Articolo 1
Regolamento sui criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara
D.R. Prot. n. 39315 del 25 giugno 2018 - Emanazione
Articolo 1
Commissione nelle procedure di aggiudicazione
1. Il presente Regolamento individua, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, le regole di competenza e trasparenza per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, sia sopra che sotto le soglie comunitarie, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’Università di Pisa nomina, con le modalità di cui al successivo art. 5, una commissione giudicatrice nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L’Università di Pisa, con le medesime modalità, si riserva la facoltà di nominare una commissione giudicatrice anche nelle procedure di gara da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo.
Articolo 2 Composizione della Commissione
1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
2. I componenti sono selezionati tra il personale dell’Università di Pisa e sono individuati:
a) il presidente, tra il personale dirigente o di Categoria EP o tra i professori universitari e i ricercatori universitari;
b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale dirigente o tra il personale tecnico-amministrativo appartenente alle Categorie EP e D, o C, purché in possesso di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea secondo il vecchio ordinamento, o tra i professori universitari e i ricercatori universitari;
c) l’ufficiale rogante o il segretario tra il personale appartenente alle Categorie EP e D del personale tecnico-amministrativo.
Articolo 3 Selezione dei componenti
1. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine non possono avere nuovi incarichi di presidente o di commissario di gara coloro che sono stati già nominati esperti per due commissioni di gara nel corso dello stesso anno solare da parte dell’Università di Pisa, salvo che per lo svolgimento delle attività della commissione siano necessarie specifiche competenze e professionalità, da richiamare nella parte motiva del provvedimento di nomina.
Articolo 4 Requisiti dei componenti
1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo contratto. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, e non deve sussistere per essi alcuna delle altre cause di esclusione indicate al paragrafo 3 delle Linee Guida dell’ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, sui “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, come riportate nei commi successivi.
3. Non possono far parte della commissione giudicatrice e non possono svolgere le funzioni di segretario della predetta commissione o di ufficiale rogante coloro:
a) che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'art.416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater (delitti con finalità di terrorismo), del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o a promettere utilità), primo comma, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (abuso d’ ufficio), 325 (utilizzazione d’ invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ ufficio), 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ ufficio), 331 (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), secondo comma, 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’ autorità amministrativa), 346-bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti) e 353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (astensione dagli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’art. 2635 (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) del codice civile;
d) che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e) che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); f) che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
4. Le cause di esclusione di cui sopra operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.
5. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli artt. 178 e seguenti del Codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui sopra. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.
6. Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che, nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore presso l’Università di Pisa; sono considerate tali le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, Prorettore Vicario, Prorettore, Delegato del Rettore e Direttore generale.
7. Si applicano ai commissari, agli ufficiali roganti e ai segretari delle commissioni l’art. 35-bis (prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l’art. 51 (astensione del giudice) del Codice di procedura civile, nonché l’art. 42 (conflitto di interesse) del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto i commissari, gli ufficiali roganti e i segretari delle commissioni non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) e non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento e non devono trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario, di ufficiale rogante o di segretario della commissione qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il soggetto che si intende nominare abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
8. Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
9. All’atto dell’accettazione dell’incarico o in sede di prima riunione della commissione giudicatrice, i commissari, i segretari e gli ufficiali roganti devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette cause di inconferibilità e/o incompatibilità.
Articolo 5 Nomina dei componenti
1. I componenti sono nominati dal Responsabile del Centro di Gestione relativamente alle procedure dallo stesso espletate, come disposto dall’art. 60 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 22 dicembre 2015 n. 49150.
2. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice deve essere dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
Articolo 6
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Ateneo nell’Albo Ufficiale Informatico.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle procedure di gara in corso per le quali non si è ancora provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice.