Approvato dal Consiglio Comunale del 26.2.2007
Regolamento
del Centro Agroalimentare di Bologna
Approvato dal Consiglio Comunale del 26.2.2007
Data di affissione: 12.3.2007
TITOLO I – Definizione e gestione del Centro Agroalimentare
Art. 1 - Definizione e gestione del Centro Agroalimentare Il Centro Agroalimentare è costituito da tutte le strutture e le aree preposte allo svolgimento del commercio all’ingrosso dei prodotti agroalimentari, dei prodotti florovivaistici e dei prodotti della pesca nonché dai servizi necessari e altre attività compatibili con le funzioni del Centro medesimo.
Il Centro Agroalimentare è ubicato in Bologna, via Xxxxx Xxxxxx n. 1.
Per vendite all’ingrosso si intendono quelle effettuate dai soggetti di cui all’art.10 della L.R. 19 gennaio 1998 n.1.
Art. 2 - Gestione del Centro Agroalimentare
La gestione del Centro Agroalimentare e di tutti i servizi necessari al suo funzionamento è svolta da CAAB S.c.p.a., in qualità di Ente gestore individuato dal Comune di
Bologna con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G.
n. 77 del 6 marzo 1995.
Caab s.c.p.a. può procedere all’affidamento a terzi di servizi di mercato, con le modalità di cui all’art. 7 lett. c) della L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 19.1.1998, n. 1.
Nei contratti inerenti la gestione dei servizi di mercato CAAB s.c.p.a. provvede ad includere adeguate clausole di salvaguardia in ordine alla possibilità di modificare la regolamentazione dei servizi prestati in ragione di motivate ed inderogabili esigenze connesse all’esercizio del pubblico servizio di mercato.
ART. 3 - La Commissione di Mercato
1. Al fine di consentire, incentivare e promuovere la partecipazione degli operatori, dei produttori e degli acquirenti alle scelte gestionali inerenti l’organizzazione e il funzionamento del mercato di Bologna, è istituita la Commissione di Mercato di cui all’art. 9 L. R. Xxxxxx Xxxxxxx 19.1.1998, n. 1.
2. La Commissione è costituita da nove membri designati come di seguito indicato:
a) in qualità di Presidente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAAB s.c.p.a., o soggetto da lui designato fra i membri del Consiglio di Amministrazione della società stessa;
b) altri due componenti designati dal Consiglio di Amministrazione di Caab s.c.p.a.;
c) altri sei componenti, di cui quattro rappresentanti designati da ACMO, un rappresentante designato dal Consorzio Agribologna, un rappresentante delle associazioni di categoria dei produttori.
Funge da Segretario non votante il Direttore di Caab s.c.p.a..
3. I membri della Commissione, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno designati, rimangono in carica per un periodo coincidente con quello di durata in carica del Consiglio di Amministrazione di Caab s.c.p.a. e sono rieleggibili. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, il Consiglio di Amministrazione di Caab
s.c.p.a. può prevedere il riconoscimento, a ciascun membro della medesima, di un gettone di presenza di euro 50 per seduta.
Al momento dell’accettazione della loro nomina, i componenti della Commissione devono comunicare al Presidente della stessa il domicilio, il numero di fax e l’indirizzo e-mail che dovranno essere utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti l’attività svolta dalla Commissione.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione di Caab
s.c.p.a modificare con propria deliberazione, previo accordo con Xxxx ed il Consorzio Agribologna, il
numero dei membri della Commissione di Mercato fissandolo tra nove e quindici, nonchè le relative modalità di designazione.
4. La Commissione ha poteri consultivi, potendo esprimere proposte e pareri in ordine all’organizzazione e al funzionamento del mercato.
Le proposte ed i pareri predisposti dalla Commissione sono esaminati dal Consiglio di Amministrazione di Caab s.c.p.a. nel corso della prima riunione successiva alla loro comunicazione a tale organo. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione su materie oggetto di proposte e di pareri della Commissione devono essere adeguatamente motivate e illustrate, in particolare, le specifiche ragioni delle eventuali scelte difformi da quelle suggerite dalla Commissione, alla quale le deliberazioni in questione dovranno tempestivamente essere rese note dal Presidente della medesima.
La Commissione è convocata dal Presidente, senza indugio, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due membri, e comunque una volta al mese. La convocazione deve essere spedita al recapito comunicato dai singoli membri, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, e deve indicare la data, l’ora, il luogo dell’adunanza e le materie all’ordine del giorno.
La Commissione è validamente costituita quando siano presenti alla riunione almeno la metà più uno dei membri. Non è ammessa la partecipazione per delega. La Commissione delibera a maggioranza semplice dei presenti. Gli astenuti sono conteggiati quali voti contrari. Le riunioni della Commissione si svolgono sotto la direzione del Presidente, che verifica la regolare costituzione della Commissione, regola lo svolgimento della discussione, pone in votazione le materie all’ordine del giorno e proclama i risultati delle votazioni.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le spese di funzionamento della Commissione sono sostenute dalla società di gestione del mercato.
Art. 4 - Compiti di Caab s.c.p.a.
Caab s.c.p.a. è responsabile del regolare funzionamento del Centro Agroalimentare e dei servizi, alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
A Caab s.c.p.a. sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:
a) accertare il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
b) stabilire e far osservare gli orari di accesso e di funzionamento del Centro Agroalimentare;
c) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Centro Agroalimentare;
d) verificare, su motivata richiesta degli operatori, la regolarità delle operazioni di compravendita ai sensi di legge;
e) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ambito del Centro Agroalimentare;
f) autorizzare, l’eventuale introduzione e l’uscita di derrate oltre l’orario prescritto;
g) promuovere, anche su segnalazione degli operatori del Centro Agroalimentare, le iniziative atte a favorire l’approvvigionamento del Centro Agroalimentare, l’ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l’aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
h) accertare, in base alle norme vigenti, che le derrate e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti, rilasciandone specifico verbale in caso di non conformità, e dandone comunicazione al conferente;
i) vigilare sulla applicazione delle norme comunitarie concernenti i prodotti ortofrutticoli, ai sensi della Legge
13 maggio 1967, n. 268 e relativi regolamenti di attuazione;
j) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura o di minore attività dello stabilimento;
k) adottare, in casi particolari ed urgenti, provvedimenti
che si rendano necessari;
l) accertare, a richiesta degli operatori di Centro Agroalimentare, rilasciandone certificazione, la specie, la varietà e la qualità delle derrate;
m) vigilare affinché le attività nell’ambito del Centro Agroalimentare si svolgano secondo le norme di legge e del presente Regolamento;
n) controllare il regolare svolgimento dei servizi del Centro Agroalimentare;
o) predisporre la vigilanza;
p) predisporre il manuale HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) per le parti comuni e verificarne la compatibilità con quello delle imprese insediate;
q) svolgere ogni altra funzione demandatagli dalle leggi nonché dal presente Regolamento.
