ACCORDO DI SICUREZZA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
I!L GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
PER LA RECIPROCA TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICA TE
11 Governo della. Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, di seguito
.chiamate "Parti"; al fine di garantire la reciproca tutela di tutte le informazioni che sono state classificate da.entrambe le Parti in accordo con le proprie legislazioni nazionali, e che le Parti scambiano direttamente o tramite altre amministrazioni dello Stato o enti pUbblici e privati autorizzati in accordo con le proprie legislazioni nazionali in materia,
]fanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
OBIETTIVO E SCOPO
1:. L'obiettivo del presente Accordo è di garantire la protezione delle Informazioni
Classificate scambiate o create durante il processo di cooperazione tra le Parti.
2. Il presente Accordo sarà applicabile a qualsiasi attività, contratto e progetto che implichi lo scambio di Infonnazioni Classificate tra le Parti.
ARTICOLO 2
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo:
L Informazione Classificata significa:
ogni informazione indipendentemente dalla sua forma, natura o metodo di trasmissione, costruita o in corso di costruzione, cui sia stato apposto un contrassegno di classifica di segretezza che, per gli interessi della sicurezza nazionale in osservanza delle leggi e regolamenti nazionali, richiede protezione.
2. Abilitazione di Sicurezza Personale significa:
il giudizio positivo, emesso dall'Autorità Nazionale di Sicurezza, derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la lealtà e la affidabilità di una persona così come altri aspetti in accordo con le leggi e i regolamenti nazionali, sulla base dei quali viene garantito un accesso ed è permesso di gestire Informazioni Classificate fino ad un certo livello di classificazione di segretezza.
3. Autorizzazione di Sicurezza della Struttura significa:
un giudizio positivo assunto dall'Autorità Nazionale di Sicurezza/Autorità di Sicurezza Designata derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare che un Contraente è autorizzato a ricevere, gestire, elaborare e custodire Informazioni Classificate.
4. Parte Originatrice significa:
la Parte, ed ogni altro Ente pubblico o privato posto sotto la sua giurisdizione che ha prodotto I 'Infonnazione Classificata.
5. Parte Ricevente significa:
la Parte, ed ogni altro Ente pubblico o privato posto sotto la sua giurisdizione a cui l'Informazione Classificata è trasmessa.
6. Ente pubblico significa:
una istituzione statale delle Parti o una impresa fondata da tale istituzione che tratta Informazioni Classificate in accordo con le leggi e i regolamenti nazionali.
7. Autorità Nazionale per la Sicurezza (da qui in avanti ANS) significa:
l'autorità competente, la quale, in accordo con le leggi e i regolamenti nazionali della rispettiva parte, persegue la politica di stato per la protezione delle Informazioni Classificate ed è responsabile per l'attuazione del seguente Accordo.
8. Autorità di Sicurezza Designata (da qui in avanti ASD) significa:
l'autorità competente che, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali delle rispettive Parti, è responsabile della protezione delle Informazioni Classificate nello specifico campo cui è stata designata.
9. Contraente o Sub-Contraente significa:
una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti Classificati.
1 X. Xxxxxxxxx Classificato significa:
un accordo per la fornitura di prodotti, lo svolgimento di lavori o la fornitura di servizi, la cui esecuzione richiede o implica l'accesso a Informazioni Classificate o la produzione delle stesse.
11. Necessità di conoscere significa:
il principio secondo il quale l'accesso alle Informazioni Classificate può essere consentito soltanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere in virtù del proprio xxxxxx.
12. Parte Terza significa:
una organizzazione internazionale o uno Stato che non sia Parte del presente Accordo.
13. Infrazione alla Sicurezza significa:
un atto o una omissione contrari alle nonne di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere Informazioni Classificate.
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ARTICOLO 3
CONTRASSEGNI PER LE CLASSIFICHE Dl SEGRETEZZA
Le Parti concordano che i seguenti livelli di classifica di segretezza delle infonnazioni sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classifica di segretezza delle informazioni specificati nelle leggi e nei regolamenti nazionali della rispettiva Parte:
PER LA REPUBBLICA JTALIANA | PER LA REPUBBLICA DI UTUANIA |
SEGRETISSIMO | VISl SKAI SLAPTAI |
SEGRETO SLAPTAI
RJSERVATISSIMO KONFIDENCIALIAI
RISERVATO RIBOTO NAUDOJIMO
Ogni ulteriore istruzione di gestione che dettagli a l'utilizzo delle Informazioni Classificate
trasferite dovrà essere concordata con intese attuati ve.
