Convenzione
Convenzione
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di TRENTO e ROVERETO, CF 80009950223 con sede in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx 00, rappresentata dal Presidente, in seguito denominato “Ordine”
e
l'Università di Trento, CF e P.IVA 00340520220, con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx 00, rappresentata dal Rettore, in seguito denominata “UniTrento”
in seguito denominate congiuntamente “Parti”
VISTO
- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'Albo unico devono essere definite le prove degli Esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'Esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, e l'art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile), i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della Convenzione Quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del D.lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'Esame di Stato per l'iscrizione nella
sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della Convenzione Quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 47 del D.lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta
coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della Convenzione Quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, co. 3 del D.lgs. 139/2005, il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo - Commercialisti - occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche in Scienze dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S) 1, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili - occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in Scienze economiche (28) 2;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame; l'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l’art. 4 del Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativo alle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, co. 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita Convenzione Quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato a norma dell'art. 3, co. 5, del D.L. 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, co. 4, che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica Convenzione Quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta Convenzione Quadro, per regolare i reciproci rapporti;
1 Le lauree delle classi 84S e 64S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi
LM77 e LM56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell’Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007.
2 In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004, secondo le corrispondenze dell’Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all’attuale classe L18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all’attuale classe L33), classe delle lauree in scienze economiche.
CONSIDERATO CHE
- la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC), ai sensi dell’art. 43, co. 2, D.lgs. 139/2005, siglata nel mese di ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono:
● lo svolgimento del tirocinio professionale necessario per l'accesso alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea;
● l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
● lo svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
● l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- la predetta Convenzione Quadro ha, altresì, fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
- la Convenzione Quadro tra il MIUR e il CNDCEC prevede che al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;
- il Dipartimento di Economia e Management di UniTrento, ha attivato corsi di laurea nelle classi L18 e L33 e corsi di laurea magistrale nelle classi LM56 e LM77;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate
convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1. Premesse
1. Le Premesse costituiscono parte integrante della Convenzione.
Articolo 2. Finalità della Convenzione
2. Le Parti si impegnano a:
- gestire il percorso formativo congiuntamente progettato, secondo quanto previsto dall'apposita Convenzione tra UniTrento e la Conferenza fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, che consente di elevare il livello
qualitativo della formazione per l'accesso alla professione;
- correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
- ottimizzare i tempi, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
3. Le Parti si impegnano, altresì, a coordinare il percorso formativo e i relativi contenuti con la normativa vigente, ivi comprese le prescrizioni contenute nella direttiva 2006/43/CE e nel D.lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale.
Articolo 3. Contenuti del xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
0. Al fine di restituire all'Esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo, di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale, di consentire l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea magistrale in Convenzione, i laureati nella classe L18 e nella classe di laurea L33 devono aver acquisito i seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico disciplinari:
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 24 crediti |
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 15 crediti |
A tal fine il corso di laurea in Amministrazione Aziendale e Diritto (L18) attivato dal Dipartimento di Economia e Management è stato progettato per rispettare l’acquisizione dei crediti formativi indicati nella tabella di cui sopra.
2. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, UniTrento si impegna ad attivare iniziative formative e/o seminari che comprendono le seguenti materie: contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo
interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria.
3. UniTrento si impegna, altresì, ad attivare iniziative formative e/o seminari che comprendano le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; matematica e statistica.
4. I corsi di laurea attivati da UniTrento che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono menzionare tra gli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.
Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
0. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea delle classi L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o L 33 (classe delle lauree in scienze economiche) di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007 e successive modifiche e che possiedano i requisiti di cui all'art. 3 della presente Convenzione, possono svolgere, nel rispetto del Regolamento didattico del corso di studio, il tirocinio professionale semestrale necessario per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché per l'abilitazione all’esercizio della revisione legale, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale.