Caab s.c.p.a. ha la facoltà di allontanare dal Centro Agroalimentare le persone che si rifiutino di sottostare alle norme di legge, e del presente Regolamento o che tengano comportamenti lesivi degli interessi generali.
Caab s.c.p.a. nell’attuazione del regolamento di mercato e nell’espletamento di tutti i compiti spettantigli si avvarrà di circolari esplicative vincolanti per tutti gli operatori e frequentatori a qualsiasi titolo del Centro Agroalimentare.
Art. 5 - Direttore di Centro Agroalimentare
Al Centro Agroalimentare è preposto un Direttore,
nominato da Caab s.c.p.a., il quale deve sovrintendere al regolare funzionamento del Centro Agroalimentare e dei relativi servizi in osservanza delle disposizioni stabilite da Caab s.c.p.a..
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono regolati da Caab s.c.p.a..
Art. 6 - Personale addetto al Centro Agroalimentare
Il Direttore è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, da personale dipendente da Caab s.c.p.a. in relazione alle effettive necessità del Centro Agroalimentare.
Nel Centro Agroalimentare potrà essere presente il servizio di Polizia Municipale le cui modalità operative ed il periodo di permanenza saranno convenuti tra Caab s.c.p.a. e l’Amministrazione comunale.
I vigili urbani, che eventualmente dovessero essere comandati a svolgere attività presso il Centro Agroalimentare di pertinenza di Caab s.c.p.a. si atterrano alle istruzioni impartite da Caab s.c.p.a. stesso per la più esatta applicazione del presente Regolamento.
TITOLO II – Servizi del Centro Agroalimentare
Art. 7 - Rilevazione statistiche delle merci e dei prezzi Gli operatori alle vendite e agli acquisti insediati sono tenuti, secondo tempi e modalità stabiliti da Caab s.c.p.a.,
a fornire a quest’ultimo tutte le necessarie informazioni ai fini della rilevazione statistica delle quantità e dei prezzi dei prodotti.
Caab s.c.p.a. provvede alla diffusione dei dati in ottemperanza agli obblighi istituzionali, garantendo la riservatezza delle fonti, in conformità a quanto previsto dal Codice della Privacy.
Art. 8 - Vigilanza igienico - sanitaria
Il servizio di vigilanza igienico - sanitaria dei prodotti immessi nel Centro Agroalimentare viene svolto dai competenti organi in ottemperanza alle normative vigenti e a quelle impartite dalle autorità in materia di corretto trattamento dei prodotti commercializzati (haccp) e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Art. 9 - Facchinaggio
Caab s.c.p.a. affida in appalto i servizi di facchinaggio centralizzati del mercato ortofrutticolo.
Le norme, i luoghi e le modalità di svolgimento dei servizi sono stabilite da appositi regolamenti e o circolari.
In caso di mancata o difforme prestazione del servizio di facchinaggio, gli operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente e comunque prima dell’uscita dallo stabilimento a Caab s.c.p.a. il disservizio entro i termini precisati nei regolamenti o nelle circolari di attuazione degli
stessi. In particolare, l’operatore è tenuto al controllo del carico di tutte le merci acquistate prima della chiusura dell’automezzo e conseguente uscita dallo stabilimento.
Le operazioni di scarico, ad eccezione di quelle centralizzate specificatamente stabilite da Caab s.c.p.a., avvengono direttamente al posteggio e al magazzino di vendita.
Le operazioni di facchinaggio, nei punti di espletamento dei servizi centralizzati, sono svolte in esclusiva dall’aggiudicatario del servizio di facchinaggio.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario del servizio di facchinaggio di scaricare merce che non sia destinata ai concessionari di cui all’Art.12 del presente Regolamento, od ai soggetti di cui al successivo comma.
Gli operatori alle vendite, concessionari dei posteggi e dei magazzini di vendita, di deposito e delle relative aree di pertinenza e gli operatori agli acquisti, assegnatari dei magazzini di deposito e delle relative aree di pertinenza, debbono svolgere le operazioni di scarico, carico e movimentazione interna personalmente e/o a mezzo di propri dipendenti o terzi da loro incaricati.
Nel posteggio, magazzino di vendita o di deposito, si intende ricompreso anche il pianale del veicolo ad essi accostato e le relative aree di pertinenza.
Gli acquirenti possono effettuare il carico delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di coadiuvanti o propri
dipendenti, ad esclusione delle zone di carico destinate all’espletamento dei servizi centralizzati.
Nei casi di esigenze eccezionali, derivanti da straordinari flussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, a fronte delle quali l’aggiudicatario non sia palesemente in grado di svolgere il servizio di facchinaggio, gli operatori alle vendite possono, previa formale autorizzazione da parte di Caab s.c.p.a., provvedere personalmente o tramite personale dipendente, alle operazioni di scarico, carico e movimentazione anche al di fuori dell’ambito del posteggio e del magazzino di cui sono concessionari, nel rispetto delle normative di legge, con particolare riguardo alle norme di sicurezza.
Art. 10 - Pulizia e smaltimento rifiuti
I servizi di pulizia del Centro Agroalimentare, allontanamento e smaltimento dei rifiuti, cura del verde ed altri servizi similari, sono svolti da Caab s.c.p.a. che può affidarli a terzi mediante appalti e nel rispetto delle leggi in vigore.
In caso di raccolta differenziata dei rifiuti i concessionari sono tenuti al rigoroso rispetto del disciplinare d’appalto e delle normative specifiche emanate da Caab s.c.p.a..
Art. 11 - Servizi diversi
Al fine di garantire la promozione, il miglior funzionamento
e la sicurezza delle attività del Centro Agroalimentare, Caab s.c.p.a. ha facoltà di istituire nuovi servizi.
Caab s.c.p.a. si impegna ed obbliga a sentire il parere non vincolante della Commissione di Mercato prima di determinare le modalità di espletamento nonché i corrispettivi di tali servizi.
