Schema di contratto d’appalto
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Schema di contratto d’appalto
Stazione appaltante: COMUNE DI PAVIA (pv) Cap 27100 – Pavia Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 telefono 0382‐399253
presso il Comune di Pavia
Progetto “Area adibita a Spettacoli Viaggianti POP110”
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
(articolo 45, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
euro | ||
a) | Lavori a base d’asta | 956.294,93 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 19.095,47 |
1) | Totale appalto | 975.390,40 |
c) | Somme a disposizione dell’amministrazione | 219.609,60 |
2) | Totale progetto | 1.195.000,00 |
Il responsabile del servizio Il progettista
Il responsabile unico del procedimento
Indice:
PREMESSA
TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto. Articolo 2 Ammontare del contratto.
Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.
TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. Articolo 6 Penale per i ritardi.
Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori. Articolo 8 Oneri a carico dell’Appaltatore. Articolo 9 Contabilità dei lavori.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Articolo 15 Risoluzione del contratto.
Articolo 16 Controversie.
TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Articolo 20 Subappalto.
Articolo 21 Atto di fideiussione a titolo di garanzia definitiva. Articolo 22 Obblighi assicurativi.
TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
COMUNE DI PAVIA
Xxxxxx Xxxxxxxxx xx0, 00000 Xxxxx (XX)
Repertorio n. del
per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di “Area per Spettacoli Viaggianti POP110” presso il Comune di Pavia.
L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me,
Segretario Generale del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)‐
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ,
codice fiscale e partita IVA , che
rappresenta nella sua qualità di , di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante»;
b)‐
nato a il , residente in , via , in qualità di
dell’Impresa
, via ,
con sede in
codice fiscale
quale Impresa appaltatrice in forma singola
e partita IVA , che agisce
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1‐ Impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; 2‐ Impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; 3‐ Impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; 4‐ Impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; nonché l’Impresa (1)
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi
dell’articolo 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito
«Regolamento generale»); di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»; Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni.
PREMESSO
a) che con determinazione dirigenziale R.G. n.
in data
, esecutiva ai sensi di legge, conservata in originale agli atti del Comune, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
, per un importo dei lavori da appaltare di €
di cui €
oggetto
dell’offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e gli atti di gara;
b) che in seguito a (2), il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Procedimento in data , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del % ( per cento);
c) che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del Procedimento n. in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici»);
d) che il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale di cantierabilità in data , rubricato al protocollo n. con il quale le parti hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con riferimento:
‐ alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
‐ alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
‐ alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: .
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro 975.390,40 (diconsi euro
novecentosettantacinquemilatrecentonovanta/40), di cui:
a) euro 956.294,93 (diconsi euro novecentocinquantaseimiladuecentonovantaquattro/93) per lavori veri e propri;
b) euro 19.095,47 (diconsi euro diciannovemilanovantacinque/47) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale, per cui si procederà all’applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2, del Capitolato speciale d’appalto, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’Appaltatore.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. ’È parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (nel seguito «Capitolato generale d’appalto»), l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di , all’indirizzo , presso . (3)
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del ’Capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante . (4)
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Appaltatore, i signor
(5) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma
4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT (6) ‐
(7) ‐
(8) ‐
(9) ‐
(10) acceso presso
, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
1. I lavori saranno iniziati e consegnati entro ( in lettere) giorni dalla stipula del presente contratto; nel caso in cui tuttavia le Amministrazioni interessate avanzassero differenti esigenze di pubblico interesse, le Parti concordano che la consegna dei lavori potrà avvenire anche
successivamente a tale termine senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa verso la Stazione Appaltante.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (in lettere novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro 975,39 (diconsi euro novecentosettantacinque/39). (11)
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’Appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i 6 (sei) mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge o in forza del Capitolato generale d’appalto.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del presente contratto.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. (12)
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento secondo quanto previsto all’articolo 40 del Capitolato speciale d’appalto.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, all’articolo 43, comma 8, del Regolamento generale, nonché all’articolo 38 del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. All’Appaltatore è dovuta un’anticipazione del prezzo nella misura del 20% (venti per cento) del valore stimato dell’appalto, così come definito dall’articolo 35, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016, da erogarsi entro
giorni (
in lettere) dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione
dell’anticipazione sarà subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa nei termini ed alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 18, periodi secondo, terzo e quarto, del D. Lgs. N. 50/2016. Trova altresì applicazione l’articolo 35, comma 18, periodi quinto, sesto e settimo, del Codice dei contratti pubblici.
2. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) di cui all’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro
(diconsi euro ).