ARTICOL04
PRINCIPI DI MUTUA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
1. In conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali, le Parti adottano tutte le misure appropriate per proteggere le Informazioni Classificate che sono generate o scambiate direttamente o indirettamente in conseguenza di questo Accordo. Per tali Informazioni Classificate sarà garantito lo stesso grado di protezione di quello fornito alle Informazioni Classificate nazionali di equivalente livello di classificazione di segretezza.
2. Le ANS si informeranno a vicenda, nei tempi previsti, circa ogni cambiamento nelle leggi e regolamenti nazionali che possano avere effetto sulla protezione delle Informazioni Classificate in conformità del presente Accordo.
3. A nessun individuo sarà rilasciato l'accesso alle lnfoimazioni Classificate in virtù solamente del proprio rango, posizione ufficiale o abilitazione di sicurezza. L'accesso alle Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATISSIMO/KONFIDENCIALIAI o di livello superiore sarà garantito solo a quegli individui cui è stata rilasciata una Abilitazione di Sicurezza Personale ed in accordo con il principio della "necessità di conoscere". L'accesso alle Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATO/RIBOTO NAUDOJIMO sarà garantito in conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali in applicazione del principio della "necessità di conoscere".
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4. La Parte Ricevente è obbligata:
a) a non rivelare Informazioni Classificate ad una Parte Terza o ad un individuo non autorizzato, senza il preventivo consenso scritto della ANS/ASD della Parte Originatrice;
b) a garantire alle Inforn1azioni Classificate un contrassegno di classificazione equivalente a quello che è stato attribuito dalla Parte Originatrice;
c) a non usare le Informazioni Classificate per altri scopi diversi da quelli per cm sono state fornite;
d) a garantire i diritti privati come i brevetti, i diritti di autore e i segreti industriali che coinvolgono Informazioni Classificate.
ARTICOLO 5
AUTORITA' NAZIONALI PER LA SICUREZZA
I. Le Autorità Nazionali per la Sicurezza delle Pai1i sono:
PER LA REPUBBLICA ITALIANA | PER LA REPUBBLICA DI LITUANIA |
Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza DIS- O. C. Se. | Lietuvos Respublikos paslapciq apsaugos koordinavimo komisija |
2. Allo scopo di garantire una stretta cooperazione nel! 'attuazione del presente Accordo, le
ANS possono tenere consultazioni su richiesta fatta da una di loro.
3. Allo scopo di raggiungere e mantenere standard di sicurezza comparabili, le ANS si scambieranno, su richiesta, informazioni su standard di sicurezza, procedure e pratiche per la protezione delle Informazioni Classificate impiegate dalle rispettive Parti.
ARTICOLO 6
TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
I. Le Infonnazioni Classificate vengono normalmente trasferite attraverso canali diplomatici
o militari. La P arte ricevente confermerà per iscritto l'avvenuta ricezione delle Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATISSIMO/ KONFIDENCTALIAI o di livello superiore
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2. Lo scambio di Informazioni Classificate può avvenire anche attraverso rappresentanti ufficiali incaricati in accordo con la legislazione nazionale.
3. Le lnfonnazioni Classificate possono essere trasmesse tramite sistemi di telecomunicazione protetti, reti o altri dispositivi elettromagnetici reciprocamente approvati dalle rispettive ANS/ASD in possesso di un certificato debitamente emesso in confonnità con i regolamenti e le leggi nazionali di entrambe le Parti.
4. Altri mezzi approvati per il trasferimento di Informazioni Classificate possono essere usati solo se concordati tra le ANSIASD.
5. In caso di scambio di informazioni e di materiali classificati di grandi dimensioni, le ANSIASD devono concordare reciprocamente ed approvare per iscritto i mezzi di trasporto, percorsi e misure di sicurezza.
ARTICOLO 7
TRt\DUZIONE, RIPRODUZIONE, DISTRUZIONE
1. Le Infonnazioni Classificate contrassegnate SEGRETISSIMO/VISISKAI SLAPTAI possono essere traslate o riprodotte solo con il consenso scritto della ANS/ASD della Parte Originatrice.
2. Traduzioni e copie di Informazioni Classificate contrassegnate RlSERVA TISSIMOI KONFIDENCIALIAI e al di sopra devono essere eseguite da individui in possesso di una adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale. Tale traduzione dovrà avere un contrassegno
equivalente alla classifica di sicurezza originale.
