorse di cui all’art. 8, comma 4, della L.R. 13/19971 e di cui alla L. 36/1994 e smi (c.d. legge Xxxxx).
PREMESSO CHE
- con proprie deliberazioni consiliari i sopracitati 14 Comuni hanno disposto di costituire l’Azienda speciale consortile CFAVS, ai sensi degli art. 31 e 114 del TUEL 267/2000, approvandone il relativo statuto, con la relativa convenzione costitutiva, che è stata stipulata a decorrere dal 1° gennaio 2002, a trasformazione del preesistente Consorzio tra Enti locali istituito fin dal 1953;
- lo Statuto del CFAVS prevede, all’art. 3 “Scopo e Finalità”:
• Il Consorzio Forestale ha per scopo la gestione tecnico economica e la pianificazione delle risorse silvo-pastorali appartenenti o comunque in possesso degli Enti Consorziati, nonché la prestazione, attraverso appositi servizi tecnici a competenza generale, di servizi e lavori a favore dei Comuni consorziati, della Comunità Montana Xxxx Xxxxx Susa e di altri Enti pubblici o privati.
In particolare il Consorzio, sul territorio degli Enti Consorziati o Convenzionati svolge le seguenti funzioni:
• valorizzazione dell’ambiente naturale;
• custodia, conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio forestale;
• incremento e valorizzazione delle produzioni multiple della foresta;
• assistenza tecnica ai Comuni Consorziati per il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture costituenti il loro patrimonio ambientale, silvo-pastorale e rurale;
• tutela della flora e dell’ambiente naturale;
• difesa del suolo, sistemazioni idraulico forestali e in genere lavori che prevedono l’impiego
di squadre di operai forestali;
• conservazione e miglioramento dei pascoli montani;
• prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
• prevenzione e difesa dalle fitopatologie;
• soccorso alle popolazioni ed ai singoli cittadini colpiti da calamità o comunque in situazioni
1 L'Autorità d'Ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.
di grave pericolo;
• aggiornamento e assistenza tecnica in materia forestale, agricola e zootecnica, a favore di privati o consorzi nell’ambito territoriale dei Comuni Consorziati;
• realizzazione di studi e ricerche finalizzate all’ottimizzazione dei compiti sopradetti;
• ogni altra attività utile alla valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale e territoriale degli Enti Consorziati, ivi inclusa la gestione totale o parziale dei patrimoni in base a specifici contratti di servizio.
• Il Consorzio può altresì svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività tecniche:
• progettazioni;
• direzione e contabilità lavori;
• rilievi;
• collaudi;
• pianificazione urbanistica;
• formazione professionale;
• servizi di protezione civile;
• attività divulgativa;
• pubblicazioni, studi e consulenze.
• In base a specifica convenzione le attività nei settori forestale e silvo pastorale, per la tutela dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni, nonché l’attività tecnica di cui al comma 3, potranno essere svolte a favore della Comunità Montana Xxxx Xxxxx Susa e di altri Enti pubblici o privati.
L’art. 37 della legge regionale 16/99 assegnava alle Comunità Montane competenze e funzioni di programmazione e gestionali per la sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale sul proprio territorio (competenze ora passate per effetto della L.R. 11/2012 in capo alle Unioni Montane);
Nella peculiare realtà dell’Xxxx Xxxxx Susa opera dal 1953 il Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa, composto ad oggi dai 14 Comuni che componevano a suo tempo la ex Comunità Montana Xxxx Xxxxx Susa e che ora compongono le 2 Unioni Montane dei Comuni stipulanti2, con compiti che nel tempo si sono estesi dalla gestione e vigilanza forestale ad una più complessiva attività di sviluppo e tutela del territorio, sino all’esercizio di attività tecniche per conto dei Comuni e della Comunità Montana e alla esecuzione di lavori di manutenzione forestale e idraulico forestale con squadre lavori di operai forestali;
Fin dagli anni ’80 il CFAVS ha svolto attività in convenzione con la Comunità Montana esistente sul territorio dei 14 Comuni, in base a specifiche convenzioni. In particolare, a partire dagli anni 2000 la convenzione aveva a riferimento proprio l’affidamento e la realizzazione degli interventi relativi alla Manutenzione del territorio finanziata con i fondi ATO3/PMO;
In esecuzione della L.R. 11/2012, che ha disposto il superamento delle Comunità Montane piemontesi, si sono costituite nel territorio dell’Xxxx Xxxxx di Susa le 2 Unioni Montane dei Comuni stipulanti, le quali sono subentrate ope legis in tutte le funzioni di sviluppo montano già attribuite alle Comunità Montane. In modo particolare sono subentrate nella titolarità a disporre, gestire e rendicontare all’Autorità d’Ambito Torinese 3 (ATO3), gli interventi di manutenzione del territorio di cui alle disponibilità finanziarie garantite dalla quota percentuale sulla fatturazione dell’acqua potabile gestita dalla competente ATO3 attraverso i PMO (Piani di manutenzione) finanziati con le risorse di cui all’art. 8, comma 4, della L.R. 13/1997 e di cui alla L. 36/1994 e smi (c.d. Legge Xxxxx). Inoltre il riconoscimento regionale ha prescritto che per la gestione di queste ex funzioni montane le 2 Unioni dovessero convenzionarsi tra loro.
