CGIL CISL UIL – CONFINDUSTRIA 10 gennaio 2014)
Testo Unico sulla RAPPRESENTANZA
(CGIL CISL UIL – CONFINDUSTRIA 10 gennaio 2014)
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Accordo quadro-Riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009
Confindustria -Confederazioni sindacali, CISL e UIL.
Accordo interconfederale 15 aprile 2009 per l’attuazione dell’accordo quadro
Confindustria -Confederazioni sindacali, CISL e UIL.
Accordo interconfederale 28 giugno 2011
Confindustria -Confederazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL
Protocollo d'intesa su rappresentanza e democrazia del 31 maggio 2013 Confindustria -Confederazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL
Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 Confindustria -Confederazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL
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Il TESTO UNICO sulla RAPPRESENTANZA
un coerente e complessivo sistema:
PER MISURARE E CERTIFICARE LA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 1
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DI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO
NAZIONALE DI CATEGORIA
PER REGOLAMENTARE LE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA
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PER DEFINIRE TITOLARITA' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
DI CATEGORIA E AZIENDALE
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I NUOVI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DI UN SISTEMA APERTO
❑ CONTENUTI CONDIVISI PER PARTECIPARE con sottoscrizione di: T.U., Accordo 28-06-11, Protocollo 31-05-13
❑ VERIFICA DELLA RAPPRESENTATIVITA’ sul doppio canale ISCRITTI – VOTI RSU
❑ REGOLE PER LA CONTRATTAZIONE: soglie e modalità determinazione delle intese
❑ REGOLE PER LE RAPPRESENTANZE AZIENDALI (RSU e RSA)
❑ REGOLE PER L’ESIGIBILITA’ DEGLI ACCORDI
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Misura della rappresentanza
Per la misura e la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del presente Accordo, ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono:
1) i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori)
2) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie
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Rilevamento deleghe
Il numero delle deleghe viene rilevato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens).
In forza della specifica convenzione, l’INPS elaborerà annualmente i dati raccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà il dato relativo alle deleghe raccolte da ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio – dicembre di ogni anno.
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Gestione dei dati
I dati raccolti dall’INPS saranno trasmessi - previa definizione di un protocollo d’intesa con i firmatari del Protocollo del 31 maggio 2013 e del presente Accordo - al CNEL che li pondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle Rappresentanze Sindacali Unitarie da rinnovare ogni tre anni.
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Finalità dati
I dati comunicati dal CNEL saranno validamente utilizzabili:
- per il raggiungimento della soglia del 5% e
per la determinazione della maggioranza del 50% + 1:
a) ai fini della sottoscrizione dei ccnl, in base all’ultimo dato disponibile;
b) ai fini della presentazione delle piattaforme, in base al dato disponibile sei mesi prima della scadenza del contratto
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Potere di iniziativa costituzione RSU
1) organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del T.U. del 10 gennaio 2014.
2) le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva;
3) le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali che abbiano ottenuto il 5% dei consensi, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del
T.U. del 10 gennaio 2014. 9
Elezione RSU
A suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti
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Numero dei componenti le r.s.u
a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
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Diritti RSU
I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970.
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Xxxxxx e sostituzione nell'incarico I componenti della r.s.u.
Le RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi,
pena la decadenza della r.s.u.
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Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a maggioranza.
Le r.s.u. costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone espressamente poteri e competenze
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Titolarità alla contrattazione colletiva
Sono ammesse le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del T.U. del 10 gennaio 2014 e dell’Accordo 20 Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla ponderazione effettuata dal Cnel.
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Efficacia esigibilità CCNL
I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50%
+1 della rappresentanza, come sopra
determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto – sono efficaci ed esigibili.
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XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX X.X. - CONTRATTO NAZIONALE
FAVORIRE LA SOTTOSCRIZIONE DEI CCNL E DARE LA CERTEZZA DELLE NORME STABILITE DA OGNI CONTRATTO A LIVELLO NAZIONALE E AZIENDALE | ||
PARTECIPA ALLA RILEVAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA’ E QUINDI AI CONTRATTI E ALLE ELEZIONI RSU SOLO CHI SOTTOSCRIVE GLI ACCORDI: 28-06-2011, 31-05-2013 E IL T.U. 10-01-2014 |
LA CONTRATTAZIONE E’ APERTA SOLO AI SINDACATI CHE RAGGIUNGONO LA SOGLIA DEL 5% - A LIVELLO NAZIONALE - COME MEDIA FRA GLI ISCRITTIE I VOTI RSU.