Articolo 5. Modalità di svolgimento del tirocinio professionale svolto in concomitanza del xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
0. Il tirocinio semestrale di cui all'art. 4 della presente Convenzione, deve avere una durata compresa tra le 200 e le 225 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea, è svolto presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione di un professionista (tutor professionale) e di un docente (tutor accademico) del Dipartimento di Economia e Management.
2. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (tra i quali Xxxxxxx e Xxxxxxxx) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
3. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
4. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio
svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea quando questa verta sui temi del tirocinio.
5. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.M. 143/2009, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque, nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati da UniTrento nel rispetto dell'art. 3 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate nei commi precedenti un numero massimo di 9 crediti formativi universitari.
Articolo 6. Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
1. Coloro che hanno conseguito presso UniTrento una laurea di primo livello della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche), che soddisfi i requisiti di cui al precedente art. 3 e che hanno completato il tirocinio pratico previsto dalla vigente normativa, anche pre lauream secondo le modalità riportate agli artt. 4 e 5 possono, previa valutazione da parte di UniTrento, volta a verificare l'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali previste dalla presente Convenzione durante il percorso formativo triennale, ottenere l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Articolo 7. Contenuti dei corsi di laurea magistrale
1. Al fine di restituire all'Esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo, di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe LM77 (Scienze economico aziendali) progettata per rispettare i vincoli di seguito riportati, e nei corsi di laurea magistrale della classe LM56 (Scienze dell'economia) devono aver acquisito i seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 18 crediti |
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 9 crediti |
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale | Almeno 21 crediti |
A tal fine il corso di laurea magistrale in Economia e Legislazione d’Impresa (LM77) attivato dal Dipartimento di Economia e Management è stato progettato per rispettare l’acquisizione dei crediti formativi indicati nella tabella di cui sopra
2. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, UniTrento si impegna a garantire che il percorso formativo nel suo complesso preveda l'acquisizione di specifiche competenze nelle seguenti materie:
contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione; diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica; attivando nel corso di laurea magistrale appositi insegnamenti e/o seminari, ovvero individuando le stesse quali requisiti all'ingresso.
3. I corsi di studio attivati da UniTrento che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono menzionare tra gli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.
Articolo 8. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
0. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale delle classi LM 56 (classe delle
lauree magistrali in scienze dell'economia) o LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 e successive modifiche e che possiedano i requisiti di cui all'art. 7 della presente Convenzione, possono svolgere, nel rispetto del Regolamento Didattico del corso di studio, il tirocinio professionale necessario per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale se hanno conseguito:
a) una laurea triennale nella classe delle lauree L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o L 33 (classe delle lauree in scienze economiche);
ovvero
b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'art. 7 della presente Convenzione.
2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale, parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'art. 7, co. 1, della presente Convenzione può già essere stata acquisita nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati nella tabella esposta nell'art. 3, co. 1.
3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale, qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'art. 3, co. 1 della presente Convenzione non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.
4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale, la specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39/2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell’Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 3, co. 1, e 7, co. 1, della presente Convenzione, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.
Articolo 9. Modalità di svolgimento del tirocinio professionale svolto in concomitanza del xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
0. Il tirocinio semestrale di cui all'art. 8 della presente Convenzione, che ha una durata compresa tra le 275 e le 300 ore è svolto nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, è svolto presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione di un professionista (tutor professionale) e di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la Convenzione.
2. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (tra i quali Xxxxxxx e Xxxxxxxx) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
3. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
4. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea quando questa verta sui temi del tirocinio.
5. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea magistrale, per accedere all'Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, co. 3, del D.M. 143/2009, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque, nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio strutturati da UniTrento nel rispetto dell'art. 7 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate nei commi precedenti un numero massimo di 12 crediti formativi universitari.