2 (con la precisazione che della Unione Montana Comuni Olimpici-Via Lattea fa parte anche un Comune che non è membro del CFAVS, il Comune di Pragelato, che tuttavia non viene interessato nel presente contratto)
Per le condizioni, sia di efficacia che di economicità che consentono di poter disporre di un Ente con esperienza più che cinquantennale sul territorio, le parti reputano opportuno disporre l’affidamento in house dei contratti relativi all’esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione del territorio da parte delle due Unioni Montane (di seguito Unioni Montane) al Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa (di seguito CFAVS), con le modalità indicate nel presente contratto di servizio, approvato dai rispettivi organismi assembleari;
In riferimento alle disposizioni di legge, i 14 Comuni (Moncenisio, Giaglione, Meana di Susa, Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Bardonecchia, Sauze d’Oulx, Claviere, Cesana Torinese, Sestriere, Sauze di Cesana) hanno a loro volta approvato in Consiglio comunale il presente contratto di servizio, mediante il quale disciplinano e coordinano tra loro il controllo analogo congiunto richiesto per l’affidamento in house, senza applicazione del d.lgs. 50/2016, tenuto conto che i Comuni stessi risultano in definitiva gli effettivi soggetti controllanti sia delle Unioni Montane che del CFAVS.
Il "contratto di servizio" tra Comuni, Unioni Montane e CFAVS non esclude le prestazioni complementari che il CFAVS eroga, in correlazione con i Fondi ATO3/PMO, a favore dei Comuni (gestione dei pascoli, attività in campo forestale e tecnico etc.), in considerazione dei vantaggi e benefici che per i Comuni (e le loro Unioni Montane) derivano da queste attività, poste in essere in stretta connessione con quelle principali.
Il “contratto di servizio” specifica le modalità di esecuzione di tutti i servizi e lavori, la formazione dei piani di manutenzione, la definizione dei prezzi e dei computi, le garanzie di controllo e collaudo, in generale tutte le verifiche di economicità dei servizi resi a favore delle Unioni Montane e dei Comuni, globalmente intesi, che soddisfano la verifica dell'affidamento ai sensi del 192, 2° comma, del codice d.lgs. 50/2016 (preso a riferimento anche se si tratta di norma non direttamente applicabile ad una Azienda Speciale, ma in quanto principio generale relativo alla motivazione della scelta dell’in house in termini di congruità e di benefici per la collettività amministrata);
Il contratto specifica inoltre che il CFAVS assumerà a sua volta, per quanto di competenza, il ruolo di amministrazione aggiudicatrice, impegnandosi a rispettare tutte le regole per i contratti pubblici per i suoi affidamenti di lavori, servizi e forniture (stabilendosi anche che, di norma, il CFAVS non faccia “sub affidamenti” integrali dei contratti ricevuti dalle Unioni Montane);
Nel contratto sono specificati i controlli "pubblici" che gli Enti affidanti (Unioni Montane e Comuni) svolgono sul CFAVS, ai sensi dell'art. 147 e seguenti del TUEL 267/2000, prevedendo in particolare controlli "tecnici" e sulle procedure amministrative;
Le condizioni che consentono questo affidamento, senza l’applicazione del codice d.lgs 50/2016, sono verificate con le disposizioni normative di cui all’ALLEGATO A, in raffronto con la concreta situazione dei 14 Comuni, delle Unioni Montane e del CFAVS, e dei rispettivi statuti e delle modalità di costituzione e funzionamento dei rispettivi organi di governo e direzione;
Il "contratto di servizio" trae origine dalla considerazione di omogeneizzare, con conseguente risultato positivo, da un lato, l'esigenza dei Comuni e delle Unioni Montane che sia garantita la gestione del territorio nel suo insieme (non frazionabile in servizi e lavori per motivi di efficacia del risultato complessivo) e dall'altro lato la realtà operativa, la capacità organizzativa e la vocazione statutaria del CFAVS, in quanto azienda speciale di cui all'art. 114 del TUEL 267/2000.