LA MEDIA VA FATTA ISCRITTI PER OGNI ORGANIZZAZIONE SU
ISCRITTI COMPLESSIVI E VOTI OTTENUTISU VOTI COMPLESSIVI
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XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX X.X. - IL CONTRATTO NAZIONALE
IL CCNL E’ EFFICACE E ESIGIBILE SE SOTTOSCRITTO DAL 50%+1 DELLA RAPPRESENTANZA, PRE- VIA CONSULTAZIONE CERTIFI- CATA DEI LAVORATORI
LA CONTRATTAZIONE SI AVVIERA’ SULLA PIATTAFORMA CHE RACCOGLIE ALMENO IL 50%+1 DELLA RAPPRESENTANZA
LA CONSULTAZIONE CERTIFICATA DEI LAVORATORI, LA DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA E LE MODALITA’ DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE SONO DEFINITE DALLE CATEGORIE
IL CONTRATTO SOTTOSCRITTO HA EFFETTO VINCOLANTE PER TUTTE LE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE - CHE NON POSSONO PROMUOVERE INIZIATIVE DI CONTRASTO - ED E’ EFFICACE ED ESIGIBILE PER L’INSIEME DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI
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XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX X.X. - IL CONTRATTO NAZIONALE
AUTONOMA CHIAVE DI LETTURA DELLA SENTENZA 231/2013
CORTE COSTITUZIONALE SU ART. 19 PER COSTITUZIONE RSA CHE ESTENDE LA TITOLARITA’ AD “ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO COMUNQUE PARTECIPATO ALLA NEGOZIAZIONE”.
IL T.U. PRECISA CHE QUESTO SIGNIFICA:
a) CHE ABBIANO CONTRIBUITO ALLA DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA CHE HA OTTENUTO IL 50%+1
b) CHE ABBIANO FATTO PARTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE L’XXXXXX XXXXXXX
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XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX X.X. - IL CONTRATTO AZIENDALE
IL CONTRATTO AZIENDALE E’ EFFICACE ED ESIGIBILE SE
APPROVATO DALLA MAGGIORANZA DELLE RSU
IN CASO DI RSA: L’ACCORDO E’ APPROVATO ED EFFICACE ED ESIGIBILE SE LE RSA CHE LO SOTTOSCRIVONO HANNO LA MAGGIORANZA DEGLI ISCRITTI IN AZIENDA, CON LA POSSIBILITA’ DI CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SE RICHIESTO DA UNA ORGANIZZAZIONE O DAL 30% DEI LAVORATORI
LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE SI ESERCITA CON LE
MODALITA’
(QUESTO
PREVISTE
DAL
CONTRATTO
NAZIONALE
LASCIA
APERTA
LA
POSSIBILITA’
DI
PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALI)
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LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL T.U. - LA RAPPRESENTANZA AZIENDALE
IN OGNI SINGOLA UNITA’ PRODUTTIVA SI POSSONO COSTITUIRE RSA OPPURE RSU MA SARA’ PRESENTE UNA SOLA FORMA DI RAPPRESENTANZA | ||
IN CASO DI COSTITUZIONE DI RSU NON SI POSSONO PIU’ COSTITUIRE RSA | ||
IL PASSAGGIO DA RSA A RSU PUÒ AVVENIRE SOLO SE DEFINITO UNITARIAMENTE DALLE CONFEDERAZIONI FIRMATARIE DEL 31 MAGGIO 2013 | ||
PER LE AZIENDE IN CUI NON ESISTA ALCUNA FORMA DI RAPPRESENTANZA, QUINDI ANCHE PER LE NUOVE AZIENDE, LE ORGANIZZAZIONI CHE RAPPRE- SENTINO IL 50% + 1 A LIVELLO NAZIONALE POSSONO DECIDERE DI PASSARE DALLE RSA ALLE RSU | ||
IN CASO DI RSU GIA’ COSTITUITE IL RINNOVO ALLA SCADENZA PUO’ ESSERE INDETTO CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE | ||
L’ELEZIONI DELLE RSU AVVIENE PROPORZIONALMENTE, SENZA PIÙ LA RISERVA DI 1/3 E IN CASO DI CAMBIO DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE IL MEMBRO DELLA RSU DECADE DALL’INCARICO |
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XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX X.X. - le CLAUSOLE di RAFFREDDAMENTO
LE CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO E LE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI SARANNO DETERMINATE DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
e le SANZIONI
LE CLAUSOLE
VALGONO PER ENTRAMBE LE PARTI E, IN CASO DI VIOLAZIONI, DETERMINANO SANZIONI PECUNIARIE E SU DIRITTI E AGIBILITA’ PREVISTI DAI CCNL
IN ATTESA DI TALI NORME CONTRATTUALI VIENE DEFINITA UNA PROCEDURA ARBITRALE TRANSITORIA, CHE LE XX.XX. DI CATEGORIA DEVONO RICHIEDERE ALLE CONFEDERAZIONI, E CHE DETERMINA: SE ESISTE AI VARI LIVELLI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI E QUALI MISURE PREVEDERE
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XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX X.X. - RUOLI E STRUMENTI CHIAVE PER LA SUA APPLICAZIONE
RICONFERMA RUOLO DEL SINDACATO COME ATTORE PROTAGONISTA DI TUTTE LE FASI DELLA CONTRATTAZIONE
1) RILEVAZIONE RAPPRESENTATIVITA’ SUL DUPLICE CANALE ISCRITTI/VOTI
2) LE CATEGORIE DEFINISCONO LE MODALITA’:
- DELLA PRESENTAZIONE DELLE PIATTAFORMA;
- DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE;
- DELLA CONSULTAZIONE CERTIFICATA DEI LAVORATORI; E DETERMINANO IL 50%+1 PER LA VALIDITA’ DEI CCNL
3) A LIVELLO AZIENDALE SI POSSONO COSTITUIRE LE RSA E SI PUO’ PASSARE ALLE RSU SOLO SE DEFINITO UNITARIAMENTE.
LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI DEL SINDACATO POSSONO PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE CON LE MODALITA’ FISSATE DAL CCNL
4) IL VOTO PER LE RSU VIENE DATO SU LISTE DI ORGANIZZAZIONE E IN CASO DI CAMBIO CASACCA SI DECADE DALL’INCARICO
UIL Servizio Politiche Industria e 23
Contrattazione
Iscritti – voti RSU - RSA: la coerenza del sistema
RILEVAZIONE – CERTIFICAZIONE
(vale esclusivamente per le XX.XX. firmatarie dell’intesa)
ISCRITTI con delega (azienda, tramite UNIEMENS) comunica:
• PER OGNI CCNL applicato
• PER CIASCUNA O.S.
I dati all’INPS
all’ENTE TERZO
CNEL
VOTI elezioni RSU
(la Commissione Elettorale)
comunica:
PER CIASCUNA O.S.
Al COMITATO GARANTI
(Acc. dic. 1993)
all’ENTE TERZO
CNEL
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Iscritti – voti RSU - RSA: la coerenza del sistema
ENTE TERZO - CNEL
(con i dati sugli iscritti e sui voti ricevuti per ogni O.S.)
PER CIASCUN CCNL APPLICATO
per ciascuna Organizzazione Sindacale
EFFETTUA LA MEDIA
TRA LA PERCENTUALE DI ISCRITTI DI OGNI O.S. SUL TOTALE DEGLI ISCRITTI AI SINDACATI
E LA PERCENTUALE DI VOTI OTTENUTI DA OGNI O.S. SUL TOTALE DEI VOTI ESPRESSI
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Iscritti – voti RSU - RSA: la coerenza del sistema
Indicazione generale
Ai fini del calcolo della rappresentatività nazionale delle XX.XX., nelle aziende – SOPRA I 15 DIPENDENTI - dove sono presenti le RSA o non vi sia alcuna rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti che sarà computato anche come fossero voti ottenuti
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LAVORATORI LAVORATRICI
ELEZIONI RSU
% VOTI
Comitato Garanti
ORGANIZZAZIONE SINDACALE
CNEL
ISCRIZIONE AL SINDACATO
AZIENDA ELENCO DELEGHE
INPS
CALCOLO MEDIA NAZIONALE
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LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL T.U.: IL SUO RECEPIMENTO
IL TESTO UNICO SI ESTENDE A TUTTE LE CONTROPARTI AVRÀ CRITERI DI GENERALITÀ AMPI STANTE IL FATTO CHE PIÙ DELL’80% DEI LAVORATORI È COPERTO DA CCNL SOTTOSCRITTI DALLE ORGANIZZAZIONI DATORIALI
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Problemi aperti
Il primo problema che si pone nell’accordo in oggetto è proprio quello che si vorrebbe risolvere: la sua esigibilità, applicabilità, estensione soggettiva.
Secondo le norme del diritto comune ad esso applicabili, e quindi per il principio del mandato e della rappresentanza[ vedi artt. 1387 c.c. ,”il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato”, 1388-1703-1704 c.c.], riguarda solo gli iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie ( salvo come sempre la sua recezione nelle lettere di assunzione o ,secondo l’esigibilità individuata dalla magistratura). 29
Obbliga cioè le articolazioni delle Confederazioni e non riguarda i non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale e gli iscritti ad organizzazioni sindacali non aderenti alle predette Confederazioni e/o all’accordo.
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Validità accordi
Si afferma che i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte
le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederali operanti all’interno dell’azienda a condizione che [siano] approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU o dalle RSA che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe.
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