TITOLO III – Operatori del Centro Agroalimentare
Art. 12 - Venditori
Sono ammessi ad operare nel Centro Agroalimentare, in qualità di venditori, purché in possesso di regolare concessione:
a) i produttori singoli e associati;
b) le cooperative di produttori e loro consorzi;
c) le organizzazioni dei produttori di cui alla Legge 27 luglio 1967 n. 622 (Organizzazione del Centro Agroalimentare nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
d) i commercianti all’ingrosso, i commissionari, gli astatori;
e) le imprese che provvedono alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
E’ fatto divieto assoluto a tutti i frequentatori del Centro Agroalimentare di esercitare attività di commercio se non appartenenti alle categorie previste dall’Art.10 della L.R. 1/1998 e non preventivamente autorizzati da Caab s.c.p.a..
Al di fuori degli orari stabiliti da Caab s.c.p.a. è vietato vendere ai privati consumatori.
Art. 13 - Acquirenti
Sono ammessi ad operare nel Centro Agroalimentare in qualità di acquirenti:
a) i commercianti all’ingrosso o loro incaricati espressivamente delegati agli acquisti;
b) i mediatori e i mandatari iscritti negli appositi albi e ruoli, nonchè i c.d. “fiduciari” debitamente autorizzati con lettera di incarico contenente la durata, purché offrano adeguate garanzie, che Caab s.c.p.a. si riserva di verificare, anche con l’ausilio delle associazioni di categoria più rappresentative;
c) i commercianti al minuto;
d) le imprese che provvedono alla lavorazioni, alla conservazione e alla esportazioni dei prodotti;
e) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi e i rappresentanti delle loro associazioni economiche;
f) le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche;
g) i gruppi di acquisto e i loro consorzi;
h) i consumatori che sono ammessi agli acquisti negli orari con le modalità stabilite da Caab s.c.p.a..
L’Ente Gestore del mercato dovrà garantire, attraverso forme organizzative idonee, l’accesso dei consumatori privati al mercato ortofrutticolo per almeno tre giorni alla settimana ed in orari adeguati alle loro esigenze, vigilando che la vendita ai privati consumatori venga rispettata dai concessionari del mercato.
E’ facoltà di Caab s.c.p.a. istituire un elenco degli operatori di cui alla precedente lettera b), a disposizione degli operatori insediati all’interno del Centro Agroalimentare.
Caab s.c.p.a., in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può autorizzare gli acquirenti ad utilizzare le strutture del Centro Agroalimentare come basi logistiche nei casi che riterrà opportuni, previo pagamento dei relativi corrispettivi e nel rispetto delle prescrizioni impartite da Caab s.c.p.a..
Art. 14 - Documenti per l’accesso al Centro Agroalimentare
Il diritto di accedere al Centro Agroalimentare per svolgere attività commerciale è consentita a coloro che sono in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata da Caab s.c.p.a., previo accertamento dell’appartenenza alle categorie di cui all’Art.10 della L.R. 1/1998, fatto salvo l’accesso dei consumatori privati nei giorni e negli orari stabiliti da Caab s.c.p.a..
Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti è accertato attraverso l’esame della seguente documentazione:
• certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui risiede l’interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l’appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate nell’Art.10 della L.R. 1/1998.
Sarà facoltà di Caab s.c.p.a. verificare in qualsiasi momento la sussistenza di tali condizioni richiedendo tutta la relativa documentazione che dovrà essere consegnata dagli acquirenti senza ritardo.
Caab s.c.p.a. in ogni caso potrà revocare e/o sospendere il diritto di accesso agli acquirenti e, in generale, a chiunque risulti non in possesso dei requisiti di cui sopra o che, comunque, si ritenga possa provocare turbativa alla normale attività commerciale del Mercato.
Al riguardo Caab s.c.p.a., di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, si impegna a studiare meccanismi di controllo adeguati alla complessità del tema ed all’esigenza di corretto e garantistico funzionamento delle attività all’interno della realtà mercatale.
In mancanza della certificazione, per l’ammissione alle vendite, i produttori singoli possono produrre idonea
dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000. In ogni caso i produttori singoli debbono allegare annualmente il piano di coltivazione; le associazioni e le cooperative dei produttori devono presentare l’attestazione di appartenenza territoriale dei loro associati e dei loro soci.
La tessera di accesso viene rilasciata ai richiedenti, previa loro liberatoria relativa al trattamento dei dati personali in modo da consentire a Caab s.c.p.a. di chiedere e utilizzare tutte le informazioni idonee a consentire un regolare svolgimento delle attività commerciali.
Le tessere di accesso sono ritirate presso gli uffici di Caab s.c.p.a..
Tutti i titolari di tessera, prima di accedere alle negoziazioni, debbono accreditarsi presso Caab s.c.p.a..
Caab s.c.p.a. rilascia a tutte le persone ammesse al Centro Agroalimentare apposita tessera, munita di fotografia dell’interessato, numerata da un incaricato di Caab s.c.p.a.. Nelle tessere debbono essere indicate:
a) le generalità del titolare della tessera;
b) il titolo di ammissione;
c) il periodo di validità.
Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.
Caab s.c.p.a. può rifiutarsi di rilasciare la tessera a coloro che possano arrecare grave nocumento alle attività di mercato.
Avverso al mancato rilascio della tessera, è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione di Caab s.c.p.a. che decide, a suo insindacabile giudizio entro trenta giorni con provvedimento definitivo non motivato.
Caab s.c.p.a. può, se lo ritiene giustificato, autorizzare l’ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, rilasciando apposita tessera “visitatori”.
Caab s.c.p.a. ha facoltà di allontanare dal Centro Agroalimentare chi sia trovato senza tessera di riconoscimento o senza la specifica autorizzazione.
TITOLO IV – Posteggi e magazzini di vendita
Art. 15 - Numero e localizzazione dei posteggi e magazzini di vendita
Caab s.c.p.a. determina il numero e la localizzazione dei posteggi e dei magazzini di vendita da assegnare in concessione sulla base di criteri predeterminati.
In vista del rilascio delle nuove concessioni, i suddetti criteri dovranno tener conto della funzionalità del mercato e della tipologia/dimensione delle attività da insediare, al fine di distinguere la funzione e/o l’attività produttiva da quella commerciale.
Caab s.c.p.a. determina il numero dei predetti spazi ed i criteri di assegnazione, possibilmente in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Qualora tale accordo non si dovesse raggiungere entro 15 giorni dall’avvio delle consultazioni, Caab s.c.p.a. vi provvederà in totale autonomia.