3. Quando una lnfom1azione Classificata viene riprodotta, tutti i contrassegni di classificazione originali e le istruzioni di gestione aggiuntive devono essere riprodotte o apposte su ogni copia. Tale Informazione Classificata riprodotta deve essere sottoposta agli stessi controlli del! 'Informazione Classificata originale. Il numero delle copie deve essere limitato a quello richiesto per gli scopi ufficiali.
4. La Parte ricevente non userà un livello di classificazione più basso per le Infonnazioni Classificate ricev ute e non prenderà misure per declassificare quell'informazione senza il preventivo consenso scritto della Parte Originatrice. La Parte Originatrice infonnerà la Parte Ricevente di qualsiasi cambiamento nella classificazione di segretezza delle infonnazioni scambiate.
5. Le Infomrnzioni Classificate possono essere distrutte se ridondanti o non più necessarie. La Parte Originatrice sarà infonnata sulla distruzione di informazioni contrassegnate RISERVATISSIMO/KONFIDENCIALIAl e SEGRETOISLAPTAI. Le Informazioni Classificate saranno distrutte o modificate in modo tale da impedirne la ricostruzione in tutto o in parte.
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6. La Parte Originatrice, oltre al contrassegno di classificazione, può fornire ogni ulteriore istruzione per la gestione che dettagli l'uso dell'Informazione Classificata trasferita. Se la distruzione di Informazioni Classificate è proibita, l' infonnazione sarà restituita alla ANSIASD della Pa1ie Originatrice.
7. Le lnfonnazioni Classificate contrassegnate SEGRETISSIMO/VIS!SKAI SLAPTAI non saranno distrutte. Esse devono essere restituite alla ANS/ASD della Parte Originatrice. In caso di immediato pericolo le Informazioni Classificate contrassegnate SEGRETISSIMO/ VISISKAI SLAPTAI possono essere distrutte. La Parte Originatrice sarà informata della distruzione delle Infonnazioni Classificate contrassegnate SEGRETISSIMO/VISISKAI SLAPTAL Se la Parte Originatrice distrugge completamente le Informazioni Classificate contrassegnate SEGRETISSIMO/VISISKAI SLAPTAI, la stessa Parte infonnerà la Parte Ricevente.
ARTICOLO 8
CONTRATTI CLASSIFICATI
1. Nel caso in cui ciascuna delle Parti Contraenti/Sub-Contraenti sotto la propria giurisdizione risulti aggiudicataria di un Contratto Classificato per prestazioni sotto la giurisdizione dello Stato dell'altra Parte, la Parte del Paese ove sta avendo luogo la prestazione, assume la
responsabilità della protezione di tali Informazioni Classificate relative al contratto, in accordo con le proprie leggi.
2. Prima del rilascio ai Contraenti o possibili Contraenti/Sub-Contraenti di qualsiasi Informazione Classificata ricevuta dal!' altra Parte, la Parte ricevente, attraverso l'Autorità di Sicurezza Competente, deve:
a) concedere una garanzia di Sicurezza ai Contraenti o possibili Contraenti/Sub-Contraenti per le Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATO/RIBOTO NAUDOJIMO in accordo con i regolamenti e le leggi nazionali;
b) garantire un'adeguata Abilitazione di Sicurezza della Struttura ai Contraenti o possibili Contraenti/Sub-Contraenti per le Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATISSIMO/ KONFIDENCIALIAI e al di sopra;
c) garantire un'adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale a tutto il personale che in ragione del suo impiego può avere accesso ad Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATISSIMO/ KONFIDENCIALIAI e al di sopra.
3. Il Contraente non stipulerà un contratto classificato con un Sub-Contraente prima che la ANS/ASD della Paiie che esercita la giurisdizione sull'acquirente non abbia dato il pennesso per farlo. I Sub-Contraenti saranno soggetti agli stessi requisiti di sicurezza del Contraente che ha stipulato il contratto principale.
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4. Le procedure relative alla Sicurezza Industriale saranno sviluppate e concordate tra le ANS/ASD, incluse le TSTRUZlONI Dl SICUREZZA DEL PROGRAMMA/ISLAPTINIMO ZJNYNAS.
5. Un annesso di sicurezza sarà parte integrale di ogni Contratto o sotto Contratto Classificato. In questo annesso il Contraente della Parte Originatrice specificherà quali In fomiazioni Classificate saranno rilasciate alla Pa11e Ricevente o da questa prodotte, e quale corrispondente livel lo di sicurezza delle informazioni è stato assegnato a questa informazione . Una copia dell'annesso di sicurezza sarà mandato alla ANS/ASD delle Parti.
