ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1) OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, l’immobile di sua proprietà in Paratico via censito in catasto avente superficie ecc. ecc.
2)DURATA DELLA LOCAZIONE
La locazione avrà la durata di anni nove a partire dal giorno e
sarà rinnovata per egual periodo, salva l’ipotesi di disdetta a sensi di legge.
L’eventuale diniego di rinnovo dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o PEC almeno dodici mesi prima della scadenza.
3)CANONE DI LOCAZIONE
Il canone della locazione è pattuito in € annuali oltre Iva di legge, somma risultante dalla somma del canone base di cui al bando di gara del e dall’incremento offerto dal conduttore in esito al suddetto ed alla conseguente aggiudicazione.
4)ESECUZIONE DI OPERE E COMPENSAZIONI
Le parti si danno atto e convengono:
a) che il conduttore ha eseguito sull’immobile locato opere edilizie per € 360.000,00 e che lo stesso avrà diritto ad ottenere dal locatore il rimborso di ¾ di tale somma, rimanendo a suo esclusivo carico il
residuo quarto, come risulta dal bando di cui sopra che forma parte integrante del presente contratto;
b) che i ¾ della somma di cui sopra, e cioè € 270.000,00, verranno al conduttore rimborsati dal locatore (che rimarrà proprietario esclusivo dell’intera opera eseguita), in nove anni mediante parziale compensazione, sino alla concorrenza di € 30.000,00 per ciascun anno, con la corrispondente somma dovuta dal conduttore a titolo di canone di locazione (ammontante alla maggior somma di cui al precedente punto 3).
5) CANONE DI LOCAZIONE - COMPENSAZIONE
In ragione della pattuita compensazione il conduttore corrisponderà per i primi nove anni solo la somma di € oltre Iva di legge per ciascun anno, oltre rivalutazione della stessa a partire dall’inizio del secondo anno (indice di riferimento iniziale quello del mese precedente all’inizio della locazione e finale quello del dodicesimo dall’inizio della stessa).
Il conduttore corrisponderà il canone di locazione come sopra ridotto in rate trimestrali anticipate scadenti, la prima, il giorno di inizio della locazione, e le successive nel medesimo giorno di ciascun successivo trimestre.
Per i successivi nove anni (nell’eventualità di rinnovo) il canone di locazione sarà corrisposto, con le medesime modalità, senza detrazione alcuna in ragione di compensazioni, e gli incrementi ISTAT verranno calcolati sul predetto canone.
A titolo di esempio si specifica che il canone annuale dovuto dall’inizio del decimo anno sarà pari ad € (somma di cui all’aggiudicazione) oltre rivalutazione ISTAT avendo a riferimento come indice iniziale quello del primo mese del nono anno di locazione e come indice finale quello dell’ultimo mese dello stesso anno.
6)DISCIPLINA PER LE IPOTESI DI RISOLUZIONE ANTICIPATA
Per l’ipotesi di risoluzione anticipata dipendente da causa imputabile al conduttore, quand’anche questa si verificasse nei primi nove anni dall’inizio, nessun rimborso né indennità, neanche quella di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., potrà il conduttore richiedere al locatore a ristoro della somma spesa per l’esecuzione delle opere tutte dallo stesso eseguite sull’immobile locato, che rimarranno di proprietà del locatore, che nulla pertanto dovrà rimborsare al conduttore, a nessun titolo.
Per l’ipotesi di risoluzione anticipata dipendente da causa imputabile al locatore, che si dovesse verificare entro i primi nove anni dall’inizio del contratto, il conduttore, in ragione dell’esecuzione delle citate opere, avrà invece diritto ad ottenere dal locatore il rimborso di somma pari ad € 30.000,00 per ciascun anno mancante alla scadenza del nono, e ciò non potendo più ottenere il rimborso mediante la compensazione di cui sopra.
A titolo di esempio si chiarisce che ove la risoluzione del contratto per causa imputabile al locatore avvenga alla fine del quarto anno dall’inizio del contratto, il conduttore avrà diritto alla restituzione di
€ 150.000,00 per mancata locazione negli anni dal quinto al nono e conseguente impossibilità di compensazione del relativo credito con il debito dello stesso per canoni di locazione.
Il rimborso avverrà conteggiando anche i periodi mensili o frazioni di mese.
7)DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE LOCATO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (Art. 1456 C.C.)
Il conduttore si obbliga a destinare l’immobile locato ad attività commerciale aperta al pubblico e prende atto che la locazione, come espressamente previsto dal bando di gara da cui ha avuto origine, sottende anche all’interesse del locatore a che nell’immobile oggetto della stessa venga effettivamente esercitata attività commerciale (scelta dal conduttore) aperta al pubblico, a supporto, nell’interesse del locatore, dello sviluppo del Comparto Stazione Ferroviaria.