Analogo procedimento Caab s.c.p.a. seguirà ai fini dell’assegnazione in concessione dei posteggi o dei magazzini di vendita che, di volta in volta, si renderanno disponibili.
Art. 16 - Concessione
I posteggi e i magazzini di vendita sono dati in concessione da Caab s.c.p.a. agli operatori di cui all’art.10 lett. A della
L.R. 1/1998 che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
La nomina dei concessionari, ai fini dell’assegnazione dei posteggi e dei magazzini di vendita, viene fatta in base a graduatorie formulate da Caab s.c.p.a. fra tutti i concorrenti in base a criteri predeterminati deliberati da Caab s.c.p.a.. Caab s.c.p.a. provvede all’individuazione dei criteri possibilmente in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Qualora tale accordo non si dovesse raggiungere entro 15 giorni dall’avvio delle consultazioni Caab s.c.p.a. vi provvederà in totale autonomia.
Tra i criteri dovranno, comunque, essere ricompresi i seguenti:
a) quantità dei prodotti commercializzati;
b) entità del fatturato;
c) gamma e assortimento dei prodotti;
d) strutture e attrezzature quali: magazzini di lavorazione, frigoriferi, aziende agrarie, mezzi di trasporto, catene di lavorazione, preconfezionamento, attrezzature per la movimentazione dei prodotti;
e) numero di addetti impiegati;
f) altri parametri individuati da Caab s.c.p.a. quali, ad esempio l’attività precedentemente svolta all’interno del Centro Agroalimentare, la disponibilità ad accollarsi gli oneri eventualmente sostenuti da precedenti concessionari per l’allestimento di strutture fisse nei posteggi e magazzini di vendita, per i quali dovrà essere espressamente previsto un punteggio significativo.
I parametri per l’applicazione dei criteri possono riguardare sia le attività svolte internamente sia quelle svolte esternamente al Centro Agroalimentare.
La valutazione dei dati viene effettuata da Caab s.c.p.a. mantenendo separati questi due gruppi di attività e può riguardare un periodo non inferiore a tre anni.
Caab s.c.p.a. - previa consultazione e concertazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative - può stabilire di riservare una quota di concessioni a nuovi operatori (che non hanno operato nel mercato di Bologna),
qualora ne ravvisi la particolare opportunità di sviluppo e stimolo all’attività del mercato.
In vista del rilascio delle nuove concessioni, trenta mesi prima della scadenza delle concessioni in essere, Caab s.c.p.a., in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, promuove l’elaborazione di una proposta di assegnazione degli spazi che tenga presente le esigenze e le caratteristiche dell’attività degli operatori già insediati ed interessati al rilascio della nuova concessione compatibilmente con i criteri sopra richiamati e con l’interesse più generale di funzionalità e sviluppo del mercato. In caso di mancato accordo, entro sei mesi dall’inizio della consultazione, Caab s.c.p.a. decide autonomamente dando informazione dei risultati alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
La concessione viene rilasciata:
a) al titolare della ditta individuale;
b) al legale rappresentante delle società di persone (in caso in cui i poteri di amministrazione siano attribuiti a più soggetti la società dovrà indicare il nominativo a cui dovrà essere intestata la concessione);
c) alle società di capitali nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
In caso di intestazione della concessione a società di capitali, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale debbono attestare a Caab s.c.p.a.
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art.17 del presente Regolamento, sono inoltre tenuti a comunicare l’insorgere di tali eventi entro e non oltre 10 giorni dal loro verificarsi, in quanto in caso di insorgenza anche solo di una delle condizioni di cui sopra Caab s.c.p.a., qualora la società non provveda immediatamente alla sostituzione dell’amministratore o del sindaco interessato, revocherà la concessione.
Le concessioni hanno la durata di 12 anni, ed avranno comunque scadenze contemporanee, qualunque sia la loro data di inizio.
I concessionari possono recedere dalla concessione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 3 mesi.
La concessione cessa:
a) alla scadenza del periodo previsto;
b) per recesso del concessionario durante il periodo della concessione;
c) per il fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del concessionario, ad esclusione della procedura di amministrazione controllata.
d) per messa in liquidazione del concessionario.
In caso di riassegnazione della concessione a seguito di revoca o cessazione per qualunque motivo della stessa, Caab s.c.p.a. riconoscerà, nel bando di riassegnazione della concessione medesima, uno specifico punteggio a
coloro che, in sede di domanda di partecipazione alla gara, si impegneranno ad acquistare le attrezzature di proprietà del concessionario uscente ad un prezzo non inferiore a quello risultante dalle scritture contabili, al netto degli ammortamenti fiscali.
La concessione dei posteggi e dei magazzini di vendita non può essere ceduta per qualsivoglia titolo a terzi, fatti salvi i casi di seguito indicati.
In caso di morte del titolare della ditta individuale, la concessione verrà trasferita agli eredi.
Sempre nel caso di ditta individuale, la concessione può essere trasferita al coniuge e parenti entro il terzo grado, a condizione che i destinatari siano in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento della concessione e che l’atto di trasferimento non preveda il pagamento di alcun avviamento.
La ditta individuale può conferire le proprie attività in società di persone o di capitali a condizione che la società si accolli integralmente tutte le obbligazioni in capo all’originario concessionario.
Analogamente, la società di persone può trasformarsi in altra forma societaria, o conferire le proprie attività in società di capitali, alle medesime condizioni e limiti di cui al comma che precede.
In caso di società di capitali, che sia titolare di concessione, la cessione o la modifica della ripartizione
delle quote del capitale sociale non sono equiparabili alla cessione della concessione.
Tutte le modifiche societarie di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate a Caab s.c.p.a. che si riserverà la verifica dei requisiti previsti dall’art. 17.
Art. 17 - Diniego o revoca della concessione
Caab s.c.p.a. deve negare o revocare la concessione dei posteggi e dei magazzini di vendita nei seguenti casi:
a) a chi abbia riportato una condanna definitiva per reati dolosi ad una pena superiore a tre anni di reclusione;
b) a chi sia sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche;
c) a chi sia stato condannato, con sentenza passato in giudicato, per due volte, qualunque sia l’entità delle relative pene, per reati in tema di:
* turbata libertà degli incanti;
* frode nelle pubbliche forniture;
La concessione è revocata, inoltre, nei seguenti casi:
• cessione per qualsivoglia titolo della concessione;
• cessione totale o parziale dei posteggi o dei magazzini di vendita a terzi;
• inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata da Caab s.c.p.a.;
• accertata morosità superiore a trenta giorni, dalle scadenze, nel pagamento del canone per il godimento del posteggio o del magazzino di vendita nonché nel pagamento dei servizi del Centro Agroalimentare;
• accertata inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento previdenziale ed assicurativo del personale dipendente.