6. L'obbligo del Contraente di proteggere le informazioni Classificate includerà, in ogn i caso, almeno i seguenti:
a) l'obbligo del Contraente di rivelare le Informazioni Classificate solamente alla persona cui è stata rilasciata una Abilitazione di Sicurezza Personale, che ha necessità di conoscere, e che sia impiegata o impegnata nell'esecuzione del Contratto Classificato;
b) i mezzi usati per il trasferimento delle In formazioni Classificate;
c) le procedure e i meccanismi per comunicare i cambiamenti che possono avvenire in merito alle Informazi oni Classificate sia a causa di modifiche del livello di classifica di sicurezza o perchè la protezione non è più necessaria;
d) le procedure per l'approvazione delle visite, gli accessi o le ispezioni effettuate dal personale di una Parte alle strutture dell'altra Parte che sono sottoposte a un Contratto Classificato;
e) l'obbligo per la notifica in tempo alla ANS/ASD del contraente di ogni tentato, sospetto o effettivo accesso non autorizzato ad Informazioni Classificate di un Contratto Classificato;
f) l'utilizzazione delle Informazioni Classificate relative ad un Contratto Classificato solo
per gli scopi attinenti alla materia soggetto del Contratto Classificato;
g) la stretta aderenza alle procedure per la distruzione delle Informazioni Classificate.
7. Le misure richieste per la protezione delle Informazioni Classificate così come le procedure per la valutazione e l'indennizzo delle possibili perdite causate dal Contraente a causa dell'accesso non autorizzato a Infonnazioni Classificate deve essere specificato più dettagliatamente nel risp ettivo Contratto Classificato.
8. I contratti che coinvolgono Informazioni Classificate a livello di classifica RJSERVATO/ RlBOTO NAUDOJIMO contenanno una clausola appropriata che identifichi le misure minime da applicare per la protezione di tali informazioni.L'ANSIASD sarà infonnata su tali contratti.
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ARTICOLO 9
INTESE DI ATTUAZIONE
Le rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza/Autorità di Sicurezza Designate possono concludere intese di attuazione in relazione a questo Accordo.
ARTICOLO 10
VISITE
1. visitatori riceveranno una preventiva autorizzazione in accordo con le leggi ed i regolamenti nazionali dello stato ospite solo se essi sono autorizzati per l'accesso alle Informazioni Classificate in accordo con le proprie leggi e regolamenti nazionali e se essi hanno la "necessità di conoscere" per l'accesso alle Infonnazioni Classificate o alle strutture dove le Informazioni Classificate sono originate, gestite e custodite.
2. Ognuna delle Parti garantirà protezione ai dati personali dei visitatori, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.
ARTICOLO 11
VIOLAZIONI ALLA SICUREZZA
I. In caso di violazioni alla sicurezza, I' ANS della Parte in cui la comprom1ss1one si e verificata, infonna, appena possibile, l'ANS dell'altra Parte e g arantirà un'appropriata attività d'indagine. L'altra Parte, ove richiesto, coopererà all'indagine.
2. L'altra Parte sarà informata sui risultati dell'indagine e riceverà il rapporto finale sulle ragioni dell'evento e sulla valutazione del danno.
ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
L'applicazione del presente Accordo non comporta di nornrn alcuna spesa. In nessuna circostanza tali spese sostenute da una Paiie sono imposte all'altra Parte.
ARTICOLO 13
CONTROVERSIE
Eventuali controversie riguardanti linterpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso la consultazione tra le Parti e non sarà fatto riferimento ad alcun tribunale nazionale o internazionale o di terze Parti.
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ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Accordo è concluso per un peri odo di tempo indetern1inato ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della conferma della ricezione, attraverso canali Governativi, dell'ultirna notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo
2. Il presente Accordo può essere modificato sulla base del consenso scritto reciproco delle
Parti. Le modifiche entreranno in v i gore in accordo al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ognuna delle Pa1ii può cessare dal presente Accordo tramite comunicazione scritta all'altra Paiie. Tale cessazione entrerà in vigore sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. In tal caso tutte le lnfonnazioni Classificate scambiate dovranno essere restituite alla Parte Originatrice. Se le Infonnazioni Classificate scambiate non possono essere restitu ite, esse continueranno ad essere protette in accordo alle disposizioni di questo Accordo fino a quando la Paiie Originatrice non dispenserà Ja Parte Ricevente da questo obbligo.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi,
hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 3 settembre 2008 in due copie originali, in lingua Italiana e in lingua Lituana,
entrambi i testi facenti egualm ente fede.
Per il Governo della Repubblic Per il Governo della Repubblica di Lituania
Prefetto Xxxxxxxx DE GE Xxxxxx XXXXXXXXXX
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