CONVENZIONE
CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL’ASTIGIANO – C.B.R.A.
CONVENZIONE
SOMMARIO
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Competenza consortile
Art. 3 - Autorità d’ambito territoriale Art. 4 - Obblighi e garanzie
Art. 5 - Nomina degli organi consortili e diritti degli Amministratori Art. 6 - Patrimonio consortile e rapporti finanziari
Art. 7 - Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di riorganizzazione Art. 8 - Durata e scioglimento
Art. 9 - Disposizioni finali
Art. 1 - Oggetto
1. La convenzione istitutiva del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano siglabile “C.B.R.A.” quale effetto della trasformazione per scissione del ramo aziendale, ai sensi della L. 448/2001 e della L.R. Piemonte 24/2002, del Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano (C.S.R.A.) dell’11 novembre 2004 (in ultimo modificata con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 03/2017 del 3/04/2017) risulta così definita, ai sensi della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
2. Tra i Comuni di AGLIANO, ALBUGNANO, ANTIGNANO, ARAMENGO, ASTI, AZZANO D’ASTI, BALDICHIERI D’ASTI, BELVEGLIO, BERZANO S. XXXXXX, XXXXX, BUBBIO, BUTTIGLIERA D’ASTI, CALAMANDRANA, CALLIANO, CALOSSO, CAMERANO CASASCO, CANELLI, CANTARANA, CAPRIGLIO, CASORZO, CASSINASCO, CASTAGNOLE LANZE, CASTAGNOLE MONFERRATO, CASTEL BOGLIONE, CASTELL'ALFERO, CASTELLERO, CASTELLETTO XXXXXX, CASTELLO DI ANNONE, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CASTELNUOVO XXX XXXXX, CASTEL ROCCHERO, CELLARENGO, CELLE ENOMONDO, CERRETO D’ASTI, CERRO TANARO, CESSOLE, CHIUSANO D’ASTI, CINAGLIO, CISTERNA D’ASTI, COAZZOLO, COCCONATO, CORSIONE D’ASTI, CORTANDONE, CORTANZE, CORTAZZONE, CORTIGLIONE, COSSOMBRATO, COSTIGLIOLE D’ASTI, CUNICO, DUSINO SAN XXXXXXX, FERRERE, FONTANILE, FRINCO, GRANA, GRAZZANO BADOGLIO, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D’ASTI, LOAZZOLO, MARANZANA, MARETTO, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCELLI, MONALE, MONASTERO BORMIDA, MONGARDINO, MONTABONE, MONTAFIA, XXXXXXXX SCARAMPI, MONTECHIARO D’ASTI, MONTEGROSSO, MONTEMAGNO, MONTIGLIO MONFERRATO, MORANSENGO, NIZZA MONFERRATO, XXXX XXXXXXX, PASSERANO MARMORITO, PENANGO, PIEA, PINO D’ASTI, PIOVA' MASSAIA, PORTACOMARO, QUARANTI, REFRANCORE, REVIGLIASCO D’ASTI, ROATTO, ROBELLA, ROCCA D'ARAZZO, ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFEA, ROCCHETTA TANARO, X. XXXXXXX D’ASTI, X. XXXXXXX XXXXXXXX, X. XXXXXXX XXXXXXX, X. XXXXXXX XXXXXXX, X. XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXX, SESSAME, SETTIME, XXXXXX, TIGLIOLE, TONCO, TONENGO, VAGLIO SERRA, VALFENERA, VESIME, VIALE, VIARIGI, VIGLIANO D’ASTI, VILLA
X. XXXXXXX, VILLAFRANCA D’ASTI, VILLANOVA D’ASTI e VINCHIO è istituito il Consorzio di Area Vasta denominato Consorzio di Bacino Rifiuti dell’Astigiano siglabile “C.B.R.A.”, con sede legale in Asti, via Brofferio n. 83.
Art. 2 - Competenza consortile
1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio di area vasta le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e
regionali, che ne impongono l’esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell’ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
3. In particolare il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all’avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’articolo 6 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.
4. Il Consorzio, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d’ambito regionale, predispone, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune, in accordo con gli stessi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione d’interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006 ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.
6. Fino alla costituzione della Conferenza d’ambito il Consorzio di area vasta esercita le funzioni dell’ambito territoriale ottimale ai sensi dell’articolo n della Legge Regionale 7/2012, cosi modificata dall’art. 27 della legge Regionale 1/2018.
Art. 3 - Autorità d’ambito territoriale
1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di bacino di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d’ambito regionale di cui all’articolo 10 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1 ed in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
2. La convenzione legittima la Conferenza d’ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza d’ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 non trovano applicazione per gli impianti, reti ed altre dotazioni di proprietà della società di capitali G.A.I.A. S.p.A. sorta a seguito del citato atto di scissione del ramo d’azienda del C.S.R.A. e nei confronti dei quali opera il Contratto di servizio stipulato il 26.05.2017.
4. Con la convenzione e nei termini di cui alla L.R. 1/2018, la Conferenza d’ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.