La revoca è dichiarata da Caab s.c.p.a., previa contestazione scritta degli addebiti all’interessato.
L’interessato ha 15 giorni di tempo, dalla comunicazione della contestazione, per formulare per iscritto le proprie deduzioni a Caab s.c.p.a..
Alla scadenza del suddetto termine Caab s.c.p.a. decide, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento definitivo comunicato per iscritto, previa valutazione delle deduzioni dell’interessato, se pervenute tempestivamente, fatta salva ogni altra azione.
Art. 18 - Assegnazioni
I posteggi e i magazzini di vendita sono dati in concessione da Caab s.c.p.a. agli operatori di cui all’art.10 lett. A della
L.R. 1/1998 che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
L’assegnazione dei posteggi e dei magazzini di vendita cessa contestualmente alla scadenza della concessione.
Vi provvede Caab s.c.p.a., che ne istruisce le procedure sulla base dell’equilibrio generale del Centro Agroalimentare, contemperando l’interesse del singolo con quelli dell’insieme degli operatori.
Nelle procedure di riassegnazione degli spazi resisi nuovamente disponibili, Caab s.c.p.a., nell’interesse generale del mercato e se possibile in accordo con le categorie maggiormente rappresentative, osserverà nell’ordine le seguenti priorità:
1. favorire le imprese che intendono procedere a forme di aggregazione;
2. favorire le imprese in fase di crescita nei quantitativi di derrate commercializzate e che operano in evidente ristrettezze di spazi;
3. favorire le imprese contigue o confinanti;
4. favorire lo spostamento di imprese che hanno operato per almeno cinque anni nelle zone estreme delle corsie di commercializzazione.
Caab s.c.p.a., potrà assegnare spazi alla stessa impresa su diverse localizzazioni del mercato, solo in assenza di altre richieste.
Caab s.c.p.a. - previa consultazione e concertazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative - si riserva la facoltà di privilegiare le assegnazioni ad operatori esterni qualora ritenga di preservare il principio dello sviluppo e della pluralità di offerta del mercato.
Rimarranno in capo al concessionario che avrà fatto richiesta di trasferimento o di ulteriori spazi le eventuali spese di adattamento del posteggio e/o magazzino e quelle di trasferimento
Si precisa inoltre che, in caso di trasferimento “non volontario” o di nuova assegnazione (conseguente per es. al rilascio delle nuove concessioni), in mancanza di un accordo tra le parti rispetto all’eventuale quantificazione dell’allestimento realizzato dal precedente assegnatario, Caab s.c.p.a. è disponibile a svolgere una funzione di arbitro.
Art. 19 - Scambio o unificazione di posteggi o magazzini di vendita
Lo scambio o l’unificazione di due o più posteggi o magazzini di vendita debbono essere preventivamente autorizzati da Caab s.c.p.a..
In particolare, la unificazione può essere autorizzata a condizione che nessuno dei concessionari sia incorso in un provvedimento di revoca della concessione.
Art. 20 - Gestione dei posteggi e dei magazzini di vendita
Preposti alla gestione dei posteggi e dei magazzini di vendita debbono essere gli intestatari della concessione, i quali possono, tuttavia, delegare la gestione ad un terzo
ovvero farsi coadiuvare da personale dipendente, a condizione che comunichino a Caab s.c.p.a. le generalità e la residenza del responsabile o del coadiuvatore, del cui operato i concessionari rimangono, in ogni caso, esclusivi responsabili.
Ogni concessionario deve indicare davanti e sul retro del proprio posteggio o magazzino di vendita, il proprio nominativo, se persona fisica, o la ragione sociale, se persona giuridica, secondo le prescrizioni stabilite con un apposita circolare da Caab s.c.p.a. in materia di insegne.
I concessionari saranno tenuti a custodire ed utilizzare con la massima diligenza i posteggi loro assegnati e tutte le aree di pertinenza esclusiva nonché le parti comuni.
In particolare, i rifiuti dovranno essere raccolti, a cura dei concessionari, nel rispetto delle specifiche prescrizioni stabilite da Caab s.c.p.a..
Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini di vendita impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche senza la preventiva autorizzazione di Caab s.c.p.a..
Art. 21 - Riconsegna dei posteggi e magazzini di vendita
Cessata o revocata la concessione per qualsivoglia motivo, i posteggi ed i magazzini di vendita debbono essere riconsegnati a Caab s.c.p.a. entro i tempi stabiliti da
quest’ultima, nelle condizioni preesistenti riportate nel verbale di consegna.
In caso di omessa o ritardata consegna, Caab s.c.p.a. ha facoltà di provvedere direttamente alla liberazione dei predetti locali, imputando al concessionario uscente i relativi costi.
Il concessionario uscente sarà tenuto a rimborsare a Caab
s.c.p.a. tutti i danni eventualmente arrecati al posteggio o magazzino di vendita.
Art. 22 - Disciplina degli operatori del Centro Agroalimentare e del personale da essi dipendente Conformemente al disposto di cui all’art.10 punto 3) della
L.R. 1/1998 ai concessionari commissionari che svolgono la loro attività nel mercato sono corrisposti un compenso e una provvigione da stabilire con il conferente secondo le norme del codice civile. Caab s.c.p.a., su richiesta e in collaborazione con le rappresentanze di categoria dei concessionari e dei conferenti, potrà regolamentare i rapporti commerciali ed amministrativi anche attraverso specifici accordi interprofessionali.
Conformemente al disposto di cui all’art.10 punto 4) della
L.R. 1/1998, gli operatori alle vendite ed i conferenti, d’intesa tra loro, predeterminano l’attribuzione delle spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese
sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione.
I mandatari debbono esibire l’autorizzazione scritta del mandante.
Art. 23 - Concessione dei posteggi di vendita ai produttori
Nel caso di concessione del plateatico ai produttori, la durata della concessione è stabilita in 12 anni, fermo restando che le concessioni avranno comunque scadenze contemporanee, qualunque sia la loro data di inizio.
Caab s.c.p.a., di anno in anno, procederà all’assegnazione dei posteggi/piazzole confermando possibilmente la collocazione precedente, fatte salve eventuali esigenze logistico/funzionali del mercato che comportino diverse collocazioni. Caab s.c.p.a. si riserva di accogliere eventuali richieste di modifica di piazzola da inviarsi almeno entro il mese di settembre di ogni anno.