Il conferimento diretto al CFAVS di attività che rientrano nel campo istituzionale dei Comuni e delle Unioni Montane, sia per azioni in amministrazione diretta (poichè l'Ente strumentale possiede le necessarie risorse organizzative) sia per azioni quale amministrazione aggiudicatrice, possono collocarsi interamente nel "contratto di servizio".
Il CFAVS, infatti, eroga, ai Conferenti, servizi di natura forestale: in forza della legge Regione Piemonte 10.2.2009 n. 4 e del proprio statuto, esso assicura "la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali".
Per poter garantire tale mandato, alla gestione è preordinato anche il lavoro, del quale non rilevano gli importi data la prevalenza per materia degli affidamenti, che connotano l'essenza stessa del CFAVS sulla base della vocazione statutaria: quanto viene conferito al CFAVS è "servizio in materia forestale", indipendentemente dalla frazionabilità del contenuto (prestazione di servizi o di lavori) e dagli importi, cioè tutto il merito è teso alla realizzazione di servizi forestali e all'obiettivo finale della gestione corretta e deontologica del patrimonio montano:
TUTTO CIÒ PREMESSO
In modalità informatica, in successive firme digitali apposte dai legali rappresentanti di tutti gli Enti come individuati in intestazione, a ciò autorizzati in virtù delle specifiche deliberazioni consiliari o assembleari riportate in elenco ALLEGATO B:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Principi generali
1. Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto quadro, il CFAVS - in quanto soggetto strumentale dei Comuni consorziati, a loro volta membri e controllori effettivi delle Unioni Montane affidanti - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della trasparenza, sia in ordine all’espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione dei servizi erogati, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, il CFAVS si dota degli strumenti di programmazione previsti dal suo Statuto ed in particolare del Piano programma, nel quale una specifica sezione è destinata alla programmazione di utilizzo dei Fondi ATO3/PMO, come concordata in attuazione del presente con le Unioni Montane e i Comuni.
3. Gli strumenti di programmazione e il Piano Programma vengono approvati nei termini stabiliti dalla Assemblea del CFAVS, di cui sono componenti i Sindaci o loro delegati dei 14 Comuni.
Articolo 2 – Oggetto degli affidamenti e loro definizione generale
1. Le Unioni Montane affideranno al CFAVS, con le modalità qui di seguito stabilite e secondo una propria discrezionale decisione sull'entità degli importi di propria competenza da conferire di volta in volta, in tutto o in parte, potendo mantenere in capo alle stesse Unioni Montane indicativamenteuna quota fino al 20%, i contratti di appalto di lavori o servizi concernenti la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione del territorio dei 14 Comuni finanziate dalla quota percentuale sulla fatturazione dell’acqua potabile gestita dalla competente ATO3 attraverso i PMO (Piani di manutenzione) finanziati con le risorse di cui all’art. 8, comma 4, della L.R. 13/1997 e di cui alla L. 36/1994 e smi (c.d. legge Xxxxx).
2. Alle Unioni Montane spettano i compiti di approvazione della pianificazione, gestione, direzione lavori e liquidazione dei fondi per interventi di cui ai PMO, realizzati dal CFAVS, svolti con i rispettivi Uffici Tecnici, o avvalendosi se del caso degli Uffici tecnici dei Comuni in base ad accordi presi di volta in volta.
3. In particolare le parti danno atto che, per quanto concerne gli interventi costituenti lavori o servizi pubblici, la forma di affidamento in house al CFAVS rappresenta una particolare modalità di affidamento diretto in quanto Azienda speciale consortile dei 14 Comuni membri delle Unioni Montane, ente strumentale degli stessi. In altri termini, il CFAVS, ufficio operativo dei 14 Comuni che lo compongono, assumerà in questi casi l’incarico di eseguire in amministrazione diretta, con i propri operai, l’intervento, come se fosse realizzato direttamente da un singolo Comune, tramite i propri uffici e servizi.
4. La programmazione generale di utilizzo dei Fondi ATO3/PMO, da inserire nel piano programma del CFAVS e nei documenti di programmazione delle Unioni Montane, sarà definita di comune accordo attraverso il Tavolo di consultazione previsto dal presente contratto, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto di quanto si debba realizzare, di un’equa distribuzione territoriale,
delle risorse disponibili e delle possibilità operative del CFAVS. In tale ambito saranno verificate le attività da esternalizzare a terzi sul mercato in quanto eccedenti le possibilità operative del CFAVS, sia in termini di quantità che di tipologia delle opere e servizi. La programmazione generale viene poi approvata, per quanto di competenza, dalla Giunta di ciascuna Unione Montana e con la discrezionalità descritta al precedente comma 1.
5. In particolare si stabilisce che le attività che il CFAVS, in quanto affidatario, dovesse in teoria sub appaltare integralmente a terzi, rimarranno invece in capo alle Unioni Montane come Stazioni appaltanti che procederanno agli affidamenti ai sensi del codice dei contratti. In questi casi, le attività di direzione e collaudo dei lavori verranno affidate ai tecnici del CFAVS.
6. E’ consentito invece al CFAVS procedere, per l’esecuzione dei lavori e servizi che le Unioni Montane affideranno direttamente in house, con forniture di materiali, noli e altre attività affidate a terzi che non costituiscano tecnicamente “subappalto”, in misura ordinariamente non superiore al 30% del valore del contratto affidato. Il CFAVS assumerà in questi casi il ruolo di amministrazione aggiudicatrice, impegnandosi a rispettare tutte le regole per i contratti pubblici per i suoi affidamenti di lavori, servizi e forniture. In particolare il CFAVS mantiene la sua iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, con i propri Responsabili Unici di Procedimento e assolverà tutti gli obblighi previsti dalle norme con riguardo ai Codici Identificativi Gara (CIG) e alla tracciabilità dei pagamenti.
7. I progetti, o le schede dei Programmi, sono definite e proposte dal CFAVS, e devono essere approvati dalle Unioni Montane. I prezzi unitari e i computi, fanno di norma riferimento ai prezziari regionali o, in mancanza ad altri strumenti equivalenti o analisi prezzi. In sede di Tavolo di consultazione viene eventualmente definita una percentuale/un elemento di “efficienza” che il CFAVS si impegna ad applicare anche in ribasso sui prezziari definiti, a favore delle Unioni Montane, al netto di quanto occorra al CFAVS per continuare a garantire, in forma gratuita o agevolata i servizi complementari di gestione del territorio ai 14 Comuni.
8. Gli Uffici Tecnici delle Unioni Montane svolgeranno i controlli sulla esecuzione dei contratti affidati al CFAVS, disponendo il loro collaudo e la liquidazione.
9. Gli Enti affidanti (Unioni Montane e Comuni, per quanto di competenza) possono svolgere sul CFAVS, ai sensi dell'art. 147 e seguenti del TUEL 267/2000, controlli "tecnici" e sulle procedure amministrative da questo seguite nella gestione degli affidamenti in house, con riguardo a: modalità di reclutamento e gestione del personale, affidamenti di contratti pubblici per forniture, lavori e servizi, osservanza di tutte le disposizioni che la legge pone in capo alle Aziende speciali che assumono la veste di Amministrazione Aggiudicatrice.
10. Per le attività di controllo di cui al comma precedente, il Tavolo di Consultazione nomina uno o più funzionari delegati delle Unioni Montane e/o dei Comuni che gli riferiscono dei controlli effettuati. Il referto dei controlli effettuati, che attesta le regolarità della gestione svolta dal CFAVS nell’eseguire i contratti affidati, viene allegata alla programmazione generale per l’anno successivo.