Articolo 10. Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
1. Coloro che hanno conseguito presso UniTrento una laurea magistrale della classe LM 56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) o della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali), che soddisfi i requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 7 e che hanno completato il tirocinio pratico previsto dalla vigente normativa, anche pre lauream secondo le modalità riportate agli artt. 8 e 9, possono, previa valutazione da parte di UniTrento, volta a verificare l'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali previste dalla presente Convenzione durante il percorso formativo quinquennale, ottenere l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Articolo 11. Laureati di altre Università che sostengono l’Esame di Stato presso
UniTrento
1. UniTrento conferma la possibilità di ottenere l’esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai soli candidati che, contestualmente all’iscrizione all’Esame di Stato, consegnino una dichiarazione nella quale è esplicitato che:
- il titolo accademico posseduto è stato conseguito all’esito di un corso di studio istituito in convenzione con un Ordine Territoriale e quale;
- sono soddisfatti i requisiti previsti dalla Convenzione stipulata tra l’Università di
provenienza e il relativo Ordine Territoriale.
2. L’accesso all’Esame di Stato è comunque subordinato alla presentazione della
documentazione attestante il completamento del tirocinio professionale.
Articolo 12. Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo
1. In base alla Convenzione Quadro, l'accordo tra Ordine territoriale e UniTrento per l'attuazione dei corsi di studio per l'accesso alla professione può altresì prevedere fermi restando i contenuti minimi di cui alla Convenzione Quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale siano strutturati in modo conforme ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC (ivi compreso il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.
2. UniTrento e l'Ordine territoriale si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.
Articolo 13. Controversie
1. Per le controversie che dovessero insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Trento, qualora le Parti non addivenissero ad una risoluzione amichevole dell'eventuale controversia.
Articolo 14. Oneri fiscali
1. La presente Convenzione, che sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata, è da registrarsi solo in caso d'uso.
2. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
3. L’imposta di bollo, sostenuta con modalità telematica o cartacea a seconda dei casi, è
equamente ripartite tra le Parti.
Articolo 15. Informativa sul trattamento dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente Convenzione saranno trattati dalle stesse esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione della presente Convenzione e dei conseguenti adempimenti legislativi e contrattuali.
2. L’eventuale messa a disposizione dei dati di cui al comma 2 del presente articolo avverrà nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” di cui all'art. 5, comma 1 lett. c) del Regolamento Europeo sulla privacy 27 aprile 2016 n. 2016/679 e nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i.e del citato Regolamento Europeo.
3. Eventuali dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici da soggetti autorizzati al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati. I dati messi a disposizione saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità dei Singoli progetti.
4. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di specifici obblighi contrattuali. I dati verranno trattati per tutta la durata della presente Convenzione ed anche successivamente per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
5. Le Parti dichiarano di garantirsi reciprocamente i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento UE. Resta salvo in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento EU.
6. Titolare del trattamento dei dati è UniTrento come in epigrafe individuata, denominata e domiciliata. UniTrento ha nominato con apposito atto l’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, specificandone i relativi compiti e istruzioni.
7. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati a cui rivolgersi per l’esercizio dei
suddetti diritti sono:
− per Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, Studio Legale Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 00, 00000 Xxxxxxxxx ed indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
− per UniTrento, email xxx@xxxxx.xx.
Art. 16 – Uso del genere
1. L’uso nella presente convenzione del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è stato utilizzato per esigenze di semplicità del testo ed è da intendersi riferito a entrambi i generi.
Articolo 17. Disposizioni finali e transitorie
1. La presente Convenzione, che sostituisce quella sottoscritta il 20 maggio 2015, ha validità anche per i corsi di laurea già attivati, che soddisfino comunque i requisiti ivi previsti.
2. Eventuali modifiche dovranno essere concordate tra le Parti mediante accordo scritto.
UNIVERSITÀ DI TRENTO IL RETTORE Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRENTO E ROVERETO IL PRESIDENTE Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx |
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx:Dottore Commercialista Organizzazione:ODCEC TRENTO/80009950223 Data:04/03/2020 14:43:25