Caab s.c.p.a., compatibilmente con gli spazi liberi, si riserva la facoltà di assegnare, per singole giornate, ai produttori c.d “saltuari”, piazzole per la vendita di ortofrutta ricompresa nel proprio piano di coltivazione.
Le organizzazioni dei produttori costituite ai sensi della Legge 27 luglio 1967 n. 622 e successive modificazioni, i produttori, i consorzi e le cooperative dei produttori
operanti sull’intero territorio nazionale debbono vendere prevalentemente i prodotti di produzione propria o dei soci. Le associazioni e le cooperative dei produttori debbono presentare l’attestazione di appartenenza territoriale dei loro associati e dei loro soci.
I produttori singoli debbono presentare annualmente il piano di coltivazione redatto secondo lo schema predisposto da Caab s.c.p.a..
I produttori, singoli o associati, possono vendere prevalentemente i loro prodotti personalmente o a mezzo dei familiari o di personale da essi dipendente, previa autorizzazione di Caab s.c.p.a..
TITOLO V – Funzionamento del Centro Agroalimentare
Art. 24 - Responsabilità
Caab s.c.p.a. non assume alcuna responsabilità nei riguardi degli operatori o dei frequentatori del Centro Agroalimentare, salve ed impregiudicate le responsabilità di legge.
I concessionari sono responsabili dei danni, a cose e persone, da essi o dai loro dipendenti causati in ragione dell’attività svolta e dell’uso delle attrezzature, impianti, locali e pertinenze del Centro Agroalimentare.
A loro carico, Caab s.c.p.a. può adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.
Tutti i concessionari debbono svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e del presente Regolamento, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza del lavoro e qualità e igiene dei prodotti alimentari.
Art. 25 - Calendario e orario
Caab s.c.p.a. stabilisce il calendario e fissa gli orari funzionali delle attività svolte nel Centro Agroalimentare, sentito il parere della Commissione di Mercato.
L’orario del mercato ortofrutticolo è il seguente:
inizio contrattazioni:
- lunedì ore 1.30
- martedì ore 4.30
- mercoledì ore 2.30
- giovedi’ ore 3.30
- venerdì ore 1.30
- sabato ore 4.30 (quando aperto)
termine contrattazioni: ore 9.30
Caab s.c.p.a. può, in particolari circostanze, apportare modifiche al calendario e agli orari stabiliti annualmente, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli operatori.
Art. 26 - Ingresso al Centro Agroalimentare
Hanno libero accesso al Centro Agroalimentare, nelle fasce orarie appositamente stabilite da Caab s.c.p.a. per
ciascuna categoria di operatori, tutte le persone accreditate presso le portinerie o in possesso del tesserino rilasciato da Caab s.c.p.a..
Caab s.c.p.a. ha facoltà di determinare eventuali corrispettivi per i servizi messi a disposizione degli utilizzatori.
Art. 27 - Circolazione dei veicoli
L’ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli all’interno del Centro Agroalimentare è regolata da segnaletica verticale e orizzontale conforme alle norme del Codice della Strada.
Le operazioni di carico e scarico delle derrate sono regolate da Caab s.c.p.a. con apposite circolari con le quali si fissano le modalità e i luoghi di espletamento dei servizi. Tutti gli operatori, acquirenti e, comunque, utenti dell’area mercatale, dovranno rigorosamente rispettare nella circolazione dei veicoli di qualsivoglia tipo la normativa del Codice della Strada osservando la segnaletica apposta da Caab s.c.p.a..
In caso di inosservanza di detta normativa sarà facoltà di Caab s.c.p.a. irrogare le sanzioni e le penalità di cui all’allegato del seguente articolo 29 e, in caso di mancato pagamento, agire giudizialmente per il recupero delle somme dovute e delle spese tutte accessorie secondo i termini e le modalità indicate nel seguente articolo 29.
E’ facoltà di Caab s.c.p.a. provvedere alla rimozione dei veicoli parcheggiati in aree non autorizzate o che rappresentino intralcio alle attività di mercato, addebitandone i relativi oneri e sanzioni ai possessori.
Art. 28 - Ordine interno al Centro Agroalimentare
E’ fatto tassativo divieto a tutti gli operatori del Centro Agroalimentare e loro dipendenti di:
a) ingombrare ed ostacolare i luoghi di parcheggio e la circolazione;
b) esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione di Caab s.c.p.a.;
c) compiere qualunque atto che possa menomare o compromettere il corretto funzionamento delle attività del Centro Agroalimentare o turbarne sotto ogni profilo lo svolgimento;
d) utilizzare spazi comuni o riservati a funzioni comuni senza specifica autorizzazione;
e) evadere il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e in materia igienico sanitaria.
Relativamente alle parti comuni, in presenza di fatti che ne compromettano la sicurezza (per es. impedimento delle vie di sicurezza, occultamento dei dispositivi di sicurezza, mancata fruibilità vie di fuga, ecc.) Caab s.c.p.a. ha facoltà di procedere agli interventi del caso addebitandone i relativi oneri ai responsabili.
Art. 29 - Infrazioni - Sanzioni - Penalità
Caab s.c.p.a. potrà, a suo insindacabile giudizio, previa contestazione scritta dell’addebito all’interessato, comminare le penalità e le sanzioni così come previste dall’Allegato A) che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
In tal caso, Caab s.c.p.a. provvederà a riscuotere la penale addebitandola all’interessato contestualmente all’addebito delle spese dei servizi.
Caab s.c.p.a. potrà, a suo insindacabile giudizio, comminata la sanzione prevista all’allegato A), comminare la seconda a fronte della medesima violazione, raddoppiandone l’importo, e alla terza violazione adottare provvedimenti disciplinari e amministrativi del caso.
Caab s.c.p.a. contesta l’addebito all’interessato a mezzo comunicazione scritta firmata per ricevuta.
Il concessionario o l’operatore agli acquisti possono presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie controdeduzioni.
Decorso tale termine il provvedimento si intenderà definitivo e Caab s.c.p.a. potrà procedere alla riscossione agendo anche giudizialmente con aggravio di spese a carico dell’inadempiente.
In caso di osservazioni tempestive, Caab s.c.p.a. provvederà all’esame e alla conseguente conferma della sanzione dandone apposita comunicazione all’interessato
e, in caso di conferma, indicando il termine definitivo entro il quale l’interessato dovrà effettuare il pagamento.