L’attività commerciale di cui sopra dovrà essere avviata entro mesi uno dalla stipula del presente contratto, impegnandosi Paratico Patrimoniale a far ottenere al conduttore, da parte del Comune di Paratico (titolare dell’intero capitale sociale della stessa), nel suddetto termine, la necessaria autorizzazione.
Le parti convengono quindi che il mancato esercizio, nell’immobile locato, dell’attività commerciale per un periodo di sei mesi anche non consecutivi nell’arco temporale di un anno, determinerà la risoluzione di diritto del contratto per causa imputabile al conduttore, e ciò con ogni conseguenza contrattualmente prevista,
anche se l’ipotesi dovesse verificarsi durante i primi nove anni dall’inizio della locazione.
8)SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Le parti richiamano il contenuto dell’art. 36 l. 392/78, che dichiarano di ben conoscere.
Il locatore dichiara in ogni caso, sin d’ora, di non liberare il conduttore.
L’eventuale nuovo conduttore dovrà comunque possedere i requisiti tutti soggettivi previsti dal bando di gara citato.
9)RESPONSABILITA’
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dall’esercizio nell’immobile locato e dichiara che lo stesso gli è stato consegnato in perfetto stato di manutenzione.
Si obbliga a riconsegnarlo, alla fine del periodo locativo, nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, eccezion fatta per l’ipotesi di risoluzione anticipata verificatasi nel primo novennio per causa addebitabile al locatore.
In quest’ultimo caso l’immobile verrà consegnato nello stato manutentivo in cui a quel momento si troverà, salvo il ristoro degli eventuali danni non derivanti da semplice carenza manutentiva.
Il conduttore esonera altresì il locatore da ogni responsabilità per il caso di interruzione dei servizi dipendenti da cause indipendenti dalla sua volontà.
10)DEPOSITO CAUZIONALE
Il conduttore è obbligato al consegnare al locatore, che ne rilascerà quietanza, un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone nella misura ridotta a seguito di compensazione, come dall’art. 5 del presente contratto.
Alla scadenza del primo novennio tale deposito dovrà essere integrato per adeguarlo all’importo corrispondente a tre mensilità del canone dovuto all’inizio del decimo anno.
Il deposito cauzionale suddetto, potrà essere assolto anche a mezzo di fidejussione bancaria a prima richiesta, che dovrà esser rinnovata anno per anno, e garantirà sia il pagamento del canone che il risarcimento di eventuali danni che fossero arrecati all’immobile, nonché il ripristino manutentivo alla cessazione del rapporto, ove dovuto a sensi del presente atto.
L’inadempimento a tale obbligo determinerà la risoluzione del contratto per causa addebitabile al conduttore
12)ISPEZIONE DELL’IMMOBILE
Il locatore potrà, con preavviso di giorni cinque, ispezionare o fare ispezione l’immobile locato.
13)NULLITA’ DI EVENTUALI MODIFICHE NON RISULTANTI DA ATTO SCRITTO
La locazione de quo è disciplinata dal presente atto, dal bando di gara del con relativi allegati, dal provvedimento di aggiudicazione n. del e dai conseguenti atti depositati presso il Comune di Paratico, atti tutti ben noti al conduttore.
Ogni modifica alla stessa dovrà risultare da atto scritto, rimanendo inefficaci e privi di giuridica valenza eventuali diversi accordi verbali.
14) MODIFICHE ALL’IMMOBILE LOCATO
Ogni modifica all’immobile locato dovrà essere autorizzata in forma scritta dal locatore e non potrà essere eseguita se non a seguito del rilascio del titolo autorizzativo dell’Amministrazione Comunale e della necessaria autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni Ambientali, prendendo atto il conduttore della sussistenza del relativo vincolo gravante sull’immobile.
15)INTERPETRAZIONE DEL CONTRATTO
Le parti dichiarano che il presente contratto recepisce i contenuti del bando di gara n. del predisposto da Paratico Patrimoniale s.r.l. e le parti dichiarano che il contenuto degli stessi ne forma parte integrante, di talché l’interpretazione di esso dovrà essere effettuata con riferimento a quanto risulta dai suddetti atti.
16)REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto sarà registrato a cura del locatore ed il conduttore dovrà rimborsare al locatore il 50% del relativo costo.
Letto, confermato e sottoscritto Paratico li
IL LOCATORE IL CONDUTTORE SOTTOSCRIZIONE SOTTOSCRIZIONE
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
Il conduttore dichiara di aver letto e compreso ciascuna delle clausole del presente contratto e di approvare espressamente, anche a sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., quelle di cui agli artt. 4 (ESECUZIONE DI OPERE E COMPENSAZIONI), 6 (DISCIPLINA PER LE IPOTESI DI RISOLUZIONE ANTICIPATA), 7 (DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE LOCATO), 9
(RESPONSABILTA’), 13 (NULLITA’ DI EVENTUALI MODIFICHE NON RISULTANTI DA ATTO SCRITTO)
Paratico li
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
SOTTOSCRIZIONE SOTTOSCRIZIONE