Articolo 3 –Affidamento dei singoli contratti
1. In esecuzione del Programma generale degli affidamenti, approvato dalle Giunte delle Unioni Montane in attuazione del presente contratto quadro, il Responsabile di Servizio competente per ciascuna Unione definisce i singoli contratti dei lotti operativi da affidare al CFAVS, nel rispetto dei principi qui stabiliti, dei documenti tecnici approvati nel Programma generale e delle condizioni contrattuali (prezzi, capitolati etc.) ivi previste.
2. Ogni altra fase successiva di gestione e direzione dell’esecuzione dei singoli contratti sarà di competenza del Responsabile di Servizio competente per ciascuna Unione.
Articolo 4 – Rendicontazione delle attività svolte
1. il CFAVS, al momento di definire la Programmazione generale delle attività per il nuovo anno, presenta al Tavolo di Consultazione un dettagliato rendiconto, tecnico ed economico, dell’andamento
delle attività rese nell’anno precedente. Detto rendiconto costituisce altresì allegato al Bilancio di esercizio del CFAVS da approvare in Assemblea consortile.
Articolo 5 – Prestazioni complementari garantite ai Comuni ed efficienza del CFAVS
1. In considerazione del fatto che il CFAVS, in quanto Azienda pubblica, non persegue scopi lucro, le parti danno atto che l’eventuale margine operativo realizzato nella esecuzione dei lavori o servizi Fondi ATO3/PMO, affidati in house in esecuzione del presente, debba tornare a favore dei Comuni, ovvero delle Unioni Montane, attraverso la resa, da parte del CFAVS, di prestazioni complementari di gestione del territorio, a titolo gratuito o agevolato, fatta salva la discrezionalità descritta al comma 1 del precedente art. 2.
2. In particolare si precisa che sono complementari le attività di gestione dei pascoli comunali, le attività in campo forestale e tecnico (progetti per conto dei Comuni), che il CFAVS eroga ai Comuni stessi senza richiedere corrispettivi.
3. Il Tavolo di Consultazione nello stabilire una eventuale “percentuale di efficienza” per gli Interventi Fondi ATO3/PMO, tiene quindi conto dell’equilibrio economico generale del CFAVS e del valore economico di queste prestazioni complementari - che il CFAVS dovrà far emergere da una mirata relazione tecnica ed economica di raffronto fra le economie consolidatesi e le energie da dedicare, almeno in sede di rendiconto di cui al precedente art. 4 - rese a beneficio dei Comuni.
Articolo 6 – Tavolo di Consultazione
1. Per la gestione del presente Contratto viene istituito un Tavolo di Consultazione per i Fondi ATO3/PMO, che riferisce agli Organi esecutivi delle Unioni Montane e al Consiglio di Amministrazione del CFAVS.
2. Il Tavolo ha funzioni consultive, di controllo e gestione generale della presente convenzione, definendo i programmi comuni di attività, interventi, progettazioni ed ogni altro aspetto della collaborazione tra gli enti, come individuato nel presente contratto quadro.
3. Il Tavolo è composto dai Presidenti delle Unioni Montane e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del CFAVS, ovvero da loro delegati; intervengono come tecnici il Direttore del CFAVS e un Funzionario tecnico per ciascuna Unione Montana incaricato dal rispettivo Presidente.
4. Le decisioni del Tavolo sono assunte a unanimità dei pareri espressi dai rappresentanti legali delle Unioni Montane e del CFAVS.
Articolo 7 – Durata del contratto
Il presente contratto vale per il periodo 2017-2019 e, se non disdettato da nessuna delle parti contraenti entro il 30 giugno 2019, si rinnoverà per un ulteriore triennio a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il presente contratto cesserà anticipatamente in caso di nuove modifiche del quadro associativo degli Enti locali, ovvero delle regole in materia di Fondi ATO3/PMO, che si rendano incompatibili con le sue statuizioni.