Caab s.c.p.a. potrà, altresì, revocare la concessione nei casi previsti dall’art. 17.
TITOLO VI – Operazioni di vendita
Art. 30 - Commercializzazione dei prodotti del Centro Agroalimentare
Le operazioni di vendita possono effettuarsi esclusivamente nei posteggi e nei magazzini di vendita e solamente da parte di coloro che appartengono alle categorie di cui all’art. 10 della L.R. 1/1998 e sono stati debitamente autorizzati da Caab s.c.p.a..
E’ tassativamente vietata la commercializzazione in qualunque altro luogo del Centro Agroalimentare.
Caab s.c.p.a. ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite non rispondenti alle norme e di disporre eventuali rilavorazioni delle merci per renderle idonee alla vendita.
Art. 31 - Norme per la vendita
Le vendite si effettuano con l’osservanza delle norme in vigore sulla commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
E’ proibito a chiunque intromettersi, a qualsiasi titolo, nelle contrattazioni altrui.
A tutto il personale del Centro Agroalimentare è proibito svolgere nel Centro Agroalimentare, sotto qualsiasi forma, attività commerciali riservate solo a chi ne ha titolo.
Art. 32 - Certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite
Gli operatori insediati possono chiedere a Caab s.c.p.a. la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle derrate non aventi i requisiti imposti dalle norme in vigore.
Per le derrate non idonee alla alimentazione umana, Caab
s.c.p.a. rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l’esecuzione delle altre disposizioni date dall’organo sanitario.
Caab s.c.p.a., su richiesta degli operatori insediati, rilascia verbali di constatazione per merce deperita, danneggiata o non conforme alle norme vigenti.
TITOLO VII – Altri spazi
Art. 33 – Spazi destinati ad attività non mercatali
E’ facoltà di Caab s.c.p.a. assegnare in locazione spazi (immobili e/o aree) da destinarsi ad attività diverse da quelle c.d. “di mercato” e pertanto non soggette al regime
di concessione, ma compatibili con il Centro Agroalimentare.
Fatte salve le specifiche pattuizioni che formeranno oggetto dei singoli contratti, dovrà rimanere principio inderogabile che i conduttori degli spazi locati a qualsivoglia titolo dovranno sottostare alle norme del presente Regolamento.
TITOLO VIII – Aspetti economici
Art. 34 - Bilancio di esercizio del Centro Agroalimentare
Caab s.c.p.a. provvede a redigere un bilancio di esercizio del Centro Agroalimentare in conformità al disposto dell’art.7 legge Regionale 1/98.
Art. 35 - Canoni di concessione e tariffe
I canoni di concessione per l’uso dei posteggi e dei magazzini di vendita del Centro Agroalimentare sono deliberati da Caab s.c.p.a., sentite le associazioni di categoria più rappresentative.
Le tariffe dei servizi del Centro Agroalimentare, compresi quelli affidati in appalto, sono definite da Caab s.c.p.a. sentite le associazioni di categoria più rappresentative.
Le tariffe anzidette sono esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Centro Agroalimentare possano prenderne visione.
I canoni di concessione per l’uso dei posteggi e dei magazzini di vendita del Centro Agroalimentare nonchè quelli per la prestazione dei servizi vengono riscossi da Caab s.c.p.a.. E’ facoltà di Caab s.c.p.a. assegnare a terzi l’erogazione di alcuni servizi e, ove ne ravveda l’esigenza e l’opportunità, prevedere la riscossione diretta dei relativi corrispettivi.
Per nessun motivo possono essere imposti o riscossi da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti da Caab s.c.p.a. o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
Canoni di concessione e tariffe relative ai servizi organizzati e prestati da Caab s.c.p.a. possono essere conglobati.
TITOLO IX - Varie
Art. 36 - Elezioni di domicilio
Tutti i concessionari debbono eleggere domicilio speciale presso la loro sede operativa nell’ambito del Centro Agroalimentare.
Art. 37 - Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione effettuata mediante affissione presso la sede di Caab
s.c.p.a. nell’ambito del Centro Agroalimentare.
Art. 38 - Validità del Regolamento
La validità del presente Regolamento si estende a tutte le aree di pertinenza del Centro Agroalimentare.
Art. 39 - Disposizioni finali
Sono revocati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento precedentemente vigente e ogni altra contrastante normativa emanata in precedenza da Caab s.c.p.a..
TITOLO X – Norme transitorie
Art. 40 - Concessione dei posteggi
Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano validità fino alla loro naturale scadenza.
ALLEGATI
ALLEGATO A) - DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DI MERCATO
Penalità (art. 29 del Regolamento) | Importi in € |
Art. 4 Compiti di Caab s.c.p.a. | |
a) Mancato rispetto delle circolari esplicative | 50,00 |
Art. 7 Rilevazioni statistiche e dei prezzi | |
a)Mancata o ritardata consegna dei documenti richiesti per le rilevazioni statistiche; | 50,00 |
b) Rifiuto di fornire gli elementi necessari alle rilevazioni statistiche; | 100,00 |
c) Informazioni non veritiere o comunque inesatte sui prezzi. | 150,00 |
Art. 10 Pulizia e smaltimento rifiuti | |
a) Mancata pulizia, da parte degli operatori, dei magazzini, delle superfici e delle aree di pertinenza assegnate. | 50,00 |
b) Reiterata mancata raccolta nei contenitori, da parte degli operatori, di materiali inerti quali regge, reti, angolari, ecc.. | 100,00 |
c) Mancato rispetto delle norme specifiche che regolano la raccolta differenziata dei rifiuti. | 200,00 |
d) Mancata segnalazione della cattiva manutenzione e del danneggiamento dei contenitori assegnati. | 100,00 |
e) Abbandono di imballaggi e altri rifiuti sulle aree di parcheggio, sulle strade e sulle altre superfici del Mercato. | 250,00 |
f) Comportamenti volti ad insudiciare, sporcare e imbrattare superfici, strade, locali igienici, ecc., nelle aree interne e di pertinenza del mercato. | 250,00 |
g) Mancato rispetto delle normative specifiche emanate da Caab s.c.p.a.. | 200,00 |