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. N. 50/2016, per gli inadempimenti dell’Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’Impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al % ( per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.
b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’Impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del D. Lgs. N. 50/2016, almeno dello stesso importo maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di 2 (due) anni.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐ contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che
sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
9. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione di cui al comma 1, a titolo di graduale recupero della medesima.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d’appalto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal Responsabile del Procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, lettere a) e b), del D. Lgs. N. 50/2016i:
a) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
a) il ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi. Trova applicazione l’articolo 21 del Capitolato speciale d’appalto;
b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;
c) con riferimento alle modifiche non sostanziali di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, sono state superate le soglie di cui all’articolo 38, comma 5, del Capitolato speciale d’appalto;
d) con riferimento alle modifiche resesi necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, sono state superate le soglie di cui al medesimo articolo, comma 2), lettere a) e b);
e) l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di scelta del contraente a norma dell’articolo 136 del Codice dei contratti pubblici;
f) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti pubblici;
g) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, accertato dal Direttore dei lavori. In tal caso, il Direttore dei Lavori invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, nella quale sono indicate la stima dei lavori eseguiti il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore nonché la formulazione della contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
h) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
l) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
m) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
n) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
o) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
p) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
q) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (nel seguito «Decreto n. 81 del 2008») o al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 ed al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché al piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto, integranti il presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
r) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell’Agenzia di tutela della salute (A.T.S.) territorialmente competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
s) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5 del Capitolato speciale d’appalto;
t) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
u) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive.
3. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quanto indicato al comma 2, il Responsabile del Procedimento può nominare, d’intesa con il soggetto che ha formulato le riserve, l’esperto di cui all’articolo 205, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016. Sulla base della relazione riservata del Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento o, se nominato, l’esperto di cui al primo periodo, formula una proposta di accordo xxxxxxx, istruendo la questione secondo quanto previsto dall’articolo 205, comma 6, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici. La proposta motivata di accordo bonario è trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta. Se la proposta è accettata dalle parti entro il termine di cui al periodo che precede, l’accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte dell’Appaltatore ovvero di inutile decorso del suddetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. N. 50/2016;
b) che il loro importo sia compreso tra il 5 (cinque) ed il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale.
3. Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la procedura può essere reiterata nel corso dei lavori quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
4. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Trova applicazione l’articolo 208 del D. Lgs. N. 50/2016.
5. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Pavia con esclusione della competenza arbitrale.
TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 30, commi 3, 4, 5 e 6 e 105, commi 9 e 14, del Codice dei contratti pubblici, agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 100 del Decreto n. 81 del 2008.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D. Lgs. N. 50/2016.
4. L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto, nonché dall’articolo 2 del decreto‐legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del
2002, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data
.
numero
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L’Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del Decreto n. 81 del 2008;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto
n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; (14)
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano/forma parte integrante del presente contratto.
3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al (15) gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Si prende atto chi in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
2. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016, nonché dal Capitolato speciale d’appalto.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D. Lgs. N. 50/2016.
Articolo 21. Atto di fideiussione a titolo di garanzia definitiva.
1. A cauzione degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante (16) numero
in data
rilasciata dalla società/dall’istituto
agenzia/filiale di
(diconsi euro ) pari al % (18) ( presente contratto.
(17) per l’importo di euro per cento) dell’importo del
2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito.
3. La garanzia definitiva, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia definitiva deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo 1.2 allegato al decreto del Ministero delle attività produttive n. 123 del 2004.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016, l’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori e con cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, avente numero in data
rilasciata dalla società/dall’istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione, nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), per un massimale di euro
(diconsi euro ) (19);
b) per responsabilità civile per danni cagionati a terzi (R.C.T.) per un massimale di euro (diconsi euro ). (20)
3. I massimali della polizza assicurativa di cui al comma 2 devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 103, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016. La medesima polizza deve essere rilasciata alle condizioni e in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al decreto del Ministero delle attività produttive n. 123 del 2004.
TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale d’appalto o non previsto da quest’ultimo;
b) il Capitolato speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’Appaltatore in sede di gara;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato «C» al Capitolato speciale d’appalto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3, integrati dalle condizioni offerte dall’Appaltatore in sede di gara;
d) l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico ed il computo metrico estimativo;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le garanzie e le polizze di cui ai precedenti articoli 21 e 22.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera b) e lettera d) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso
.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale d’appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;
b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
(se del caso)
4. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
a) ;
b) ;
c) .
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici, il Regolamento generale per le parti non emendate dal Codice e il Decreto n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.
4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della Stazione Appaltante L’Appaltatore
1 Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l’intero periodo.
2 Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.
3 Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società.
4 Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell’Appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.
5 Indicare una o più persone, con le generalità complete.
6 Numero di controllo (due cifre).
7 CIN (una lettera).
8 Coordinata ABI (5 cifre).
9 Coordinate CAB (5 cifre).
10 Numero di conto corrente (12 cifre).
11 Indicare l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.
12 In caso di appalto col criterio dell’offerta di xxxxxx unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».
13 Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.
14 Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
15 Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
16 Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.
17 Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.
18 La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se l'Appaltatore è in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.
19 Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; da verificare la conformità con il C.S.A.
20 Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.