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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il regolamento, al presente Titolo II, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.
Art. 2 Definizioni. Prestazioni interessate.
1. Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, riguarda attività di programmazione della spesa per investimenti, la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il fondo è così calcolato:
A) per lavori:
- fino a 1.000.000,00 euro 2%
- oltre 1.000.000,00 euro 1,5%
B) per servizi e forniture
- fino a 500.000 euro: 2%;
- da 500.001 e fino a 1.000.000 di euro: 1%;
- oltre 1.000.000 di euro: 0,7%.
3. La percentuale è riferita all’importo a base di gara (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire per l’80% tra il personale, come sotto indicato, e per il 20% da destinare alle spese indicate al comma 9 del presente articolo.
4. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell’intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verifichino dei ribassi. Le varianti in corso d’opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un’attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d’asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
5. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione e dell’irap.
6. Sono esclusi gli interventi che non comportino una preventiva attività di progettazione, redatta secondo le indicazioni del codice dei contratti pubblici, e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa. Sono altresì esclusi i servizi e le forniture di importo non superiore a 40.000,00 euro.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.
8. Il 20% del fondo, ai sensi dell’art. 113 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riferito all’importo a base di gara (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
Art. 3 Costituzione e ripartizione dell’incentivo
1. Nel contesto programmatorio, i responsabili dei servizi competenti dovranno comunicare al servizio personale, l’importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.
2. In caso di variazioni in corso d’anno per nuovi interventi gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.
3. La ripartizione dei compiti e degli incarichi relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura è assegnato dal Responsabile del servizio, con criteri che tengano conto della professionalità necessaria, in relazione alla specificità e complessità dell’incarico, dei carichi di lavoro e della rotazione.
4. La ripartizione degli incentivi è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Responsabile, tenendo conto:
a) del grado di responsabilità connesso all’attività espletata;
b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
d) dell’assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti. e sulla base degli incarichi attribuiti con la costituzione del gruppo di lavoro.
5. Lo stesso Responsabile del Servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o non svolte in
quanto non necessarie in relazione al tipo di lavoro, servizio o fornitura, incrementano la quota di fondo disciplinata dal comma 9 dell'art. 2 (20%), fatte salve le somme spettanti alla centrale unica di committenza, per le funzioni di propria competenza effettivamente svolte.
Art. 4 Ripartizione dell’incentivo
0.Xx ripartizione avverrà con le percentuali e tempistiche indicate nella seguente tabella (per il riferimento ai collaboratori, vedasi nota)1:
Attività incentivata | % lavori | % servizi forniture | tempi pagamento |
Responsabile procedimento collaboratori | 25 7 | 35 10 | lavori: 50% ad aggiudicazione rimanenze o stato di avanzamento servizi: in quote annuali di pari importo per appalti pluriennali, a conclusione per appalti annuali |
gruppo di lavoro programmazione interventi | 4 | 1 | ad aggiudicazione |
verifica progetti: | |||
preliminare | 2 | ||
definitivo | 3 | ad aggiudicazione | |
esecutivo | 10 | 10 | |
collaboratori | 1 | 1 |
1 Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera. Corte Conti Sez. Autonomie 18/2016, ivi si legge: “I collaboratori di quest’ultimo, pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all’ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite. Muovendo da questo presupposto, l’accezione di “collaboratore”, ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico od amministrativo– posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. In questo senso, particolare rilevanza assume, nel caso del RUP, il provvedimento di istituzione, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 207/2010, dell’ufficio di supporto, che, in relazione alle peculiarità dell’opera da eseguire, individua le figure professionali all’uopo necessarie, al fine di realizzare l’opera a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati”.
predisposizione e controllo procedure | |||
bando/gara | 5 | 5 | ad aggiudicazione |
collaboratori | 3 | 3 | |
direzione lavori o direzione esecuzione | 20 | 20 | lavori: a stati di avanzamenti |
collaboratori | 10 | 10 | servizi: in quote annuali di pari importo per appalti pluriennali, a conclusione per appalti annuali |
collaudo o certificato regolare esecuzione | 10 | 5 | ad attività svolta |
2. Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.
3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
4. Qualora venga affidata all’esterno l’attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali sopra indicate saranno ridotte del 20%
Art. 5. Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Responsabile del Servizio. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell’esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
2. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d’ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell’1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l’attività di redazione del progetto definitivo).
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d’asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all’incremento del costo.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, né i ritardi derivanti da cause non dipendenti dall’attività degli incaricati (es: gare deserte, risoluzioni contrattuali, ritardi o inadempimenti imputabili alle ditte ecc..)
Art. 6 Espletamento dell’incarico
1. Gli incarichi dovranno essere svolti all’interno del normale orario di lavoro.
2. Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di
consumo che per quanto riguarda l’effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico stesso.
3. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell’amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.
Art. 7 Finanziamento del fondo
1. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell’intervento dell’accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento. In caso di appalti pluriennali, il fondo sarà stanziato in quota parte sul bilancio delle diverse annualità, in relazione alle modalità di corresponsione delle singole voci previste dalla tabella di cui all’articolo 2.
2. Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l’intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.
3. Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell’inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell’opera, del servizio o della fornitura.
Art. 8 Liquidazione dell’incentivo
1. La ripartizione e corresponsione dell’incentivo, per ciascun intervento è disposta dal Responsabile competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell’amministrazione.
2. In nessun caso l’incentivo potrà essere liquidato prima della conclusione della gara per affidamento del lavoro, servizio o fornitura; analogamente l’incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.
Art. 9 – Centrale unica di committenza
1. Il personale del comune di Moretta impiegato in attività relative alle funzioni assunte dal comune di Saluzzo quale Centrale unica di committenza in forma associata a favore anche di altri comuni, parteciperà alla ripartizione degli incentivi di cui al presente regolamento per le attività di verifica, predisposizione e controllo del procedimento di gara e per le eventuali altre attività previste dalla tabella di cui all’articolo 4 effettuate per conto della Centrale unica di committenza.
2. La costituzione del fondo relativo a tali quote di incentivo sarà composta dalle somme accantonate dai comuni associati interessati alle procedure conferite alla Cuc, e trasferite al comune di Saluzzo per le attività espletate dai suoi dipendenti a beneficio dei comuni medesimi.
Art. 10 Copertura rischi professionali
1. Ai sensi della normativa vigente, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l’assicurazione dei dipendenti ove specificamente dovuta e se non già assolta diversamente, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.
Art. 11 Efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all’applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività
svolte successivamente all’entrata in vigore dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 Aprile 2016.
2. La liquidazione degli incentivi è subordinata al rispetto delle norme vincolistiche in materia di spesa di personale e di finanza pubblica.
Art. 12. Entrata in vigore – disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all’adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.