Art. 14 Documenti per l’accesso al mercato | |
a) Mancata esibizione della tessera per l’accesso al Mercato. | 100,00 |
b) Tessera di accesso al mercato scaduta o comunque priva di validità. | 100,00 |
c) Mancanza della tessera di accesso al Mercato. | 100,00 |
Art. 20 Gestione dei magazzini di vendita dei posteggi, dei magazzini di deposito, delle aree di pertinenza | |
a) Uso dei magazzini di vendita, dei posteggi, dei magazzini di deposito, delle aree di pertinenza, per deposito di materiale improprio, pericoloso e, comunque, non attinente allo svolgimento del commercio all’ingrosso, salvo i casi preventivamente giustificati quali gli interventi manutentivi, ecc.. | 200,00 |
b) Mancata richiesta della preventiva autorizzazione a Caab s.c.p.a., relativamente all’installazione, nelle strutture assegnate e nelle aree di pertinenza, di impianti di qualsiasi natura, e alla modificazione delle strutture stesse. | 250,00 |
Art. 22 Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente | |
a) Vendita di prodotti e, comunque, svolgimento di attività commerciali di vendita all’interno del Mercato da parte di persone non specificatamente autorizzate anche se in possesso della tessera di accesso e comunque autorizzati all’ingresso. | 250,00 |
b) Vendita e acquisto di prodotti fra acquirenti del Mercato. | 250,00 |
c) Mancato rispetto degli accordi predeterminati fra gli operatori alle vendite ed i conferenti relativamente all’attribuzione delle spese relative alle operazioni di scarico e carico e movimentazione, e delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alla norme vigenti in materia di commercializzazione (la parte lesa dovrà esibire a Caab s.c.p.a. la necessaria documentazione in fase di contestazione). | 250,00 |
d) Mancato rispetto della regolamentazione relativa ai rapporti commerciali e amministrativi eventualmente definiti da Caab s.c.p.a. attraverso specifici accordi interprofessionali. | 250,00 |
e) Mancanza anche parziale di atti e documenti relativi alle transazioni commerciali contestate. | 250,00 |
Art. 25 Calendario e orario | |
a) Inosservanza dell’orario di Mercato imputabile agli utenti del mercato, ai concessionari, ai produttori, alle cooperative di produttori, ai relativi dipendenti. | 100,00 |
Art. 27 Circolazione dei veicoli | |
a) Inosservanza delle relative prescrizioni (segnaletica orizzontale e verticale). | 50,00 |
b) Inosservanza dell’uso dei parcheggi per la sosta di automezzi diversi da quelli adibiti al trasporto merci. | 50,00 |
c) Ingombro ed ostacolo della circolazione e dei luoghi di parcheggio. | 50,00 |
Art. 28 Ordine interno | |
a) Sollecitazione di offerte, raccolte o sottoscrizioni, quale ne sia l’ente beneficiario, non autorizzate da Caab s.c.p.a., salvo che non sia effettuata nell’ambito specifico delle singole associazioni. | 50,00 |
b) Utilizzo di spazi comuni o riservati alle funzioni comuni. | 100,00 |
c) Introduzione di animali | 50,00 |
d) Accensione di fuochi | 500,00 |
e) Mancato rispetto delle modalità di utilizzo dei punti deputati al carico e allo scarico delle merci. | 100,00 |
Art. 31 Norme per la vendita | |
a) Interferenza nella altrui contrattazione. | 100,00 |
b) Esercizio di attività commerciali di vendita senza il possesso di titolo idoneo | 250,00 |
I N D I C E
TITOLO I - Definizione e gestione del Centro Agroalimentare
Art. 1 | - Definizione e gestione del Centro Agroalimentare | 3 |
Art. 2 | - Gestione del Centro Agroalimentare | 3 |
Art. 3 | - La Commissione di Mercato | 4 |
Art. 4 | - Compiti di Caab s.c.p.a. | 7 |
Art. 5 | - Direttore di Centro Agroalimentare | 9 |
Art. 6 | - Personale addetto al Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx | 00 |
XXXXXX XX - Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
Art. 7 - Rilevazioni statistiche delle merci e dei prezzi 10
Art. 8 - Vigilanza igienico – sanitaria 11
Art. 9 - Facchinaggio 11
Art.10 - Pulizia e smaltimento rifiuti 13
Art.11 - Servizi diversi 13
TITOLO III - Operatori del Centro Agroalimentare
Art. 12 - | Venditori | 14 |
Art. 13 - | Acquirenti | 15 |
Art. 14 - | Documenti per l’accesso al Centro Agroal. | 16 |
TITOLO IV - Posteggi e magazzini di vendita
Art. 15 | - Numero e localizzazione dei posteggi e magazzini di vendita | 19 |
Art. 16 | - Concessione | 20 |
Art. 17 | - Diniego o revoca della concessione | 25 |
Art. 18 | - Assegnazioni | 26 |
Art. 19 | - Scambio o unificazione di posteggi o | |
magazzini di vendita | 28 | |
Art. 20 | - Gestione dei posteggi e dei magazzini di | |
vendita | 28 | |
Art. 21 | - Riconsegna dei posteggi e magazzini di | |
vendita | 29 | |
Art. 22 | - Disciplina degli operatori del Centro | |
Agroalimentare e del personale da essi | ||
dipendente | 30 | |
Art. 23 | - Concessione dei posteggi di vendita ai | |
produttori | 31 |
TITOLO V - Funzionamento del Centro Agroalimentare
Art. 24 - | Responsabilità | 32 |
Art. 25 - | Calendario e orario | 33 |
Art. 26 - | Ingresso al Centro Agroalimentare | 33 |
Art. 27 - | Circolazione dei Veicoli | 34 |
Art. 28 - | Ordine interno al Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx | 00 |
Xxx. 00 - | Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx – Penalità | 36 |
TITOLO VI - Operazioni di vendita
Art. 30 - | Commercializzazione dei prodotti del | |
Centro Agroalimentare | 37 | |
Art. 31 - | Norme per la vendita | 37 |
Art. 32 - | Certificazione per derrate non ammesse | |
alla vendita o deperite | 38 |
TITOLO VII – Altri spazi
Art. 33 - Spazi destinati ad attività non mercatali 38
TITOLO VIII – Aspetti economici
Art. 34 - Bilancio di esercizio del Centro Agroalimentare 39
Art. 35 - Canoni di concessione e tariffe 39
TITOLO IX - Varie
Art. 36 - | Elezione di domicilio | 40 |
Art. 37 - | Entrata in vigore del Regolamento | 41 |
Art. 38 - | Validità del Regolamento | 41 |
Art. 39 - | Disposizioni finali | 41 |
TITOLO X - Norme transitorie
Art. 40 - Concessione dei posteggi 41
ALLEGATO A – PENALITA’ (Art. 29 del Regolamento) 45