Art. 4 - Obblighi e garanzie
1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli Enti consorziati.
2. Gli Enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all’allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di area vasta.
Art. 5 - Nomina degli organi consortili e diritti degli Amministratori
1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione, nonché il Revisore dei Conti (ove non deliberi di avvalersi dell’organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio), sono nominati e revocati dall’Assemblea.
2. I componenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all’espletamento del mandato, secondo la disciplina dettata da apposito regolamento del Consorzio.
Art. 6 - Patrimonio consortile e rapporti finanziari
1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio.
2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l’approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli Enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.
Art. 7 - Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di riorganizzazione
1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo agli Enti locali nei rapporti relativi alle funzioni di Bacino esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) nonché nei rapporti con il personale eventualmente inserito o transitato nei ruoli del Consorzio.
2. Il Consorzio può ottenere dagli Enti consorziati il godimento di beni utili all’esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
3. Il Consorzio di area vasta attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli Comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:
a. costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;
b. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, per il periodo transitorio: attribuiti ai Comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d’ambito regionale per gli impianti;
c. costi diretti del servizio richiesti dall’area omogenea: attribuiti ai Comuni appartenenti all’area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell’Assemblea di area omogenea;
d. costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai Comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
Art. 8 - Durata e scioglimento
1. Il Consorzio ha la durata prevista dalla preesistente convenzione, in specie di anni trenta dalla data di aggiornamento della presente convenzione fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell’Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Salvo il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
4. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei Conti provvede alla sua liquidazione.
5. Nel caso di scioglimento del Consorzio, il personale in servizio di ruolo a tempo indeterminato transita mediante mobilità: a) previo accordo, nella dotazione organica dei Comuni costituenti il Consorzio, nel caso in cui la funzione della “gestione dei rifiuti” sia stata riattribuita in capo ai singoli Comuni. In difetto di accordo provvede il Revisore dei Conti che assume le funzioni di liquidatore ai sensi dell’art. 11, comma 4 della Convenzione; b) nella dotazione organica del nuovo Ente in capo al quale sarà trasferita la funzione della “gestione dei rifiuti”.
Art. 9 - Disposizioni finali
1. La convenzione come sopra adeguata alle novità introdotte dalla L.R. Piemonte 1/2018 deve essere ratificata dai competenti Consigli Comunali entro novanta giorni dalla data di adozione ed entra in vigore decorsi i successivi trenta giorni.
2. In fase di prima attuazione, l’Assemblea nella prima seduta utile successiva all’entrata in vigore della convenzione e dello Statuto, definisce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, elegge i membri del nuovo Consiglio d’Amministrazione e, tra questi, il Presidente del Consorzio, nei termini e con le modalità previste dagli artt. 22 e 25 del Nuovo Statuto.
3. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale.
VARIAZIONI ALLA CONVENZIONE
A) Verbale di Deliberazione Assemblea Consortile n. 02 del 21/06/2005 Oggetto: Adesione al C.B.R.A. del Comune di Valfenera (AT).
Allegato 1 Quote di partecipazione (Abitanti per comune in base dati Istat 31/12/2002)
B) Verbale di Deliberazione Assemblea Consortile n. 02 del 23/04/2007
Oggetto: Verifica variazione popolazione dei Comuni Consorziati – dati ISTAT -. Provvedimenti.
Allegato 2 Quote di partecipazione (Abitanti per comune in base dati Istat 31/12/2005)
art. 5 c. 4 della Convenzione
C) Verbale di Deliberazione Assemblea Consortile n. 02 del 21/04/2009
Oggetto: Verifica variazione popolazione dei Comuni Consorziati – dati ISTAT -. Provvedimenti.
Allegato 2 Quote di partecipazione (Abitanti per comune in base dati Istat 31/12/2007)
art. 5 c. 4 della Convenzione
D) Verbale di Deliberazione Assemblea Consortile n. 05 del 15/05/2012
Oggetto: Verifica variazione popolazione dei Comuni Consorziati – dati ISTAT -. Provvedimenti.
Allegato 2 Quote di partecipazione (Abitanti per comune in base dati Istat 31/12/2010)
art. 5 c. 4 della Convenzione
E) Verbale di Deliberazione Assemblea Consortile n. 09/2014 del 29/04/2014
Oggetto: Verifica variazione popolazione dei Comuni Consorziati – dati ISTAT -. Provvedimenti.
Allegato 2 Quote di partecipazione (Abitanti per comune in base dati Istat 01/01/2013)
art. 5 c. 4 della Convenzione
F) Verbale di Deliberazione Assemblea Consortile n. 03/2017 del 3/04/2017
Oggetto: Verifica variazione popolazione dei Comuni Consorziati – dati ISTAT -. Provvedimenti.
Allegato 2 Quote di partecipazione (Abitanti per comune in base dati Istat 01/01/2016)
art. 5 c. 4 della Convenzione
ULTIMO AGGIORNAMENTO