Avendo il Comune di Sestriere in data 27.1.2017, prot. n. 514, inoltrato istanza di parere ad ANAC circa le “modalità di affidamento dei lavori da Unione Montana di Comuni ad Azienda Speciale Consortile” con necessità di chiarimento sulla applicazione, o meno, dell'art. 192 D.Lgs. 50/2016 in materia di Società partecipate (considerando il fatto che il CFAVS non è Società partecipata ma Azienda Speciale Consortile), il presente contratto dovrà comunque essere eventualmente rivalutato o concluso in via anticipata a seguito del parere che verrà emesso da ANAC.
Articolo 8 – Responsabilità. Limiti e coperture assicurative
Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse derivassero danni di qualunque natura al CFAVS o a terzi, lo stesso ne assume ogni responsabilità ed è tenuto ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta,
a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori.
Il CFAVS si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e agli Enti Affidanti.
Articolo 9 – Risoluzione del contratto
Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) gravi e reiterati ritardi o interruzioni delle attività nella realizzazione dei lavori o servizi affidati, imputabili al CFAVS, che non consentano o che, comunque, compromettano la regolare prosecuzione del contratto;
b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa
grave del CFAVS;
c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei lavori e servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi, incompatibili con l’affidamento al CFAVS.
Articolo 10 - Controversie
Ogni controversia in ordine all’applicazione, all’esecuzione ed alla interpretazione del presente contratto sarà rimessa alla determinazione della giurisdizione ordinaria del Tribunale di Torino, con esclusione di qualsiasi forma di arbitrato.
Art. 11 - Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.
Art. 12 – Anticorruzione e trasparenza
In relazione ad ogni attività che riguarda il presente contratto il CFAVS di impegna al pieno rispetto delle normative statali e locali in materia di anticorruzione e trasparenza. In particolare eseguirà i conferimenti a soggetti esecutori dei lavori sulla base delle linee poste dal proprio piano anticorruzione e con sottoscrizione di uno specifico, formale Patto di Integrità, di seguito annesso.
PATTO DI INTEGRITA'
TRA L'UNIONE MONTANA XXXX XXXXX SUSA L’UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA E IL CONSORZIO FORESTALE XXXX XXXXX SUSA
PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO
RELATIVO A LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
Il presente documento, sottoscritto insieme al contratto di servizio 2017-2019, costituisce parte integrante del contratto stesso.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione fra le tre parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti impiegati ad ogni livello nell’espletamento delle singole procedure di gara e nel controllo dell’esecuzione dei relativi contratti, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
Le tre parti, ognuno per la propria competenza, si impegnano a rendere pubblici i dati più rilevanti
riguardanti tutte le attività di cui al contratto di servizio.
Il CFAVS:
• si impegna a segnalare alle due Unioni Montane, a seconda della loro competenza, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento delle proprie attività durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzarne i processi decisionali;
• si impegna a rendere noti, su richiesta delle due Unioni Montane, a seconda della loro competenza, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”;
• prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, comunque accertato, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• risoluzione del contratto per grave inadempimento e in suo danno;
• responsabilità per danno arrecato alle due Unioni Montane, a seconda della loro competenza, nella misura del 10% del valore del contratto, impregiudicata la prova di un danno maggiore;
• segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
•
Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per il CFAVS (e le relative sanzioni applicabili) dal momento di stipulazione del contratto di servizio sino alla sua completa esecuzione.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra le tre parti è devoluta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Torino.
Oulx,
Per l'Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa
Per l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea
Per il Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa
ALLEGATO A
Dlgs 175/2016 Testo Unico società a partecipazione pubblica
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) “amministrazioni pubbliche”: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;
b) “controllo”: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
c) “controllo analogo”: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) “controllo analogo congiunto”: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
La disposizione sopra riportata reca (seppure con riferimento alle sole società previste dal Codice Civile) le corrette definizioni del controllo analogo e del controllo analogo “congiunto”, con richiamo alle disposizioni del codice dei contratti.
D.lgs 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “amministrazioni aggiudicatrici”, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
b) “autorità governative centrali”, le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti
giuridici loro succeduti;
c) “amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono
autorità governative centrali;
d) “organismi di diritto pubblico”, qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
La disposizione consente di qualificare il CFAVS sia come amministrazione aggiudicatrice che come organismo di diritto pubblico. Analogamente, e senza alcun dubbio, le Unioni Montane e i 14 Comuni rivestono la qualifica di amministrazione aggiudicatrice.
Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico (cfr. art. 12 della direttiva 24/2014/UE)
1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
Dal combinato disposto delle disposizioni dell’art. 5, in considerazione degli effettivi poteri di influenza sugli obiettivi e sulle decisioni sia delle Unioni Montane, che del CFAVS, esercitati dai 14 Comuni (distintamente 9 e 5, per ciascuna Unione, e tutti insieme per il CFAVS) si desume che:
– le Unioni Montane (in quanto espressione dei Comuni, che obbligatoriamente presso di esse devono svolgere le funzioni di sviluppo montano), in nome e per conto dei Comuni stessi AFFIDANO in house al CFAVS extra codice dei contratti gli appalti di lavori e servizi (comma 3: L’Unione è un’amministrazione aggiudicatrice che aggiudica un appalto ad un altro soggetto giuridico controllato congiuntamente dai medesimi Enti che controllano l’Unione, in un rapporto trilaterale);
– non vi è alcun capitale privato in gioco, il CFAVS rende oltre l’80% dei propri servizi o ai
Comuni membri o alle Unioni Montane costituite dai Comuni membri;
– i poteri di nomina e decisione che i Comuni esercitano presso le Unioni Montane e presso il CFAVS risultano come riportato nello schema riassuntivo.
Art. 192 Regime speciale degli affidamenti in house
1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5.
L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.
Nel contratto di servizio viene dato specifico conto e motivazione delle ragioni di mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività.
ALLEGATO B
Elenco deliberazioni degli organismi consiliari o assembleari che hanno approvato il contratto di servizio e ne hanno autorizzato la sottoscrizione a cura del legale rappresentante di ciascun Ente:
ENTI | DELIBERAZIONI | |
COMUNE DI BARDONECCHIA | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI CHIOMONTE | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI EXILLES | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI GIAGLIONE | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI GRAVERE | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI MEANA DI XXXX | Xxxxxxxxx comunale: n. | del |
COMUNE DI MONCENISIO | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI OULX | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI SALBERTRAND | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI CESANA TORINESE | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI CLAVIERE | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI SAUZE DI CESANA | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI SAUZE D’OULX | Consiglio comunale: n. | del |
COMUNE DI SESTRIERE | Consiglio comunale: n. | del |
UNIONE MONTANA XXXX XXXXX SUSA | Assemblea: n. del | |
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA | Assemblea: n. del | |
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE FORESTALE XXXX XXXXX SUSA | CONSORZIO | Assemblea: n. del |
FIRMATO DIGITALMENTE IN , ADDI' :
ENTI | LEGALI RAPPRESENTANTI |
COMUNE DI BARDONECCHIA | Sindaco Xxxxxxxxx XXXXX |
COMUNE DI CHIOMONTE | Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX |
COMUNE DI EXILLES | Sindaco Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX |
COMUNE DI GIAGLIONE | Sindaco Xxxx XXXXX |
COMUNE DI GRAVERE | Sindaco Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX |
COMUNE DI MEANA DI SUSA | Sindaco Xxxxx XXXXXXXXXX |
COMUNE DI MONCENISIO | Sindaco Xxxxx XXXXXXX |
COMUNE DI OULX | Sindaco Xxxxx XX XXXXXXX |
COMUNE DI SALBERTRAND | Sindaco Xxxxxxxx XXXXXXX |
COMUNE DI CESANA TORINESE | Sindaco Xxxxxxx XXXXXX |
COMUNE DI CLAVIERE | Sindaco Xxxxxx XXXXX |
COMUNE DI SAUZE DI CESANA | Sindaco Xxxxxxxx XXXXX D'ARGENTINA |
COMUNE DI SAUZE D’OULX | Sindaco Xxxxx XXXXXXXXX |
COMUNE DI SESTRIERE | Sindaco Xxxxxx XXXXX |
UNIONE MONTANA XXXX XXXXX SUSA | Presidente Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX |
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA | Presidente Xxxxxx XXXXX |
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO FORESTALE XXXX XXXXX SUSA | Direttore Xxxxxxx XXXXX |