REGIONE DEL VENETO
REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA
CONTRATTO
PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIVI MEDICI PER SISTEMI A COMPRESSIONE PNEUMATICA INTERMITTENTE CON APPARECCHIATURE A NOLEGGIO PER TRATTAMENTI DI PROFILASSI DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.
CIG. N. _.
Tra:
L’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana – Codice Fiscale 03084880263 - con sede legale in Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 – 00000 Xxxxxxx, che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Azienda Socio - Sanitaria”, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Capua (CE) il 27.10.1967, Direttore incaricato dell’U.O.C. Provveditorato, delegato alla firma del presente contratto dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Treviso il 02.03.1956, nella sua qualità di Direttore Generale, giusta Deliberazione n. del
e:
La Ditta - Codice Fiscale e Partita IVA: - con sede legale in , che nel contesto dell’Atto verrà chiamata, per brevità, anche “Ditta Aggiudicataria” rappresentata dal Dott/Sig. , nato a il residente in
- C.F. che interviene in questo atto in qualità
di (se procuratore)….. giusta procura del
rilasciata dal dott. , Notaio in , Repertorio n. - Raccolta n. registrato all’Agenzia delle Entrate di _ in data al n. _ .
Premesso che:
➢ con deliberazione del Direttore Generale n. del
è stato affidata alla “Ditta Aggiudicataria” la fornitura in service di “Dispositivi medici per sistemi a compressione pneumatica intermittente con apparecchiature a noleggio per trattamenti di profilassi della trombosi venosa profonda” per l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi.
➢ (se sono pervenuti tutti gli esiti dei controlli generali) in data
…….è stata data comunicazione al sistema AVCpass dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
➢ (se non sono pervenuti tutti gli esiti dei controlli generali) …. in data l’ “Azienda Socio Sanitaria” ha avviato la verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della “Ditta Aggiudicataria”;
➢ la “Ditta Aggiudicataria” con nota del , acquisita al protocollo generale dell’ “Azienda Socio -Sanitaria” n. , in data , ha presentato:
• polizza fideiussoria n. _ rilasciata da il
di euro , pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione del servizio, IVA esclusa, (eventuale) …. ridotto del ……% in quanto in possesso della certificazione……………………………………………..
(……descrizione relativa alla certificazione presentata)
rilasciata dell'Ente certificatore garanzia degli obblighi contrattuali;
il ,a
• dichiarazione del resa ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;
• comunicazione del conto corrente dedicato nonché dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso, ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
➢ l’ “Azienda Socio - Sanitaria” ha acquisito la regolarità contributiva della “Ditta Aggiudicataria” al fine della stipula del contratto;
➢ L’ “Azienda Socio-Sanitaria” ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) richiesta telematica di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., protocollo n. PR del .
➢ (solo se il contratto è sopra soglia comunitaria e con risposta della BDNA… La Banca Dati Nazionale Antimafia B.D.N.A. con nota protocollo n. PR del , ha comunicato che “a
carico della
nome ditta
e dei relativi soggetti di cui
all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.
91, comma 6, del medesimo decreto legislativo” ;
➢ (solo se il contratto è sopra soglia comunitaria e nel caso in cui si proceda alla stipula prima di conoscere l’esito delle informazioni prefettizie)…. L’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., dispone che decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi d’urgenza, immediatamente, dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le Amministrazioni possono procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatta salva la facoltà di revoca o recesso nel caso in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente;
➢ (se c’è anticipata esecuzione) …. Il Direttore dell’esecuzione,
Dott./Ing. , Dirigente Responsabile del -
dell’ “Azienda Socio – Sanitaria” in data ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ha sottoscritto il verbale di esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza;
➢ il termine dilatorio previsto dall’art. 32 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., risulta scaduto il .
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’ “Azienda Socio - Sanitaria” affida alla “Ditta Aggiudicataria”, come sopra rappresentata nella persona del Sig. , che a tale titolo accetta, la fornitura di “Dispositivi medici per sistemi a compressione pneumatica intermittente con apparecchiatura a noleggio per trattamenti
di profilassi venosa profonda”, per il periodo di 36 mesi fino al
.
ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO
La “Ditta Aggiudicataria” si obbliga alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato d’oneri, allegato quale parte integrante al presente contratto (Allegato n. ).
ART. 3 - IMPORTO E DURATA
Le condizioni economiche del presente contratto sono indicate nell’offerta economica presentata dalla “Ditta Aggiudicataria”, allegata quale parte integrante al presente contratto (Allegato n. ).
L’importo complessivo della fornitura per il periodo di 36 mesi è pari a
Euro = (importo in lettere) IVA al esclusa,
corrispondenti a complessivi Euro (importo in lettere) IVA al inclusa.
Al presente contratto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 15 del D.L. 95 del 6.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del
7.08.2012 e s.m.i..
Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 17 del D.L. n. 98 del 6.07.2011, convertito nella Legge n. 111 del 15.07.2011 e s.m.i..
Il contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dal data di
effettivo inizio del servizio, (se esiste anticipata esecuzione) data di decorrenza anticipata del servizio.
Alla scadenza del contratto la “Ditta Aggiudicataria” avrà l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando l’ “Azienda Socio - Sanitaria” non abbia provveduto a sottoscrivere un
nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza.
L’ “Azienda Socio - Sanitaria” si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alla scadenza del servizio fino ad un massimo di 2 anni, ai sensi della normativa vigente, per un importo presunto di € = (importo in lettere) IVA esclusa.
L“Azienda Socio-Sanitaria” ai sensi dell’art. 1353 del C.C., risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la “Ditta Aggiudicataria” possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l’affidamento della fornitura oggetto del presente contratto, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 03.05.11.
ART. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione dovrà avvenire secondo quanto previsto dall’art.
del Capitolato d’Oneri (Allegato n. 1).
I pagamenti delle fatture verranno effettuati, ai sensi della normativa vigente, a mezzo mandato con bonifico bancario a 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime. A tal fine, farà fede la data di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SDI).
L’”Azienda Socio - Sanitaria” può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla “Ditta Aggiudicataria” cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione
del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx, sono pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.
ART. 5 - REVISIONE PREZZI
I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
ART. 6 – CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Al presente contratto si applicano il D.lgs. 6.09.2011 n. 159 e s.m.i. e le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07.09.2015, consultabile sul sito della Giunta Regionale, nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 6.4.2017 dall’”Azienda Socio – Sanitaria” con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, e dall’allegato Patto di integrità in materia di contratti pubblici (Allegato n. ), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui ai predetti Protocolli di legalità, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il presente contratto è risolto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.
In tal caso, sarà applicata a carico della “Ditta Aggiudicataria”, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’ “Azienda Socio - Sanitaria”, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:
•la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;
•l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
•l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.
(da inserire sempre se dichiarato il subappalto) Nell’ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto.
(da inserire sempre se non dichiarato il subappalto) Nell’ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell’eventuale subcontratto:
3) nel caso in cui la “Ditta Aggiudicataria” sia inadempiente all’obbligo di dare comunicazione tempestiva all’”Azienda Socio – Sanitaria” ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
4) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p.,320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 000-xxx x.x., 000 x.x. x 000- xxx x.x.
(xxxxxxx il soggetto affidatario abbia dichiarato nella dichiarazione sostitutiva, la volontà di subappaltare)
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informative interdittive ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..
…….se sopra soglia con subappalto La “Ditta Aggiudicataria” si
obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nell’eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell’eventuale subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
(qualora il soggetto affidatario abbia dichiarato nella dichiarazione sostitutiva, di non voler di subappaltare)- solo eventuali subcontratti riguardante attività imprenditoriali ritenute sensibili di cui all’allegato 1 del protocollo di legalità del 2015)
….se sopra soglia senza subappalto
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad inserire nell’eventuale subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione dell’eventuale subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del
subcontratto, informative interdittive ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..
La “Ditta Aggiudicataria” si obbliga altresì ad inserire nell’eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
(qualora il soggetto affidatario abbia dichiarato nella dichiarazione
sostitutiva, di non voler di subappaltare, )- solo subcontratti riguardanti attività imprenditoriali ritenute sensibili di cui all’allegato 1 del protocollo di legalità del 2015)
(Da inserire sempre se viene allegato il Patto di Integrità sottoscritto) Ai sensi dell’art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dall’”Azienda Socio – Sanitaria” con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in data 06.04.2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta. Sono a carico della “Ditta Aggiudicataria” gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri. .
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad adempiere a quanto disposto dall’art. 86 del D. lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede che “i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art. 85”.
L’“Azienda Socio - Sanitaria” si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della “Ditta Aggiudicataria”, per valutare l’opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
(da inserire sempre se ha dichiarato il subappalto) L’“Azienda Socio - Sanitaria” ai sensi dei suddetti Protocolli di Legalità, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
Al presente contratto si applicano le linee guida per l’attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all’art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell’Interno in data 15.07.2014 e in data 27.01.2015.
ART. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO
La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso
D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ulss
n. 2 Marca Trevigiana, approvato con deliberazione del direttore Generale n. 69 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx
- Sez. Amministrazione Trasparente.
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del presente contratto.
La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
ART. 8 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La “Ditta Aggiudicataria” prende atto che, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e della delibera C.I.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”, l’”Azienda Socio - Sanitaria” ha approvato il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2017-2019,
pubblicato nel sito xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx - Sez. Amministrazione Trasparente, e si impegna ad osservarne il contenuto.
La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto
ART. 9 – SUBAPPALTO
Il Subappalto è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei limiti indicati dalla “Ditta Aggiudicataria” stessa nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento del servizio di cui al presente contratto. La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a depositare il contratto di subappalto presso l’ “Azienda Socio Sanitaria” entro il termine previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i
Si richiama integralmente il disposto dell’art. del Capitolato Speciale d’Appalto e del già citato art.105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i..
Il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, potrà essere risolto automaticamente nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: .
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a dare immediata comunicazione all’ “Azienda Socio - Sanitaria” ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalla “Ditta Aggiudicataria” saranno raccolti presso l’ “Azienda Socio - Sanitaria”, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La “Ditta Aggiudicataria” è tenuta al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
ART. 12 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento è il/la Dirigente
Responsabile del Servizio dell’ “Azienda Socio - Sanitaria” e il Direttore dell’Esecuzione è il/la Dirigente Responsabile del Servizio dell’ “Azienda – Socio Sanitaria”.
ART. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La “Ditta Aggiudicataria” ha eletto domicilio in
ART. 14 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la “Ditta Aggiudicataria” e l’ “Azienda Socio - Sanitaria” sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviano a quanto già prescritto nel Capitolato d’oneri (Allegato n.
).
In caso di discordanza tra il Capitolato d’oneri e il contratto, prevale il
presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.
Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la fornitura di , come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza, e pertanto:
■ viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;
■ non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Considerato che risultano conclusi con esito positivo tutti i controlli sul possesso dei requisiti generali ad accezione della certificazione dell’ Ente _ (di cui all’art. 38/80 comma 1 – lettera
indicare la lettera dell’art.38/80 c. 1 ), il presente contratto è sottoposto alla seguente clausola risolutiva espressa, come risulta da apposita dichiarazione del R.U.P. del :
qualora le verifiche di cui all’art. 38/80 comma 1 – lettera indicare la lettera dell’art.38/80c. 1 , effettuate presso l’ Ente ed attualmente in corso, dessero esito negativo il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente.
ART. 16 – DOCUMENTI CHE XXXXXXX PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati, i seguenti documenti:
- Capitolato d’oneri (Allegato n. );
- Offerta Economica della “Ditta Aggiudicataria” (Allegato n. );
- Chiarimenti
- (Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della L.
488/1999 (Allegato n. );
- Patto d’integrità in materia di contratti pubblici (Allegato n.
) di cui al Protocollo di legalità del 06.04.2017, sottoscritto dalle parti.
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma, comunque, sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:
- Relazione Tecnica/ Documentazione tecnica;
- Cauzione definitiva.
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Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della “Ditta Aggiudicataria”.
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Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso.
************
L’imposta di bollo prevista dal D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., è stata assolta con le modalità del D.M. 17.06.2014.
************
Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.
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Il su esteso atto, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene sottoscritto dalle parti.
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